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1 R.G /05 caut. TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VIII CIVILE Il G.D. sciogliendo la riserva che precede, sul ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto in data da Epa Flex P.U. Systems s.p.a. in liq.ne in persona del liquidatore giudiziario volto ad ottenere la convocazione urgente dell assemblea di Epaflex Polyurethanes s.r.l. (di cui la ricorrente è socia al 98%) per la votazione della revoca degli attuali amministratori e nomina dei nuovi, con designazione della persona che deve presiederla ed istruzione alla stessa di porre effettivamente in votazione i suindicati punti; sentita la resistente Epaflex Polyurethanes s.r.l. che ha chiesto il rigetto del ricorso; rilevato: che il CdA di Epaflex Polyurethanes s.r.l. in data ha deliberato, col voto contrario del consigliere Vincenzoni (altresì socio al 2%), di convocare l assemblea della società, in effetti convocata con raccomandata per la data del , con o.d.g. revoca degli amministratori. Nomina degli amministratori e determinazione loro compenso (cfr. doc.2-3 fasc. resistente); che tuttavia parte ricorrente ha insistito per l accoglimento del ricorso, ribadendo le ragioni cautelari urgenti, mentre la resistente ha insistito per il rigetto, ribadendo le ragioni esposte nella memoria difensiva; osserva: che, anche a prescindere dalla possibilità di applicazione analogica dell art co.2 alla nuova s.r.l., appare nella fattispecie ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. (in proposito peraltro neppure essendovi specifica contestazione della resistente) siccome strumentale alla domanda di merito di condanna alla convocazione dell assemblea con quell o.d.g. ed in quanto sul punto vi è contestazione del diritto di parte ricorrente; che la permanenza ed il rilievo principale di tale contestazione emerge altresì dalla circostanza per cui, pur avendo disposto la convocazione dell assemblea per il , la resistente non ha affatto sostenuto il venir meno dell interesse alla prosecuzione del presente procedimento per avere ormai accolto integralmente la richiesta di parte ricorrente, bensì ha sostenuto l insussistenza del fumus boni iuris, oltre che del periculum in mora, nonché comunque l inaccoglibilità della richiesta

2 di designazione el Presidente dell assemblea da parte del Tribunale; che gli argomenti svolti dalla resistente giustificano l insistenza di parte ricorrente per ottenere in questa sede un provvedimento senza dilazioni procedurali ed inducono a ravvisare la fondatezza della domanda cautelare; che le parti hanno discusso in ordine alla portata della statuizione della Corte di Appello di Milano nel provvedimento (doc.1 fasc. ricorrente) nella parte in cui dispone che il nominato liquidatore giudiziario acquisisca il pieno controllo della Epaflex Polyurethanes, operando per la nomina di nuovi amministratori, in ordine alla condotta tenuta dal liquidatore giudiziario, nonché in ordine alla sussistenza di una giusta causa di revoca; che tali argomenti appaiono irrilevanti nella fattispecie; che invero, il diritto del socio di maggioranza di ottenere la convocazione dell assemblea per porre in votazione la revoca degli amministratori, al fine di nominarne altri suoi fiduciari, prescinde da una giusta causa di revoca degli amministratori in carica; che, anche nella nuova s.r.l., la revocabilità degli amministratori deve ritenersi principio sistematico, desumibile dall art co.2 n.2) c.c. in quanto il potere dei soci per la nomina degli amministratori implica logicamente il potere di revoca dei precedenti; che nella fattispecie lo Statuto sociale (doc.5 fasc. ricorrente) prevede che i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione (art. 12 co.1), ed altresì che sono riservate alla competenza dei soci:... 2) la nomina e la revoca degli amministratori (art. 12 co3); che la modificazione dell art. 17 co.2 dello Statuto deliberata dall assemblea in data , con soppressione della parte in cui prevedeva che la revoca dell organo amministrativo fosse deliberata col voto favorevole del 98,1% del capitale sociale (cfr. doc.6 fasc. ricorrente) avvalora la sussistenza del potere di revoca da parte della maggioranza; che l argomento richiamato dalla resistente (e già espresso dal socio Vincenzoni in sede di assemblea doc.9 fasc. ricorrente) per cui a seguito della modifica dell art. 17 co.2 dello Statuto come sopra deliberata, l assemblea non può più, neppure col voto unanime di tutti i soci, provvedere alla revoca degli amministratori appare infondata e contrastante con le stesse motivazioni di quella modifica, adottata proprio per il fatto che un quorum così elevato ingessa la

3 gestione sociale rendendola eccessivamente difficoltosa (cfr. verb. ass , doc.5 fasc. ricorrente); che nell assemblea del (doc.8 fasc. ricorrente), pur convocata su richiesta dello stesso liquidatore giudiziario con all o.d.g. la revoca degli amministratori (cfr. doc.7 fasc. ricorrente), il Presidente consigliere Antonella Scarselli, condivisi gli argomenti del socio Vincenzoni, già sopra riportati (e nella stessa assemblea vivacemente contestati dal liquidatore giudiziario), circa l insussistenza del potere di revoca degli amministratori, dichiarava che nessuna delibera poteva essere presa sul quel punto dell o.d.g. perché contra legem, onde non lo metteva in votazione; che il CdA in data (cfr. doc. 13 fasc. ricorrente), a seguito di missive del liquidatore giudiziario in data e (doc. 10 e 12 fasc. ricorrente) ha ribadito, ad eccezione del Consigliere Pati, gli argomenti espressi dal socio-amministratore Vincenzoni, non provvedendo a nuova convocazione dell assemblea con all o.d.g. la revoca degli amministratori, e rimarcando che vista la divergenza di opinioni, dovrà essere l Autorità Giudiziaria a affermare quale delle tesi sia quella giusta ; che in tale contesto dunque deve essere valutata la condotta della resistente, la quale con la convocazione dell assemblea per il non ha inteso in alcun modo accedere alle ragioni di parte ricorrente ed anche in sede processuale non si è limitata ad esporre le ragioni di dissenso rimettendosi alla decisione del Giudice, ma, come detto, ha nettamente insistito per il rigetto del ricorso; che quindi anche la raccomandazione rivolta dal CdA in data al Presidente designando dell assemblea del di ammettere in votazione la revoca degli amministratori (cfr. doc.2 fasc. resistente) non appare decisiva, stante la condotta processuale della resistente in nessun modo remissiva, per modo che quella raccomandazione al designando Presidente di tenere una condotta riaffermata contra legem, oltre a non essere comunque vincolante, pone una evidente contraddizione, siccome sollecitante un comportamento illegittimo rispetto al quale il designando Presidente non potrebbe che mantenere una libertà di scelta, in nessun modo tranquillizzante rispetto alla azionata pretesa cautelare (e potendone anzi conseguire un ulteriore ritardo ove il punto non fosse poi messo in votazione); che, con specifico riguardo al periculum in mora, il requisito appare ravvisabile in considerazione dell impedimento all esercizio del diritto del socio e delle contestazioni sollevate, del pregresso

4 rifiuto di messa in votazione, nonché del tempo trascorso nonostante le reiterate richieste; che, sotto quest ultimo profilo, non si ravvisa una inerzia del liquidatore giudiziario, il quale risulta avere ripetutamente richiesto e sollecitato la convocazione dell assemblea con quell o.d.g. (anche con le missive in data e doc. 10 e 12 fasc. ricorrente), né potendo rilevare la mancata impugnazione della delibera (rimarcata invece dalla resistente), poiché nessuna utilità avrebbe arrecato la impugnazione di una non delibera ovvero di una delibera negativa; che la resistente ha altresì contestato le ragioni di urgenza ed irreparabilità del pregiudizio con argomenti che attengono al merito gestorio (argomenti in sostanza già esposti nella relazione del Presidente del CdA all assemblea del doc.5 fasc. ricorrente), con particolare riferimento ad attivazione di procedura di arbitrato in corso in ordine al quale la resistente ha affermato una posizione di critica all operato del(l amministratore giudiziario prima ed ora) liquidatore giudiziario; che tali argomenti, proprio perché attinenti al merito gestorio ed eventualmente implicanti responsabilità gestorie, potrebbero eventualmente venire in campo soltanto ove emergesse, ictu oculi, una palese irragionevolezza o sconsideratezza, ciò che nella fattispecie non si ravvisa; che emerge semmai un dissenso degli attuali amministratori rispetto alle scelte gestorie che potrebbero essere attuate dai nuovi amministratori fiduciari del socio maggioritario, ma tale dissenso, mentre non inficia il diritto del socio di maggioranza di nominare amministratori di sua fiducia, ne rafforza semmai l urgenza, rimarcando l ostacolo ingiustificatamente frapposto dalla resistente alla convocazione dell assemblea per provvedere alla revoca degli amministratori ed a far sì che il socio maggioritario assuma, come gli compete, l onere di nomina dei nuovi amministratori con ogni conseguente responsabilità; che pertanto si provvede come in dispositivo, senza necessità che al designato Presidente sia data specifica istruzione di porre in votazione la revoca degli amministratori, ciò essendo insito nell o.d.g. della assemblea da convocarsi proprio a tale scopo; che la resistente soccombente deve esser condannata, ai sensi dell art. 23 co.2 D.Lgs. n.5/2003, alla rifusione delle spese del procedimento, liquidate (d ufficio in difetto di nota di parte) come in dispositivo. P.Q.M. Ordina

5 la convocazione dell assemblea della Epaflex Polyurethanes s.r.l., presso la sede sociale per il giorno 23 giugno 2005 ad ore 15,00 col seguente ordine del giorno: Revoca degli amministratori. Nomina dei nuovi amministratori. Designa a presiedere l assemblea (omissis) con obbligo dello stesso per gli adempimenti statutari ed in particolare di spedizione degli avvisi ai soci-aventi diritto e con facoltà di spostare luogo e data della riunione, purché non oltre il 30 giugno Condanna la resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese del presene procedimento, che si liquidano in complessivi Euro 3.825,00 (di cui Euro 400,00 per diritti, Euro 3.000,00 per onorari ed Euro 425,00 per rimborso forfettario spese generali) oltre IVA e CPA di legge. Si comunichi. Milano, Il G.D. (dott. R.F. d Isa)

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