PROTOCOLLO N /2017 Del 12/10/2017
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- Antonella Volpe
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1 Convenzione ex art. 23 bis ed art. 55 bis D.lgs. n. 165/2001 per l assegnazione temporanea e parziale di personale nell ambito del medesimo CCNL Comparto Regioni ed Autonomie locali TRA L ARSIAL, con sede legale in Roma, Via Rodolfo Lanciani n. 38, C.F iva , rappresentata dall Amministratore Unico, Dott. Antonio Rosati, nato a Roma, il 13/06/19857, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata Agenzia, E LAZIODISU, l Ente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio con sede legale in Roma, Via Cesare De Lollis, n. 24 B, C.F iva , rappresentata dal Commissario Straordinario, Dott. Prof. Carmelo Ursino, nato a Roma, il Nato a Roma, il 18/01/1954, domiciliato per la carica presso il sopra indicato Ente; Rilevato che: - Il vigente quadro istituzionale vede i suddetti Organismi Regionali inseriti in un sistema di rete che pone in risalto la necessità per le pubbliche amministrazioni ivi incluse di operare secondo principi di collaborazione, perseguendo finalità di economicità e funzionalità nelle proprie attività; - la legge regionale n. 2 del 1995, di istituzione dell Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL), qualifica la suddetta Agenzia quale ente di diritto pubblico strumentale della Regione, dotato di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed esercita la propria competenza nell ambito degli indirizzi politico- programmatori e delle direttive della Giunta regionale; - Laziodisu, ai sensi dell art. 55 dello Statuto della Regione Lazio, si configura quale Ente pubblico dipendente dalla Regione, avente personalità giuridica, autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale (art. 11. Legge Regionale n. 7/2008); - per il proprio personale dipendente, i suddetti enti applicano, entrambi, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni ed Autonomie Locali; - l art. 15, comma 1, della Legge 241/1990 prescrive che: Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività' di interesse comune ; Premesso che l utilizzo di personale pubblico attraverso convenzioni per attività di interesse comune si inquadra in un favor legislatoris che emerge in numerose norme di legge e regole contrattuali quali: - l art. 23 bis comma 7 del D.lgs. n. 165/2001 il quale prevede che sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell amministrazione e con il consenso 1
2 dell interessato, l assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private ; - l art. 30, comma 2-sexies del D.lgs. 165/2001 il quale dispone che Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità' previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già' previsto da norme speciali sulla materia, nonché' il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto ; - la scelta negoziale per cui gli enti pubblici possono avvalersi dello strumento di utilizzo a tempo parziale del personale di altre amministrazioni è contenuta, in linea di principio, anche nel CCNL applicato ai due citati Organismi Regionali secondo il quale la disciplina in materia di utilizzazione del personale a tempo parziale e di servizi in convenzione, sembra utilizzabile dagli enti per avvalersi solo di personale di altri enti, cui si applica la contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni Autonomie Locali (RAL_1738 Orientamenti Applicativi Aran); - il medesimo favore del legislatore verso la gestione associata funzioni attraverso convenzioni con le quali utilizzare il personale è prevista da norme dell ordinamento positivo, senza nessuna limitazione tra dimensioni e funzioni delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, quali l art. 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.lgs. 75/2017, il quale prevede, al comma 3, che Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica ; - Il servizio di consulenza della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, supportato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso uno specifico parere ha ritenuto che gli istituti del comando e del distacco siano applicabili anche nelle ipotesi di personale assunto a tempo determinato, purché ciò risulti compatibile con la durata del rapporto medesimo e non incida negativamente sull attività da realizzare presso l Ente di appartenenza (parere n /2007); - Nella materia oggetto dell attuale convenzione sussiste consolidata giurisprudenza (ex multis Cassazione 21/5/98, n. 5102) solida nell affermare che: " Il comando o distacco disposto dal datore di lavoro presso altro soggetto destinatario delle prestazioni lavorative è compatibile con il carattere parziale della prestazione presso il destinatario ; Constatato che: - l art. 53, del medesimo D.lgs. 165/2001 prevede che Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettate dagli articoli 60 e seguenti del testo unico 2
3 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto ; - la medesima norma citata prescrive che I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza ; Considerato che: - l Agenzia Arsial ha da tempo avviato un politica di condivisione e collaborazione con gli organismi e gli Enti della Regione Lazio al fine di attuare una sinergia tra Agenzie del gruppo regionale in una ottica di costruttiva collaborazione tra le Agenzie regionali; - nell ambito della politica descritta ed attuata al punto precedente, l Arsial ha sempre incentivato la collaborazione e l affidamento di servizi a società ed Enti del sistema regionale a discapito di una più onerosa ricerca di mercato (ne sono esempi le collaborazioni con l Istituto Jemolo, l Asap, ovvero la società LazioCrea); - l Agenzia Laziodisu ha richiesto la collaborazione dell Arsial per risolvere alcune problematiche in tema di gestione del personale, individuando un Dirigente dell Arsial, in possesso dei requisiti di legge e selezionato attraverso procedura pubblica per titoli, in possesso delle capacità e competenze per attuare politiche comuni in materia di gestione e sviluppo delle risorse umane; - il Dirigente individuato è il Dott. Damiano Colaiacomo, il quale ha formalizzato il proprio consenso ad una utilizzazione parziale, se di interesse per le Amministrazioni coinvolte, dichiarando di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità previste dall art. 39 del D.lds. n. 33/2013; - è di estremo interesse per l Arsial sviluppare politiche e progetti comuni al fine di migliorare l efficienza e la produttività del lavoro pubblico anche in considerazione degli impatti che le recenti riforme avranno sull intera materia in medesimi contesti contrattuali come quelli regionali; - l utilizzazione, in convenzione, di elevate professionalità è di sicuro ausilio al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse anche in riferimento alle rilevanti novità introdotte nell ordinamento dai Decreti Legislativi nn. 74 e 75 del 2017; - nei limiti di quanto di seguito si conviene, l attività lavorativa del suddetto Dirigente trova la sua ragione giuridica nella presente convenzione da intendersi quale provvedimento di autorizzazione dell amministrazione di appartenenza che non altera la titolarità del rapporto di lavoro (il quale resta in capo all Arsial) e non comporta l ingresso di nuovo personale con la creazione di rapporti di lavoro, consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti di un unico rapporto di lavoro e non costituisce, quindi, una 3
4 forma flessibile di assunzione ed impiego, non infrangendo, pertanto, i limiti posti all assunzione di personale; - il rapporto instaurato non necessità della sottoscrizione di un nuovo contratto, ma risulta sufficiente un atto negoziale tra amministrazioni, quale la presente convenzione, ove il lavoratore rimane legato al rapporto d impiego con l Ente originario, tuttavia rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell autorizzazione dell amministrazione di provenienza e nell ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze di un solo datore di lavoro pubblico; - quanto sopra considerato è stato confermato da due puntuali note dell Area Risorse Umane dell Arsial (nn. Prot e 2896 del 2017); Ritenuto di poter determinare che le prestazioni del Dott. Damiano Colaiacomo siano svolte per ore 6 (sei) settimanali presso gli uffici di Laziodisu, e comunque che il proprio impegno lavorativo, complessivamente considerato nei due Enti, non possa superare le 48 ore settimanali, nel rispetto del principio della auto-responsabilizzazione dei dirigenti così come sancita negli orientamenti dell Aran (All_80_ Orientamenti Applicativi Aran 2012); Dato atto che - Laziodisu si impegna ad erogare a favore dell Arsial una quantità di risorse finanziarie pari ad 1/6 del trattamento economico fondamentale previsto per i dirigenti a tempo pieno in carica presso il suddetto Ente, nel rispetto di quanto stabilito dall art. 70, comma 12, del citato D.lgs. 165/2001 ove si prevede che In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale ; - anche se non indicato dalla disciplina contrattuale, il protocollo di intesa per l utilizzo parziale tra amministrazioni del medesimo lavoratore, deve ritenersi non possa essere inferiore, ordinariamente, ad un anno tenuto conto dell obbligo della valutazione annuale richiesto dalla disciplina legale e contrattuale (Ral_1811_Orientamenti Applicativi Aran); SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 Oggetto La presente convenzione ha per oggetto l utilizzazione in assegnazione temporanea e parziale da parte dell Agenzia Laziodisu del Dott. Damiano Colaiacomo, in servizio presso l Agenzia Regionale Arsial in qualità di Dirigente dell Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, il quale viene preposto, con pieni poteri correlati all incarico, ancorché temporaneo, all Area Risorse 4
5 Umane dell Ente Laziodisu, quale Dirigente Amministrativo, anche con riferimento alle funzioni ex art. 55-bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. L interesse delle Amministrazioni firmatarie è multidirezionale e si concretizza nell efficientamento finanziario e risparmio di risorse pubbliche unito all intenzione di sviluppare, in sinergia, numerosi progetti attinenti alla gestione delle risorse umane tra i quali la costruzione di Piani Triennali Integrati di Formazione, attuazione dei decreti n. 74 e 75 del 2017, sviluppo di un welfare aziendale pubblico e, in una ottica di breve termine, l armonizzazione dei procedimenti disciplinari rispetto alle riforme in via di definitiva attuazione. Nella compensazione dei diversi interessi emerge la prevalenza delle necessità espresse dall Ente Laziodisu. ART. 2 Durata La durata del presente protocollo è di 12 mesi dalla sottoscrizione, salva cessazione ovvero termine del contratto di lavoro sottoscritto dal Dirigente e l Arsial. La presente convenzione può essere rinnovata, per una annualità, nel caso in cui persistano circostanze temporanee ed eccezionali che ne giustifichino l utilizzazione. Tali circostanze devono essere dichiarate dal vertici delle Amministrazioni che sottoscrivono il presente accordo. ART. 3 Tempi di lavoro Il Dott. Damiano Colaiacomo presterà servizio presso l Ente Laziodisu per un tempo stimato di 6 ore settimanali e fino a scadenza del termine di cui all articolo 2. La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell organizzazione dell orario di lavoro autodeterminata dal Dirigente, in coordinamento con i due Enti sottoscrittori del presente protocollo, al fine di consentire il raccordo di funzioni, fermo restando il buon funzionamento dell attività di entrambi gli Enti interessati, con particolare attenzione alla programmazione necessaria al raggiungimento degli obiettivi dettati annualmente da entrambi gli organismi sopra citati. ART. 4 Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti La titolarità del rapporto organico è conservata presso l Agenzia Arsial a cui compete la gestione degli istituti connessi. L Arsial corrisponderà al dipendente il trattamento economico fondamentale e di posizione, nonché gli incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di assegnazione. Il trattamento economico fondamentale (ed i relativi oneri fiscali e previdenziali) per l assegnazione temporanea e parziale, pari a n. 6 (sei) ore settimanali presso l Ente Laziodisu saranno rimborsati dallo stesso Ente a favore dell Arsial in una quota quantificata in 1/6 del trattamento economico del Dott. Colaiacomo. Il rimborso avverrà entro 60 giorni dalla richiesta dell Agenzia Arsial secondo le modalità da regolarsi tramite accordo tra i competenti uffici contabili dei due Organismi Regionali. 5
6 L Ente Laziodisu potrà riconoscere al dipendente il trattamento economico accessorio previsto dalle disposizioni contrattuali nazionali o decentrate, connesso al rapporto di servizio (indennità di produttività) in misura da stabilirsi in sede di contrattazione decentrata di Laziodisu. In tal caso, per garantire l unicità della posizione previdenziale e fiscale del dipendente, le somme dovute a tale titolo saranno liquidate dall Arsial, ma rimborsate all amministrazione di appartenenza che provvederà al pagamento al dipendente con la prima elaborazione stipendiale utile, unitamente al trattamento economico fondamentale e di posizione. Restano ferme le condizioni contrattuali relative all indennità di risultato già inserite nel contratto di lavoro del dipendente con l Agenzia Arsial e legate alle risultanze del sistema di valutazione in uso presso la suddetta Agenzia. ART. 5 Ferie e Malattia Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall amministrazione di appartenenza. In caso di malattia, il dipendente effettuerà le comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa all Arsial la quale, ove necessario, comunicherà lo stato di malattia all Ente Laziodisu. ART. 6 Risoluzione La convenzione sarà risolta nei seguenti casi: _ per cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore con l Ente titolare del rapporto medesimo; _ per scadenza del termine fissato in convenzione; _ per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati; _ recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati ovvero da parte dello stesso lavoratore; _ mancato rimborso da parte dell Ente Laziodisu all Arsial delle somme dovute e nei modi di cui all art. 4. La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi. ART. 7 Norma finale Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti. Letto, approvato e sottoscritto. Per l Arsial Dott. Antonio Rosati Per Laziodisu Dott. Carmelo Ursino 6
IL COMUNE DI SAVIGNONE,
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