COMUNE DI TREVISO PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO E PREVENZIONE DELL INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO 26 NOVEMBRE APRILE 2013

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1 COMUNE DI TREVISO Ordinanza n del PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO E PREVENZIONE DELL INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO 26 NOVEMBRE APRILE 2013 IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE PREMESSO che la stagione invernale si caratterizza per valori elevati di concentrazione di alcuni inquinanti atmosferici e la combustione di carburanti e combustibili fossili per trazione e riscaldamento concorrono significativamente alla formazione di composti primari quali sostanze organiche volatili inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio; PRESO ATTO che la Regione Veneto, con deliberazione di Consiglio Regionale n.57 dell , ha approvato il Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell Atmosfera (P.R.T.R.A.): - che individua una serie di azioni mirate a contenere l inquinamento atmosferico da realizzare in ogni Comune con modalità più o meno restrittive a seconda della criticità della zona in cui il Comune è stato classificato; - assegna specifiche competenze alle Provincie ed ai Comuni ed in particolare, per questi ultimi inseriti in zona A (a cui corrisponde la maggiore criticità), prescrive la stesura di un proprio Piano di Azione Tutela e Risanamento dell Atmosfera con provvedimenti in linea con il Piano Regionale; - istituisce il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Provincia di Treviso con il compito di coordinare gli interventi proposti dai Comuni aderenti, al fine di una omogeneizzazione della azioni di contenimento dell inquinamento atmosferico; VISTO il D.Lgs , n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell arco dell anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l ambiente nel suo complesso; 1

2 CONSIDERATO il monitoraggio della qualità dell aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale che evidenzia come il parametro PM10 permanga tra i più critici, soprattutto durante la stagione autunnale-invernale quando le concentrazioni delle polveri superano frequentemente il valore limite dei 50 µg/m³; VISTO che alla data del il numero di giorni progressivi di superamento del valore limite per la protezione della salute umana del PM10, registrato dall dalla stazione di monitoraggio della qualità dell aria gestita dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, ha raggiunto quota n. 64 rispetto ai 35 consentiti dalla legge; VISTI: il Decreto del Ministero dell Ambiente , n.163, che individua i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione di cui all art.7 del D.Lgs , n.285 Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni; la Comunicazione di Giunta n. 0754/12/CGC del con la quale è stato espresso parere favorevole in merito agli interventi per il contenimento dell inquinamento atmosferico durante il periodo autunnoinverno ; la D.G.C. n.341/12/dgc del , di approvazione del Piano di Azione per la tutela ed il risanamento dell atmosfera della Città di Treviso; gli artt. 5, 6, 7, 21 e 26 del D.Lgs. n.285 del Nuovo Codice della Strada e s.m.i.; la Direttiva Ministeriale Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l installazione e la manutenzione ; RITENUTO che il presente provvedimento rientri nella competenza dirigenziale, ai sensi dell art.4 del D.Lgs. 165/2001 e dell art.107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali; 2

3 ORDINANO 1) il divieto di circolazione su tutto il territorio comunale, con le modalità e le eccezioni di seguito indicate, nel periodo tra il ed il e tra il ed il , dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.00 alle ore e dalle ore alle ore 20.00, alle seguenti categorie di veicoli: 1. autoveicoli, come individuati all art. 54, lettere a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n, (*) del D.Lgs , n.285 Nuovo Codice della Strada ad accensione comandata (benzina) e ad accensione spontanea (diesel) non rispondenti alle direttive Euro 3 e successive; 2. motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi, immatricolati prima del 17 Giugno 1999 o comunque non rispondenti alle direttive 97/24/CE Cap.5 (Euro 1). Resta esclusa dal blocco della circolazione di cui trattasi solo il tratto di S.R. n. 53 (la strada Tangenziale). Le auto munite di bollino blu sono comunque soggette alle misure di limitazione della circolazione stradale di cui alla presente ordinanza. E fatto altresì obbligo, su tutto il territorio comunale, per l intero periodo dal al , di spegnimento dei motori per tutte le soste maggiori di 1 minuto, con esclusione dei veicoli frigoriferi (della cosiddetta catena del freddo) adibiti al trasporto di merci deperibili. (*) Autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d opera. 3

4 Eccezioni Sono escluse dai divieti di cui al precedente punto 1) le seguenti categorie di veicoli: 1. veicoli alimentati a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica esclusivamente GPL o gas metano; 2. veicoli a emissione zero o ibridi purché funzionanti a motore elettrico; 3. veicoli alimentati a gasolio classificati Euro 2, quando dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (ad esempio F.A.P.) e la cui installazione e/o aggiornamento siano annotati nella carta di circolazione; 4. autobus adibiti al servizio pubblico ed al servizio di Enti, Aziende, Comunità e Scuole; 5. veicoli immatricolati ai sensi dell art.138 del D.Lgs. 30,4.1992, n.285, Nuovo Codice della Strada ; veicoli dei Corpi e Servizi Polizia Stradale ed altri veicoli, sempre al servizio dei Corpi e Servizi di Polizia, con targa non civile (anche targhe sotto copertura) o per i cui accertamenti tecnici, immatricolazione e rilascio documenti di circolazione, si applica quanto previsto dal comma 1 dell art. 138 del D.Lgs. 285/1992; 6. veicoli degli Enti Locali; Trevisoservizi S.p.a.; ATS Servizi, S.p.a.; AIM S.p.a. (compresi i veicoli che operano in dipendenza di contratti d appalto dal Comune e dalle Aziende Speciali e previa esposizione di una nota del Comune o dell Azione da Speciale stessa); ULSS; Poste; ENEL; Istituti di Vigilanza privata; i veicoli blindati destinati al trasporto valori disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti , n.332; mezzi adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale, e i veicoli adibiti esclusivamente al pronto intervento su impianti, essenziali al funzionamento delle comunicazioni, dei servizi dell acqua - luce - gas, alla gestione di emergenza di impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc.); adibiti al trasporto di derrate deperibili; farmaci, quotidiani e periodici alle edicole, nonché quelli necessari a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali rientranti nell ambito dell elencazione di cui all art. 1, lettera a), b) c) d) ed e) della legge Norme sull esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (compresi i veicoli al servizio dei mezzi d informazione privata), purché siano tutti facilmente individuabili da scritte o particolari simboli di riconoscimento esterni applicati alle fiancate della carrozzeria del mezzo di trasporto; 7. veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo; veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale; 8. veicoli adibiti al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno); di soggetti affetti da gravi patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; delle persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili; cure, analisi e visite mediche; delle persone impegnate nell assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non; 9. veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell orario di lavoro rilasciata dall impresa o dall ente presso cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l uso del mezzo pubblico (da documentare mediante titolo autorizzatorio ); 4

5 10. veicoli di lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall impresa o dall ente presso cui prestano la loro opera e da cui risulti che la sede dell azienda, dell ente o l abitazione del lavoratore non sono normalmente servite dai mezzi pubblici di trasporto (da documentare mediante titolo autorizzatorio ); 11. veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri, o di altre cerimonie religiose e relativi ed eventuali veicoli al seguito; i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione; 12. veicoli che effettuano il car-pooling, ossia che trasportino almeno tre persone a bordo, quale promozione dell uso collettivo dell auto e per incentivare l adozione di piani di mobility management aziendale; 13. veicoli al servizio di persone che si devono recare alla stazione ferroviaria o a porti ed aeroporti, per accompagnare o per prelevare passeggeri di treni e/o autobus, compresi coloro che devono utilizzare i mezzi di trasporto ferroviari e/o ferrotranviari; i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus; 14. taxi e veicoli in servizio di noleggio con conducente; 15. veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive simili, case d accoglienza, o dei loro accompagnatori, situati nell area interdetta, limitatamente al percorso necessario all andata e al ritorno dall albergo, struttura ricettiva simile o dalla casa d accoglienza, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione; 16. veicoli delle autoscuole adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri Ufficio Provinciale di Treviso, nonché i veicoli dei candidati agli esami per il rilascio della patente di guida; in quest ultimo caso, i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione; 17. veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentazione dell ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al percorso necessario all andata e al ritorno; i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione; 18. veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero; 19. veicoli d epoca e di interesse storico e collezionistico così definiti e classificati dal Nuovo Codice della Strada, art. 60 D.Lgs. n.285/92, iscritti negli appositi registri tenuti dalle Associazioni riconosciute o aderenti alla specifica Federazione Internazionale. I conducenti di detti veicoli dovranno avere idonea documentazione a bordo riferita all iscrizione o certificazione che comprovi l appartenenza alle associazioni aderenti alle specifiche federazioni internazionali; 20. veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un ora prima ed un ora dopo l apertura e la chiusura dell attività. I conducenti dovranno essere muniti di autocertificazione; 21. veicoli usati per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa-scuola e limitatamente alla mezz ora prima e dopo l orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di autocertificazione, con l indicazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi; 22. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento per la donazione; 5

6 23. veicoli degli operatori sanitari in servizio di reperibilità, degli operatori e delle associazioni ed imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria o sociale, nonché dei familiari dei soggetti che usufruiscono dell assistenza domiciliare integrata (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio ); 24. veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi dei D. Lgs. 81/2008 per sopralluoghi di carattere di urgenza. I conducenti dovranno essere muniti di autocertificazione; 25. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità; 26. veicoli al servizio degli operatori assegnatari di posteggio nei mercati centrali e rionali, limitatamente alle giornate in cui è in vigore la limitazione alla circolazione secondo quanto disposto dal prese3nte provvedimento (con l invito ad usare i veicoli nella fascia oraria in cui la circolazione è consentita per tutti i veicoli); 27. veicoli utilizzati da direttori e giudici di gara per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti. I conducenti dovranno essere muniti di autocertificazione; 28. veicoli adibiti al trasporto collettivo delle società sportive per l accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa - impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo l inizio e la fine degli allenamenti, muniti anche di chiara identificazione (logo della società) con l attestazione degli orari da parte del presidente/legale rappresentante della società sportiva. 6

7 2) la limitazione del consumo di combustibili fossili per il riscaldamento, nell intero periodo dal al , secondo le modalità e le eccezioni di seguito indicate: negli edifici classificati, in base al D.P.R. n.412/93, con le sigle E.1 (edifici adibiti a residenza e assimilabili), E.2 (edifici adibiti a uffici e assimilabili), E.4 (edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili), E.5 (edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili), E.6 (edifici adibiti ad attività sportive), la temperatura non dovrà essere superiore a 19 C, con la tolleranza di +2 C; negli edifici classificati, in base al D.P.R. n.412/93, con la sigla E.8 (edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili), la temperatura non deve essere superiore a 17 C, con la tolleranza di +2 C. Prescrizioni per tutti gli edifici E vietata la climatizzazione dei seguenti spazi dell abitazione o ambienti ad essa complementari: box, garage, cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box e garage; E vietato l utilizzo di apparecchi scaldanti funzionanti a biomassa legnosa, come definita nella norma UNI CEN/TS 14588, appartenenti alle seguenti categorie: - camini aperti; - camini chiusi, stufe e qualunque altro apparecchio domestico, alimentati a biomassa legnosa che non garantiscano un rendimento energetico al 63% ed emissioni di monossido di carbonio (CO) 0,5%. E concesso l utilizzo di apparecchi scaldanti che non assicurino tale rendimento minimo solo nel caso di edifici isolati, temporaneamente sprovvisti di impianto di riscaldamento regolare. La qualità del pellet per gli impianti ed i singoli apparecchi termici alimentati con tale tipologia di combustibile deve essere comprovata tramite certificazione della conformità della norma UNI EN classe di qualità A1 e A2 del combustibile. L installazione degli impianti e dei singoli apparecchi termici deve essere effettuata da parte di installatori qualificati e formati, con rilascio di apposito documento attestante l'operazione. 7

8 Per gli impianti o apparecchi installati negli anni solari precedenti l anno solare in corso deve essere effettuata la manutenzione sull'impianto o sull'apparecchio e sulla canna fumaria da parte di operatori qualificati e formati, con rilascio di apposito documento attestante l'operazione. Raccomandazioni 1. Bruciare legna secca stagionata (con tenore di umidità uguale o inferiore a 40%). Il legno secco si accende e brucia facilmente mentre all aumentare del tenore di umidità aumenta la difficoltà di accensione. 2. Bruciare legna di dimensioni adeguate, evitando pezzi lunghi più di 40 cm e larghi più di 15 cm. Pezzi più piccoli permettono un migliore stoccaggio della legna prima dell uso e generalmente bruciano meglio. 3. Non utilizzare legna trattata, legname scarto proveniente dalla demolizione e dalla ristrutturazione degli edifici, quello costituito da imballaggi (bancali) o mobili di legno usati, la formica, il compensato anche frammisti con altra legna da ardere. 4. Non utilizzare il legno impregnato, verniciato o trattato, anche se solo frammisto con altra legna da ardere. La combustione di questo legno può liberare sostanze tossiche ed il suo utilizzo è consentito solo in impianti di combustione attrezzati per controllare gli inquinanti che si generano. 5. Non bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak). Chi brucia questi materiali produce gas nocivi e polveri e, allo stesso tempo, danneggia l impianto. 6. Per accendere la fiamma utilizzare la giusta quantità di legna finemente spaccata e molto secca o carta di giornale (non utilizzare carta patinata, di riviste o settimanali). 7. Scegliere il rivenditore più affidabile, cui rivolgere le migliori raccomandazioni. Chiedere di poter visitare l area magazzino per ispezionare la legna e per stimare, con un campione, la lunghezza del pezzi e la dimensione della catasta. Cercare legna pulita. Sabbia e fango sulla legna la rendono meno conveniente. 8. Quando si compra legna verde, umida o bagnata, si sta pagando anche l acqua in questa presente. E buona norma dunque acquistare la legna durante il periodo estivo (giugno-luglio) poiché essendo il taglio dei boschi eseguito prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che questa sia stagionata da circa un anno. 9. È importante accatastare la legna acquistata in un luogo protetto in modo tale che possa continuare il processo di stagionatura. 8

9 Controllo della combustione 1. Il fumo deve essere quasi invisibile (la fuoriuscita di fumo denso dal camino di colore dal giallo al grigio scuro, determina maggiore inquinamento). 2. La fiamma blu o rosso chiaro indica una buona combustione (fiamme rosse o rosso scuro significano cattiva combustione). 3. La cenere deve essere grigio chiaro o bianca (cenere scura e pesante e testa del camino sporca di nero indicano una cattiva combustione). 4. Non devono essere avvertiti odori (la presenza di odori implica che si stanno formando e quindi respirando sostanze nocive). 5. Devono prodursi poca fuliggine nei camini e basso consumo di combustibile (la presenza di molta fuliggine indica che c è anche un elevato consumo di combustibile). 6. Lasciare sempre il controllo dell aria completamente aperto finché nella camera di combustione c è fiamma viva o se la camera stessa è ancora ben riscaldata. Non spegnere il controllo dell aria per tutto il tempo in cui il fuoco langue. La legna dovrebbe bruciare con fiamma gialla finché non è ridotta a carbonella. Se il fuoco langue, spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare più di un pezzo per ciascun carico. 3) Divieto di combustioni all aperto con le seguenti deroghe: - distruzione di materiale infetto tramite il fuoco relativamente alla lotta obbligatoria contro la Processionaria del pino e contro il Cancro colorato del platano, rispettando le modalità e adottando le precauzioni stabilite dalla normativa vigente; - tralci delle viti, solamente se soggetti ad obbligo di combustione (per disposizione regionale, con finalità antiparassitaria); - prove pratiche condotte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; - preparazione dei cibi occasionale, a condizione di non recare molestia o disturbo al vicinato; 9

10 La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività temporanea dal giorno 26 Novembre 2012 fino al giorno 30 Aprile Per particolari esigenze non programmabili ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Settore Ambiente e dal Settore Polizia Locale di Treviso È fatto obbligo a tutti gli interessati di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza. Gli organi di polizia stradale di cui all art. 12 del Codice della strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni, riguardanti la circolazione stradale, contenute nel presente provvedimento. A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada. A norma dell art.3 comma 4 della Legge , n.241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell art.37 comma 3 del Codice della Strada. A norma dell art. 8 della Legge 241/1990, i responsabili del procedimento sono il Dirigente del settore Ambiente ed il Dirigente la Polizia Locale del Comune di Treviso. La presente ordinanza sarà resa nota mediante la pubblicazione all Albo Pretorio del Comune di Treviso. 10

11 Che copia del presente provvedimento sia inviata, a cura del Settore Ambiente, ai sotto elencati soggetti: Settori comunali e p.o. fuori settore; Ufficio Stampa; Ufficio Relazioni con il Pubblico; Prefetto, Questore, Comandante dei Carabinieri, Comandante della Polizia Stradale; ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso; ACI Treviso; Aziende di trasporto pubblico: ACTT S.p.a., La Marca S.p.a.; Provveditorato agli studi e alle direzioni didattiche; Confartigianato La Marca Trevigiana, CNA, Ascom Confcommercio, Unindustria Treviso, Camera di Commercio di Treviso-CIAA; Legambiente. Il Dirigente del Settore Ambiente Ing. Paolo Pierobon Il Comandante la Polizia Locale Dott. Federica Franzoso 11

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