Riforma dei contratti: eliminata l indennità di vacanza contrattuale Potito Di Nunzio Consulente del lavoro in Milano
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1 Riforma dei contratti: eliminata l indennità di vacanza contrattuale Potito Di Nunzio Consulente del lavoro in Milano 102 Con l Accordo interconfederale 15 aprile 2009 previste, in via sperimentale fino al 2013, nuove regole e procedure di negoziazione e di gestione della contrattazione collettiva, inclusa anche la soppressione dell indennità di vacanza contrattuale In data 15 aprile 2009 è stato siglato l Accordo interconfederale che dà attuazione all Accordo quadro sulla riforma del modello contrattuale sottoscritto in data 22 gennaio 2009, a Roma, da Governo e Parti sociali (rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori). Si ricorda che tale accordo, come il precedente, non è stato firmato dalla Cgil (si veda n. 5/2009, pag. 12 e n. 17/2009, pag. 31). L accordo, che sostituisce il Protocollo del 23 luglio 1993, viene introdotto in via sperimentale per la durata di 4 anni, dal 15 aprile 2009 al 15 aprile 2013, e stabilisce una serie di regole e procedure nella negoziazione e nella gestione della contrattazione collettiva compresa la soppressione dell Indennità di vacanza contrattuale (Ivc) che aveva garantito nei decorsi anni la rivalutazione automatica delle retribuzioni in assenza di rinnovo del contratto collettivo nazionale. In sostituzione è stata prevista la possibilità di inserire nei singoli contratti collettivi nazionali una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data del raggiungimento dell accordo di rinnovo. Obiettivo dichiarato dell intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l aumento della produttività. Le parti, nel confermare un modello di assetti contrattuali su due livelli (nazionale e aziendale/ territoriale), esprimono l essenziale esigenza di avere un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in grado di dare certezze riguardo ai soggetti, ai tempi ed ai contenuti della contrattazione collettiva attraverso l attuazione ed il rispetto delle regole. Con l accordo viene anche costituito dalle parti un Comitato paritetico a livello interconfederale, per la L Ipca è il nuovo indice di ridefinizione delle retribuzioni verifica del corretto funzionamento delle regole definite e quale specifica sede di monitoraggio, analisi e raccordo costante, anche con l obiettivo di fornire, in una logica di diffusione delle best practices, linee di orientamento per i comportamenti dei rispettivi organismi e dei loro rappresentati ai vari livelli. Obiettivi e funzioni dei due livelli di contrattazione - A ciascuno dei due livelli di contrattazione, il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e il secondo livello (aziendale o territoriale), sono assegnati specifici obiettivi e funzioni come di seguito si illustra. Contratto collettivo nazionale Per il contratto collettivo nazionale il nuovo accordo nello specifico prevede che: q avrà durata triennale sia per la parte economica che normativa, mentre l accordo precedente prevedeva una durata biennale per la parte economica e quadriennale per quella normativa; q la sua funzione principale è quella di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori di un dato settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale; q regola il sistema di relazioni industriali a livello nazionale, territoriale e aziendale o di pubblica amministrazione; q definisce le modalità e gli ambiti di applicazione della contrattazione di secondo livello, nello spirito dell attuale prassi negoziale, con particolare riguardo alle piccole imprese, nonché la tempistica, secondo il principio dell autonomia dei cicli negoziali, le materie e le voci nelle quali essa si articola; q definisce i tempi e le procedure per la presentazione delle proposte sindacali relative alla modifica delle disposizioni economiche e normative previste dalla contrattazione nazionale, aziendale o territoriale. Garanzia dei trattamenti economici minimi - Per quanto riguarda strettamente la garanzia dei trattamenti economici minimi, il meccanismo di ridefinizione delle retribuzioni non sarà più agganciato al tasso di inflazione programmata, bensì ad un nuovo indice previsionale costruito sulla base
2 CONTRATTI COLLETTIVI dell Ipca (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l Italia) depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, indice che sarà applicato ad un valore retributivo individuato dai singoli contratti collettivi. Sia l elaborazione dell indice che la verifica degli scostamenti dello stesso rispetto all inflazione programmata (sempre al netto dei prodotti energetici importati) saranno elaborati da un soggetto terzo. La verifica circa la significatività degli eventuali scostamenti registrati, invece, è affidata al Comitato paritetico costituito a livello interconfederale. Il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro in termini di variazione dei minimi. In sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria le parti stipulanti applicheranno il nuovo indice previsionale ad un valore retributivo medio assunto quale base di computo, composto dai minimi tabellari, dal valore degli aumenti periodici di anzianità considerata l anzianità media di settore e dalle altre eventuali indennità in cifra fissa stabilite dallo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. Sistema di relazioni industriali - Per quanto riguarda la funzione regolatrice del sistema di relazioni industriali, il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria definisce, a valere per il sistema delle imprese rientranti nel campo di applicazione, la disciplina dei diritti di informazione e consultazione in attuazione delle direttive europee nonché modelli, regole e procedure di funzionamento di eventuali organismi paritetici per approfondire i temi connessi agli andamenti economicosociali ed alle politiche settoriali. È inoltre competenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria definire ulteriori forme di bilateralità, anche sulla base di specifici accordi interconfederali, conclusi in relazione ad un quadro normativo che assicuri benefici fiscali ad incentivazione del funzionamento di servizi integrativi di welfare. Rinnovo del contratto - Per quanto attiene, infine, ai tempi e alle procedure per il rinnovo, il Protocollo del l993 prevedeva che le piattaforme Ivc non applicabile per contratti scaduti dopo il contrattuali per i rinnovi dei contratti collettivi venissero presentate in tempo utile per iniziare la trattativa tre mesi prima della scadenza dei contratti stessi. Il nuovo accordo prevede che ciascun contratto collettivo ridefinisca i tempi e le procedure per la presentazione delle richieste sindacali, l avvio e lo svolgimento delle trattative stesse. In ogni caso, le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria dovranno essere presentate in tempo utile per consentire l apertura della trattativa sei mesi prima della scadenza del contratto. La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Il cd. periodo di «tregua sindacale», si estende dai sei mesi antecedenti al mese successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo. In tale periodo le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette, in caso contrario la controparte può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell azione messa in atto. Indennità di vacanza contrattuale - Per quanto riguarda l istituto dell indennità di vacanza contrattuale previsto fino ad oggi, meccanismo che interveniva dopo 3 mesi dalla data di scadenza del Ccnl (1), il nuovo accordo, come sopra detto, supera tale impostazione e precisa che il rispetto dei tempi e delle procedure definite per la negoziazione a livello di contratto collettivo è condizione preliminare alla previsione di un meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosca una copertura economica, stabilita sempre dal singolo contratto collettivo, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell accordo. Il Comitato paritetico potrà intervenire per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell accordo per il rinnovo del contratto collettivo di categoria qualora dopo sei mesi dalla scadenza lo stesso non sia stato ancora rinnovato. Infine, per quanto concerne la gestione di situazioni di crisi economiche e occupazionali su uno (1) La normativa sull Ivc prevedeva che dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del Ccnl, ai lavoratori dipendenti ai quali si applicava il contratto non ancora rinnovato veniva corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L importo di tale elemento era pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo veniva elevato al 50% dell inflazione programmata. Dalla decorrenza dell accordo di rinnovo del contratto l indennità di vacanza contrattuale cessava di essere erogata. 103
3 104 specifico territorio, i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria possono consentire che, in sede territoriale, fra le Associazioni industriali territoriali e le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto medesimo siano raggiunte intese per modificare, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici o normativi disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. La capacità di modificare è esercitabile sulla base di parametri oggettivi individuati nel contratto nazionale quali, ad esempio, l andamento del mercato del lavoro, i livelli di competenze e professionalità disponibili, il tasso di produttività, il tasso di avvio e di cessazione delle iniziative produttive, la necessità di determinare condizioni di attrattività per nuovi investimenti. In ogni caso le intese così raggiunte, per essere efficaci, devono essere preventivamente approvate dalle parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria interessata. Contrattazione di secondo livello Per il contratto di secondo livello (aziendale o territoriale il nuovo accordo prevede che: q si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto nazionale o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione; q la sua funzione principale è quella di collegare gli incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia e agli altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all andamento economico delle imprese, concordati fra le parti; q gli accordi di secondo livello avranno durata triennale; q è necessario che venga incentivato questo livello di contrattazione attraverso l individuazione di misure di riduzione di tasse e contributi, rese strutturali, certe e facilmente accessibili; q per favorire la diffusione della contrattazione aziendale con contenuti economici nelle imprese di minori dimensioni, con le incentivazioni previste dalla legge, le parti stipulanti i singoli contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria possono concordare linee guida utili a definire modelli di premio variabile che potranno essere adottate e/o riadattate in funzione delle concrete esigenze delle aziende interessate; q sempre ai fini dell effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello, i contratti Novità sul calcolo del premio variabile aziendale collettivi nazionali di lavoro di categoria dovranno stabilire che sia riconosciuto un importo, nella misura ed alle condizioni concordate nei medesimi contratti con particolare riguardo per le situazioni di difficoltà economico produttiva, a titolo di elemento di garanzia retributiva, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante per contratto collettivo nazionale di categoria. La verifica degli aventi diritto e l erogazione dell elemento di garanzia si colloca al termine della vigenza di ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. Aspetti economici - Per quanto riguarda gli aspetti economici di questo livello di contrattazione, il premio variabile definito a livello aziendale dovrà essere calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all andamento economico dell impresa. Il premio, in ogni caso, deve avere caratteristiche tali da consentire l applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. Nel caso di contratti territoriali, i criteri di misurazione e valutazione economica della produttività, della qualità e degli altri elementi di competitività, devono essere determinati sulla base di indicatori assunti a livello territoriale con riferimento alla specificità delle imprese del settore. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell azienda. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell erogazione connessa al premio variabile saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza raccolti, assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. L Accordo interconfederale ha, inoltre, previsto una specifica procedura per il rinnovo degli accordi di secondo livello, analogamente a quanto previsto a livello di contratto collettivo di categoria.
4 CONTRATTI COLLETTIVI Rinnovo del contratto di secondo livello - Nello specifico, le proposte di rinnovo dell accordo di secondo livello, sottoscritte congiuntamente dalle rappresentanze sindacali unitarie costituite in azienda e dalle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto nazionale, dovranno essere presentate all azienda e contestualmente all Associazione industriale territoriale cui l azienda è iscritta o ha conferito mandato, in tempo utile al fine di consentire l apertura della trattativa due mesi prima della scadenza dell accordo. L azienda che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Il cd. periodo di «tregua sindacale», in questo caso, si estende dai 2 mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo. In tale periodo le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. I contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria possono prevedere che a livello territoriale l Associazione industriale e le strutture delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto nazionale intervengano tre le parti per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell accordo nelle ipotesi in cui, dopo cinque mesi dalla scadenza del contratto di secondo livello, lo stesso non sia stato ancora rinnovato. Le eventuali controversie che dovessero insorgere nell applicazione delle clausole previste per la contrattazione di secondo livello dovranno essere disciplinate fra le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, prima in sede territoriale e poi a livello nazionale, attraverso specifiche procedure di conciliazione ed arbitrato stabilite a livello di contratto collettivo nazionale. Qualora la controversia non trovi soluzione in sede di conciliazione, le stesse parti adiranno un collegio di arbitrato secondo modalità e procedure stabilite nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o con specifico accordo interconfederale. Per gli eventuali provvedimenti da applicare, il collegio arbitrale farà riferimento alle norme di legge vigenti in materia di responsabilità riguardanti esclusivamente i comportamenti posti in essere da organizzazioni di rappresentanza. Disposizioni transitorie e finali L accordo del 15 aprile 2009 contiene, poi, una serie di disposizioni transitorie finali e di dichiarazioni d intento concordate tra le parti. In particolare: 1) viene stabilito che tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e gli accordi di secondo livello, la cui scadenza biennale o quadriennale sia successiva alla data di entrata in vigore dell Accordo interconfederale in commento, o con scadenza precedente alla firma dell Accordo interconfederale ma per i quali non sia ancora iniziato il confronto negoziale per il rinnovo, saranno rinnovati con l applicazione delle condizioni, principi, regole, modalità, tempi stabiliti con il nuovo accordo. Questo significa, ad esempio, che a tali contratti non sarà più possibile applicare l istituto dell Ivc già a partire dal 15 aprile Nel caso in cui, invece, il contratto sia scaduto in data precedente tale data e siano già in corso le trattative per il rinnovo e sia stato superato o si sta per superare il periodo dei tre mesi previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, l Ivc deve essere corrisposta secondo le modalità previste in tale Protocollo. 2) È stato altresì previsto che, ai fini della presentazione delle richieste di rinnovo, i tempi stabiliti dal nuovo accordo dovranno essere rispettati per i contratti in scadenza dal 1 novembre In sostanza la regola della presentazione della piattaforma rivendicativa sei mesi prima della scadenza del contratto decorre dal 1 novembre Esempi Si ipotizzi un contratto che scade il prossimo 31 dicembre 2009, in questo caso la piattaforma, per rispettare le nuove regole, deve essere presentata entro il 1 luglio Un contratto, invece, che scade il prossimo 30 settembre 2009, dovrà rispettare la tempistica prevista nel Protocollo del 23 luglio 1993 e cioè tre mesi prima della scadenza e quindi entro il 1 luglio 2009, ma non per questo bisognerà, nel caso di non sottoscrizione dell accordo entro i tre mesi, corrispondere ai lavoratori l Ivc a decorrere dal quarto mese. Infatti, l Accordo interconfederale 15 aprile 2009 ha previsto, al punto 6.2, che, nel periodo dal 15 aprile al 31 ottobre 2009, «devono essere rispettati i tempi previsti dal Protocollo del 23 luglio 1993 con le modalità in atto» e non anche l applicazione delle norme conseguenti al mancato accordo nei tempi stabiliti dal Protocollo stesso. 3) Transitoriamente, ai fini dell eventuale recupero degli scostamenti inflazionistici registrati nel 105
5 biennio precedente, continuerà ad essere valido il meccanismo dell inflazione programmata previsto dal Protocollo del 23 luglio ) Le parti confermano l interesse a definire uno specifico accordo interconfederale per rivedere ed aggiornare le regole pattizie che disciplinano la rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, valutando le diverse ipotesi che possono essere adottate con accordo, ivi compresa la certificazione all Inps dei dati di iscrizione sindacale. Forse così si potrà giungere alla certificazione della maggiore rappresentatività senza basarsi su dichiarazioni delle Oo.Ss. circa il numero degli iscritti. 5) Le parti confermano l interesse a proseguire nell attività di verifica circa la possibilità di semplificazione ovvero di razionalizzazione od anche di riduzione del numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati fra le rispettive organizzazioni nazionali di categoria. L attività di verifica rientra nelle competenze del Comitato paritetico e saranno esaminate anche condizioni, tempi e modalità per la definizione di eventuali nuovi contratti collettivi per una adeguata e coerente gestione dei rapporti di lavoro in aree produttive prive di discipline contrattuali specifiche. Osservazioni conclusive Queste le previsioni dell Accordo interconfederale stipulato da Confindustria con Cisl e Uil. In questo accordo, così come nell Accordo quadro sulla riforma del modello contrattuale sottoscritto in data 22 gennaio 2009, a Roma, da Governo e Parti sociali (rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori), si è persa l occasione per rivoluzionare in maniera decisa la contrattazione nazionale. Bisognava tendere alla previsione di un contratto unico nazionale per tutti i settori produttivi o almeno ad un contratto unico di settore (industria, terziario, ecc.) che, basandosi sul principio di uguaglianza previsto dall art. 3 della nostra Costituzione, fosse in grado di garantire le tutele fondamentali dei lavoratori disciplinandole in egual misura. È tempo di mettere ordine alla miriade di normative vigenti nelle contrattazioni collettive, là dove si trattano le previdenze e si dibatte sui diritti soggettivi dei lavoratori. Ci sono argomenti che non possono essere differenti in base al settore di appartenenza, quali, ad esempio, la retribuzione sufficiente, il trattamento della malattia, il periodo di comporto, l infortunio sul lavoro, la maternità, il periodo di ferie, il trattamento delle festività, il periodo di preavviso, il potere disciplinare e la graduazione delle sanzioni solo per citarne alcuni. Questi argomenti potrebbero essere contenuti in un contratto unico nazionale perché riguardano aspetti del rapporto di lavoro che non possono essere trattati differentemente in base al settore di appartenenza. Tutto il resto deve essere lasciato alla contrattazione di secondo livello, prevedendo che essa sia resa effettivamente fruibile in ogni luogo di lavoro, in proprio o in aggregazione aziendale o territoriale. Infine, l univocità dei termini e degli istituti contrattuali ridurrebbe drasticamente il contenzioso e darebbe un volto nuovo ai rapporti tra i lavoratori e il datore di lavoro basato sulla chiarezza e sulla parità di trattamento intercategoriale. Ancora una volta, per concludere queste brevi riflessioni sui rinnovati assetti contrattuali, si è pensato a modelli contrattuali strutturati per le grandi aziende, non tenendo conto che il 97% delle imprese italiane ha un numero di lavoratori inferiori a 10 unità, nelle quali ben difficilmente si potrà stipulare un contratto di secondo livello. Tuttavia, va sottolineato che almeno qualche punta di attenzione si è avuta nell Accordo in commento, laddove è stata prevista la possibilità la possibilità di una contrattazione di secondo livello a livello territoriale oppure la concessione di un elemento retributivo specifico in assenza di un contratto di secondo livello. Disponibile nelle migliori librerie e sul sito La grande NOVITÀ
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