Fiscal News N FatturaPA: l unica via per ottenere il pagamento. La circolare di aggiornamento professionale
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N FatturaPA: l unica via per ottenere il pagamento Dal prossimo 06 giugno 2014 i fornitori di alcune amministrazioni della PA sono tenuti ad emettere fattura elettronica, pena il mancato pagamento della stessa. Dal 31 marzo 2015 l obbligo scatta per tutte! Categoria: IVA Sottocategoria: Fattura Obbligo di emissione della fattura elettronica a due velocità: dal 06 giugno 2014 scatta l obbligo di adozione della fatturazione elettronica per le prestazioni e le cessioni di beni effettuate nei confronti dei Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale; mentre dal 31 marzo 2015 l obbligo vale per tutte le altre amministrazioni pubbliche (diverse dai Ministeri, Agenzie fiscali ed enti di previdenza) e per le Amministrazioni locali. Tutte le Amministrazioni destinatarie non potranno né accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né procedere al pagamento, neppure parziale, sino all'invio del documento in forma elettronica. I fornitori delle Amministrazioni pubbliche, dal canto loro, dovranno invece gestire il proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità elettronica, non solo nelle fasi di emissione e trasmissione ma anche in quella di conservazione. Premessa L obbligo di adozione della fatturazione elettronica verso la PA è stato introdotto dalla Finanziaria 2008 e in particolare dall'art. 1, co della L , n. 244, come modificato dall'art. 10, co. 13-duodecies, lett. a) D.L , n. 201, conv. con modif. dalla , n
2 Tale norma ha inserito nell'ordinamento italiano l'obbligo previsto a livello comunitario di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica Amministrazione. A tale scopo l'art. 1, co. 211, della citata L. 244/2007 stabilisce che la trasmissione delle fatture elettroniche debba avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) istituito dal Ministero dell'economia e delle Finanze e sotto la supervisione di SOGEI S.p.A. e la gestione dell Agenzia Entrate. Il D.M , n. 55, delinea le regole tecniche e individua, per classi di pubbliche Amministrazioni, le date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica stabilite dall'art. 1, co. 209, L. 244/2007. La Circolare , n. 1, emanata dal MEF, fornisce interpretazioni sulle modalità di attuazione del D.M. 55/2013. Infine, è giunto l'art. 25 del D.L , n. 66 (cd. Decreto "Irpef"), pubblicato nella G.U , n. 95, con il quale è stato anticipato al 31 marzo 2015, l'obbligo della fatturazione elettronica verso tutte le Amministrazioni pubbliche, ad eccezione dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza, per i quali permane l'obbligo al 6 giugno Tutte le Amministrazioni destinatarie non potranno né accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né procedere al pagamento, neppure parziale, sino all'invio del documento in forma elettronica. I fornitori delle Amministrazioni pubbliche, dal canto loro, dovranno invece gestire il proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità elettronica, non solo nelle fasi di emissione e trasmissione ma anche in quella di conservazione. Novità del Decreto Irpef Il Decreto Irpef anticipa l utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti B2G (Business to Government) tra pubblica Amministrazione e fornitori, introducendo all'art. 25, co. 1, D.L , n. 66, un'anticipazione della 2
3 tempistica nell'emissione della fattura elettronica al 31 marzo Tale data vale per le amministrazioni pubbliche diverse dai Ministeri, Agenzie fiscali ed enti di previdenza e per le Amministrazioni locali. Dal prossimo 6 giugno 2014 decorrerà invece l'obbligo per i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti nazionali di previdenza. Dunque, Ministeri e loro ripartizioni, Agenzie fiscali ed Enti di previdenza, a decorrere dal 6 giugno 2014, non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. La stessa disposizione si applicherà, dal 31 marzo 2015, ai restanti Enti nazionali e alle Amministrazioni locali. Inoltre, a partire dai 3 mesi successivi a queste date, le P.A. non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. Il citato art. 25, co. 2, D.L. 66/2014, stabilisce che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche dovranno riportare il Codice identificativo di gara (Cig) ed il Codice unico di progetto(cup). La tempistica di decorrenza dell'obbligo è, dunque, fissata: In 12 mesi dal 6 giugno 2013, cioè al 06 giugno 2014, data di entrata in vigore del regolamento, per Ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale; al 31 marzo 2015 per le altre amministrazioni incluse nell'elenco Istat, incluse le amministrazioni locali. SCADENZE APPLICAZIONE PROCEDURA FATTURAZIONE ELETTRONICA 06 GIUGNO MARZO 2015 MINISTERI, AGENZIE FISCALI ED ENTI NAZIONALI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE TUTTE LE ALTRE AMMINISTRAZIONI INCLUSE NELL'ELENCO ISTAT; + AMMINISTRAZIONI LOCALI. Inoltre, sempre in relazione alle regole che devono arrivare si ricorda anche che l'art. 6, co. 4, D.M. 55/2013 prevede l'approvazione di un apposito decreto volto a estendere le regole della fattura elettronica verso la P.A. anche "alle fatture emesse da parte di soggetti non residenti in Italia e alle fatture, già trasmesse in modalità telematica, relative al servizio di pagamento delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato di cui al D.Lgs. 241/97". 3
4 Le PA destinatarie Tra le pubbliche Amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche sono ricompresi tutti i soggetti anche autonomi che, a norma dell'art. 1, co. 2, L. 196/2009, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e che sono inseriti nel Conto economico consolidato ed individuati entro il 30 settembre di ciascun anno nell'apposito elenco pubblicato da Istat. L'elenco è abbastanza corposo; a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, le principali: 1. Amministrazioni centrali Organi costituzionali e di rilievo costituzionale; Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri; Agenzie fiscali (Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia delle Entrate); Enti di regolazione dell attività economica (Agenzia italiana del farmaco - AIFA, Agenzia per l Italia digitale, Ente nazionale per il micro credito, ecc.); Enti produttori di servizi economici (Agenzia nazionale per il turismo - ENIT, Anas S.p.A., Ente nazionale per l aviazione civile - ENAC, Ente nazionale risi, Fondo innovazione tecnologica - FIT, Gruppo Equitalia, ecc.); Autorità amministrative indipendenti (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM, Autorità per l energia elettrica e il gas - AEEG, Garante per la protezione dei dati personali, ecc.); Enti a struttura associativa (ANCI, UNIONCAMERE, ecc.); Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali (Accademia della Crusca, Coni, CRI, ecc.); Enti e Istituzioni di ricerca (Agenzia spaziale italiana - ENEA, Istituto nazionale di statistica - ISTAT); Istituti zooprofilattici sperimentali; 4
5 2. Amministrazioni locali Regioni e province autonome, Province, Comuni, Comunità montane, Unioni di comuni, Agenzie regionali sanitarie, Enti di regolazione dei servizi idrici e/o dei rifiuti (ex AATO), Aziende ospedaliere, Aziende sanitarie locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e unioni regionali, Università e istituti di istruzione universitaria pubblici, ecc.; 3. Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti - CNPADC, Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali - CNPR, Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, EPPI, ENASARCO, INAIL, INPS, ecc. La tempistica di adozione Definiti i soggetti coinvolti, il richiamato art. 1 della L. n. 244 del 2007, ai commi 209 e 213, stabilisce la tempistica di attuazione rimandandone l operatività dalla data di entrata in vigore di un regolamento emanato con Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze. Con la pubblicazione in G.U. del 22 maggio 2013, il D.M. Economia e Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 è entrato in vigore il 6 giugno All art.6 del predetto decreto sono stabilite le tempistiche di attuazione, distinguibili in quattro momenti differenti: ADOZIONE VOLONTARIA (art. 6, comma 1, del D.M. Economia e Finanze n. 55/2013): a decorrere dal 6 dicembre 2013 il SDI verrà reso disponibile per le amministrazioni pubbliche che volontariamente intendono aderire e sulla base di accordi stipulati con i propri fornitori; ADOZIONE OBBLIGATORIA (art. 6, comma 2, del D.M. Economia e Finanze n. 55/2013): per alcune P.A. centrali. A decorrere dal 6 giugno 2014 (12 mesi dall entrata in vigore del regolamento), adozione obbligatoria per i Ministeri, le Agenzie Fiscali e gli Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale; ADOZIONE OBBLIGATORIA PER I RESTANTI SOGGETTI: (art. 6, comma 3, del D.M. Economia e Finanze n. 55/2013 e art.25, D.L. IRPEF D.L. n. 66/2014): per le restanti P.A. A decorrere dal 31 marzo 2015 (non più 24 mesi dall entrata in vigore del decreto), adozione obbligatoria per le restanti amministrazioni pubbliche. 5
6 L art.25 del D.L. n.66/2014 stabilisce che: 1. Nell'ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall'agenzia per l'italia digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244", é anticipato al 31 marzo Alla medesima data, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, é anticipato il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal predetto Decreto n. 55 del 2013, per le amministrazioni locali di cui al comma 209 della citata Legge n. 244 del L'articolo 1, comma 2010, della Legge 244/2007 vieta di accettare o procedere al pagamento di fatture non elettroniche da tre mesi dall'entrata in vigore dell'obbligo (prima data 6 giugno 2014). Secondo la circolare Mef e Funzione pubblica 1/2014 la gestione della fattura da parte del ministero potrà protrarsi anche oltre il periodo transitorio senza obbligare il fornitore a riemettere la fattura in modalità elettronica. 6
7 La fatturapa La fattura PA è una fattura elettronica, così come definita dall'art. 21, co. 1, D.P.R , n. 633, ed è la sola tipologia di fattura che verrà accettata dalle Amministrazioni. La fattura PA è caratterizzata da: - un formato XML (extensible Markup Language): l unico accettato dal Sistema di Interscambio; - l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto, garantite tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura; - l indicazione di un codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura, riportato nell'indice delle pubbliche Amministrazioni (Ipa), consultabile nel sito 7
8 - da un codice CUP e CIG, cioè il Codice identificativo di gara (CIG), nei casi di obbligo di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. La documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione ed i servizi di supporto e assistenza sono disponibili su un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le pubbliche Amministrazioni. In capo a ciascuna Pa vi è l'obbligo di comunicare ai propri fornitori il codice univoco ottenuto dall'ipa in modalità tale da permettere l'associazione con i contratti vigenti. La circolare del Dipartimento chiarisce a questo proposito i comportamenti da tenere in caso di impossibilità a recapitare la fattura elettronica. Per ciascuna amministrazione presente in Ipa viene individuato un ufficio centrale di fatturazione elettronica. Il codice di questo ufficio deve essere utilizzato solo se il fornitore non ha ricevuto dall'amministrazione la comunicazione dell'ufficio destinatario della fattura. Il codice univoco assegnato a ciascun ufficio dall'indice delle pubbliche amministrazioni costituisce un elemento obbligatorio da inserire in ciascuna fattura emessa. Il caricamento in Ipa deve essere completato da ciascuna amministrazione entro i tre mesi precedenti alla decorrenza dell'obbligo. 8
9 - Questo termine vale anche per le amministrazioni locali, per le quali si è ancora in attesa del decreto ministeriale con cui sarà fissata la relativa decorrenza. In ogni caso, per ogni ufficio destinatario di fatture elettroniche viene pubblicata in Ipa la data a partire dalla quale il servizio è attivo. Il codice CUP e CIG sono elementi essenziali della fattura. Si tratta del Codice identificativo di gara (CIG), nei casi di obbligo di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n Riproduzione riservata - 9
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