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1 P. Parisi, Le novità fiscali delle dichiarazioni UNICO Persone Fisiche e Società di Persone, Inserto del n. 16/2015 Con il modello UNICO 2015 PF rafforzato l uso degli strumenti telematici di Nicola Forte Il legislatore fiscale rafforza l uso degli strumenti telematici ai fini dei controlli sulle dichiarazioni. Anche per i versamenti delle imposte risultanti dal modello UNICO i contribuenti saranno obbligati ad effettuare quelli di importo superiore a euro, nonché le compensazioni con altri tributi, solo con i servizi telematici dell Agenzia delle entrate o il Remote banking. Il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2015 (Prot. 2015/13218) ha approvato il modello di dichiarazione UNICO PF, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell anno 2015, per il periodo di imposta Nel medesimo giorno il modello è stato altresì pubblicato sul relativo sito internet. Le novità previste per il 2014 riguardano, in particolare, la compilazione dei campi relativi: al cd. bonus degli 80 euro, alla cedolare secca, all ecobonus, al bonus mobili e al bonus ristrutturazioni e alle agevolazioni riguardanti i giovani agricoltori con meno di trentacinque anni. Ulteriori novità riguardano le modalità di versamento dei tributi. In presenza di determinate condizioni i contribuenti saranno obbligati ad effettuare il versamento delle imposte tramite i servizi telematici dell Agenzia delle entrate o utilizzando i servizi di remote banking messi a disposizione dai propri istituti di credito. Il bonus 80 euro Il modello UNICO 2015 rappresenta il primo anno di applicazione, sia pure parziale, del cd. bonus IRPEF. L art. 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (1) ha riconosciuto, in presenza di determinati presupposti, un credito mensile di 80 euro. A regime, cioè con riferimento all anno 2015 ed ai successivi, il beneficio ammonta a 960 euro. Per il primo periodo di imposta, cioè quello interessato dalla prossima dichiarazione, il riconoscimento del credito è di soli otto mesi e quindi ammonta a 640 euro. Il bonus viene riconosciuto, in presenza delle condizioni previste dalla norma, ai contribuenti persone fisiche che hanno un reddito complessivo formato da: redditi di lavoro dipendente; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative; indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità; somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale; redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; remunerazioni dei sacerdoti; prestazioni pensionistiche, comunque erogate, dai fondi di previdenza complementare (prestazioni di cui al D.Lgs. n. 124/1993) (2); compensi per lavori socialmente utili. Gli 80 euro mensili sono stati riconosciuti integralmente a tutti i contribuenti che devono pagare imposte e che sono in possesso di un reddito Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma, Studio Forte (1) Convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. (2) Sono escluse dal beneficio le altre pensioni di cui all art. 49, comma 2, del T.U.I.R. Corriere Tributario 16/

2 compreso tra e euro. Le persone fisiche in possesso di un reddito superiore a , ma fino a euro, possono fruire del bonus, con l applicazione però di un meccanismo che prevede un décalage (determinabile tramite una formula matematica). Al fine del superamento della soglia di reddito che non attribuisce il diritto, al beneficio deve essere esclusa la rendita catastale dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Sono parimenti escluse le somme percepite dal lavoratore a titolo di incremento della produttività soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 10% (3). In presenza delle condizioni previste dalla legge il datore di lavoro avrà riconosciuto il beneficio senza che sussista la necessità di attendere una specifica domanda da parte del lavoratore. Il credito spettante sarà stato attribuito ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del decreto (D.L. n. 66/2014). Per espressa previsione del comma 2 dell art. 1 del decreto, il credito è rapportato al periodo di lavoro nell anno. Pertanto, ove ricorrano i presupposti per fruirne, il credito di euro 640, o il minore importo spettante per effetto della riduzione prevista per i titolari di reddito complessivo superiore a euro ma non a euro , deve essere rapportato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell anno (circolare Agenzia delle entrate 28 aprile 2014, n. 8/E). Il bonus deve essere indicato nel modello UNI- CO in corrispondenza del rigo RC14, Sezione V. Nel caso in cui il beneficio sia stato erogato dal sostituto di imposta, il contribuente potrà fare riferimento al punto 120 della Certificazione Unica Il beneficio spetta anche ai lavoratori dipendenti Bonus 80 euro Il Mod. UNICO 2015 rappresenta il primo anno di applicazione, sia pure parziale, del bonus IRPEF. Il D.L. n. 66/2014 ha previsto, in presenza di determinati presupposti, un credito mensile di 80 euro. A regime, cioè con riferimento all anno 2015 ed ai successivi, il beneficio ammonta a 960 euro. Per il primo periodo di imposta, cioè quello interessato dalla prossima dichiarazione, il riconoscimento del credito è di soli otto mesi e quindi ammonta a 640 euro. o titolari di redditi assimilati, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica. In questo caso il credito può essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta Conseguentemente il credito potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero essere richiesto a rimborso. Il bonus, ove spettante, risulterà dal quadro RN in corrispondenza del rigo RN43. La cedolare secca Il D.L. 28 marzo 2014, n. 47 (4) ha previsto, con decorrenza dal periodo di imposta 2014, la riduzione della cedolare secca dal 15 al 10% dei canoni di locazione (5). Il beneficio ha trovato così collocazione nel modello UNICO 2015, ma con una portata limitata, riguardando esclusivamente i contratti cd. a canone concordato. Rimangono quindi esclusi la maggior parte dei contratti, cioè le locazioni cd. a canone libero la cui aliquota (per l applicazione della cedolare secca) continua ad essere del 21%. In realtà la nuova misura della cedolare secca non si proporne quale obiettivo principale l emersione degli affitti in nero. La principale finalità della disposizione è quella di aumentare (3) Inoltre, per il periodo di imposta 2015 (modello UNICO 2016) sarà esclusa - ai fini del computo del reddito - anche la quota di liquidazione maturata e risultante dalla busta paga a titolo di trattamento di fine rapporto prevista in via sperimentale dalla stessa legge di stabilità per il periodo 1 marzo giugno (4) Convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. (5) Tale particolare modalità di tassazione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo è stata prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n Corriere Tributario 16/2015

3 l offerta degli immobili sul mercato con un corrispondente incremento dei cespiti concessi in locazione. I contratti a canone concordato hanno una durata standard di tre anni prorogabili di due. Il relativo canone non può essere liberamente stabilito dal proprietario, ma deve essere compreso all interno di un intervallo minimo ed uno massimo individuato negli accordi firmati a livello territoriale tra le associazioni dei piccoli proprietari ed i sindacati degli Cedolare secca Il D.Lgs. n. 47/2014 ha previsto, con decorrenza dal periodo di imposta 2014, la riduzione della cedolare secca dal 15 al 10% dei canoni di locazione. Il beneficio ha trovato così collocazione nel modello UNICO 2015, ma con una portata limitata, riguardando esclusivamente i contratti a canone concordato. Rimangono quindi esclusi la maggior parte dei contratti, cioè le locazioni a canone libero, la cui aliquota (per l applicazione della cedolare secca) continua ad essere del 21%. inquilini. La scelta (per i contratti a canone concordato) può essere quindi effettuata verificando preventivamente gli importi previsti dagli accordi territoriali. Inoltre, è anche necessario che l immobile oggetto di locazione si trovi in uno dei Comuni ad alta densità abitativa individuati nell elenco ufficiale del Cipe. I contratti a canone libero hanno una durata diversa (4 + 4) e soprattutto le parti possono liberamente stabilire l ammontare del corrispettivo dovuto per la locazione del cespite. In questa ipotesi il cd. piano casa non ha previsto alcuna novità (6). Se il contribuente ha già in essere un contratto a canone concordato con opzione per la cedolare secca non è tenuto ad alcun adempimento. Con riferimento ai canoni relativi ed incassati nel 2014 si applicherà la minore aliquota del 10%. In pratica la riduzione del prelievo si applicherà su tutti i canoni percepiti dal 2014 al Infatti la riduzione è temporanea e riguarda solo un quadriennio. Se prima dell entrata in vigore della novità in esame il contribuente aveva già sottoscritto un contratto a canone concordato, ma senza optare in precedenza per il regime della cedolare secca, potrebbe aver esercitato la relativa opzione entro il termine previsto per il pagamento dell imposta di registro. In questa ipotesi avrebbe dovuto inviare all inquilino preventivamente (prima dell esercizio dell opzione) la raccomandata A/R con la quale manifestava la volontà di optare rinunciando all aggiornamento ISTAT. Il contribuente avrebbe dovuto presentare all Agenzia delle entrate il nuovo modello RLI per l esercizio dell opzione. Le novità in tema di alloggi sociali I redditi che derivano dalla locazione di alloggi sociali nuovi o ristrutturati (7) non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF e IRAP nella misura del 40% per dieci anni dalla data di fine dei lavori. Fino al 2016 gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale fruiscono di una detrazione pari a 900 e 450 euro rispettivamente per redditi sotto i ,71 e i ,41 euro. La novità è stata prevista dall art. 7 del D.L. n. (6) L art. 9-bis del D.L. n. 47/2014 prevede, con riferimento ai medesimi contratti (a canone concordato), di ottenere ulteriori benefici. In particolare, per le annualità 2014 e 2015 l aliquota IMU è ridotta al 4 per mille. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota fino a 3 punti. In pratica potrà variare dall 1 al 7 per mille. Si tratta, però, pur sempre di una facoltà che dovrà essere verificata facendo riferimento alle delibere comunali. (7) L alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie. Nella definizione rientrano anche gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici o privati con il ricorso a contributi e agevolazioni pubbliche destinate alla locazione temporanea (almeno otto anni) ed alla proprietà. L alloggio sociale è definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile L art. 11, comma 3, del D.L. n. 47/2014 fornisce un ulteriore definizione di alloggio sociale: L unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato. Si considera altresì alloggio sociale l unità abitativa destinata alla locazione, con vincolo di destinazione d uso, comunque non inferiore a quindici anni, all edilizia universitaria convenzionata oppure alla locazione con patto di futura vendita, per un periodo non inferiore ad otto anni. Corriere Tributario 16/

4 47/2014, a seguito dell approvazione del cd. piano casa. La detrazione interessa per la prima volta il modello UNICO 2015 (periodo di imposta 2014), ma è temporanea ed interessa il triennio 2014/2016. L eventuale eccedenza (relativa alla nuova detrazione), una volta sottratte dall imposta lorda le detrazioni per attività di lavoro e quelle per familiari a carico (artt. 12 e 13 del T.U.I.R.), può essere riportata nel periodo di imposta successivo, come previsto per le altre detrazioni riconosciute per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale di cui all art. 16, comma 1-sexies, del T.U.I.R. Le novità in tema di versamenti Dal 1 ottobre 2014 sono entrate in vigore le novità in materia di versamento delle imposte e per la prima volta le nuove regole trovano applicazione per ciò che riguarda le imposte risultanti dal modello UNICO. Anche le persone fisiche o gli enti non commerciali non in possesso del numero di partita IVA sono obbligati ad effettuare, nella maggior parte dei casi, i versamenti dei tributi utilizzando i canali telematici. In buona sostanza non è più possibile recarsi presso gli sportelli bancari utilizzando il tradizionale modello F24 cartaceo. Le nuove regole sono state previste dall art. 11 del D.L. n. 66/2014. Le novità riguarderanno anche le imprese e i professionisti che però erano già tenuti ad effettuare i versamenti dei tributi utilizzando i canali telematici. Il primo intervento riguarda i versamenti nei casi in cui il modello F24, per effetto delle compensazioni con altri crediti tributari, presenti un saldo finale pari a zero. E irrilevante l ammontare della compensazione. Pertanto la norma si applica, ad esempio, anche per una compensazione di un debito relativo all addizionale regionale di 25 euro con un credito IR- Alloggi sociali I redditi che derivano dalla locazione di alloggi sociali nuovi o ristrutturati non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF e IRAP nella misura del 40% per dieci anni dalla data di fine dei lavori. Fino al 2016 gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale fruiscono di una detrazione pari a 900 euro e 450 euro rispettivamente per redditi sotto i ,71 e i ,41 euro. La detrazione interessa per la prima volta il Mod. UNICO 2015 (periodo di imposta 2014), ma è temporanea ed interessa il triennio 2014/2016. PEF di pari importo. In tale ipotesi la presentazione del modello F24 a zero dovrà essere effettuata esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline). Nella maggior parte dei casi il contribuente si rivolgerà ad un intermediario (Dottore commercialista, CAF, ecc.). In questa ipotesi, ove il contribuente dovesse presentarsi agli sportelli bancari intendendo effettuare il pagamento con il tradizionale modello cartaceo, la delega dovrebbe essere rifiutata. Si tratta della stessa fattispecie delle compensazioni IVA con altri tributi per importi superiori a e fino a euro (senza visto di conformità). La compensazione del credito IVA deve essere effettuata unicamente con i servizi telematici dell Agenzia delle entrate. Pertanto le banche hanno introdotto un blocco che non consente di accettare il modello F24 cartaceo. Analogamente, per le compensazioni a saldo zero di tributi diversi dall IVA (indipendentemente dall importo), le banche dovrebbero impedire l utilizzo del modello cartaceo introducendo nei sistemi informatici un blocco analogo. Se la compensazione tra crediti e debiti tributari non determina la presentazione di un modello F24 a saldo zero (per effetto di una compensazione parziale), il contribuente avrà una scelta in più. Infatti, oltre ai servizi telematici dell Agenzia delle entrate, potrà effettuare il pagamento tramite gli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate. In buona sostanza potranno essere utilizzati i servizi di remote banking messi a disposizione dal proprio istituto di credito o da Poste italiane S.p.A. In tale ipotesi, è possibile che gli istituti di credito continuino ad accettare ancora i modelli F24 cartacei, fatta salva la possibilità per il Fisco di irrogare una specifica sanzione. D altra parte, 1246 Corriere Tributario 16/2015

5 già oggi i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti con le stesse modalità, ma le banche e le Poste continuano ad accettare, almeno per il momento, le deleghe cartacee. Sembra, quindi, che il rifiuto della banca ad accettare il vecchio modello sia collegato all obbligo del contribuente di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell Agenzia delle entrate (Entratel e Fisconline). Versamenti Dal 1 ottobre 2014 sono entrate in vigore le novità in materia di versamento delle imposte e per la prima volta le nuove regole trovano applicazione per ciò che riguarda le imposte risultanti dal Mod. UNICO. Anche le persone fisiche o gli enti non commerciali non in possesso del numero di partita IVA sono obbligati ad effettuare, nella maggior parte dei casi, i versamenti dei tributi utilizzando i canali telematici. In buona sostanza non è più possibile recarsi presso gli sportelli bancari utilizzando il tradizionale Mod. F24 cartaceo. L ultima ipotesi riguarda i versamenti di imposte (senza compensazioni) con il saldo del modello F24 superiore a euro. Il contribuente può utilizzare indifferentemente i servizi telematici delle Entrate o il remote banking. Pertanto, non dovrebbe scattare alcun blocco qualora il contribuente effettui il pagamento, incautamente, tramite i vecchi modelli cartacei. Corriere Tributario 16/

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