Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Rappresentanti: adempimenti più leggeri Le modifiche del Decreto Semplificazioni. Categoria: Sostituti d imposta Sottocategoria: Ritenute Con il Decreto Semplificazioni vengono introdotte, nella versione definitiva del 30 ottobre 2014, le nuove regole in merito alla comunicazione per l utilizzo di personale dipendente o di terzi da parte degli intermediari. In particolare sono introdotte novità sulla comunicazione degli agenti rappresentanti per l applicazione della ritenuta di acconto del 23% sulla base imponibile ridotta (20% delle provvigioni) una tantum: a mezzo di posta certificata; senza limiti di tempo; con validità fino a revoca. Nel caso di variazioni poi, l agente e/o il rappresentante dovrà comunicare tempestivamente le variazioni alla casa mandante o al preponente, pena l applicazione delle sanzioni prescritte dall art. 11, D.Lgs. 471/1997. È prevista infatti la sanzione da 258 a euro che si sommerà alla sanzione per la presentazione di una dichiarazione non veritiera che varia da 2 a 3 volte la maggiore imposta dovuta, ai sensi dell art. 25 bis, D.P.R. 600/1973. Premessa Tutti i soggetti indicati al primo comma dell art. 23 del D.P.R. 600/1973 sono obbligati ad effettuare la ritenuta d acconto dell IRPEF sulle provvigioni che derivano da attività di intermediazione commerciale, ossia: a) le persone fisiche che esercitano attività d impresa o di lavoro autonomo; b) le associazioni costituite da artisti e professionisti; c) le società di persone (S.a.s., S.n.c.) ed equiparate; 1

2 d) le società di capitali, gli enti e i soggetti assimilati indicati nell art. 87 del D.P.R. 917/1986. Non assumono, invece, la veste di sostituto d imposta le imprese agricole che esercitano le attività indicate nell art C.c. Infatti si escludono dall obbligo di effettuare la ritenuta solo le imprese agricole il cui titolare sia una persona fisica. Le imprese agricole costituite in forma societaria hanno comunque l obbligo di operare la ritenuta. L art. 25-bis del D.P.R. 600/1973 al comma 5 evidenzia che non si applica la ritenuta alle provvigioni percepite.. da mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro. Nei confronti di commissionari e mediatori di produttori agricoli sono esonerate dalla ritenuta le provvigioni pagate da imprenditori agricoli che sono riconosciute tali ai sensi dell art C.c. A conseguenza di ciò, le provvigioni loro erogate da altri imprenditori non agricoli sono assoggettate alla ritenuta. Base imponibile della ritenuta La ritenuta in questione si applica sulle provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti: di commissione; di agenzia; di mediazione; di rappresentanza di commercio; di procacciamento di affari; anche se corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. PROVVIGIONE DA ASSOGGETTARE A RITENUTA È COSTITUITA DA: 1. DAL COMPENSO CHE SPETTA AL COMMISSIONARIO, ALL AGENTE, AL RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO, AL MEDIATORE E AL PROCACCIATORE DI AFFARI PER L ATTIVITÀ DA ESSI PRESTATA; 2. DA EVENTUALI SOVRAPPREZZI RICONOSCIUTI AI SUINDICATI SOGGETTI E DERIVANTI DALL ECCEDENZA TRA IL PREZZO DELLA MERCE FISSATO DAL COMMITTENTE, PREPONENTE O MANDANTE E 2

3 QUELLO DI VENDITA OTTENUTO DALL AGENTE, COMMISSIONARIO, RAPPRESENTANTE E PROCACCIATORE D AFFARI; 3. DA COMPENSI SPECIALI CHE DERIVANO DA PRESTAZIONI DI GARANZIA CIRCA IL REGOLARE ADEMPIMENTO DELL OBBLIGAZIONE DA PARTE DEL TERZO (QUALI, AD ESEMPIO, QUELLE CONSEGUENTI ALLO STAR DEL CREDERE); 4. DA SOMME PERCEPITE DALL AGENTE O DAL RAPPRESENTANTE NELL IPOTESI IN CUI LA CASA MANDANTE CONCLUDA DIRETTAMENTE AFFARI NELLA ZONA DI ESCLUSIVA DELL AGENTE O RAPPRESENTANTE; 5. DA CORRISPETTIVI O PROVENTI IN NATURA; 6. DA OGNI ALTRO COMPENSO INERENTE ALL ATTIVITÀ PRESTATA, IVI COMPRESI I RIMBORSI SPESE RELATIVI ALL ATTIVITÀ STESSA ED ESCLUSE LE SOMME RICEVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DEI COMMITTENTI, PREPONENTI O MANDANTI. Misura della ritenuta a titolo d acconto La base imponibile su cui deve essere calcolata la ritenuta, pertanto, è data dalla sommatoria delle sopra indicate voci (al lordo della trattenuta ENASARCO ed al netto dell IVA). È dovuta una ritenuta a titolo d acconto dell IRPEF nella misura dell aliquota del primo scaglione dei redditi soggetti all Irpef (attualmente 23%). Tale ritenuta, in generale, è commisurata al 50% dell ammontare delle provvigioni corrisposte. La ritenuta è ridotta al 23% sul 20% (1/5) delle provvigioni medesime, se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell opera di dipendenti o di terzi (art. 25-bis, comma 2 D.P.R. 600/1973). Vengono definiti come dipendenti, i soggetti che prestano la propria attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipiente le provvigioni, secondo quanto disposto dalle norme sulla legislazione sul lavoro. RITENUTA RIDOTTA PARI AL 23% SU 1/5 DELLE PROVVIGIONI SE I PERCIPIENTI DICHIARANO CHE NELLA LORO ATTIVITÀ SI AVVALGONO IN VIA CONTINUATIVA DELL OPERA DI DIPENDENTI O DI TERZI 3

4 INTERMEDIARIO CON DIPENDENTI E/O OPERA DI TERZI COMUNICAZIONE ALLA DITTA MANDANTE ENTRO IL 31 DICEMBRE Si considerano terzi oltre ai collaboratori non dipendenti quali: gli agenti; i subagenti; i mediatori o procacciatori d affari; i produttori; le figure similari; anche i collaboratori dell impresa familiare direttamente impegnati nell esercizio dell attività commerciale dell impresa medesima, nonché gli associati delle associazioni in partecipazione il cui apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (D.M. 16 aprile 1983). La comunicazione A norma degli articoli 2 e 3, D.M. 16/04/183 entro il 31 dicembre di ciascun anno solare mediante raccomandata con avviso di ricevimento ed ha valore per l anno seguente. Tale adempimento deve essere rinnovato di anno in anno. Si rende necessario eseguire la comunicazione alla ditta mandante: in carta semplice; in plico raccomandata; preferibilmente non in busta; con avviso di ricevimento. Dall entrata in vigore del Decreto sulle semplificazioni la comunicazione può avvenire una tantum e potrà avere validità illimitata e fino a revoca. La comunicazione potrà essere spedita anche a mezzo posta elettronica certificata. La dichiarazione deve contenere i seguenti elementi: la data; i dati identificativi del dichiarante; l attestazione di avvalersi in via continuativa di dipendenti o di terzi: la sottoscrizione del dichiarante. 4

5 DITTA.. VIA, n.. CAP.. CITTA'. SPETT.LE DITTA.. VIA, n.. CAP.. CITTA'. OGGETTO: DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 25 BIS DEL D.P.R. 600 DEL , PER L APPLICAZIONE IN MISURA RIDOTTA, DELLA RITENUTA ALLA FONTE SU PROVVIGIONI, PER L ANNO Il la sottoscritta..., nata a... il..., esercente l'attività di... oppure in qualità di amministratore e legale rappresentante della Ditta - Società..., con sede in..., Via... n..., avente numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo, codice fiscale e partita IVA : , CHIEDE ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del D.M , l'applicazione della ritenuta d'acconto sul 20% dell'imponibile delle provvigioni corrisposte nel 2015, ed a tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art.25-bis, comma 2, D.P.R. 600/1973 e del D.M. 16/4/1983, di avvalersi in via continuativa per lo svolgimento della propria attività, dell'opera di dipendenti e/o di terzi come intesi in dette disposizioni. Dichiara inoltre che qualora le condizioni su esposte venissero a mutare, ne darà comunicazione entro 15 gg. dalla data del cambiamento. Distinti saluti. Logo.lì FIRMA 5

6 Se nell anno successivo sono previste variazioni che consentono l applicazione della ritenuta ridotta oppure ne fanno venir meno l applicazione, le variazioni stesse devono essere comunicate al committente, preponente o mandante con una dichiarazione, da redigersi con le modalità sopra specificate entro 15 giorni dal verificarsi delle predette variazioni. SE PREVISTE VARIAZIONI COMUNICAZIONE ENTRO 15 GIORNI DALLE VARIAZIONI Il termine di 15 giorni è imposto anche nel caso in cui vi è inizio di attività e tale termine decorre dalla stipula del contratto o dell accordo in merito a rapporti: di commissione; di agenzia; di rappresentanza di commercio; di procacciamento d affari; o dalla eseguita mediazione. La ritenuta viene applicata anche alle prestazioni occasionali, e deve venir calcolata sulle somme al lordo dei contributi Enasarco, ovvero: sui compensi dovuti per l attività esercitata; su eventuali sovrapprezzi dovuti per differenza di prezzo fissata dal committente; sulle somme percepite dall agente e/o rappresentante riferibili ai contratti conclusi direttamente dal mandante con il cliente. La ritenuta del 23% sul 20% di provvigioni pagate può essere applicata solo se l attività dell intermediario è svolta con l aiuto di dipendenti o terzi che prestano la loro attività per la maggior parte dell anno, ovvero per almeno 181 giorni dell anno. Non si tiene conto di qualifica ed entità dei collaboratori o dei soggetti terzi. Provvigioni escluse da ritenuta Non si applica la ritenuta alle provvigioni percepite da: distributori di pellicole cinematografiche; agenzie di viaggio e turismo; agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazioni (l esenzione non è operante nei casi in cui l agente renda la propria prestazione ad altro agente); rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi al trasporto di persone; 6

7 aziende e istituti di credito e società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli, di valute nonché di raccolta e di finanziamento; mediatori di assicurazioni riguardo ai loro rapporti con le imprese di assicurazione, con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate quando rendano le prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva; agenti raccomandatari e mediatori marittimi ed aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente; commissionari operanti nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame; mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima; consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigianali non aventi finalità di lucro. Momento di effettuazione della ritenuta È doveroso sottolineare che anche gli acconti e le anticipazioni della provvigione vengono assoggettati a ritenuta, anche se, non si ricomprendono tra i componenti positivi che concorrono alla formazione del reddito d impresa nell anno in cui vengono percepiti (principio della competenza). LA RITENUTA SIA A TITOLO D ACCONTO SIA A TITOLO D IMPOSTA VA OPERATA ALL ATTO DEL PAGAMENTO DELLA PROVVIGIONE Le novità Il Decreto sulle Semplificazioni interviene con la modifica all art. 25-bis, D.P.R. 600/1973, evidenziando che, la comunicazione potrà essere trasmessa a mezzo di Posta elettronica certificata (Pec) invece della raccomandata con avviso di ricevimento e non avrà scadenza: resterà valida fino a revoca o perdita dei requisiti da parte dell intermediario. In ogni caso l agente e/o il rappresentante dovrà comunicare tempestivamente le variazioni alla casa mandante o al preponente, pena l applicazione delle sanzioni prescritte dall art. 11, D.Lgs. 471/1997. È prevista infatti la sanzione da 258 a euro che si sommerà alla sanzione per la presentazione di una dichiarazione non veritiera che varia da 2 a 3 volte la maggiore imposta dovuta, ai sensi dell art. 25 bis, D.P.R. 600/

8 SANZIONI da 258 a euro Sanzione per dichiarazione non veritiera Versamento della ritenuta Il versamento della ritenuta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione della ritenuta stessa, presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, utilizzando il modello F24. Il codice tributo da utilizzare è il Versamento ritenuta Mod. F24 codice tributo 1038 Il periodo da indicare è il mese e l'anno nel formato MM/AAAA. Certificazione della ritenuta I sostituti d imposta che hanno operato le ritenute di cui all art. 25-bis del D.P.R. 600/1973 devono rilasciare la certificazione relativa alle ritenute operate nell anno precedente. OBBLIGO DI RILASCIARE LA CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE OPERATE - Riproduzione riservata - 8

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