103 GRUPPO DI LAVORO VERBALE. del gruppo di lavoro Regolamento di Applicazione tenuto il 14 marzo 2005 a Gudo

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1 103 GRUPPO DI LAVORO VERBALE del gruppo di lavoro Regolamento di Applicazione tenuto il 14 marzo 2005 a Gudo Gudo, 14 marzo 2005

2 1. APERTURA DELLA SEDUTA Il Gruppo di Lavoro Regolamento di Applicazione si è riunito lunedì 14 marzo 2005, dalle ore 9.00 alle ore 16.30, a Gudo presso l ex Parco Allevamento Selvaggina del Cantone Ticino allo scopo di continuare l esame delle proposte di modifica del Regolamento inviate dai gruppi di lavoro esterni alla Sottocommissione e da associazioni di pesca professionale. Verbalizza il dott. Alcide Calderoni incaricato del Coordinamento della Commissione italo-svizzera per la pesca. La seduta è aperta dal presidente della Sottocommissione prof. Grimaldi che porge il benvenuto agli intervenuti. Ricambiando i saluti, il dott. Polli ricorda che la riunione si protrarrà anche nel pomeriggio, con un breve intervallo per una colazione al tavolo stesso, in modo da portare avanti il più possibile l esame delle proposte di modifica del R.d.A. Il quadro delle presenze è il seguente: COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO sig. Giordano Bardelli... Membro della Sottocommissione italo svizzera per la pesca. prof. Ettore Grimaldi... Presidente della Sottocommissione italo svizzera per la pesca. sig. Ezio Merlo... Responsabile laghi Verbano e Ceresio della F.T.A.P. sig. Rolf Müller... Membro della Sottocommissione italo-svizzera per la pesca. dott. Bruno Polli... Membro della Sottocommissione italo-svizzera per la pesca. sig. Pier Felice Ponti... Membro della Sottocommissione italo svizzera per la pesca. dott. Carlo Romanò... Membro della Sottocommissione italo svizzera per la pesca. sig. Ivan Spadoni... Membro della Sottocommissione italo svizzera per la pesca. dott. Alcide Calderoni... Segretario Commissariato italiano e del coordinamento della Commissione italo-svizzera sulla pesca. INVITATI AL GRUPPO DI LAVORO sig. Gabriele Benetti... Membro della Sottocommissione italo svizzera per la pesca. sig. Bonfiglio Paglia... Membro della Sottocommissione italo svizzera per la pesca. sig. Ivan Pedrazzi... Vicecommissario per la pesca nelle acque italo-svizzere. 2. ESAME PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE Su proposta del prof. Grimaldi, il dott. Calderoni distribuisce copia del verbale n. 102, che riassume gli orientamenti espressi dal G.d.L. Regolamento di Applicazione tenutosi il 14 febbraio scorso a Pallanza. Dopo un attenta lettura delle osservazioni conclusive e delle decisioni assunte in quella circostanza, il verbale viene approvato all unanimità. Il G.d.L. decide poi di riprendere in esame le proposte relative agli orari di pesca sportiva dalla barca sui due laghi. Al riguardo, il dott. Polli, assolvendo l impegno assunto nella seduta precedente, presenta due tabelle riassuntive degli orari di pesca in vigore mese per mese nelle acque svizzere del Ceresio, opportunamente confrontati con gli orari che deriverebbero dal dettato del vigente RdA (da un ora prima dello spuntar del sole ad un ora dopo il tramonto) e con altre possibili soluzioni che, in caso di accoglimento, potrebbero essere adottate anche per il Maggiore. Nel corso della discussione, viene innanzitutto confermato che i nuovi orari di pesca dalla barca riguarderanno soltanto la canna e non gli altri attrezzi di pesca dilettantistica per i quali continuerà invece a valere il divieto indicato nell attuale R.d.A., vale a dire da un ora dopo il tramonto ad un ora prima del sorgere del sole. G.d.L. Modifiche Regolamento di Applicazione del 14/03/05, Gudo pag. 2

3 Secondariamente viene chiarito dal coordinatore del GdL Ceresio che la proposta iniziale di poter pescare di notte sul Lugano con gli attrezzi dilettantistici potrebbe essere superata purchè si trovi il modo di favorire i tempi serali di pesca per il lucioperca ed altre specie ittiche. In questo senso vengono proposti orari, in futuro da esprimere come ora legale, del tutto simili a quelli previsti dal dott. Polli, ma semplificati e raccolti in due gruppi temporali, uno per i mesi caldi (giugno ottobre) dalle 4.00 alle 22.00, uno per i mesi freddi (gli altri 7 mesi) dalle 6.00 alle La proposta non trova d accordo i pescatori professionisti, contrari all allungamento dell orario di pesca dalla barca sia mattiniero che serale per l intralcio che verrebbe sicuramente arrecato all esercizio del loro mestiere soprattutto tra settembre ed ottobre. Il sig. Bardelli esprime poi, anche a nome dei colleghi, la contrarietà ad un provvedimento del genere per il Lago Maggiore, dove la pesca professionale che è molto più estesa che sul Ceresio, verrebbe pesantemente disturbata dalla pesca con canna dalla barca quando è buio e peggio ancora nelle ore notturne. Fa inoltre presente che già nelle precedenti riunioni del GdL e della Delegazione italiana si era giunti alla conclusione che per il Maggiore sarebbe stato preferibile mantenere l attuale formulazione del RdA. Anche il prof. Grimaldi e il dott. Calderoni manifestano la loro perplessità sulla percorribilità della proposta, tanto più se applicata anche al Lago Maggiore dove la pesca con reti è realmente una professione. Tuttavia entrambi riconoscono che la richiesta di orari più estensivi per il Ceresio sembrerebbe derivare da una sorta di disparità di trattamento tra la pesca sportiva, limitata negli orari e negli attrezzi, e quella con reti, più favorita nei tempi e nelle modalità, pur essendo diventata anch essa in buona parte un espressione di pesca dilettantistica. Il dott. Romanò, al fine di superare il vicolo cieco delle contrapposizioni, afferma che si potrebbe lasciare inalterato l impianto del precedente regolamento, apportando soltanto una deroga che consenta di spostare alle ore la chiusura della pesca serale con canna dalla barca nei mesi compresi tra giugno ed ottobre. Tale proposta viene giudicata percorribile e meritevole di approfondimento. Pertanto si chiede al dott. Polli di verificarne l applicabilità, anche alla luce delle esigenze della vigilanza, traducendola possibilmente in orari precisi compatibili con la dizione del RdA (un ora prima dell alba e un ora dopo il tramonto). La discussione del GdL sugli altri argomenti prosegue a partire dal pt 1.2 della Tab. 2 del R.d.A. e i relativi risultati sono riportati in forma sintetica nel prospetto sottostante, che nella sua prima parte dalle proposte di modifica art. 4 del RdA fino alla Tab. 1 ripete quanto già contenuto nel precedente verbale n. 102 in modo da avere un quadro completo dell operato del GdL. Naturalmente nel prospetto sottostante, all art. 7 del R.d.A, sono state inserite le osservazioni e conclusioni sugli orari di pesca sportiva dalla barca appena descritte. Infine, proprio per assicurare comodità di lettura e la massima informazione, nel presente verbale sono state aggiunte, sempre in forma tabellare, anche le richieste di modifica del regolamento che devono ancora essere esaminate, vale a dire quelle successive all ultimo punto discusso (Pt. 2.3 rete pantera per agone delle Proposte per il Lago di Lugano). G.d.L. Modifiche Regolamento di Applicazione del 14/03/05, Gudo pag. 3

4 PROPOSTE DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI DEL RDA art. 4 Spessore monofilo Perchè questi spessori? Si possono modificare? 4 pescate di prova nel 1995 con pubblicazione nel vol. 2 della Commissione. Efficacia di cattura delle reti in monofilamento ed in tortiglia, per tramaglio, agonera, volanti non ha mostrato differenze significative. Le prove hanno utilizzato diametri filati commerciali (0,10 e 0,06 mm rispettivamente per monofilo e tortiglia) che hanno dato esiti confrontabili. diametri più bassi rendono fragili i filati e comunque non sono disponibili in commercio nessuna modifica del RdA art. 5 Destino pesci catturati con reti in periodo divieto Quelli che non raggiungono la misura minima devono essere immediatamente rilasciati. Quelli sopra la misura minima, devono essere consegnati ad un organo di controllo pubblico e destinati a enti di pubblica utilità (Ricoveri, Ospedali). Per questi pesci deve essere allestito un foglio di statistica dettagliato prima dello sbarco. Proposta interessante per la salvaguardia degli individui che non raggiungono la misura minima ed inoltre si compie un gesto generoso verso delle strutture di pubblica utilità. art. 5 Impiego di pesci vivi da esca Provvedimento già assunto dalla Commissione il problema è stato sollevato per le catture eccessive con reti, anche di taglie sotto misura, che si verificano nella zona antistante al Ticino in concomitanza con la risalita e gli spostamenti del pesce regolamentazione già prevista nel RdA all articolo 5 non sembra possibile la consegna a scopo alimentare a enti che hanno già un loro regolamento sanitario per l acquisto e il consumo degli alimenti; comunque tale obbligo può essere imposto solo dalle autorità dei due Stati Modifica RdA approvata dalla Commissione il 07 giugno 2002 con decorrenza dal Inserire all ultimo capoverso art. 5 del RdA quanto riportato in allegato 1 del presente verbale; ovviamente il testo dovrà essere adeguato alle eventuali modifiche degli attrezzi del tipo tirlindana. nessuna modifica del RdA verifica posa reti alla foce Ticino da parte uffici competenti art. 5 Tutela della fauna ittica in applicazione dell art. 6 della Convenzione Si evita il ricorso al provvedimento estensivo (art. 12 Convenzione) e temporaneo (6 anni) della Commissione. Inserire come nuovo articolo del RdA, come riportato in allegato 2 del presente verbale., ma esame opportunità commissari G.d.L. Modifiche Regolamento di Applicazione del 14/03/05, Gudo pag. 4

5 art. 5 Formazione di una zona di tutela permanente nell area della foce del Toce Oltre alla tutela prevista in applicazione art. 6 sulla foce del Toce si possono inserire anche le limitazioni previste dall ord. 07/99. Inoltre la zona a canneto deve essere protetta integralmente Le zone di rispetto per il ripopolamento devono essere tali per entrambi le categorie di pescatori Professionisti e dilettanti dovrebbero valutare la proposta di divieto di pesca generalizzato dal confine del parco (linea boe) fino e compreso le foci del Toce e del canale di Mergozzo. Conviene identificare anche una linea immaginaria dalla fine delle boe fino ad un punto a terra nella zona dove finisce il canneto L ordinanza italiana stabilisce che nella zona di protezione nell area lacustre compresa tra il Toce e la linea immaginaria dal ristorante Riviera (ex Beata Giovannina di Suna) alla località Oltrefiume, T. Selvaspessa di Baveno dal 1 ottobre al 20 dicembre di ogni anno, in aggiunta ai periodi di divieto stagionali per le singole specie ittiche, é vietato lasciare o mettere in posa reti delle categorie volante e da posta di qualsiasi tipo. Nella stessa area valgono anche limitazioni legate al RdA e all ordinanza 06/99 sul tramaglio: dal 15 dicembre al 31 gennaio è proibita la posa di ogni rete e la pesca con tramaglio, limitatamente ad una fascia di 20 m dalla riva verso il largo; dal 15 dicembre fino all ultimo giorno del mese di febbraio, l uso delle reti della categoria tramaglio è consentito esclusivamente ad una distanza di almeno 20 m dalla riva, purchè tali reti non vengano condotte a strascico o lasciate in posa, bensì usate con gli attrezzi ausiliari consentiti per fugare i pesci. parere sospeso, ma viene riconosciuto il dovere di salvaguardare una zona a canneto tra le più grandi del lago Esame da parte delle associazioni pescatori di mestiere e sportivi in tempi utili per approvazione del provvedimento art. 6 Divieto pesca gamberi Per i gamberi di origine esotica si chiede di togliere l obbligo di uccisione dopo cattura per poterli commercializzare vivi, o surgelati. Si chiede che l autorizzazione sia rilasciata individualmente ai soli pescatori di mestiere. La scomparsa del gambero autoctono e la proliferazione del gambero americano nonché la possibilità di commerciarlo, giustificano abrogazione obbligo uccisione. Il provvedimento deriva dalla preoccupazione di Staub e della Commissione di limitare il più possibile il rischio che si possa diffondere in acque diverse dal Lugano la peste del gambero che ucciderebbe i popolamenti di gamberi autoctoni. Occorrono garanzie reali per poter concedere il trasporto di gamberi esotici vivi o surgelati, perchè non si può escludere una loro liberazione in acque non contaminate. Del resto è altrettanto vero che oramai vi è un ampia diffusione di gamberi esotici che hanno invaso diversi ambienti e quindi il processo di diffusione che si vuole limitare con l obbligo di uccisione dopo cattura resta comunque in atto per altre vie. sospeso anche per valutare se esistano soluzioni alle preoccupazioni espresse art. 7 Orari di pesca con attrezzi dilettantistici (da barca) Per il Maggiore, abolire gli orari di pesca dilettantistica dalla barca (come proposto per il Ceresio). In subordine miglior definizione orari quale per esempio dalla prima luce dell alba all ultima luce tramonto. Per il Ceresio viene proposto di poter pescare dalla barca tutta la notte, evitando discrimina-zioni con uso della canna permessa da riva, nonchè con la pesca con reti In caso di accoglimento delle proposte, sarà necessario rivedere le limitazioni previste nelle Tabb. 2 e 4. Nuovi orari di pesca dalla barca riguardano soltanto la canna e non altri attrezzi sportivi. Proposta Romanò: lasciare inalterato l impianto del precedente regolamento, apportando soltanto una deroga che consenta di spostare alle ore la chiusura della pesca serale con canna dalla barca nei mesi compresi tra giugno ed ottobre. Bardelli: sul Maggiore, dove la pesca professionale è più estesa, la richiesta non può essere accolta per l evidente intralcio alle reti. Sarebbe invece preferibile mantenere l attuale formulazione del RdA perchè in linea con la regolamentazione di tutte le altre acque non soggette alla Convenzione. Parere proposta Romanò per Ceresio Polli ne verificherà applicabilità e su questa base proverà a formulare orari precisi di inizio e fine divieto Resta da definire regime per il Maggiore G.d.L. Modifiche Regolamento di Applicazione del 14/03/05, Gudo pag. 5

6 PROPOSTE PER IL LAGO MAGGIORE (TABELLA 1 DEL RdA) Tab. 1 Periodo divieto pesce persico Dal 01 aprile al 01 giugno invece che dal al La richiesta di spostare il periodo di protezione del pesce persico a partire dal 1 aprile è motivata e giustificata in quanto l aumento lento e costante delle temperature dell aria influiscono anche sulle temperature medie dell acqua dove anch esse aumentano (ne danno prova i dati statistici dell ufficio federale delle acque e della geologia). Infatti confrontando i dati di alcune stazioni di controllo si nota chiaramente come negli ultimi 26 anni nel mese di aprile vi sia un leggero aumento con valori tra 0,2 e 0,3 C. Inoltre anche da segnalazioni dei subacquei ci sono state indicate date di fregolo massiccio del persico già all inizio del mese di Aprile. Secondo Delegazione italiana si potrebbero fissare i seguenti divieti assumendo anche altri provvedimenti: o dal 1 aprile al 15 giugno per persico e lucioperca o dal 1 giugno al 15 giugno per agone (solo due settimane per contrastarne crescita) o ordinanza uso della rete del 32 mm a galla (non più di 3 metri dal segnale, per la cattura di agoni in marzo e aprile nell ambito delle pescate selettive. o proroga 2005 rete voltana nel Maggiore, ma proibita su fondali oltre i 35 metri di profondità e successivo inserimento nel RDA dopo sperimentazione. Polli ed altri favorevoli anticipazione, ma contrari all allungamento periodo protezione perchè è un provvedimento troppo penalizzante senza un reale beneficio in quanto, se la deposizione è anticipata di 15 giorni, lo è anche la schiusa dei nastri ovarici. In questo modo rimangono invariati i divieti del lucioperca e vengono unificati i divieti di queste due specie sia per il Maggiore che per il Lugano. Voltana è stata introdotta anche nelle acque svizzere del Maggiore ma occorre sperimentazione per verificarne il funzionamento, l efficacia e la selettività di cattura divieti del persico 01/4 31/5 Maggiore e Lugano ordinanza 32 mm a galla proroga voltana, purchè si proceda secondo quanto indicato al punto 1.1 del presente verbale. PROPOSTE PER IL LAGO MAGGIORE (TABELLA 2 DEL RdA) Pt. 1.2 Bedina: Riaa d agon Definire l uso di questo attrezzo in base alle altre specie Da proibire anche durante il periodo di divieto della trota. Eventualmente si proporrà lo stralcio della rete. Pt. 2 Reti volanti e da posta Aumentare la lunghezza reti fino a 750 metri. Con 500 metri nelle attuali condizioni del lago, significa lavorare molto per ottenere poco, e d altronde il ridotto numero di pescatori rimasti non aumenterebbe eccessivamente la pressione di pesca. Tutti gli attrezzi di pesca, professionali o sportivi, devono essere efficienti perché altrimenti verrebbero scartati dai pescatori stessi: Nel caso specifico, la rete era comunque poco usata prima del suo divieto per l inquinamento da DDT (solo 2 reti in tutto il lago). La rete, proibita in Italia per divieto DDT, deve essere conservata perché è utile per la cattura dell agone, anche nell ottica di modificazioni del popolamento ittico del lago o per eventuali pescate di controllo. Il pericolo per la trota è inesistente, non solo dal 26/9 al 15/11, ma anche nei periodi consentiti, perchè il tipo di rete a circuizione non ne consente la cattura. Lo stesso pericolo per altre specie è pure scongiurato dalle limitazioni stagionali: la rete è proibita durante i divieti di: persico, lavarello, bondella e agone. In Italia di fatto è consentita la rete per trota (pt. 2.1) e, limitatamente alle acque piemontesi, la rete per lavarello (pt. 2.2). In Svizzera sono invece consentite in quanto non c è il divieto dei coregoni per il DDT La pressione di pesca è comunque fortemente diminuita per la riduzione del numero di pescatori e quindi il provvedimento è possibile togliere da nome altre specie il resto rimane invariato parere a ordinanza Com. Ital. previo parere Com. Sv. in commissione G.d.L. Modifiche Regolamento di Applicazione del 14/03/05, Gudo pag. 6

7 Pt. 2.3 Rete volante e da posta Reet Pt. 2.4 da bundela mm e Reet da bundela mm Togliere proibizione ancoraggio della rete nel periodo di divieto della pesca alla trota e al luccio. La richiesta è motivata dal fatto che la proibizione generalizzata del divieto è inutile al fine della protezione della trota e del luccio in quanto la dimensione e la fittezza delle maglie è tale da non consentire la cattura, ed è di impedimento alla attività lavorativa dei pescatori. Pt. 2.3 Rete volante e da posta Reet Pt. 2.4 da bundela mm e Reet da bundela mm Vista la precaria situazione della bondella si ritiene un attrezzo da proibire, pertanto se ne chiede la sospensione così da pro-teggere maggiormente la bondella che vive un periodo di marcata recessione. Questi due tipi di rete devono essere proibite fino a nuovo provvedimento della commissione, che potrà essere assunto previa verifica dell avvenuto riequilibrio del popolamento di bondelle nel lago. Infatti nel punto 2.3 nella dicitura limitazioni di altra natura si indica che sulla base di evidenti disponibilità biologiche mutate, questa rete può essere regolamentata. Da parecchi anni ormai i pescatori professionisti si lamentano giustamente del drastico calo delle popolazioni di bondelle in quanto il pesca-to è assai scarso. Per questo motivo riteniamo sensato proteggere per un certo periodo questa specie escluden-do la citata rete fino ad un auspicato miglioramento della situazione. Pt. 7.1 Bilancino Si propone di estendere il lato max del bilancino da 1,0 a 1,5 metri. Causa il suo comportamento, la cattura del gardon da esca risulta difficile con il bilancino di 1 m di lato. Con 1,5 m se ne facilita la cattura invogliando tale pratica piuttosto che ricorrere all acquisto di esche vive non indigene facilmente reperibili in commercio. Queste reti in Italia sono proibite per il DDT Non vengono mai posate a fondo e comunque i fondali sono sempre a profondità maggiori di m per cui si può proibire l ancoraggio su fondali inferiori a queste quote. Queste reti in Italia sono proibite per il DDT I motivi della diminuzione della bondella non sono riconducibili all azione di pesca bensì a ragioni di ordine biologico (oligotrofizzazione lago, riproduzione, competizione alimentare, riequilibri tra specie, ecc.) La regolamentazione citata si riferisce alla magliatura che cambia con l estate passando, a seconda dell accrescimento, da 32 a 34 mm. Occorre definire l uso in divieto dell alborella, tanto più nel Ceresio dove questa specie è proibita. Nel Ceresio dove è in vigore fino al 15/06/06 il divieto di pesca dell alborella, l uso del bilancino può essere consentito solo per le altre specie ittiche. In ogni caso le alborelle eventualmente catturate sono da rimettere immediatamente in acqua. Valutare se togliere la proibizione dell uso del bilancino durante il divieto dell alborella nel Maggiore parere con la dizione: proibito l ancoraggio nel periodo di divieto della trota e del luccio su fondali con profondità inferiori a 20 metri Nella riunione del GdL Verba-no esterno alla Sottocommissione tale proposta è stata riesaminata e ritirata. Pertanto restano le disposizioni attuali parere a 1,5 m Valutare il divieto d uso dell attrezzo in divieto specie, rendendo omogenea la norma G.d.L. Modifiche Regolamento di Applicazione del 14/03/05, Gudo pag. 7

8 Pt. 9 Tirlindane Si propone di unificare il capitolo 9 del RdA in quanto di difficile lettura ed interpretazione, mantenendo validi i soli punti 9.1, 9.2 e 9.6. abrogando le restanti tirlindane. Motivo: l attuale descrizione risulta insensata e di difficile interpretazione non escludendo in pari tempo a priori le catture accidentali per le quali sul modo di come comportarsi, si fa già riferimento in altro art del RdA. Pt. 9.6 Cavedanera Chiusura della pesca con cavedanera (cane) dal 20 dicembre al 10 gennaio, in quanto in tale periodo di acque fredde la trota si trova in superficie e ne vengono catturate una notevole quantità di piccola taglia. Pt. 9.1 nome Molagna in luogo di Tirlindana Unificare i punti da 9.2 a 9.5 = nome: Tirlindana; specie: salmerino, luccio, pesce persico, agone, altre specie; dizione: con un massimo di 8 esche, artificiali o naturali, per attrezzo; nessuna limitazione d uso Pt. 9.6 invariato Nel corso della Delegazione italiana era stato proposta la chiusura dal 20/12 al 24 gennaio, periodo in cui era comunque possibile l uso della Molagna Nello stesso periodo divieto di uso di esche vive e/o naturali Si fa osservare che in lago non vi sono riproduttori di trota e che le catture delle taglie piccole dipendono da passaggi molto vicini alla riva. parere secondo quanto descritto nelle osservazioni parere contrario alla chiusura dell attrezzo valutare se imporre distanze minime da riva ALTRE PROPOSTE PER IL LAGO MAGGIORE Misura minima pesce persico Richiesta di unificarla a cm 18 Riconoscimento reti Si propone che le reti vengano marcate sui gavitelli (segnali) con un numero di riconoscimento personale che in caso di controlli permetta l individuazione immediata del proprietario delle rete. Tale regola è da anni in vigore in Svizzera. Divieto posa reti a meno di 30 m da: Porti, Attracchi, Bagni pubblici, foci dei fiumi Ticino, Maggia e Verzasca. Riteniamo che sia opportuno aggiungere all art. 6 comma 2- della Convenzione:...,dai porti, dagli attracchi dei battelli del servizio regolare, dagli attracchi privati, dai cordoni di delimitazione dei bagni pubblici. Questo per permettere una navigazione sicura e una maggior sicurezza alle persone presenti nell acqua. sostanzialmente d accordo, ma occorre definire le modalità per l assunzione del provvedimento (le misure minime sono fissate dalla Convenzione) Questo è possibile per le volanti Per le altre reti no perchè, evidenziandole coi gavitelli, vengono rubate o rovinate. Ampia discussione sulla questione, anche per capire l utilità di rendere riconoscibili i proprietari delle reti La legge italiana obbliga comunque di segnalare le reti non ai fini del controllo di pesca bensì della navigazione E una norma che potrebbe essere introdotta soltanto modificando la Convenzione. Anche in questo caso esistono divieti di pesca e di posa delle reti legate alla normativa della navigazione pubblica. parere sospeso non si entra in materia G.d.L. Modifiche Regolamento di Applicazione del 14/03/05, Gudo pag. 8

9 Nuova rete Voltana Proroga fino alla fine del 2005 della ordinanza 02/02 relativa alla istituzione della rete da fondo denominata voltana da inserire anche nel nuovo RdA Nuova rete Voltana Non si comprende come sia stato permesso dal l uso di questa rete nel bacino svizzero in quanto non è citata nella convenzione italo/svizzera e dai verbali della Commissione risulta che la stessa era destinata unicamente ai pescatori italiani (per la cattura del pesce persico) in quanto colpiti dalle proibizioni relative al DDT, ora in parte abolite! L uso di questa rete è stato concesso ai pescatori del bacino italiano a titolo sperimentale due anni fa. Attualmente è stato richiesto un ulteriore periodo di prova di un anno. Il gruppo di lavoro ritiene quantomeno strano il modo di procedere poiché tale richiesta non risulta essere sostenuta dai dati dalla sperimentazione effettuata nei due anni passati. Siamo d accordo per la concessione di un ulteriore anno di proroga, ma se al termine di esso non sarà presentato un rapporto con dei dati completi dei tre anni di sperimentazione sarà chiesta la sua proibizione. Abolizione limiti cattura italiani (Ordinanza 04/99) Da parte italiana viene chiesto l abolizione dei limiti giornalieri delle catture e di valutare l introduzione di un sistema di controllo statistico delle catture come già in uso per il bacino Svizzero. Proroga già discussa ed approvata nella precedente seduta del GdL (si veda Verb. 102) L eventuale inserimento nel nuovo RdA dipenderà dagli esiti delle sperimentazioni in corso: posa e levata della rete alla presenza di esperti della pesca sportiva; controlli del pescato da parte della vigilanza; controlli anche nella porzione svizzera del lago. Le posizioni delle Associazioni assai critiche sul rinnovo italiano dell uso della rete e sull introduzione della stessa anche nelle acque svizzere derivano anche dalla convinzione che tale attrezzo possa danneggiare il lago per catture eccessive di persico e/o di altre specie pregiate. In realtà tale rete è oggi impiegata per prendere il gardon durante le pescate di sfoltimento. In effetti, le prove fin qui eseguite e i dati riferiti dai pescatori professionisti presenti in Sottocommissione, indicano chiaramente che le catture di questa specie superano di gran lunga quelle del persico. In ogni caso, come scritto nel punto precedente, si rimane in attesa del completamento delle statistiche, comprese quelle svizzere che il dott. Bruno Polli si è impegnato a promuovere. Obbligo segna catture in Italia solo per legge. Comunque esistono iniziative regionali, ma anche a livello della FIPSAS, per l introduzione di un sistema statistico. Dalla discussione emerge comunque da parte di molti la contrarietà a liberalizzare i limiti giornalieri perchè c è una dimensione sportiva da rispettare. Per la zona italiana, si conviene di lasciare il provvedimento di limitazione fino all introduzione dell obbligo delle statistiche del pescato da parte delle Autorità competenti. Inoltre il Commissariato italiano si impegna a valutare con i professionisti le forme migliori per riprendere la statistica del pescato che era stata abbandonata nel 1996, in modo da iniziare la raccolta dei dati non appena verrà riaperta la pesca per le specie oggi vietate per il DDT. eventuale inserimento in RDA solo se esiti favorevoli sperimentazione Si attende esiti degli accertamenti sulla rete contrario G.d.L. Modifiche Regolamento di Applicazione del 14/03/05, Gudo pag. 9

10 PROPOSTE PER IL LAGO DI LUGANO (TABELLA 1 DEL R.d.A.) Tab. 1 Periodo divieto pesce persico Si propone l anticipo del periodo globale di protezione di 15 giorni. Motivo: si osserva in pratica che i1 fregolo del persico risulta essere in anticipo su quanto ritenuto sino ad oggi. Anticipando di quindici giorni si ritiene che il fregolo ed in particolare i riproduttori sono meglio protetti migliorando così l'esito di una buona riuscita della schiusa. Stessi provvedimenti assunti per Lago Maggiore divieti del persico 01/4 31/5 Maggiore e Lugano PROPOSTE PER IL LAGO DI LUGANO (TABELLA 2 DEL R.d.A.) Pt. 2 e3 Sviluppo lineare reti Aumento lineare della lunghezza max reti a m 1000 per tipo di rete. La richiesta va inquadrata nel particolare momento di grave declino della pesca professionale, che ha a disposizione un metraggio di reti nettamente insufficiente per le attuali condizioni del lago. Il metraggio é di parecchio inferiore in confronto agli altri laghi Italiani e Svizzeri. Pt. 2 Reti volanti riadaresc Introdurre una nuova rete riadaresc 40-48mm, lunghezza massima 1000, altezza massima 150 maglie, proibita durante il divieto dei coregonidi. Pt. 2.3 Reti Pantera per agone Ridurre maglia rete a mm; Abrogare: non può essere posata ad una profondità superiore a 3m dal pelo dell acqua nonchè la proibizione durante il divieto della trota. Con la maglia 37 mm si catturano soggetti troppo sviluppati non richiesti dal mercato; gli agoni si catturano, in certe stagioni, anche a pelo d acqua; il tipo di rete non è idonea alla cattura delle trote ed includere il divieto della stessa comporta una per-dita importante; in settembre e otto-bre le catture di agone sono buone e la richiesta è marcata. Polli fa notare che la pressione di pesca si è fortemente ridotta e quindi la richiesta ha un fondo di attendibilità seppure occorre discutere sullo sviluppo massimo delle reti da consentire. Muller spiega che il provvedimento riguarderebbe solo i titolari di cat. 1, cioè i veri professionisti. Emerge l esigenza di raccomandare l uso delle reti solo per una vera pesca professionale e se il principio venisse adottato diventerebbe più facile la valutazione dello sviluppo massimo delle reti. Tale rete è stata già introdotta in via sperimentale I risultati verranno visti in Commissione e, se favorevoli, la rete verrà introdotta nel RdA, ma deve ancora essere definita la lunghezza massima. Si dà atto che c è una ripresa dell agone e pertanto, se questa venisse limitata, potrebbe essere favorito lo sviluppo del lavarello. la rete deve essere proibita durante il divieto dell agone, della trota e anche dei coregoni. Per la trota si può valutare la richiesta in base ai dati termici e di ossigeno disciolto tra settembre e novembre per verificare l eventuale dannosità della rete posta a galla. sospeso eventuale inserimento in RDA solo se esiti favorevoli sperimentazione a mm rimane il divieto di posa su profondità > 3 m proibizione in divieto di agone e coregone e verifica per trota G.d.L. Modifiche Regolamento di Applicazione del 14/03/05, Gudo pag. 10

11 PROPOSTE DA ESAMINARE NELLA PROSSIMA RIUNIONE Pt. 6 Bertovello Si propone l introduzione di pt 6.2 Bertovello per gamberi (casse per gamberi). Il bertovello per gamberi deve avere un volume massimo di 100 litri; può essere munito di una o due entrate. È consentito l utilizzo di 6 bertovelli al massimo. Deve essere utilizzato unicamente per la cattura di gamberi. E oggetto di un autorizzazione individuale. Si propone l introduzione di pt 6.3 Nassa professionistica maglia minima 20 mm. Il volume del bertovello non deve eccedere 4 mc. È consentito utilizzare al massimo 6 bertovelli. Proibito durante il divieto del pesce persico. Motivazioni: E talvolta difficile mettere le reti per la cattura del pesce persico nel nostro lago con una zona litorale poco sviluppata. La nassa è un attrezzo selettivo per quanto riguarda le specie e la taglia degli individui pescati ed inoltre permette, nella stagione calda, di prelevare il pesce vivo e sarebbe così garantita la freschezza del prodotto finale. L attrezzo è permesso negli altri laghi svizzeri e la sperimentazione dell efficacia è facile. Pt. 7.1 Spaderna Si propone una lunghezza massima di 50 m e ed un massimo di 25 ami con le seguenti restrizioni: deve essere posata perpendicolarmente alla riva; la sua utilizzazione è vietata durante il periodo di divieto del persico; il numero è limitato a 4 fili per barca Motivazione :la posa parallela alla riva di oltre 300 m per imbarcazione crea un notevole impedimento per la posa delle reti. (In Italia la spaderna è considerata attrezzo professionale.) Pt. 8.1 Bilancino Si propone lato massimo del bilancino da 1,0 a 1,5 metri. Stesse motivazioni Pt. 7.1 Maggiore NB: eventuali alborelle catturate vive sono da rimettere subito in acqua. G.d.L. Modifiche Regolamento di Applicazione del 14/03/05, Gudo pag. 11

12 Pt. 10 Tirlindane Si propone di unificare il capitolo 9 del RdA in quanto di difficile lettura ed interpretazione, mantenendo validi i soli punti 9.1, 9.2 e 9.6. abrogando le restanti tirlindane. Motivo: l'attuale descrizione risulta insensata e di difficile interpretazione non escludendo in pari tempo a priori le catture accidentali per le quali sul modo di come comportarsi, si fa già riferimento in altro art del RdA. ALTRE PROPOSTE PER IL LAGO DI LUGANO Abrogazione art. 6 Convenzione Si è proposto l'abrogazione dell'art 6 della Convenzione in quanto, stando alle dichiarazioni di Staub, non ha più motivo di esistere. Si prende atto della proposta senza dar alcun seguito. Limitazione catture pesca sportiva Introduzione numero massimo catture giornaliere per pesca dilettantistica. Motivazione: Occorre che la pesca dilettantistica si attenga alla sua specifica natura di svago; i pescatori dilettanti prelevano dal lago una quantità, secondo noi, ingiustificata di pesce pregiato Revisione tabella periodi minimi di divieto Revisione della tabella dei periodi minimi di divieto in quanto superiori agli altri laghi e creano problemi alla pesca professionale. Divieto di pesca dai ponti La pesca dai ponti è vietata. Specialmente sul ponte italo-svizzero a Ponte Tresa tale pesca crea un notevole intralcio e disturbo al passaggio pedonale G.d.L. Modifiche Regolamento di Applicazione del 14/03/05, Gudo pag. 12

13 PROPOSTE DI MODIFICA DEL TITOLO 4 DEL RDA (FIUME TRESA) Art. 7 Pesca dilettantistica nel tratto iniziale del fiume Tresa (Ponte della Dogana chiusa di regolazione delle acque) Inserire le modifiche già assunte a tempo determinato onde renderle definitive (testo in Allegato 3) Modifica approvata da Commissione il 13 giugno 2003 con decorrenza dal e fino al da integrare art. 4 (attrezzi di pesca consentiti) e art. 7 (possibilità pesca notturna) ALTRE PROPOSTE AL FINE DI ELIMINARE ORDINANZE A TEMPO INDETERMINATO Zone di protezione italiane disposte con ordinanze o con altri provvedimenti sono da inserire nel RDA o no? 1. Canneto Lavena (ord. 06/88 e 05/98) 2. Loc. Fontana Lavena (ord. 04/98) 3. Bozza, Brebbia e Ispra 4. Della Bruschera, Angera Tramaglio nel Lago Maggiore (Si veda testo in allegato 4) Modifica note in calce Tab Prossima riunione del Gruppo di Lavoro e della Sottocommissione Su proposta dei presenti, la prossima riunione del G.d.L. si terrà congiuntamente con la Sottocommissione che sarà convocata alle ore 9.00 di lunedì 11 aprile a Gudo presso la sala riunioni del ex Parco Allevamento Selvaggina del Cantone Ticino. Poichè non vi sono ulteriori richieste da parte dei presenti, il prof. Grimaldi li ringrazia per l attiva partecipazione e dichiara chiusa la seduta alle ore Gudo, 14 marzo 2005 Segreteria di coordinamento della Commissione italo-svizzera per la pesca dott. Alcide Calderoni G.d.L. Modifiche Regolamento di Applicazione del 14/03/05, Gudo pag. 13

14 ALLEGATO 1 Aggiunta di un comma in calce all art. 5: Nelle acque soggette alla Convenzione, l impiego e la detenzione di pesci vivi da utilizzare come esca che non appartengano alla comunità ittica dei laghi Maggiore e di Lugano sono sempre vietati. E altresì proibito utilizzare come esca qualsiasi pesce soggetto a specifiche misure restrittive o di protezione. L impiego di pesci vivi da utilizzare come esca è consentito esclusivamente per gli attrezzi delle seguenti categorie, con modalità d uso che non pregiudichino il movimento del pesciolino: spaderna (Tab. 2 pt. 6 e Tab. 4 pt. 7 del presente Regolamento di Applicazione); tirlindana (Tab. 2 pt. 9 e Tab. 4 pt. 10 del presente Regolamento di Applicazione); canna canna (Tab. 2 pt. 10 e Tab. 4 pt. 11 del presente Regolamento di Applicazione); (Art. 4 del Titolo 4, Disposizioni per il F. Tresa del presente Regolamento di Applicazione ALLEGATO 2 Aggiunta di un nuovo articolo Misure di protezione a tutela della fauna ittica in applicazione dell art. 6 della Convenzione italo-svizzera sulla pesca estendere il testo anche ai fiumi svizzeri Valutata l importanza dei corsi d acqua comuni e non comuni sia in termini di valenza funzionale ad ospitare popolamenti di specie ittiche degne di protezione, sia in riferimento alla potenzialità dei tributari dei laghi Maggiore e di Lugano a svolgere un ruolo di salvaguardia per la trota nella delicata fase di accesso alle aree riproduttive fluviali, così come in quella successiva di discesa a lago dei suoi stadi giovanili, le foci da proteggere e le relative modalità di divieto sono le seguenti: Lago Maggiore T. Cannobino... Divieto di pesca permanente. T. San Giovanni... Divieto di pesca dalla prima domenica di settembre alla prima domenica di marzo. T. San Bernardino... Divieto di pesca dalla prima domenica di settembre alla prima domenica di marzo. F. Toce... Divieto di pesca permanente. F. Tresa... Divieto di pesca permanente, ma con possibilità di pesca esclusivamente dalla riva con una sola canna armata con non più di 5 ami. T. Giona... Divieto di pesca permanente. I divieti di pesca non si applicano alle foci di tutti gli altri immissari, ne alla parte terminale del lago prima dello sbocco nel F. Ticino emissario. Lago di Lugano: T. Cuccio... Divieto di pesca permanente. I divieti di pesca non si applicano alle foci di tutti gli altri immissari, ne alla parte terminale del lago prima dello sbocco nel F. Tresa. Le aree di divieto si estendono per un raggio pari alla metà della larghezza del fiume, maggiorato di 50 m, nella porzione di lago prospiciente le relative foci. G.d.L. Modifiche Regolamento di Applicazione del 14/03/05, Gudo pag. 14

15 ALLEGATO 3 Aggiunta al Titolo 4 (art. 4 e 7) Pesca dilettantistica nel tratto iniziale del fiume Tresa (dal Ponte della Dogana alla chiusa di regolazione delle acque) nelle acque del Fiume Tresa limitatamente al tratto compreso tra il Ponte della Dogana e la Chiusa di regolazione delle acque: 1. è consentita la pesca con gli attrezzi della categoria Cattura di pesci da esca (Bilancino, Nassetta, Bottiglia) secondo le modalità e le limitazioni previste al punto 8 della Tabella 4 del Regolamento di Applicazione. 2. è permessa la pesca notturna con una sola canna per pescatore, armata con un massimo di 5 ami. ALLEGATO 4 Modifiche note alla tabella 1 del Titolo 2 Dal 15 dicembre al 31 gennaio è proibita la posa di ogni rete limitatamente ad una fascia di 20 m dalla riva verso il largo. Dal 15 dicembre fino all ultimo giorno del mese di febbraio, l uso delle reti della categoria TRAMAGLIO (Punto 4 della Tab. 2 del R.d.A.) è consentito esclusivamente ad una distanza di almeno 20 metri dalla riva, purchè tali reti non vengano condotte a strascico o lasciate in posa, bensì impiegate con gli attrezzi ausiliari consentiti per fugare i pesci. Inoltre si potrebbe aggiungere alla didascalia della Tabella 1dopo (Verbano): con inizio e termine alle ore dei giorni indicati. Lo stesso si può fare per l identica tabella del Ceresio. G.d.L. Modifiche Regolamento di Applicazione del 14/03/05, Gudo pag. 15

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