( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1994 n S.O. n. 141 )

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1 DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994 n. 626 (Aggirnamenti) ( pubblicat nella Gazzetta Ufficiale del 12 nvembre 1994 n S.O. n. 141 ) ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24, 99/38 e 2001/45/CE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO. Il Presidente della Repubblica Visti gli articli 76 e 87 della Cstituzine; Vista la legge 19 febbrai 1992, n. 142, ed in particlare l'articl 43, recante delega al gvern per l'attuazine delle direttive del cnsigli 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di sicurezza e salute dei lavratri durante il lavr; Vista la legge 22 febbrai 1994, n. 146, recante prrga del termine della delega legislativa cntemplata dall'art. 43 della citata legge n. 142 del 1992, nnché delega al gvern per l'attuazine delle direttive particlari già adttate, ai sensi dell'art. 16, paragraf 1, della direttiva 89/391/CEE, successivamente alla medesima legge 19 febbrai 1992, n. 142; Vista la preliminare deliberazine del cnsigli dei ministri, adttata nella riunine del 7 lugli 1994; Acquisiti i pareri delle cmpetenti cmmissini permanenti della Camera dei deputati e del Senat della Repubblica; Vista la deliberazine del cnsigli dei ministri, adttata nella riunine del 16 settembre 1994; Sulla prpsta del ministr per il crdinament delle plitiche dell'unine eurpea, di cncert cn i ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesr, del lavr e della previdenza sciale, della sanità, dell'industria, del cmmerci e dell'artigianat, dell'intern e per la funzine pubblica e gli affari reginali; Emana Il seguente decret legislativ: TITOLO I CAPO I Dispsizini generali Art. 1. (nta) Camp di applicazine 1. Il presente decret legislativ prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavratri durante il lavr, in tutti i settri di attività privati pubblici. 2. Nei riguardi delle Frze armate e di Plizia, dei servizi di prtezine civile, nnché nell'ambit delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzinali alle attività degli rgani cn cmpiti in materia di rdine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzine universitaria, degli istituti di istruzine ed educazine di gni rdine e grad degli archivi, delle bibliteche, dei musei e delle aree archelgiche dell Stat, delle rappresentanze diplmatiche e cnslari e dei mezzi di trasprt aerei e marittimi le nrme del presente decret sn applicate tenend cnt delle particlari esigenze cnnesse al servizi espletat, individuate cn decret del Ministr cmpetente di cncert cn i Ministri del lavr e della previdenza sciale, della sanità e della funzine pubblica. 3. Nei riguardi dei lavratri di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nnché dei lavratri cn rapprt cntrattuale privat di prtierat, le nrme del presente

2 decret si applican nei casi espressamente previsti. 4. Le dispsizini di cui al presente decret si applican nelle regini a statut speciale e nelle prvince autnme di Trent e Blzan cmpatibilmente cn i rispettivi statuti e relative nrme di attuazine. 4. bis. Il datre di lavr che esercita le attività di cui ai cmmi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambit delle rispettive attribuzini e cmpetenze, i dirigenti e i prepsti che dirign svraintendn le stesse attività, sn tenuti all'sservanza delle dispsizini del presente decret. 4. ter. Nell'ambit degli adempimenti previsti dal presente decret, il datre di lavr nn può delegare quelli previsti dall'art. 4, cmmi 1, 2, 4, lettera a), e 11, prim perid. Art. 2. (nta) Definizini 1. Agli effetti delle dispsizini di cui al presente decret si intendn per: a. lavratre: persna che presta il prpri lavr alle dipendenze di un datre di lavr, esclusi gli addetti ai servizi dmestici e familiari, cn rapprt di lavr subrdinat anche speciale. Sn equiparati i sci lavratri di cperative di scietà, anche di fatt, che prestin la lr attività per cnt delle scietà e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di rientament di frmazine sclastica, universitaria e prfessinale avviati press datri di lavr per agevlare per perfezinare le lr scelte prfessinali. Sn altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzine ed universitari e i partecipanti a crsi di frmazine prfessinale nei quali si faccia us di labratri, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavr in genere, agenti chimici, fisici e bilgici. I sggetti di cui al precedente perid nn vengn cmputati ai fini della determinazine del numer dei lavratri dal quale il presente decret fa discendere particlari bblighi; b. datre di lavr: il sggett titlare del rapprt di lavr cn il lavratre, cmunque, il sggett che, secnd il tip e l'rganizzazine dell'impresa, ha la respnsabilità dell'impresa stessa vver dell'unità prduttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quant titlare dei pteri decisinali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazini di cui all'art. 1, cmma 2, del decret legislativ 3 febbrai 1993, n. 29, per datre di lavr si intende il dirigente al quale spettan i pteri di gestine, vver il funzinari nn avente qualifica dirigenziale, nei sli casi in cui quest'ultim sia prepst ad un uffici avente autnmia gestinale; c. servizi di prevenzine e prtezine dai rischi: insieme delle persne, sistemi e mezzi esterni interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzine e prtezine dai rischi prfessinali nell'azienda, vver unità prduttiva; d. medic cmpetente: medic in pssess di un dei seguenti titli: 1. specializzazine in medicina del lavr in medicina preventiva dei lavratri e psictecnica in tssiclgia industriale in igiene industriale in fisilgia ed igiene del lavr in clinica del lavr igiene e medicina preventiva in medicina legale e delle assicurazini ed altre specializzazini individuate, ve necessari, cn decret del Ministr della sanità di cncert cn il Ministr dell'università e della ricerca scientifica e tecnlgica; 2. dcenza libera dcenza in medicina del lavr in medicina preventiva dei lavratri e psictecnica in tssiclgia industriale in igiene industriale in fisilgia ed igiene del lavr; 3. autrizzazine di cui all'art. 55 del decret legislativ 15 agst 1991, n. 277;

3 e. respnsabile del servizi di prevenzine e prtezine: persna designata dal datre di lavr in pssess delle capacità e dei requisiti prfessinali di cui all'articl 8-bis; f. rappresentante dei lavratri per la sicurezza: persna, vver persne, eletta designata per rappresentare i lavratri per quant cncerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavr, di seguit denminat rappresentante per la sicurezza; g. prevenzine: il cmpless delle dispsizini misure adttate previste in tutte le fasi dell'attività lavrativa per evitare diminuire i rischi prfessinali nel rispett della salute della pplazine e dell'integrità dell'ambiente estern; h. agente: l'agente chimic, fisic bilgic, presente durante il lavr e ptenzialmente danns per la salute; i. unità prduttiva: stabiliment struttura finalizzata alla prduzine di beni servizi, dtata di autnmia finanziaria e tecnic funzinale. Art. 3. Misure generali di tutela 1. Le misure generali per la prtezine della salute e per la sicurezza dei lavratri sn: a. valutazine dei rischi per la salute e la sicurezza; b. eliminazine dei rischi in relazine alle cnscenze acquisite in base al prgress tecnic e, ve ciò nn é pssibile, lr riduzine al minim; c. riduzine dei rischi alla fnte; d. prgrammazine della prevenzine mirand ad un cmpless che integra in md cerente nella prevenzine le cndizini tecniche prduttive ed rganizzative dell'azienda nnché l'influenza dei fattri dell'ambiente di lavr; e. sstituzine di ciò che é pericls cn ciò che nn l é, é men pericls; f. rispett dei principi ergnmici nella cncezine dei psti di lavr, nella scelta delle attrezzature e nella definizine dei metdi di lavr e prduzine, anche per attenuare il lavr mntn e quell ripetitiv; g. prirità delle misure di prtezine cllettiva rispett alle misure di prtezine individuale; h. limitazine al minim del numer dei lavratri che sn, che pssn essere, espsti al rischi; i. utilizz limitat degli agenti chimici, fisici e bilgici, sui lughi di lavr; l. cntrll sanitari dei lavratri in funzine dei rischi specifici; m. allntanament del lavratre dall'espsizine a rischi, per mtivi sanitari inerenti la sua persna; n. misure igieniche;. misure di prtezine cllettiva ed individuale; p. misure di emergenza da attuare in cas di prnt sccrs, di ltta antincendi, di evacuazine dei lavratri e di pericl grave ed immediat; q. us di segnali di avvertiment e di sicurezza; r. reglare manutenzine di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, cn

4 particlare riguard ai dispsitivi di sicurezza in cnfrmità alla indicazine dei fabbricanti; s. infrmazine, frmazine, cnsultazine e partecipazine dei lavratri vver dei lr rappresentanti, sulle questini riguardanti la sicurezza e la salute sul lug di lavr; t. istruzini adeguate ai lavratri. 2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavr nn devn in nessun cas cmprtare neri finanziari per i lavratri. Art. 4. (nta) Obblighi del datre di lavr del dirigente e del prepst 1. Il datre di lavr, in relazine alla natura dell'attività dell'azienda vver dell'unità prduttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavratri, ivi cmpresi quelli riguardanti gruppi di lavratri espsti a rischi particlari, nella scelta delle attrezzature di lavr e delle sstanze dei preparati chimici impiegati, nnché nella sistemazine dei lughi di lavr. 2. All'esit della valutazine di cui al cmma 1, il datre di lavr elabra un dcument cntenente: a. una relazine sulla valutazine dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavr, nella quale sn specificati i criteri adttati per la valutazine stessa; b. l'individuazine delle misure di prevenzine e di prtezine e dei dispsitivi di prtezine individuale, cnseguente alla valutazine di cui alla lettera a); c. il prgramma delle misure ritenute pprtune per garantire il miglirament nel temp dei livelli di sicurezza. 3. Il dcument è custdit press l'azienda vver l'unità prduttiva. 4. Il datre di lavr: a. designa il respnsabile del servizi di prevenzine e prtezine intern estern all'azienda secnd le regle di cui all'art. 8; b. designa gli addetti al servizi di prevenzine e prtezine intern estern all'azienda secnd le regle di cui all'art. 8; c. nmina, nei casi previsti dall'art. 16, il medic cmpetente. 5. Il datre di lavr adtta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavratri, e in particlare: a. designa preventivamente i lavratri incaricati dell'attuazine delle misure di prevenzine incendi e ltta antincendi, di evacuazine dei lavratri in cas di pericl grave e immediat, di salvataggi, di prnt sccrs e, cmunque, di gestine dell'emergenza; b. aggirna le misure di prevenzine in relazine ai mutamenti rganizzativi e prduttivi che hann rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavr, vver in relazine al grad di evluzine della tecnica della prevenzine e della prtezine; c. nell'affidare i cmpiti ai lavratri tiene cnt delle capacità e delle cndizini degli stessi in rapprt alla lr salute e alla sicurezza; d. frnisce ai lavratri i necessari e idnei dispsitivi di prtezine individuale,

5 sentit il respnsabile del servizi di prevenzine e prtezine; e. prende le misure apprpriate affinché sltant i lavratri che hann ricevut adeguate istruzini accedan alle zne che li espngn ad un rischi grave e specific; f. richiede l'sservanza da parte dei singli lavratri delle nrme vigenti, nnché delle dispsizini aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavr e di us dei mezzi di prtezine cllettivi e dei dispsitivi di prtezine individuali messi a lr dispsizine; g. richiede l'sservanza da parte del medic cmpetente degli bblighi previsti dal presente decret, infrmandl sui prcessi e sui rischi cnnessi all'attività prduttiva; h. adtta le misure per il cntrll delle situazini di rischi in cas di emergenza e dà istruzini affinché i lavratri, in cas di pericl grave, immediat ed inevitabile, abbandnin il pst di lavr la zna periclsa; i. infrma il più prest pssibile i lavratri espsti al rischi di un pericl grave e immediat circa il rischi stess e le dispsizini prese da prendere in materia di prtezine; l. si astiene, salv eccezini debitamente mtivate, dal richiedere ai lavratri di riprendere la lr attività in una situazine di lavr in cui persiste un pericl grave e immediat; m. permette ai lavratri di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazine delle misure di sicurezza e di prtezine della salute e cnsente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle infrmazini ed alla dcumentazine aziendale di cui all'art. 19, cmma 1, lettera e); n. prende apprpriati prvvedimenti per evitare che le misure tecniche adttate pssan causare rischi per la salute della pplazine deterirare l'ambiente estern;. tiene un registr nel quale sn anntati crnlgicamente gli infrtuni sul lavr che cmprtan un'assenza dal lavr di almen un girn. Nel registr sn anntati il nme, il cgnme, la qualifica prfessinale dell'infrtunat, le cause e le circstanze dell'infrtuni, nnché la data di abbandn e di ripresa del lavr. Il registr è redatt cnfrmemente al mdell apprvat cn decret del Minister del lavr e della previdenza sciale, sentita la cmmissine cnsultiva permanente, di cui all'art. 393 del decret del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive mdifiche, ed è cnservat sul lug di lavr, a dispsizine dell'rgan di vigilanza. Fin all'emanazine di tale decret il registr è redatt in cnfrmità ai mdelli già disciplinati dalle leggi vigenti; p. cnsulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, cmma 1, lettere b), c) e d); q) adtta le misure necessarie ai fini della prevenzine incendi e dell'evacuazine dei lavratri, nnché per il cas di pericl grave e immediat. Tali misure devn essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensini dell'azienda, vver dell'unità prduttiva, e al numer delle persne presenti. 6. Il datre di lavr effettua la valutazine di cui al cmma 1 ed elabra il dcument di cui al cmma 2 in cllabrazine cn il respnsabile del servizi di prevenzine e prtezine e cn il medic cmpetente nei casi in cui sia bbligatria la srveglianza sanitaria, previa cnsultazine del rappresentante per la sicurezza. 7. La valutazine di cui al cmma 1 e il dcument di cui al cmma 2 sn rielabrati in ccasine di mdifiche del prcess prduttiv significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavratri. 8. Il datre di lavr custdisce, press l'azienda vver l'unità prduttiva, la cartella sanitaria e di rischi del lavratre sttpst a srveglianza sanitaria, cn salvaguardia del segret prfessinale, e ne cnsegna cpia al lavratre stess al mment della risluzine del rapprt di lavr, vver quand l stess ne fa richiesta.

6 9. Per le piccle e medie aziende, cn un più decreti da emanarsi entr il 31 marz 1996 da parte dei Ministri del lavr e della previdenza sciale, dell'industria, del cmmerci e dell'artigianat e della sanità, sentita la cmmissine cnsultiva permanente per la prevenzine degli infrtuni e per l'igiene del lavr, in relazine alla natura dei rischi e alle dimensini dell'azienda, sn definite prcedure standardizzate per gli adempimenti dcumentali di cui al presente articl. Tali dispsizini nn si applican alle attività industriali di cui all'art. 1 del decret del Presidente della Repubblica 17 maggi 1988, n. 175, e successive mdifiche, sggette all'bblig di dichiarazine ntifica ai sensi degli articli 4 e 6 del decret stess, alle centrali, termelettriche, agli impianti e labratri nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazine e il depsit separat di esplsivi, plveri e munizini, e alle strutture di ricver e cura sia pubbliche sia private. 10. Per le medesime aziende di cui al cmma 9, prim perid, cn un più decreti dei Ministri del lavr e della previdenza sciale, dell'industria, del cmmerci e dell'artigianat e della sanità, sentita la cmmissine cnsultiva permanente per la prevenzine degli infrtuni e per l'igiene del lavr, pssn essere altresì definiti: l. i casi relativi a iptesi di scarsa periclsità, nei quali è pssibile l svlgiment dirett dei cmpiti di prevenzine e prtezine in aziende vver unità prduttive che impiegan un numer di addetti superire a quell indicat nell'allegat I; m. i casi in cui è pssibile la riduzine a una sla vlta all'ann della visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavr da parte del medic cmpetente, ferma restand l'bbligatrietà di visite ulteriri, allrché si mdifican le situazini di rischi. 11. Fatta eccezine per le aziende indicate nella nta (1) dell'allegat I, il datre di lavr delle aziende familiari, nnché delle aziende che ccupan fin a dieci addetti nn è sggett agli bblighi di cui ai cmmi 2 e 3, ma è tenut cmunque ad autcertificare per iscritt l'avvenuta effettuazine della valutazine dei rischi e l'adempiment degli bblighi ad essa cllegati. L'autcertificazine deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sn in gni cas sggette agli bblighi di cui ai cmmi 2 e 3 le aziende familiari nnché le aziende che ccupan fin a dieci addetti, sggette a particlari fattri di rischi, individuate nell'ambit di specifici settri prduttivi cn un più decreti del Ministr del lavr e della previdenza sciale, di cncert cn i Ministri della sanità, dell'industria, del cmmerci e dell'artigianat, delle risrse agricle alimentari e frestali e dell'intern, per quant di rispettiva cmpetenza. 12. Gli bblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzine necessari per assicurare, ai sensi del presente decret, la sicurezza dei lcali e degli edifici assegnati in us a pubbliche amministrazini a pubblici uffici, ivi cmprese le istituzini sclastiche ed educative, restan a caric dell'amministrazine tenuta, per effett di nrme cnvenzini, alla lr frnitura e manutenzine. In tal cas gli bblighi previsti dal presente decret, relativamente ai predetti interventi, si intendn asslti, da parte dei dirigenti funzinari prepsti agli uffici interessati, cn la richiesta del lr adempiment all'amministrazine cmpetente al sggett che ne ha l'bblig giuridic. Art. 5. Obblighi dei lavratri 1. Ciascun lavratre deve prendersi cura della prpria sicurezza e della prpria salute e di quella delle altre persne presenti sul lug di lavr, su cui pssn ricadere gli effetti delle sue azini missini, cnfrmemente alla sua frmazine ed alle istruzini e ai mezzi frniti dal datre di lavr. 2. In particlare i lavratri: a. sservan le dispsizini e le istruzini impartite dal datre di lavr, dai dirigenti e dai prepsti, ai fini della prtezine cllettiva ed individuale; b. utilizzan crrettamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sstanze e i preparati periclsi, i mezzi di trasprt e le altre attrezzature di lavr, nnché i dispsitivi di sicurezza; c. utilizzan in md apprpriat i dispsitivi di prtezine messi a lr

7 dispsizine; d. segnalan immediatamente al datre di lavr, al dirigente al prepst le deficienze dei mezzi e dispsitivi di cui alle lettere b) e c), nnché le altre eventuali cndizini di pericl di cui vengn a cnscenza, adperandsi direttamente, in cas di urgenza, nell'ambit delle lr cmpetenze e pssibilità, per eliminare ridurre tali deficienze pericli, dandne ntizia al rappresentante dei lavratri per la sicurezza; e. nn rimuvn mdifican senza autrizzazine i dispsitivi di sicurezza di segnalazine di cntrll; f. nn cmpin di prpria iniziativa perazini manvre che nn sn di lr cmpetenza vver che pssn cmprmettere la sicurezza prpria di altri lavratri; g. si sttpngn ai cntrlli sanitari previsti nei lr cnfrnti; h. cntribuiscn, insieme al datre di lavr, ai dirigenti e ai prepsti, all'adempiment di tutti gli bblighi impsti dall'autrità cmpetente cmunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavratri durante il lavr. Art. 6. Obblighi dei prgettisti, dei fabbricanti, dei frnitri e degli installatri 1. I prgettisti dei lughi psti di lavr e degli impianti rispettan i principi generali di prevenzine in materia di sicurezza e di salute al mment delle scelte prgettuali e tecniche e scelgn macchine nnché dispsitivi di prtezine rispndenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle dispsizini legislative e reglamentari vigenti. 2. Sn vietati la fabbricazine, la vendita, il nleggi e la cncessine in us di macchine, di attrezzature di lavr e di impianti nn rispndenti alle dispsizini legislative e reglamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque cncede in lcazine finanziaria beni assggettati a frme di certificazine di mlgazine bbligatria è tenut a che gli stessi sian accmpagnati dalle previste certificazini dagli altri dcumenti previsti dalla legge. 3. Gli installatri e mntatri di impianti, macchine altri mezzi tecnici devn attenersi alle nrme di sicurezza e di igiene del lavr, nnché alle istruzini frnite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di lr cmpetenza. Art. 7. Cntratt di appalt cntratt d'pera 1. Il datre di lavr, in cas di affidament dei lavri ad imprese appaltatrici a lavratri autnmi all'intern della prpria azienda, di una singla unita' prduttiva della stessa, nnche' nell'ambit dell'inter cicl prduttiv dell'azienda medesima: a. verifica, anche attravers l'iscrizine alla camera di cmmerci, industria e artigianat, l'idneità tecnic-prfessinale delle imprese appaltatrici dei lavratri autnmi in relazine ai lavri da affidare in appalt cntratt d'pera; b. frnisce agli stessi sggetti dettagliate infrmazini sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sn destinati ad perare e sulle misure di prevenzine e di emergenza adttate in relazine alla prpria attività. 2. Nell'iptesi di cui al cmma 1 i datri di lavr: a. cperan all'attuazine delle misure di prevenzine e prtezine dai rischi sul lavr incidenti sull'attività lavrativa ggett dell'appalt; b. crdinan gli interventi di prtezine e prevenzine dai rischi cui sn espsti i lavratri, infrmandsi reciprcamente anche al fine di eliminare rischi dvuti alle interferenze tra i lavri delle diverse imprese cinvlte

8 nell'esecuzine dell'pera cmplessiva. 3. Il datre di lavr cmmittente prmuve la cperazine ed il crdinament di cui al cmma 2, elabrand un unic dcument di valutazine dei rischi che indichi le misure adttate per eliminare le interferenze. Tale dcument e' allegat al cntratt di appalt d'pera. Le dispsizini del presente cmma nn si applican ai rischi specifici prpri dell'attività delle imprese appaltatrici dei singli lavratri autnmi. 3. bis. L'imprenditre cmmittente rispnde in slid cn l'appaltatre, nnchè cn ciascun degli eventuali ulteriri subappaltatri, per tutti i danni per i quali il lavratre, dipendente dall'appaltatre dal subappaltatre, nn risulti indennizzat ad pera dell'istitut nazinale per l'assicurazine cntr gli infrtuni sul lavr. 3. ter. Ferme restand le dispsizini in materia di sicurezza e salute del lavr previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei cntratti di smministrazine, di appalt e di subappalt, di cui agli articli 1559, 1655 e 1656 del cdice civile, devn essere specificamente indicati i csti relativi alla sicurezza del lavr. A tali dati pssn accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavratri di cui all'articl 18 e le rganizzazini sindacali dei lavratri. CAPO II Servizi di prevenzine e prtezine Art. 8. (nta) Servizi di prevenzine e prtezine 1. Salv quant previst dall'art. 10, il datre di lavr rganizza all'intern dell'azienda, vver dell'unità prduttiva, il servizi di prevenzine e prtezine, incarica persne servizi esterni all'azienda, secnd le regle di cui al presente articl. 2. Il datre di lavr designa all'intern dell'azienda vver dell'unità prduttiva, una più persne da lui dipendenti per l'espletament dei cmpiti di cui all'articl 9, tra cui il respnsabile del servizi in pssess delle capacità e dei requisiti prfessinali di cui all'articl 8-bis, previa cnsultazine del rappresentante per la sicurezza. 3. I dipendenti di cui al cmma 2 devn essere in numer sufficiente, pssedere le capacità necessarie e disprre di mezzi e di temp adeguati per l svlgiment dei cmpiti lr assegnati. Essi nn pssn subire pregiudizi a causa dell'attività svlta nell'espletament del prpri incaric. 4. Salv quant previst dal cmma 2, il datre di lavr può avvalersi di persne esterne all'azienda in pssess delle cnscenze prfessinali necessarie per integrare l'azine di prevenzine prtezine. 5. L'rganizzazine del servizi di prevenzine e prtezine all'intern dell'azienda, vver dell'unità prduttiva, è cmunque bbligatria nei seguenti casi: a. nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decret del Presidente della Repubblica 17 maggi 1988, n. 175 e successive mdifiche, sggette all'bblig di dichiarazine ntifica, ai sensi degli articli 4 e 6 del decret stess; b. nelle centrali termelettriche; c. negli impianti e labratri nucleari; d. nelle aziende per la fabbricazine e il depsit separat di esplsivi, plveri e munizini; e. nelle aziende industriali cn ltre duecent dipendenti; f. nelle industrie estrattive cn ltre cinquanta lavratri dipendenti;

9 g. nelle strutture di ricver e cura sia pubbliche sia private. 6. Salv quant previst dal cmma 5, se le capacità dei dipendenti all'intern dell'azienda vver dell'unità prduttiva sn insufficienti, il datre di lavr deve far ricrs a persne servizi esterni all'azienda, previa cnsultazine del rappresentante per la sicurezza. 7. Il servizi estern deve essere adeguat alle caratteristiche dell'azienda, vver unità prduttiva, a favre della quale è chiamat a prestare la prpria pera, anche cn riferiment al numer degli peratri. 8. Il respnsabile del servizi estern deve pssedere le capacità e i requisiti prfessinali di cui all'articl 8-bis. 9. Il Ministr del lavr e della previdenza sciale, cn decret di cncert cn i Ministri della sanità e dell'industria, del cmmerci e dell'artigianat, sentita la cmmissine cnsultiva permanente, può individuare specifici requisiti, mdalità e prcedure, per la certificazine dei servizi, nnché il numer minim degli peratri di cui ai cmmi 3 e Qualra il datre di lavr ricrra a persne servizi esterni egli nn è per quest liberat dalla prpria respnsabilità in materia. 11. Il datre di lavr cmunica all'ispettrat del lavr e alle unità sanitarie lcali territrialmente cmpetenti il nminativ della persna designata cme respnsabile del servizi di prevenzine e prtezine intern vver estern all'azienda. Tale cmunicazine è crredata da una dichiarazine nella quale si attesti cn riferiment alle persne designate: a. i cmpiti svlti in materia di prevenzine e prtezine; b. il perid nel quale tali cmpiti sn stati svlti; c. il curriculum prfessinale. Art. 8-bis Capacità e requisiti prfessinali degli addetti e dei respnsabili dei servizi di prevenzine e prtezine interni esterni 1. Le capacità ed i requisiti prfessinali dei respnsabili e degli addetti ai servizi di prevenzine e prtezine interni esterni devn essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul lug di lavr e relativi alle attività lavrative. 2. Per l svlgiment delle funzini da parte dei sggetti di cui al cmma 1, é necessari essere in pssess di un titl di studi nn inferire al diplma di istruzine secndaria superire ed essere inltre in pssess di un attestat di frequenza, cn verifica dell'apprendiment, a specifici crsi di frmazine adeguati alla natura dei rischi presenti sul lug di lavr e relativi alle attività lavrative. In sede di Cnferenza permanente per i rapprti tra l Stat, le regini e le prvince autnme di Trent e di Blzan sn individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei crsi. 3. I crsi di frmazine di cui al cmma 2 sn rganizzati dalle regini e prvince autnme, dalle università, dall'ispesl, dall'inail, dall'istitut italian di medicina sciale, dal Dipartiment dei vigili del fuc, del sccrs pubblic e della difesa civile, dall'amministrazine della Difesa, dalla Scula superire della pubblica amministrazine, dalle assciazini sindacali dei datri di lavr dei lavratri dagli rganismi paritetici. Altri sggetti frmatri pssn essere individuati in sede di Cnferenza permanente per i rapprti tra l Stat, le regini e le prvince autnme di Trent e di Blzan. 4. Per l svlgiment della funzine di respnsabile del servizi prevenzine e prtezine, ltre ai requisiti di cui al cmma 2, é necessari pssedere un attestat di frequenza, cn verifica dell'apprendiment, a specifici crsi di frmazine in materia di prevenzine e prtezine dei rischi, anche di natura ergnmica e psic-sciale, di rganizzazine e gestine delle attività tecnic amministrative e di tecniche di cmunicazine in azienda e di relazini sindacali.

10 5. I respnsabili e gli addetti dei servizi di prevenzine e prtezine sn tenuti a frequentare crsi di aggirnament secnd indirizzi definiti in sede di Cnferenza permanente per i rapprti tra l Stat, le regini e le prvince autnme di Trent e di Blzan, cn cadenza almen quinquennale. 6. Clr che sn in pssess di laurea triennale di "Ingegneria della sicurezza e prtezine" di "Scienze della sicurezza e prtezine" di "Tecnic della prevenzine nell'ambiente e nei lughi di lavr" sn esnerati dalla frequenza ai crsi di frmazine di cui al cmma E' fatt salv l'articl Gli rganismi statali di frmazine pubblici, previsti al cmma 3, rganizzan i crsi di frmazine secnd tariffe, determinate sulla base del cst effettiv del servizi, da stabilire, cn le relative mdalità di versament, cn decret del Ministr cmpetente per materia, entr trenta girni dalla data di entrata in vigre del presente decret. 9. Le amministrazini pubbliche di cui al presente decret, rganizzan i crsi di frmazine nei limiti delle risrse finanziarie prprie cn le maggiri entrate derivanti dall'espletament di dette attività a caric dei partecipanti. 10. La partecipazine del persnale delle pubbliche amministrazini ai crsi di frmazine di cui al presente articl é dispsta nei limiti delle risrse destinate dalla legislazine vigente alla frmazine del persnale medesim.». Art. 9. Cmpiti del servizi di prevenzine e prtezine 1. Il servizi di prevenzine e prtezine dai rischi prfessinali prvvede: a. all'individuazine dei fattri di rischi, alla valutazine dei rischi e all'individuazine delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavr, nel rispett della nrmativa vigente sulla base della specifica cnscenza dell'rganizzazine aziendale; b. ad elabrare, per quant di cmpetenza, le misure preventive e prtettive e i sistemi di cui all'art. 4, cmma 2, lettera b) e i sistemi di cntrll di tali misure; c. ad elabrare le prcedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d. a prprre i prgrammi di infrmazine e frmazine dei lavratri; e. a partecipare alle cnsultazini in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11; f. a frnire ai lavratri le infrmazini di cui all'art Il datre di lavr frnisce ai servizi di prevenzine e prtezine infrmazini in merit a: a. la natura dei rischi; b. l'rganizzazine del lavr, la prgrammazine e l'attuazine delle misure preventive e prtettive; c. la descrizine degli impianti e dei prcessi prduttivi; d. i dati del registr degli infrtuni e delle malattie prfessinali; e. le prescrizini degli rgani di vigilanza. 3. I cmpnenti del servizi di prevenzine e prtezine e i rappresentanti dei lavratri

11 per la sicurezza sn tenuti al segret in rdine ai prcessi lavrativi di cui vengn a cnscenza nell'esercizi delle funzini di cui al presente decret. 4. Il servizi di prevenzine e prtezine é utilizzat dal datre di lavr. Art. 10. Svlgiment dirett da parte del datre di lavr dei cmpiti di prevenzine e prtezine dai rischi 1. Il datre di lavr può svlgere direttamente i cmpiti prpri del servizi di prevenzine e prtezine dai rischi nnché di prevenzine incendi e di evacuazine, nei casi previsti nell'allegat I, dandne preventiva infrmazine al rappresentante dei lavratri per la sicurezza ed alle cndizini di cui ai cmmi successivi. Ess può avvalersi della facltà di cui all'art. 8, cmma Il datre di lavr che intende svlgere i cmpiti di cui al cmma 1, deve frequentare appsit crs di frmazine in materia di sicurezza e salute sul lug di lavr, prmss anche dalle assciazini dei datri di lavr e trasmettere all'rgan di vigilanza cmpetente per territri: a. una dichiarazine attestante la capacità di svlgiment dei cmpiti di prevenzine e prtezine dai rischi; b. una dichiarazine attestante gli adempimenti di cui all'art. 4, cmmi 1, 2, 3 e 11; c. una relazine sull'andament degli infrtuni e delle malattie prfessinali della prpria azienda elabrata in base ai dati degli ultimi tre anni del registr infrtuni, in mancanza dell stess, di analga dcumentazine prevista dalla legislazine vigente; d. l'attestazine di frequenza del crs di frmazine in materia di sicurezza e salute sul lug di lavr. Art. 11. Riunine peridica di prevenzine e prtezine dai rischi 1. Nelle aziende, vver unità prduttive, che ccupan più di 15 dipendenti, il datre di lavr, direttamente tramite il servizi di prevenzine e prtezine dai rischi, indice almen una vlta all'ann una riunine cui partecipan: a. il datre di lavr un su rappresentante; b. il respnsabile del servizi di prevenzine e prtezine dai rischi; c. il medic cmpetente ve previst; d. il rappresentante per la sicurezza. 2. Nel crs della riunine il datre di lavr sttpne all'esame dei partecipanti: a. il dcument, di cui all'art. 4, cmmi 2 e 3; b. l'idneità dei mezzi di prtezine individuale; c. i prgrammi di infrmazine e frmazine dei lavratri ai fini della sicurezza e della prtezine della lr salute. 3. La riunine ha altresì lug in ccasine di eventuali significative variazini delle cndizini di espsizine al rischi, cmpresa la prgrammazine e l'intrduzine di

12 nuve tecnlgie che hann riflessi sulla sicurezza e salute dei lavratri. 4. Nelle aziende, vver unità prduttive, che ccupan fin a 15 dipendenti, nelle iptesi di cui al cmma 3, il rappresentante dei lavratri per la sicurezza può chiedere la cnvcazine di una appsita riunine. 5. Il datre di lavr, anche tramite il servizi di prevenzine e prtezine dai rischi, prvvede alla redazine del verbale della riunine che é tenut a dispsizine dei partecipanti per la sua cnsultazine. CAPO III Prevenzine incendi, evacuazine dei lavratri, prnt sccrs Art. 12. Dispsizini generali 1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, cmma 5, lettera q), il datre di lavr: a. rganizza i necessari rapprti cn i servizi pubblici cmpetenti in materia di prnt sccrs, salvataggi, ltta antincendi e gestine dell'emergenza; b. designa preventivamente i lavratri incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4, cmma 5, lettera a). c. infrma tutti i lavratri che pssn essere espsti ad un pericl grave ed immediat circa le misure predispste ed i cmprtamenti da adttare; d. prgramma gli interventi, prende i prvvedimenti e dà istruzini affinché i lavratri pssan, in cas di pericl grave ed immediat che nn può essere evitat, cessare la lr attività, vver mettersi al sicur, abbandnand immediatamente il lug di lavr; e. prende i prvvedimenti necessari affinché qualsiasi lavratre, in cas di pericl grave ed immediat per la prpria sicurezza vver per quella di altre persne e nell'impssibilità di cntattare il cmpetente superire gerarchic, pssa prendere le misure adeguate per evitare le cnseguenze di tale pericl, tenend cnt delle sue cnscenze e dei mezzi tecnici dispnibili. 2. Ai fini delle designazini di cui al cmma 1, lettera b), il datre di lavr tiene cnt delle dimensini dell'azienda vver dei rischi specifici dell'azienda vver dell'unità prduttiva. 3. I lavratri nn pssn, se nn per giustificat mtiv, rifiutare la designazine. Essi devn essere frmati, essere in numer sufficiente e disprre di attrezzature adeguate, tenend cnt delle dimensini vver dei rischi specifici dell'azienda vver dell'unità prduttiva. 4. Il datre di lavr deve, salv eccezini debitamente mtivate, astenersi dal chiedere ai lavratri di riprendere la lr attività in una situazine di lavr in cui persiste un pericl grave ed immediat. Art. 13. (nta) Prevenzine incendi 1. Ferm restand quant previst dal decret del Presidente della Repubblica 29 lugli 1982, n. 577, i ministri dell'intern, del lavr e della previdenza sciale, in relazine al tip di attività, al numer dei lavratri ccupati ed ai fattri di rischi, adttan un più decreti nei quali sn definiti: a. i criteri diretti ad individuare: 1. misure intese ad evitare l'insrgere di un incendi e a limitarne

13 le cnseguenze qualra ess si verifichi; 2. misure precauzinali di esercizi; 3. metdi di cntrll e manutenzine degli impianti e delle attrezzature antincendi; 4. criteri per la gestine delle emergenze; b. le caratteristiche dell specific servizi di prevenzine e prtezine antincendi di cui all'art. 12, cmpresi i requisiti del persnale addett e la sua frmazine. 2. Per il settre minerari il decret di cui al cmma 1 é adttat dai ministri dell'intern, del lavr e della previdenza sciale e dell'industria, del cmmerci e dell'artigianat. Art. 14. Diritti dei lavratri in cas di pericl grave ed immediat 1. Il lavratre che, in cas di pericl grave, immediat e che nn può essere evitat, si allntana dal pst di lavr vver da una zna periclsa, nn può subire pregiudizi alcun e deve essere prtett da qualsiasi cnseguenza dannsa. 2. Il lavratre che, in cas di pericl grave e immediat e nell'impssibilità di cntattare il cmpetente superire gerarchic, prende misure per evitare le cnseguenze di tale pericl, nn può subire pregiudizi per tale azine, a men che nn abbia cmmess una grave negligenza. Art. 15. Prnt sccrs 1. Il datre di lavr, tenend cnt della natura dell'attività e delle dimensini dell'azienda vver dell'unità prduttiva, sentit il medic cmpetente ve previst, prende i prvvedimenti necessari in materia di prnt sccrs e di assistenza medica di emergenza, tenend cnt delle altre eventuali persne presenti sui lughi di lavr e stabilend i necessari rapprti cn i servizi esterni, anche per il trasprt dei lavratri infrtunati. 2. Il datre di lavr, qualra nn vi prvveda direttamente, designa un più lavratri incaricati dell'attuazine dei prvvedimenti di cui al cmma Le caratteristiche minime delle attrezzature di prnt sccrs, i requisiti del persnale addett e la sua frmazine sn individuati in relazine alla natura dell'attività, al numer dei lavratri ccupati e ai fattri di rischi, cn decret dei ministri della sanità, del lavr e della previdenza sciale, della funzine pubblica e dell'industria, del cmmerci e dell'artigianat, sentita la cmmissine cnsultiva permanente e il cnsigli superire di sanità. 4. Fin all'emanazine del decret di cui al cmma 3 si applican le dispsizini vigenti in materia. CAPO IV Srveglianza sanitaria Art. 16. Cntenut della srveglianza sanitaria 1. La srveglianza sanitaria é effettuata nei casi previsti dalla nrmativa vigente. 2. La srveglianza di cui al cmma 1 é effettuata dal medic cmpetente e cmprende: a. accertamenti preventivi intesi a cnstatare l'assenza di cntrindicazini al lavr cui i lavratri sn destinati, ai fini della valutazine della lr

14 idneità alla mansine specifica; b. accertamenti peridici per cntrllare l stat di salute dei lavratri ed esprimere il giudizi di idneità alla mansine specifica. 3. Gli accertamenti di cui al cmma 2 cmprendn esami clinici e bilgici e indagini diagnstiche mirati al rischi ritenuti necessari dal medic cmpetente. Art. 17. Il medic cmpetente 1. Il medic cmpetente: a. cllabra cn il datre di lavr e cn il servizi di prevenzine e prtezine di cui all'art. 8, sulla base della specifica cnscenza dell'rganizzazine dell'azienda vver dell'unità prduttiva e delle situazini di rischi, alla predispsizine dell'attuazine delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psic-fisica dei lavratri; b. effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16; c. esprime i giudizi di idneità alla mansine specifica al lavr, di cui all'art. 16; d. istituisce ed aggirna, stt la prpria respnsabilità, per gni lavratre sttpst a srveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischi da custdire press il datre di lavr cn salvaguardia del segret prfessinale; e. frnisce infrmazini ai lavratri sul significat degli accertamenti sanitari cui sn sttpsti e, nel cas di espsizine ad agenti cn effetti a lung termine, sulla necessità di sttprsi ad accertamenti sanitari anche dp la cessazine dell'attività che cmprta l'espsizine a tali agenti. Frnisce altresì, a richiesta, infrmazini analghe ai rappresentanti dei lavratri per la sicurezza; f. infrma gni lavratre interessat dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dell stess, gli rilascia cpia della dcumentazine sanitaria; g. cmunica, in ccasine delle riunini di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati annimi cllettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e frnisce indicazini sul significat di detti risultati; h. cngiuntamente al respnsabile del servizi di prevenzine e prtezine dai rischi, visita gli ambienti di lavr almen due vlte all'ann e partecipa alla prgrammazine del cntrll dell'espsizine dei lavratri i cui risultati gli sn frniti cn tempestività ai fini delle valutazini e dei pareri di cmpetenza; i. fatti salvi i cntrlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavratre qualra tale richiesta sia crrelata ai rischi prfessinali; l. cllabra cn il datre di lavr alla predispsizine del servizi di prnt sccrs di cui all'art. 15; m. cllabra all'attività di frmazine e infrmazine di cui al cap VI. 2. Il medic cmpetente può avvalersi, per mtivate ragini, della cllabrazine di

15 medici specialisti scelti dal datre di lavr che ne spprta gli neri. 3. Qualra il medic cmpetente, a seguit degli accertamenti di cui all'art. 16, cmma 2, esprima un giudizi sull'inidneità parziale tempranea ttale del lavratre, ne infrma per iscritt il datre di lavr e il lavratre. 4. Avvers il giudizi di cui al cmma 3 è ammess ricrs, entr trenta girni dalla data di cmunicazine del giudizi medesim, all'rgan di vigilanza territrialmente cmpetente che dispne, dp eventuali ulteriri accertamenti, la cnferma, la mdifica la revca del giudizi stess. 5. Il medic cmpetente svlge la prpria pera in qualità di: a) dipendente da una struttura esterna pubblica privata cnvenzinata cn l'imprenditre per l svlgiment dei cmpiti di cui al presente cap; b) liber prfessinista; c) dipendente del datre di lavr. 6. Qualra il medic cmpetente sia dipendente del datre di lavr, questi gli frnisce i mezzi e gli assicura le cndizini necessarie per l svlgiment dei sui cmpiti. 7. Il dipendente di una struttura pubblica nn può svlgere l'attività di medic cmpetente, qualra esplichi attività di vigilanza. CAPO V Cnsultazine e partecipazine dei lavratri Art. 18. Rappresentante per la sicurezza 1. In tutte le aziende, unità prduttive, é elett designat il rappresentante per la sicurezza. 2. Nella aziende, unità prduttive, che ccupan sin a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza é elett direttamente dai lavratri al lr intern. Nelle aziende che ccupan fin a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuat per più aziende nell'ambit territriale vver del cmpart prduttiv. Il rappresentante di cui al precedente perid è di nrma elett dai lavratri. 3. Nelle aziende, vver unità prduttive, cn più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza é elett designat dai lavratri nell'ambit delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, é elett dai lavratri dell'azienda al lr intern. 4. Il numer, le mdalità di designazine di elezine del rappresentante per la sicurezza, nnché il temp di lavr retribuit e gli strumenti per l'espletament delle funzini, sn stabiliti in sede di cntrattazine cllettiva. 4. bis. L'elezine dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territriali di cmpart, salv diverse determinazini in sede di cntrattazine cllettiva, avviene di nrma in un'unica girnata su tutt il territri nazinale, cme individuata cn decret del Ministr del lavr e della previdenza sciale, sentite le rganizzazini sindacali cmparativamente più rappresentative dei datri di lavr e dei lavratri. Cn il medesim decret sn disciplinate le mdalità di attuazine del presente cmma. 5. In cas di mancat accrd nella cntrattazine cllettiva di cui al cmma 4, il ministr del lavr e della previdenza sciale, sentite le parti, stabilisce cn prpri decret, da emanarsi entr tre mesi dalla cmunicazine del mancat accrd, gli standards relativi alle materie di cui al cmma 4. Per le amministrazini pubbliche prvvede il ministr per la funzine pubblica sentite le rganizzazini sindacali maggirmente rappresentative sul pian nazinale. 6. In gni cas il numer minim dei rappresentanti di cui al cmma 1 é il seguente: a. un rappresentante nelle aziende vver unità prduttive sin a 200 dipendenti; b. tre rappresentanti nelle aziende vver unità prduttive da 201 a 1000 dipendenti;

16 c. sei rappresentanti in tutte le altre aziende vver unità prduttive. 7. Le mdalità e i cntenuti specifici della frmazine del rappresentante per la sicurezza sn stabiliti in sede di cntrattazine cllettiva nazinale di categria cn il rispett dei cntenuti minimi previsti dal decret di cui all'art. 22, cmma 7. Art. 19. Attribuzini del rappresentante per la sicurezza 1. Il rappresentante per la sicurezza: a. accede ai lughi di lavr in cui si svlgn le lavrazini; b. é cnsultat preventivamente e tempestivamente in rdine alla valutazine dei rischi, alla individuazine, prgrammazine, realizzazine e verifica della prevenzine nell'azienda vver unità prduttiva; c. é cnsultat sulla designazine degli addetti al servizi di prevenzine, all'attività di prevenzine incendi, al prnt sccrs, alla evacuazine dei lavratri; d. é cnsultat in merit all'rganizzazine della frmazine di cui all'art. 22, cmma 5; e. riceve le infrmazini e la dcumentazine aziendale inerente la valutazine dei rischi e le misure di prevenzine relative, nnché quelle inerenti le sstanze e i preparati periclsi, le macchine, gli impianti, l'rganizzazine e gli ambienti di lavr, gli infrtuni e le malattie prfessinali; f. riceve le infrmazini prvenienti dai servizi di vigilanza; g. riceve una frmazine adeguata, cmunque nn inferire a quella prevista dall'art. 22; h. prmuve l'elabrazine, l'individuazine e l'attuazine delle misure di prevenzine idnee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavratri; i. frmula sservazini in ccasine di visite e verifiche effettuate dalle autrità cmpetenti; l. partecipa alla riunine peridica di cui all'art. 11; m. fa prpste in merit all'attività di prevenzine; n. avverte il respnsabile dell'azienda dei rischi individuati nel crs della sua attività;. può fare ricrs alle autrità cmpetenti qualra ritenga che le misure di prevenzine e prtezine dai rischi adttate dal datre di lavr e i mezzi impiegati per attuarle nn sn idnei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavr. 2. Il rappresentante per la sicurezza deve disprre del temp necessari all svlgiment dell'incaric senza perdita di retribuzine, nnché dei mezzi necessari per l'esercizi delle funzini e delle facltà ricnsciutegli. 3. Le mdalità per l'esercizi delle funzini di cui al cmma 1 sn stabilite in sede di cntrattazine cllettiva nazinale. 4. Il rappresentante per la sicurezza nn può subire pregiudizi alcun a causa dell svlgiment della prpria attività e nei sui cnfrnti si applican le stesse tutele

17 previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 5. Il datre di lavr è tenut a cnsegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletament della sua funzine, cpia del dcument di cui all'articl 4, cmmi 2 e 3, nnchè del registr degli infrtuni sul lavr di cui all'articl 4, cmma 5, lettera ). 5. bis. I rappresentanti territriali di cmpart dei lavratri, di cui all'articl 18, cmma 2, secnd perid, esercitan le attribuzini di cui al presente articl cn riferiment a tutte le unità prduttive del territri del cmpart di rispettiva cmpetenza. Art. 20. (nta) Organismi paritetici 1. A livell territriale sn cstituiti rganismi paritetici tra le rganizzazini sindacali dei datri di lavr e dei lavratri, cn funzini di rientament e di prmzine di iniziative frmative nei cnfrnti dei lavratri. Tali rganismi sn inltre prima istanza di riferiment in merit a cntrversie srte sull'applicazine dei diritti di rappresentanza, infrmazine e frmazine, previsti dalle nrme vigenti. 2. Sn fatti salvi, ai fini del cmma 1, gli rganismi bilaterali partecipativi previsti da accrdi intercnfederali, di categria, nazinali, territriali aziendali. 3. Agli effetti dell'art. 10 del decret legislativ 3 febbrai 1993, n. 29, gli rganismi di cui al cmma 1 sn parificati alla rappresentanza indicata nel medesim articl. CAPO VI Infrmazine e frmazine dei lavratri Art. 21. Infrmazine dei lavratri 1. Il datre di lavr prvvede affinché ciascun lavratre riceva un'adeguata infrmazine su: a. i rischi per la sicurezza e la salute cnnessi all'attività dell'impresa in generale; b. le misure e le attività di prtezine e prevenzine adttate; c. i rischi specifici cui é espst in relazine all'attività svlta, le nrmative di sicurezza e le dispsizini aziendali in materia; d. i pericli cnnessi all'us delle sstanze e dei preparati periclsi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla nrmativa vigente e dalle nrme di buna tecnica; e. le prcedure che riguardan il prnt sccrs, la ltta antincendi, l'evacuazine dei lavratri; f. il respnsabile del servizi di prevenzine e prtezine ed il medic cmpetente; g. i nminativi dei lavratri incaricati di applicare le misure di cui agli articli 12 e Il datre di lavr frnisce le infrmazini di cui al cmma 1, lettere a), b), c), anche ai lavratri di cui all'art. 1, cmma 3. Art. 22.

18 Frmazine dei lavratri 1. Il datre di lavr assicura che ciascun lavratre, ivi cmpresi i lavratri di cui all'art. 1, cmma 3, riceva una frmazine sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, cn particlare riferiment al prpri pst di lavr ed alle prprie mansini. 2. La frmazine deve avvenire in ccasine: a. dell'assunzine; b. del trasferiment cambiament di mansini; c. dell'intrduzine di nuve attrezzature di lavr di nuve tecnlgie, di nuve sstanze e preparati periclsi. 3. La frmazine deve essere peridicamente ripetuta in relazine all'evluzine dei rischi vver all'insrgenza di nuvi rischi. 4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritt ad una frmazine particlare in materia di salute e sicurezza, cncernente la nrmativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel prpri ambit di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nzini sulle principali tecniche di cntrll e prevenzine dei rischi stessi. 5. I lavratri incaricati dell'attività di prevenzine incendi e ltta antincendi, di evacuazine dei lavratri in cas di pericl grave ed immediat, di salvataggi, di prnt sccrs e, cmunque, di gestine dell'emergenza devn essere adeguatamente frmati. 6. La frmazine dei lavratri e quella dei lr rappresentanti di cui al cmma 4 deve avvenire, in cllabrazine cn gli rganismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'rari di lavr e nn può cmprtare neri ecnmici a caric dei lavratri. 7. I Ministri del lavr e della previdenza sciale e della sanità, sentita la cmmissine cnsultiva permanente, pssn stabilire i cntenuti minimi della frmazine dei lavratri, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datri di lavr di cui all'art. 10, cmma 3, tenend anche cnt delle dimensini e della tiplgia delle imprese. CAPO VII Dispsizini cncernenti la pubblica amministrazine Art. 23. Vigilanza 1. La vigilanza sull'applicazine della legislazine in materia di sicurezza e salute nei lughi di lavr è svlta dall'unità sanitaria lcale e, per quant di specifica cmpetenza, dal Crp nazinale dei vigili del fuc, nnché, per il settre minerari, dal Minister dell'industria, del cmmerci e dell'artigianat, e per le industrie estrattive di secnda categria e le acque minerali e termali dalle regini e prvince autnme di Trent e di Blzan. 2. Ferme restand le cmpetenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazine vigente all'ispettrat del lavr, per attività lavrative cmprtanti rischi particlarmente elevati, da individuare cn decret del Presidente del Cnsigli dei Ministri, su prpsta dei Ministri del lavr e della previdenza sciale e della sanità, sentita la Cmmissine cnsultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazine della legislazine in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'ispettrat del lavr che ne infrma preventivamente il servizi di prevenzine e sicurezza dell'unità sanitaria lcale cmpetente per territri. 3. Il decret di cui al cmma 2 è emanat entr ddici mesi dalla data di entrata in vigre del presente decret. 4. Restan ferme le cmpetenze in materia di sicurezza e salute dei lavratri attribuite dalle dispsizini vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autrità marittime, prtuali ed aerprtuali, per quant riguarda la sicurezza dei lavratri a

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