FAI LA MOSSA GIUSTA PER DIVENTARE IMPRENDITORE
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- Emilio Rizzo
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1 FAI LA MOSSA GIUSTA PER DIVENTARE IMPRENDITORE CONFCOMMERCIO MILANO PER GLI ASPIRANTI IMPRENDITORI E LE NEO IMPRESE Direzione Servizi tributari Dott.ssa Federica Sottotetti
2 COMMERCIO ELETTRONICO DISTINZIONE Il commercio elettronico (e-commerce) può prevedere la cessione di beni immateriali o materiali il commercio elettronico diretto: cessione e consegna del bene in via telematica; ai fini IVA è una prestazioni di servizi il commercio elettronico indiretto: ordine d acquisto per via telematica, consegna del bene in modo tradizionale; ai fini IVA è una cessione di beni 2
3 COMMERCIO ELETTRONICO SOGGETTI In base ai soggetti che partecipano al processo di vendita, il commercio elettronico può essere classificato in: business to consumer (B2C): transazioni commerciali di beni e servizi tra imprese e consumatori finali business to business (B2B): transazioni commerciali effettuate tra imprese 3
4 COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO DOCUMENTAZIONE FISCALE Per le vendite nei confronti dei privati non sussiste l obbligo di: emissione della fattura, salvo se non espressamente richiesta dal cliente (art. 22, co.1, n. 6-ter, D.P.R. n. 633/1972) rilascio dello scontrino e/o della ricevuta fiscale (art. 1, D.M. 27/10/2015) 4
5 COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO DOCUMENTAZIONE FISCALE E obbligatoria l annotazione sul registro dei corrispettivi del totale delle operazioni giornaliere (art. 24, D.P.R. n. 633/1972) L annotazione deve essere eseguita entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell operazione e con riferimento al giorno di effettuazione Se sono emesse fatture su richiesta dei clienti, occorrerà istituire, insieme con il registro dei corrispettivi, il registro delle fatture emesse (art. 23, D.P.R. n. 633/1972 e R.M. 20/01/1994, n. 2615) 5
6 COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO LUOGO DI IMPOSIZIONE Il luogo di imposizione coincide con quello in cui il servizio viene consumato, cioè il luogo dove il committente ha la sede permanente o la propria residenza 6
7 COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO TERRITORIALITA PRESTATORE COMMITTENTE IVA Italiano Italiano SI Italiano soggetto passivo IVA UE privato NO Stato del committente Italiano soggetto passivo IVA UE azienda NO Stato del committente Italiano ExtraUE azienda NO - Fuori campo IVA Italiano ExtraUE privato NO - Fuori campo IVA
8 COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO DISCIPLINA FISCALE Il commercio elettronico indiretto è assimilato, ai fini della disciplina IVA, alle vendite per corrispondenza 8
9 COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO DOCUMENTAZIONE FISCALE Se il cessionario è un soggetto privato (consumatore finale): non è obbligatoria l emissione della fattura, a meno che non sia richiesta dal cessionario stesso non oltre il momento di effettuazione dell operazione (art. 22, co. 1, n. 1), D.P.R. n. 633/1972) è opportuno predisporre il sito internet in modo che sia possibile, per l acquirente, richiedere la fattura e indicare i dati necessari per la fatturazione questa operazione non è soggetta all obbligo di certificazione fiscale, mediante scontrino o ricevuta (art. 2, co. 1, lett. oo), D.P.R. n. 696/1996) 9
10 COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO DOCUMENTAZIONE FISCALE E obbligatoria l annotazione sul registro dei corrispettivi del totale delle operazioni giornaliere (art. 24, D.P.R. n. 633/1972) L annotazione deve essere eseguita entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell operazione e con riferimento al giorno di effettuazione Se sono emesse fatture su richiesta dei clienti, occorrerà istituire, insieme con il registro dei corrispettivi, il registro delle fatture emesse (art. 23, D.P.R. n. 633/1972 e R.M. 20/01/1994, n. 2615) 10
11 COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO RESI DI MERCE Per recuperare l IVA sui «resi di merce», quando non sono stati emessi fattura/scontrino/ricevuta fiscale, il contribuente deve fornire la documentazione che consenta l identificazione degli elementi necessari a correlare la restituzione al medesimo bene risultante dal documento che prova la vendita originaria, quali: le generalità del soggetto acquirente l ammontare del prezzo rimborsato il «codice» dell articolo oggetto di restituzione il «codice di reso», che deve essere riportato su ogni documento emesso per certificarne il rimborso (Ris. Agenzia entrate n. 274, 5/11/2009) 11
12 COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO SOGGETTI LE VENDITE PER CORRISPONDENZA EFFETTUATE IN ALTRI STATI MEMBRI DA OPERATORI NAZIONALI AI PRIVATI CONSUMATORI SONO SOGGETTE ALL IVA NELLO STATO MEMBRO DI DESTINAZIONE IL CEDENTE NAZIONALE DEVE NOMINARE IL RAPPRESENTANTE FISCALE PER ASSOLVERE L IMPOSTA SEGUENDO GLI OBBLIGHI PREVISTI NEI SINGOLI STATI MEMBRI DEROGHE BENI DA INSTALLARE BENI SOGGETTI AD ACCISE MEZZI DI TRASPORTO NUOVI VENDITE INFERIORI A 100 mila EURO PER OGNI SINGOLO STATO O ALL EVENTUALE IMPORTO STABILITO NELL ALTRO STATO MEMBRO SOGGETTI A DISCIPLINA PARTICOLARE prima dell effettuazione dell operazione SOGGETTE AD IMPOSTA IN ITALIA IL CEDENTE NAZIONALE PUO OPTARE PER ASSOLVERE L IVA NELL ALTRO STATO MEMBRO (opzione triennale) 12
13 COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO SOGGETTI Cedente italiano e cessionario soggetto passivo IVA appartenente ad altro Stato membro: - l operazione è una cessione intracomunitaria, non imponibile IVA (art. 41, co. 1, lett. a), D.L. n. 331/1993); l acquirente verserà l IVA nel proprio paese, emettendo ed integrando la fattura ricevuta secondo la tecnica del reverse charge Cedente italiano e cessionario soggetto passivo o privato, entrambi extra UE: - l operazione è una cessione all esportazione; il cedente emetterà fattura non imponibile (art. 8, D.P.R. n. 633/1972) 13
14 NOTA BENE: I riferimenti e i contenuti normativi della presentazione sono aggiornati alla data del 16 marzo La presentazione sintetica è di supporto ad una esposizione orale: i contenuti non possono essere adeguatamente interpretati se non accompagnati dal relativo commento. 14
15 Milano, 16 marzo 2016 Grazie per l attenzione dott.ssa Federica Sottotetti 15
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