INTEGRAZIONE DELLA FATTURA E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE AI FINI IVA: MODIFICHE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2010 DECORRENZA DAL 17/03/2012

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "INTEGRAZIONE DELLA FATTURA E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE AI FINI IVA: MODIFICHE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2010 DECORRENZA DAL 17/03/2012"

Transcript

1 INTEGRAZIONE DELLA FATTURA E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE AI FINI IVA: MODIFICHE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2010 DECORRENZA DAL 17/03/2012 La recente Legge , n. 217 () apporta importanti modifiche alla disciplina Iva delle prestazioni di servizi generiche, di cui all art. 7-ter del DPR 633/72, rese e ricevute con controparti soggetti passivi d imposta in altri Stati Ue. In particolare, dette modifiche riguardano i seguenti aspetti: per le prestazioni di servizi generiche, di cui all art. 7-ter, del DPR 633/72, ricevute da soggetti passivi Iva in altri Stati Ue, il committente nazionale, in qualità di debitore del tributo, ai sensi dell art. 17, co. 2, del DPR 633/72, DEVE integrare il documento del prestatore comunitario, e non emettere autofattura, applicando le medesime regole già previste per gli acquisti intracomunitari di beni (l integrazione diventa una procedura obbligatoria e non una possibilità); di conseguenza il numero fattura da indicare nei modelli intra sarà quello della fattura del fornitore intracomunitario; per le prestazioni di servizi generiche, di cui all art. 7-ter del DPR 633/72, rese da un soggetto passivo d imposta non stabilito in Italia, nei confronti di un soggetto passivo d imposta ivi stabilito, nonché per le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all art. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/72, rese da un soggetto d imposta stabilito in Italia nei confronti di un soggetto passivo stabilito in altro Stato, il momento di effettuazione dell operazione, in base al nuovo co. 5 dell art. 6 del DPR 633/72, ed in deroga alla regola generale, coincide con la data di ultimazione della prestazione, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. In ogni caso, se anteriormente al verificarsi degli eventi in precedenza indicati è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime. L art. 8 della Legge n. 217/2011 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2012) contiene importanti modifiche alla disciplina dell Iva, con particolare riguardo alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute con controparti soggetti passivi d imposta in altri Stati. Come noto, la territorialità delle prestazioni di servizi ha subito nel corso del 2010 importanti modifiche, in recepimento della direttiva 2008/8 (D.Lgs. n. 18/2010), che ha stabilito le seguenti regole: le prestazioni di servizi generiche, di cui all art. 7-ter, del DPR 633/72, sono territorialmente rilevanti nel Paese del committente, se quest ultimo riveste la qualifica di soggetto passivo d imposta (BtoB), ovvero nello Stato del prestatore, se il committente non è soggetto passivo d imposta (BtoC); le prestazioni di servizi di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies, contengono numerose prestazioni di servizi il cui luogo di rilevanza territoriale viene individuato in funzione di differenti parametri, e comunque in deroga alla regola generale, ed a prescindere dalla qualifica del committente; le prestazioni di servizi di cui agli artt. 7-sexies e 7-septies, del DPR 633/72, contengono le regole per l individuazione del luogo di rilevanza territoriale di alcune prestazioni di servizi, sul presupposto che il committente sia un non soggetto passivo d imposta. In caso contrario, ossia laddove il committente sia business, per le prestazioni ivi indicate si applica il criterio generale dell art. 7-ter, ossia la rilevanza territoriale nel Paese del committente.

2 Il quadro normativo ante Relativamente agli adempimenti, il testo normativo dell art. 17, co. 2, del DPR 633/72, dopo le modifiche intervenute con il D.Lgs. 18/2010, prevede un obbligo generalizzato di autofatturazione da parte del committente (o acquirente) soggetto passivo d imposta nel territorio dello Stato, anche nel caso in cui il prestatore non residente sia identificato ai fini Iva in Italia tramite un rappresentante fiscale, di cui allo stesso art. 17 del DPR 633/72, ovvero direttamente, ai sensi dell art. 35-ter del DPR 633/72. Una volta che il committente italiano, alla luce delle nuove regole in tema di territorialità delle prestazioni di servizi di cui all art. 7-ter del DPR 633/72 (tassazione a destino per i servizi generici prestati a favore di soggetti passivi d imposta in altri Stati), ha stabilito che il servizio è territorialmente rilevante ai fini Iva in Italia, restano da chiarire le modalità con cui si deve adempiere all obbligo di applicazione dell imposta nel nostro territorio. La regola generale vuole che il soggetto passivo italiano destinatario di una prestazione territorialmente rilevante ai fini Iva in Italia, resa da un soggetto stabilito in un altro Stato, sia tenuto all emissione di autofattura ai sensi dell art. 17 comma 2 del DPR 633/72. In buona sostanza, poiché le disposizioni che regolano la territorialità delle prestazioni di servizi sono previste nell ambito delle disposizioni di cui al DPR 633/72, le modalità di applicazione dell imposta devono seguire le regole ivi previste. Da ciò deriva che per l applicazione del reverse charge, ossia l applicazione dell imposta da parte del committente in luogo del prestatore, deve avvenire con l emissione di un autofattura, e non con l integrazione della fattura del fornitore comunitario, in quanto tale ultima possibilità è prevista solamente nell ambito delle disposizioni che regolano la cd. Iva intracomunitaria, e quindi solamente per gli acquisti intracomunitari di beni. La questione era già stata affrontata dall Agenzia delle Entrate nella circolare n. 12/E del 12 marzo 2010 e confermata nella successiva C.M. n. 37/E/2011, in cui è stato, tra l altro, precisato che il committente italiano che riceve una fattura da un operatore UE per prestazioni generiche, dovendo assolvere ai relativi obblighi IVA in applicazione del principio dell inversione contabile, può, in luogo dell emissione dell autofattura, procedere all integrazione della fattura emessa dal prestatore. Sostanzialmente i tecnici dell Agenzia, preso atto che spesso il meccanismo dell autofatturazione risulta di più difficile gestione contabile per le aziende italiane, hanno voluto prevedere la facoltà per il committente di ricorrere alla forma dell integrazione del documento emesso dal prestatore comunitario, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. n.331/93, in luogo dell emissione dell autofattura. Nel medesimo documento di prassi l Agenzia ha chiarito che la facoltà di integrare la fattura del fornitore estero, in luogo dell emissione dell autofattura, è una facoltà prevista esclusivamente per quelle prestazioni di servizio che presentano i seguenti requisiti: sono rilevanti ai fini Iva in Italia, ai sensi dell art. 7-ter, del DPR 633/72; il prestatore è un soggetto passivo d imposta in altro Stato membro. In tutti gli altri casi (ossia, servizi regolati dalle deroghe di cui all art. 7-quater, 7-quinquies, ovvero prestatore del servizio residente in uno Stato extraue) si deve obbligatoriamente procedere all emissione dell autofattura. E il caso di osservare che, trattandosi di una facoltà, l integrazione del documento del fornitore Ue, il committente italiano può in ogni caso emettere autofattura anche per i servizi acquisiti da prestatori residenti in altri Stati Ue. D altro canto, il chiarimento emesso dall Agenzia delle Entrate deve essere letto alla luce di un successivo adempimento che il committente deve porre in essere, che è quello relativo alla compilazione degli elenchi Intrastat.

3 Le modifiche apportate dalla Come anticipato, l art. 8 della Legge n. 217/2011 interviene modificando l art. 17, co. 2, del DPR n. 633/72, aggiungendo il seguente periodo: Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, e successive modificazioni. In buona sostanza, la legge comunitaria 2010 introduce una deroga alla regola generale esposta in precedenza, in ragione della quale in presenza dei seguenti requisiti: servizi generici di cui all art. 7-ter, resi da un soggetto passivo d imposta in altro Stato membro, il committente adempie agli obblighi di fatturazione e di registrazione seguendo le medesime regole previste per gli acquisti intracomunitari di beni, di cui agli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/93. Secondo tali disposizioni, quindi, il committente nazionale procede come segue: la fattura relativa all'acquisto del servizio, emessa dal prestatore comunitario, deve essere numerata e integrata dal committente con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni. Nella particolare ipotesi in cui si tratti di servizi senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma; le predette fatture, previa integrazione nei modi anzidetti, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento, e con riferimento al relativo mese, devono essere annotate distintamente nel registro di cui all'art. 23 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera, nonché devono essere annotate distintamente, anche nel registro di cui all'articolo 25 del DPR 633/72. Il richiamo all art. 46 del D.L. n. 331/93, comporta anche l applicazione del co. 5 della disposizione stessa, secondo cui se il committente nazionale: non riceve la fattura da parte del prestatore Ue entro il mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, il committente stesso deve procedere ad emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la fattura con l'indicazione anche del numero di identificazione, attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente dallo Stato membro di appartenenza; se riceve una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria. Le modifiche normative introdotte dalla Legge comunitaria 2010 si rendono applicabili esclusivamente in presenza di servizi generici di cui all art. 7-ter del DPR n. 633/72, rese da soggetti stabiliti in altro Stato Ue, e a favore di committenti soggetti passivi nel territorio dello Stato. Ciò sta a significare che in tutti gli altri casi, si rendono applicabili le regole stabilite nell art. 17, co. 2, primo periodo del DPR 633/72, con obbligo di emissione dell autofattura da parte del committente nazionale.

4 Trattasi dei seguenti casi: servizi resi da soggetti passivi d imposta stabiliti in un Paese extraue, sia generici di cui all art. 7-ter, sia in deroga di cui ai successivi artt. 7-quater e 7-quinquies, purché rilevanti territorialmente in Italia, a favore di committenti soggetti passivi d imposta in Italia; servizi resi da soggetti passivi d imposta in altro Stato Ue, di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies, del DPR 633/72, e rilevanti territorialmente in Italia, a favore di committenti soggetti passivi d imposta in Italia. Si ricorda che l obbligo di emissione dell autofattura, si rende applicabile anche laddove il prestatore non residente sia identificato nel territorio dello Stato tramite un rappresentante fiscale, ovvero direttamente ai sensi dell art. 35-ter del DPR 633/72. PRIMA della Legge , n. 217, c.d. Comunitaria 2010 DOPO La Legge , n. 217, c.d. Comunitaria 2010 A decorrere dal 2010, a seguito dell emanazione del D.Lgs. n. 18/2010, l IVA relativa alle operazioni (cessioni di beni / prestazioni di servizi) rilevanti ai fini IVA in Italia rese da un soggetto non residente, deve essere assolta dall operatore italiano, applicando il c.d. reverse charge ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72. Secondo le Circolari n. 12/E e , n. 37/E, il committente italiano, per poter assolvere l IVA in caso di prestazioni ricevute da soggetti passivi UE, può scegliere tra l emissione dell autofattura e l integrazione della fattura estera con la relativa imposta. L art. 8, comma 2, lett. g) della Legge , n.217, c.d. Comunitaria 2010 ha aggiunto al comma 2 del citato art. 17 il seguente periodo: Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n Ciò significa che l integrazione del documento non è più una facoltà bensì un obbligo. In altre parole quanto previsto dal DL n. 331/93 per gli acquisti intraue è stato esteso alle prestazioni di servizi in ambito UE. Pertanto, i committenti italiani, che ricevono da soggetti UE servizi c.d. generici, in luogo dell emissione dell autofattura devono integrare la fattura ricevuta dal prestatore UE, nei termini e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47, DL n. 331/93.

5 Modifiche all art. 6 del DPR 633/72 L art. 8, co. 2, lett. a), n. 2), della Legge n. 217/2011 interviene anche modificando l art. 6 del DPR n. 633/72, in relazione al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generiche di cui all art. 7-ter del DPR n. 633/72. Preliminarmente, si ricorda che per le prestazioni di servizi, il momento di effettuazione, che determina l insorgere dell esigibilità del tributo, è collegato: quale regola generale, all atto del pagamento del corrispettivo (art. 6, co. 3); quale deroga, al precedente momento di emissione della fattura (art. 6, co. 4).1) Come anticipato, la Comunitaria 2010 aggiunge nell art. 6 del DPR 633/72 il co. 6, secondo cui in deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime. Il riportato co. 6 dell art. 6 introduce, in buona sostanza, una regola ad hoc per alcune tipologie di prestazioni di servizi, ed, in particolare per le seguenti: prestazioni di servizi generiche, di cui all art. 7-ter del DPR 633/73, rese da un soggetto passivo stabilito in altro Paese (Ue o extraue), nei confronti di un committente soggetto passivo stabilito in Italia; prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies, del DPR 633/72, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito. In entrambe le fattispecie indicate, il momento di effettuazione dell operazione è il seguente: regola generale: momento di ultimazione della prestazione, ovvero se trattasi di servizi a carattere periodico e continuativo, data di maturazione dei corrispettivi; deroga: se anteriormente al momento di ultimazione della prestazione (ovvero alla data di maturazione dei corrispettivi, per i servizi continuativi), è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l operazione si considera effettuata alla data di pagamento del corrispettivo. Infine, è introdotta una cautela per le prestazioni effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno, che non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, qual caso si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime. Relativamente alla novità normativa in questione, è bene osservare che le prestazioni interessate sono, dal lato passivo, solo quelle generiche di cui all art. 7-ter del DPR 633/72, rese da soggetti passivi stabiliti in altro Stato, nei confronti di un committente soggetto passivo d imposta in Italia. Trattasi, quindi, di servizi territorialmente rilevanti in Italia, per i quali il debitore d imposta è il committente nazionale, il quale integra la fattura del prestatore comunitario, ovvero emette autofattura se il prestatore è stabilito in un Paese extraue. Al contrario, se il servizio prestato dal soggetto non residente rientra tra le deroghe di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/72, e secondo le regole ivi stabilite sono rilevanti territorialmente in Italia, il momento di

6 effettuazione di tali operazioni resta disciplinato dalle regole generali di cui all art. 6, co. 3 e 4, del DPR 633/72. Dal lato attivo, invece, l art. 6, co. 6, del DPR 633/72, si riferisce alle prestazioni diverse da quelle di cui agli artt. 7- quater e 7-quinquies, e quindi la nuova regola sul momento di effettuazione dell operazione si rende applicabile anche in questo caso ai servizi generici di cui all art. 7-ter del DPR 633/72, tenuto conto che i servizi di cui ai successivi artt. 7- sexies e 7-septies, le regole ivi indicate si applicano solo in presenza di committenti privati, e quindi non sono interessanti dalle nuove regole in commento. In altre parole, è possibile concludere come segue: per i servizi generici di cui all art. 7-ter del DPR 633/72, resi e ricevuti con controparti soggetti passivi d imposta in altri Stati, il momento di effettuazione dell operazione è collegato alla data di ultimazione della prestazione, ovvero al precedente momento di pagamento del corrispettivo; per le altre prestazioni di servizi, ovvero anche per quelle di cui all art. 7-ter con committente non soggetto passivo d imposta stabilito in altro Stato, o con committente soggetto passivo d imposta in Italia, si rendono applicabili le tradizionali regole previste dall art. 6, co. 3 e 4, del DPR 633/72, per la verifica del momento di effettuazione dell operazione, ossia data di pagamento del corrispettivo, ovvero, se antecedente, data di emissione della fattura. L art. 8, comma 2, lett. a) della Legge , n. 217, c.d. Comunitaria 2010 ha modificato l individuazione del momento impositivo delle prestazioni di servizi con soggetti non residenti. E stato aggiunto il comma 6 all art. 6, DPR n. 633/72, ai sensi del quale, in deroga ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, per le prestazioni di servizi: generiche ex art. 7-ter, DPR n. 633/72, effettuate da un soggetto passivo UE o extraue a un soggetto passivo italiano; diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies, effettuate da un soggetto passivo italiano a un soggetto passivo UE o extraue; il momento impositivo è individuato nel momento di ultimazione delle stesse (non rileva più il pagamento del corrispettivo). Se le operazioni sopra indicate hanno carattere periodico o continuativo: il momento impositivo corrisponde con la data di maturazione dei corrispettivi. Nel caso in cui sia pagato il corrispettivo prima del verificarsi delle predette situazioni, la prestazione si considera effettuata a tale data, limitatamente all importo pagato. Le predette operazioni rese: in maniera continuativa per un periodo superiore ad un anno; senza pagamenti anticipati (anche parziali) nello stesso periodo; si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare, fino alla loro ultimazione (è stato abrogato il terzo periodo del comma 3 del citato art. 6 che disciplinava in precedenza l analoga previsione normativa). A seguito delle modifiche apportate all art. 13, comma 2, lett. c), DPR n. 633/72, è confermato che la base imponibile dei predetti servizi a carattere continuativo è rappresentata dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l esecuzione dei servizi medesimi. Pertanto, in mancanza di pagamento / ultimazione della prestazione, l emissione anticipata della fattura non rileva per la determinazione del momento impositivo.

7 Consigli operativi: E consigliabile adottare registri separati (sezionali) per diverse tipologie di operazioni (servizi intracomunitari, extracomunitari e acquisti di beni). L adozione di registri separati (o quantomeno di distinte serie numeriche) è un obbligo per gli acquisti intracomunitari di beni, ma è una procedura consigliabile anche per i servizi fatti e ricevuti, per un maggior controllo della cronologia delle registrazioni e per la riconciliazione dei dati comunicati con i modelli intra. Un altro vantaggio consiste nel fatto che nel caso di registri sezionali dedicati è possibile attribuire al documento una sola numerazione valida per il registro Iva acquisti e vendite. Inoltre, si dovrebbe evitare la prassi di corrispondere acconti a fornitori extracomunitari in base a documenti diversi dalla fattura: considerato, infatti, che per questi servizi il pagamento continua a essere un evento che anticipa il momento impositivo, il cliente si troverebbe nella necessità di dover emettere un autofattura in assenza del documento del fornitore che contiene le informazioni necessarie, per le registrazioni dovute. Infine, si dovrebbe fare attenzione alle clausole dei contratti che definiscono le tempistiche di fatturazione, soprattutto nei casi di prestazioni periodiche o continuative (come contratti di leasing o consulenze). Si ricorda, inoltre, che la normativa comunitaria ha imposto che il fornitore, fra gli elementi obbligatori della fattura, debba indicare anche la data di ultimazione del servizio (articolo 226 della direttiva 2006/112/CE).

8 Tabella riassuntiva: Tipologia di prestazione Momento di effettuazione Fino al 16 marzo 2012 Dal 17 marzo 2012 Prestazioni di qualsiasi tipologia scambiate tra soggetti passivi nazionali Prestazioni di qualsiasi tipologia rese a privati Prestazioni generiche istantanee scambiate con soggetti passivi esteri prestazioni generiche continuative o periodiche scambiate con soggetti passivi esteri Prestazioni generiche continuative ultrannuali rese a soggetti esteri Prestazioni generiche continuative ultrannuali ricevute da fornitori Ue Prestazioni generiche continuative ultrannuali ricevute da soggetti extra Ue Prestazioni specifiche (art. 7-quarter e quinquies) scambiate con soggetti esteri Pagamento del corrispettivo e, se In assenza di pagamenti, il 31 dicembre di ciascun anno Invariato Invariato Ultimazione del servizio o,se precedente, pagamento anche parziale Data di maturazione dei corrispettivi o, se precedente, pagamento In assenza di pagamento, il 31 dicembre di ciascun anno Invariato In assenza di pagamenti, il 31 dicembre di ciascun anno Invariato

9 Altre novità in materia Iva previste dalla Legge n.217 (Legge Comunitaria 2010) LE NOVITA IN MATERIA IVA MODIFICHE AL DPR 633/72 Articolo 6 Articolo 17 Momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generiche Soggetti responsabili dell imposta e modalità di assolvimento della stessa Articolo 38 bis Articolo 67 Articolo 7 bis, 7 septies e 68 Rimborsi d imposta infrannuali Importazioni Territorialità gas, caldo e freddo In via generale, le disposizioni della L. 217/2011 decorrono dal 17 gennaio 2012, data della sua entrata in vigore (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). Le richiamate novità in materia di IVA, invece, decorrono dal 17 marzo 2012 (sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 217/2011). Rimborsi infrannuali Ai sensi dell art. 38-bis comma 2, il Credito Iva infrannuale può essere richiesto in rimborso o in compensazione dai contribuenti che ne hanno i requisiti. In particolare, tali requisiti sono quelli imposti dalle lettere a), b), ed e) del terzo comma dell art. 30, nonché dai soggetti di cui alle lettere c) e d) del medesimo articolo, con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale. La novità più importante riguarda la platea dei soggetti che dall anno in corso possono chiedere il rimborso infrannuale dell eventuale credito Iva maturato. Infatti, per effetto delle disposizioni introdotte dall art. 8 della Legge n. 217/2011, che ha modificato l art. 38 bis secondo comma, dpr 633/1972, il beneficio in parola è stato esteso anche a quei soggetti che effettuano in un trimestre, nei confronti dei soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate nel periodo. E opportuno precisare che, il beneficio in commento è limitato solo alle seguenti attività non soggette ad IVA in Italia, ovvero: prestazioni di lavorazioni relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative intermediazioni; prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative intermediazioni;

10 prestazioni di cui all art. 19, comma 3, lett. a-bis) del Dpr 633/1972 ( ovvero operazioni esenti indicate nei nn. Da 1 a 4 dell art. 10), fatturate a soggetti extracomunitari o relative a beni destinati a essere esportati fuori dall UE. OSSERVA Fatta eccezione per quest ultima tipologia di prestazioni, si tratta di operazioni che, fino al 31 dicembre 2009, in quanto non imponibili IVA, concorrevano alla formazione del plafond per l acquisto di beni/servizi senza IVA. Dall 1 gennaio 2010, invece, per effetto del riformato regime territoriale, le stesse operazioni sono escluse da imposta ai sensi dell art. 7-ter del DPR 633/72, per cui non concorrono alla formazione: né del plafond; né del volume d affari. Secondo le bozze delle istruzioni relative alla compilazione del nuovo modello TR, e dai primi commenti dottrinali sull argomento, la nuova ipotesi di rimborso si applica con riferimento alle sole operazioni effettuate dal 17 marzo OSSERVA La ratio della citata previsione risiede nel fatto che la Comunitaria 2010 fa decorre la sua efficacia a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello della sua entrata in vigore ovvero, 17 gennaio Ne consegue che, gli operatori interessati, nel primo trimestre 2012, dovranno contabilizzare tali operazioni effettuate con soggetti non residenti con decorrenza 17 marzo e verificare se le stesse nel periodo 17 marzo 31 marzo 2012 siano di importo superiore al 50% dell ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate dal primo gennaio fino al 31 marzo. Beni immessi in libera pratica con prosecuzione verso altro paese membro La legge comunitaria 2010 prevede un regime più restrittivo anche per l autorizzazione dell immissione in libera pratica di beni introdotti nel territorio dello Stato, che, originari di Paesi o territori non compresi nel territorio comunitario, sono destinati a proseguire verso un altro Paese membro della Comunità. A decorrere dal 17 marzo 2012, con riferimento a tali operazioni il pagamento dell imposta è sospeso, nel caso in cui si tratti di beni destinati ad essere trasferiti in un altro Stato membro dell UE, eventualmente dopo l esecuzione di manipolazioni e successive modificazioni, previamente autorizzate dall Autorità doganale. L agevolazione compete a condizione che l importatore fornisca all Autorità doganale: il proprio numero di partita IVA, nonché il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario comunitario; a richiesta dell Autorità doganale, idonea documentazione che provi l effettivo trasferimento dei beni in un altro Stato membro.

11 Operazioni relative al gas, all energia elettrica, al calore e al freddo Per quanto concerne, invece, gas ed elettricità viene esteso l ambito di applicazione delle disposizioni relative all importazione e al luogo di tassazione delle cessioni di gas ed energia elettrica, anche al gas trasportato mediante gasdotti che non fanno parte della rete di distribuzione, ma che funzionano solo come rete di trasposto del gas. I criteri territoriali previsti per le cessioni di gas e di energia elettrica vengono estesi Alle cessioni di gas trasportato mediante gasdotti non facenti parte della rete di distribuzione; Alle cessioni del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento. Le disposizioni di cui all art. 7-bis relative alla territorialità delle cessioni di beni, 7-septies, inerenti alla territorialità di talune prestazioni di servizi rese in favore di soggetti non passivi stabiliti fuori dal territorio della Comunità e quelle di cui all articolo 68 in materia di importazioni sono state estese anche al calore e al freddo che sono immessi in reti di riscaldamento o di raffreddamento a livello transfrontaliero. Di conseguenza, sono state adeguate le disposizioni recate dal D.L. n. 331/1993, di cui agli artt. 38, comma 5, lett. c-bis) e 42, comma 2-bis), prevedendo che, non costituiscono acquisti e cessioni intracomunitari: le cessioni di gas effettuate attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell Unione o una rete connessa a tale sistema; le cessioni di energia elettrica e quelle di calore o di freddo effettuate mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento. Udine, 17 marzo 2012

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI I PROFESSIONISTI PER L AZIENDA

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI I PROFESSIONISTI PER L AZIENDA CIRCOLARE INFORMATIVA N. 43 Del 27 MARZO 2012 Legge comunitaria 2010: le novità in ambito Iva dal 17 marzo 2012 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla delle novità in materia di IVA previste

Dettagli

IVA Le nuove regole per le operazioni intracomunitarie in vigore dal 2013

IVA Le nuove regole per le operazioni intracomunitarie in vigore dal 2013 Ai Gentili Clienti IVA Le nuove regole per le operazioni intracomunitarie in vigore dal 2013 Riferimenti Art. 1, commi da 325 a 330, Legge n. 228/2012 Artt. 39, 46 e 47, DL n. 331/93 In sintesi Con la

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 2/2012. OGGETTO: Prestazioni di servizi comunitarie stop all autofatturazione ammessa solo l integrazione della fattura

NOTA OPERATIVA N. 2/2012. OGGETTO: Prestazioni di servizi comunitarie stop all autofatturazione ammessa solo l integrazione della fattura NOTA OPERATIVA N. 2/2012 OGGETTO: Prestazioni di servizi comunitarie stop all autofatturazione ammessa solo l integrazione della fattura - Premessa A partire dal 17 marzo 2012,per i soggetti che fruiscono

Dettagli

Circ. 02/A/ Loro sedi. Oggetto: Integrazione delle fatture relative a servizi intracomunitari.

Circ. 02/A/ Loro sedi. Oggetto: Integrazione delle fatture relative a servizi intracomunitari. Circ. 02/A/120116 San Fior, 16/01/2012 Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: Integrazione delle fatture relative a servizi intracomunitari. L art. 8 della LEGGE 15 dicembre 2011, n. 217 (c.d. Legge comunitaria,

Dettagli

Prestazioni di servizi generiche : integrazione della fattura e momento di effettuazione dei servizi

Prestazioni di servizi generiche : integrazione della fattura e momento di effettuazione dei servizi ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 13 03 MARZO 2012 Prestazioni di servizi generiche : integrazione della fattura e momento

Dettagli

OGGETTO: IL NUOVO TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E I PRIMI CHIARIMENTI

OGGETTO: IL NUOVO TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E I PRIMI CHIARIMENTI Circolare n. 05 del 19 marzo 2010 A tutti i Clienti Loro sedi OGGETTO: IL NUOVO TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E I PRIMI CHIARIMENTI UFFICIALI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE (D.Lgs. 18/2010 -

Dettagli

FOCUS FISCALE - LUGLIO/2010 STUDIOIMPRESA FOCUS FISCALE LUGLIO/2010. pagina 1 di 9

FOCUS FISCALE - LUGLIO/2010 STUDIOIMPRESA FOCUS FISCALE LUGLIO/2010. pagina 1 di 9 STUDIOIMPRESA FOCUS FISCALE LUGLIO/2010 pagina 1 di 9 Territorialità IVA lavorazioni beni mobili: novità 2010 PREMESSA La cd. Direttiva Servizi (n. 2008/8/CE) ha modificato le regole relative al luogo

Dettagli

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI GENERICI Legge Comunitaria Autore Benedetto Santacroce

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI GENERICI Legge Comunitaria Autore Benedetto Santacroce IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI GENERICI Legge Comunitaria 2010 Autore Benedetto Santacroce Legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011) Momento di effettuazione prestazioni generiche rese da un soggetto

Dettagli

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI GENERICI - B2B

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI GENERICI - B2B IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI GENERICI - B2B MODIFICHE SUL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE Il giorno 17 marzo 2012 entreranno in vigore le disposizioni della L. 217/2011 di modifica

Dettagli

NUOVE REGOLE SULLA TERRITORIALITA DELL IVA

NUOVE REGOLE SULLA TERRITORIALITA DELL IVA NUOVE REGOLE SULLA TERRITORIALITA DELL IVA QUESTIONI CONTROVERSE E POSSIBILI SOLUZIONI Confindustria Genova - Lunedì 15 marzo 2010 1 D: Per le operazioni effettuate in Italia da soggetti non residenti

Dettagli

OPERAZIONI CON L ESTERO: MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE E TERMINI DI EMISSIONE/REGISTRAZIONE DELLE FATTURE

OPERAZIONI CON L ESTERO: MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE E TERMINI DI EMISSIONE/REGISTRAZIONE DELLE FATTURE OPERAZIONI CON L ESTERO: MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE E TERMINI DI EMISSIONE/REGISTRAZIONE DELLE FATTURE Con l intento di uniformare gli adempimenti in ambito comunitario, la Legge di Stabilità

Dettagli

C O M U N I C A Z I O N E D I S T U D I O N. 0 2 / Disciplina Iva delle operazioni con l estero. (i) momento di effettuazione dell operazione

C O M U N I C A Z I O N E D I S T U D I O N. 0 2 / Disciplina Iva delle operazioni con l estero. (i) momento di effettuazione dell operazione C O M U N I C A Z I O N E D I S T U D I O N. 0 2 / 2 0 1 3 A: Tutti i Clienti - loro indirizzi Da: V E Z Z A N I & A S S O C I A T I C/a: Pagine: 06 Fax: Data: 23 gennaio 2013 Egregi Signori, Disciplina

Dettagli

CIRCOLARE n. 2/2013. Le novità IVA per le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2013

CIRCOLARE n. 2/2013. Le novità IVA per le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2013 CIRCOLARE n. 2/2013 Le novità IVA per le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2013 Con la presente circolare informativa vengono analizzate le principali modifiche legislative inerenti la disciplina IVA

Dettagli

NOVITA IVA Legge 7 agosto 2012 n.134 Circolare dell Agenzia delle Entrate n.44 del 26 novembre 2012 Iva per cassa

NOVITA IVA Legge 7 agosto 2012 n.134 Circolare dell Agenzia delle Entrate n.44 del 26 novembre 2012 Iva per cassa NOVITA IVA 2013 Legge 24 dicembre 2012 n. 228 Circolare dell Agenzia delle Entrate n.12/e del 3 maggio 2013 Momento di effettuazione delle operazioni internazionali e nazionali Autofatturazione e integrazione

Dettagli

IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008

IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008 IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008 Come noto il comma 325 della Finanziaria 2007 ha introdotto nell art. 7, comma 4, DPR n. 633/72, la lett. f-quinquies)

Dettagli

La gestione degli acquisti intracomunitari

La gestione degli acquisti intracomunitari Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 267 02.10.2014 La gestione degli acquisti intracomunitari Categoria: IVA Sottocategoria: Operazioni intracomunitarie In caso di acquisto intracomunitario,

Dettagli

FOCUS FISCALE - MAGGIO/2010 STUDIOIMPRESA FOCUS FISCALE MAGGIO/2010. pagina 1 di 9

FOCUS FISCALE - MAGGIO/2010 STUDIOIMPRESA FOCUS FISCALE MAGGIO/2010. pagina 1 di 9 STUDIOIMPRESA FOCUS FISCALE MAGGIO/2010 pagina 1 di 9 Territorialità IVA dei trasporti di beni: novità 2010 PREMESSA La c.d. Direttiva Servizi (2008/8/CE), recepita con D.lgs. 18.02.2010, n. 11, ha modificato

Dettagli

LE NOVITA IVA SUI SERVIZI INTERNAZIONALI I nuovi criteri sull effettuazione e rilevazione

LE NOVITA IVA SUI SERVIZI INTERNAZIONALI I nuovi criteri sull effettuazione e rilevazione CIRCOLARE n. 13/2012 LE NOVITA IVA SUI SERVIZI INTERNAZIONALI I nuovi criteri sull effettuazione e rilevazione Legge comunitaria n. 217/2011 Articolo 6, comma 6, articolo 17 comma 2 DPR 633/72 INDICE 1.

Dettagli

A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 05/2010. Treviso, 15 marzo 2010

A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 05/2010. Treviso, 15 marzo 2010 A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 05/2010 Treviso, 15 marzo 2010 OGGETTO: Territorialità IVA - Recepimento della normativa comunitaria - Nuova disciplina Con il DLgs. 11.2.2010 n. 18, pubblicato

Dettagli

24/09/2012. I nuovi obblighi di fatturazione dei servizi intracomunitari

24/09/2012. I nuovi obblighi di fatturazione dei servizi intracomunitari 63 I nuovi obblighi di fatturazione dei servizi intracomunitari 1 Fatturazione dei servizi intracomunitari 64 Dal 17 marzo 2012, per effetto della legge comunitaria 2010, cambiano le regole di fatturazione

Dettagli

Anno 2013 N.RF105. La Nuova Redazione Fiscale

Anno 2013 N.RF105. La Nuova Redazione Fiscale Anno 2013 N.RF105 www.redazionefiscale.it ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 5 OGGETTO SERVIZI UE ED EXTRAUE - CHIARIMENTI SUL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE CM 16 DEL 21/05/2013; CM 35/2012 - ART.

Dettagli

LE NOVITÀ IVA DERIVANTI DAL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE. Dott. Sergio PELLEGRINO

LE NOVITÀ IVA DERIVANTI DAL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE. Dott. Sergio PELLEGRINO LE NOVITÀ IVA DERIVANTI DAL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE Dott. Sergio PELLEGRINO Diretta 1 febbraio 2010 DECRETO LEGISLATIVO RECEPIMENTO DIRETTIVE 2008/117/CE (modifica 2006/112/CE) Contrasto frodi fiscali

Dettagli

PRESTAZIONI DI SERVIZI: I TERMINI PER LA FATTURAZIONE

PRESTAZIONI DI SERVIZI: I TERMINI PER LA FATTURAZIONE Periodico quindicinale FE n. 02 30 gennaio 2013 PRESTAZIONI DI SERVIZI: I TERMINI PER LA FATTURAZIONE ABSTRACT Con il recepimento nell ordinamento nazionale della Direttiva 2010/45/UE, sono modificati

Dettagli

L IVA E I SERVIZI INTERNAZIONALI Circolare 16/E/2013 Corte di giustizia C 155/12 Documento COM 763/2012

L IVA E I SERVIZI INTERNAZIONALI Circolare 16/E/2013 Corte di giustizia C 155/12 Documento COM 763/2012 L IVA E I SERVIZI INTERNAZIONALI Circolare 16/E/2013 Corte di giustizia C 155/12 Documento COM 763/2012 Legge Comunitaria 2010 Il momento di effettuazione dei servizi generici Legge Comunitaria 2010 (L.

Dettagli

LEGGE DI STABILITÀ 2013 IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA FATTURAZIONE

LEGGE DI STABILITÀ 2013 IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA FATTURAZIONE LEGGE DI STABILITÀ 2013 IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA FATTURAZIONE Generalità Base normativa Dir. 2010/45/UE In vigore dal 1 gennaio 2013 Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012) In vigore per le operazioni

Dettagli

LE OPERAZIONI CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

LE OPERAZIONI CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO Periodico quindicinale FE n. 04 12 aprile 2012 LE OPERAZIONI CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO ABSTRACT Le modifiche apportate dalla Comunitaria 2010 alla disciplina IVA delle prestazioni di servizi trovano

Dettagli

Studio Commerciale Antonio Altieri Dottore Commercialista ed Esperto Contabile

Studio Commerciale Antonio Altieri Dottore Commercialista ed Esperto Contabile Studio Commerciale Antonio Altieri Dottore Commercialista ed Esperto Contabile CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2/2013 NOVITA' IN MATERIA DI IVA DAL 01.01.2013 BASE IMPONIBILE PER OPERAZIONI IN VALUTA Per le operazioni

Dettagli

NOVITA FISCALI PER I PROFESSIONISTI. 27 febbraio 2013

NOVITA FISCALI PER I PROFESSIONISTI. 27 febbraio 2013 NOVITA FISCALI PER I PROFESSIONISTI 27 febbraio 2013 PRINCIPALI NOVITA momento impositivo delle prestazioni intra-ue; novità in materia di fatturazione; le autorizzazioni per l effettuazione delle operazioni

Dettagli

STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI Dottori Commercialisti Revisori Contabili Via G. Bovini, Ravenna (RA)

STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI Dottori Commercialisti Revisori Contabili Via G. Bovini, Ravenna (RA) Via G. Bovini, 41-48123 Ravenna (RA) www.consulentiassociati.ra.it Dott. Vincenzo Morelli Tel. 0544 501881 Dott. Paolo Mazza Fax 0544 461503 Dott. Gianluca Giardini info@consulentiassociati.ra.it ----------------------------------

Dettagli

Legge comunitaria 2010: le novità in ambito Iva dal 17 marzo 2012

Legge comunitaria 2010: le novità in ambito Iva dal 17 marzo 2012 CIRCOLARE A.F. N. 40 del 16 Marzo 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Legge comunitaria 2010: le novità in ambito Iva dal 17 marzo 2012 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla delle novità

Dettagli

Aggiornamenti n.03/13

Aggiornamenti n.03/13 7 Aggiornamenti n.03/13 17 Gennaio 2013 LE NOVITA DELLA FATTURAZIONE 2013 ARGOMENTI TRATTATI: SERVIZI EXTRATERRITORIALI PAG. 1 ACQUISTI E CESSIONI PAG. 3 NUOVE INDICAZIONI IN FATTURA PAG. 3 FATTURA SEMPLIFICATA

Dettagli

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: NOVITÀ E CONFERME

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: NOVITÀ E CONFERME Periodico quindicinale FE n. 01 16 gennaio 2013 IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: NOVITÀ E CONFERME ABSTRACT Con il recepimento nell ordinamento nazionale della Direttiva 2010/45/UE

Dettagli

CIRCOLARE n. 1 del 7 gennaio NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE Direttiva 2010/45/UE

CIRCOLARE n. 1 del 7 gennaio NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE Direttiva 2010/45/UE CIRCOLARE n. 1 del 7 gennaio 2013 NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE Direttiva 2010/45/UE INDICE 1. PREMESSA 2. NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE 3. CONTENUTO DEL DOCUMENTO E ANNOTAZIONE 4. FATTURA CUMULATIVA

Dettagli

Come cambiano le regole Iva per gli agenti: casi pratici a cura di Michele Avesani

Come cambiano le regole Iva per gli agenti: casi pratici a cura di Michele Avesani Il Punto sull Iva Come cambiano le regole Iva per gli agenti: casi pratici a cura di Michele Avesani Premessa La Direttiva n.8/08, ovvero la c.d. Direttiva Servizi, recepita nel Decreto Legislativo approvato

Dettagli

IL PUNTO SULLO SPESOMETRO DEL PRIMO SEMESTRE 2017

IL PUNTO SULLO SPESOMETRO DEL PRIMO SEMESTRE 2017 IL PUNTO SULLO SPESOMETRO DEL PRIMO SEMESTRE 2017 L art. 4, co. 1, del D.L. 193/2016, ha introdotto, a decorrere dall 1.1.2017, la comunicazione trimestrale dei dati di tutte le fatture emesse, ricevute

Dettagli

C E N T R O S T U D I A Z I E N D A L I E T R I B U T A R I S. R. L.

C E N T R O S T U D I A Z I E N D A L I E T R I B U T A R I S. R. L. Circolare n. 1 del 7 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di fatturazione INDICE 1 premessa...3 2 NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE...3 2.1 Operazioni nei confronti di soggetti PASSIVI

Dettagli

LE NOVITÀ IVA IN MERITO ALLA FATTURAZIONE

LE NOVITÀ IVA IN MERITO ALLA FATTURAZIONE LE NOVITÀ IVA IN MERITO ALLA FATTURAZIONE LE NOVITÀ IVA IN MERITO ALLA FATTURAZIONE MODIFICHE AL DPR 633/72 Base imponibile (art. 13 co. 4); soggetti passivi (art. 17 co. 2 e 5); volume d affari (art.

Dettagli

IVA DELLE INTERMEDIAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI

IVA DELLE INTERMEDIAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI IVA DELLE INTERMEDIAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI Normativa Art. 1, comma 325, Legge 27 dicembre 2006, n. 296; Art. 7, c. 4 lettera f) -quinquies del DPR. n. 633/72; Direttiva comunitaria 2006/212 del 28.11.2006;

Dettagli

Enti non commerciali la nuova disciplina IVA per i servizi intracomunitari

Enti non commerciali la nuova disciplina IVA per i servizi intracomunitari Enti non commerciali la nuova disciplina IVA per i servizi intracomunitari di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 13 febbraio 2010 Dal 1 gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove regole in materia di Iva

Dettagli

REGOLE DI RIFERIMENTO

REGOLE DI RIFERIMENTO Saluzzo, lì 28 gennaio 2016 Egr. CLIENTE Prot. n. 06/16/FISC REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI REGOLE DI RIFERIMENTO Ambito oggettivo La Legge finanziaria 2013 (Legge n. 228/2012), nel recepire

Dettagli

LA NUOVA FATTURA Art. 1, commi , Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (recepimento direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010)

LA NUOVA FATTURA Art. 1, commi , Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (recepimento direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010) Art. 1, commi 324 335, Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (recepimento direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010) 1 Termini di emissione e di registrazione delle fatture Tipologia fattura Termine di emissione

Dettagli

Le Operazioni. Roberto Politi - 17 dicembre 2013

Le Operazioni. Roberto Politi - 17 dicembre 2013 Le Operazioni Intraco omunitarie Roberto Politi - 17 dicembre 2013 Le Cessioni Intracomunitarie - Cessioni di beni a titolo oneroso - Effettiva movimentazione dei beni tra due Stati Membri - Trasferimento

Dettagli

SPECIALE INFORMATIVA Novità in materia di fatturazione

SPECIALE INFORMATIVA Novità in materia di fatturazione Circolare n 2/2013 A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI Milano, 11 Gennaio 2013 SPECIALE INFORMATIVA Novità in materia di fatturazione Sommario 1. Premessa... 2 2. Nuovi obblighi di fatturazione... 2 3.

Dettagli

1 - L INVIO DEL MOD. IRE PER I LAVORI DI RISPARMIO ENERGETICO A CAVALLO D ANNO

1 - L INVIO DEL MOD. IRE PER I LAVORI DI RISPARMIO ENERGETICO A CAVALLO D ANNO Pesaro, lì 26 marzo 2012 A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE n. 05/2012 1- Invio Modello IRE per lavori di risparmio energetico del 55% a cavallo d anno; 2 Nuove regole iva dal 17-03-2012 per i servizi

Dettagli

NUOVA TERRITORIALITÀ IVA

NUOVA TERRITORIALITÀ IVA Circolare informativa per la clientela n. 7/2010 dell 11 marzo 2010 NUOVA TERRITORIALITÀ IVA In questa Circolare 1. Nuove disposizioni sulla territorialità 2. Territorialità per i servizi «generici» 3.

Dettagli

LEGGE di STABILITA 2013 NOVITA in MATERIA di FATTURAZIONE

LEGGE di STABILITA 2013 NOVITA in MATERIA di FATTURAZIONE LEGGE di STABILITA 2013 NOVITA in MATERIA di FATTURAZIONE In questa Circolare 1. Premessa 2. Nuovi obblighi di fatturazione - Operazioni nei confronti di soggetti passivi UE - Operazioni extra-ue - Volume

Dettagli

An alle Mandanten. Circolare Bolzano, 31 maggio 2013 n. 19/2013 vj

An alle Mandanten. Circolare Bolzano, 31 maggio 2013 n. 19/2013 vj An alle Mandanten Circolare Bolzano, 31 maggio 2013 n. 19/2013 vj Oggetto: Modifica del momento di effettuazione di servizi internazionali e intracomunitari - prime istruzioni ufficiali Con la legge 217

Dettagli

IVA E INTRASTAT 2010: PRIMI CHIARIMENTI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE

IVA E INTRASTAT 2010: PRIMI CHIARIMENTI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE Circolare N. 23 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 26 marzo 2010 IVA E INTRASTAT 2010: PRIMI CHIARIMENTI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE Le regole concernenti la territorialità delle prestazioni di

Dettagli

I chiarimenti dell Agenzia sull aumento dell aliquota IVA ordinaria al 22%

I chiarimenti dell Agenzia sull aumento dell aliquota IVA ordinaria al 22% Fiscal Flash La notizia in breve N. 279 06.11.2013 I chiarimenti dell Agenzia sull aumento dell aliquota IVA ordinaria al 22% L Agenzia con Circolare n.32/e del 5 novembre 2013 fornisce dei chiarimenti

Dettagli

Le novità in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi

Le novità in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi Le novità in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi A cura di Antonino Iacono Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa Settore Imposte Indirette Ufficio IVA I presupposti

Dettagli

MODIFICHE IVA INTRODOTTE DALLA LEGGE COMUNITARIA Confindustria Genova - martedì 28 febbraio 2012

MODIFICHE IVA INTRODOTTE DALLA LEGGE COMUNITARIA Confindustria Genova - martedì 28 febbraio 2012 MODIFICHE IVA INTRODOTTE DALLA LEGGE COMUNITARIA 2010 Confindustria Genova - martedì 28 febbraio 2012 1 Articolo 8 bis - Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione. In vigore dal 17 gennaio 2012

Dettagli

LEGGE DI STABILITÁ 2013 NOVITÁ IN MATERIA DI FATTURAZIONE

LEGGE DI STABILITÁ 2013 NOVITÁ IN MATERIA DI FATTURAZIONE Santa Croce sull Arno, lì 8 Gennaio 2013 A TUTTI I NOSTRI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 1/2013 LEGGE DI STABILITÁ 2013 NOVITÁ IN MATERIA DI FATTURAZIONE Al fine di recepire il contenuto della direttiva

Dettagli

25 ottobre 2010. Università degli Studi di Cagliari Direzione Finanziaria Settore Fiscale

25 ottobre 2010. Università degli Studi di Cagliari Direzione Finanziaria Settore Fiscale IVA INTRACOMUNITARIA RIFERIMENTI NORMATIVI D.L. 30 Agosto 1993, n. 331 Convertito dalla Legge 29 Ottobre 1993, n. 427 Dlgs. 11 Febbraio 2010, n. 18 G.U. 19 Febbraio 2010, n. 41 25 ottobre 2010 L ACQUISTO

Dettagli

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso.it Circolare n. 1 del 3 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013

Dettagli

La legge di stabilità 2013 ridefinisce

La legge di stabilità 2013 ridefinisce Giovanni ACCARDO La legge di stabilità 2013 ridefinisce Articolo 39 del D.L. 331/1993 relativo al momento di effettuazione delle operazioni INTRA Dal 2013 gli acquisti/cessioni intra-ue si considerano

Dettagli

Le novità Iva nelle operazioni internazionali

Le novità Iva nelle operazioni internazionali Le novità Iva nelle operazioni internazionali Con decorrenza 1 gennaio 2013, sono entrate in vigore nuove norme Iva che riguardano: gli obblighi di emissione della fattura, la fatturazione differita e

Dettagli

Ragioniere Commercialista Consulente Tecnico Tribunale di Ancona Revisore Contabile iscrizione al n. 28614 TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Ragioniere Commercialista Consulente Tecnico Tribunale di Ancona Revisore Contabile iscrizione al n. 28614 TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI Rag. GILBERTO GNESUTTA Ragioniere Commercialista Consulente Tecnico Tribunale di Ancona Revisore Contabile iscrizione al n. 28614 TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI Le disposizioni del vecchio

Dettagli

Il trattamento Iva nell'e-commerce

Il trattamento Iva nell'e-commerce ECONOMIAeDIRITTO.it Analisi, spunti e riflessioni su temi economico-giuridici http://www.economiaediritto.it Il trattamento Iva nell'e-commerce (di Mauro Merola) 1. Introduzione Il commercio elettronico

Dettagli

Studio E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI dottori commercialisti

Studio E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI dottori commercialisti Dott. Enrico Guarducci Dott. Domenico Ciafardoni Dott. Salvatore Marchese Dott. Gianluca Bogini Dott. Giulio Nicolò Campagni Ai Preg.mi Signori Clienti Loro Sedi Circolare n. 3. 2013 Perugia, 11 gennaio

Dettagli

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: E-COMMERCE : LE NUOVE REGOLE IVA PAG. 2

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: E-COMMERCE : LE NUOVE REGOLE IVA PAG. 2 CIRCOLARE N. 12 DEL 20/05/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: E-COMMERCE : LE NUOVE REGOLE IVA PAG. 2 IN SINTESI: A decorrere dal 2015 è stata modificata la disciplina

Dettagli

RISOLUZIONE N. 80/E. OGGETTO: Istanza di Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212

RISOLUZIONE N. 80/E. OGGETTO: Istanza di Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 RISOLUZIONE N. 80/E Roma, 4 agosto 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Istanza di Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione

Dettagli

Anno 2013 N.RF022. La Nuova Redazione Fiscale FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI UE ED EXTRAUE

Anno 2013 N.RF022. La Nuova Redazione Fiscale FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI UE ED EXTRAUE Anno 2013 N.RF022 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 7 OGGETTO FATTURAZIONE DELLE UE ED EXTRAUE RIFERIMENTI ARTT. 21 C.6-BIS E 20 C. 1 DPR 633/72; ART.6 C. 2 DLGS 471/97;

Dettagli

Estensione dell ambito applicativo dello split payment - Novità del DL n. 50 conv. L n. 96 e del DM

Estensione dell ambito applicativo dello split payment - Novità del DL n. 50 conv. L n. 96 e del DM Circolare informativa n. 31 Estensione dell ambito applicativo dello split payment - Novità del DL 24.4.2017 n. 50 conv. L. 21.6.2017 n. 96 e del DM 27.6.2017 1 PREMESSA L art. 1 del DL 24.4.2017 n. 50,

Dettagli

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI Varese, 23 Dicembre 2009 E - MAIL: segreteria2@studiocastelli.com NOVITA IVA NEI RAPPORTI INTRACOMUNITARI E CON SOGGETTI EXTRA UE Il Consiglio dei Ministri del 12.11.2009 ha approvato lo schema di D.lgs..che

Dettagli

Operazioni IVA: rapporti con stabili organizzazioni, rappresentante IVA e identificati diretti

Operazioni IVA: rapporti con stabili organizzazioni, rappresentante IVA e identificati diretti Operazioni IVA: rapporti con stabili organizzazioni, rappresentante IVA e identificati diretti 1. Il soggetto passivo Iva ed il debitore d imposta E comune nella pratica professionale imbattersi in operazioni

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 1/2013. OGGETTO: novità in tema di fatturazione, legge di stabilità 2013

NOTA OPERATIVA N. 1/2013. OGGETTO: novità in tema di fatturazione, legge di stabilità 2013 NOTA OPERATIVA N. 1/2013 OGGETTO: novità in tema di fatturazione, legge di stabilità 2013 - Introduzione La legge 228, del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013), ha introdotto alcune modifiche all

Dettagli

24/09/2012. Le novità per gli esportatori abituali

24/09/2012. Le novità per gli esportatori abituali 126 Le novità per gli esportatori abituali 1 127 Le semplificazioni per le dichiarazioni d intento Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti degli «esportatori abituali» sono effettuate

Dettagli

Esterometro e ultimo Spesometro - presentazione entro il 30 aprile Inserire intestazione dello Studio. Studio Ferrari & Genoni

Esterometro e ultimo Spesometro - presentazione entro il 30 aprile Inserire intestazione dello Studio. Studio Ferrari & Genoni Inserire intestazione dello Studio Studio Ferrari & Genoni Dottori Commercialisti Tel 0331 683290 683750 fax 0331 380680 Via Orru 1 21052 - BUSTO ARSIZIO VA Esterometro e ultimo Spesometro - presentazione

Dettagli

I trasporti intracomunitari di beni

I trasporti intracomunitari di beni Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Analisi e commenti I trasporti intracomunitari di beni 11 Ottobre 2004 Nozione, determinazione della territorialità, adempimenti fiscali In ambito

Dettagli

SPECIALE COMUNITARIA IVA 2010

SPECIALE COMUNITARIA IVA 2010 I N D I C E NORMATIVA IN VIGORE FINO AL 16 MARZO 2012... 3 Reverse charge con autofattura... 3 Integrazione della fattura estera... 4 NORMATIVA IN VIGORE DAL 17 MARZO 2012... 5 Momento impositivo... 5

Dettagli

Iva 2010: il luogo delle prestazioni di servizi

Iva 2010: il luogo delle prestazioni di servizi Regola generale nei rapporti tra soggetti passivi (b to b): PAESE DEL COMMITTENTE Si considerano pertanto territoriali le prestazioni rese asoggetti passivi stabiliti in Italia Regola generale nei rapporti

Dettagli

La fatturazione delle operazioni internazionali

La fatturazione delle operazioni internazionali 66 67 La fatturazione delle operazioni internazionali Novità! Il nuovo testo dell art. 21 reca una «riscrittura» del sesto comma vigente fino al 31.12.2012 ed è integrato con l aggiunta di due ulteriori

Dettagli

CIRCOLARE. Spettabili CLIENTI LORO SEDI. OGGETTO: Fatturazione nuovi adempimenti.

CIRCOLARE. Spettabili CLIENTI LORO SEDI. OGGETTO: Fatturazione nuovi adempimenti. Pagina1 CIRCOLARE Padova, 21 dicembre 2012 Spettabili CLIENTI LORO SEDI OGGETTO: Fatturazione nuovi adempimenti. Il D.L. 216/2012 ha previsto una nuova regolamentazione, che entra in vigore dal 1^ gennaio

Dettagli

INDICE. Circolare n. 1 del 3 gennaio Legge di stabilità Novità in materia di fatturazione

INDICE. Circolare n. 1 del 3 gennaio Legge di stabilità Novità in materia di fatturazione Circolare n. 1 del 3 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di fatturazione INDICE 1 Premessa... 2 2 Nuovi obblighi di fatturazione... 2 2.1 Operazioni nei confronti di soggetti passivi

Dettagli

Anno 2012 N.RF062. La Nuova Redazione Fiscale

Anno 2012 N.RF062. La Nuova Redazione Fiscale Anno 2012 N.RF062 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 5 OGGETTO NOVITÀ PER IL MODELLO IVA TR RIFERIMENTI ART. 38-BIS C. 2 DPR 633/72 - L. 217/2011 CIRCOLARE DEL 20/03/2012

Dettagli

Casi particolari di rimborso Iva annuale dopo le novità della Finanziaria 2013 a cura di Ennio Vial e Vita Pozzi

Casi particolari di rimborso Iva annuale dopo le novità della Finanziaria 2013 a cura di Ennio Vial e Vita Pozzi Il Punto sull Iva Casi particolari di rimborso Iva annuale dopo le novità della Finanziaria 2013 a cura di Ennio Vial e Vita Pozzi La Legge di Stabilità 2013 (L. n.228/12) ha modificato l art.21 del decreto

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 129 27.04.2016 Regime forfettario e cessioni IntraUE Categoria: Regimi speciali Sottocategoria: Regime forfettario A cura di Pasquale Pirone Il

Dettagli

LA FATTURA SEMPLIFICATA E I NUOVI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

LA FATTURA SEMPLIFICATA E I NUOVI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale TA n. 59 5 agosto 2014 LA FATTURA SEMPLIFICATA E I NUOVI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE ABSTRACT A partire dal 2013 la L. 228/2012 ha stabilito che le

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 1 del 9 Gennaio 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Fatturazione: dal 01.01.2013 cambiano le regole Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la legge

Dettagli

Oggetto: elenchi clienti e fornitori dal 1 luglio 2011 obbligo di comunicazione delle operazioni documentate da ricevuta o scontrino fiscale

Oggetto: elenchi clienti e fornitori dal 1 luglio 2011 obbligo di comunicazione delle operazioni documentate da ricevuta o scontrino fiscale A tutti i clienti Circolare Bolzano, 10 giugno 2011 n. 25/2011 Oggetto: elenchi clienti e fornitori dal 1 luglio 2011 obbligo di comunicazione delle documentate da ricevuta o scontrino fiscale Per combattere

Dettagli

Circolare n. 4. Indice

Circolare n. 4. Indice Circolare n. 4 La nuova territorialità Iva Recepimento delle direttive 2008/8, 2008/9 e 2008/117: novità Iva (D.Lgs. in corso di pubblicazione in G.U. e C.M. 31.12.2009, n. 58/E) Indice 1 Premessa...2

Dettagli

LA TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DAL 2010

LA TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DAL 2010 LA TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DAL 2010 PROGRAMMA - Contenuti Introduzione logica dell intervento La nuova regola generale, la struttura dell art. 7, le eccezioni Le modalità operative

Dettagli

PRESTAZIONI DI TRASPORTO DI BENI: LE DIVERSE CONFIGURAZIONI

PRESTAZIONI DI TRASPORTO DI BENI: LE DIVERSE CONFIGURAZIONI Periodico quindicinale FE n. 08 23 aprile 2014 ABSTRACT PRESTAZIONI DI TRASPORTO DI BENI: LE DIVERSE CONFIGURAZIONI Le prestazioni di trasporto di beni sono territorialmente rilevanti nel Paese di stabilimento

Dettagli

IVA: rapporti con l estero e adempimenti. Torino, 25 marzo 2014 Stefano Carpaneto

IVA: rapporti con l estero e adempimenti. Torino, 25 marzo 2014 Stefano Carpaneto IVA: rapporti con l estero e adempimenti Torino, 25 marzo 2014 Stefano Carpaneto L ESPORTATORE ABITUALE E LA LETTERA DI INTENTO Plafond IVA Gli operatori economici che effettuano operazioni con l'estero

Dettagli

SOGGETTI DEBITORI DELL IVA E REVERSE CHARGE

SOGGETTI DEBITORI DELL IVA E REVERSE CHARGE SOGGETTI DEBITORI DELL IVA E REVERSE CHARGE SOGGETTO PASSIVO E DEBITORE IVA SOGGETTO PASSIVO E DEBITORE D IMPOSTA IVA DOVUTA DAL SOGGETTO PASSIVO CHE EFFETTUA LA CESSIONE O LA PRESTAZIONE ART. 193 DIR.

Dettagli

Gruppo Buffetti S.p.A. Via del Fosso di S. Maura, snc Roma

Gruppo Buffetti S.p.A. Via del Fosso di S. Maura, snc Roma Reverse charge Edilizia L art. 1, comma 44, della legge finanziaria per il 2007, ha sostituito il sesto comma dell art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972, prevedendo che il meccanismo dell inversione contabile

Dettagli

L'IVA E I SERVIZI INTERNAZIONALI: REGOLE, NOVITÀ SU IMMOBILI E GESTIONE OPERATIVA. La territorialità dei servizi

L'IVA E I SERVIZI INTERNAZIONALI: REGOLE, NOVITÀ SU IMMOBILI E GESTIONE OPERATIVA. La territorialità dei servizi L'IVA E I SERVIZI INTERNAZIONALI: REGOLE, NOVITÀ SU IMMOBILI E GESTIONE OPERATIVA La territorialità dei servizi TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI Regola generale B2B Luogo del committente B2C Luogo del prestatore

Dettagli

ELENCHI INTRASTAT 2010: NUOVI CHIARIMENTI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE PARTE PRIMA

ELENCHI INTRASTAT 2010: NUOVI CHIARIMENTI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE PARTE PRIMA Circolare N. 50 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 29 giugno 2010 ELENCHI INTRASTAT 2010: NUOVI CHIARIMENTI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE PARTE PRIMA Con Circolare n. 36/E/2010, l Agenzia delle Entrate

Dettagli

Estensione del reverse charge in ambito IVA ed introduzione del regime IVA di split payment

Estensione del reverse charge in ambito IVA ed introduzione del regime IVA di split payment Studio Ferrari & Genoni Dottori Commercialisti 0331 380680 Via Orru 1 21052 - BUSTO ARSIZIO VA Tel 0331 683290 683750 fax Estensione del reverse charge in ambito IVA ed introduzione del regime IVA di split

Dettagli

Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti

Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti N. 37 24.10.2016 Il modello intra - 12 Acquisti intracomunitari degli enti non commerciali e altri soggetti Categoria:

Dettagli

IVA 2010 Nuove regole di tassazione dei servizi

IVA 2010 Nuove regole di tassazione dei servizi Studio Tributario e Societario IVA 2010 Nuove regole di tassazione dei servizi Barbara Rossi Genova, 18 novembre 2009 1 VAT Package - 2010 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Agenda Nuove regole di territorialità

Dettagli

Modello INTRA: sanzioni e ravvedimento

Modello INTRA: sanzioni e ravvedimento Modello INTRA: sanzioni e ravvedimento di Gioacchino De Pasquale Le recenti modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni fiscali (D.lgs. 175/2014) prevedono la qualificazione dell errore derivante

Dettagli

50. REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

50. REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE DEFINIZIONE 50. REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE DEFINIZIONE DEFINIZIONE Per gli acquisti intracomunitari, è necessario procedere con la cd. doppia registrazione, ossia annotando la fattura

Dettagli

CIRCOLARE N. 32/E. Roma, 5 novembre 2013

CIRCOLARE N. 32/E. Roma, 5 novembre 2013 CIRCOLARE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Settore imposte indirette Ufficio IVA Roma, 5 novembre 2013 OGGETTO: Aumento dell aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22 per cento - Articolo 40, comma 1-ter,

Dettagli