modifiche al Codice Civile in vigore dal 16 marzo 2019; - 4. Le modifiche al Codice Civile che
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- Federica Bertini
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1 CODICE DELLA CRISI D IMPRESA E DELL INSOLVENZA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 2017, N. 155 MODIFICHE AL CODICE CIVILE SOMMARIO: 1. Introduzione; - 2. Il Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019; - 3. Le modifiche al Codice Civile in vigore dal 16 marzo 2019; - 4. Le modifiche al Codice Civile che entreranno in vigore decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione; - 5. L art. 389 D. Lgs n. 14/2019 sull entrata in vigore del codice della Crisi. 1. Introduzione Dal 16 marzo 2019 entreranno in vigore alcune norme a modifica del codice civile. Qui di seguito un prospetto riassuntivo che evidenzia il contenuto della riforma di imminente entrata in vigore. 2. Il Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 In data 14 febbraio 2019 il Presidente della Repubblica ha emanato il Decreto Legislativo n. 14 in attuazione delle Legge Delega n. 155 del 2017 recante Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell insolvenza. Lo stesso 14 febbraio 2019 il testo del nuovo codice della crisi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 1. Prima dell emanazione il decreto legislativo, in qualità di testo unico, è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato, in accordo alla legge 15 maggio 1997, n. 127 ed in particolare all articolo 17, comma 25, lettera a) 2. 1 Rinvenibile al seguente indirizzo: 2 Parere rinvenibile all indirizzo:
2 Il suddetto parere è stato reso in occasione dell adunanza del 5 dicembre Sono successivamente stati acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. In ultimo, in data 10 gennaio 2019, ha avuto luogo la deliberazione del Consiglio dei Ministri, la quale ha approvato il testo definitivo del Decreto legislativo successivamente emanato dal Presidente della Repubblica 3. Detta riforma si è resa necessaria per duplici motivi, tra cui: l adeguamento del sistema interno a quello europeo, visto il Regolamento UE n. 2015/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza, nonché l attuazione della Raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo Attraverso il Decreto Legislativo n. 14/2019 si provvede al riordino del quadro normativo vigente in un unico Codice dando giusta collocazione a tutte le situazioni di indebitamento e di crisi, con progressiva anticipazione del momento nel quale l imprenditore in difficoltà è chiamato o incentivato ad agire. 3. Le modifiche al Codice Civile in vigore dal 16 marzo 2019 Si riportano di seguito le modificazioni che il codice della crisi apporta al codice civile per le quali è prevista l entrata in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto legislativo sulla Gazzetta Ufficiale. A ciascun articolo segue l estratto corrispondente della relazione illustrativa 4 approvata dal Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2019, insieme al testo definitivo dello schema di decreto. 3 Si veda in proposito il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 37 del 10 gennaio 2017, rinvenibile all indirizzo: 37/ Disponibile all indirizzo: d=san151437&previsiouspage=mg_1_2#rel
3 PARTE SECONDA MODIFICHE AL CODICE CIVILE CODICE DELLA CRISI Art. 375 Assetti organizzativi dell impresa 1. La rubrica dell articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: Gestione dell impresa. 2. All articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: L imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l adozione e l attuazione di uno degli strumenti previsti dall ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale CODICE CIVILE Articolo 2086 Codice civile Direzione e gerarchia nell'impresa L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori L articolo in oggetto riformula il titolo della rubrica dell articolo 2086 del codice civile e, in attuazione di uno specifico principio di delega, vi inserisce il comma 2, per favorire l emersione tempestiva della crisi, obbliga l imprenditore diverso dall imprenditore individuale, ad istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l adozione e l attuazione di uno degli strumenti previsti dall ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Art. 377 Assetti organizzativi societari 1. All articolo 2257 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: La gestione dell impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all articolo 2086, secondo comma, e Articolo 2257 Codice civile Amministrazione disgiuntiva 1. Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.
4 spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l attuazione dell oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.. 2. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione. 2. All articolo 2380-bis del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: La gestione dell impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l attuazione dell oggetto sociale. Articolo 2380-bis Codice civile Amministrazione della società 1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. 2. L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. 3. Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea. 4. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea. 3. All articolo 2409-novies, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: La gestione dell impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l attuazione dell oggetto sociale.. Articolo 2409-novies Codice civile Consiglio di gestione 1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti; si applicano in tal caso il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo È costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due. Fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza, previa determinazione del
5 loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto. 3. I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, e restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 4. I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. 5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione. 4. All articolo 2475 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: La gestione dell impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l attuazione dell oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell atto costitutivo, l amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell articolo All articolo 2475 del codice civile, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: Si applica, in quanto compatibile, l articolo Articolo 2475 Codice civile Amministrazione della società 1. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo. 2. All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell'articolo Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla
6 base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. 5. La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo. L articolo in commento estende a tutti i tipi di società gli obblighi previsti dall articolo 2086, secondo comma del codice civile. A tal fine, vengono modificati l articolo 2257 del codice civile, l articolo 2380-bis del codice civile, l articolo 2409-novies del codice civile, l articolo 2475 del codice civile e l articolo 2475 del codice civile, con l inserimento del sesto comma. Art. 378 Responsabilità degli amministratori 1. All articolo 2476 del codice civile, dopo il quinto comma è inserito il seguente: Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell integrità del patrimonio sociale. L azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all azione da parte della società non impedisce l esercizio dell azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi. Articolo 2476 Codice civile Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci 1. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso. 2. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. 3. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può
7 subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione. 4. In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l accertamento dei fatti. 5. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale. 6. Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori. 7. Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. 8. L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale. 2. All articolo 2486 del codice civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale Articolo 2486 Codice civile Poteri degli amministratori 1. Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487 bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. 2. Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni
8 procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura. arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma. La norma dispone l inserimento del comma 6 nell articolo 2476 del codice civile e del comma 3 nell articolo 2486 del codice civile. Con la prima disposizione, si responsabilizzano maggiormente gli amministratori rispetto agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, in quanto si prevede espressamente che essi rispondono verso i creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La seconda, come richiesto dalla legge delega, introduce un criterio di liquidazione dei danni conseguenti all inosservanza dell obbligo di gestire la società, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, al solo fine di preservare integrità e valore del patrimonio. La norma si fa carico di risolvere, anche in funzione deflattiva, il contrasto giurisprudenziale esistente in materia e l obiettiva difficoltà di quantificare il danno in tutti i casi, nella pratica molto frequenti, in cui mancano le scritture contabili o le stesse sono state tenute in modo irregolare. La norma riguarda tutte le azioni di responsabilità, anche quando siano state promosse senza che si sia aperta una procedura concorsuale; per le stesse ragioni il criterio di liquidazione del danno deve trovare applicazione in caso di apertura di qualsiasi procedura regolata dal codice della crisi e dell insolvenza. La legge n.155/2017 sul punto (art. 14, comma 1, lettera e), non limita l operatività della delega alle sole procedure concorsuali, ma impone semplicemente di disciplinare i criteri di quantificazione del danno risarcibile nei casi disciplinati dall art c.c. Art. 379 Nomina degli organi di controllo 1. All articolo 2477 del codice civile il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti: La nomina dell organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: Articolo 2477 Codice civile Sindaco e revisione legale dei conti 1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone
9 a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l esercizio: 10 unità. L obbligo di nomina dell organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti. diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. 2. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale de conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal rimo comma dell'articolo 2435 bis. 3. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. 4. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. 2. All articolo 2477, quinto comma, del codice civile, dopo le parole qualsiasi soggetto interessato sono aggiunte le seguenti: o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese e dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: Si applicano le disposizioni dell articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.. 3. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle 5. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
10 disposizioni di cui all articolo 2477 del codice civile, commi terzo e quarto, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo. 4. All articolo 92 delle disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, al primo comma, le parole capi V e VI sono sostituite dalle seguenti: capi V, VI e VII. Art. 92 Disp. Att. C.c. 1. Il decreto, previsto dall'articolo 2409 del codice, che nomina l'amministratore giudiziario nelle società di cui ai capi V e VI del titolo V del libro V del codice priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione della società nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario. 2. Salvo che il decreto disponga diversamente, l'amministratore giudiziario non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, senza l'autorizzazione del tribunale. 3. Entro i limiti dei poteri conferitigli, l'amministratore sta in giudizio nelle controversie, anche pendenti, relative alla gestione della società. 4. All'amministratore giudiziario possono essere attribuiti per determinati atti i poteri dell'assemblea. Le relative deliberazioni non sono efficaci senza l'approvazione del tribunale. 5. Il compenso dell'amministratore giudiziario è determinato dal tribunale. La norma, sempre al fine di favorire l emersione e la gestione tempestiva della crisi, in attuazione di uno specifico e dettagliato principio di delega, amplia le ipotesi in cui, nelle società a responsabilità limitata, è obbligatoria la nomina degli organi di controllo interni e dei revisori. Il comma 3, sulla base di un osservazione della II Commissione (Giustizia) della Camera, fissa in nove mesi il termine entro il quale le società interessate all intervento dovranno provvedere alla compiuta costituzione degli organi di controllo. Un termine più ampio non garantirebbe il pieno funzionamento degli organi alla data di entrata in vigore della riforma e, soprattutto, dei sistemi di allerta. L ultimo comma allinea l art. 92 delle disposizioni di attuazione del codice civile alla modifica concernente l ambito applicativo dell art c.c. prevista dal comma 2.
11 4. Le modifiche al Codice Civile che entreranno in vigore decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione Di seguito il prospetto riassuntivo che evidenzia le modificazioni che il codice della crisi apporta al codice civile per le quali è prevista l entrata in vigore il diciottesimo mese successivo alla pubblicazione del decreto legislativo sulla Gazzetta Ufficiale. PARTE SECONDA MODIFICHE AL CODICE CIVILE CODICE DELLA CRISI Art. 376 Crisi dell impresa e rapporti di lavoro 1. All articolo 2119 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell'insolvenza.. CODICE CIVILE Articolo 2119 Codice civile Recesso per giusta causa 1. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. 2. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda. La norma prevede la sostituzione del comma 2 dell articolo 2119 del codice civile: l elemento di novità è rappresentato dal rinvio al codice della crisi e dell insolvenza per la disciplina degli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro. Art. 380 Cause di scioglimento delle società di capitali 1. All articolo 2484, primo comma, del codice civile dopo il numero 7) è aggiunto Articolo 2484 Codice civile Cause di scioglimento 1. Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:
12 il seguente: 7-bis) per l apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie; 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482 ter; 5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437 quater e 2473; 6) per deliberazione dell'assemblea; 7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto. 2. La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili. 3. Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione. 4. Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma. La norma prevede l inserimento del numero «7-bis» nell articolo 2484, comma 1, del codice civile e perciò che l apertura sia della liquidazione giudiziale che della liquidazione controllata siano causa di scioglimento della società.
13 Art. 381 Disposizioni in materia di società cooperative ed enti mutualistici 1. All articolo 2545-terdecies, primo comma, del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale. Articolo 2545-terdecies Codice civile Insolvenza 1. In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento. 2. La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. 2. All articolo 2545-sexiesdecies, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: Fuori dai casi di cui all articolo septiesdecies, in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare la nomina del collegio o del commissario per la composizione assistita della crisi stessa o l accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell insolvenza.. Articolo 2545-sexiesdecies Codice civile Gestione commissariale 1. In caso di gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi delle società cooperative, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità di vigilanza può nominare un vicecommissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento. 2. Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità di vigilanza. 3. Se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui al quarto comma. 4. Laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un
14 commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati. L articolo in esame dispone la sostituzione dell articolo 2545-terdecies, primo comma, secondo periodo, confermando l assoggettabilità anche alla procedura di liquidazione giudiziale delle società cooperative che svolgono attività commerciale, oltre che dell articolo 2545-sexiesdecies, comma 1, primo periodo. In particolare, viene così attribuito al commissario nominato nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa la legittimazione, nel caso di crisi o insolvenza, a domandare la nomina del collegio o del commissario per la composizione assistita della crisi stessa o l accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell insolvenza. Art. 382 Sostituzione dei termini fallito e fallimento 1. All articolo 2288 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: è escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell insolvenza. Articolo 2288 Codice civile Esclusione di diritto 1. È escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito. 2. Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'articolo All articolo 2308 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall articolo 2272, per provvedimento dell autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Articolo 2308 Codice civile Scioglimento della società La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e, salvo che abbia per oggetto un'attività non commerciale, per la dichiarazione di fallimento. 3. All articolo 2497 del codice civile, l ultimo comma è sostituito dal seguente: Nel caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società Articolo 2497 Codice civile Responsabilità 1. Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse
15 soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.. imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette. 2. Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio. 3. Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento. 4. Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario. Le modificazioni disposte dalla norma servono ad adeguare, da un punto di vista lessicale, le disposizioni del codice civile al nuovo diritto della crisi di impresa, sostituendo le parole fallito e fallimento con liquidazione giudiziale. Art. 383 Finanziamenti dei soci 1. All articolo 2467, primo comma, del codice civile sono soppresse le parole e, se avvenuto nell anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.. Articolo 2467 Codice civile Finanziamenti dei soci 1. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la
16 dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. 2. Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. L articolo in esame modifica l articolo 2467, comma 1, del codice civile, eliminando le parole «e, se avvenuto nell anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito»; la medesima previsione è stata inserita, per ragioni di coerenza sistematica, nel codice della crisi e dell insolvenza, all articolo 164. Art. 384 Abrogazioni di disposizioni del codice civile 1. Dalla data dell entrata in vigore del presente codice, l articolo 2221 del codice civile è abrogato. Articolo 2221 Codice civile Fallimento e concordato preventivo Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali. La norma prevede l abrogazione, a far tempo dalla entrata in vigore del presente codice, dell art del codice civile, che conteneva l indicazione degli imprenditori fallibili. 5. L art. 389 D. Lgs n. 14/2019 sull entrata in vigore del codice della Crisi Viste le rilevanti modifiche che il codice della crisi apporta al codice civile, diviene di particolare interesse conoscere l entità temporale della vacatio legis, prevista e disciplinata dall art. 389 del D.Lgs n. 14/2019, come di seguito riportato.
17 Art. 389 Codice della crisi Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al comma Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1- bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni. La norma distingue, ai fini dell entrata in vigore del decreto legislativo, tra le disposizioni dirette a disciplinare gli istituti di regolazione della crisi e dell insolvenza, che entreranno in vigore dopo diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, allo scopo di consentire ai soggetti destinatari della disciplina di adottare le necessarie misure organizzative, oltre che un periodo adeguato di studio del testo ed alcune disposizioni destinate ad entrare quasi immediatamente in vigore. Si tratta delle disposizioni che possono immediatamente agevolare una migliore gestione delle procedure così, la disposizione sulla competenza per le procedure di amministrazione straordinaria ed i gruppi di imprese di rilevanti dimensioni (e perciò gli articoli 27, comma 1 e 350) - o che possono immediatamente agevolare l attività istruttoria nelle procedure concorsuali (tali gli articoli 363 e 364), nonché le modifiche del codice civile che hanno una funzione in qualche modo preparatoria dell entrata in vigore delle disposizioni in materia di misure d allerta. Anche le disposizioni concernenti le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire di cui alla parte terza entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non necessitando la loro attuazione di particolari attività preparatorie. La norma, accogliendo un osservazione della Commissione Giustizia della Camera, prevede anche che le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nella loro nuova formulazione, si applichino anche nelle more dell adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis e che il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa debba essere determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.
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