DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

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1 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETO 19 novembre MINISTERO DELLA SALUTE Misure straordinarie di eradicazione ed indennizzo conseguente all infestazione da Aethina tumida. IL DIRETTORE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche e integrazioni; Visto l articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833; Visto articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.; Visto l articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e in particolare l art. 2; Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell agricoltura e delle foreste 20 luglio 1989, n. 298 e ss.mm.; Visto il decreto del Ministro della salute 13 febbraio 2003 con il quale è stato istituito il Centro di referenza nazionale per l apicoltura presso l Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie; Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313 Disciplina dell apicoltura ; Vista l ordinanza del Ministro della salute del 20 aprile 2004, recante Norme per la profilassi dell Aethina tumida e del Tropilaelaps spp che ha disposto che All elenco delle malattie a carattere infettivo e diffusivo previste dall art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono aggiunte le infestazioni parassitarie da Aethina tumida e Tropilaelaps spp ; Visto il decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2008, recante Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell Unità centrale di crisi ; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole 4 dicembre 2009 recante Disposizioni per l anagrafe apistica nazionale ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 44, concernente Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010 n. 183 ed, in particolare, l art. 10 Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali ; Rilevato che in data 12 settembre 2014 il Centro di referenza nazionale per l apicoltura presso l Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ha confermato, per la prima volta sul territorio nazionale, il ritrovamento del coleottero Aethina Tumida in nuclei di api posti nel Comune di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria; Vista la nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute prot. n del 12 settembre 2014 con la quale, tra le misure disposte, è stata prevista la distruzione degli apiari nei quali è stata rilevata l infestazione da Aethina tumida; Considerato che la Regione Calabria, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 94 del 19 settembre 2014, ha disposto, tra l altro, nel caso di rilevamento di adulti o di stadi larvali di Aethina tumida, la chiusura di tutte le aperture delle arnie dell apiario infestato, il sequestro e la distruzione dell apiario e la contestuale bonifica del terreno; Vista la nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute prot. n del 1 ottobre 2014 con la quale è stato disposto un Protocollo per il controllo ufficiale degli alveari al fine di stabilire l eventuale infestazione da Aethina tumida su tutto il territorio nazionale, nonché sono stati stabiliti i criteri per l attuazione di un piano di sorveglianza negli apiari che hanno avuto contatti a rischio; Vista la nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute prot. n del 7 novembre 2014 con la quale, in considerazione della conferma da parte del Centro di referenza nazionale per l apicoltura presso l Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie di presenza di Aethina tumida i n Provincia di Siracusa, è stata disposta la distruzione dell apiario infestato e l esecuzione delle attività di sorveglianza nelle aree circostanti; Rilevato che allo stato attuale, nelle more della individuazione della prevalenza della infestazione nonché della disponibilità di misure alternative di contenimento, l unico mezzo per contrastare la diffusione della infestazione, e quindi perseguirne l eradicazione, è la distruzione degli apiari riscontrati infestati da Aethina tumida dalla Autorità competente;

2 Considerato che, a seguito dell effettuazione delle azioni di eradicazione deve essere garantita l erogazione di indennizzi agli allevatori; Visto il parere della Direzione strategica del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali espresso in data 18 novembre 2014; Si dispone Art. 1. Oggetto 1. Il presente provvedimento dispone misure nazionali di eradicazione nei confronti della infestazione da Aethina tumida negli apiari, nelle more della individuazione della prevalenza della infestazione e della disponibilità di misure alternative di contenimento. 2. A seguito della conferma di infestazione da Aethina tumida, in una Regione o Provincia autonoma, si deve provvedere alla distruzione di tutti gli alveari presenti nell apiario, dei nuclei, delle api regine o di qualsivoglia materiale biologico in grado di veicolare uova, larve o adulti di Aethina tumida. Art. 2. Indennizzi 1. Ai proprietari degli apiari, dei nuclei di api, di api regine e del materiale apistico distrutti nell ambito dell adozione delle misure di cui al presente dispositivo sono corrisposti gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988 n. 218, secondo i criteri stabiliti nel decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell agricoltura e delle foreste del 20 luglio 1989, n. 298, e ss. mm.. Art. 3. Disposizioni finali 1. Il presente dispositivo può subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell evoluzione della situazione epidemiologica. 2. Le modifiche di cui al comma 1 del presente articolo sono adottate con dispositivo del Direttore Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari. Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per la registrazione. Roma, 19 novembre 2014 Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2014 Uffi cio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n Il direttore generale: BORRELLO 14A09715 DECRETO 20 novembre MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale. IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l identificazione delle varietà stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell organizzazione del Governo, a norma dell art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

3 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l art. 4, commi 1 e 2 e l art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale. Visto il proprio decreto con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell art. 19 della legge n. 1096/71, la varietà di specie agricola indicata nel dispositivo, per la quale è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza; Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità; Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all accoglimento della proposta sopramenzionata; Decreta: Articolo unico Le responsabilità della conservazione in purezza della sotto elencata varietà, già assegnata ad altra Ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di essa indicato: Specie Codice Sian Varietà Vecchio responsabile della conservazione Nuovo responsabile della conservazione in purezza Soia 9289 INDIAN Venturoli Sementi srl All Seeds srl - Treviso Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana. Roma, 20 novembre 2014 Il direttore generale: CACOPARDI AVVERTENZA : Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell Uffi cio centrale del bilancio del Ministero dell economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/ A09725 DECRETO 1 dicembre Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale. IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l identificazione delle varietà stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell organizzazione del Governo, a norma dell art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l art. 4, commi 1 e 2 e l art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio di ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

4 Visto il proprio decreto con il quale sono state iscritte nel relativo registro, ai sensi dell art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricola indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza; Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità; Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all accoglimento della proposta sopramenzionata; Decreta: Articolo unico Le responsabilità della conservazione in purezza della sotto elencata varietà, già assegnate ad altra Ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di essa indicato: Girasole Codice Sian Varietà Vecchio responsabile della conservazione Nuovo responsabile della conservazione in purezza X4337 Seeds USA Nuseed Europe - UK X4407 Seeds USA Nuseed Europe - UK Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana. Roma, 1 dicembre 2014 Il direttore generale: CACOPARDI AVVERTENZA: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell Uffi cio centrale del bilancio del Ministero dell economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/ A09718 DECRETO 1 dicembre Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale. IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l identificazione delle varietà stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell organizzazione del Governo, a norma dell art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l art. 4, commi 1 e 2 e l art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio di ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale. Visto il proprio decreto con il quale sono state iscritte nel relativo registro, ai sensi dell art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà di specie agricola indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza; Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità; Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all accoglimento della proposta sopramenzionata;

5 Decreta: Articolo unico Le responsabilità della conservazione in purezza della sotto elencata varietà, già assegnate ad altra Ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di essa indicato: Girasole Codice Sian Varietà Vecchio responsabile della conservazione Nuovo responsabile della conservazione in purezza MAY27CL909 May Agro Seed Co. Bursa (TR) May Agro Seed Co. Sofia (BG) Reyna May Agro Seed Co. Bursa (TR) May Agro Seed Co. Sofia (BG). Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 dicembre 2014 Il direttore generale: CACOPARDI AVVERTENZA : Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell Uffi cio centrale del bilancio del Ministero dell economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/ A09726 PROVVEDIMENTO 3 dicembre Iscrizione della denominazione «Pecorino Crotonese» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. IL DIRETTORE GENERALE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL IPPICA Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; Considerato che, con Regolamento (UE) n. 1262/2014 della Commissione del 18 novembre 2014, la denominazione «Pecorino Crotonese» riferita alla categoria «Formaggi» è iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall art. 52, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) n. 1151/2012; Ritenuto che sussista l esigenza di pubblicare nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Crotonese», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale: Provvede: Alla pubblicazione dell allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Crotonese», registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 1262/2014 del 18 novembre I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Pecorino Crotonese», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 3 dicembre 2014 Il direttore generale: GATTO

6 Disciplinare di produzione D.O.P. «Pecorino Crotonese» Art. 1. Denominazione A LLEGATO La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Pecorino Crotonese» è un formaggio a pasta dura, semicotta, prodotto esclusivamente con latte intero di pecora. La denominazione è riservata esclusivamente al formaggio rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Zona di produzione La zona di provenienza del latte, di produzione e di stagionatura del formaggio Pecorino Crotonese D.O.P. comprende: Provincia di Crotone: l intero territorio amministrativo dei comuni di Belvedere Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Rocca di Neto, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, San Nicola Dell Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Umbriatico, Verzino; Provincia di Catanzaro: l intero territorio amministrativo dei comuni di Andali, Belcastro, Botricello, Cerva, Cropani, Marcedusa, Petronà, Sellia, Sersale, Simeri Crichi, Soveria Simeri, Zagarise; Provincia di Cosenza: l intero territorio amministrativo dei comuni di Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Cariati, Cropalati, Crosia, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola e San Giovanni in Fiore, Scala Coeli, Terravecchia. Art. 3. Caratteristiche del prodotto Il pecorino Crotonese presenta le seguenti caratteristiche: Forma: cilindrica con facce piane con scalzo dritto o leggermente convesso; Peso: compreso tra kg 0,5 e kg 5,0. Per i formaggi sottoposti a stagionatura superiore ai sei mesi, la forma può raggiungere il peso di kg 10,0; Dimensioni: variano in funzione del peso del pecorino. Per un peso compreso tra kg 0,5 e kg 5,0 l altezza dello scalzo varia da 6 a 15 cm, il diametro delle facce da 10 e 20 cm. Per un peso superiore a kg 5,0 l altezza dello scalzo varia da 15 a 20 cm, mentre il diametro delle facce da 20 a 30 cm; Aspetto esterno: sulle forme sono evidenti i segni del canestro. Grasso: Il contenuto in grasso sulla sostanza secca non deve essere inferiore al 40%; Proteine: le proteine non devono essere inferiori al 25% (gr/100 gr parte edibile); Umidità: non inferiore al 30% (gr/100 gr parte edibile); Utilizzo: Il pecorino crotonese è usato come formaggio da tavola nelle varianti fresco, semiduro e stagionato, anche da grattugia. Pecorino Crotonese Fresco. Crosta di colore bianco o leggermente paglierino. Gusto deciso, morbido e leggermente acidulo con crosta sottile. Sono evidenti i tipici segni del canestro. La pasta è tenera, uniforme e cremosa di colore bianco latte, con rare occhiature. Pecorino Crotonese Semiduro. Crosta spessa di colore leggermente bruno. Gusto intenso e armonico, la pasta semidura è compatta con rare occhiature. Pecorino Crotonese Stagionato. A lunga stagionatura (oltre i sei mesi): crosta dura e bruna, può essere cappata (curata) con olio o morchia di oliva. Gusto intenso e deciso, dal leggerissimo retrogusto piccante. La pasta è di colore leggermente paglierino e presenta rare occhiature; Caratteristriche organolettiche: al momento della degustazione, appena tagliata la forma, si avverte un odore lieve di latte di pecora legato armonicamente con altri odori, suoi caratteristici, quali odore di fieno, erbe mature di campo, sentore di nocciola e di fumo. Art. 4. Metodo di ottenimento La denominazione D.O.P. «Pecorino Crotonese» è riservata al formaggio prodotto con latte di pecora intero, proveniente da pecore allevate esclusivamente nella zona di produzione di cui al precedente art. 2. Materie prime. Latte: ovino intero crudo, termizzato o pastorizzato secondo le vigenti normative. Caglio: pasta di capretto. È consentito lo sviluppo di fermenti lattici naturali esistenti nel latte sottoposto a caseificazione o l uso di sieri innesti-lattoinnesti naturali o esistenti nella zona di produzione. Sale: (NaCl) salgemma. Alimentazione del bestiame. La razione di base annuale è costituita essenzialmente da foraggi provenienti dalla zona geografica. Il bestiame del quale si utilizza il latte è nutrito prevalentemente al pascolo da foraggi verdi e con fieni aziendali non fermentati coltivati nella zona medesima. È consentita l integrazione con concentrati OGM FREE provenienti fuori della zona geografica, in particolare nelle giornate invernali quando le pecore non possono pascolare. La percentuale massima di complemento non può superare il 40% del totale nell arco dell anno. L allevamento è semibrado; il gregge è lasciato libero di pascolare per fare ritorno la sera nell ovile, ma i capi sono sorvegliati, vaccinati e curati in caso di necessità. Le greggi sono al pascolo dal mese di settembre al mese di giugno. Metodo di produzione. La produzione del formaggio pecorino Crotonese è consentita tutto l anno. Il latte intero, proveniente da due a quattro mungiture giornaliere, destinato alla trasformazione, può essere utilizzato crudo o può essere sottoposto a termizzazione o pastorizzazione. Nel caso in cui il formaggio sia prodotto da latte intero crudo la trasformazione deve avvenire secondo la vigente normativa in materia. Il latte intero crudo, termizzato o pastorizzato deve essere coagulato, per via presamica con aggiunta di caglio di pasta di capretto, ad una temperatura compresa tra i C e per un tempo di minuti. È consentito lo sviluppo e l utilizzo di fermenti lattici naturali esistenti nel latte sottoposto a caseificazione o l uso di sieri innesti-lattoinnesti naturali provenienti ed esistenti nella zona di produzione. Successivamente avviene la rottura della cagliata in modo da ridurre la stessa in granuli della dimensione di un chicco di riso. Mantenendo in agitazione la massa, si sottopone la cagliata a cottura di 42 C -44 C per 5-6 minuti, quindi si lasciano sedimentare i granuli sul fondo della caldaia così da ottenere una massa compatta. Nel caso di utilizzo di latte crudo, dopo la sedimentazione, la massa caseosa viene estratta in pezzi e trasferita nelle tipiche forme a canestro per la formatura. Nel caso di utilizzo di latte termizzato o pastorizzato, dopo la sedimentazione, la massa caseosa viene fatta defluire insieme al siero grasso nelle tipiche forme a canestro per la formatura.

7 Al fine di favorire lo spurgo della quantità di siero in eccesso e conferire al formaggio la tipica forma a canestro, le forme, ottenute da latte crudo sono sottoposte a pressatura manuale o sovrapposte l una sull altra, mentre le forme, ottenute da latte termizzato o pastorizzato, sono sottoposte a stufatura a vapore per un periodo variabile di minuti. I canestri possono essere in plastica, in giunco o di altro materiale adatto a venire a contatto con i prodotti alimentari secondo la normativa vigente. Le forme così ottenute nei canestri vengono sottoposte a cottura, attraverso immersione per qualche minuto in siero caldo a temperatura non superiore a 55 C, al fine di ottenere la perfetta compattazione dei grumi caseosi, l ulteriore spurgo del siero e la formazione della crosta. La salatura delle forme è effettuata sia a secco che in salamoia (soluzione di acqua e sale marino), i giorni sono variabili secondo le dimensioni delle forme. Nel primo caso il sale viene cosparso manualmente, nel secondo caso le forme vengono immerse in salamoie sature. Questa operazione permette di accelerare l ulteriore spurgo del siero, contribuisce ad evitare la formazione di muffe sulla superficie del formaggio, accentuando il sapore delle stesso. Il periodo di maturazione è variabile in funzione della tipologia di prodotto da ottenere. Per il prodotto a pasta semidura la maturazione deve protrarsi per un periodo compreso tra i 60 giorni e i 90 giorni. Per il prodotto stagionato la maturazione deve protrarsi oltre i 90 giorni. La stagionatura deve avvenire in locali freschi e debolmente ventilati o in grotte di arenaria adeguatamente allestite. Art. 5. Elementi che comprovano l origine Ogni fase del processo produttivo è monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. Gli allevamenti, i caseificatori e gli stagionatori sono iscritti in appositi registri, gestiti dall organismo di controllo, e devono dichiarare tempestivamente le quantità prodotte. Tutte le persone fisiche e giuridiche iscritte ai relativi elenchi sono assoggettate al controllo secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano dei controlli. Ciascuna forma di Pecorino Crotonese D.O.P. riporta un codice univoco aziendale (numerico e/o alfanumerico) per la garanzia della sua individuazione in ogni fase del processo. Art. 6. Controlli Il controllo della conformità del prodotto al disciplinare è svolto da un ente di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del Reg. (CE) n. 1151/2012. Tale ente è l organismo di controllo Bioagricert S.r.l., via dei Macabraccia n Casalecchio di Reno (Bologna), tel. 051/562158, fax 051/564294, info@bioagricert. org, sito web: Specifi cità della zona geografi ca. Art. 7 Legame con l ambiente La zona geografica di produzione è un area omogenea sia dal punto di vista geografico che storico-culturale e coincide, sostanzialmente, con il territorio del Marchesato di Crotone, che sin dall anno 1390 dell era volgare identifica il territorio in questione. L area di produzione è caratterizzata dalle tipiche colline locali di argilla plioceniche del Crotonese e nella fascia montana confinante con la provincia di Crotone, che va dalla Sila Piccola alla Sila Grande. Quest area geografica è dal punto di vista fisico strettamente interconnessa, infatti gli altopiani silani sono in gran parte i pascoli naturali estivi per le greggi stanziate nelle colline comprese fra i monti in questione e il mar Jonio. Tale peculiare conformazione del territorio ha influenzato il clima locale, caratterizzato da inverni freddi ed estati calde, ma con escursioni termiche relativamente contenute, umidità costante e con un valore medio di umidità relativa pari al 58%. Nell area di produzione del pecorino crotonese sono presenti 398 allevamenti ovini con una consistenza totale di circa capi, che hanno registrato un incremento del 4% circa negli ultimi dieci anni, in controtendenza rispetto al dato riferito all Italia. Il sistema di allevamento è il pascolo semibrado unito alla pratica della monticazione e della demonticazione. Nell area di produzione vi è grande disponibilità di pascoli (la SAU utilizzata a pascolo e prati permanenti è superiore al 40% del totale), dove sono presenti famiglie di piante che sono considerate di scarso interesse zootecnico o, addirittura, infestanti, ma presenti in abbondanza nelle zone marginali che caratterizzano l area di produzione. Il pascolo dell area di produzione, è sufficientemente omogeneo. La composizione floristica dei pascoli naturali è composta prevalentemente da essenze vegetali fresche, quali: loglio, trifoglio, cicoria, sulla, erba medica di ecotipi locali. Nel territorio in questione il mestiere del Mastro Casaro è considerato prestigioso e testimonia un antica tradizione documentata storicamente; l utilizzo di manodopera familiare per la caseificazione, inoltre, ha consentito di mantenere costanti e inalterate le tecniche di caseificazione nel tempo. Il saper fare del casaro costituisce un importante elemento di specificità; il processo di produzione è infatti manuale. È determinante l esperienza del casaro nell individuare il giusto punto di coagulazione del latte prima di procedere con la rottura della cagliata con un attrezzo locale, il miscu, al fine di ridurre la cagliata in granuli della dimensione di un chicco di riso. Tale attrezzo, per la sua conformazione, esercita una rottura energica, in grado di liberare molto grasso, tanto che il siero residuo dall aspetto lattiginoso, e chiamato localmente lacciata, è indicatore di una corretta lavorazione della pasta. Importante nel processo produttivo è la frugatura e la pressatura manuale della pasta dopo la messa in forma nei canestri; le forme dopo essere state frugate, rivoltate e pressate nei canestri sono immerse nella lacciata. Si lascia acidificare il formaggio per uno o più giorni per poi avviare la fase stagionatura. Durante la stagionatura sulla sua superficie si sviluppino alcune muffe caratteristiche, che il casaro monitora e deve saper riconoscere al fine di selezionare forme correttamente lavorate da quelle difettose e da scartare. Il know how e l esperienza del casaro si manifesta anche nella determinazione del periodo più idoneo per rivoltare le forme, spazzolarle o lavarle e capparle con olio di oliva o con morchia di olio d oliva. Specificità del prodotto. Il Pecorino crotonese è caratterizzato da: odore lieve di latte di pecora legato armonicamente con altri odori, suoi caratteristici, quali odore di fieno, erbe mature di campo, sentore di nocciola e di fumo, senza una specifica dominanza o, al massimo, con una leggera dominanza del sentore di pecora; pasta compatta con rare occhiature; in bocca si avverte una consistenza scarsamente elastica e i granuli della struttura si sciolgono dopo un accurata masticazione. Si avverte la presenza di grasso, ma non la sensazione di burrosità. Per effetto della masticazione e del calore corporeo si ha la medesima sensazione aromatica percepita al momento del taglio, ma in forma più completa e marcata, soprattutto durante la deglutizione. In questa fase l aroma tipico avvolge il palato con un sapore piacevole e persistente; segni evidenti del canestro sulla forma.

8 Legame con la zona geografi ca, la qualità e le caratteristiche del prodotto. La peculiarità del sistema di allevamento, semibrado, fa sì che il bestiame sia alimentato in prevalenza con flora selvatica dell area di riferimento. Gli aromi caratteristici del pecorino crotonese dipendono da determinati componenti, quali terpeni e sesquiterpeni, presenti in quantità apprezzabile solo in alcune famiglie di piante, quali graminacee, crucifere, ombrellifere, composite e altre assunte durante il pascolo dalle pecore. Nelle colture foraggere, invece, tali composti sono presenti in bassa o bassissima percentuale. La presenza di tali composti aromatici, legati a queste famiglie di piante, identifica l area in cui gli animali hanno pascolato, quindi la microflora selvatica influisce sulle caratteristiche organolettiche finali del Pecorino Crotonese. Inoltre, la tradizionale pratica della monticazione tutela gli ovini da stress ambientali e nutrizionali durante la calura estiva, preservando le caratteristiche nutrizionali e aromatiche del latte. Il clima del territorio è determinante sulla stagionatura e contribuisce a conferire la struttura tipica al Pecorino Crotonese. Il grado di umidità caratteristico dell area ha contribuito nei secoli a definire le tecniche di stagionatura e costituisce un importante risorsa ambientale per la stagionatura del formaggio. Una corretta stagionatura del prodotto richiede un livello di umidità né troppo elevato, che rischierebbe di non asciugare completamente il formaggio, né eccessivamente variabile, per garantire l omogeneità delle condizioni durante tutto l arco del periodo di stagionatura. I livelli di umidità generalmente costanti fanno si che la stagionatura del pecorino Crotonese proceda gradualmente, conferendo in tal modo la struttura fisica caratteristica del prodotto, come ad esempio la compattezza e l assenza di occhiature nella pasta. Il legame indissolubile con le risorse umane del territorio determinato dalla tecnica di caseificazione, derivante dalla tradizione secolare locale dei mastri caporali/casari, ha consentito di mantenere inalterata la rinomanza crotonese nella trasformazione del latte. Il fatto che la mano d opera impiegata sia di provenienza quasi esclusivamente familiare, oltre a garantire la continuità nella tradizione, testimonia l alta specializzazione e artigianalità del sistema produttivo, che rimane inevitabilmente legato a risorse umane non reperibili in altri contesti locali. Le competenze specialistiche risultano particolarmente importanti laddove si può riscontrare l intervento della manualità: dalla cagliatura, alle operazioni di formatura, fino alle operazioni di cura e controllo del formaggio durante la stagionatura. L impiego di sieri innesti-lattoinnesti naturali provenienti ed esistenti nella zona di produzione, crea un importante legame microbiologico con l area di produzione. Il siero innesto che deriva dal latte locale garantisce l apporto di batteri lattici tipici della zona di origine e, quindi, contribuisce a definire le specificità del prodotto. Il Pecorino Crotonese è un formaggio che rappresenta un elemento costitutivo dello spazio rurale identificato con l area di produzione: le sue testimonianze sono molto antiche, già antecedenti il medioevo, e documenti comprovanti l esportazione risalgono già al XVI secolo. Durante il Viceregno Austriaco ( ) si assiste ad una massiccia esportazione di formaggio e all inizio del gennaio 1712 a Napoli il reverendo Giacinto Tassone di Cutro, vende al mercante napoletano Aniello Montagna «200 cantara di formaggio Cotrone della presente stagione del corrente anno, non gonfio, ne tarlato, ne sboccato o serchiato». Anche nei recenti ultimi 25 anni il nome è utilizzato con continuità nelle etichette commerciali e da un organizzazione di allevatori locali, si registrano inoltre numerosi tentativi di imitazione da parte di produttori di areali extraregionali. Art. 8. Etichettatura Il Pecorino Crotonese D.O.P. è commercializzato intero e porzionato nel rispetto della normativa vigente. L etichetta posta sulle forme di formaggio «Pecorino Crotonese» reca oltre alle informazioni di cui ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni: il logotipo del Pecorino Crotonese, seguito dalla menzione Denominazione di origine protetta o dall acronimo D.O.P.; i simboli dell Unione ed eventualmente l indicazione del regolamento comunitario; la ragione sociale e l indirizzo dell azienda produttrice o confezionatrice. I caratteri con cui è indicata la dicitura «Pecorino Crotonese D.O.P.» o le altre diciture previste dal presente disciplinare, devono essere raggruppati nel medesimo campo visivo e presentati in modo chiaro, leggibile ed indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotte, così da poter essere distinte nettamente dal complesso delle altre indicazioni e/o disegni. Possono essere inseriti in etichetti i marchi aziendali dei trasformatori e commercianti ma, con caratteri di dimensioni inferiori rispetto al logotipo della D.O.P. Possono altresì figurare in etichetta altre indicazioni facoltative a garanzia del consumatore e/o informazioni di carattere nutrizionale oltre all uso di ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l acquirente. Per il prodotto destinato ai mercati internazionali può essere utilizzata la menzione «Denominazione di origine protetta» e il logo comunitario nella lingua del paese di destinazione. Art. 9. Logotipo Il logotipo in oggetto, si pone come obiettivo quello di evidenziare le caratteristiche di un formaggio tipico di qualità legato al territorio di produzione e fortemente caratterizzato dalla presenza di latte di pecora. Elementi distintivi del logotipo sono la stilizzazione della testa di un ovino, ricavata dalla lettera «C», l occhio ovoidale caratteristico della specie animale degli ovini. La testa dell ovino è circoscritta da un ellissi cui è sovrapposta una forma triangolare con base tondeggiante che rappresentano al contempo una forma di pecorino, da cui è stata estratta una fetta, ed una «Q» stilizzata, a sostegno del forte impegno a mantenere il prodotto «Pecorino Crotonese» come formaggio di Qualità. Il logotipo del prodotto è costituito da due campi, sulla sinistra il logotipo grafico, sulla destra il logotipo lettering. Sulla destra del logotipo grafico, disposta su due righe, vi è il logotipo lettering composto dalla dicitura «Pecorino Crotonese» realizzata da caratteri minuscoli. La parola pecorino avrà al posto del puntino sulla «i» uno piccolo spicchio di formaggio identico a quello vicino all ellissi ma con la punta rivolta verso il basso anziché verso l alto; la parola «Crotonese» sarà scritta con lo stesso lettering di testo e con la C che è la testa dell ovino del logo grafico ruotata di 90 in senso antiorario. Il logotipo deve essere impresso a fuoco o con timbri fustelle sulle forme di formaggio e il lettering impresso sullo scalzo secondo le medesime modalità. I colori utilizzati sono: il nero, una tonalità d oro ed un verde marrone. Il logotipo può essere riprodotto anche in versione monocromatica. Di seguito sono definite le campionature di quadricromia, riproduzione in scala di grigio, inversione di colore negativo/positivo.

9 14A09695

10 DECRETO 9 dicembre Rinnovo dell autorizzazione al laboratorio Appa - Agenzia provinciale per l ambiente - Provincia autonoma di Bolzano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. IL DIRETTORE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL IPPICA Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l art. 16, lettera d) ; Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM) e che all art quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni; Visto il decreto 20 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2011 (S.O. n. 6) con il quale al laboratorio APPA - Agenzia provinciale per l ambiente - Provincia autonoma di Bolzano, ubicato in Bolzano, via Amba Alagi n. 5, è stata rinnovata l autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo; Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 2 dicembre 2014; Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 ottobre 2014 l accreditamento relativamente alle prove indicate nell allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation; Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato; Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l ulteriore rinnovo dell autorizzazione in argomento; Decreta: Art. 1. Il laboratorio Appa - Agenzia provinciale per l ambiente - Provincia autonoma di Bolzano, ubicato in Bolzano, via Amba Alagi n. 5, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto. Art. 2. L autorizzazione ha validità fino al 17 ottobre 2018 data di scadenza dell accreditamento. Art. 3. L autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Appa - Agenzia provinciale per l ambiente - Provincia autonoma di Bolzano perda l accreditamento relativamente alle prove indicate nell allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato. Art Il laboratorio sopra citato ha l onere di comunicare all Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato. 2. L omessa comunicazione comporta la sospensione dell autorizzazione. 3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate. 4. L Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 9 dicembre 2014 Il direttore generale: GATTO

11 A LLEGATO Denominazione della prova Titolo alcolometrico volumico Norma / metodo Reg. CE 2870/ /12/2000 GU CE L333 29/12/2000 allegato I Met. B Acidità totale OIV-MA-AS R2009 par 5.2 Acidità volatile OIV-MA-AS R2009 par. 1-6 Acidità volatile (0,10-1 g/l) SOP-D7-076 rev Acido sorbico LFGB, L :1984 Biossido di zolfo totale OIV-MA-AS323-04A R2012 par Biossido di zolfo totale ( mg/l) SOP-D7-075 rev Estratto secco totale OIV-MA-AS2-03B R2012 Massa volumica e densità relativa a 20 C OIV-MA-AS2-01A R2012 par. 5 Metalli: Ferro, Magnesio, Rame, Zinco (Cu OIV-MA-AS R2013 0,025-2 mg/l; Fe 0,25-20 mg/l; Mg mg/l; Zn 0,1-8 mg/l)) Metanolo OIV-MA-AS312-03A R2009 Ocratossina A OIV-MA-AS R2011 Piombo OIV-MA-AS R2006 example 2 Titolo alcolometrico volumico OIV-MA-AS312-01A R2009 par 4.B Zuccheri riduttori totali, espressi in SOP-D7-035 rev fruttosio o glucosio (1-10 g/l) 14A09696 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ AGENZIA DEL DEMANIO DECRETO 15 dicembre Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato. (Decreto n ). IL DIRETTORE DELL AGENZIA DEL DEMANIO Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410; Visto l art. 1, comma 2, del predetto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, che prevede fra l altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali; Visto l elenco predisposto dall Istituto nazionale previdenza sociale, trasmesso con nota n /12/ in cui il medesimo Ente ha individuato immobili di proprietà dello stesso; Ritenuto che l art. 1, comma 2, del predetto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, attribuisce all Agenzia del demanio il compito di procedere all inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173; Vista l urgenza di procedere ai sensi dell art. 1, comma 2, del predetto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410.

12 Decreta: Art. 1. Sono di proprietà dell Istituto nazionale previdenza sociale i beni immobili individuati nell elenco di cui all allegato A facente parte integrante del presente decreto. Art. 2. Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all Istituto nazionale previdenza sociale, e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall art del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell iscrizione dei beni in catasto. Art. 3. Contro l iscrizione dei beni nell elenco di cui all art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all Agenzia del Demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge. Art. 4. Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Art. 5. Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa. Art. 6. Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 dicembre 2014 Il direttore: REGGI A LLEGATO A PROVINCIA COMUNE INDIRIZZO FIRENZE FIRENZE FIRENZE FIRENZE FIRENZE FIRENZE Via Andrea del Castagno / Via Masaccio Via Andrea del Castagno / Via Masaccio Via Andrea del Castagno / Via Masaccio Tipo Catasto NCF 80 Foglio Particella Sub 399,852(bnc),853,854,855,8 56,857,858, 859,860,861,862,863,864,865,866,867, 868,8 69,870,871,872,873,874,875,876, 877, ,2,3,4,5,6,7,8 (graffata con particella 851) 1,2,3,4,5,6,7,8 (graffata con particella 260) Note: Il locale al piano seminterrato del complesso immobiliare di Firenze, sotto il piazzale adibito a parcheggio nella corte interna, non risulta accatastato e perimetrato. 14A09762 DECRETO 16 dicembre Individuazione di beni immobili di proprietà dell Associazione della Croce Rossa. (Decreto n ). IL DIRETTORE DELL AGENZIA DEL DEMANIO Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

13 Visto l art. 1, comma 2, del predetto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, che prevede fra l altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali; Visto l elenco predisposto dall Associazione Italiana della Croce Rossa, trasmesso con nota prot. n /14 del 9 dicembre 2014, in cui il medesimo Ente ha individuato immobili di proprietà dello stesso; Ritenuto che l art. 1, comma 2, del predetto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, attribuisce all Agenzia del demanio il compito di procedere all inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173; Vista l urgenza di procedere ai sensi dell art. 1, comma 2, del predetto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n Decreta: Art. 1. Sono di proprietà dell Associazione Italiana della Croce Rossa i beni immobili individuati nell elenco di cui all allegato A facente parte integrante del presente decreto. Art. 2. Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all Associazione Italiana della Croce Rossa e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall art del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell iscrizione dei beni in catasto. Art. 3. Contro l iscrizione dei beni nell elenco di cui all art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge. Art. 4. Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Art. 5. Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa. Art. 6. Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili. Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 dicembre 2014 Il direttore: REGGI A LLEGATO A PROVINCIA COMUNE DENOMINAZIONE INDIRIZZO Tipo Catasto Foglio Particella Sub Note Milano Milano Ex Sede Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana Via Caradosso 9 NCT NCT Censiti come ente urbano NCF NCF Graffata part A09764

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