LE NOVITA IVA SUI SERVIZI INTERNAZIONALI I nuovi criteri sull effettuazione e rilevazione

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1 CIRCOLARE n. 13/2012 LE NOVITA IVA SUI SERVIZI INTERNAZIONALI I nuovi criteri sull effettuazione e rilevazione Legge comunitaria n. 217/2011 Articolo 6, comma 6, articolo 17 comma 2 DPR 633/72

2 INDICE 1. PREMESSA 2. MODIFICHE ALL EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI 3. PORTATA ED EFFETTI DELLE MODIFICHE 4. TABELLE ESPLICATIVE 5. CONCLUSIONI

3 1. PREMESSA Dal 17 marzo 2012, per effetto delle modifiche apportate dall articolo 8 della Legge comunitaria n. 217/2011 all articolo 6 del DPR 633/72, cambiano in modo rilevante le regole per l individuazione del momento di effettuazione delle prestazioni di servizi scambiate con operatori esteri (UE o Extra UE). Tali modifiche sono finalizzate al corretto recepimento dei criteri di armonizzazione stabiliti dalla direttiva n. 2008/117/CE del 16 dicembre Le modifiche sembrano addirittura eccedere, nella portata dell intervento, gli scopi della direttiva stessa, laddove estendono l applicazione delle nuove regole anche oltre i confini dell UE, incidendo nei rapporti economici Extra UE, causando delle criticità applicative. Si rammenta che la corretta individuazione del momento di effettuazione dell operazione ha una diretta conseguenza sul momento rilevante ai fini dell obbligo della zione e quindi di registrazione dell operazione. Sempre dal 17 marzo 2012 gli operatori nazionali che ricevono servizi generici da fornitori UE applicheranno l IVA integrando la del fornitore ed applicando il meccanismo del reverse charge nei modi e nei tempi previsti per gli acquisti di beni intracomunitari. 2. MODIFICHE ALL EFFETTUAZIONE DELLE PRESTZAIONI Come anticipato, dal 17 marzo 2012 le prestazioni di servizi cosiddette generiche di cui all articolo 7ter del DPR 633/72, rese da un soggetto passivo estero (UE o Extra UE) ad un soggetto passivo stabilito in Italia, ovvero rese da un soggetto passivo stabilito in Italia ad un soggetto passivo estero (UE o Extra UE), si considerano effettuate sulla base del nuovo comma sesto dell art.6 del D.P.R. 633/72. In particolare: nel momento della loro ultimazione, per le prestazioni c.d. istantanee, ovvero alla data di maturazione dei corrispettivi, se si tratta di prestazione di carattere continuativo o periodico (ad es. canoni di leasing o noleggio), ovvero al 31 dicembre di ciascun anno, se si tratta di prestazioni continuative di durata ultrannuale. Resta fermo che, in caso di pagamento anticipato rispetto ai suddetti eventi, la prestazione si considererà effettuata al momento del pagamento, limitatamente all importo pagato. Non sarà rilevante, invece, l eventuale emissione anticipata della. Pertanto, in assenza del verificarsi di alcuno degli eventi sopra menzionati (ultimazione, maturazione, scadenza dell anno, pagamento), la zione spontanea della prestazione non comporta l effettuazione della prestazione stessa. Come anzidetto queste sono le regole per le prestazioni di servizi generiche : nulla cambia, invece, per la determinazione del momento di effettuazione degli altri servizi quali: prestazioni di servizi di qualsiasi tipologia scambiate tra soggetti passivi nazionali; prestazioni di servizi di qualsiasi tipologia rese da un operatore nazionale a privati consumatori (residenti e non); prestazioni di servizi specifiche (disciplinate cioè dagli art. 7-quater 1 e 7-quinquies 2 del D.P.R 633/72) scambiate tra un soggetto passivo nazionale ed un soggetto passivo estero. 1 In base all articolo 7 quater si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile e' situato nel territorio dello Stato;

4 Per questi tipi di prestazioni restano applicabili i tradizionali criteri di effettuazione dell operazione consistenti nel pagamento del anticipato rispetto al pagamento, alla data di zione. 3. PORTATA ED EFFETTI DELLE MODIFICHE Come detto, le modifiche sopra descritte riguardano, dal punto di vista oggettivo, soltanto le prestazioni generiche e, dal punto di vista soggettivo, le prestazioni stesse allorquando vengano scambiate fra un soggetto passivo nazionale ed un soggetto passivo estero (UE o Extra UE). A quest ultimo riguardo, la direttiva comunitaria, ha inteso armonizzare i criteri di effettuazione delle prestazioni generiche al fine di realizzare l uniformità temporale del periodo di riferimento della fornitura, in funzione dei controlli (normativa relativa ai modelli Intrastat). L obbiettivo ultimo è che, le prestazioni in esame dovranno essere te con riferimento al momento di effettuazione univocamente determinato in base alle regole comuni a tutti i membri dell Unione Europea. - Sempre a decorrere dal 17 marzo prossimo, i committenti nazionali, tenuti ad applicare l imposta con il meccanismo dell inversione contabile (reverse charge), osserveranno unicamente per i rapporti intrattenuti con controparte comunitaria le disposizioni degli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/93, sicché dovranno integrare la del fornitore Ue e registrarla nei termini indicati da dette disposizioni, ovvero entro il mese di ricevimento della da parte del prestatore comunitario o, al più tardi, entro il quindicesimo giorno del mese successivo ma con riferimento al mese precedente. Pertanto la nuova disciplina relativa all effettuazione viene, nel caso di rapporti con soggetti comunitari, agevolmente superata dalle disosizioni degli articoli 46 e 47 del D.L. 331/93 che fanno riferimento al momento del ricevimento della. - Diverso è il discorso per i servizi scambiati con i soggetti extra comunitari. Non si pongono problemi per le prestazioni attive (fornitore nazionale nei confronti di committenti extra UE), trattandosi di operazioni fuori campo IVA per le quali non sussiste neppure l obbligo di zione. Nel caso opposto, ossia per le prestazioni rese da fornitori extra UE a committenti nazionali sorgono invece delle criticità: il committente italiano infatti, dovrà provvedere all emissione dell auto al momento di ultimazione della prestazione (nel caso di servizi istantanei ). A prescindere dalle difficoltà che oggettivamente possono presentarsi per l individuazione del momento dell ultimazione, è da evidenziare che, in tale momento, il committente potrebbe non essere ancora a conoscenza del corrispettivo dovuto, e dunque non in grado di quantificare la base b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato; c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla successiva lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato; d) le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunita', se il luogo di partenza del trasporto e' situato nel territorio dello Stato; e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio della Comunita'. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della Comunita' e sono utilizzati nel territorio dello Stato. 2 In base all articolo 7 quinquies: - le prestazioni di servizi relativi ad attivita' culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attivita', nonche' le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attivita' sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonche' alle relative prestazioni accessorie; - le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonche' le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.

5 imponibile per l autozione e l applicazione dell imposta. Si ricorda infatti che in base all art. 21 comma 4 del D.P.R. 633/72 l auto deve essere emessa al momento di effettuazione dell operazione. Finora, questo obbligo non aveva posto problemi pratici essendo stato collegato esclusivamente al pagamento del corrispettivo. Con le nuove disposizioni il discorso cambia. Le prestazioni generiche rese da soggetti italiani a soggetti Extra UE dovranno essere te entro il giorno di ultimazione del servizio (ovvero entro il giorno di maturazione del corrispettivo, se si tratta di servizi continuativi o periodici, o al 31 dicembre di ciascun anno se si tratta di servizi continuativi ultrannuali). Analogamente, le prestazioni acquisite presso fornitori extra UE dovranno essere autote negli stessi termini sopra indicati ( ultimazione del servizio, maturazione del corrispettivo, 31 dicembre di ciascun anno) e ciò genererà, salvo chiarimenti, evidenti difficoltà operative. 4. TABELLE ESPLICATIVE Ai fini di una miglior comprensione della nuova disciplina oggetto della presente circolare si riportano di seguito due tabelle esplicative che riassumono, rispettivamente, i nuovi adempimenti che scattano dal 17 marzo 2012, ed i nuovi momenti impositivi ai fini iva per le prestazioni di servizi. Prestazione generica resa a soggetto passivo Ue Prestazione generica resa a soggetto passivo extra Ue Prestazione generica ricevuta da soggetto Ue Prestazione generica ricevuta da soggetto extra Ue GLI ADEMPIMENTI DAL 17 MARZO Emissione di non soggetta art. 7-ter, con riferimento al momento di effettuazione della prestazione (ultimazione). L operazione è comunque esclusa dal volume d affari. Obbligo Intrastat se l operazione nel paese del committente è imponibile. Emissione di non soggetta art. 7-ter, con riferimento al momento di effettuazione della prestazione (ultimazione). Per l operazione non è obbligatoria la zione (comunque consigliata) né la compilazione Intrastat Integrazione della con riferimento al mese di ricevimento. Emissione di auto per regolarizzazione in caso di mancato ricevimento della. Obbligo Intrastat se l operazione è imponibile. Emissione di auto con riferimento al momento di effettuazione della prestazione (ultimazione). a. b. c. d. COME CAMBIA IL MOMENTO IMPOSITIVO DELLE PRESTAZIONI Momento di effettuazione Tipologia di prestazione di servizio Fino al 16 marzo 2012 Dal 17 marzo 2012 Prestazioni di qualsiasi tipologia scambiate tra soggetti passivi nazionali Prestazioni di qualsiasi tipologia rese a privati Prestazioni generiche istantanee scambiate con soggetti passivi esteri (UE o Extra UE) Prestazioni generiche continuative o periodiche scambiate con soggetti passivi esteri (UE o Extra UE) e. Prestazioni generiche continuative Ultimazione del servizio o, se precedente, pagamento anche parziale Data di maturazione dei corrispettivi o, se precedente, pagamento In assenza di pagamenti, il 31 dicembre di ciascun

6 f. g. h. ultrannuali rese a soggetti esteri (UE o Extra UE) Prestazioni generiche continuative ultrannuali ricevute da soggetti UE Prestazioni generiche continuative ultrannuali ricevute da soggetti extra Ue Prestazioni specifiche (art. 7-quater e 7- quinquies) scambiate con soggetti esteri In assenza di pagamenti, il 31 dicembre di ciascun anno anno In assenza di pagamenti, il 31 dicembre di ciascun anno 5. CONCLUSIONI La modifica dei criteri di effettuazione delle prestazioni di servizi, fa sorgere questioni interpretative del tutto nuove nel mondo dell IVA, come l individuazione dell ultimazione della prestazione, nonché l individuazione delle prestazioni a carattere periodico alle quali si applica il criterio della data di maturazione dei corrispettivi (meno difficoltosa sembra l individuazione delle prestazioni a carattere continuativo come i contratti di noleggio o locazione). Tali questioni hanno importanti riflessi di ordine operativo, circa il momento in cui devono essere effettuati gli adempimenti previsti dalla legge (zione o autozione dell operazione). Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: quesiti.areafiscale@finpronet.com.

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