STUDIO ZETA s.a.s. SERVIZI FISCALI E AMMINISTRATIVI LA NUOVA DETRAZIONE DEL 55% PER IL RISPARMIO ENERGETICO

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1 Spa TRENTO Via Solteri, 74 INFORMATIVA FISCALE Direttore Responsabile: Franco Bolner Per eventuali problemi ELABORAZIONI di ricezione telefonare SOLUZIONI allo AZIENDALI 0461/ INFORMATIVA N. 067 Trento, Settore: Oggetto: IMPOSTE DIRETTE LA NUOVA DETRAZIONE DEL 55% PER IL RISPARMIO ENERGETICO Riferimenti: Art. 1, commi da 344 a 349, Legge n. 296/2006 DM La Finanziaria 2007 ha introdotto una nuova agevolazione a favore dei soggetti che effettuano interventi di carattere edilizio in conformità a specifici requisiti in termini di risparmio energetico. Il beneficio consiste nella detrazione del 55% dei costi sostenuti nel 2007 per gli interventi agevolabili e riguarda non soltanto i privati, ma anche le imprese e i lavoratori autonomi. La detrazione, spettante in un importo massimo variabile da a a seconda della tipologia di intervento, va ripartita in 3 rate annuali di pari importo. Con un recente Decreto il Ministero dell Economia e delle Finanze ha fissato le modalità attuative della nuova agevolazione. La Finanziaria 2007 nei commi da 344 a 347 ha introdotto una nuova detrazione, pari al 55%, spettante per alcune tipologie di interventi edilizi, il cui denominatore comune è rappresentato dalla finalità di incentivare il risparmio energetico. La nuova agevolazione si presenta piuttosto interessante non solo per la misura della stessa (55%), ma anche per il fatto che gli importi massimi sono riferiti alla detrazione (e non alla spesa sostenuta come nel caso della detrazione 36%-41%), nonché per l ampiezza della platea dei soggetti destinatari e degli immobili oggetto degli interventi. Con il Decreto , pubblicato sulla GU , n. 47 il Ministero dell Economia e delle Finanze ha fissato le modalità attuative dell agevolazione in esame. Tale Decreto, oltre a fornire una definizione più puntuale degli interventi ammessi al beneficio, specifica, in particolare, i soggetti interessati, le tipologie di spese agevolabili, nonché gli adempimenti richiesti per la fruizione del beneficio. INTERVENTI AGEVOLABILI Sono ammessi alla detrazione del 55%, nel limite specificato, le seguenti tipologie di interventi: RIF. NORMATIVO comma 344 comma 345 comma 346 mod. LOG\MD INTERVENTI AGEVOLABILI Riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nella seguente Tabella 1. Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l esterno e verso vani non riscaldati, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m 2 K, di cui alla seguente Tabella 2. installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e università. VALORE MASSIMO DETRAZIONE

2 INFORMATIVA n pagina 2 di 10 comma 347 e art. 9, comma 3, DM Sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. N.B. Rientra in tale ambito anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. È escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi Secondo quanto specificato dal DM in esame, si applicano le definizioni di cui al D.Lgs. n. 192/2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia". (Tabella 1) EDIFICI RESIDENZIALI DELLA CLASSE E1 (classificazione art. 3, DPR n. 412/93), ESCLUSI COLLEGI, CONVENTI, CASE DI PENA E CASERME Valori limite dell indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kwh/m 2 anno Rapporto di forma dell edificio S/V ZONA CLIMATICA A B C D E F fino a 600 a 601 a 900 a 901 a 1400 a 1401 a 2100 a 2101 a 3000 oltre , , TUTTI GLI ALTRI EDIFICI Valori limite dell indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kwh/m 3 anno Rapporto di forma dell edificio S/V ZONA CLIMATICA A B C D E F Fino a 600 gg a 601 a 900 a 901 a 1400 a 1401 a 2100 a 2101 a 3000 Oltre ,2 2,5 2,5 4,5 4,5 7,5 7, , Note: I valori limite riportati nella tabella sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata nell articolo 2 del DPR , n. 412, e del rapporto di forma dell edificio S/V, dove: a) S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento), il volume riscaldato V; b) V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano. Per valori di S/V compresi nell intervallo 0,2 0,9 e, analogamente, per gradi giorno () intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare. Per località caratterizzate da un numero di gradi giorno superiori a 3001 i valori limite sono determinati per estrapolazione lineare, sulla base dei valori fissati per la zona climatica E, con riferimento al numero di proprio delle località in esame. (Tabella 2) VALORI LIMITE DELLA TRASMITTENZA TERMICA UTILE U DELLE STRUTTURE COMPONENTI L INVOLUCRO EDILIZIO ESPRESSA IN (W/m 2 K) Zona climatica Strutture opache verticali U (W/m 2 K) Finestre comprensive di infissi U (W/m 2 K) A 0,72 5,0 B 0,54 3,6 C 0,46 3,0 D 0,40 2,8 E 0,37 2,5 F 0,35 2,2

3 INFORMATIVA n pagina 3 di 10 SOETTI INTERESSATI La platea dei soggetti interessati dalla nuova agevolazione è più ampia di quella riguardante la detrazione 36-41%. Infatti, ai sensi dell art. 2 del Decreto in esame sono ammessi a fruire della detrazione 55%: le persone fisiche e i soggetti di cui all art. 5, TUIR non titolari di reddito d impresa. Rientrano, in altri termini, i privati, gli imprenditori agricoli, i lavoratori autonomi anche associati e le società semplici; i titolari di reddito d impresa (ditte individuali, snc, sas, srl, spa, ecc.); che sostengono le spese per gli interventi sopra elencati sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti, o su unità immobiliari esistenti; di qualsiasi categoria catastale (anche rurali) posseduti o detenuti. È pertanto possibile sostenere che l agevolazione in esame spetta non solo ai proprietari, ma anche agli usufruttuari, comodatari, inquilini, condomini (per le parti comuni). N.B. Con riferimento agli immobili in leasing, è specificato che l agevolazione spetta all utilizzatore. La detrazione è commisurata al costo sostenuto dalla società concedente (risultante dal contratto o da altra documentazione rilasciata all utilizzatore). SPESE AGEVOLABILI L art. 3 del citato Decreto specifica le tipologie di spesa per le quali spetta la detrazione in esame, relativamente agli interventi di seguito elencati. Interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie Interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi Interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda - Fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; - fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; - demolizione e ricostruzione dell elemento costruttivo. - Miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; - miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni. - Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento; - smontaggio e dismissione dell impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d arte di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. Tra le spese agevolabili rientrano anche le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui sopra, compresa la redazione dell attestato di certificazione/qualificazione energetica. La detrazione spetta per le spese sostenute nel periodo d imposta in corso al Per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare e, in generale, per le persone fisiche sono agevolabili le spese sostenute dall 1.1 al

4 INFORMATIVA n pagina 4 di 10 In merito al concetto di sostenimento della spesa: per le persone fisiche (privati) e i lavoratori autonomi va applicato il principio di cassa, considerando pertanto le spese pagate nel 2007; per i titolari di reddito d impresa, si ritiene di dover applicare il principio di competenza di cui all art. 109, TUIR, considerando pertanto: - le prestazioni di servizi ultimate nel periodo in esame; - i beni consegnati/spediti nel periodo in esame. RIPARTIZIONE ANNUALE DELLA DETRAZIONE SPETTANTE La detrazione spettante, calcolata applicando la percentuale del 55% all ammontare delle spese sostenute e considerando i predetti limiti massimi, va ripartita in 3 rate annuali di pari importo. Si ipotizzi, ad esempio, che per l installazione di pannelli solari sia sostenuta una spesa pari a La detrazione complessivamente spettante, pari a ,25 ( x 55%), potrà essere utilizzata da parte del soggetto interessato nelle seguenti misure: - anno anno anno ADEMPIMENTI A carico dei soggetti che intendono usufruire dell agevolazione in esame sono previsti i seguenti adempimenti. ASSEVERAZIONE DA PARTE DI UN TECNICO ABILITATO Innanzitutto, come stabilito dal comma 348 della Finanziaria 2007 ai fini dell agevolazione in esame è richiesto che la conformità dell intervento ai requisiti previsti sia asseverata da parte di un tecnico abilitato (soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti, iscritto all ordine degli ingegneri o degli architetti ovvero al collegio dei geometri o dei periti industriali). Il Decreto in esame precisa altresì che tale asseverazione può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, di cui all'art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 192/2005. Qualora sullo stesso edificio/unità immobiliare siano effettuati più interventi agevolabili, è possibile acquisire un unica asseverazione, recante i dati e le informazioni richieste in modo complessivo. Gli artt. da 6 a 9 del citato Decreto specificano il contenuto dell asseverazione in esame, relativamente a ciascuna tipologia di intervento, come di seguito riportato. TIPOLOGIA DI INTERVENTO Riqualificazione energetica di edifici esistenti (comma 344) Interventi sull involucro di edifici esistenti (comma 345) CONTENUTO DELL ASSEVERAZIONE L asseverazione deve specificare che l indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale è inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nella precedente Tabella 1. L asseverazione deve specificare il valore di trasmittanza del componente su cui si interviene e che, successivamente all intervento, le trasmittanze dei medesimi componenti sono inferiori o uguali ai valori riportati nella precedente Tabella 2. Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore che attesti il rispetto dei N.B. requisiti previsti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa UE in materia di attestazione di conformità del prodotto.

5 INFORMATIVA n pagina 5 di 10 Installazione di pannelli solari (comma 346) Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (comma 347) L asseverazione deve specificare il rispetto dei seguenti requisiti: a) i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno 5 anni; b) gli accessori e i componenti elettrici/elettronici sono garantiti per almeno 2 anni; c) i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme Uni 12975, rilasciata da un laboratorio accreditato; d) l installazione è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti. Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa alle predette lett. a) e c), può essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti rilasciata da un laboratorio certificato e l attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario. L asseverazione deve specificare che: e) sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kw, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kw si applica il limite massimo corrispondente a 400 kw; f) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 C. Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kw l'asseverazione deve indicare altresì che: a) è stato adottato un bruciatore di tipo modulante; b) la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore; c) è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili. Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kw, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori N.B. delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa UE in materia di attestazione di conformità del prodotto. ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA O DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA Il soggetto interessato deve inoltre acquisire: - l attestato di certificazione energetica dell edificio di cui all art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, prodotto, successivamente all esecuzione dei lavori, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni/Province autonome ovvero dai Comuni (con regolamento approvato ante ); ovvero, in assenza delle predette procedure, - l attestato di qualificazione energetica, predisposto e asseverato da un tecnico abilitato (che può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione), nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa per il caso specifico, o, se non siano stati fissati, per un identico edificio di nuova costruzione. L attestato di qualificazione energetica deve specificare anche i possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell edificio o dell unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione (vedasi fac-simile di cui all allegato 1). INVIO DOCUMENTAZIONE ALL ENEA Entro 60 giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il (ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo d imposta in corso al ), il soggetto interessato deve trasmettere all'enea la seguente documentazione: 1. copia dell'attestato di certificazione/qualificazione energetica, redatto dal tecnico abilitato; 2. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente le seguenti informazioni (vedasi schema di cui all allegato 2):

6 INFORMATIVA n pagina 6 di 10 dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese; dati identificativi dell immobile; tipologia dell intervento; risparmio annuo di energia previsto; costo dell intervento al netto delle spese professionali; importo utilizzato per il calcolo della detrazione; costo delle spese professionali. L invio della documentazione può essere effettuato, alternativamente: in via telematica, attraverso il sito Internet (disponibile dal ), dal quale si ottiene una ricevuta informatica; tramite lettera raccomandata al seguente indirizzo: ENEA Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese Santa Maria di Galleria (Roma) specificando, quale riferimento Finanziaria 2007 riqualificazione energetica. PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO Esclusivamente ai soggetti non imprenditori (privati, lavoratori autonomi, ecc.) è richiesto che il pagamento delle spese sostenute sia effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto percipiente. N.B. I soggetti operanti nell ambito dell attività d impresa potranno eseguire il pagamento delle spese anche con altre modalità (assegno bancario, assegno circolare, ecc.). DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE È previsto infine l obbligo di conservare ed esibire a seguito di richiesta dell Ufficio: la documentazione trasmessa all ENEA con la ricevuta del relativo invio; le fatture e le ricevute fiscali relative o le quietanze di pagamento (per soggetti non titolari di partita IVA) relative alle spese sostenute; la copia del bonifico bancario/postale, se le spese sono sostenute da soggetti non imprenditori; la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese riguardanti gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali; la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori, se effettuati dal detentore (ad esempio, locatario). N.B. Va evidenziato che in base al comma 348 della Finanziaria 2007 la detrazione in esame è concessa con le stesse modalità previste per la detrazione 36-41%, oltre al rispetto delle specifiche, ulteriori condizioni. Considerato che il DM non richiama l obbligo della comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara, dovrà essere chiarito se tale adempimento sia o meno necessario per usufruire dell agevolazione in esame. CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI La detrazione in esame non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da leggi nazionali per i medesimi interventi (ad esempio, detrazione 36%). L agevolazione è compatibile con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui al DM e con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni. In presenza di contributi, si rammenta che l importo agevolato deve essere calcolato sulla base del costo rimasto a carico del contribuente.

7 INFORMATIVA n pagina 7 di 10 Allegato 1

8 INFORMATIVA n pagina 8 di 10

9 INFORMATIVA n pagina 9 di 10 Allegato 2

10 INFORMATIVA n pagina 10 di 10 Si ricorda che per il mese di marzo sono in programma i seguenti appuntamenti formativi: MASTER BREVE: ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE conferme e novità dopo la Finanziaria 2007(cod. 52MC001) UDINE venerdì 16 marzo 2007 CORSO: IL NUOVO TESTO UNICO AMBIENTALE - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cod. 52GC006) TRENTO mercoledì 21 marzo 2007 CORSO: PARASUBORDINATI E LE LORO ALTERNATIVE aspetti fiscali (cod. 52FC016) TRENTO martedì 27 marzo 2007 CORSO:DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO UNICO Società di Capitali (cod. 52FC060) TRENTO giovedì 29 marzo 2007 CORSO:DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO UNICO Persone Fisiche (cod. 52FC006) UDINE giovedì 29 e venerdì 30 marzo 2007 CORSO: AGENTI E RAPPRESENTANTI (cod. 52FC019) TRENTO venerdì 30 marzo 2007 Per ulteriori informazioni: Ufficio Formazione SEAC CEFOR tel

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