INTERPELLI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
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- Annabella Bono
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1 Modena, 14 ottobre 2015 INTERPELLI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO Ministero del Lavoro, Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro, Interpelli n. 17, 18, 19 e 20 del 6 ottobre 2014 agli Interpelli n. 17, 18, 19 e 20 del 6 ottobre 2014, ha dato parere, rispettivamente, in merito alla possibilità di prevedere l istituzione di un RLS operante non solo nella singola azienda ma anche nel contesto del gruppo di aziende; all effettuazione, fuori dall orario di lavoro, delle visite periodiche per il rinnovo dell inidoneità psicofisica all impiego; all aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza della durata complessiva di 40 ore; all elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori. INTERPELLO N. 17/2014 L ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Segreterie Nazionali dei Sindacati firmatari del contratto collettivo del credito hanno avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere del Ministero del Lavoro in merito alla possibilità di prevedere nell ambito del nuovo Accordo sindacale del settore del credito in tema di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), la figura del RLS di gruppo, operante non solo nella singola azienda di credito ma nel diverso contesto del gruppo bancario, al fine di consentire che tale figura sia presente in tutte le aziende del gruppo bancario (anche in quelle di dimensioni ridotte che potrebbero rimanere prive di una propria specifica rappresentanza). all Interpello n. 17/2014, richiama l art. 47 del D.Lgs n. 81/2008 che attribuisce alle parti che stipulano il contratto collettivo di lavoro la regolamentazione, nel rispetto delle disposizioni di legge, della figura del RLS. In particolare, tale articolo prevede che: 1. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. ( ) 5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti
2 per l espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. Alla luce di tale disposizione, la Commissione ritiene che: la scelta di individuare, nel nuovo Accordo sindacale del settore del credito, la figura del RLS di gruppo sia compatibile con il quadro normativo di riferimento che demanda alla parti firmatarie il contratto collettivo di lavoro la regolamentazione della figura del RLS; l esercizio di tale facoltà deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 81/2008 e, in particolare, l opzione per il RLS di gruppo deve essere attuata senza apportare alcuna modifica sia al numero minimo di RLS stabilito dall art. 47, comma 7 del D.Lgs n. 81/2008, sia alle attribuzioni del rappresentante di cui all art. 50 del medesimo D.Lgs. INTERPELLO N. 18/2014 L Unione sindacale di Base dei Vigili del Fuoco ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere del Ministero del Lavoro in merito alla corretta interpretazione dell art. 41 del D.Lgs n. 81/2008, che disciplina, nell ambito della sorveglianza sanitaria, le visite periodiche per il rinnovo dell idoneità psicofisica all impiego. Più precisamente, l interpellante intende comprendere se le visite mediche volte a verificare lo stato di salute dei lavoratori e la loro idoneità alla mansione debbano essere svolte in orario di lavoro o, piuttosto, se il datore di lavoro possa inviare il lavoratore ad effettuare la visita anche al di fuori del normale orario lavorativo. In quest ultimo caso, viene inoltre domandato se il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare la visita debba essere retribuito come lavoro straordinario. all Interpello n. 18/2014, ricorda, innanzitutto, che la sorveglianza sanitaria (e, di conseguenza, le visite mediche in esame) rientra tra gli obblighi del datore di lavoro così come il lavoratore non può evitare di sottoporsi ai controlli sanitari. Poiché l effettuazione della visita è funzionale all attività lavorativa, la Commissione ritiene che i controlli sanitari debbano essere strutturati tenendo in considerazione gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori. Qualora le visite siano collocate fuori dal normale orario di lavoro, il datore di lavoro deve giustificare le motivazioni produttive che hanno determinato tale collocazione, il lavoratore viene considerato in servizio a tutti gli effetti durante lo svolgimento del controllo. INTERPELLO N. 19/2014 La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori) ha interpellato il Ministero del Lavoro per avere chiarimenti in merito agli obblighi di aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza. A riguardo, l art. 98 e l allegato XIV del D.Lgs n. 81/2008 prevedono l obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell arco del quinquennio. In particolare l istante intende sapere se, analogamente ai corsi di formazione per i coordinatori, anche ai suddetti corsi di aggiornamento è richiesta la frequenza obbligatoria nella misura del 90% del monte ore totale (40 ore).
3 Alcuni coordinatori, infatti, seguendo quanto indicato nel programma di alcuni corsi di aggiornamento ( obbligatoria la frequenza ad almeno il 90% delle ore previste ) non hanno partecipato a tutte le 40 ore richieste dal D.Lgs n. 81/2008. all Interpello n. 19/2014, precisa, innanzitutto, che il corso di formazione per coordinatore è una condizione per il conseguimento della qualifica di coordinatore per la sicurezza, mentre il corso di aggiornamento è una condizione per il mantenimento della stessa. La Commissione evidenzia, inoltre, che l allegato XIV al D.Lgs n. 81/2008 prevede espressamente che La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%.. È inoltre previsto l obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, ( ). Secondo il Ministero, pertanto è inequivocabile l obbligo di frequenza almeno nella misura del 90% dei corsi di formazione, mentre per i corsi di aggiornamento, considerato che quest ultimo può essere distribuito nell arco del quinquennio, la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste. Di conseguenza, i soggetti che hanno effettuato il corso di aggiornamento professionale per una durata inferiore a quella prevista dalla legge (40 ore), non potranno esercitare l attività di Coordinatore per la sicurezza fino a quando non avranno completato l aggiornamento stesso. INTERPELLO N. 20/2014 Il Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere del Ministero del Lavoro in merito alla corretta interpretazione dell art. 47, comma 4 del D.Lgs n. 81/2008, in materia di elezione/designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Più precisamente, l interpellante intende comprendere se in presenza di aziende con un numero di lavoratori superiore a 15, l elezione/designazione del RLS sia obbligatoriamente da operarsi tra i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) o possa riguardare anche dipendenti che non facciano parte delle stesse. all Interpello n. 20/2014, evidenzia come la norma di riferimento risulti molto chiara in materia. Nello specifico l art. 47, comma 4 prevede in via esclusiva la possibilità di elezione/designazione del RLS tra i lavoratori appartenenti alle RSA. Solo in assenza di RSA risulta ammessa la nomina di lavoratori diversi. Pertanto, nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori l eleggibilità del rappresentante fra i lavoratori non appartenenti alle RSA è ammessa soltanto quando in azienda non sia presente una rappresentanza sindacale.
4 Ministero del Lavoro, Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro, Interpelli n. 21 e 23 del 6 ottobre 2014 all Interpello n. 21 del 6 ottobre 2014, ha sottolineato che, in merito ai criteri di qualificazione della figura del docente formatore contenuti nel decreto 6 marzo 2013, indipendentemente dall iscrizione o meno ad un albo professionale dell aspirante docente, lo stesso deve dimostrare con idonea documentazione, e non con una semplice autodichiarazione, di possedere tutti i requisiti richiesti. La medesima Commissione, inoltre, in risposta all Interpello n. 23 del 6 ottobre 2013, ha chiarito gli obblighi di informazione e vigilanza nell ambito delle attività svolte in appalto in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. INTERPELLO N. 21/2014 Il Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per sapere se: il consulente del lavoro che abbia esercitato la professione per almeno 18 mesi, anche occupandosi di salute e sicurezza sul lavoro, risponda al requisito di cui alla qualificazione n. 4 del Decreto 6 marzo 2013 in tema di attività docente nelle materie della salute e sicurezza sul lavoro; il consulente del lavoro che abbia svolto la professione per almeno un triennio, seguendo i clienti anche nelle materie relative alla salute e sicurezza sul lavoro del personale e svolgendo i relativi adempimenti, risponda al requisito di cui al criterio n. 5 del Decreto 6 marzo 2013 in tema di attività docente nelle materie della salute e sicurezza sul lavoro. all Interpello n. 21/2014, ha precisato che i criteri da considerare necessari (sei complessivi), uniti al prerequisito del possesso del diploma sono volti a combinare tra loro esperienza, competenza e capacità didattica. Ferma restando la necessità per il consulente di possedere almeno uno dei predetti criteri, che dovranno essere comprovati da idonea documentazione e controllati dal soggetto organizzatore, in ciascuna delle seguenti aree tematiche oggetto della docenza: area normativa/giuridica/organizzativa; area rischi tecnici/igienico sanitari; area relazioni/comunicazioni; sarà altresì necessario ai fini della rispondenza, rispettivamente: al quarto criterio: Possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.). Inoltre almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche (didattica):
5 percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione formatori), o abilitazione all insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia al quinto criterio: Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche (didattica): percorso formativo in didattica, con esame, finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia Preme evidenziare che il possesso dei criteri richiesti potrà essere dimostrato con qualunque mezzo idoneo; tuttavia gli stessi non potranno essere oggetto di autocertificazione da parte del soggetto interessato. Per quanto attiene la definizione del triennio di riferimento, lo stesso decorrerà: 12 mesi dopo la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto per tutti coloro che risultino già qualificati al momento dell entrata in vigore; dalla data del conseguimento della qualificazione per tutti gli altri soggetti. INTERPELLO N. 23/2014 La Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche (FederUtility), ha avanzato due domande di interpello in merito agli obblighi di informazione e vigilanza nell ambito delle attività svolte in appalto in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (art. 3, commi 1 e 2, del DPR 14 settembre 2011, n. 177). La Federazione fa presente che le aziende aderenti a FederUtility abitualmente stipulano contratti di appalto dove, con un unico contratto, viene loro affidato un incarico per operare in più ambienti confinati o sospetti di inquinamento, chiaramente specificati nel contratto, ubicati nell'ambito del ciclo produttivo dell azienda committente e la cui materiale esecuzione si articola nell'arco temporale della durata del contratto. Le attività dedotte in contratto sono spesso attività singolarmente di breve o brevissima durata ma che possono essere reiterate più volte nello stesso sito, nell'arco temporale di validità del relativo contratto. Fatte queste premesse, con riferimento agli obblighi di informazione, l interpellante chiede se è corretto espletare l attività informativa di cui all'art. 3, comma 1, del DPR n. 177/2011 un unica
6 volta, prima dell accesso dei lavoratori in ogni specifico sito, nel caso in cui per tutta la durata del contratto non siano cambiate le condizioni in cui devono operare. Il secondo quesito verte sull attività di coordinamento del rappresentante del committente ed in particolare viene chiesto se l attività di vigilanza che esso è tenuto a svolgere al fine di limitare il rischio da interferenza ai sensi dell art. 3, comma 2 del DPR n. 177/2011, richieda la sua costante presenza sul luogo di lavoro o possa estrinsecarsi in una efficace attività di sovraintendenza sull adozione ed attuazione della procedura di lavoro prevista dall art. 3, comma 3 del DPR n. 177/2011. La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro, nell Interpello n. 23/2014, in merito al primo quesito premette che l'informazione prevista dall art. 3, comma 1 del DPR n. 177/2011 è aggiuntiva e specifica rispetto a quella da impartire ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 81/2008 (informazione ai lavoratori). Al riguardo la Commissione osserva che nell appalto non è necessario che il datore di lavoro committente eroghi ai lavoratori delle imprese appaltatrici, compreso il datore di lavoro, ove impiegato nelle medesime attività, o ai lavoratori autonomi, un informazione ripetitiva. La disposizione ha, infatti, la finalità di assicurare che tutti i lavoratori, nel momento in cui accedono in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente su tutti i rischi esistenti, compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione all attività che devono svolgere. La Commissione osserva al riguardo che, in ultima analisi, spetta a ciascun datore di lavoro committente ( ) valutare, caso per caso, anche e soprattutto sulla base del tempo trascorso dall'ultimo accesso e della possibilità che le condizioni dei siti sospetti di inquinamento o confinati si siano modificate, se l'informazione già necessariamente erogata anche per quel singolo e specifico sito debba, o meno, essere ripetuta.. ( ). In merito al secondo quesito la Commissione osserva che il datore di lavoro committente è tenuto ad individuare, tra i soggetti adeguatamente formati, addestrati ed edotti dei rischi ambientali, un rappresentante con il compito di coordinare le attività che si svolgono nell'intero contesto lavorativo e di vigilare sull adozione ed efficace attuazione della procedura di lavoro. Quest ultima è specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo, i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza, affinché i lavoratori ne possano tener conto nel momento in cui vi debbano entrare e lavorare. La Commissione conclude affermando che la scelta della persona più idonea e delle modalità operative più corrette per svolgere i predetti compiti spetta al datore di lavoro committente. Inoltre, nella procedura adottata deve essere specificato se, ed eventualmente quando, sia necessaria la presenza del rappresentante direttamente sul luogo di lavoro, in cui si effettuano le attività lavorative all'interno degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
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