EMENDAMENTI IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo 2016/0381(COD) Progetto di relazione Bendt Bendtsen (PE603.

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1 Parlamento europeo Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 2016/0381(COD) EMENDAMENTI Progetto di relazione Bendt Bendtsen (PE v01-00) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016)0765 C8-0499/ /0381(COD)) AM\ docx PE v02-00 Unita nella diversità

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3 448 Edouard Martin, Pervenche Berès Articolo 1 punto 6 lettera a Articolo 10 paragrafo 6 "6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione."; "6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici: a) al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione; b) alla prestazione energetica dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione. In questo caso, l'apparecchiatura o il materiale deve essere installato da un professionista con un livello di qualificazione o di certificazione idoneo; c) ai risultati di un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che consenta di evidenziare il miglioramento della prestazione energetica." Or. fr 449 Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi Articolo 1 punto 6 lettera a AM\ docx 3/120 PE v02-00

4 Articolo 10 paragrafo 6 "6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione."; "6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici alla riduzione del fabbisogno energetico ottenuta grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio energetico ottenuto è reso visibile confrontando fra l'altro la prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione, sulla base di dati verificabili sul consumo energetico effettivo. Le misure finanziarie e le politiche adottate mirano sempre al conseguimento dell'obiettivo di un parco immobiliare a energia quasi zero entro il 2050." Motivazione La finalità della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia è creare un quadro per la riduzione del fabbisogno energetico del parco immobiliare dell'ue, aumentando così la prestazione energetica. Eventuali misure finanziarie dovrebbero quindi essere collegate a dati verificabili sui miglioramenti relativi al risparmio energetico. 450 Florent Marcellesi a nome del gruppo Verts/ALE Articolo 1 punto 6 lettera a Articolo 10 paragrafo 6 "6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è "6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie, azioni e politiche destinate a migliorare l'efficienza energetica negli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione profonda o profonda per PE v /120 AM\ docx

5 calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione."; fasi degli edifici o dei quartieri, allo scopo di conseguire l'obiettivo di un parco immobiliare a energia quasi zero nell'ue entro il Il risparmio è calcolato confrontando la prestazione energetica reale prima e dopo la ristrutturazione. I benefici di natura non energetica, quali i benefici per la salute o una migliore qualità dell'aria, sono considerati confrontando i valori di riferimento appropriati."; 451 Hermann Winkler Articolo 1 punto 6 lettera a Articolo 10 paragrafo 6 "6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione."; "6. Gli Stati membri possono collegare le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione; qualora i costi risultassero sproporzionati rispetto all'entità delle ristrutturazioni, gli Stati membri consentono che le ristrutturazioni di lieve entità siano incluse in un attestato di prestazione energetica già rilasciato."; Or. de Motivazione Gli oneri finanziari e burocratici associati al rilascio di un secondo attestato di prestazione energetica non devono essere sproporzionati. AM\ docx 5/120 PE v02-00

6 452 Miapetra Kumpula-Natri, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Patrizia Toia, Olle Ludvigsson, Jens Geier, Miroslav Poche, Dan Nica, Victor Negrescu, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, Zigmantas Balčytis, Jeppe Kofod, Martina Werner Articolo 1 punto 6 lettera a Articolo 10 paragrafo 6 "6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione."; "6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione, qualora ciò sia proporzionato all'entità della ristrutturazione, o utilizzando valori standard per il calcolo del risparmio energetico negli edifici o un'analoga metodologia di documentazione che sia pertinente e trasparente."; 453 Flavio Zanonato Articolo 1 punto 6 lettera a Articolo 10 paragrafo 6 "6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio "6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio PE v /120 AM\ docx

7 energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione."; energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione; qualora il nuovo attestato di prestazione energetica provi un miglioramento nell'efficienza dell'edificio, il suo costo potrà essere incluso nell'incentivo previsto dallo Stato membro." Or. it 454 Barbara Kappel Articolo 1 punto 6 lettera a Articolo 10 paragrafo 6 "6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione."; "6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione, laddove i costi siano proporzionati rispetto all'entità della ristrutturazione. Le misure di ristrutturazione adottate sono inserite nell'attestato di prestazione energetica." Or. de 455 Marian-Jean Marinescu Articolo 1 punto 6 lettera a AM\ docx 7/120 PE v02-00

8 Articolo 10 paragrafo 6 "6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione."; "6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione o strumenti simili per la ristrutturazione consolidata e la programmazione passo dopo passo, come i passaporti per la ristrutturazione degli edifici, attuati da esperti qualificati e certificati."; 456 Françoise Grossetête, Anne Sander, Nadine Morano Articolo 1 punto 6 lettera a Articolo 10 paragrafo 6 "6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione."; "6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al miglioramento della prestazione energetica ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il miglioramento è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione o utilizzando un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato."; PE v /120 AM\ docx

9 457 Paul Rübig Articolo 1 punto 6 lettera a Articolo 10 paragrafo 6 "6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione."; "6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa."; 458 Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay Articolo 1 punto 6 lettera a Articolo 10 paragrafo 6 "6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione."; "6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa."; Or. it AM\ docx 9/120 PE v02-00

10 459 Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Sofia Sakorafa Articolo 1 punto 6 lettera a Articolo 10 paragrafo 6 "6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione."; "6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico previsto grazie alla ristrutturazione stessa."; 460 Patrizia Toia Articolo 1 punto 6 lettera a Articolo 10 paragrafo 6 "6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione."; "6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa, da determinare in modo trasparente."; PE v /120 AM\ docx

11 461 Miroslav Poche Articolo 1 punto 6 lettera a Articolo 10 paragrafo 6 "6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione."; "6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione o utilizzando altri metodi equivalenti, trasparenti e proporzionati."; 462 Jens Geier Articolo 1 punto 6 lettera a Articolo 10 paragrafo 6 "6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione."; "6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare in modo importante l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione."; AM\ docx 11/120 PE v02-00

12 Giustificazione Per i miglioramenti della prestazione energetica di lieve entità, la procedura sarebbe troppo onerosa e creerebbe un ostacolo all'attuazione di tali misure che comunque contribuiscono a una maggiore efficienza energetica. 463 Pavel Telička, Gesine Meissner Articolo 1 punto 6 lettera a Articolo 10 paragrafo 6 "6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione."; "6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando la prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione."; 464 Evžen Tošenovský Articolo 1 punto 6 lettera b Articolo 10 paragrafi 6 bis e 6 ter (b) sono inseriti i seguenti paragrafi 6 bis e 6 ter: "6 bis. Quando gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di tracciare il consumo effettivo di energia soppresso PE v /120 AM\ docx

13 degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia degli edifici frequentemente visitati dal pubblico con una superficie utile superiore a 250 m². 6 ter. I dati aggregati e resi anonimi conformemente ai requisiti dell'unione sulla protezione dei dati sono messi a disposizione, su richiesta, almeno delle pubbliche autorità, per finalità statistiche e di ricerca."; 465 Kathleen Van Brempt Articolo 1 punto 6 lettera b Articolo 10 paragrafo 6 bis "6 bis. Quando gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia degli edifici frequentemente visitati dal pubblico con una superficie utile superiore a 250 m². "6 bis. Gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica e i dati riguardanti il consumo energetico effettivo di edifici pubblici, commerciali e grandi immobili residenziali, che permettono di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La Commissione offre orientamenti per la creazione di detta banca dati che, aggiornata annualmente, migliorerà i confronti della prestazione energetica e tra gli Stati membri, i fornitori energetici, i gestori dei sistemi di distribuzione e altre parti interessate e fornisce gratuitamente i dati necessari, rispettando le norme sulla protezione dei dati. AM\ docx 13/120 PE v02-00

14 Motivazione I dati sui consumi energetici effettivi sono essenziali per stabilire il giusto intervento di ristrutturazione e per valutare l'efficacia di tale approccio. La raccolta di tali dati in una banca dati consente di fare confronti e può persino influire sulla scelta della sede da parte delle aziende che offrono servizi a livello europeo. 466 Florent Marcellesi a nome del gruppo Verts/ALE Articolo 1 punto 6 lettera b Articolo 10 paragrafo 6 bis "6 bis. Quando gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia degli edifici frequentemente visitati dal pubblico con una superficie utile superiore a 250 m². "6 bis. Gli Stati membri predispongono una banca dati gestita in modo indipendente in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica che non comporta costi aggiuntivi per i cittadini ed è gestita da operatori del settore edile, quali i certificatori o gli installatori, e permette di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene altresì i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia degli edifici posseduti, amministrati o occupati dalle autorità pubbliche, nonché quelli frequentemente visitati dal pubblico. 467 Pavel Telička, Kaja Kallas Articolo 1 punto 6 lettera b PE v /120 AM\ docx

15 Articolo 10 paragrafo 6 bis "6 bis. Quando gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia degli edifici frequentemente visitati dal pubblico con una superficie utile superiore a 250 m². "6 bis. Quando gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia degli edifici frequentemente visitati dal pubblico con una superficie utile superiore a 250 m². È necessario che gli oneri amministrativi siano strettamente proporzionati ai benefici previsti. 468 Edward Czesak Articolo 1 punto 6 lettera b Direttiva 2010/31/CE Articolo 10 paragrafo 6 bis "6 bis. Quando gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia degli edifici frequentemente visitati dal pubblico con una superficie utile superiore a 250 m². "6 bis. Quando gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia degli edifici frequentemente visitati dal pubblico con una superficie utile superiore a 250 m² e al rilascio successivo di nuovi attestati di certificazione energetica. AM\ docx 15/120 PE v02-00

16 Or. pl 469 Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi Articolo 1 punto 6 lettera b Articolo 10 paragrafo 6 bis "6 bis. Quando gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia degli edifici frequentemente visitati dal pubblico con una superficie utile superiore a 250 m². "6 bis. Quando gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia di tutti gli edifici pubblici e degli edifici frequentemente visitati dal pubblico con una superficie utile superiore a 250 m². 470 Miapetra Kumpula-Natri, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olle Ludvigsson, Miroslav Poche, Dan Nica, Victor Negrescu, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, Zigmantas Balčytis, Jeppe Kofod, Martina Werner Articolo 1 punto 6 lettera b Articolo 10 paragrafo 6 bis "6 bis. Quando gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di tracciare il consumo effettivo di energia "6 bis. Quando gli Stati membri predispongono una banca dati o ne utilizzano una già esistente in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di PE v /120 AM\ docx

17 degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia degli edifici frequentemente visitati dal pubblico con una superficie utile superiore a 250 m². tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia degli edifici pubblici con una superficie utile superiore a 250 m². 471 Paul Rübig Articolo 1 punto 6 lettera b Articolo 10 paragrafo 6 bis "6 bis. Quando gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia degli edifici frequentemente visitati dal pubblico con una superficie utile superiore a 250 m². "6 bis. Quando gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di tracciare il fabbisogno effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia degli edifici frequentemente visitati dal pubblico con una superficie utile superiore a 250 m². Motivazione I nuovi obblighi di notifica potrebbero comportare oneri burocratici non conformi a un rapporto costo/valore proporzionato. 472 Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi Articolo 1 punto 6 lettera a AM\ docx 17/120 PE v02-00

18 Articolo 10 paragrafo 6 bis bis (nuovo) Motivazione "6 bis bis. Gli investimenti e le misure fiscali posti in essere per conseguire gli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva sono ritenuti investimenti ammissibili per l'applicazione della clausola sugli investimenti e sono in linea di principio esclusi dalla valutazione della posizione fiscale degli Stati membri (a norma della parte preventiva o correttiva del patto di stabilità e crescita 1 bis )."; 1 bis Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio. Considerando che gli investimenti e le misure fiscali atte a migliorare il risparmio energetico negli edifici forniscono un contributo a lungo termine per la prosperità economica, la creazione di posti di lavoro, il miglioramento della qualità dell'aria e della salute, sarebbe importante escluderli dalla valutazione della posizione fiscale degli Stati membri (se non escluderli totalmente dal calcolo del disavanzo e del debito). In questo modo si contribuisce a incentivare gli investimenti nel settore. 473 Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Sofia Sakorafa Articolo 1 punto 6 lettera a Articolo 10 paragrafo 6 bis bis (nuovo) "6 bis bis. Gli Stati membri istituiscono regimi finanziari atti a incentivare miglioramenti in termini di efficienza energetica, ad esempio PE v /120 AM\ docx

19 adeguando il sostegno finanziario per la ristrutturazione degli immobili alla prestazione energetica ottenuta." 474 Kaja Kallas, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset Articolo 1 punto 6 lettera a Articolo 10 paragrafo 6 bis bis (nuovo) "6 bis bis. Al fine di orientare le decisioni di finanziamento, gli attestati di prestazione energetica devono includere raccomandazioni per le future ristrutturazioni da intraprendere per migliorare l'efficienza energetica degli edifici." 475 Florent Marcellesi a nome del gruppo Verts/ALE Articolo 1 punto 6 lettera b Articolo 10 paragrafo 6 ter 6 ter. I dati aggregati e resi anonimi conformemente ai requisiti dell'unione sulla protezione dei dati sono messi a disposizione, su richiesta, almeno delle pubbliche autorità, per finalità statistiche e di ricerca."; 6 ter. I dati aggregati e resi anonimi conformemente ai requisiti dell'unione sulla protezione dei dati sono messi a disposizione del pubblico, mentre i dati completi sono messi a disposizione del proprietario dell'edificio. AM\ docx 19/120 PE v02-00

20 Motivazione I proprietari degli edifici dovrebbero avere pieno accesso ai dati raccolti sul proprio immobile per gli attestati di prestazione energetica per i quali hanno pagato. 476 Dan Nica, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho, Zigmantas Balčytis, Eva Kaili, Adam Gierek, Peter Kouroumbashev, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, Miroslav Poche, Victor Negrescu Articolo 1 punto 6 lettera b Articolo 10 paragrafo 6 ter bis (nuovo) 6 ter bis. La Commissione provvede alla diffusione delle pratiche migliori per quanto riguarda i regimi di finanziamento pubblico e privato per l'efficienza energetica e all'aggregazione di piccoli progetti di rinnovo energetico. Fornisce altresì le informazioni, in formato accessibile, sugli incentivi finanziari per le ristrutturazioni; 477 Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Sofia Sakorafa Articolo 1 punto 6 lettera b Articolo 10 paragrafo 6 ter bis (nuovo) 6 ter bis. Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili misure finanziarie anche per le ristrutturazioni di lieve entità, con particolare riferimento alle zone rurali e periferiche, nonché per le famiglie in PE v /120 AM\ docx

21 condizioni di povertà energetica. 478 Jaromír Kohlíček Articolo 1 punto 6 lettera b Articolo 10 paragrafo 6 ter bis (nuovo) 6 ter bis. Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili misure finanziarie anche per le ristrutturazioni di lieve entità, con particolare riferimento agli edifici rurali. 479 Edouard Martin, Pervenche Berès Articolo 1 punto 6 lettera b Articolo 10 paragrafo 6 ter bis (nuovo) 6 ter bis. Per facilitare gli investimenti pubblici e la qualificazione come partenariati pubblico-privato in materia di ristrutturazione energetica degli edifici, Eurostat adotta una definizione specifica di attività, che comprende gli elementi e gli impianti su cui intervengono gli investimenti e non l'edificio nella sua interezza. Inoltre, l'interpretazione delle norme contabili IFRS è adattata per tenere conto delle economie derivanti dagli investimenti nell'ambito dell'efficienza energetica. AM\ docx 21/120 PE v02-00

22 Or. fr 480 Patrizia Toia Articolo 1 punto 6 lettera b Articolo 10 paragrafo 6 ter bis (nuovo) 6 ter bis. La Commissione deve assicurare la diffusione di buone pratiche per quanto riguarda i regimi di finanziamento pubblico e privato per l'efficienza energetica nonché l'aggregazione di piccoli progetti di ristrutturazione energetica in progetti più ampli. Deve assicurare inoltre massima diffusione riguardo le informazioni sui finanziamenti per incentivare i consumatori a effettuare ristrutturazioni per migliorare la prestazione energetica degli edifici. Or. it 481 Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Sofia Sakorafa Articolo 1 punto 6 lettera b Articolo 10 paragrafo 6 ter ter (nuovo) 6 ter ter. Gli attestati di prestazione energetica utilizzati per le finalità di cui all'articolo 12 riflettono fedelmente l'attuale prestazione energetica della proprietà, includendo l'attuale forma della proprietà e gli attuali prezzi PE v /120 AM\ docx

23 dell'energia, come specificati dalla metodologia pertinente. Motivazione Gli attestati di prestazione energetica dovrebbero essere aggiornati per assicurare che forniscano informazioni accurate agli utenti. 482 Edouard Martin, Pervenche Berès Articolo 1 punto 6 lettera b Articolo 10 paragrafo 6 ter ter (nuovo) 6 ter ter. Nella misura in cui i programmi per l'efficienza energetica costituiscono investimenti fondamentali a favore di una crescita economica efficiente e sostenibile, la Commissione e il Consiglio ECOFIN applicano a essi la flessibilità di bilancio riguardo alle norme del patto di stabilità e crescita, come chiarito dalla comunicazione del 13 gennaio 2015 e applicato al Fondo europeo per gli investimenti strategici. Or. fr 483 Patrizia Toia Articolo 1 punto 6 bis (nuovo) Articolo 12 bis (nuovo) 6 bis. Dopo l'articolo 12, è inserito AM\ docx 23/120 PE v02-00

24 l'articolo seguente: "Articolo 12 bis Attestato di prestazione per la qualità dell'aria negli ambienti interni Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'istituzione di un sistema di certificazione della qualità dell'aria negli ambienti interni degli edifici. L'attestato comprende la prestazione in termini di qualità dell'aria negli ambienti interni di un edificio e valori di riferimento quali i requisiti minimi per la qualità dell'aria, al fine di consentire ai proprietari o locatari dell'edificio o dell'unità immobiliare di valutare e raffrontare la qualità dell'aria. L'attestato di prestazione per la qualità dell'aria negli ambienti interni salvaguarda la salute dell'uomo elencando gli agenti inquinanti da esaminare e misurando i contaminanti, quali polvere, pollini, materiali da costruzione e le condizioni che causano l'aumento dei livelli degli agenti inquinanti, come la temperatura, l'umidità relativa e livelli elevati di ozono. L'attestato per la qualità dell'aria negli ambienti interni comprende le misure attuate per singoli elementi edilizi, a prescindere da ristrutturazioni importanti dell'involucro dell'edificio o dei sistemi tecnici per l'edilizia e i prodotti utilizzati negli edifici. L'attestato per la qualità dell'aria negli ambienti interni si applica anche agli edifici di nuova costruzione e alle unità immobiliari costruiti, venduti e affittati a nuovi locatari. L'attestato per la qualità dell'aria negli ambienti interni assicura un sistema di ventilazione adeguato e che l'installazione tecnica sia conforme alle norme europee; gli Stati membri definiscono e mettono in atto procedure d'ispezione con criteri chiaramente definiti nell'attestato di prestazione. L'Unione europea deve altresì elaborare una metodologia comune PE v /120 AM\ docx

25 Motivazione per misurare la qualità dell'aria negli edifici con un sistema di riscaldamento centralizzato." L'UE deve attuare una strategia europea per migliorare la salute pubblica, ridurre gli oneri economici a carico dei sistemi sanitari nazionali e assicurare un livello elevato di protezione della salute dei cittadini, combattendo i fattori di rischio noti come la qualità dell'aria negli ambienti interni e gli aspetti ambientali. 484 Florent Marcellesi a nome del gruppo Verts/ALE Articolo 1 punto 6 bis (nuovo) Articolo 13 paragrafo 1 Testo in vigore "1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che l'attestato di prestazione energetica sia affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico negli edifici per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, e in cui una metratura utile totale di oltre 500 m2 è occupata da enti pubblici e abitualmente frequentata dal pubblico. 6 bis. all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che l'attestato di prestazione energetica sia affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico negli edifici per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, e in cui una metratura utile totale di oltre 500 m2 è a) occupata da enti pubblici e abitualmente frequentata dal pubblico, o b) per gli edifici multifamiliari, gli attestati di prestazione energetica degli appartamenti in affitto o in vendita siano affissi in un luogo chiaramente visibile, quali l'atrio d'ingresso di un edificio o di un'unità immobiliare. Le raccomandazioni che figurano nell'attestato di prestazione sono rese AM\ docx 25/120 PE v02-00

26 visibili." ( Motivazione Onde assicurare che i consumatori prendano decisioni informate, l'attestato di prestazione energetica deve essere facilmente ottenibile. L'attuale legislazione già prevede il rilascio di un attestato di prestazione energetica per i potenziali acquirenti o locatari. Tuttavia l'obbligo di presentare e consegnare un attestato di prestazione energetica ai nuovi locatari è rispettato soltanto nel 30 % dei casi secondo le associazioni dei locatari in molti Stati membri ( p.5). 485 Edward Czesak Articolo 1 punto 7 lettera a Direttiva 2010/31/CE Articolo 14 paragrafo 1 "1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kw. Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione soppresso PE v /120 AM\ docx

27 o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio."; Or. pl 486 Florent Marcellesi a nome del gruppo Verts/ALE Articolo 1 punto 7 lettera a Articolo 14 paragrafo 1 "1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kw. Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio."; "1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica obbligatoria delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 20 kw. Tale ispezione include una valutazione del rendimento del generatore di calore, del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio, delle prestazioni del sistema di riscaldamento a carico completo o parziale, inclusi l'efficacia del sistema di controllo della temperatura nei singoli ambienti e il bilanciamento idraulico, nonché delle misure di sicurezza messe in atto per la protezione contro l'avvelenamento da monossido di carbonio e le fuoriuscite di sostanze pericolose e nocive per la salute. La valutazione del dimensionamento del generatore di calore non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio. Gli Stati membri adottano misure volte ad AM\ docx 27/120 PE v02-00

28 assicurare che le raccomandazioni formulate in occasione delle ispezioni e della manutenzione siano attuate entro 3 mesi dall'ispezione."; 487 Edouard Martin, Pervenche Berès Articolo 1 punto 7 lettera a Articolo 14 paragrafo 1 "1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kw. Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio."; "1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici la cui potenza nominale utile è superiore a 20 kw, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione. Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev'essere ripetuta se nel frattempo non PE v /120 AM\ docx

29 Giustificazione sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio."; È opportuno mantenere la soglia attuale di 20 kw negli edifici residenziali e non residenziali per consentire l'ispezione dei piccoli impianti. Or. fr 488 Bendt Bendtsen a nome del gruppo PPE Articolo 1 punto 7 lettera a Articolo 14 paragrafo 1 "1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kw. Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio."; "1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia per il riscaldamento di ambienti di potenza nominale utile cumulativa superiore a 70 kw. Tale ispezione include una valutazione del rendimento del generatore di calore e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento del generatore di calore non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio."; AM\ docx 29/120 PE v02-00

30 Motivazione Modifica dell'emendamento 38 del progetto di relazione del relatore. 489 Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi Articolo 1 punto 7 lettera a Articolo 14 paragrafo 1 "1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kw. Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio."; "1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kw o un singolo generatore di calore con potenza nominale utile superiore a 20 kw. Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio."; 490 Pavel Telička PE v /120 AM\ docx

31 Articolo 1 punto 7 lettera a Articolo 14 paragrafo 1 "1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kw. Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio."; "1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili del generatore di calore negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con un generatore di calore di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kw. Tale ispezione include una valutazione del rendimento del generatore di calore e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento del generatore di calore non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio."; Motivazione L'ispezione dell'intero sistema di riscaldamento negli edifici multifamiliari è praticamente impossibile. Le ispezioni dovrebbero riguardare le parti accessibili del generatore di calore. Il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione dovrebbero essere considerati parti del generatore di calore ed essere inclusi nella relativa definizione. 491 Patrizia Toia Articolo 1 punto 7 lettera a Articolo 14 paragrafo 1 AM\ docx 31/120 PE v02-00

32 "1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kw. Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio."; "1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 20 kw. Tale ispezione include una valutazione del rendimento del generatore di calore e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento del generatore di calore non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio."; Or. it 492 Gerben-Jan Gerbrandy Articolo 1 punto 7 lettera a Articolo 14 paragrafo 1 "1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli "1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica e verificare la necessità di eseguire la manutenzione delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo PE v /120 AM\ docx

33 edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kw. Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio."; totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kw. Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio."; 493 Dan Nica, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho, Zigmantas Balčytis, Peter Kouroumbashev, Miroslav Poche, Victor Negrescu Articolo 1 punto 7 lettera a Articolo 14 paragrafo 1 "1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kw. Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto "1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione o manutenzione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kw. Tale ispezione o manutenzione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev'essere ripetuta se nel frattempo non AM\ docx 33/120 PE v02-00

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