CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E ALTRI SERVIZI NEL

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1 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E ALTRI SERVIZI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE TRA IL COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE E LA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTECALVOLI E L ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA I GARIBALDINI. L anno 2015 (duemilaquindici), il giorno del mese in tra il Responsabile del Settore 3 Politiche del Territorio e Lavori Pubblici dr. Luigi Degl Innocenti nato a Vicopisano il 21/03/1956 e domiciliato per la carica presso il Comune di Santa Maria a Monte partita iva , e il Sig. Grossi Giancarlo nato a il, legale rappresentante della Confraternita di Montecalvoli domiciliato per la sua carica presso la detta associazione denominata Confraternita di Misericordia di Montecalvoli in associazione con l'associazione Pubblica Assistenza Garibaldini. L Associazione Confraternita di Misericordia di Montecalvoli con sede in via Lungomonte Santa Maria a Monte partita IVA e Pubblica Assistenza i Garibaldini, con sede in Via Usciana Santa Maria a Monte - Codice Fiscale hanno dichiarato di partecipare alla presente procedura per l'affidamento della convenzione individuando in forma associata e congiunta indicando come soggetto capofila la Confraternita Misericordia di Montecalvoli. Premesso che: 1

2 - Con delibera G.R. n. 699/2013 è stato approvato il nuovo regolamento regionale sul volontariato che svolge attività di protezione civile. la legge 225 del 24/02/1992 riconosce il valore sociale e la funzione dell attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismi promuovendone lo sviluppo nell autonomia e favorendone l apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuale dallo Stato e dagli Enti Pubblici. l'amministrazione Comunale ha avviato una procedura negoziata al fine di procedere all'affidamento di supporto delle attività di protezione civile nei territori del Comune di Santa Maria a Monte e al fine di favorire interventi di pubblico interesse per: a) Emergenze di carattere ambientale quali, ad esempio, alluvioni, terremoti, stato di allerta per rischi meteo-idrologici, incendi boschivi, grandinate, trombe d aria, smarrimento di persone ed altri eventi calamitosi non prevedibili; b) Altri servizi, a carattere non di emergenza, ai fini di prevenzione e mitigazione dei rischi, ed in particolare campagne di prevenzione incendi boschivi, interventi di collaborazione con il Comandi di Polizia Municipale o autorità di Pubblica Sicurezza in occasione di manifestazioni che comportano un afflusso straordinario di persone o che espongano la cittadinanza a rischi derivanti dallo svolgimento delle stesse; c) Altri tipi di servizi comunque utili per la collettività quali un servizio 2

3 settimanale di trasporto anziani (giovedi mattina) e un servizio di sorveglianza svolto in occasione di manifestazioni sul territorio. si conviene quanto segue: ART. 1 (approvazione premessa) La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune e l Associazione Confraternita di Misericordia di Montecalvoli con sede in via Lungomonte Santa Maria a Monte partita IVA e Pubblica Assistenza i Garibaldini, con sede in Via Usciana Santa Maria a Monte Codice Fiscale hanno dichiarato di partecipare alla presente procedura per l'affidamento della convenzione individuando in forma associata e congiunta indicando come soggetto capofila la Confraternita Misericordia di Montecalvoli nell ambito di quanto descritto in premessa che viene espressamente approvato. ART. 2 (descrizione interventi) L Ente pubblico si avvale delle uniche organizzazioni e strutture presenti sul territorio per lo svolgimento delle seguenti attività complementari, non sostitutiva dei servizio di propria competenza di cui alla L. 225/92, LR 67/2003 e DPGR 69/R/2004: a) prevenzione incendi; b) spegnimento incendi di piccole dimensioni; c) primo soccorso sanitario, in occasione di manifestazioni civili e religiose, feste, fiere, e varie che si terranno sul territorio; d) collaborazioni con il servizio di Polizia locale durante manifestazioni che comportano un afflusso straordinario di persone o che espongono la cittadinanza a rischi derivati dallo svolgimento delle stesse; 3

4 e) smottamenti, frane, allagamenti; f) rischio idrogeologico e idraulico; g) avversità meteo per neve e/o ghiaccio; h) rischio sismico; i) servizio di vigilanza e tutela ambientale; l) supporto in emergenza e controllo territorio in collaborazione con il Sindaco, con l ufficio di protezione civile e con il Comando di Polizia Locale, anche in occasione di manifestazioni sul territorio. ART. 3 (modalità interventi) Le organizzazioni s impegnano, per lo svolgimento delle attività nel territorio Comunale, ad utilizzare i propri soci volontari e prioritariamente quelli residenti nell ambito territoriale interessato; questo senza che in alcun modo l attività dell Associazione di volontariato e dei suoi appartenenti possa configurarsi come sostitutiva di quella del personale dell Amministrazione, né con i volontari si stabilisca alcun rapporto di dipendenza con il Comune. Le modalità di svolgimento delle attività di cui all art. 2, devono essere preventivamente concordate con l Ufficio protezione civile del Comune, o il comando di polizia locale. Nelle attività di soccorso l Associazione interviene su esplicita richiesta delle Autorità competenti. In caso gli aderenti di una o più organizzazioni si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento, nell assoluta impossibilità di avvisare le competenti Pubbliche Autorità, possono intervenire per affrontare le prime emergenze, fermo restando l obbligo di darne immediata notizia dei fatti e dell intervento alle Autorità di protezione civile locale (Sindaco Responsabile di 4

5 Polizia Locale - ufficio protezione civile) cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso. Qualora, in caso di emergenza, l intervento dell Associazione Volontari Protezione Civile venga richiesto, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente dal Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, o da altra autorità di Protezione Civile, l Associazione prioritariamente opererà all interno del territorio comunale, coordinando, comunque, l intervento con l Autorità Comunale di Protezione Civile. ART. 4 (mezzi e personale) Per la prestazione delle attività convenzionate, le organizzazioni mettono a disposizione operatori e mezzi come indicati nella documentazione di offerta prot del 17/12/2014. Le Associazioni di Volontari Protezione Civile si impegnano, compatibilmente con la disponibilità degli associati, a fornire un servizio di reperibilità oltre che ad una disponibilità all attivazione in caso di emergenza, mediante l attivazione tramite telefono cellulare, i cui numeri verranno forniti al Comune. Le Associazioni si impegnano altresì a provvedere direttamente a proprie spese al mantenimento in piena efficienza della proprie attrezzature e a dotarsi di ogni dispositivo prescritto per la sicurezza dei propri aderenti e per la prevenzione di possibili incidenti. Art. 5 (modalità comunicazioni) Le attività di cui all art. 2 verranno effettuate su richiesta dell Ente da parte del Sindaco o Suo delegato. Esse saranno svolte in base alla disponibilità del personale volontario non impegnato in altre 5

6 emergenze o esercitazioni, all interno del perimetro del territorio Comunale. ART. 6 (enti terzi) In caso di richieste d intervento da parte di Enti terzi (DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE REGIONE - PROVINCIA- PREFETTURA) per la partecipazione ad esercitazioni già precedentemente comunicate dagli Enti di cui sopra, le Associazioni garantiscono, comunque, un numero adeguato di operatori per le attività di cui alla presente convenzione; le organizzazioni si impegnano affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al soggetto interessato in caso intervengano difficoltà operative. ART. 7 (addestramento operatori) Le organizzazioni garantiscono che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività di servizio o delle prestazioni specifiche ART. 8 (assicurazione) Le organizzazioni garantiscono che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall art. 4 della legge , n 266. ART. 9 (contributo) L ente, tenuto conto della disponibilità di bilancio P.E.G., riconosce un 6

7 contributo relativamente alle attività poste in essere in conseguenza della presente convenzione e alle spese per la manutenzione di mezzi e attrezzature in possesso delle due Associazioni occorrenti per eventuali interventi di emergenza e non. L importo del contributo è pari ad Euro 7.500,00 (settemilacinquecentoeuro) ogni onere incluso per l'anno Il contributo è unico e verrà erogato alla Confraternita della Misericordia di Montecalvoli quale soggetto capofila per l espletamento delle attività di cui alla presente convenzione. L Amministrazione Comunale si riserva, tramite i propri uffici, di verificare l andamento quantitativo e qualificativo degli interventi. Il contributo viene erogato in un unica rata a fine anno entro sessanta giorni dalla presentazione del resoconto dettagliato dell attività svolta da parte delle associazioni. ART. 10 (comportamento operatori) Gli operatori volontari sono tenuti a mantenere, nell ambito del servizio disciplinato dalla presente convenzione, comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché consono al comune senso della civica educazione e devono sempre risultare decorosi nell abbigliamento e nell immagine della loro persona. ART. 11 (durata) La presente convenzione ha validità di anni un anno dal 01/01/2015 al 31/12/2015 con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno da parte dell'amministrazione. L Ente pubblico può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo diffida, per provata inadempienza da parte 7

8 dell organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida. L organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa comunicazione preventiva di almeno sei mesi, per provata inadempienza da parte dell ente pubblico di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino l attività oggetto della presente convenzione. La presente convenzione potrà risolversi ove sopravvengano disposizioni legislative che incidano sugli accordi intervenuti. ART. 12 (TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI) Le associazioni con la sottoscrizione del presente atto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della legge 136/2010 ss.mm.ii., si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Pisa della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il CIG è il seguente:. ART. 13 (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE) È allegato al presente Contratto, a formarne parte integrante e sostanziale, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) di cui al d.lgs.81/2008. ART. 14 (registrazione) 8

9 La presente convenzione, è esente dall imposta di bollo e verrà registrata solamente in caso d uso. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Prefettura e all osservatorio regionale del volontariato per opportuna conoscenza. ART. 15 (tribunale competente) Per tutte le controversie relative all espletamento delle attività oggetto della presente convenzione è competente il Foro del Tribunale di Pisa. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, valgono le norme del Codice Civile. IL Presidente dell organizzazione Il Responsabile dell area tecnica 9

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