PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI
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- Angelica Corona
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1 Conferenza Sindaci Ulss n.1 Belluno ULSS n.1 Belluno REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLA DELEGA ALL U.L.S.S. N. 1 BELLUNO DELLE ATTIVITA DI PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI AI SENSI DELL ART. 23 DEL D.P.R. N. 616/77 realizzate nel rispetto delle Linee di indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione dei bambini e degli adolescenti DGR n. 2416/08 al fine di garantire azioni integrate di protezione, tutela e cura. (Approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'ulss n.1 con delibera n.7 del )
2 Il presente Regolamento è finalizzato al coordinamento integrato dell'esercizio dell'attività di protezione e tutela del minore e della sua famiglia secondo quanto previsto dalla normativa e dagli indirizzi nazionali e regionali vigenti in materia. Comuni e Azienda Unità Locale Socio Sanitaria (ULSS), con riferimento alle proprie specifiche competenze, come di seguito indicate al seguente art. 3, coordinano la propria attività in relazione: al Documento di indirizzo per la formazione in materia di abuso e maltrattamento dell'infanzia del 6 aprile 2000; agli atti di indirizzo contenuti nel DM 24/04/2000 Progetto Obiettivo Materno Infantile ; alla L n 328/00 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali alle proprie responsabilità connesse all'obbligo di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza cui al DPCM del 29/11/2001 e alla DGR n.2227 del 09/08/2002, allegato 5 e successive modificazioni e integrazioni; alla DGR n.4312 del 29/12/2004 di Approvazione delle Linee Guida 2005 e del Protocollo d'intesa tra Regione Veneto, Aziende UU.LL.SS.SS. E ANCI sulla protezione e tutela del minore ; alla DGR n.2430 del 31 luglio 2007 Riparto del Fondo Regionale per le Politiche Sociali. Assegnazione quote ai Comuni e alle Aziende ULSS per interventi a favore dei minori in situazione di disagio e inserimento presso famiglie e strutture tutelari per il L.R. 13/04/2001 n. 11, art. 133 e successive; alle Linee guida regionali per la protezione e tutela 2008, (DGR n.569/08), alle Linee guida regionali per l affido familiare (DGR n.3791/08), agli Orientamenti nel rapporto tra scuola e servizi (DGR n.3898/08), recepite dalle Linee di indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione e tutela del minore 2008 (DGR n.2416/08) e in sede locale, con l Atto di recepimento della stessa DGR n.2416/08, approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell ULSS n.1 nella seduta del ; alle Linee di indirizzo per la comunicazione tra servizi Sociali Sociosanitari e Autorità Giudiziarie DGR 779/13 al nuovo frontespizio per la trasmissione di segnalazioni alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia trasmesso il 12 aprile 2013 prot. N. 145; Art. 1 Oggetto I Servizi dell'area Infanzia, Adolescenza e Famiglia sono, in ogni caso, titolari di funzioni proprie, secondo le competenze attribuite a ciascun Servizio, in materia di promozione della salute, sostegno e tutela del minore e delle famiglie ai sensi della normativa vigente e con particolare riferimento: alla legge n.405/75 di Istituzione dei Consultori Familiari ; alla L.R. n.28/1977 di Disciplina dei Consultori Familiari ; alla legge n.176/1991 di Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, New York il 20 novembre ; - alla legge n.269/98 Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'. ; - alla L. cost. n. 2/99 inserimento dei principi del giusto processo nell art.111 della costituzione alla legge n.149/2001 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, recante «Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile"; alla legge n.154/2001 Misure contro la violenza nelle relazioni familiari ; alla legge n.77/2003 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull esercizio dei diritti dei fanciulli, Strasburgo il 25 gennaio alla DGR n.392 del Atto di indirizzo e riorganizzazione dei Consultori Familiari Pubblici della Regione del Veneto. Legge Regionale 25 marzo 1977, n. 28 ; alla DGR n.215/10 Linee Guida per il servizio di Consultorio Familiare ; alla DGR n.1533/11 Linee guida per i Servizi distrettuali di Età Evolutiva Il presente regolamento approvato con delibera dalla Conferenza dei Sindaci e recepito con deliberazione del Direttore Generale dell' ULSS n. 1 disciplina altresì la delega attribuita all' ULSS n. 1 da tutti i Comuni del territorio in base all'art. 23 del DPR n. 616/77,contenuta nell art. n. 3 dell Accordo di Programma per l approvazione del Piano di Zona tra la
3 Conferenza dei Sindaci dell ULSS n. 1 e l Azienda ULSS n. 1 di Belluno. Il presente regolamento è conosciuto, tramite i rispettivi comitati consultivi aziendali previsti dai vigenti accordi collettivi nazionali di categoria, dai Pediatri di Libera Scelta(PLS) e dai Medici di Medicina Generale (MMG) che sono tenuti a collaborare per gli aspetti di competenza. Sono soggetti all azione di protezione e tutela: 1. Minori in situazione di pregiudizio (grave disagio e disadattamento sfociato in un danno effettivo alla salute psicofisica del minore - LG Tutela 2008) soggetti a provvedimenti, civili, amministrativi dell Autorità Giudiziaria (AG): i minori affidati ai Servizi Sociali dall Autorità Giudiziaria e le loro famiglie; i minori affidati dall A.G. a un genitore/parente con richiesta al Servizio Sociale di effettuare un monitoraggio/sostegno della situazione; Art.2 Soggetti destinatari dell attività di protezione e tutela per delega dei Comuni 2. Minori soggetti a provvedimento penale in quanto autori di reato e le loro famiglie. La titolarità della presa in carico tecnica ed economica è in capo all Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni del Ministero di Grazia e Giustizia (USSM). I Servizi territoriali preposti collaborano al progetto dell USSM con interventi di monitoraggio della situazione sul territorio e con intermediazioni per l utilizzo di risorse del territorio; 3. Minori a rischio di pregiudizio (grave disagio e disadattamento che può sfociare in un danno effettivo alla salute psicofisica del minore - LG Tutela 2008) privi di provvedimento dell Autorità Giudiziaria su richiesta dell Autorità Giudiziaria, delle forze di polizia giudiziaria, del Comune o segnalati all A.G. e in attesa di provvedimento. 4. Minori stranieri non accompagnati. Le azioni di protezione e tutela rivolte ai minori prevedono altresì l attuazione di azioni di sostegno e cura degli stessi e delle loro famiglie che sono di competenza dei Servizi dell Area Infanzia, Adolescenza e Famiglia, secondo le funzioni attribuite a ciascun Servizio. In applicazione del combinato disposto dell art. 132 del D.Leg. 112/1998, dell art. 130 comma 1 L.R. 11/2001 e dell art. 3 septies D.Lgs. n.502/92 e successive modifiche ed integrazioni, la generalità delle funzioni relative all erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali a favore dei minori è attribuita ai Comuni. Art. 3 Titolarità e responsabilità della funzione di tutela In ottemperanza alla previsione di cui all art. 132 comma 3 della L.R. 11/2001, l ULSS 1 di Belluno, ai sensi dell art. 4 del presente Regolamento garantisce in forma associata le funzioni sociali a rilevanza sanitaria, di cui all art. 3 septies D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, in capo ai Comuni e relative alla Tutela Minori.
4 La delega dei Comuni all ULSS n. 1 di Belluno delle funzioni di protezione e tutela di cui all art. 23 del DPR 616/77, è riferita alle azioni concernenti gli interventi sociali, sanitari e sociosanitari previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza di cui al successivo art. 5. Tale delega è prevista dall Accordo di Programma per l approvazione del Piano di Zona tra la Conferenza dei Sindaci dell ULSS n.1 e l Azienda ULSS n.1 di Belluno sottoscritto dal Presidente della Conferenza dei Sindaci e dal Direttore Generale a seguito di formale deliberazione. Art. 4 Delega di funzioni L esercizio della delega, di cui all art. 3 dell Accordo di Programma, secondo la disciplina impartita dal presente regolamento, è impegnativa per tutti i servizi dell Azienda e dei Comuni che sono chiamati a collaborare, per quanto di competenza, alla stesura e realizzazione del Progetto Quadro di cura protezione e tutela e a partecipare alle Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali (UVMD) di approvazione e verifica dello stesso con proprio personale tecnico. I Comuni mantengono la funzione di contrasto al disagio (che non costituisce rischio di pregiudizio o pregiudizio e non è quindi oggetto di delega) realizzando azioni di sostegno alle famiglie. come previsto dai LEA (punto d) allegato 5 alla DGR n.2227 del 09/08/2002, e s.m. i. Possono coinvolgere i servizi ULSS per gli aspetti di competenza dello stesso LEA relativi a prestazioni medico- specialistiche, psico-terapeutiche e di indagine diagnostica sui minori e sulle famiglie indagini sociali funzionali alla formulazione di un progetto di riabilitazione Sulla base della disciplina richiamata agli articoli precedenti, e con particolare riferimento ai disposti di cui alla DGRV n del 9 agosto 2002 e s.m.i., avente ad oggetto l attuazione del DPCM 29 novembre 2002 Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza, ed in particolare con riferimento all Area Materno Infantile Assistenza sanitaria e socio-sanitaria.. ai minori.e alle famiglie..per la protezione del minore in stato di abbandono, la titolarità delle funzioni concernenti l attività di tutela dei minori di età è ripartita tra Comuni e Azienda ULSS n.1 secondo le seguenti attribuzioni: Art. 5 Titolarità delle funzioni ULSS : -Protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita: Indagine psicodiagnostica sulla famiglia; -Interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abusi (compreso il trattamento medico e psicologico del minore e della sua famiglia e interventi di collegamento con i servizi sociali e le comunità educative o familiari); -Prestazioni socio-riabilitative a sostegno dei minori affetti da disturbi comportamentali e/o patologie di interesse neuropsichiatrico in regime residenziale e semiresidenziale; Comune:-Protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita:indagine sociale sulla famiglia, prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie, di supporto educativo domiciliare territoriale ai minori; - Interventi per minori soggetti a provvedimenti penali, civili, amministrativi compresi gli interventi di assistenza ed accoglienza in comunità; - Accoglienza in comunità o affido familiare dei minori, a seguito di provvedimento penale o civile o amministrativo di uno dei genitori. Il Comune sostiene la spesa degli interventi citati anche in assenza del provvedimento dell'ag se essa viene approvata dal proprio referente tecnico in UVMD. L azione di protezione e tutela di cui al precedente art. 4 è gestita dall Azienda ULSS 1 tramite l Unità Operativa (UO) Semplice Tutela Minori, in seguito identificata come TM, articolata in 3 equipe con sedi a Belluno, Agordo e Pieve di Cadore e afferente all UO Infanzia Adolescenza Famiglia (UO IAF) del Distretto socio sanitario. In ogni equipe sono presenti, in proporzione alla popolazione residente nel territorio di competenza, le seguenti figure professionali: Art. 6 Struttura operativa di protezione e tutela minori per delega dei Comuni
5 psicologo, assistente sociale,educatore professionale. Al Dirigente della TM, che ha la responsabilità tecnico funzionale del servizio, è affidato il coordinamento delle 3 equipe. Il Dirigente garantisce procedure e metodologie operative omogenee in tutto il territorio aziendale, comunica tempestivamente ai Comuni le segnalazioni effettuate dalla rete dei servizi all AG di cui riceve informazione, propone e organizza la formazione e supervisione degli operatori secondo i rispettivi piani annuali dell UO IAF, gestisce e aggiorna la banca dati relativa alle comunità educative ed ai servizi educativi diurni nonché l alimentazione dei flussi informativi del sistema informativo territoriale Atlante La TM si avvale del consulente legale già in rapporto di convenzione con l ULSS n.1 in favore dei Consultori Familiari. La TM espleta la propria attività, di norma, nelle situazioni in cui vi sia un mandato o un decreto del Tribunale per i Minorenni o della relativa Procura della Repubblica, o altro intervento disposto dall Autorità Giudiziaria ed esplicitamente finalizzato alla protezione e tutela del minore (sono escluse le valutazioni di coppie disponibili all adozione, e quelle per l affidamento dei figli in caso di separazione di coppie conviventi effettuate rispettivamente dalle equipe adozioni e dai Consultori Familiari) e nelle situazioni di rischio di pregiudizio come specificato dalla procedura gestionale aziendale di collaborazione per la cura protezione e tutela dei minori. Qualora si profilino casi complessi per i quali si richieda un azione di tutela anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, spetta al Dirigente dell UO IAF, previa approfondita valutazione, assumere la decisione relativa all attribuzione della presa in carico. Per la TM le azioni di protezione e tutela hanno carattere di priorità rispetto alle azioni di cura. Queste ultime di norma richiedono l assunzione di responsabilità e la cooperazione di tutta la rete dei servizi. L attività della TM realizza il diritto del minore ad una famiglia (L.n.184/83) attraverso progetti concertati con la rete dei servizi, di sostegno e recupero della genitorialità, privilegia l affido familiare ove rispondente ai bisogni del minore, quale percorso prioritario e alternativo all inserimento in comunità. Art. 7 Attività di Tutela svolta dall'ulss per delega dei Comuni La tutela Minori svolge le seguenti attività: a) Consulenza per la segnalazione Secondo la normativa vigente la segnalazione all Autorità Giudiziaria competente viene effettuata dal servizio che ha in carico il caso o conosce la situazione, tenendo anche conto degli obblighi di legge dei Pubblici Ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio. La TM, su richiesta formale dei Servizi ULSS, dei Comuni, delle scuole e degli altri soggetti del territorio che partecipano alle azioni di protezione e tutela del minore, collabora alla decodifica degli indicatori di situazioni di pregiudizio, valuta se ci sono gli elementi per una segnalazione o se è prematura ed è preferibile procedere diversamente, formalizza la consulenza per il servizio richiedente, responsabile ultimo della decisione di segnalare, indirizza alla corretta redazione del frontespizio e della relazione di segnalazione. Partecipa alle UVMD relative ai minori per i quali ha effettuato una consulenza (non in forma anonima) secondo quanto previsto dal Regolamento dell UVMD. b) Presa in carico: percorso di conoscenza: la fase di conoscenza e approfondimento, dell UO TM, trae origine da una richiesta di informazioni disposta dal Tribunale per i Minorenni o dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni o da altra Autorità Giudiziaria, secondo quanto esposto nel primo capoverso del presente articolo. Tale attività riguarda l ascolto e l osservazione del minore e della sua famiglia. La valutazione dell UOTM è sempre multiprofessionale relativa agli aspetti sociali, educativi e psicologici del nucleo familiare. Nell ambito di tale percorso di conoscenza ci si avvale anche degli altri servizi della rete eventualmente coinvolti o coinvolgibili; Attivazione dell Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale Minori: L UOTM richiede, ove necessario, l attivazione dell U.V.M.D. secondo le procedure previste dal relativo regolamento per l'approvazione e verifica del Progetto Quadro (PQ). Il PQ stabilisce obiettivi, azioni,
6 modalità di collaborazione tra i servizi e i soggetti che lo realizzano, indica i tempi della verifica periodica e di ascolto del minore e della sua famiglia (almeno ogni 6 mesi). Tutti i partecipanti devono sempre essere informati degli atti preparatori/istruttori e dei contenuti della proposta di PQ prima dell UVMD per consentire la definizione di un PQ condiviso. In caso di disaccordo tra enti gli operatori coinvolgono i propri dirigenti prima dell UVMD. In ogni caso un disaccordo non può ostacolare l attivazione degli interventi di protezione e tutela ritenuti necessari da chi ha fatto la valutazione. L UO TM è responsabile (case manager) dei PQ approvati dall UVMD a favore dei minori e delle loro famiglie per i quali attua una presa in carico anche in attesa del perfezionamento del mandato dell Autorità Giudiziaria. Tale responsabilità è espressione della gestione tecnica della delega all ULSS da parte dei Comuni. Attivazione del progetto: l UO TM attua quanto previsto dal progetto quadro, monitora e verifica gli interventi in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune, gli altri servizi della rete e gli altri enti (anche del privato sociale). Il trattamento psicoterapeutico del minore e/o della famiglia viene attuato, compatibilmente con le proprie risorse, qualora non sia già stato avviato da altro servizio e se non delegabile. La TM organizza e gestisce gli incontri protetti per garantire il diritto di visita e di relazione del minore verso i suoi genitori quando previsti dall Autorità Giudiziaria. L UO IAF realizza l attività di prevenzione, informazione e formazione a tutela dell infanzia, attraverso un'apposita programmazione da attuarsi in base alle richieste o ai bisogni di ogni singola realtà territoriale e ai suggerimenti della rete dei servizi, prevedendo azioni specifiche di promozione della cultura dell infanzia rivolte alla comunità locale ed una formazione specifica delle figure che rivestono ruoli educativi e formativi nell infanzia ed adolescenza. Art. 8 Attività di prevenzione, informazione e formazione Si prevedono annualmente dei momenti formativi tra gli operatori ULSS dedicati alla tutela, gli operatori dei servizi socio sanitari aziendali e dei Servizi Sociali dei Comuni per favorire lo sviluppo di modelli operativi condivisi. Vengono promossi momenti formativi a favore ed in collaborazione con le agenzie territoriali in base alle risorse disponibili (scuole, doposcuola, associazione di volontariato, ecc.). Le diverse tipologie di intervento specifiche della TM sono attuate attraverso la collaborazione dei vari soggetti corresponsabili rispetto alla riuscita dell intervento. L'attività di tutela che l ULSS n. 1 svolge su delega dei Comuni viene gestita mantenendo una costante collaborazione con le Amministrazioni Comunali. In particolare la TM: Art. 9 Collaborazione tra TM e Comuni 1) garantisce ai Comuni comunicazione tempestiva in ordine alle situazioni note che possano preludere a provvedimenti dell Autorità Giudiziaria, che possano comportare il collocamento del minore in ambiente extrafamiliare con oneri a carico dell Amministrazione Comunale. Ciò anche ai fini delle previsioni di spesa da parte dei Comuni; 2) richiede al Sindaco un impegno di spesa finalizzato ad una collocazione del minore in ambito extrafamiliare nel caso in cui venga riscontrata un oggettiva emergenza; 3) tiene conto, nell individuazione della struttura, della qualità, dell appropriatezza rispetto ai bisogni del minore e dell economicità, criteri valutati insieme all assistente sociale del Comune; 4) condivide il PQ con l assistente sociale del Comune e garantisce all assistente sociale referente del caso per il Comune un aggiornamento semestrale anche per le vie brevi (telefono, ) sull andamento del
7 progetto dei minori di cui è responsabile (case manager). Se sorgono divergenze tra il personale tecnico dei Comuni (assistente sociale e responsabile dei Servizi Sociali) e il personale dei servizi dell ULSS sui contenuti del PQ, questi vengono affrontati, prima dell UVMD; 5) garantisce tramite una propria assistente sociale quanto espresso nei punti precedenti qualora il Comune sia privo di tale figura ; 6) informa il Comune dell avvenuta segnalazione da parte dei servizi ospedalieri, mentre il Consultorio Familiare e Servizio Territoriali Età Evolutiva, sono tenuti ad informare direttamente e contestualmente il Comune e la TM dell avvenuta segnalazione; 7) richiede le collaborazioni ritenute necessarie per realizzare i programmi di prevenzione primaria, formazione ecc. Comuni ed ULSS n.1 concorrono ai costi di attuazione degli interventi della Tutela Minori di cui al presente regolamento secondo quote relative al Fondo Sociale e al Fondo Sanitario Nazionale previste quale finanziamento per la realizzazione di ciascun Livello Essenziale di Assistenza ai sensi dell allegato n. 5 della DGRV 2227/2002 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 10 Finanziamenti L'ULSS garantisce il pagamento delle prestazioni socio-riabilitative a sostegno di minori affetti da disturbi comportamentali e/o patologie di interesse neuropsichiatrico in regime semiresidenziale e residenziale in base al LEA punto i) dell allegato n.5 alla DGR n.2227/02 (livello ulteriore regionale la cui componente sanitaria deve essere individuata all'interno delle singole realtà territoriali). Si fa carico del costo degli interventi socio riabilitativi attivati dalla comunità terapeutica ed anche dalla comunità educativa, in base a un'evidenza specifica della dimensione riabilitativa del Progetto Educativo Individualizzato (PEI). I Comuni finanziano i costi di loro competenza, mediante trasferimenti finalizzati, in quota pro capite, all ULSS. Gli importi vengono definiti annualmente in occasione dell approvazione del Bilancio Economico Preventivo - Gestione Servizi Sociali. I Comuni possono attivare un fondo di solidarietà a favore dei minori, normato con apposito regolamento, affidato all ULSS, ma senza impegno economico dell ULSS, per la gestione associata della spesa relativa agli interventi di affido familiare e accoglienza in comunità o deliberare di finanziare, con una quota capitaria definita sulla spesa storica e affidata all ULSS, il pagamento delle rette delle comunità. I costi in capo ai Comuni non finanziati mediante trasferimenti al Bilancio Gestione Servizi Sociali dell ULSS sono sostenuti ed erogati direttamente dalle Amministrazioni Comunali interessate I Comuni possono disciplinare, tramite un Atto della Conferenza dei Sindaci, la compartecipazione delle famiglie alla spesa per la retta delle comunità garantendo il progetto di tutela anche in caso di rifiuto del pagamento da parte dei genitori. ULSS e Comuni si impegnano ad avviare congiuntamente le iniziative progettuali necessarie per l accesso a risorse aggiuntive messe a disposizione da soggetti pubblici o privati, con particolare riferimento ai fondi nazionali ed europei finalizzati all innovazione e alla coesione sociale, per consolidare ed estendere le diverse azioni di protezione e tutela dei minori e di sostegno alla genitorialità. Il presente Regolamento resta in ogni caso in vigore, salvo modifiche, integrazioni o abrogazioni approvate dalla Conferenza dei Sindaci dell ULSS 1, fino all adozione di un nuovo Regolamento. Art. 11 Norme finali
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