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2 Diritto Banche Il volume offre una ricognizione delle principali questioni sostanziali e procedurali inerenti alla utilizzazione della tutela cautelare d'urgenza in ambito bancario. In particolare, è condotta una attenta disamina dei presupposti di una illegittima o erronea segnalazione alle Centrali dei rischi pubbliche e private ed al Registro informatico dei protesti coniugata alla illustrazione degli effetti di una illegittima segnalazione (danno alla reputazione personale e commerciale). Adeguato spazio è dedicato alle forme di risarcimento del danno (patrimoniale e no), anche in via equitativa, agli oneri probatori sottesi nonché ai legittimati passivi al risarcimento del danno. Relativamente agli aspetti più propriamente processuali dell'utilizzazione dell'art. 700 c.p.c., lo stesso è esaminato anche in rapporto alle (potenzialmente confliggenti) previsioni recate dalla normativa sulla privacy. Romano Ciccone, Avvocato del Foro di Salerno, Cassazionista. Docente a contratto di Diritto processuale civile, presso l Università Telematica Pegaso. Autore di vari contributi in materia di mediazione e diritto bancario. Collana diritto / NUOVI CASI Edizione SETTEMBRE 2014 Copyright MMXIII ARACNE editrice Int.le S.r.l. info@aracneeditrice.it via via Quarto Negroni, Ariccia (RM) ISBN I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione, di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati in tutti i Paesi. 2

3 INDICE GENERALE Capitolo Primo IL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI 1. Il protesto per mancato pagamento Il Registro informatico dei protesti Modalità di funzionamento del Registro informatico dei protesti Identificazione del debitore protestato La cancellazione dal registro informatico dei protesti Definizione di protesto illegittimo o erroneo Effetti della illegittima o erronea levata del protesto L illegittima levata del protesto nel panorama giurisprudenziale Danno potenziale da dimostrare da parte del soggetto indebitamente protestato Tipologie di effetti pregiudizievoli. Il diritto alla reputazione La reputazione economica o commerciale La reputazione personale Il protesto illegittimo nella recente giurisprudenza di legittimità Onere della prova Protesto illegittimo e danno alla salute e biologico Modalità di liquidazione equitativa del danno da protesto illegittimo Elementi rilevanti ai fini della liquidazione equitativa del danno da protesto illegittimo I legittimati passivi al risarcimento del danno La tutela avverso un protesto illegittimo: quadro di sintesi La tutela d'urgenza Art. 700 c.p.c. e protesto illegittimo L'attuale disciplina dei protesti cambiari: interferenze con l'art. 700 c.p.c Ruolo e funzione della Camera di commercio Competenze del responsabile dell'ufficio protesti Ambito di operatività dell art. 700 c.p.c. avverso un protesto illegittimo Segue: quadro di sintesi Aspetti processuali: oggetto del procedimento d'urgenza Legittimazione attiva e passiva La legittimazione passiva della Camera di commercio. Capitolo Secondo LA CENTRALE DEI RISCHI DELLA BANCA D ITALIA 2. La Centrale dei Rischi della Banca d Italia Verifica della situazione finanziaria del soggetto segnalato Obbligo di preavviso Tutela cautelare d'urgenza e illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi Ammissibilità della tutela d'urgenza La posizione della giurisprudenza Fumus boni iuris e periculum in mora. 3

4 Capitolo Terzo I SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA 3. Le centrali dei rischi private Le indicazioni del Garante della privacy Il Codice deontologico per le centrali rischi private Tempi di conservazione delle informazioni Cancellazione delle segnalazioni dei ritardi di pagamento Funzionamento dei Sistemi di informazione creditizia Consenso al trattamento dei dati personali e obbligo di preavviso Le informazioni gestite Diritti dei soggetti segnalati: rettifica e aggiornamento dei dati Illegittima segnalazione e informazioni inesatte Responsabilità dell'intermediario Casistica Risarcimento del danno Forme di tutela Tutela risarcitoria Abbreviazioni riviste BBTC DResp FI GC Gco GD GI GM MGC ND NGCC RCP RDC Soc VN Banca, borsa e titoli di credito Danno e responsabilità Foro Italiano Giustizia civile Giurisprudenza commerciale Guida al diritto Giurisprudenza Italiana Giurisprudenza di merito Massimario Giustizia Civile Nuovo diritto Nuova giurisprudenza civile commentata Responsabilità civile e previdenza Rivista di diritto civile Società Vita notarile 4

5 Capitolo Primo IL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI SOMMARIO 1. Il protesto per mancato pagamento Il Registro informatico dei protesti Modalità di funzionamento del Registro informatico dei protesti Identificazione del debitore protestato La cancellazione dal registro informatico dei protesti Definizione di protesto illegittimo o erroneo Effetti della illegittima o erronea levata del protesto L illegittima levata del protesto nel panorama giurisprudenziale Danno potenziale da dimostrare da parte del soggetto indebitamente protestato Tipologie di effetti pregiudizievoli. Il diritto alla reputazione La reputazione economica o commerciale La reputazione personale Il protesto illegittimo nella recente giurisprudenza di legittimità Onere della prova Protesto illegittimo e danno alla salute e biologico Modalità di liquidazione equitativa del danno da protesto illegittimo Elementi rilevanti ai fini della liquidazione equitativa del danno da protesto illegittimo I legittimati passivi al risarcimento del danno La tutela avverso un protesto illegittimo: quadro di sintesi La tutela d'urgenza Art. 700 c.p.c. e protesto illegittimo L'attuale disciplina dei protesti cambiari: interferenze con l'art. 700 c.p.c Ruolo e funzione della Camera di commercio Competenze del responsabile dell'ufficio protesti Ambito di operatività dell art. 700 c.p.c. avverso un protesto illegittimo Segue: quadro di sintesi Aspetti processuali: oggetto del procedimento d'urgenza Legittimazione attiva e passiva La legittimazione passiva della Camera di commercio. 1. Il protesto per mancato pagamento. Il protesto è una constatazione effettuata per atto pubblico ad opera di un pubblico ufficiale autorizzato, finalizzata ad accertare il mancato pagamento, o il rifiuto dell'accettazione, di una cambiale o un assegno (Pavone La Rosa 1982, 547 ss.; Gatti 1988, 489 ss.). L'atto di protesto reca la circostanziata indicazione delle dichiarazioni e dei comportamenti del soggetto obbligato a seguito della presentazione del titolo (cambiale o assegno). Le attestazioni in esso contenute hanno l'efficacia probatoria degli atti pubblici (art c.c.) relativamente alle attività compiute dal pubblico ufficiale e ai fatti avvenuti alla sua presenza. La legittimazione attiva a richiedere il protesto al pubblico ufficiale competente spetta al portatore legittimo del titolo, ossia il soggetto che lo detiene in quanto primo prenditore o che lo possiede in virtù di 5

6 una serie continua di girate. I legittimati passivi al protesto sono dettagliati dalla l. camb. (art. 44) e dalla l. ass. (art. 62). A norma dell'art. 1 l. 12 giugno 1973, n. 349, Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari, i pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto di cambiali e assegni bancari sono il notaio, l'ufficiale giudiziario, l'aiutante ufficiale giudiziario e - «nei comuni nei quali non esista notaro o ufficiale giudiziario» (art. 68 l. camb. e art. 60 l. ass.) - il segretario comunale. L'atto di protesto deve contenere le informazioni relative alle circostanze tutte della sua levata (luogo, data, nominativi dei soggetti interessati, descrizione del loro comportamento e delle dichiarazioni rese, sottoscrizione del pubblico ufficiale levatore) Il Registro informatico dei protesti. Le modalità di attuazione della banca dati contenente le informazioni di tutti i protesti levati a carico di persone fisiche e giuridiche nota come registro informatico dei protesti previsto in sostituzione del tradizionale bollettino cartaceo già pubblicato a cura della Camera di commercio sulla base di un elenco dei soggetti protestati trasmesso dal Presidente del Tribunale sono stabilite dal d.m , n. 316, emanato in attuazione delle previsioni recate dall'art. 3-bis del d.l , n. 381, convertito, con modificazioni, dalla l , n Utili indicazioni operative sono altresì recate dalla l. 18 agosto 2000, n. 235, Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari nonché dalla successiva circolare del Ministero dell'industria (poi Ministero dell'attività Produttive, ora Ministero dello Sviluppo Economico) n. 3504/C del 21 dicembre Modalità di funzionamento del Registro informatico dei protesti. Riguardo alle modalità di trasmissione, formazione e pubblicazione dell'elenco dei protesti destinato a confluire nel registro informatico, i pubblici ufficiali abilitati ossia notai, ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e, in via sussidiaria, segretari comunali (tutti identificati da un codice alfanumerico) trasmettono «il giorno successivo alla fine del mese» alla Camera di commercio competente (art. 3, 1o co., l. 77/1955), per mezzo di un apposito modello approvato dal Ministero dell'industria, l'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonché l'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, con l'eventuale motivazione del rifiuto (uguale obbligo hanno gli uffici del registro per le dichiarazioni di rifiuto di accettazione delle cambiali). 6

7 Allo scopo di consentire ai predetti pubblici ufficiali di svolgere per tempo le formalità di predisposizione dell'elenco, è stabilito che lo stesso contenga i protesti elevati fino al giorno 26 di ogni mese, comprendendo comunque quelli relativi al mese precedente non inseriti nell'ultimo elenco inviato (cioè dal ventisettesimo all'ultimo giorno del mese precedente). I suddetti dati (elenchi dei protesti) sono trasmessi alla Camera di commercio competente per territorio (quella della provincia di levata) di regola in via telematica, con posta elettronica certificata e firma digitale (tale modalità rende evidentemente la spedizione degli elenchi un'operazione più economica, veloce e sicura). La pubblicazione dell'elenco dei soggetti protestati, mediante iscrizione nel registro informatico, ha luogo nei dieci giorni successivi alla data di ricezione dello stesso da parte della Camera di commercio. Per ciascuna notizia di protesto è necessario sia indicata la data di iscrizione. La notizia di protesto è conservata nel registro informatico fino alla sua cancellazione o all'intervenuta riabilitazione del protestato ovvero, in assenza di cancellazione o riabilitazione, per cinque anni dalla data di iscrizione. La previsione di un termine massimo improrogabile di pubblicazione del nominativo del soggetto protestato è evidentemente finalizzato ad «evitare sempre nell'ottica del favor debitoris che gli effetti negativi del protesto possano prolungarsi ad libitum» (Ciaccia 2002, 121). La gestione del registro informatico dei protesti è affidata alla Camera di commercio, che provvede altresì oltre che alla pubblicazione mensile dei protesti per mancato pagamento di cambiali, tratte accettate e assegni bancari alla ricezione delle domande di cancellazione dei protesti relativi ai titoli cambiari predetti nonché ad effettuare, su istanza dell'interessato, le riabilitazioni disposte dal Tribunale, come meglio dettagliato di seguito Identificazione del debitore protestato. Nell'elenco dei protesti delle cambiali accettate e dei vaglia cambiari devono essere riportati il nome, cognome, domicilio, luogo e data di nascita del debitore protestato (art. 3, 2o co., l. 77/1955). L'art. 5, 4o co., d.m. 316/2000, come integrato dalla circolare MICA n. 3504/c del , prospetta un'elencazione maggiormente dettagliata delle indicazioni che devono essere fornite nella redazione dell'elenco «per ciascun protesto levato o rifiuto di pagamento», ossia: a) il numero progressivo interno dell'elenco; b) la data e il luogo della levata o della registrazione; 7

8 c) il nome e il domicilio del richiedente il pagamento, se persona fisica, ovvero la denominazione e la sede sociale, se trattasi di soggetto diverso; d) il nome, il domicilio, il luogo e la data di nascita del soggetto nei cui confronti il protesto è stato levato o che ha effettuato il rifiuto, se si tratta di persona fisica, o la denominazione e la sede se si tratta di soggetto diverso, ossia persona giuridica; e) il codice fiscale del soggetto protestato o, in mancanza, l'indicazione della data e del luogo di nascita (persona fisica) o, se società soggetta a registrazione, l'ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritta con il relativo numero; f) la natura del titolo di credito; g) la data di scadenza, se si tratta di cambiale o di vaglia cambiario; h) la valuta; i) l'ammontare della somma dovuta; l) i motivi del rifiuto del pagamento (utilizzando le relative causali, v. Circolare Ministero dell'industria n. 3512/C del , Nel registro informatico, accanto al nominativo del soggetto protestato è previsto l'inserimento dei dati anagrafici completi del medesimo nome, domicilio, luogo e data di nascita (art. 3, 2o co., l. 77/1955) al fine di rendere univocamente identificabile il soggetto protestato, e quindi eliminare le conseguenze pregiudizievoli di eventuali omonimie La cancellazione dal registro informatico dei protesti. L'attuale disciplina in materia di cancellazione dei protesti cambiari prevede la possibilità per il debitore protestato limitatamente alle cambiali e ai vaglia cambiari di proporre istanza di cancellazione del proprio nominativo dal registro informatico a seguito del pagamento del titolo entro 12 mesi dalla levata del protesto. Destinatario della richiesta è il responsabile dirigente dell'ufficio protesti della Camera di commercio competente per territorio; in caso di rigetto della domanda o di mancata pronuncia sulla stessa, l'interessato può ricorrere al giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato. Siffatta disciplina non è applicabile agli assegni bancari protestati, come reiteratamente affermato dalla Corte costituzionale (Corte cost , n. 317, GC, 1990, I, 2492; Corte cost , n. 14, GI, 1993, I, 892; Corte cost , n. 70, GD, 2003, n. 17, 24), considerata la diversità di funzione di questi, mezzi di pagamento, rispetto alle cambiali, strumenti di credito. Una analoga istanza di cancellazione può essere avanzata dal soggetto protestato, dal pubblico ufficiale levatore e dalla banca nel 8

9 caso di asserita erroneità o illegittimità del protesto; nella circostanza può giovarsi della cancellazione ogni ipotesi di protesto, quale che sia la natura del titolo cambiario (cambiale, vaglia cambiario o assegno bancario). A qualunque titolo di credito protestato possono altresì applicarsi le norme sulla riabilitazione dei protestati (art. 17, l. 108/1996) allorché l'interessato abbia provveduto al pagamento del titolo cambiario e non abbia subito un ulteriore protesto nel corso dell'anno successivo a quello del protesto levato (o dell'ultimo, in caso di più protesti). In estrema sintesi, dunque, le domande che possono essere avanzate al responsabile dirigente dell'ufficio protesti della Camera di commercio territorialmente competente sono del seguente tenore: a) istanza ex art. 4, 1o co., primo cpv., l , n. 77, e successive modifiche (cancellazione dal registro informatico dei protesti di cambiali e vaglia cambiari a seguito del pagamento entro 12 mesi); b) istanza ex art. 4, 2o co., l , n. 77, e successive modifiche (cancellazione del protesto erroneo od illegittimo); c) istanza ai sensi dell'art. 17, 6-bis co., l , n. 108 (cancellazione a seguito di riabilitazione); d) istanza ai sensi dell'art. 4, 1o co., secondo cpv., l , n. 77, e successive modifiche (annotazione, sul registro informatico, del pagamento effettuato oltre 12 mesi, limitatamente a cambiali e vaglia cambiari) Definizione di protesto illegittimo o erroneo. E' illegittimo il protesto levato fuori dai casi consentiti dalla legge o senza l osservanza delle norme da questa previste; è invece erroneo il protesto che, pur consentito su un piano strettamente cartolare, sia in contrasto con fatti o accordi intercorsi tra le parti (cfr. Pavone La Rosa 1982, 561; Buffa 1994, 485 ss.; Segreto e Carrato 2000, 426 ss.). Ai fini della determinazione della illegittimità di un protesto - in quanto levato, come detto, fuori dai casi consentiti dalla legge o senza l osservanza delle norme da questa previste - vengono in considerazione violazioni inerenti i termini, il luogo del protesto, la competenza del pubblico ufficiale levatore, la presentazione fisica del titolo al debitore, la provenienza della richiesta di protesto, l idoneità del soggetto protestato a subire il protesto, l identità tra il soggetto protestato e la persona nei cui confronti il protesto è stato richiesto. Rilevano ancora al riguardo: casi di imperfezione formale del titolo, invalidità della singola dichiarazione cambiaria per vizio di forma, presenza di clausole limitative della responsabilità cambiaria apposte 9

10 sul titolo dal traente o dall emittente, alterazione della cambiale, pagamento della stessa risultante dal titolo (v. Buffa 1994, 486). Il protesto è invece erroneo dove è fatto levare per errore dal richiedente: il vizio va inteso in senso oggettivo, ricorrendo lo stesso quando, pur essendo levato il protesto in presenza di risultanze cartolari che lo consentano e nel rispetto delle forme e dei presupposti previsti dalla legge, la relativa richiesta è fatta in violazione di accordi intervenuti tra il debitore e il richiedente il protesto (es. accordo di proroga della scadenza), o in generale in contrasto con fatti relativi alle parti (es. pagamento già eseguito prima della scadenza nelle mani del richiedente il protesto o di suo mandatario, o più in generale in caso di presenza di eccezioni relative a rapporti sottostanti opponibili al richiedente il pagamento), sia che ciò si accompagni soggettivamente ad un vero e proprio errore psicologico del richiedente sia a mala fede del medesimo nella richiesta dell ingiusto protesto. Non vengono invece in gioco tutte le eccezioni relative a rapporti con i precedenti possessori del titolo che non siano opponibili anche al presentatore del titolo per il pagamento, in quanto altrimenti si verrebbero ad eludere i rigorosi limiti oggettivi stabiliti dalla disciplina cambiaria (Buffa 1994, 486) Effetti della illegittima o erronea levata del protesto. La giurisprudenza e la dottrina sono unanimi nel ritenere che un protesto illegittimamente levato costituisce ordinariamente per il soggetto indebitamente protestato fonte di danno risarcibile ex art c.c., per il discredito, personale ed economico, derivante allo stesso dalla pubblicazione di un protesto non dovuto: avverso la pubblicazione di un protesto illegittimamente o erroneamente levato è pacificamente ammessa la tutela d'urgenza ex art.700 c.p.c. Il danno a svantaggio della sfera giuridica ed economica del protestato consiste nel discredito conseguente alla pubblicità mediante l inserzione nel bollettino ufficiale del protesto elevato contra legem, con la conseguente acquisizione del carattere di notorietà di uno stato di insolvenza o, comunque, di incapacità nell adempimento delle obbligazioni cambiarie non rispondente al vero (Segreto e Carrato 2000, 443). Come ben sintetizzato dalla giurisprudenza, il protesto illegittimo e le conseguenze dello stesso (segnatamente l inserimento del nominativo del presunto debitore nel bollettino dei protesti ) sono circostanze per sé sicuramente idonee a conferire il carattere di ingiustizia ad un danno che, pur non potendo venire presunto da 10

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