EMENDAMENTI IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo 2015/0148(COD) Progetto di parere Fredrick Federley (PE582.

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1 Parlamento europeo Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 2015/0148(COD) EMENDAMENTI Progetto di parere Fredrick Federley (PE v01-00) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio (COM(2015)0337 C8-0190/ /0148(COD)) AM\ doc PE v02-00 Unita nella diversità

2 AM_Com_LegOpinion PE v /153 AM\ doc

3 537 Jakop Dalunde Articolo 10 quater paragrafo 1 1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini della modernizzazione del settore energetico. 2. Lo Stato membro interessato organizza una procedura di gara competitiva per i progetti con un importo totale di investimenti superiore a 10 milioni di EUR per la selezione degli investimenti da finanziare con assegnazione gratuita. Tale procedura di gara competitiva: a) è conforme ai principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento e di sana gestione finanziaria; b) assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite e alla modernizzazione dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione energetica; soppresso soppresso AM\ doc 3/153 PE v02-00

4 c) definisce criteri di selezione chiari, obiettivi e non discriminatori per la graduatoria dei progetti, in modo da garantire che siano selezionati progetti che: i) sulla base di un'analisi costi-benefici, garantiscano un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminino un livello significativo di riduzione di CO2; ii) hanno carattere complementare, rispondono chiaramente a esigenze di modernizzazione e non risponde a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato; iii) offrono il miglior rapporto qualitàprezzo. Entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro che intende avvalersi di un'assegnazione gratuita facoltativa pubblica un quadro nazionale dettagliato in cui definisce la procedura di gara competitiva e i criteri di selezione per consentire al pubblico di presentare osservazioni. Nei casi in cui l'assegnazione gratuita copre investimenti dal valore inferiore a 10 milioni di euro, lo Stato membro seleziona i progetti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. I risultati di tale processo di selezione sono sottoposti a una consultazione pubblica. Su questa base, entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro interessato redige e presenta alla Commissione un elenco di investimenti. 3. Il valore degli investimenti previsti equivale almeno al valore di mercato delle quote assegnate a titolo gratuito, tenendo nel contempo conto della necessità di limitare direttamente gli aumenti di prezzo correlati. Il valore di mercato corrisponde al prezzo medio delle quote assegnate sulla piattaforma d'asta comune nell'anno civile precedente. 4. Le quote assegnate a titolo gratuito per un periodo transitorio sono detratte dal quantitativo di quote che lo Stato soppresso soppresso PE v /153 AM\ doc

5 membro interessato avrebbe messo all'asta. L'assegnazione gratuita totale non è superiore al 40% delle quote che lo Stato membro interessato riceve nel periodo a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), ripartite in volumi annui uguali per il periodo Le assegnazioni agli operatori sono subordinate alla dimostrazione della realizzazione di un investimento selezionato secondo le norme della procedura di gara competitiva. 6. Gli Stati membri impongono ai produttori di energia elettrica e ai gestori di rete che ne beneficiano di presentare entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione sull'attuazione dei loro investimenti selezionati. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione, che le rende pubbliche. soppresso soppresso Motivazione Soppressione dell'intero articolo 10 quater dopo il L'attuale articolo 10 quater sta generando profitti inaspettati per un piccolo gruppo di società dell'industria energetica e provocando, in tal modo, distorsioni del mercato europeo dell'energia elettrica senza vantaggi sociali, con la semplice estensione del ciclo di vita di centrali elettriche a carbone inefficienti e inquinanti. 538 Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak Articolo 10 quater paragrafo 1 1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in 1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in AM\ doc 5/153 PE v02-00

6 EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini della modernizzazione del settore energetico. EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai produttori di energia elettrica ai fini della modernizzazione del settore energetico. Gli Stati membri interessati selezionano gli investimenti da finanziare con l'assegnazione di quote a titolo gratuito: a) attraverso una procedura di gara competitiva di cui al paragrafo 2, oppure b) sulla base dei piani di investimento nazionali e dei criteri e delle norme di cui al paragrafo 2, comma 3, oppure c) con una combinazione di entrambi i metodi indicati sopra. La Commissione viene informata del metodo scelto entro il 1 gennaio Kathleen Van Brempt 2008/87/CE Articolo 10 quater paragrafo 1 1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini della modernizzazione del settore energetico. 1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica e teleriscaldamento, ai fini della modernizzazione, della diversificazione e della trasformazione sostenibile del settore energetico. Tale deroga termina dopo il PE v /153 AM\ doc

7 540 Marian-Jean Marinescu Direttiva 2003/87 Articolo 10 quater paragrafo 1 1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini della modernizzazione del settore energetico. 1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica, il teleriscaldamento e la cogenerazione ad alto rendimento ai fini della modernizzazione del settore energetico. 541 Edouard Martin, Pervenche Berès, Zigmantas Balčytis, Constanze Krehl, Martina Werner, Patrizia Toia, Olle Ludvigsson, Jens Geier, Flavio Zanonato, Theresa Griffin, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández Articolo 10 quater Paragrafo 1 1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo 1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo AM\ doc 7/153 PE v02-00

8 transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini della modernizzazione del settore energetico. transitorio ai produttori di energia elettrica ai fini della modernizzazione e diversificazione del settore energetico. Tale deroga termina dopo il Dario Tamburrano, Eleonora Evi Articolo 10 quater paragrafo 1 1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini della modernizzazione del settore energetico. 1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio, per favorire gli impianti per la produzione di energia elettrica pulita su vasta scala da fonti rinnovabili attraverso la modernizzazione del settore energetico. 543 Esther de Lange, Maria Spyraki, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Françoise Grossetête Articolo 10 quater paragrafo 1 1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60% 1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 o nel 2014 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore PE v /153 AM\ doc

9 della media dell'unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini della modernizzazione del settore energetico. al 60% della media dell'unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai produttori di energia elettrica e di calore, compreso il teleriscaldamento, ai fini della modernizzazione del settore energetico. 544 Dan Nica Articolo 10 quater paragrafo 1 1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini della modernizzazione del settore energetico. 1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica e calore (compresi gli impianti di cogenerazione) ai fini della modernizzazione del settore energetico. 545 Eva Kaili Articolo 10 quater paragrafo 1 1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in 1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013, o nel 2014, o nel 2015 presentavano AM\ doc 9/153 PE v02-00

10 EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini della modernizzazione del settore energetico. un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini della modernizzazione del settore energetico. 546 Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa Articolo 10 quater paragrafo 1 1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini della modernizzazione del settore energetico. 1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013, o nel 2014, o nel 2015 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini della modernizzazione del settore energetico. Motivazione Includendo la possibilità di utilizzare anche il 2014 o il 2015 come anno di riferimento, riusciremo a presentare gli sviluppi pertinenti nell'ambiente economico, rendendo il sistema più giusto e più vicino alla realtà economica attuale. 547 Adina-Ioana Vălean PE v /153 AM\ doc

11 Articolo 10 quater 1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini della modernizzazione del settore energetico. 1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in EUR in base alla parità del potere d'acquisto inferiore al 60% della media dell'unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini della modernizzazione del settore energetico. Motivazione Transitional free allocation should be better targeted. Countries have different price levels, also for energy depending on, for instance their energy mix and fiscal imposition. Therefore, when executing a cross-country comparison it is necessary to adjust for the different price levels. The so-called PPS (purchasing power standards) or PPP (purchasing power parities) are commonly used for such cross-country comparison. The reduced scope of Art. 10c free allowances would be more than balanced by an increase of the total allocation for the Modernisation Fund going from 2% to 4% of the total quantity of allowances between 2021 and When converting GDP to PPP, or PPS, you look at GDP in terms of an artificial currency that has the same purchasing power in all countries. As a result, it is more appropriate to use GDP per capita in PPS or PPP to evaluate living standards across countries, in other words GDP adjusted for the size of an economy in terms of population. 548 Notis Marias Articolo 1 paragrafo 1 punto 10 quater 1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60% 1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 o nel 2014 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore AM\ doc 11/153 PE v02-00

12 della media dell'unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini della modernizzazione del settore energetico. al 60% della media dell'unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini della modernizzazione del settore energetico. 549 Hans-Olaf Henkel Articolo 10 quater paragrafo 1 1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini della modernizzazione del settore energetico. 1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la generazione di energia elettrica ai fini della modernizzazione del settore energetico. 550 Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek, Marian-Jean Marinescu Direttiva 2003/87 Articolo 10 quater paragrafo 1 1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'unione possono assegnare 1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'unione possono assegnare PE v /153 AM\ doc

13 quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini della modernizzazione del settore energetico. quote a titolo gratuito ai produttori di energia elettrica ai fini della modernizzazione del settore energetico. Motivazione Questa modifica contribuisce a garantire che gli impianti di cogenerazione, che producono calore ed elettricità, siano anch'essi ammissibili all'assegnazione di quote a titolo gratuito. 551 Miroslav Poche Articolo 10 quater paragrafo 1 1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini della modernizzazione del settore energetico. 1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai produttori di energia elettrica ai fini della modernizzazione del settore energetico. 552 Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek, Marian-Jean Marinescu Direttiva 2003/87 Articolo 10 quater paragrafo 1 bis AM\ doc 13/153 PE v02-00

14 1 bis. Agli Stati membri è consentito scegliere il metodo più idoneo per l'assegnazione delle quote a titolo gratuito, in linea con le opzioni seguenti: a) gli investimenti sono selezionati attraverso una procedura di gara competitiva oppure b) attraverso l'assegnazione dei piani di investimento nazionali basata sui criteri e sulla regolamentazione di cui al paragrafo 2 bis (nuovo) oppure c) con una combinazione di entrambi i metodi indicati sopra. Tutti gli Stati membri che possono assegnare quote sulla base del presente articolo presentano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2017, una domanda in cui figura il metodo di assegnazione proposto. 553 Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek, Marian-Jean Marinescu Direttiva 2003/87 Articolo 10 quater paragrafo 2 2. Lo Stato membro interessato organizza una procedura di gara competitiva per i progetti con un importo totale di investimenti superiore a 10 milioni di EUR per la selezione degli investimenti da finanziare con assegnazione gratuita. Tale procedura di gara competitiva: 2. Tale procedura di gara competitiva di cui all'articolo 1 bis, lettera a): PE v /153 AM\ doc

15 554 Marian-Jean Marinescu Direttiva 2003/87 Articolo 10 quater paragrafo 2 comma 1 frase introduttiva 2. Lo Stato membro interessato organizza una procedura di gara competitiva per i progetti con un importo totale di investimenti superiore a 10 milioni di EUR per la selezione degli investimenti da finanziare con assegnazione gratuita. Tale procedura di gara competitiva: 2. Lo Stato membro interessato può organizzare una procedura di gara competitiva o preparare un piano di investimento nazionale o combinare questi due strumenti per i progetti con un importo totale di investimenti superiore a 20 milioni di EUR per la selezione degli investimenti da finanziare con assegnazione gratuita. Tale procedura di gara competitiva: 555 Neoklis Sylikiotis Articolo 10 quater paragrafo 2 comma 1 2. Lo Stato membro interessato organizza una procedura di gara competitiva per i progetti con un importo totale di investimenti superiore a 10 milioni di EUR per la selezione degli investimenti da finanziare con assegnazione gratuita. Tale procedura di gara competitiva: 2. Lo Stato membro interessato organizza una procedura di gara competitiva per i progetti per la selezione degli investimenti da finanziare con assegnazione gratuita. Tale procedura di gara competitiva: AM\ doc 15/153 PE v02-00

16 556 Hans-Olaf Henkel Articolo 10 quater paragrafo 2 comma 1 2. Lo Stato membro interessato organizza una procedura di gara competitiva per i progetti con un importo totale di investimenti superiore a 10 milioni di EUR per la selezione degli investimenti da finanziare con assegnazione gratuita. Tale procedura di gara competitiva: 2. Lo Stato membro interessato organizza una procedura di gara competitiva per i progetti con un importo totale di investimenti superiore a 20 milioni di EUR per la selezione degli investimenti da finanziare con assegnazione gratuita. Tale procedura di gara competitiva: 557 Miroslav Poche Articolo 10 quater paragrafo 2 2. Lo Stato membro interessato organizza una procedura di gara competitiva per i progetti con un importo totale di investimenti superiore a 10 milioni di EUR per la selezione degli investimenti da finanziare con assegnazione gratuita. Tale procedura di gara competitiva: 2. Lo Stato membro interessato organizza una procedura di gara competitiva per i progetti con un importo totale di investimenti superiore a 15 milioni di EUR per la selezione degli investimenti da finanziare con assegnazione gratuita. Tale procedura di gara competitiva: 558 Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek, Marian-Jean Marinescu PE v /153 AM\ doc

17 Direttiva 2003/87 Articolo 10 quater paragrafo 2 lettera a a) è conforme ai principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento e di sana gestione finanziaria; a) è conforme ai principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento, di neutralità tecnologica e di sana gestione finanziaria; 559 Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský Articolo 10 quater paragrafo 2 lettera a a) è conforme ai principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento e di sana gestione finanziaria; a) è conforme ai principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento, di neutralità tecnologica e di sana gestione finanziaria; 560 Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset Articolo 10 quater paragrafo 2 comma 1 lettera b b) assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di b) assicura che siano ammessi a presentare offerte solo le energie rinnovabili, lo stoccaggio energetico, l'ammodernamento delle reti di AM\ doc 17/153 PE v02-00

18 approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite e alla modernizzazione dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione energetica; distribuzione del calore e l'aggiornamento delle infrastrutture di trasmissione e distribuzione elettrica; Motivazione Gli investimenti nel contesto dell'assegnazione transitoria di quote a titolo gratuito dovrebbe sostenere un balzo in avanti nello sviluppo di sistemi energetici moderni e a basse emissioni. Le categorie di investimento andrebbero specificate più chiaramente al fine di evitare di bloccarsi nelle tecnologie ad alte emissioni. Per la fase , una quota elevata degli investimenti di cui all'articolo 10 quater riguarda infrastrutture ad alte emissioni e che utilizzano carbone. 561 Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský Articolo 10 quater paragrafo 2 lettera b b) assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite e alla modernizzazione dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione energetica; b) assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono ad almeno a uno dei seguenti obiettivi: alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite, all'utilizzo della cogenerazione e alla modernizzazione dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione energetica, compresi i sistemi di teleriscaldamento; PE v /153 AM\ doc

19 562 Edouard Martin, Pervenche Berès, Zigmantas Balčytis, Dan Nica, Constanze Krehl, Martina Werner, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Miroslav Poche, Olle Ludvigsson, Jens Geier, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Theresa Griffin, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Eugen Freund, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández Articolo 10 quater Paragrafo 2 lettera b b) assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite e alla modernizzazione dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione energetica; b) assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite e alla modernizzazione dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione energetica, nonché all'efficienza energetica e allo stoccaggio energetico; 563 Krišjānis Kariņš Articolo 10 quater paragrafo 2 b) assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite e alla b) assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono al miglioramento della loro sicurezza energetica, alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, AM\ doc 19/153 PE v02-00

20 modernizzazione dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione energetica; alle tecnologie pulite e alla modernizzazione dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione energetica; 564 Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek, Marian-Jean Marinescu Direttiva 2003/87 Articolo 10 quater paragrafo 2 lettera b b) assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite e alla modernizzazione dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione energetica; b) assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono ad almeno a uno dei seguenti obiettivi: alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite e alla modernizzazione dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione energetica; 565 András Gyürk, György Hölvényi, Jerzy Buzek Articolo 10 quater paragrafo 2 lettera b b) assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria b) assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria PE v /153 AM\ doc

21 ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite e alla modernizzazione dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione energetica; ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite e alla modernizzazione dei settori di produzione, inclusi teleriscaldamento, trasmissione e distribuzione energetica; 566 Esther de Lange, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, Krišjānis Kariņš Articolo 10 quater paragrafo 2 lettera b b) assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite e alla modernizzazione dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione energetica; b) assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite e alla modernizzazione dei settori di produzione (elettricità e calore), trasmissione e distribuzione energetica; 567 Dario Tamburrano, Eleonora Evi Articolo 10 quater paragrafo 2 lettera b b) assicura che siano ammessi a b) assicura che siano ammessi a AM\ doc 21/153 PE v02-00

22 presentare offerte solo i progetti che contribuiscono alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite e alla modernizzazione dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione energetica; presentare offerte solo i progetti che contribuiscono alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento rinnovabili, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite e alla modernizzazione dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione di energie rinnovabili; 568 Adina-Ioana Vălean Articolo 10 quater paragrafo 2 lettera b bis (nuova) b bis) assicura che i progetti di ammodernamento degli impianti per la produzione di energia elettrica: i) siano giustificati sul piano economico in base a un'analisi costi-benefici, comprensiva di un prezzo del carbonio che rifletta il danno marginale delle emissioni dannose di ciascuna unità (ad es. CO2, NOx, Sox e particolato); ii) abbiano emissioni di CO2 inferiori a 550g CO2/kWh. Motivazione I progetti per la produzione di energia elettrica dovrebbero essere in linea, quanto meno, con i criteri di selezione per gli investimenti della BEI e garantire che gli investimenti siano conformi ai più ampi obiettivi dell'ue in materia di energia e clima. La conformità allo standard di selezione degli investimenti della BEI, inoltre, è un requisito preliminare per ottenere i prestiti della BEI e riduce il rischio di investimento per gli investitori privati interessati al co-finanziamento di progetti di ammodernamento nei paesi beneficiari. PE v /153 AM\ doc

23 569 Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Luděk Niedermayer Articolo 10 quater paragrafo 2 lettera b bis (nuova) b bis) assicura che l'ammodernamento dei servizi sia riservato a progetti che portino a prestazioni in termini di emissioni inferiori alla soglia del parametro di riferimento dell'impronta del carbonio per la produzione di energia elettrica della Banca europea per gli investimenti; 570 Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Luděk Niedermayer Articolo 10 quater paragrafo 2 lettera c c) definisce criteri di selezione chiari, obiettivi e non discriminatori per la graduatoria dei progetti, in modo da garantire che siano selezionati progetti che: c) definisce criteri di selezione chiari, obiettivi e non discriminatori in linea con i principi dell'unione dell'energia e gli obiettivi climatici ed energetici dell'ue per il 2050 per la graduatoria dei progetti, in modo da garantire che siano selezionati progetti che: 571 Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek, Marian-Jean Marinescu AM\ doc 23/153 PE v02-00

24 Direttiva 2003/87 Articolo 10 quater paragrafo 2 lettera c c) definisce criteri di selezione chiari, obiettivi e non discriminatori per la graduatoria dei progetti, in modo da garantire che siano selezionati progetti che: c) definisce criteri di selezione chiari, obiettivi e non discriminatori. 572 Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek, Marian-Jean Marinescu Direttiva 2003/87 Articolo 10 quater paragrafo 2 i) sulla base di un'analisi costibenefici, garantiscano un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminino un livello significativo di riduzione di CO2; soppresso 573 Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Morten Helveg Petersen Articolo 10 quater paragrafo 2 comma 1 lettera c punto i i) sulla base di un'analisi costi- i) sulla base di un'analisi costi- PE v /153 AM\ doc

25 benefici, garantiscano un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminino un livello significativo di riduzione di CO2; benefici, garantiscano un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminino un livello significativo di riduzione di CO2; laddove i progetti riguardino la produzione di energia elettrica, le emissioni totali di CO2 per kilowatt ora di elettricità prodotta nell'impianto non devono superare i 350 grammi. Motivazione Gli investimenti nel contesto dell'assegnazione transitoria di quote a titolo gratuito dovrebbero sostenere un balzo in avanti nello sviluppo di tecnologie a basse emissioni nell'europa centrale e orientale. Le categorie di investimento andrebbero specificate più chiaramente, al fine di escludere investimenti in impianti non modificati alimentati a carbone e altri progetti ad alte emissioni. Per la fase , una quota elevata degli investimenti di cui all'articolo 10 quater è correlata al carbone. 574 Kathleen Van Brempt 2008/87/CE Articolo 10 quater paragrafo 2 lettera c punto i i) sulla base di un'analisi costibenefici, garantiscano un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminino un livello significativo di riduzione di CO2; i) sulla base di un'analisi costibenefici in termini sociali, comprensiva dei costi esterni delle emissioni di CO2 come stabilito dalla BEI nell'allegato II della sua strategia in materia di clima adottata il 22 settembre 2015, garantiscano un guadagno netto positivo e predeterminino un livello significativo di riduzione di CO2; AM\ doc 25/153 PE v02-00

26 575 Bendt Bendtsen, Luděk Niedermayer, Seán Kelly Articolo 10 quater paragrafo 2 lettera c punto i i) sulla base di un'analisi costibenefici, garantiscano un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminino un livello significativo di riduzione di CO2; i) sulla base di un'analisi costibenefici, garantiscano un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminino un livello significativo di riduzione di CO2 in linea con l'allegato I della strategia in materia di clima della Banca europea per gli investimenti; nonché 576 Edouard Martin, Pervenche Berès, Zigmantas Balčytis, Constanze Krehl, Martina Werner, Kathleen Van Brempt, Olle Ludvigsson, Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho, Jude Kirton- Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández Articolo 10 quater Paragrafo 2 lettera c punto i i) sulla base di un'analisi costibenefici, garantiscano un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminino un livello significativo di riduzione di CO2; i) sulla base di un'analisi costibenefici, garantiscano un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminino un livello significativo di riduzione di CO2 in linea con gli allegati I e II della strategia in materia di clima della Banca europea per gli investimenti; PE v /153 AM\ doc

27 577 Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa Articolo 10 quater paragrafo 2 comma 1 lettera c punto i i) sulla base di un'analisi costibenefici, garantiscano un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminino un livello significativo di riduzione di CO2; i) sulla base delle migliori tecnologie disponibili (BAT), garantiscano un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminino un livello significativo di riduzione di CO2; 578 Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek, Marian-Jean Marinescu Direttiva 2003/87 Articolo 10 quater paragrafo 2 ii) hanno carattere complementare, rispondono chiaramente a esigenze di modernizzazione e non risponde a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato; soppresso 579 Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Morten Helveg Petersen Articolo 10 quater paragrafo 2 comma 1 lettera c punto ii AM\ doc 27/153 PE v02-00

28 ii) hanno carattere complementare, rispondono chiaramente a esigenze di modernizzazione e non risponde a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato; ii) hanno carattere complementare, rispondono chiaramente a esigenze di modernizzazione, non rispondono a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato e sono supplementari rispetto agli investimenti richiesti per rispettare il documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili e le conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione e gli altri requisiti di cui alla direttiva 2010/75/UE; (Direttiva 2010/75/UE) Motivazione La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) offre già assistenza finanziaria per l'ammodernamento delle centrali elettriche, al fine di aiutare a soddisfare i requisiti previsti dalla direttiva sulle emissioni industriali. L'ETS non dovrebbe fornire un doppio sostegno a tali investimenti. 580 Edouard Martin, Pervenche Berès, Zigmantas Balčytis, Constanze Krehl, Martina Werner, Kathleen Van Brempt, Olle Ludvigsson, Jens Geier, Theresa Griffin, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández Articolo 10 quater Paragrafo 2 lettera c punto ii ii) hanno carattere complementare, rispondono chiaramente a esigenze di modernizzazione e non risponde a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato; ii) hanno carattere complementare, rispondono chiaramente a esigenze di modernizzazione, non rispondono a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato e non sono stati inclusi nel piano di investimento nazionale per la fase 3; PE v /153 AM\ doc

29 581 Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Luděk Niedermayer Articolo 10 quater paragrafo 2 lettera c punto ii ii) hanno carattere complementare, rispondono chiaramente a esigenze di modernizzazione e non risponde a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato; ii) hanno carattere complementare, rispondono chiaramente a esigenze di modernizzazione e non rispondono a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato; nonché 582 Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek, Marian-Jean Marinescu Direttiva 2003/87 Articolo 10 quater paragrafo 2 offrono il miglior rapporto qualità-prezzo. soppresso 583 Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek, Marian-Jean Marinescu Direttiva 2003/87 Articolo 10 quater paragrafo 2 AM\ doc 29/153 PE v02-00

30 Entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro che intende avvalersi di un'assegnazione gratuita facoltativa pubblica un quadro nazionale dettagliato in cui definisce la procedura di gara competitiva e i criteri di selezione per consentire al pubblico di presentare osservazioni. Entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro che intende avvalersi di un'assegnazione gratuita facoltativa in linea con il metodo di cui al paragrafo 1 bis, lettera a), pubblica un quadro nazionale dettagliato in cui definisce la procedura di gara competitiva e i criteri di selezione per consentire al pubblico di presentare osservazioni. 584 Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak Articolo 10 quater Entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro che intende avvalersi di un'assegnazione gratuita facoltativa pubblica un quadro nazionale dettagliato in cui definisce la procedura di gara competitiva e i criteri di selezione per consentire al pubblico di presentare osservazioni. Entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro che intende avvalersi di un'assegnazione gratuita facoltativa attraverso una procedura di gara competitiva pubblica un quadro nazionale dettagliato in cui definisce la procedura di gara competitiva e i criteri di selezione per consentire al pubblico di presentare osservazioni. 585 Maria Grapini Articolo 10 quater PE v /153 AM\ doc

31 La procedura di gara competitiva garantisce che gli investimenti a favore delle basse emissioni di carbonio negli Stati membri ammissibili siano economicamente vantaggiosi ed efficienti. Or. ro 586 Neoklis Sylikiotis Articolo 10 quater paragrafo 2 comma 3 Nei casi in cui l'assegnazione gratuita copre investimenti dal valore inferiore a 10 milioni di euro, lo Stato membro seleziona i progetti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. I risultati di tale processo di selezione sono sottoposti a una consultazione pubblica. Su questa base, entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro interessato redige e presenta alla Commissione un elenco di investimenti. soppresso 587 Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek, Marian-Jean Marinescu Direttiva 2003/87 Articolo 10 quater paragrafo 2 Nei casi in cui l'assegnazione gratuita soppresso AM\ doc 31/153 PE v02-00

32 copre investimenti dal valore inferiore a 10 milioni di euro, lo Stato membro seleziona i progetti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. I risultati di tale processo di selezione sono sottoposti a una consultazione pubblica. Su questa base, entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro interessato redige e presenta alla Commissione un elenco di investimenti. 588 Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak Articolo 10 quater paragrafo 2 Nei casi in cui l'assegnazione gratuita copre investimenti dal valore inferiore a 10 milioni di euro, lo Stato membro seleziona i progetti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. I risultati di tale processo di selezione sono sottoposti a una consultazione pubblica. Su questa base, entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro interessato redige e presenta alla Commissione un elenco di investimenti. Lo Stato membro che intende avvalersi dell'assegnazione gratuita opzionale attraverso un piano di investimento nazionale seleziona gli investimenti per i progetti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti che tengano conto di: a) la neutralità tecnologica; b) l'ammodernamento e il miglioramento dell'infrastruttura energetica, compreso lo stoccaggio di elettricità; c) le tecnologie pulite; d) la diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento; e) la modernizzazione dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia; f) la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. PE v /153 AM\ doc

33 Gli investimenti realizzati a partire dal 24 ottobre 2014 possono essere calcolati a tal fine. I criteri di selezione per gli investimenti e i risultati che apportano sono messi a disposizione del pubblico e aperti alla discussione pubblica. Su questa base, entro il 30 settembre 2019 lo Stato membro interessato che sceglie il piano di investimento nazionale per distribuire le proprie quote a titolo gratuito redige e presenta alla Commissione un elenco di investimenti. L'elenco degli investimenti è valutato dalla Commissione entro il 31 gennaio Entro 6 mesi dalla ricezione dell'elenco degli investimenti trasmesso dallo Stato membro, la Commissione può richiedere ulteriori chiarimenti in merito alle informazioni che le sono state fornite. La Commissione può respingere singoli investimenti. Una decisione negativa viene debitamente motivata con ragioni chiare per la reiezione basate sulle prove dell'inammissibilità dell'investimento. L'assenza di una decisione da parte della Commissione entro la data summenzionata funge da approvazione dell'elenco degli investimenti come trasmesso. Il piano di investimento nazionale può essere aggiornato due volte (nel 2023 e nel 2027) e trasmesso alla Commissione insieme alla relazione di cui al paragrafo 6, nel 2024 e nel Sulla base di tali valutazioni, gli Stati membri possono decidere di destinare le quote assegnate nella richiesta di deroga, ma non utilizzate, al finanziamento di progetti selezionati tramite una procedura di gara competitiva, al Fondo per la modernizzazione e alla vendita all'asta. Motivazione Member States shall freely decide about methods and procedures of selecting investments AM\ doc 33/153 PE v02-00

34 financed with free allocation, by organising either a competitive bidding process or by preparing a National Investment Plan (NIP). Such approach enables concerned Member States to optimise investments according to directive aims and domestic energy andenvironmental policies, thereby reducing administrative burden and avoiding significant increase of energy prices. The possibility of updating NIP and redistribution of unused allowances will not only ensure more efficient use of derogation resources but also will respect subsidiarity principle. 589 Marian-Jean Marinescu Direttiva 2003/87 Articolo 10 quater paragrafo 2 comma 3 Nei casi in cui l'assegnazione gratuita copre investimenti dal valore inferiore a 10 milioni di euro, lo Stato membro seleziona i progetti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. I risultati di tale processo di selezione sono sottoposti a una consultazione pubblica. Su questa base, entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro interessato redige e presenta alla Commissione un elenco di investimenti. Nei casi in cui l'assegnazione gratuita copre investimenti dal valore inferiore a 20 milioni di EUR, lo Stato membro seleziona i progetti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. Lo Stato membro che intende avvalersi dell'assegnazione gratuita opzionale tramite un piano di investimento nazionale seleziona gli investimenti per i progetti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti che tengano conto di: a) la neutralità tecnologica; b) l'ammodernamento e il miglioramento dell'infrastruttura energetica, compreso lo stoccaggio di elettricità; c) le tecnologie pulite; d) la diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento; e) la modernizzazione dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia; PE v /153 AM\ doc

35 f) la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. I risultati di tale processo di selezione sono sottoposti a una consultazione pubblica. Su questa base, entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro interessato redige e presenta alla Commissione un elenco di investimenti. 590 Dan Nica Articolo 10 quater paragrafo 2 comma 3 Nei casi in cui l'assegnazione gratuita copre investimenti dal valore inferiore a 10 milioni di euro, lo Stato membro seleziona i progetti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. I risultati di tale processo di selezione sono sottoposti a una consultazione pubblica. Su questa base, entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro interessato redige e presenta alla Commissione un elenco di investimenti. Nei casi in cui l'assegnazione gratuita copre investimenti dal valore inferiore a 20 milioni di EUR, lo Stato membro interessato seleziona i progetti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. I risultati di tale processo di selezione sono sottoposti a una consultazione pubblica e un elenco di investimenti viene trasmesso alla Commissione. 591 Miroslav Poche Articolo 10 quater paragrafo 2 comma 3 Nei casi in cui l'assegnazione gratuita Nei casi in cui l'assegnazione gratuita AM\ doc 35/153 PE v02-00

36 copre investimenti dal valore inferiore a 10 milioni di euro, lo Stato membro seleziona i progetti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. I risultati di tale processo di selezione sono sottoposti a una consultazione pubblica. Su questa base, entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro interessato redige e presenta alla Commissione un elenco di investimenti. copre investimenti dal valore inferiore a 15 milioni di EUR, lo Stato membro seleziona i progetti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. I risultati di tale processo di selezione sono sottoposti a una consultazione pubblica. Su questa base, entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro interessato redige e presenta alla Commissione un elenco di investimenti. 592 Constanze Krehl, Martina Werner, Jens Geier, Bernd Lange Articolo 10 quater paragrafo 2 comma 1 lettera c punto iv iii bis) non contribuiscono ad aumentare le capacità di produzione nucleare o ne impediscono o ritardano la dismissione Or. de 593 Edouard Martin, Pervenche Berès, Zigmantas Balčytis, Constanze Krehl, Martina Werner, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Olle Ludvigsson, Jens Geier, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Theresa Griffin, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández Articolo 10 quater Paragrafo 2 lettera c punto iv (nuovo) iv) promuovono approcci integrati improntati alla comunità. PE v /153 AM\ doc

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