I minori ed il lavoro [E.Massi]

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1 I minori ed il lavoro [E.Massi] L argomento del lavoro minorile nel nostro Paese va, sempre, affrontato con una certa attenzione in quanto, sovente, in alcune aree si correla ad aspetti di sfruttamento e di disprezzo della normativa di tutela. Eppure, la legge n. 977/1967 ed i successivi provvedimenti modificativi, tra i quali spicca il D.L.vo n. 345/1999 pongono una serie di limitazioni, accompagnate da sanzioni di natura amministrativa e penale che dovrebbero scoraggiare una utilizzazione contra legem e che costituiscono un ottimo ausilio per gli organi di vigilanza del neonato Ispettorato territoriale del Lavoro i quali, oltre alle sanzioni generali in materia di lavoro irregolare, debbono applicare quelle specifiche previste dalla legge del In alcuni recenti provvedimenti come il D.L.vo n. 136/2016, relativo al distacco transnazionale o la legge n. 199/2016 sul caporalato, l impiego di minori in violazione delle disposizioni, viene particolarmente sanzionato con aggravanti sotto l aspetto penale. Fatta eccezione per l apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (ma quanto è lunga la rubrica dell art. 43 del D.L.vo n. 81/2015!) ove, nell ottica del coniugio tra la formazione in azienda e l istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative, l accesso al lavoro è possibile al compimento dei 15 anni, si può, in linea di massima, sottolineare come l ammissione al lavoro sia subordinata al compimento dei 16 anni ed all assolvimento di 10 anni relativi all obbligo scolastico. Per la verità (e se ne parlerà, diffusamente, più avanti) i bambini possono essere impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario o nel

2 settore dello spettacolo, con procedure autorizzatorie del tutto particolari. I minori non possono essere adibiti a lavorazioni e processi indicati in alcune tabelle, allegate, da ultimo, al D.L.vo n. 345/1999, ove sono prese in considerazioni molteplici mansioni che espongono a determinati agenti pericolosi, corrosivi, infiammabili e comunque ad alto rischio, con la sola eccezione rappresentata dal fatto che le attività vengano svolte per indispensabili motivi didattici o di formazione, per il tempo strettamente necessario e sotto la sorveglianza di formatori competenti. L art. 2 della legge n. 977/1967, rispetto al quale è intervenuto, in via amministrativa, il Ministero del Lavoro con la circolare n. 1 del 5 gennaio 2000, esclude dalla disciplina i minori addetti a lavori occasionali e di breve durata che riguardano i servizi domestici effettuati all interno della famiglia o le prestazioni non pregiudizievoli e pericolose svolte nelle aziende a conduzione familiare. L occasionalità riguarda le prestazioni di natura casuale, saltuaria, sporadica dovute ad esigenze assolutamente previste per il datore e che non rientra tra quelle abitualmente richieste ai dipendenti, pur se limitatamente a determinati periodi dell anno (Cass. pen. 5 ottobre 2010, n ). Detto questo e ferme restando le norme di tutela sulle quali ci si soffermerà più avanti la prima domanda che si pone è strettamente correlata alle tipologie contrattuali che, almeno teoricamente, possono essere stipulate con gli adolescenti (dai 16 ai 18 anni che hanno adempiuto all obbligo scolastico): apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale: previsto dall art. 43 del decreto legislativo n. 81/2015, può riguardare anche coloro che hanno 15 anni, in quanto tale tipologia, che è prevista dall art. 43 del D.L.vo n. 81/2015,

3 consente di coniugare la formazione effettuata in azienda con la formazione effettuata nel ciclo scolastico. Va ricordato che il comma 5 consente ai datori di lavoro con unità produttive nelle Regioni e nelle Provincie Autonome di Trento e Bolzano che abbiano definiti sistemi di alternanza scuola lavoro, nel rispetto di previsioni della contrattazione collettiva (anche di secondo livello) stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (v. in Emilia Romagna l accordo nel settore del turismo), di prevedere specifiche modalità di utilizzo anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali; apprendistato professionalizzante: previsto dall art. 44 del D.L.vo n. 81/2015 può essere stipulato con un giovane di 17 anni che sia già in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.L.vo n. 226/2005; contratto a tempo indeterminato anche a tempo parziale: non sussistono, nel rispetto delle specifiche garanzie previste dalla legge n. 977/1967 e dal D.L.vo n. 345/1999, norme che vietino la stipula di un contratto a tempo indeterminato con un giovane che, compiuti i 16 anni, ha assolto l obbligo scolastico; contratto a tempo determinato anche a tempo parziale: la risposta è positiva alle stesse condizioni appena esposte; contratto di lavoro intermittente: l art. 13, comma 2, del D.L.vo n. 81/2015 lo consente: ovviamente valgono tutte le forme di tutela previste dalla norme ed i relativi divieti; lavoro a domicilio: previsto dalla legge n. 877/1973 è ammissibile, secondo le indicazioni espresse dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 1 del 5 gennaio 2000 con alcuni obblighi specifici: 1. idoneità delle condizioni di lavoro finalizzate a garantire la salute del minore;

4 2. obbligo di visita preassuntiva e periodica; 3. divieto di far eseguire lavori pericolosi ed insalubri. contratto di arruolamento: il codice della navigazione (art. 119, comma 1), il D.L.vo n. 108/2005 (art. 1, comma 3) e la legge n. 113/2013 (art. 4) consentono l imbarco di lavoratori che hanno compiuto i 16 anni sulle navi mercantili battenti bandiera italiana ed adibite a navigazione marittima; Condizioni particolari nello svolgimento del rapporto Lo svolgimento del rapporto di lavoro dei minori adolescenti, a prescindere dalla tipologia contrattuale prescelta, presenta alcune peculiarità che discendono essenzialmente dalla legge n. 977/1967 e dal D.L.vo n. 345/1999. Iniziamo dall orario di lavoro la cui durata massima non può essere superiore alle 8 ore giornaliere ed alle quaranta settimanali, fatte, ovviamente, salve le condizioni di miglior favore dettate dalla contrattazione collettiva. C è un divieto di adibizione dei minori in attività effettuate in turni a scacchi : tale divieto, tuttavia, non è assoluto (art. 19, comma 2, della legge n. 977/1967) qualora il CCNL lo consenta e l Ispettorato territoriale del Lavoro lo autorizzi. C è un divieto generale di adibire i minori a lavoro notturno con un riposo consecutivo di almeno 12 ore che comprendono, necessariamente, il periodo tra le 22 e le 6 o tra le 23 e le 7. E possibile derogare a tale divieto in una sola ipotesi e per i minori che hanno compiuto i 16 anni: ciò può avvenire per causa di forza maggiore tale da impedire il regolare funzionamento dell azienda. Si tratta, come si vede, di un fatto eccezionale e l impiego dei minori è strettamente correlato al tempo necessario, cosa che richiede anche la indisponibilità di lavoratori adulti. Il datore di lavoro deve effettuare una comunicazione all Ispettorato territoriale del Lavoro indicando la causa di forza maggiore, il tempo di occupazione ed i nominativi dei minori. Le ore di lavoro

5 effettuate debbono essere compensate con un periodo equivalente di riposo entro le 3 settimane successive. Sempre in materia di svolgimento dell attività lavorativa va ricordato come gli articoli 20 e 21 della legge n. 977/1967 trattino la questione dei c.d. riposi intermedi: la prestazione lavorativa del minore non può superare, senza alcuna interruzione, la soglia delle 4 ore e mezza, trascorse le quali sussiste il diritto ad un riposo intermedio di un ora. Tale durata massima può essere ridotta dall Ispettorato territoriale del Lavoro fino a 3 ore in presenza di lavori particolarmente gravosi. Alcuni contratti collettivi (ad esempio, il turismo ed il tessile) hanno ridotto a mezz ora la durata del riposo intermedio. Un accenno va fatto anche al riposo settimanale disciplinato dall art. 22 e dalle disposizioni amministrative contenute nella circolare del Ministero del Lavoro n. 1/2000. Il periodo di riposo settimanale per i minori deve essere di almeno 2 giorni, possibilmente consecutivi, e comprendenti la domenica. Ragioni tecnico- organizzative e produttive, peraltro comprovate, possono ridurre il riposo a 36 ore che, in ogni caso, debbono essere consecutive., fatto salvo il caso di attività caratterizzate da periodi frazionati o di tempo parziale. Il riposo settimanale può essere concesso in un giorno diverso dalla domenica nei settori della ristorazione, turistico alberghiero e ristorazione. Va ricordato che il Ministero del Lavoro con l interpello n. 45 del 22 dicembre 2010 ha esteso tale possibilità alla produzione di paste fresche alimentari con annesso punto vendita al minuto. Condizioni di tutela della salute Prima di adibire il minore al lavoro il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi avendo riguardo ad alcune situazioni particolari che possono così sintetizzarsi:

6 1. mancanza di esperienza e di coscienza dei rischi lavorativi del giovane, sia esistenti che eventuali, in relazione all età; 2. attrezzature, luogo e posto di lavoro; 3. grado e durata alla esposizione ad eventuali agenti chimici, biologici e fisici. Va ricordato che gli articoli 182 e 183 del D.L.vo n. 81/2008 individuano i minori tra coloro che sono particolarmente sensibili per i quali l imprenditore deve adottare misure speciali di tutela; 4. movimentazione dei carichi: va sottolineato come l art. 19 della legge n. 977/1967 vieti di adibire gli adolescenti al trasporto di pesi per più di 4 ore al giorno, comprensive dei c.d. ritorni a vuoto ; 5. sistemazione, scelta e manipolazione delle attrezzature di lavoro; 6. pianificazione dei processi di lavoro; 7. formazione ed informazione in materia di sicurezza che va portata a conoscenza anche di chi esercita la potestà genitoriale.;. L ammissione dei minori al lavoro deve, obbligatoriamente, essere preceduta da una visita medica che ne riconosca l idoneità all attività lavorativa: tale visita va effettuata periodicamente ad intervalli non superiori ad un anno (fino a quando il lavoratore resta minore) e deve tendere ad accertare la persistenza della idoneità. L onere della visita è a carico del datore: essa può essere effettuata presso l ASL o presso il medico competente (nota n. 25/III/ del Ministero del Lavoro del 22 gennaio 2010). Dal 22 giugno 2013, per effetto dell art. 42, comma 1, lettera b) del D.L. n. 69/2013, convertito nella legge n.98/2013, è venuto meno l obbligo di certificazione dell esito delle visite mediche, con l eccezione dei certificati relativi alla sorveglianza sanitaria ed alle lavorazioni a rischio. Secondo il Ministero del Lavoro (interpello n. 1 del 2 maggio

7 2013) la visita medica preassuntiva non riguarda i minori che partecipino a tirocini formativi o a corsi di formazione professionale, in quanto non vi è la costituzione di alcun rapporto. Nelle c.d. lavorazioni a rischio il controllo sanitario appare molto più stringente: la sorveglianza sanitaria richiede una serie di visite mediche, anche specialistiche finalizzate a verificare sia lo stato di salute dei minori che la loro idoneità alle mansioni specifiche in caso di esposizione al rischio dovuta ad: agenti fisici come il rumore, gli ultrasuoni, le vibrazioni meccaniche, le radiazioni ottiche di origine artificiale, microclima, ecc. (art. 181, comma 2, del D.L.vo n. 81/2008); agenti biologici (art. 279 del D.L.vo n. 81/2008); agenti chimici pregiudizievoli per la salute (art. 229 del D.L.vo n. 81/2008); movimentazione manuale dei carichi (art. 68, comma 2, lettera d, del D.L.vo n. 81/2008); videoterminali (art. 176, comma 1, del D.L.vo n. 81/2008). Il lavoro degli adolescenti e dei bambini nello spettacolo, nello sport, nella cultura e nelle attività pubblicitarie Regole del tutto particolari il Legislatore ha riservato per le attività dei minori in alcuni settori del tutto particolari come quello dello spettacolo, della cultura, dello sport e della pubblicità. Esse sono regolamentate dall art. 4 della legge n. 977/1967, come sostituito dall art. 6, comma 1, del D.L.vo n. 345/1999, dal DPR n. 365/1994 che fissa i termini per il rilascio del provvedimento autorizzatorio e dal DM 27 aprile 2006, n. 218 il quale ultimo riguarda, specificatamente, l impiego dei bambini nei programmi radio televisivi: l impiego dei minori

8 (che, è bene ripeterlo, sono i giovani di età inferiore ai diciotto anni), anche bambini, può essere autorizzato dal Capo dell Ispettorato territoriale del Lavoro competente per territorio (il termine per l emanazione dell atto di autorizzazione è di trenta giorni dalla presentazione dell istanza), previo assenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale, purchè ciò non pregiudichi la sicurezza, l integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o formazione professionale. E appena il caso di sottolineare come, il provvedimento debba tenere conto oltre che degli specifici accertamenti sanitari, a carico del datore di lavoro, svolti presso un medico del servizio sanitario nazionale o convenzionato (art. 8, comma 1), anche dei contenuti della prestazione lavorativa (sovente, alla domanda, se si tratta di spettacoli, va allegato anche il testo o lo spartito per una valutazione di merito nel concreto, senza, peraltro, che ciò possa essere considerato come una censura di carattere preventivo ). L autorizzazione dell Ispettorato territoriale del Lavoro che vale, ovviamente, soltanto per quello specifico spettacolo e nel definito ambito territoriale ove si esplica la propria competenza, non è, assolutamente, di natura routinaria nel senso che non si limita ad accertare i requisiti fondamentali rappresentati dall assenso di chi esercita la patria potestà e del certificato medico. Nei trenta giorni entro i quali va rilasciato (o negato) il provvedimento (e di qui, è evidente che l istanza delle società organizzatrici degli spettacoli non possa essere presentata a ridosso degli stessi), l Ispettorato del Lavoro verifica (se necessario, anche attraverso controlli in loco ) l esistenza di misure di sicurezza del lavoro in linea con le previsioni del D.L.vo n. 81/2008, la garanzia della salute fisica e della salvaguardia della moralità del minore (che può significare non soltanto lettura del testo di recitazione ma valutazione del contesto

9 in cui si realizza lo spettacolo). Il discorso relativo alla competenza territoriale fa sì che, in caso di spettacoli itineranti con impiego dei minori in diverse realtà territoriali (si pensi, ad esempio, alle attività circensi) le società organizzatrici debbano chiedere (ed essere munite) delle autorizzazioni dei competenti Uffici: tali autorizzazioni ripetitive che, a prima vista, potrebbero sembrare un inutile appesantimento burocratico, appaiono, in realtà, estremamente coerenti con un apparato legislativo che tende a salvaguardare l integrità e la moralità psico-fisica del minore nei diversi contesti lavorativi. L autorizzazione non serve per quelle prestazioni che per la loro natura, per le modalità di svolgimento, per l estemporaneità e per l episodicità, non sono in alcun modo assimilabili al lavoro cosa che richiede una prefigurazione in termini oggettivi, soggettivi, di programma e temporali dell intervento del giovane (si pensi, ad esempio, al calcio di inizio dato da un minore disabile in una partita di calcio per beneficenza). Ugualmente, l autorizzazione non è richiesta per quelle prestazioni non retribuite svolte nell ambito della didattica svolta da organismi pubblici aventi compiti istituzionali di educazione e formazione, come le scuole o i centri professionali di emanazione regionale. Tale ultima esclusione si evince, chiaramente, al punto 4 della circolare del Ministero del Lavoro n. 1/2000, laddove si ritiene che nelle iniziative istituzionali ed educative della scuola sia connaturata l osservanza dell obbligo scolastico e delle condizioni necessarie per assicurare l integrità psico-fisica e la moralità che costituiscono alcune delle condizioni essenziali alle quali è subordinata l autorizzazione dell Ispettorato territoriale del Lavoro. L autorizzazione impone al datore di lavoro l osservanza di alcune disposizioni essenziali della legge n. 977/1967, come riformata dal D.L.vo n. 345/99, attuativo della Direttiva

10 94/33 CE del 22 giugno Ci si riferisce: alla visita medica di idoneità all attività lavorativa (art. 8, comma 1); al lavoro notturno (art. 17, comma 1): la prestazione del minore impiegato in attività di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario o nel settore dello spettacolo non può protrarsi oltre la mezzanotte; al riposo settimanale (art. 22, comma 3) che può essere concesso, come per gli adolescenti impiegati nei settori turistico, alberghiero e della ristorazione, in un giorno diverso dalla domenica. Un discorso parzialmente diverso va fatto per l impiego dei minori di 15 anni in programmi radio televisivi, la cui disciplina specifica è rimandata al DM 27 aprile 2006, n Ma quali sono i soggetti destinatari? Il comma 3 dell art. 1 afferma la piena applicazione delle disposizioni regolamentari alle emittenti televisive appartenenti a Stati membri dell Unione Europea sottoposte alla giurisdizione italiana come previsto dalla Direttiva CE 89/552, come sostituita dall art. 1 della Direttiva CE 97/36. La portata delle disposizioni appena richiamate è estremamente ampia e tale, comunque, da tutelare i bambini anche in rapporti di non lavoro o con il solo utilizzo della voce (art. 1, comma 1). Da ciò discende la tutela della dignità, dell immagine, della privacy e della salute, anche nei semplici programmi di intrattenimento o di carattere sociale ed informativo. Tutto questo si concretizza anche nell assoluto rispetto delle norme sull orario di lavoro, sui riposi, sul divieto del lavoro notturno (non oltre la mezzanotte), richieste dalla legge n. 977/1967 e nel divieto di una serie di situazioni che possono così sintetizzarsi:

11 1. sottoporre i bambini ad azioni o situazioni pericolose per la propria salute psicofisica, o eccessivamente gravose in relazione alle proprie capacità, o violente ovvero, mostrarli, senza giustificato motivo, in situazioni pericolose; 2. far assumere, anche per gioco, tabacco, bevande alcooliche o stupefacenti; 3. coinvolgere i bambini in situazioni od immagini volgari, licenziose o violente; 4. utilizzare i bambini in richieste di denaro o di elargizioni abusando dei naturali sentimenti degli adulti nei loro confronti. Anche per i minori addetti agli spettacoli radio televisivi, compresi quelli di intrattenimento, di carattere sociale od informativo, occorre l autorizzazione dell Ispettorato territoriale del Lavoro, la quale, su segnalazione della Commissione per i servizi prodotti dall Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (art. 3), competente ad emanare specifiche sanzioni, provvede a revocare il provvedimento (art. 4, comma 2) in caso di accertata violazione del DM n. 218/2006: è appena il caso di sottolineare come trovino piena applicazione tutte le norme che vietano il lavoro dopo le ore 24 e che obbligano al riposo giornaliero e settimanale e che sono pienamente accertabili e sanzionabili dagli organi di vigilanza attraverso i normali controlli effettuati nella previsione della legge n. 977/1967. La vigilanza sulle norme fissate dal DM 27 aprile 2006, n. 218 è, invece, di stretta competenza dell Authority per le garanzie delle comunicazioni la quale agisce in collaborazione con il comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori e provvede alla irrogazione di sanzioni amministrative particolarmente elevate (in taluni casi fino a euro), secondo le previsioni dei commi 4,5 e 6 dell art. 10 della legge n. 112/2004 e dei commi 1 e 2 dell art. 35 del D.L.vo n. 177/2005.

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