LA CISL DICE BASTA ALLE BRUNETTATE Le valutazioni della Conferenza delle Regioni alla Legge 133/2008

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1 F.P.S.-Cisl Notizie Anno VIII, Numero 41, Ottobre 2008 Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, Molinette S.G.A.S. Dermatologico San Vito Banca del Sangue Istituto Carlo Alberto I.R.V. LA CISL DICE BASTA ALLE BRUNETTATE Le valutazioni della Conferenza delle Regioni alla Legge 133/2008 Cari colleghi, vi informiamo che a seguito della forte mobilitazione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali contro le ingiuste penalizzazioni introdotte dalla Legge 133 del 2008 e le limitazioni imposte al ruolo della contrattazione nazionale e decentrata, e dopo le sollecitazioni avanzate a tutte le Istituzioni competenti, la Conferenza delle Regioni, il 9 ottobre c.a, ha fatto pervenire il documento di valutazione sulla materia e sulle altre proposte legislative relative ai disegni di legge proposti dal Governo sul riordino della Pubblica Amministrazione e la riforma della contrattazione. La Conferenza delle Regioni interviene sui seguenti aspetti. La legge 133 del 2008 sulla quale ribadisce la necessità di emanare una propria posizione di chiarimento che risponde ad alcune delle richieste avanzate dalle Segreterie Nazionali e che anticipa eventuali e ulteriori circolari dei Ministeri competenti. A tal proposito vi evidenziamo alcuni aspetti precisati dalla Conferenza dalle Regioni per i lavoratori delle Regioni, che in analogia possiamo richiedere siano applicati anche per il comparto della sanità: a) Assenze per malattia E PER- MESSO RETRIBUITO (ART. 71) 1) Assenze per malattia Trattamento Fondamentale (voci retributive da non decurtare) la Conferenza delle Regioni conferma il collegamento fra normativa e contrattazione collettiva per quanto attiene l individuazione delle voci del salario accessorio da decurtare. In merito all assenza per malattia conferma un principio da noi più volte ribadito e messo in discussione anche in alcune interpretazioni ARAN prima della emanazione del D.LGS 112 del 2008, riconvertito in L. 133 e cioè che la convalescenza da ricovero ospedaliero in presenza di un certificato medico che ne evidenzi la sussistenza di un nesso etiologico ed una continuità tra ricovero e convalescenza è considerata alla stregua del ricovero ospedaliero e quindi non è soggetta a decurtazione. Nelle voci retributive da far rientrare nel trattamento fondamentale escluse dalla decurtazione, ai sensi del comma 1 dell articolo 71 della legge 133/2008, come da noi auspicato, la Conferenza delle Regioni comprende anche l indennità di comparto. Inoltre la Conferenza delle Regioni come da noi auspicato conferma come voce da non sottoporre a decurtazione, in analogia a quanto previsto per i Ministeri con la circolare n. 7 della Funzione Pubblica, il salario di posizione sia per la dirigenza che per il comparto, nella cifra quantificata dal contratto nazionale.

2 PAGINA 2 ANNO VIII, NUMERO 41, OTTOBRE 2008 F.P.S.-CISL NOTIZIE Trattamento Accessorio (voci retributive da non decurtare) La Conferenza delle Regioni conferma che le indennità collegate ad un effettiva prestazione (compreso il rischio e il disagio) non sono oggetto di decurtazione in quanto sono già liquidate solo per il periodo di effettiva presenza in servizio La Conferenza delle Regioni chiarisce anche le modalità per applicare la decurtazione, ma soprattutto chiariscono che le riduzioni non hanno influenza ai fini contributivi sia per la parte previdenziale che del TFS e TFR 2. Assenze per permessi o congedi retribuiti La Conferenza delle Regioni fa una sua interpretazione anche del comma 5 dell articolo 71, che auspichiamo possa essere abrogato come ricorderete vi abbiamo comunicato con la nostra nota del 2 ottobre u.s. e come proposto da un emendamento presentato dal Governo nel collegato alla Finanziaria atto camera 1441-Quatrer. La Conferenza delle Regioni pur confermando la volontà del legislatore di escludere tutte le assenze ai fini della distribuzione dei fondi del salario accessorio, ad eccezione di quelle già indicate dalle circolari ministeriali, precisa l aggiunta fra le eccezioni del congedo ordinario (ferie) ed evidenzia che la L. 133/2008 mette in rilievo gli istituti del salario accessorio e quindi le previ- sioni dei contratti integrativi. Inoltre la conferenza delle Regioni ribadisce che le risorse delle decurtazioni possono essere utilizzate per finanziare i fondi del salario accessorio per la contrattazione decentrata e quindi distribuite fra gli altri lavoratori, confermando il ruolo della contrattazione. DIVIETO DI UTILIZZO DEL ME- DESIMO LAVORATORE PER PE- RIODI SUPERIORI AL TRIENNIO (ARTICOLO 36, COMMA 3, DLGS 165/2001 COME SOSTI- TUITO DALL ART. 49) Le Regioni confermano che il limite dei tre anni di incarico nell ultimo quinquennio si riferiscono alla sommatoria di tipologie contrattuali diverse e non all eventuale rinnovo di incarichi a tempo determinato che possono essere previsti ai sensi e nei limiti della normativa vigente. Disegno di legge A. Senato n. 847 (riforma pubblica amministrazione) In merito a questo disegno di legge di riordino della pubblica amministrazione e al sistema di contrattazione, la Conferenza delle Regioni conferma la sua volontà di avviare insieme all ANCI e all UPI e con le Organizzazioni sindacali un percorso di confronto come peraltro previsto dall intesa sul lavoro pubblico (memorandum) del 6 aprile Disegno di legge A. Camera n quater (collegato alla Finanziaria) La Conferenza delle Regioni esprime preoccupazione in merito alla norma di blocco della stabilizzazione dei precari e delle conseguenze sul percorso di stabilizzazione avviato a livello decentrato e per questa ragione chiede l intesa e il confronto con la Conferenza delle Regioni sul provvedimento e in particolare sull emendamento proposto dal Governo. Valutazioni su un ipotesi di riforma del sistema contrattuale La Conferenza delle Regioni, in allegato riporta un documento di valutazione sulla necessità di avviare un percorso di riflessione sull attuale sistema contrattuale e quindi un confronto con le organizzazioni sindacali. Nelle riflessioni riportate la Conferenza delle Regioni conferma i due livelli di contrattazione nazionale e decentrata e conferma il ruolo dell ARAN con una maggiore presenza e autonomia delle Regioni. La conferma della Conferenza delle Regioni dei due livelli di contrattazione è una dichiarazione politica importante rispetto lo scenario di un nuovo decentramento delle competenze, come peraltro la dichiarazione di valorizzazione della contrattazione e del confronto con il sindacato in risposta alle azioni unilaterali del Ministero della Funzione Pubblica.

3 ANNO VIII, NUMERO 41, OTTOBRE 2008 F.P.S.-CISL NOTIZIE PAGINA 3 Al VIA LA TRATTATIVA SUL NUOVO MODELLO CONTRATTUALE PROPOSTA DI LINEE GUIDA PER LA RIFORMA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Con l obiettivo della crescita fondata sull aumento della produttività e l incremento delle retribuzioni, il progetto di riforma intende realizzare - con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni, in sostituzione del sistema vigente - un accordo sulle regole e le procedure cui attenersi nella negoziazione e nella gestione della contrattazione collettiva. Si propone un modello la cui regolamentazione è integralmente affidata all autonomia negoziale che in tal modo dovrebbe saper cogliere le soluzioni migliori in funzione delle specificità - produttive, dimensionali, di mercato - dei singoli settori. Si conferma un assetto della contrattazione collettiva su due livelli: il contratto nazionale di categoria e la contrattazione di secondo livello, aziendale o alternativamente territoriale, laddove previsto, secondo l attuale prassi, nell ambito di specifici settori. Per quanto riguarda il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria si prevede: a) la durata triennale tanto per la parte economica che normativa; b) la funzione del contratto nazionale di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale; c) la individuazione dell indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell IPCA (l indice dei prezzi al consumo armonizzato, elaborato da Eurostat per l Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati; d) l elaborazione della previsione da parte di un soggetto terzo sulla base di una specifica lettera di incarico; e) la verifica circa eventuali scostamenti tra l inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati; f) l affidamento al Comitato - costituito a livello interconfederale quale specifica sede di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo accordo della verifica circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi. Il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale in termini di variazione dei minimi. g) l applicazione del nuovo indice previsionale ad un valore retributivo medio assunto quale base di computo composto dai minimi tabellari, dal valore degli aumenti periodici di anzianità considerata l anzianità media di settore e dalle altre e- ventuali indennità in cifra fissa stabilite dallo stesso contratto nazionale.

4 PAGINA 4 ANNO VIII, NUMERO 41, OTTOBRE 2008 F.P.S.-CISL NOTIZIE Il contratto nazionale di categoria, inoltre, regola il sistema di relazioni industriali a livello nazionale, territoriale ed aziendale. Il contratto nazionale può definire ulteriori forme di bilateralità, anche sulla base di specifici accordi interconfederali conclusi in relazione ad un quadro normativo che assicuri benefìci fiscali ad incentivazione del funzionamento di servizi integrativi di welfare. Per evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo dei contratti nazionali, è previsto che la presentazione delle richieste sindacali avvenga sei mesi prima della scadenza del contratto. A questo stesso o- biettivo è rivolta anche la previsione di un meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosca una copertura economica, che le categorie stabiliranno nei singoli contratti, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell accordo. Nei casi di crisi del negoziato - e cioè se dopo sei mesi dalla scadenza, l intesa non è stata ancora raggiunta - si prevede anche l interessamento del Comitato interconfederale. Viene inoltre confermato un periodo di tregua sindacale di sette mesi dalla presentazione della piattaforma, per consentire il regolare svolgimento del negoziato stabilendo che, in caso di mancato rispetto, si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell azione messa in atto durante il periodo di tregua. Per quanto riguarda il secondo livello di contrattazione - parimenti a vigenza triennale - si conferma l importanza che vengano incrementate e rese strutturali tutte le scelte operate con il Protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007, attuate con D.M. 7 maggio 2008 e gli interventi normativi di cui all art. 2 del D.L. n. 93/08, convertito in legge n.126/08, volti ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti salariali al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, ecc. concordati fra le parti. Si confermano le regole che presiedono alla contrattazione di secondo livello e cioè: che si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto nazionale o dalla legge; che deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione, secondo il principio del ne bis in idem. Eventuali controversie che dovessero insorgere nella applicazione delle regole stabilite, saranno disciplinate dall autonomia collettiva, in sede territoriale e poi a livello nazionale. Qualora la controversia non trovi soluzione in sede di conciliazione, è previsto il ricorso ad un collegio di arbitrato, secondo modalità e procedure stabilite nel CCNL o con specifico accordo interconfederale. Per gli eventuali provvedimenti da applicare, il collegio arbitrale farà riferimento alle norme di legge vigenti in materia di responsabilità riguardanti esclusivamente i comportamenti posti in essere da organizzazioni di rappresentanza. Rispetto alla contrattazione con contenuti economici, il premio variabile sarà calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all andamento economico dell impresa. Si precisa inoltre che il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l applicazione degli sgravi di legge. Per i contratti territoriali devono essere determinati crite-

5 ANNO VIII, NUMERO 41, OTTOBRE 2008 F.P.S.-CISL NOTIZIE PAGINA 5 Si prevede poi che le parti nei contratti nazionali possano concordare linee guida utili a definire modelli di premio variabile per la diffusione della contrattazione di secondo livello, anche con le incentivazioni previste, nelle PMI. Il progetto di riforma è costruito in modo che il risultato economico complessivo per il lavoratore derivi da tre distinti fattori: a) gli aumenti retributivi previsti dal contratto nazionale; b) l aumento della retribuzione in funzione della contrattazione di secondo livello che, in quanto collegata al raggiungimento di obiettivi di produttività ed efficienza, risulterà ancora più pesante essendo in tutto o in parte, decontribuita e detassata; c) l attivazione di un elemento di garanzia retributiva - nella misura ed alle condizioni concordate nei contratti nazionali con particolare riguardo per le situazioni di difficoltà economico-produttiva - che rappresenta una rete di garanzia a favore dei lavoratori dipendenti da a- ziende nelle quali non si esercita la contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante per contratto nazionale. Il beneficio sarà determinato con riferimento alla situazione rilevata nell ultimo quadriennio. La verifica degli a- venti diritto e l erogazione dell elemento di garanzia si collocano al termine della vigenza di ciascun contratto nazionale. La proposta di riforma affida ancora alla contrattazione di settore la possibilità di consentire che nel territorio le Associazioni delle imprese ed i sindacati territoriali di categoria, possano accordarsi per modificare, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici o normativi del CCNL. L obiettivo è di consentire il raggiungimento di specifiche intese per governare, direttamente nel territorio, situazioni di crisi aziendale o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell area. La facoltà di modificare è esercitabile sulla base di parametri oggettivi individuati dal CCNL. In ogni caso le intese devono essere approvate dalle parti stipulanti il CCNL. Riguardo ai compiti affidati al Comitato paritetico Confindustria-Cgil, Cisl, Uil - il cui funzionamento sarà disciplinato con apposito regolamento - oltre alla verifica della funzionalità di quanto definito con il nuovo accordo, si prevede che possa costituire la sede di analisi e di verifica delle relazioni industriali e della gestione del fattore lavoro nel sistema industriale e dei servizi. Circa il tema della rappresentanza delle parti nella contrattazione collettiva, nel progetto di riforma si conferma l interesse a definire nuove regole con la disponibilità a valutare le diverse ipotesi che possono essere adottate con accordo, ivi compresa la certificazione all INPS dei dati di iscrizione sindacale. Sempre nella logica di realizzare un sistema di relazioni industriali meno conflittuale, si propone alle parti firmatarie di assumere il comune impegno a rispettare ed a far rispettare nell esercizio del cosiddetto potere d influsso proprio delle organizzazioni di rappresentanza di imprese e lavoratori tutte le regole che liberamente saranno definite in materia di contrattazione collettiva. Da ultimo si conferma l attenzione per la semplificazione/riduzione del numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro a seguito della verifica dell interesse delle categorie in tal senso. Le Confederazioni svolgeranno un ruolo per favorire e coordinare l attività di razionalizzazione. Tutti gli aspetti applicativi saranno definiti una volta raggiunta l intesa generale. Questa intesa che ha come obiettivo il rilancio della crescita economica, rafforza l indicazione condivisa da imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale in via prioritaria sul lavoro dipendente e sulle imprese per favorirne la competitività.

6 PAGINA 6 ANNO VIII, NUMERO 41, OTTOBRE 2008 F.P.S.-CISL NOTIZIE I REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITA La pensione di anzianità è la prestazione spettante al dipendente pubblico che cessa dal servizio prima del compimento dell età anagrafica prevista per accedere al trattamento di vecchiaia. Fino al , i requisiti richiesti per ottenere la prestazione erano: il compimento di 57 anni di età il possesso di almeno 35 anni di contribuzione oppure il possesso di 39 anni di contribuzione indipendentemente dall età anagrafica. A decorrere dall , i requisiti per accedere al pensionamento anticipato cambiano nella seguente maniera: PERIODO QUOTA REQUISITO dal 1/1/2008 al 30/06/2009 / 58 età + 35 contributi dal 1/1/2011 al 31/12/ dal 1/1/ dal 1/7/2009 al 31/12/ età + 36 contributi oppure 61 età + 35 contributi 61 età + 36 contributi oppure 62 età + 35 contributi 59 età + 36 contributi oppure 60 età + 35 contributi oppure 40 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica. Finestre di accesso Per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre Con meno di 40 anni di contributi 2007, l accesso al pensionamento di anzianità è consentito con le decorrenze in vigore alla suddetta data (1 luglio, 1 ottobre, 1 gennaio, 1 aprile). Con almeno 40 anni di contributi Per i lavoratori che maturano i requisiti dal 1 gennaio 2008, l accesso al pensionamento di anzianità è consentito: REQUISITI MATURATI ENTRO FINESTRA REQUISITI MATURATI ENTRO FINESTRA 30 giugno 1 luglio anno successivo 31 marzo 1 ottobre dello stesso anno 31 dicembre Le nuove regole introdotte dall non si applicano ad alcune categorie di lavoratori, i quali continueranno ad accedere alla pensione di anzianità con i vecchi requisiti dei 35 anni di contribuzione e dei 57 anni di età. In particolare sono derogati: coloro che hanno acquisito il diritto alla pensione entro il gennaio del 2 anno successivo 30 giugno 1 gennaio anno successivo 30 settembre 1 aprile anno successivo 31 dicembre 1 luglio anno successivo le donne che hanno optato per il calcolo della pensione con il sistema contributivo i lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell indennità di mobilità ordinaria i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro la data del 20 luglio 2007.

7 ANNO VIII, NUMERO 41, OTTOBRE 2008 F.P.S.-CISL NOTIZIE PAGINA 7 I REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA La pensione di vecchiaia è la prestazione spettante al dipendente pubblico che cessa dal servizio per aver maturato i limiti anagrafici e contributi previsti dalla legge. I requisiti richiesti per ottenere la pensione sono diversi in base al sistema di calcolo da utilizzare per determinare l importo del trattamento. I sistemi di calcolo sono 3: il sistema retributivo che si applica ai lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni il sistema misto che si applica ai lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato un anzianità contributiva inferiore ai 18 anni; il sistema contributivo che si applica ai lavoratori la cui posizione contributiva inizia a maturare a decorrere dall 1 gennaio 1996 I requisiti nel sistema retributivo e misto sono: il compimento di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne il possesso di almeno 20 anni di contribuzione I requisiti nel sistema contributivo sono: il compimento di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne, il possesso di almeno 5 anni di contribuzione (per le donne l importo di pensione non deve essere inferiore a 1,2 v o l t e l a m m o n t a r e dell assegno sociale) oppure il possesso di 40 anni di contribuzione indipendentemente dall età anagrafica; oppure il compimento dell età prevista per le pensioni di anzianità (da 58 a 62 anni), il possesso di 35 anni di contributi. Decorrenza Dall 1 gennaio 2008 sono state introdotte le cosiddette finestre per la pensione di vecchiaia. REQUISITI MATURATI ENTRO DECORRENZA DI PENSIONE 1 Trimestre 1 luglio dell'anno in corso 2 Trimestre 1 ottobre dell'anno in corso 3 Trimestre 1 gennaio dell'anno successivo 4 Trimestre 1 aprile dell'anno successivo Tale meccanismo non trova applicazione nei confronti di coloro che hanno raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2007, i quali accedono al trattamento pensionistico dal giorno successivo a quello della cessazione dal servizio. LA CISL UNISCE, LA CISL CONTRATTA, LA CISL FA ACCORDI NELL INTERESSE DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI ISCRIVITI ALLA CISL

8 PAGINA 8 F.P.S.-CISL NOTIZIE ANNO VIII, NUMERO 41, OTTOBRE 2008 Concorsi pubblici: il candidato può accedere agli elaborati degli altri partecipanti (TAR Lazio, sezione terza, sentenza 8 luglio 2008, n Dott. Gesuele Bellini) Il candidato di un concorso pubblico può liberamente avere accesso agli elaborati degli altri partecipanti, senza la necessità che questi ultimi siano preventivamente informati o possano in qualche modo opporsi. E' quanto ha affermato il TAR del Lazio, sezione terza, nella sentenza 8 luglio 2008, n Il caso ha riguardato un candidato, il quale avendo partecipato con esito negativo ad un pubblico concorso, ha chiesto di prendere visione ed astrarre copia di una serie di documenti, tra cui, gli elaborati degli altri concorrenti. In merito a quest'ultimo punto, la sua istanza non è stata accolta dall'amministrazione in quanto non era stata fatta opportuna comunicazione ai diretti interessati, consentendo, quindi, agli stessi di potersi opporre motivatamente a tale richiesta. II TAR chiamato in causa ha censurato la determinazione dell'amministrazione, ordinando alla stessa di esibire e consentire all'interessato di estrarre copia degli atti richiesti. Richiamando la giurisprudenza maggioritaria (CdS, sez.vi, n. 260/1997; Tar Campania n.7538/1997; Tar Emilia Romagna, Parma, n.274/2001), il Collegio ha affermato che il partecipante ad una procedura concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura che lo legittima all'accesso di tutti i documenti prodotti dai candidati, nonché i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati, per i quali non vige l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, dal momento in cui i concorrenti; prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti, quindi; una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera persona/e dei partecipanti che, pertanto, non assumono /a veste di controinteressati in senso tecnico nel presente giudizio. P14 in concreto, l'omessa integrale intimazione in giudizio dei concorrenti cui si riferiscono gli atti in esame arreca loro alcun significativo pregiudizio non potendo gli stessi; in ragione di quanto detto, opporsi all'ostensione dei documenti richiesti dalla ricorrente. Dipendenti pubblici: la sanzione disciplinare deve tenere conto della personalità e della condotta dell'incolpato (Consiglio di Stato 23 luglio 2008, n Gesue/e Bellini) Nell'applicazione della sanzione disciplinare ad un pubblico dipendente, l'amministrazione deve tenere conto della personalità complessiva dell'incolpato e della sua condotta, ai fini della graduazione della sanzione da applicare. E' quanto ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza 23 luglio 2008, n II caso ha riguardato un agente della Polizia di Stato al quale era stata applicata la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio per violazione dolosa dei doveri d'ufficio, in quanto colpevole di aver omesso ripetutamente di denunciare alcune attività illecite di cui era venuto a conoscenza durante l'acquisto per uso personale di sostanze stupefacenti. Redazione a cura di Il giudici di Palazzo Spada, nel rigettare il ricorso proposto dal Ministero dell'interno avverso la decisione del TAR, che aveva censurato il procedimento valutativo dell'amministrazione, hanno confermato il ragionamento del giudice di primo grado, secondo cui la Pubblica Amministrazione nell'applicazione della sanzione deve valutare la complessiva personalità dell'incolpato e la sua condotta successiva al fatto addebitato, quali elementi necessari del complessivo apprezzamento demandato alla stessa. Tali elementi, prosegue il Collegio, sono necessari non per escludere la responsabilità dell'illecito disciplinare, ma ai fini della graduazione della sanzione eventualmente applicabile. Nel caso in argomento, la mancata valutazione della personalità complessiva dell'agente e nemmeno della sua condotta, ritenuta irrilevante dall'amministrazione, successiva alla commissione dell'illecito oggetto di contestazione, di essersi sottoposto con esito positivo ad un trattamento di recupero, hanno viziato la valutazione finale, che è sfociata nella destituzione dal servizio, mentre invece se adeguatamente valutati a- vrebbero potuto portare all'applicazione di una sanzione meno grave. ALFREDO VENTRE Tel Fax cislmol@molinettepiemonte.it Caserta Mario Cacace Pasquale Prudente Lino Hanno collaborato: Pronesti Luciano Brosio Antonino Di Nauta Antonella Inferrera Roberto Strano Rosario Valvano Patrizia Bonassin Danilo De Angelo Carmelo Rea Giuseppe Giustetto Gabriella Torresini Laura Stella Liliana Albano Alfia Carere Patrizia Moschillo Anella Bilanzone Antonella Moio Stefania Romeo Antonietta Palmieri Luciano De Leo Paolo

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