Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. Modifica della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica
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1 Parlamento europeo Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 2016/0376(COD) EMENDAMENTI Progetto di relazione Adam Gierek (PE v01-00) Modifica della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016)0761 C8-0498/ /0376(COD)) AM\ docx PE v01-00 Unita nella diversità
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3 483 Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús Articolo 1 punto 4 Articolo 7 bis paragrafo 1 1. Gli Stati membri che decidono di adempiere agli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica provvedono affinché le parti obbligate di cui al paragrafo 2 che operano sui rispettivi territori realizzino cumulativamente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, i risparmi energetici nell'uso finale prescritti all'articolo 7, paragrafo Gli Stati membri che decidono di adempiere agli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica provvedono affinché le parti obbligate di cui al paragrafo 2 che operano sui rispettivi territori realizzino cumulativamente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, i risparmi energetici nell'uso finale prescritti all'articolo 7, paragrafo 1, o contribuiscano annualmente al fondo nazionale per l'efficienza energetica conformemente all'articolo 20, paragrafo 6. Or. es 484 Patrizia Toia Articolo 1 punto 4 Articolo 7 bis paragrafo 1 1. Gli Stati membri che decidono di adempiere agli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica provvedono affinché le parti obbligate di cui al paragrafo 2 che operano sui rispettivi territori realizzino cumulativamente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, i 1. Gli Stati membri che decidono di adempiere agli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica provvedono affinché le parti obbligate di cui al paragrafo 2 che operano sui rispettivi territori realizzino cumulativamente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, ed AM\ docx 3/138 PE v01-00
4 risparmi energetici nell'uso finale prescritti all'articolo 7, paragrafo 1. entro i termini previsti dal regime obbligatorio che hanno adottato, i risparmi energetici nell'uso finale prescritti all'articolo 7, paragrafo Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López Articolo 1 punto 4 Articolo 7 bis paragrafo 2 2. Gli Stati membri designano, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio che operano sui rispettivi territori e possono includere i distributori di carburante per trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sui rispettivi territori. Il volume di risparmi energetici necessario per rispettare l'obbligo è realizzato dalle parti obbligate presso i clienti finali designati dagli Stati membri, indipendentemente dal calcolo effettuato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, oppure, se gli Stati membri decidono in tal senso, mediante risparmi energetici certificati ottenuti da altre parti, come descritto al paragrafo 5, lettera b). 2. Gli Stati membri designano, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio che operano sui rispettivi territori e possono includere i distributori di carburante per trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sui rispettivi territori. Il volume di risparmi energetici necessario per rispettare l'obbligo è realizzato dalle parti obbligate presso i clienti finali designati dagli Stati membri, indipendentemente dal calcolo effettuato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, oppure, se gli Stati membri decidono in tal senso, mediante risparmi energetici certificati ottenuti da altre parti, come descritto al paragrafo 5, lettera b). In ogni caso, le iniziative di gestione cooperativa e collettiva pubblica non sono considerate parti obbligate, a condizione che soddisfino due condizioni: commercializzino o gestiscano energia generata unicamente da fonti rinnovabili; non abbiano scopo di lucro. Or. es PE v /138 AM\ docx
5 Le cooperative di compravendita di energia, che danno una risposta al consumo di energia, favoriscono la partecipazione dei cittadini al sistema energetico. Tuttavia, esse sono tenute a rispettare obblighi in materia di efficienza energetica. Essendo nella maggior parte dei casi un servizio di utilità pubblica senza scopo di lucro, amministrato da iniziative dei cittadini, e utilizzando fonti di energia completamente rinnovabili, dovrebbero essere esenti dagli obblighi in materia di efficienza energetica. 486 Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski Articolo 1 punto 4 Articolo 7 bis paragrafo 2 2. Gli Stati membri designano, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio che operano sui rispettivi territori e possono includere i distributori di carburante per trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sui rispettivi territori. Il volume di risparmi energetici necessario per rispettare l'obbligo è realizzato dalle parti obbligate presso i clienti finali designati dagli Stati membri, indipendentemente dal calcolo effettuato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, oppure, se gli Stati membri decidono in tal senso, mediante risparmi energetici certificati ottenuti da altre parti, come descritto al paragrafo 5, lettera b). 2. Gli Stati membri designano, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio che operano sui rispettivi territori, ad eccezione dei distributori di carburante per trasporto o dei commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sui rispettivi territori. Il volume di risparmi energetici necessario per rispettare l'obbligo è realizzato dalle parti obbligate presso i clienti finali designati dagli Stati membri, indipendentemente dal calcolo effettuato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, oppure, se gli Stati membri decidono in tal senso, mediante risparmi energetici certificati ottenuti da altre parti, come descritto al paragrafo 5, lettera b). Le imprese che rientrano nelle categorie di attività elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE sono escluse dal regime obbligatorio di efficienza energetica di cui al paragrafo 1. Tuttavia, tali imprese sono autorizzate partecipare su base volontaria al regime obbligatorio di efficienza energetica di cui al paragrafo 1. AM\ docx 5/138 PE v01-00
6 I fornitori di carburante per trasporto hanno meno possibilità di influenzare le abitudini di consumo rispetto ad altri fornitori di energia. Per quanto riguarda le imprese industriali ubicate nell'ue, molte di loro hanno già pressoché raggiunto il loro pieno potenziale tecnico di miglioramento dell'efficienza energetica. La loro partecipazione al regime obbligatorio di efficienza energetica dovrebbe pertanto avvenire soltanto su base volontaria. La partecipazione obbligatoria potrebbe portare a una deindustrializzazione dell'economia dell'ue. 487 Jaromír Kohlíček Articolo 1 punto 4 Articolo 7 bis paragrafo 2 2. Gli Stati membri designano, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio che operano sui rispettivi territori e possono includere i distributori di carburante per trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sui rispettivi territori. Il volume di risparmi energetici necessario per rispettare l'obbligo è realizzato dalle parti obbligate presso i clienti finali designati dagli Stati membri, indipendentemente dal calcolo effettuato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, oppure, se gli Stati membri decidono in tal senso, mediante risparmi energetici certificati ottenuti da altre parti, come descritto al paragrafo 5, lettera b). 2. Gli Stati membri designano, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio che operano sui rispettivi territori e possono escludere i distributori di carburante per trasporto, i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto o i distributori di carburante attivi in piccoli settori energetici che operano sui rispettivi territori. Il volume di risparmi energetici necessario per rispettare l'obbligo è realizzato dalle parti obbligate presso i clienti finali designati dagli Stati membri, indipendentemente dal calcolo effettuato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, oppure, se gli Stati membri decidono in tal senso, mediante risparmi energetici certificati ottenuti da altre parti, come descritto al paragrafo 5, lettera b). PE v /138 AM\ docx
7 488 Miriam Dalli, Edouard Martin Articolo 1 punto 4 Articolo 7 bis paragrafo 2 2. Gli Stati membri designano, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio che operano sui rispettivi territori e possono includere i distributori di carburante per trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sui rispettivi territori. Il volume di risparmi energetici necessario per rispettare l'obbligo è realizzato dalle parti obbligate presso i clienti finali designati dagli Stati membri, indipendentemente dal calcolo effettuato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, oppure, se gli Stati membri decidono in tal senso, mediante risparmi energetici certificati ottenuti da altre parti, come descritto al paragrafo 5, lettera b). 2. Gli Stati membri designano, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio, i distributori di carburante per trasporto e i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sui rispettivi territori. Il volume di risparmi energetici necessario per rispettare l'obbligo è realizzato dalle parti obbligate presso i clienti finali designati dagli Stati membri, indipendentemente dal calcolo effettuato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, oppure, se gli Stati membri decidono in tal senso, mediante risparmi energetici certificati ottenuti da altre parti, come descritto al paragrafo 5, lettera b). 489 Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay Articolo 1 punto 4 Articolo 7 bis paragrafo 2 2. Gli Stati membri designano, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio che operano 2. Gli Stati membri designano, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio che operano AM\ docx 7/138 PE v01-00
8 sui rispettivi territori e possono includere i distributori di carburante per trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sui rispettivi territori. Il volume di risparmi energetici necessario per rispettare l'obbligo è realizzato dalle parti obbligate presso i clienti finali designati dagli Stati membri, indipendentemente dal calcolo effettuato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, oppure, se gli Stati membri decidono in tal senso, mediante risparmi energetici certificati ottenuti da altre parti, come descritto al paragrafo 5, lettera b). sui rispettivi territori, ad eccezione dei distributori di carburante per trasporto e dei commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sui rispettivi territori. Il volume di risparmi energetici necessario per rispettare l'obbligo è realizzato dalle parti obbligate presso i clienti finali designati dagli Stati membri, indipendentemente dal calcolo effettuato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, oppure, se gli Stati membri decidono in tal senso, mediante risparmi energetici certificati ottenuti da altre parti, come descritto al paragrafo 5, lettera b). Or. it 490 Massimiliano Salini, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Aldo Patriciello Articolo 1 punto 4 Articolo 7 bis paragrafo 2 2. Gli Stati membri designano, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio che operano sui rispettivi territori e possono includere i distributori di carburante per trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sui rispettivi territori. Il volume di risparmi energetici necessario per rispettare l'obbligo è realizzato dalle parti obbligate presso i clienti finali designati dagli Stati membri, indipendentemente dal calcolo effettuato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, oppure, se gli Stati membri decidono in tal senso, mediante risparmi energetici certificati ottenuti da altre parti, come descritto al paragrafo 5, lettera b). 2. Gli Stati membri designano, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio che operano sui rispettivi territori, ad eccezione dei distributori di carburante per trasporto o dei commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sui rispettivi territori. Il volume di risparmi energetici necessario per rispettare l'obbligo è realizzato dalle parti obbligate presso i clienti finali designati dagli Stati membri, indipendentemente dal calcolo effettuato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, oppure, se gli Stati membri decidono in tal senso, mediante risparmi energetici certificati ottenuti da altre parti, come descritto al paragrafo 5, lettera b). PE v /138 AM\ docx
9 491 Barbara Kappel Articolo 1 punto 4 Articolo 7 bis paragrafo 2 2. Gli Stati membri designano, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio che operano sui rispettivi territori e possono includere i distributori di carburante per trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sui rispettivi territori. Il volume di risparmi energetici necessario per rispettare l'obbligo è realizzato dalle parti obbligate presso i clienti finali designati dagli Stati membri, indipendentemente dal calcolo effettuato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, oppure, se gli Stati membri decidono in tal senso, mediante risparmi energetici certificati ottenuti da altre parti, come descritto al paragrafo 5, lettera b). 2. Gli Stati membri designano, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio che operano sui rispettivi territori e includono i distributori di carburante per trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sui rispettivi territori. Il volume di risparmi energetici necessario per rispettare l'obbligo è realizzato dalle parti obbligate presso i clienti finali designati dagli Stati membri, indipendentemente dal calcolo effettuato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, oppure, se gli Stati membri decidono in tal senso, mediante risparmi energetici certificati ottenuti da altre parti, come descritto al paragrafo 5, lettera b). 492 Kathleen Van Brempt Articolo 1 punto 4 (nuovo) Articolo 7 bis paragrafo 2 bis (nuovo) 2 bis. Se le società di vendita di energia AM\ docx 9/138 PE v01-00
10 al dettaglio sono designate come parti obbligate conformemente al paragrafo 2, gli Stati membri devono assicurare che, nell'adempiere al loro obbligo, tali società di vendita di energia al dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio a un altro fornitore. Il diritto dei consumatori di passare facilmente da un fornitore all'altro è fondamentale per il mantenimento di un mercato dei fornitori altamente competitivo con prezzi più bassi per i consumatori. Ciò potrebbe essere pregiudicato dalla vendita di "pacchetti" che vincolino il consumatore a un fornitore per un lungo periodo. Obbligare le società di vendita di energia al dettaglio ad acquistare certificati di risparmio energetico da terzi potrebbe essere un'alternativa per mantenere le possibilità di passaggio. 493 Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jeppe Kofod Articolo 1 punto 4 Articolo 7 bis paragrafo 3 3. Gli Stati membri definiscono il volume di risparmi energetici imposto a ciascuna parte obbligata in termini di consumo di energia finale o primaria. Il metodo scelto per definire il volume di risparmi energetici imposto è usato anche per calcolare i risparmi dichiarati dalle parti obbligate. Si applicano i fattori di conversione di cui all'allegato IV. 3. Gli Stati membri definiscono il volume di risparmi energetici imposto a ciascuna parte obbligata in termini di consumo di energia finale e primaria. Il metodo scelto per definire il volume di risparmi energetici imposto è usato anche per calcolare i risparmi dichiarati dalle parti obbligate. Si applicano i fattori di conversione di cui all'allegato IV. 494 Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen PE v /138 AM\ docx
11 Articolo 1 punto 4 Articolo 7 bis paragrafo 3 3. Gli Stati membri definiscono il volume di risparmi energetici imposto a ciascuna parte obbligata in termini di consumo di energia finale o primaria. Il metodo scelto per definire il volume di risparmi energetici imposto è usato anche per calcolare i risparmi dichiarati dalle parti obbligate. Si applicano i fattori di conversione di cui all'allegato IV. 3. Gli Stati membri definiscono il volume di risparmi energetici imposto a ciascuna parte obbligata in termini di consumo di energia finale e primaria. Il metodo scelto per definire il volume di risparmi energetici imposto è usato anche per calcolare i risparmi dichiarati dalle parti obbligate. Si applicano i fattori di conversione di cui all'allegato IV. 495 Pavel Telička Articolo 1 punto 4 Articolo 7 bis paragrafo 4 4. Gli Stati membri istituiscono sistemi di misurazione, controllo e verifica in base ai quali sono eseguiti audit documentati su una parte statisticamente significativa e su un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disposte dalle parti obbligate. La misurazione, il controllo e la verifica sono effettuati indipendentemente dalle parti obbligate. soppresso L'obbligo in questione rischia di far aumentare i costi e gli oneri amministrativi. AM\ docx 11/138 PE v01-00
12 496 Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay Articolo 1 punto 4 (nuovo) Articolo 7 bis paragrafo 4 bis (nuovo) 4 bis. Gli Stati membri stabiliscono deroghe specifiche all'obbligo di cui al paragrafo 4 nei casi in cui il costo di tale obbligo non è adeguatamente commisurato ai benefici che possono derivarne. Or. it 497 Paul Rübig Articolo 1 punto 4 Articolo 7 bis paragrafo 5 lettera a a) includono tra gli obblighi di risparmio requisiti a finalità sociale, anche imponendo che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie in condizioni di precarietà energetica e negli alloggi sociali; soppresso Questo approccio mescolerebbe la politica energetica alla politica sociale. PE v /138 AM\ docx
13 498 Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst Articolo 1 punto 4 Articolo 7 bis paragrafo 5 lettera a a) includono tra gli obblighi di risparmio requisiti a finalità sociale, anche imponendo che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie in condizioni di precarietà energetica e negli alloggi sociali; a) includono tra gli obblighi di risparmio requisiti a finalità sociale, anche imponendo che la maggioranza delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie a basso reddito in condizioni di precarietà energetica e negli alloggi sociali. A tal fine dovrebbero essere attuate misure specifiche volte a facilitare e incoraggiare la partecipazione delle comunità energetiche locali, in particolare quelle che perseguono finalità sociali connesse agli obblighi di risparmio; 499 Zdzisław Krasnodębski Articolo 1 punto 4 Articolo 7 bis paragrafo 5 lettera a a) includono tra gli obblighi di risparmio requisiti a finalità sociale, anche imponendo che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie in condizioni di precarietà energetica e negli alloggi sociali; a) tengono conto della necessità di alleviare la precarietà energetica; a tal fine, possono imporre che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie in condizioni di precarietà energetica e negli alloggi sociali nonché nelle zone minacciate dall'inquinamento atmosferico; AM\ docx 13/138 PE v01-00
14 Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di includere aspetti specifici (come la precarietà energetica) nei loro regimi di sostegno a favore dell'efficienza energetica. Alleviare la precarietà energetica come anche altri tipi di precarietà è una questione di politica sociale, per cui la direttiva sull'efficienza energetica non dovrebbe includere disposizioni generali né obbligatorie. 500 Marian-Jean Marinescu Articolo 1 punto 4 Articolo 7 bis paragrafo 5 lettera a a) includono tra gli obblighi di risparmio requisiti a finalità sociale, anche imponendo che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie in condizioni di precarietà energetica e negli alloggi sociali; a) includono tra gli obblighi di risparmio requisiti a finalità sociale, anche imponendo che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie in condizioni di precarietà energetica e negli alloggi sociali conformemente ai criteri definiti dagli Stati membri nella direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ((2016/0380)(COD)); 501 Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini Articolo 1 punto 4 Articolo 7 bis paragrafo 5 lettera a a) includono tra gli obblighi di risparmio requisiti a finalità sociale, anche imponendo che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via a) includono tra gli obblighi di risparmio requisiti a finalità sociale, anche imponendo che le misure di efficienza energetica siano attuate in via prioritaria PE v /138 AM\ docx
15 prioritaria presso le famiglie in condizioni di precarietà energetica e negli alloggi sociali; presso le famiglie in condizioni di precarietà energetica e negli alloggi sociali nonché negli edifici residenziali e non residenziali che hanno un impatto negativo sulla qualità dell'aria; 502 Benedek Jávor a nome del gruppo Verts/ALE Articolo 1 punto 4 Articolo 7 bis paragrafo 5 lettera a a) includono tra gli obblighi di risparmio requisiti a finalità sociale, anche imponendo che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie in condizioni di precarietà energetica e negli alloggi sociali; a) includono tra gli obblighi di risparmio requisiti a finalità sociale, anche imponendo che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie in condizioni di precarietà energetica e negli alloggi sociali, unitamente al necessario sostegno finanziario fornito attraverso strumenti finanziari adeguati; È fondamentale abbinare obiettivi e finalità sociali ai finanziamenti necessari, così da liberare effettivamente dalla precarietà energetica i cittadini interessati. 503 Jaromír Kohlíček Articolo 1 punto 4 Articolo 7 bis paragrafo 5 lettera a AM\ docx 15/138 PE v01-00
16 a) includono tra gli obblighi di risparmio requisiti a finalità sociale, anche imponendo che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie in condizioni di precarietà energetica e negli alloggi sociali; a) includono tra gli obblighi di risparmio requisiti a finalità sociale, anche imponendo che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie in condizioni di precarietà energetica e negli alloggi sociali, nonché nelle zone rurali; 504 Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Miriam Dalli, Adam Gierek, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Bernd Lange, Martina Werner, Edouard Martin, Theresa Griffin, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Pervenche Berès, Tiemo Wölken, Jo Leinen, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Jude Kirton-Darling, Damiano Zoffoli, Patrizia Toia, Massimo Paolucci, Karin Kadenbach, Nicola Caputo, Jeppe Kofod, Miroslav Poche, Eugen Freund, Isabella De Monte, Miapetra Kumpula- Natri, Eva Kaili, Daciana Octavia Sârbu, Peter Kouroumbashev Articolo 1 punto 4 Articolo 7 bis paragrafo 5 lettera a a) includono tra gli obblighi di risparmio requisiti a finalità sociale, anche imponendo che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie in condizioni di precarietà energetica e negli alloggi sociali; a) includono tra gli obblighi di risparmio, e rendono pubblici, requisiti a finalità sociale, anche imponendo che una parte significativa delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie vulnerabili a rischio di precarietà energetica e negli alloggi sociali; 505 Edward Czesak Articolo 1 punto 4 PE v /138 AM\ docx
17 Articolo 7 bis paragrafo 5 lettera a a) includono tra gli obblighi di risparmio requisiti a finalità sociale, anche imponendo che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie in condizioni di precarietà energetica e negli alloggi sociali; a) tengono conto della necessità di alleviare la precarietà energetica; a tal fine, possono imporre che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie in condizioni di precarietà energetica e negli alloggi sociali nonché nelle zone minacciate dall'inquinamento atmosferico; Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di includere aspetti specifici (come la precarietà energetica) nei loro regimi di sostegno a favore dell'efficienza energetica. Alleviare la precarietà energetica come anche altri tipi di precarietà è una questione di politica sociale, per cui la direttiva sull'efficienza energetica non dovrebbe includere disposizioni generali né obbligatorie. 506 Markus Pieper, Pavel Telička, Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Herbert Reul, Werner Langen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, András Gyürk, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Nadine Morano, Angelika Niebler, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini Articolo 1 punto 4 Articolo 7 bis paragrafo 5 lettera a a) includono tra gli obblighi di risparmio requisiti a finalità sociale, anche imponendo che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie in condizioni di precarietà energetica e negli alloggi sociali; a) possono includere tra gli obblighi di risparmio requisiti a finalità sociale, anche imponendo che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie a basso reddito secondo gli standard nazionali e negli alloggi sociali; AM\ docx 17/138 PE v01-00
18 507 Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel Articolo 1 punto 4 Articolo 7 bis paragrafo 5 lettera a a) includono tra gli obblighi di risparmio requisiti a finalità sociale, anche imponendo che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie in condizioni di precarietà energetica e negli alloggi sociali; a) includono tra gli obblighi di risparmio requisiti a finalità sociale, anche imponendo che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie in condizioni di precarietà energetica e negli alloggi privati e sociali; 508 Evžen Tošenovský Articolo 1 punto 4 Articolo 7 bis paragrafo 5 lettera a a) includono tra gli obblighi di risparmio requisiti a finalità sociale, anche imponendo che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie in condizioni di precarietà energetica e negli alloggi sociali; a) possono includere tra gli obblighi di risparmio requisiti a finalità sociale, anche imponendo che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie in condizioni di precarietà energetica e negli alloggi sociali; PE v /138 AM\ docx
19 509 Barbara Kappel Articolo 1 punto 4 Articolo 7 bis paragrafo 5 lettera a a) includono tra gli obblighi di risparmio requisiti a finalità sociale, anche imponendo che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie in condizioni di precarietà energetica e negli alloggi sociali; a) includono tra gli obblighi di risparmio incentivi a finalità sociale, anche imponendo che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie in condizioni di precarietà energetica e negli alloggi sociali; 510 Benedek Jávor a nome del gruppo Verts/ALE Articolo 1 punto 4 Articolo 7 bis paragrafo 5 lettera b b) possono consentire alle parti obbligate di contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i risparmi energetici certificati realizzati da fornitori di servizi energetici o da terzi, anche quando le parti obbligate promuovono misure attraverso altri organismi riconosciuti dallo Stato o attraverso autorità pubbliche che possono coinvolgere o non coinvolgere partenariati formali e possono accompagnarsi ad altre fonti di finanziamento. Gli Stati membri che consentono quanto sopra assicurano l'esistenza di una procedura di riconoscimento chiara, trasparente e aperta a tutti gli operatori del mercato, che miri a ridurre al minimo i costi della b) consentono alle parti obbligate di contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i risparmi energetici certificati realizzati da fornitori di servizi energetici o da terzi, anche quando le parti obbligate promuovono misure attraverso altri organismi riconosciuti dallo Stato, per esempio gli operatori dell'edilizia sociale, o attraverso autorità pubbliche che possono coinvolgere o non coinvolgere partenariati formali e possono accompagnarsi ad altre fonti di finanziamento. Gli Stati membri che consentono quanto sopra assicurano l'esistenza di un quadro di accreditamento chiaro, trasparente e aperto a tutti gli operatori del mercato, che miri a ridurre al AM\ docx 19/138 PE v01-00
20 certificazione; minimo i costi della certificazione. Gli operatori dell'edilizia sociale dovrebbero avere in questa sede una menzione particolare, dato il loro ruolo chiave nel dare un impulso alle ristrutturazioni immobiliari in situazioni di frammentazione degli incentivi o di proprietà in condomini, e considerato che possono aggregare progetti di ristrutturazione di edifici di tipo ESCO. L'esistenza di diversi sistemi di certificazione potrebbe minare la fiducia dei consumatori. Occorre pertanto applicare un unico quadro di accreditamento. 511 Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini Articolo 1 punto 4 Articolo 7 bis paragrafo 5 lettera b b) possono consentire alle parti obbligate di contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i risparmi energetici certificati realizzati da fornitori di servizi energetici o da terzi, anche quando le parti obbligate promuovono misure attraverso altri organismi riconosciuti dallo Stato o attraverso autorità pubbliche che possono coinvolgere o non coinvolgere partenariati formali e possono accompagnarsi ad altre fonti di finanziamento. Gli Stati membri che consentono quanto sopra assicurano l'esistenza di una procedura di riconoscimento chiara, trasparente e aperta a tutti gli operatori del mercato, che miri a ridurre al minimo i costi della certificazione; b) possono consentire alle parti obbligate di contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i risparmi energetici certificati realizzati da fornitori di servizi energetici o da terzi, anche quando le parti obbligate promuovono misure attraverso altri organismi riconosciuti dallo Stato o attraverso autorità pubbliche che possono coinvolgere o non coinvolgere partenariati formali e possono accompagnarsi ad altre fonti di finanziamento. Gli Stati membri che consentono quanto sopra assicurano l'esistenza di una procedura di riconoscimento accreditata, chiara, trasparente, partecipativa e aperta a tutti gli operatori del mercato, che miri a ridurre al minimo i costi della certificazione; PE v /138 AM\ docx
21 512 Kathleen Van Brempt Articolo 1 punto 4 (nuovo) Articolo 7 bis paragrafo 5 lettera b bis (nuova) b bis) possono obbligare i distributori di energia a istituire regimi di rimborso in fattura qualora gli investimenti a favore dell'efficienza energetica prefinanziati dai distributori di energia, dagli strumenti di finanziamento di cui all'articolo 20, paragrafo 1, o dal fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 20, paragrafo 4, siano rimborsati con un premio fisso aggiunto ai costi di distribuzione inerenti a un contatore individuale. I regimi di rimborso in fattura rappresentano una fonte di rimborso più affidabile rispetto ad altri prodotti di finanziamento tradizionali e riducono i costi di transazione e amministrazione vincolando il rimborso al contatore anziché al proprietario o locatario. Se ben concepiti, i rimborsi in fattura saranno uguali o inferiori al risparmio sui costi delle utenze in ragione del minor consumo di energia. Inoltre, i regimi di rimborso in fattura consentono di superare la questione della frammentazione degli incentivi tra i locatari e i proprietari. 513 Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca Articolo 1 punto 4 Articolo 7 bis paragrafo 5 lettera c c) possono consentire alle parti c) possono consentire alle parti AM\ docx 21/138 PE v01-00
22 obbligate di contabilizzare i risparmi ottenuti in un determinato anno come se fossero stati ottenuti in uno dei quattro anni precedenti o dei tre successivi purché non oltre la fine dei periodi obbligatori stabiliti all'articolo 7, paragrafo 1. obbligate di contabilizzare i risparmi ottenuti in un determinato anno come se fossero stati ottenuti in uno dei quattro anni precedenti o dei tre successivi. 514 Patrizia Toia Articolo 1 punto 4 (nuovo) Articolo 7 bis paragrafo 5 lettera c bis (nuova) c bis) consentono risparmi aggiuntivi mediante tecnologie più sostenibili nei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento in ambienti urbani (con una conseguente riduzione anche degli inquinanti e del particolato), che saranno contabilizzati nel volume di risparmi energetici prescritto a norma del paragrafo 1; 515 Flavio Zanonato, Massimo Paolucci Articolo 1 punto 4 (nuovo) Articolo 7 bis paragrafo 5 lettera c bis (nuova) c bis) promuovono l'adozione di misure che affrontino il potenziale del riscaldamento e del raffreddamento ai fini dei risparmi energetici, prevedendo infine PE v /138 AM\ docx
23 premi aggiuntivi per gli interventi che permettano un'attenuazione dell'inquinamento; 516 Patrizia Toia Articolo 1 punto 4 (nuovo) Articolo 7 bis paragrafo 5 lettera c ter (nuova) c ter) creano strumenti che certifichino i risparmi risultanti da audit energetici o sistemi di gestione dell'energia equivalenti di cui all'articolo 8, al fine di contabilizzare detti risparmi nel volume di risparmi energetici prescritto a norma del paragrafo 1; 517 Patrizia Toia Articolo 1 punto 4 (nuovo) Articolo 7 bis paragrafo 5 lettera c quater (nuova) c quater) possono consentire alle parti obbligate di contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i risparmi energetici nell'uso finale ottenuti in infrastrutture di riscaldamento e raffreddamento efficienti; AM\ docx 23/138 PE v01-00
24 518 Paul Rübig Articolo 1 punto 4 (nuovo) Articolo 7 bis paragrafo 5 lettera c bis (nuova) c bis) prevedono che le parti obbligate che non forniscono energia alle abitazioni private non siano tenute ad attuare misure di efficienza energetica presso le medesime; Molte imprese che sono parti obbligate non forniscono energia alle abitazioni private. È pertanto impossibile, per queste parti, attuare misure presso le abitazioni private. 519 Paul Rübig Articolo 1 punto 4 (nuovo) Articolo 7 bis paragrafo 5 lettera c ter (nuova) c ter) valutano l'impatto dei costi diretti e indiretti di tali regimi sulla competitività delle industrie ad alta intensità energetica esposte alla concorrenza internazionale e adottano misure volte a ridurre al minimo tale impatto; Le industrie ad alta intensità energetica sono soggette a molti obblighi diversi (ad es. ETS, ecc.). Queste imprese sono spesso esposte alla concorrenza internazionale e devono pertanto PE v /138 AM\ docx
25 essere protette dalla rilocalizzazione delle emissioni di CO Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca Articolo 1 punto 4 (nuovo) Articolo 7 bis paragrafo 5 bis (nuovo) 5 bis. I risparmi energetici nell'uso finale derivanti da infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti (quali descritte all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c)) possono essere contabilizzati dalle parti obbligate." 521 Benedek Jávor a nome del gruppo Verts/ALE Articolo 1 punto 4 Articolo 7 bis paragrafo 6 6. Una volta l'anno, gli Stati membri pubblicano i risparmi energetici realizzati da ciascuna parte obbligata, o da ciascuna sottocategoria di parte obbligata, e complessivamente nel quadro del regime. 6. Una volta l'anno, gli Stati membri pubblicano i risparmi energetici realizzati da ciascuna parte obbligata, o da ciascuna sottocategoria di parte obbligata, e complessivamente nel quadro del regime. Ciò comprende anche il contributo di una profonda decarbonizzazione dell'economia in termini di sviluppo macroeconomico e sociale, rischi e benefici per la salute e protezione ambientale. Nel quadro degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19 del regolamento sulla governance AM\ docx 25/138 PE v01-00
26 [XX/20XX], gli Stati membri comunicano: i) l'impatto di tali misure sulle bollette e sulle condizioni di vita dei consumatori; ii) gli obiettivi nazionali in materia di precarietà energetica; iii) il numero di famiglie in condizioni di precarietà energetica, con particolare riferimento alle donne e ai gruppi vulnerabili; iv) i risultati delle misure realizzate e i risparmi conseguiti con i regimi obbligatori di efficienza energetica presso le famiglie in condizioni di precarietà energetica e negli alloggi sociali; v) gli indicatori scelti e il livello di conseguimento della finalità sociale di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 5, lettera a). Per orientare meglio i regimi e le misure di efficienza energetica ai cittadini in generale e alle famiglie in condizioni di precarietà energetica in particolare, è necessaria una rendicontazione dettagliata, anche per verificare l'effettiva attuazione delle misure e i risparmi energetici conseguiti. 522 Gerben-Jan Gerbrandy Articolo 1 punto 4 (nuovo) Articolo 7 bis paragrafo 6 bis (nuovo) 6 bis. Nel quadro dei rispettivi piani energetici, gli Stati membri informano la Commissione delle misure politiche previste a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c). L'impatto di dette misure dovrebbe essere calcolato e incluso nei piani in questione. Il calcolo utilizzato PE v /138 AM\ docx
27 dagli Stati membri si basa da criteri oggettivi e non discriminatori, elaborati in consultazione con la Commissione entro il 1 gennaio Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jeppe Kofod Articolo 1 punto 4 Articolo 7 ter paragrafo 1 1. Gli Stati membri che decidono di adempiere agli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, attuando misure politiche alternative provvedono a che i risparmi energetici prescritti all'articolo 7, paragrafo 1, siano realizzati presso i clienti finali. 1. Gli Stati membri che decidono di adempiere agli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, attuando misure politiche alternative provvedono a che i risparmi energetici prescritti all'articolo 7, paragrafo 1, siano pienamente realizzati presso i clienti finali. 524 Peter Kouroumbashev, Adam Gierek Articolo 1 punto 4 (nuovo) Articolo 7 ter paragrafo 1 bis (nuovo) 1 bis. Inoltre, tutte le opportunità per migliorare l'efficienza energetica, anche mediante l'uso di carburanti più efficienti per il trasporto, possono essere contabilizzate ai fini dei risparmi energetici nell'uso finale realizzati cumulativamente prescritti all'articolo 7, paragrafo 1. AM\ docx 27/138 PE v01-00
28 Valore aggiunto di componenti delle miscele di carburanti efficienti e puliti ai fini della decarbonizzazione dei trasporti. I componenti delle miscele di carburanti per il trasporto possono essere contabilizzati ai fini dell'obiettivo di efficienza energetica. 525 Notis Marias Articolo 1 punto 4 Articolo 7 ter paragrafo 2 2. In sede di elaborazione delle misure politiche alternative per realizzare i risparmi di energia, gli Stati membri tengono conto degli effetti sulle famiglie in condizioni di precarietà energetica. 2. In sede di elaborazione delle misure politiche alternative per realizzare i risparmi di energia, gli Stati membri devono tenere conto degli effetti sulle famiglie in condizioni di precarietà energetica. Nel caso di famiglie in condizioni di precarietà energetica che devono già a far fronte a difficoltà finanziarie, la loro situazione non dev'essere aggravata dal costo di tali misure. Or. el 526 Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Miriam Dalli, Olle Ludvigsson, Bernd Lange, Martina Werner, Edouard Martin, Theresa Griffin, Adam Gierek, Flavio Zanonato, Jytte Guteland, Tibor Szanyi, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Pervenche Berès, Tiemo Wölken, Jo Leinen, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Jude Kirton-Darling, Damiano Zoffoli, Patrizia Toia, Massimo Paolucci, Jens Geier, Karin Kadenbach, Nicola Caputo, Jeppe Kofod, Miroslav Poche, Eugen Freund, Isabella De Monte, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Daciana Octavia Sârbu, Peter Kouroumbashev Articolo 1 punto 4 Articolo 7 ter paragrafo 2 PE v /138 AM\ docx
29 2. In sede di elaborazione delle misure politiche alternative per realizzare i risparmi di energia, gli Stati membri tengono conto degli effetti sulle famiglie in condizioni di precarietà energetica. 2. In sede di elaborazione delle misure politiche alternative per realizzare i risparmi di energia, gli Stati membri tengono conto degli effetti sulle famiglie in condizioni di precarietà energetica, assicurano che una parte significativa di tali misure sia attuata in via prioritaria presso le famiglie vulnerabili a rischio di precarietà energetica e negli alloggi sociali, e rendono pubbliche tali informazioni. 527 Miroslav Poche Articolo 1 punto 4 Articolo 7 ter paragrafo 2 2. In sede di elaborazione delle misure politiche alternative per realizzare i risparmi di energia, gli Stati membri tengono conto degli effetti sulle famiglie in condizioni di precarietà energetica. 2. In sede di elaborazione delle misure politiche alternative per realizzare i risparmi di energia, gli Stati membri tengono conto degli effetti sulle famiglie in condizioni di precarietà energetica e includono requisiti a finalità sociale, anche esigendo che le misure di efficienza energetica siano attuate in via prioritaria presso le famiglie in condizioni di precarietà energetica e negli alloggi sociali. Action on energy poverty should be a requirement of both the energy efficiency obligation schemes and alternative policy measures, i.e. when designing alternative policy measures. Member States should not only consider the effect on households affected by energy poverty AM\ docx 29/138 PE v01-00
30 but they should also prioritise efficiency measures for energy poor households. Extra support should be provided to assist fuel poor consumers to manage the costs of replacing less energy efficient appliances and investing in home energy efficiency. In addition, tenants who represent a significant part of the population should not be left behind and the revision of energy efficiency legislation should include tailored measures and incentives also for those consumers. However, the focus on the energy poor and tenants can only work when done as part of a wider programme given the nature of the scheme (i.e. the measures that are covered are limited and need to be planned in parallel with other long term measures, such as improving the housing stock and buildings performance). 528 Benedek Jávor Articolo 1 punto 4 Articolo 7 ter paragrafo 2 2. In sede di elaborazione delle misure politiche alternative per realizzare i risparmi di energia, gli Stati membri tengono conto degli effetti sulle famiglie in condizioni di precarietà energetica. 2. In sede di elaborazione delle misure politiche alternative per realizzare i risparmi di energia, gli Stati membri includono requisiti a finalità sociale, anche esigendo che le misure di efficienza energetica siano attuate in via prioritaria presso le famiglie in condizioni di precarietà energetica e negli alloggi sociali. Sono necessarie misure concrete per i gruppi vulnerabili, anche quando gli Stati membri scelgono di elaborare misure alternative. 529 Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Morten Helveg Petersen Articolo 1 punto 4 Articolo 7 ter paragrafo 2 PE v /138 AM\ docx
31 2. In sede di elaborazione delle misure politiche alternative per realizzare i risparmi di energia, gli Stati membri tengono conto degli effetti sulle famiglie in condizioni di precarietà energetica. 2. In sede di elaborazione delle misure politiche alternative per realizzare i risparmi di energia e garantire la realizzazione di un'ambiziosa ristrutturazione energetica degli edifici esistenti, gli Stati membri tengono conto degli effetti positivi sulle famiglie a basso reddito in condizioni di precarietà energetica. 530 Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini Articolo 1 punto 4 Articolo 7 ter paragrafo 2 2. In sede di elaborazione delle misure politiche alternative per realizzare i risparmi di energia, gli Stati membri tengono conto degli effetti sulle famiglie in condizioni di precarietà energetica. 2. Quando elaborano misure politiche alternative per realizzare i risparmi di energia, gli Stati membri danno priorità alle famiglie in condizioni di precarietà energetica, agli alloggi sociali e agli edifici che hanno un impatto negativo sulla qualità dell'aria. 531 Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst Articolo 1 punto 4 Articolo 7 ter paragrafo 2 AM\ docx 31/138 PE v01-00
32 2. In sede di elaborazione delle misure politiche alternative per realizzare i risparmi di energia, gli Stati membri tengono conto degli effetti sulle famiglie in condizioni di precarietà energetica. 2. In sede di elaborazione delle misure politiche alternative per realizzare i risparmi di energia, gli Stati membri fissano misure specifiche a vantaggio delle famiglie a basso reddito in condizioni di precarietà energetica. 532 Markus Pieper, Pavel Telička, Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Herbert Reul, Werner Langen, Cristian-Silviu Buşoi, Francesc Gambús, Jerzy Buzek, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Nadine Morano, Angelika Niebler, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini Articolo 1 punto 4 Articolo 7 ter paragrafo 2 2. In sede di elaborazione delle misure politiche alternative per realizzare i risparmi di energia, gli Stati membri tengono conto degli effetti sulle famiglie in condizioni di precarietà energetica. 2. In sede di elaborazione delle misure politiche alternative per realizzare i risparmi di energia, gli Stati membri tengono conto degli effetti sulle famiglie a basso reddito rispetto alla media nazionale. Non esiste una definizione di precarietà energetica, per cui le misure dovrebbero essere rivolte alle famiglie a basso reddito. 533 Evžen Tošenovský Articolo 1 punto 4 PE v /138 AM\ docx
33 Articolo 7 ter paragrafo 2 2. In sede di elaborazione delle misure politiche alternative per realizzare i risparmi di energia, gli Stati membri tengono conto degli effetti sulle famiglie in condizioni di precarietà energetica. 2. In sede di elaborazione delle misure politiche alternative per realizzare i risparmi di energia, gli Stati membri possono tenere conto degli effetti sulle famiglie in condizioni di precarietà energetica. 534 Paul Rübig Articolo 1 punto 4 Articolo 7 ter paragrafo 3 3. Per tutte le misure di natura non fiscale, gli Stati membri istituiscono sistemi di misurazione, controllo e verifica in base ai quali sono eseguiti audit documentati su una parte statisticamente significativa e su un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disposte dalle parti partecipanti o incaricate. La misurazione, il controllo e la verifica sono effettuati indipendentemente dalle parti partecipanti o incaricate.; soppresso 535 Pavel Telička Articolo 1 punto 4 AM\ docx 33/138 PE v01-00
Deputati. Gruppo dell'alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia Jerzy BUZEK Presidente Deputati Patrizia TOIA Vicepresidente Hans-Olaf HENKEL Vicepresidente Jaromír KOHLÍČEK Vicepresidente Repubblica ceca Morten Helveg
EMENDAMENTI
Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 4.7.2017 2016/0375(COD) EMENDAMENTI 1108-1495 Progetto
*** RACCOMANDAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0214/
Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0214/2018 22.6.2018 *** RACCOMANDAZIONE concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'unione, della modifica
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 2016/0381(COD) 13.6.2017 EMENDAMENTI 59-243 Progetto di relazione Bendt Bendtsen (PE603.067v01-00) sulla proposta di direttiva
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 2016/0351(COD) 30.5.2017 PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia destinato alla commissione per
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. sulla promozione dell'uso dell energia da fonti rinnovabili (rifusione)
Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 2016/0382(COD) 4.7.2017 EMENDAMENTI 93-350 Progetto di relazione José Blanco López (PE597.755v01-00) sulla promozione dell'uso
EMENDAMENTI IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo 2016/0381(COD) Progetto di relazione Bendt Bendtsen (PE603.
Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 2016/0381(COD) 19.6.2017 EMENDAMENTI 448-629 Progetto di relazione Bendt Bendtsen (PE603.067v01-00) del Parlamento europeo
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 2015/2106(INI) 14.10.2015 PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia destinato alla commissione per
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 2015/2103(INL) 15.11.2016 PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia destinato alla commissione giuridica
EMENDAMENTI IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo 2015/0148(COD) Progetto di parere Fredrick Federley (PE582.
Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 2015/0148(COD) 29.6.2016 EMENDAMENTI 537-775 Progetto di parere Fredrick Federley (PE582.103v01-00) del Parlamento europeo
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 2017/2087(INI) 22.3.2018 PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia destinato alla commissione per
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 2017/2003(INI) 24.3.2017 PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia destinato alla commissione per
EMENDAMENTI IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo 2016/0381(COD) Progetto di relazione Bendt Bendtsen (PE603.
Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 2016/0381(COD) 19.6.2017 EMENDAMENTI 244-447 Progetto di relazione Bendt Bendtsen (PE603.067v01-00) del Parlamento europeo
PARERE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo 2017/0017(COD) della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 2017/0017(COD) 21.6.2017 PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia destinato alla commissione per
PARLAMENTO EUROPEO Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 25.3.2015 2014/2245(INI) PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia destinato alla commissione per
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 2018/0332(COD) 19.2.2019 PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia destinato alla commissione per
Parlamento europeo 2016/0351(COD) EMENDAMENTI Progetto di parere Paloma López Bermejo
Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 2016/0351(COD) 22.3.2017 EMENDAMENTI 13-100 Progetto di parere Paloma López Bermejo (PE597.738v01-00) Difesa contro le importazioni
EMENDAMENTI IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo 2016/0382(COD)
Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 2016/0382(COD) 5.7.2017 EMENDAMENTI 881-1154 Progetto di relazione José Blanco López (PE597.755v01-00) del Parlamento europeo
EMENDAMENTI IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo 2016/0380(COD) Progetto di relazione Krišjānis Kariņš (PE597.
Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 2016/0380(COD) 28.9.2017 EMENDAMENTI 59-310 Progetto di relazione Krišjānis Kariņš (PE597.758v01-00) del Parlamento europeo
ALLEGATO. della. proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 30.11.2016 COM(2016) 761 final ANNEX 1 ALLEGATO della proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
L 141/48 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 28.5.2013 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 2013 che stabilisce un modello per i piani d azione nazionali per l efficienza energetica
EMENDAMENTI IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo 2014/2211(INI) Progetto di relazione Edouard Martin (PE557.
Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 2014/2211(INI) 15.7.2015 EMENDAMENTI 1-279 Progetto di relazione Edouard Martin (PE557.241v02-00) Sviluppo di un'industria
EMENDAMENTI IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo 2016/0231(COD)
Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 7.2.2017 2016/0231(COD) EMENDAMENTI 269-283 Progetto di relazione Gerben-Jan Gerbrandy (PE592.423v02-00)
EMENDAMENTI IT Unita nella diversità IT Progetto di relazione Angelika Niebler (PE v01-00)
PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 29.4.2015 2014/2210(INI) EMENDAMENTI 1-210 Progetto di relazione Angelika Niebler (PE544.219v01-00) Imprese a conduzione
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. PROCESSO VERBALE Riunione straordinaria del 2 ottobre 2017 dalle alle 22.
Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia RE_PV(2017)1002_1 PROCESSO VERBALE Riunione straordinaria del 2 ottobre 2017 dalle 19.00 alle 22.30 STRASBURGO La riunione
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)
Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 2016/0288(COD) 6.4.2017 EMENDAMENTI 296-582 Progetto di relazione Pilar del Castillo Vera (PE601.017v01-00) Codice europeo
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 761 final - Annex.
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 dicembre 2016 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2016/0376 (COD) 15091/16 ADD 1 PROPOSTA Origine: Data: 1º dicembre 2016 Destinatario: ENER 413 ENV 754 TRANS
Il recepimento della direttiva sull efficienza energetica:
Il recepimento della direttiva sull efficienza energetica: opportunità e impatti per il sistemaindustrialeindustriale nazionale ENEA FEDERESCO Roma 15 luglio 2014 Mauro Mallone Ministero dello sviluppo
PARLAMENT EUROPEO Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
PARLAMENT EUROPEO 2014-2019 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 16.3.2015 2015/0009(COD) EMENDAMENTI 45-297 Progetto di parere Kathleen Van Brempt (PE549.399v01-00) del Parlamento europeo
La nuova Direttiva sull'efficienza Energetica: sviluppi, contenuti e conseguenze
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