Accoglimento totale n. cronol /2018 del 10/08/2018 RG n. 6239/2018

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1 pendente tra Il Giudice Dott. Laura Bertoli Tribunale Ordinario di Milano Sezione Lavoro letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 6239/2018 RGL SCIASCIA MATTEO e COES COMPANY SRL sciogliendo la riserva OSSERVA Con ricorso depositato in data Matteo Sciascia ha promosso giudizio nei confronti di Coes Company s.r.l., formulando le seguenti conclusioni: 1. Accertare e dichiarare la nullità e/o l illegittimità e comunque l inefficacia del licenziamento comunicato al ricorrente in data 7 maggio 2018; 2. Ordinare alla convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ai sensi dell art. 18 St. Lav. ; 3. Condannare la convenuta a corrispondere, ai sensi dell art. 18 St. Lav. comma IV, un risarcimento del danno al ricorrente pari alle retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dal 7 maggio 2018 fino alla data di effettiva reintegra, corrispondenti a una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, pari a 2.291, 04 lordi (2.114,81 lordi + un rateo di tredicesima pari a 176, 23 lordi); In subordine di quanto al punto 3) 4. Condannare la convenuta a corrispondere, ai sensi dell art. 18 St. Lav. comma V, una indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto, pari a ,96 (2.291,04 lordi*24) o quell altra diversa somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia; 5. Accertare e dichiarare che per tali importi sono dovuti i contributi previdenziali;

2 Previa sentenza parziale sulla riammissione del ricorrente nel posto di lavoro 6. Determinare, - previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità di tale norma, nella parte in cui prevede che le disposizioni del suo primo comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato, nel caso di condanna del datore di lavoro all'adempimento di un obbligo di fare, e comunque alle controversie che hanno ad oggetto la riammissione nel posto di lavoro - la somma di denaro dovuta da COES Company S.r.l. al ricorrente per l'inosservanza dell'obbligo di effettiva riammissione e per ogni ritardo nell esecuzione del provvedimento, nella misura di euro 88,12 ( 2291,04/26) per ogni giorno di ritardo, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. 7. Condannare la convenuta alla rifusione delle spese di lite. Con memoria difensiva depositata in data si è costituita la società, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Tribunale ritiene che, perlomeno nella presente fase sommaria, il giudizio possa essere deciso allo stato degli atti. Esaminata la documentazione prodotta e viste le censure mosse dal dipendente al licenziamento intimatogli, il ricorso merita accoglimento. Oggetto di impugnazione è il licenziamento intimato per giusta causa da Coes all esito di procedimento disciplinare avviato in data Si riproduce per chiarezza la lettera di contestazione: A seguito di alcuni controlli a campione effettuate sulle timbrature degli ingressi e delle uscite del parcheggio dipendenti del periodo dicembre 2017 aprile 2018, abbiamo rilevato una serie di anomalie relative al suo accesso poiché risultano timbrature di uscita e di successiva entrata in orario di svolgimento del turno di lavoro, non corrispondenti a stesse timbrature del badge di rilevazione presenze. A detta contestazione faceva seguito il licenziamento, in data , con lettera del seguente tenore: 2

3 Tale essendo il contenuto della lettera di contestazione e del successivo licenziamento, va in primo luogo escluso che l addebito di cui al n. 2 della comunicazione di recesso possa valere a giustificare il licenziamento, trattandosi di condotta illegittima cessione a terzi del codice personale di accesso al luogo di lavoro in alcun modo menzionata nella lettera di contestazione. Né, a ben vedere, la lettera di contestazione addebita esplicitamente al ricorrente l abbandono ingiustificato del posto di lavoro, posto che le denunciate discrasie tra timbrature presenze e timbrature ingressi parcheggio non necessariamente sottendono un abbandono del posto (essendo compatibili anche con la volontà di addebito della mera condotta di omesso corretto utilizzo del rilevatore presenze). In ogni caso, la contestazione sopra riprodotta è affetta da vizio di genericità, con conseguente necessità di applicazione del IV comma dell art. 18 invocato dal dipendente. E noto che, nell interpretare l art. 7 legge n. 300/1970 la Suprema Corte ha reiteratamente affermato che la contestazione disciplinare, oltre che tempestiva, debba essere specifica. Il requisito di specificità della contestazione disciplinare è posto a garanzia del diritto di difesa del lavoratore, che deve essere messo in grado di individuare quali condotte, puntualmente enucleate, il datore di lavoro gli ascrive, al fine di rendere le proprie giustificazioni ed offrire prova contraria. Ciò sia in merito alla sussistenza o insussistenza storica delle condotte 3

4 addebitate; sia in merito al contesto in cui si sono verificate; sia in merito alla loro imputabilità ad inadempimento del lavoratore o a fattori esterni; sia in merito alla gravità di dette condotte ai fini della valutazione della sussistenza di giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, o comunque ai fini del giudizio di proporzionalità tra fatto e sanzione (tra le molte Cass. Sez. L, 14/06/2013 n : Nell'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro, la contestazione dell'addebito deve esprimersi nell'attribuzione di fatti rilevanti e precisi e di univoco significato, al fine di consentire al lavoratore un'idonea e piena difesa ; cfr. Cass. Sez. L, 15/05/2014 n : In tema di sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori subordinati, la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, senza l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati ; ancora, in termini analoghi, Cass., sez. lav., 12/05/2015, n. 9615; Cass., sez. lav., n. 2648). Se è vero che è in senso relativo, e non assoluto, che deve essere valutata la sussistenza del suddetto requisito, è pur vero che la contestazione può ritenersi sufficientemente specifica se, e solo se, consente al lavoratore di fornire le proprie difese. Non è quindi sufficiente che la lettera di contestazione individui un fatto teoricamente censurabile disciplinarmente qualora, tuttavia, l addebito resti confinato in tale categoria teorica senza indicare quali siano in concreto i fatti disciplinarmente rilevanti, effettivamente compiuti ed addebitati al lavoratore; in simile contesto, nemmeno può ritenersi che il lavoratore si sia compiutamente difeso attraverso la generica negazione dell'altrettanto generico addebito (in detto senso la motivazione di Cass. sezione lavoro n. 2648). Nel caso di specie, vengono denunciate anomalie verificatesi in un arco di 5 mesi, senza specificazione alcuna dei giorni e degli orari in cui esse si sarebbero verificate, né della natura dello scostamento ravvisato. 4

5 In simile contesto al dipendente è preclusa la possibilità di fornire prova contraria rispetto all affermazione del datore di lavoro. La genericità della contestazione e la sua inidoneità a consentire una indagine sulla concreta rilevanza disciplinare delle condotte addebitate al ricorrente si traduce in ipotesi, documentalmente provate, di insussistenza del fatto contestato ai sensi dell art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300, giacché l accertamento della sussistenza del fatto contestato ha come precondizione necessaria la preventiva specifica contestazione di uno o più fatti precisamente individuati e di verificabile, ed immutabile, rilievo disciplinare. Per questi motivi, il licenziamento va dichiarato illegittimo con condanna della convenuta alla reintegrazione e al pagamento di indennità risarcitoria pari all ultima retribuzione globale di fatto (euro 2291,04 : somma non contestata), dal licenziamento alla reintegrazione ed entro il limite massimo di dodici mensilità. Quanto alla eccezione di illegittimità costituzionale della norma dell art. 614 bic c.p.c., allo stato detta eccezione, per come prospettata, non supera in primo luogo il vaglio della rilevanza (non potendosi escludere in termini di certezza che, ottenuta pronuncia di reintegrazione, il lavoratore eserciti il proprio diritto di opzione per indennità sostitutiva). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. PQM visto l art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300, come novellato dalla legge 28 giugno 2012 n. 92, DICHIARA 5

6 illegittimo il licenziamento intimato da Coes Company s.r.l. a Matteo Sciascia con lettera in data e, per l effetto, ORDINA alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ai sensi dell art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300; CONDANNA la società convenuta a corrispondere al ricorrente un indennità risarcitoria pari all ultima retribuzione globale di fatto (euro 2291,04 mensili), dalla data del licenziamento sino alla reintegrazione, entro il limite massimo di 12 mensilità, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo; CONDANNA la società convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in 2.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali al 15% ed accessori di legge. Si comunichi Milano, Il Giudice Laura Bertoli

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