I servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e i servizi resi tramite mezzi elettronici trovano puntuale disciplina:
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- Renata Papi
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1 Nuova disciplina dell ecommerce Studio Ingrosso Dottore Commercialista Consulente del Lavoro Re Nuova disciplina dell ecommerce Dal 1 gennaio 2015 entrano in vigore anche in Italia le disposizioni dell art. 58 della Direttiva 2006/112 che, in estrema sintesi, fissano nello Stato in cui il committente (non soggetto passivo IVA) e` stabilito (ovvero ha il domicilio o la residenza), il luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di quelle rese tramite mezzi elettronici (TBE) e che codificano l assolvimento facoltativo dell IVA mediante il MOSS. In virtu` della nuova formulazione della disposizione prevista dal decreto IVA (art. 7sexies lett. f) e g) del D.P.R. n. 633/1972), contenente le deroghe al criterio di tassazione dei servizi B2C, si considerano effettuate nello Stato, se rese a committenti non soggetti passivi, rispettivamente: le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente e` domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all estero le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente e` domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell Unione europea. I servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e i servizi resi tramite mezzi elettronici trovano puntuale disciplina: sia a livello comunitario, principalmente con il regolamento del Consiglio europeo n del 7 ottobre 2013 (che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi), in cui sono contenute, tra l altro, le definizioni esaustive di cio` che rientra in ciascuna delle categorie dei sopra richiamati servizi sia a livello nazionale, con il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate, prot /2014 del 30 settembre 2014, che ha fissato, in maniera quasi completa, le modalita` operative per l identificazione ai fini IVA in Italia per l applicazione del MOSS in attesa dell emanazione del Decreto legislativo in materia da parte dell Esecutivo italiano. 1 / 5
2 Nuova disciplina dell ecommerce Studio Ingrosso Dottore Commercialista Consulente del Lavoro Rev Le misure relative alla nuova disciplina IVA, applicabili dal 1o gennaio 2015, si riferiscono ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di ecommerce resi a privati domiciliati o residenti in uno Stato dell Unione europea (consumer). In base alle nuove disposizioni, che costituiscono recepimento dell art. 58 della direttiva 2006/112/CE, i servizi in questione, a decorrere dal 1o gennaio 2015, mutano rilevanza territoriale ai fini dell IVA. Dal 10 gennaio 2015, per i servizi di ecommerce, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, resi a privati stabiliti in altri Stati dell Unione europea, muteranno le regole di territorialita` ai fini IVA. L imposta dovuta sara` quella dello Stato del privato commit tente, in applicazione dell art. 58 della direttiva 2006/112/CE. Alla luce della nuova disciplina, le fatture emesse dai prestatori italiani, relative ai servizi in questione, dovranno recare l aliquota dei diversi Stati Ue in cui il servizio e` reso. Piu` in generale, le fatture dovrebbero seguire le prescrizioni dello Stato di consumo. Nuova disciplina IVA In virtu` della novella formulazione della disposizione del decreto IVA (art. 7sexies lett. f) e g) del D.P.R. n. 633/1972), contenente le deroghe al criterio di tassazione dei servizi B2C (art. 7ter comma 1 lett. b), si considerano effettuate nello Stato, se rese a committenti non soggetti passivi, rispettivamente: le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente e` domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all estero le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente e` domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell Unione europea. 2 / 5
3 Nuova disciplina dell ecommerce Studio Ingrosso Dottore Commercialista Consulente del Lavoro Rev In conseguenza del mutato regime di territorialita`, lo schema di D.Lgs. codifica anche le nuove regole di assolvimento del tributo. In considerazione del fatto che i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di ecommerce B2C risulteranno tassati nello Stato del committente, e` stato previsto un nuovo meccanismo di liquidazione dell imposta, applicabile su base facoltativa (c.d. mini one stop shop o MOSS), che consente di assolvere l IVA nello Stato di stabilimento o di identificazione del prestatore. Il regime opzionale per l assolvimento dell imposta relativa ai servizi resi da soggetti passivi nazionali nei confronti di privati stabiliti in altri Stati dell Unione europea e` disciplinato nei nuovi artt. 74sexies e 74septies del D.P.R. n. 633/1972. L opzione puo`, peraltro, essere esercitata anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti al di fuori dell Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione in Italia. Attenzione I termini e le concrete modalita` per assolvere l imposta ricalcano quelle gia` previste in precedenza per il versamento dell IVA in Italia da parte degli operatori extraue, per i servizi di ecommerce resi a privati residenti, ai sensi dell art. 74quinquies del D.P.R. n. 633/1972, la cui disciplina e` ora estesa (con le opportune modifiche): ai servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione ai prestatori di servizi soggetti passivi IVA in Italia e agli operatori extraue che dispongono di una stabile organizzazione in Italia. Sportello unico telematico 3 / 5
4 Nuova disciplina dell ecommerce Studio Ingrosso Dottore Commercialista Consulente del Lavoro Rev A seguito della registrazione allo sportello unico telematico dell Agenzia delle Entrate (modalita` definite nel Provvedimento 30 settembre 2014 n ), i soggetti passivi che hanno optato per lo speciale regime di liquidazione: presentano una dichiarazione trimestrale (entro il giorno 20 del mese successivo), indicando l ammontare dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di ecom merce resi nel periodo, con riferimento a ciascuno Stato membro della Ue e alle aliquote ivi applicate; i soggetti nazionali dotati di stabile organizzazione in altri Stati UE sono tenuti a indicare anche l ammontare dei servizi resi tramite le proprie stabili organizzazioni effettuano il versamento dell imposta dovuta in base alla dichiarazione medesima (le cui modalita` saranno definite da un apposito decreto ministeriale), senza la possibilita` di avvalersi dell istituto della compensazione orizzontale (modello F24) non possono detrarre l imposta assolta sugli acquisti (per i soggetti extraue identi ficati in Italia, invece, l imposta assolta puo` essere chiesta a rimborso ai sensi dell art. 38 ter comma 1bis del D.P.R. n. 633/1972). Attenzione I soggetti passivi che hanno optato per il regime speciale possono, altres`ı, richiedere a rimborso (a norma del nuovo art. 38bis del D.P.R. n. 633/1972) le somme versate in eccesso rispetto a quanto risultante dalla dichiarazione trimestrale presentata. In tema di accertamento e di sanzioni, per quanto concerne l imposta assolta in Italia (ma relativa a servizi territorialmente in altri Stati Ue), l Amministrazione finanziaria fara` utilizzo di controlli automatizzati per verificare la rispondenza di quanto dichiarato con i versamenti effettuati. Per contro, per l IVA relativa ai servizi rilevanti in Italia, ma assolta negli altri Stati membri, l Amministrazione finanziaria, avvalendosi dei dati raccolti mediante la cooperazio ne amministrativa, potra` procedere alla rettifica della dichiarazione trimestrale presentata in tali Stati, quando riterra` che risulti un imposta inferiore a quella dovuta. 4 / 5
5 Nuova disciplina dell ecommerce Studio Ingrosso Dottore Commercialista Consulente del Lavoro Rev L Ufficio competente per lo svolgimento dei controlli in materia sara` definito con uno o piu` provvedimenti del direttore dell Agenzia delle Entrate. Dal punto di vista sanzionatorio: se la dichiarazione presentata mediante il portale italiano (per l imposta relativa ad un altro Stato Ue) e` omessa o presentata tardivamente, la sanzione e` commisurata all ammontare dovuto in tale Stato se dalla dichiarazione presentata in un altro Stato Ue (per l imposta dovuta in Italia) risulta un imposta inferiore a quella dovuta, la sanzione va dal 100% al 200% della differenza tra l imposta versata e quella dovuta. 5 / 5
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