STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
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1 STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO SETTORE TRIBUTARIO Dott.Comm. CARLO GARZIA Dott. STEFANO BARELLI Dott.ssa ALESSANDRA NITTI Dott. SIMONE BOTTI SETTORE LEGALE Avvocato MARCO IMPELLUSO Avvocato ROBERTA SARA Avvocato LORENA GRASSI Avvocato ROSSANA EMANUEL Avvocato LIDIA RICCI Dott. CARLO IMPELLUSO NEWS LETTER N 16/12 Milano, 13 novembre 2012 OGGETTO: Le novità del Decreto Crescita-bis PREMESSA Il Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, conosciuto come decreto Crescita-bis o Crescita 2.0, ha introdotto alcune novità di rilievo in ambito di digitalizzazione del Paese, nonché semplificazioni e agevolazioni fiscali per le imprese c.d. Start-up. Di seguito si analizzano per punti le novità introdotte di maggior rilievo. Si sottolinea che nonostante le disposizioni presenti nel decreto siano già entrate in vigore, si dovrà attendere la conversione in legge dello stesso per eventuali modifiche e/o precisazioni. INDICE 1. Estensione dell obbligo di PEC per le imprese individuali (art. 5 commi 1 e 2) 2. Istituzione del Registro Indirizzi PEC (art. 5 commi da 3 a 6) 3. Vendita di prodotti e prestazione di servizi: possibilità di effettuare pagamenti tramite carte di debito (art. 15 commi 4 e 5) 4. Utilizzo indirizzo PEC nelle procedure concorsuali (art. 17) 5. Composizione crisi sovra-indebitamento (art. 18) 6. Incentivi alle Start-up innovative (artt. da 25 a 31) 7. Società Agricole: esercizio esclusivo di attività agricola e nuove disposizioni (art. 36 comma 8) 8. Agevolazioni a PMI ricadenti nell Obiettivo Convergenza (art. 87) *:*:*:*:* 1. Estensione dell obbligo di PEC per le imprese individuali (art. 5 commi 1 e 2) È stato ampliato il campo di applicazione dell obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC). Infatti, le ditte individuali che a partire a che dal si iscrivono al Registro delle Imprese ovvero all Albo delle imprese artigiane sono obbligate a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) MILANO VIALE MAJNO, 5 - TEL. +39 (0) FAX +39 (0) studio@lts-garzia.it CODICE FISCALE: GRZ CRL 69D20 F205D - PARTITA I.V.A.:
2 Si ricorda inoltre che le ditte individuali già iscritte alla predetta data, che non sono soggette a procedure concorsuali, dovranno depositare, entro il presso il Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC. Inoltre è stato previsto che la presentazione al Registro delle Imprese di una domanda di iscrizione da parte di un impresa che non ha depositato il proprio indirizzo PEC comporta la sospensione della domanda per 3 mesi, in attesa che essa sia integrata con l indirizzo di posta elettronica certificata. 2. Istituzione del Registro Indirizzi PEC (art. 5 commi da 3 a 6) Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica è prevista l istituzione, entro il , dell Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, a cui la Pubblica amministrazione, i professionisti, e le imprese iscritte potranno accedere liberamente. 3 Vendita di prodotti e prestazione di servizi: possibilità di effettuare pagamenti tramite carte di debito (art. 15 commi 4 e 5) È previsto che a partire dall , tutti i soggetti che effettuano cessioni di prodotti e prestazioni di servizi, (ivi compresi dunque anche quelli professionali) avranno l obbligo di accettare i pagamenti effettuati anche tramite carte di debito (es. bancomat). Tali soggetti avranno pertanto la necessità di dotarsi del POS, fatte salve le disposizioni in materia di obblighi antiriciclaggio ex D.Lgs. n. 231/2007. La norma rimanda tuttavia ad un successivo decreto da emanarsi per stabilire le modalità attuative, i termini e gli importi minimi di applicazione di tale modalità di pagamento. 4. Utilizzo indirizzo PEC nelle procedure concorsuali (art. 17) Tra le altre novità in materia civilistica e fiscale, il decreto in esame apporta una serie di modifiche alla Legge fallimentare al fine di consentire l utilizzo dell indirizzo di posta elettronica certificata anche nell ambito delle procedure concorsuali. Infatti, il nuovo art. 31-bis della Legge Fallimentare prevede che le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato..[ ]. Nel caso in cui venga omessa l indicazione dell indirizzo di posta elettronica certificata nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, è previsto che tutte le comunicazioni vengano eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. La nuova modalità di invio delle comunicazioni dovrà ad esempio essere utilizzata per la presentazione del ricorso (per la dichiarazione di fallimento) e per la presentazione della domanda di ammissione al passivo da parte dei creditori (art. 93). 2
3 5. Composizione crisi sovra-indebitamento (art. 18) La disciplina delle crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio disciplinati dalla Legge n. 3/2012, è stata leggermente modificata dal decreto in esame. Infatti è stato previsto che la possibilità di ricorrere a tale procedura è assicurata inoltre anche al debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all attività d impresa o professionale svolta e all imprenditore agricolo. 6. Incentivi alle Start-up innovative (artt. da 25 a 31) Tra le maggiori innovazioni presentate dal presente decreto ci sono gli incentivi e semplificazioni a favore delle imprese cosiddette Start-up innovative, al fine di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l'occupazione, in particolare giovanile. Si definisce Start-up innovativa una società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, residente in Italia ovvero una Societas Europea, le cui azioni o quote non sono negoziate su un mercato regolamentato o su di un sistema multilaterale di negoziazione, che presenta i seguenti requisiti: a) la maggioranza delle azioni o quote sono detenute da persone fisiche; b) è costituita e svolge l attività d impresa da non più di 48 mesi; c) ha sede principale degli affari e interessi in Italia; d) a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, risultante dall ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell esercizio, è non superiore a 5 milioni; e) non distribuisce e non ha distribuito utili; f) ha quale oggetto sociale esclusivo, la produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; g) non è stata costituita per fusione / scissione o a seguito di cessione d azienda o ramo d azienda; h) possiede almeno 1 dei seguenti requisiti: 1 spese di ricerca e sviluppo (escluse quelle relative all acquisto di immobili) uguali o superiori al 30% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione; 2 impiego di dipendenti / collaboratori in percentuale superiore a 1/3 della forza lavoro di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca; 3 sia titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad un invenzione industriale, biotecnologia o una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all oggetto sociale e all attività d impresa Le società già costituite al (data di pubblicazione del decreto) in possesso dei predetti requisiti sono considerate start-up innovative a condizione che entro il depositino presso il Registro delle Imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale attestante il possesso dei predetti requisiti. 3
4 Per tali società la disciplina prevista per le start-up è applicabile a decorrere dal per un periodo di 4, 3 o 2 anni a seconda che alla predetta data la società sia stata costituita rispettivamente entro 2, 3 o 4 anni. Le medesime disposizioni sono applicabili anche ai c.d. incubatori di startup ossia alle società di capitali, in possesso di specifici requisiti, che offrono servizi al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative. Venendo agli incentivi e semplificazioni previsti per tali società, sono previsti due ordini di agevolazioni: a livello procedurale/amministrativo e a livello fiscale. AGEVOLAZIONI AMMINISTRATIVE 1. Il termine di cui agli artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c. (termine entro il quale la perdita deve risultare ridotta a meno di 1/3 del capitale sociale) è posticipato al secondo anno successivo; 2. Qualora il capitale sociale si riduca al di sotto del limite legale ex artt e 2482-ter, C.c. alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale, infatti è previsto che l assemblea convocata dagli amministratori può deliberare di rinviare alla chiusura dell esercizio successivo le decisioni in merito alla riduzione del capitale sociale e al contemporaneo aumento ad un importo almeno pari al minimo legale; Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulterà reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio dovrà a questo punto deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile; 3. Se costituite in forma di srl, è consentita la creazione di categorie di quote fornite di diritti diversi e determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga all art. 2468, commi 2 e 3, C.c.; potendo anche configurarsi quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative; 4. non sono applicabili le disposizioni relative alle società di comodo né quelle relative alle società in perdita sistematica; 5. in caso di crisi sono soggette esclusivamente al procedimento per la composizione della crisi da sovra-indebitamento ; 6. in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, primo comma codice civile, le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali online per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dalle leggi speciali. 4
5 Nelle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. In tal caso il reddito di lavoro derivante non concorre alla formazione del relativo reddito imponibile sia ai fini fiscali che contributivi. Inoltre, sia per le start-up che per i relativi incubatori è disposta l esenzione dal diritto annuale CCIAA e dall imposta di bollo e dei diritti di segreteria richiesti per gli adempimenti presso il Registro delle Imprese. AGEVOLAZIONI FISCALI In second ordine, oltre agli incentivi alla creazione di tali società dal punto di vista amministrativo, sono previste agevolazioni fiscali a livello dei singoli soci, dal momento che nei confronti dei soggetti (persone fisiche o società) che investono nelle start-up innovative, per il 2013, 2014 e 2015 sono previste alcune agevolazioni di carattere fiscale. Infatti, qualora l investitore sia: una persona fisica, è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 19% della somma investita nel capitale sociale della start-up. L investimento massimo detraibile non può superare e deve essere mantenuto per almeno 2 anni; una società (non start-up innovativa), è disposta la non concorrenza alla formazione del reddito del 20% della somma investita nel capitale sociale della start-up. L investimento massimo deducibile non può superare e deve essere mantenuto per almeno 2 anni. Si ricorda che per le start-up a vocazione sociale, ossia quelle che operano esclusivamente nei settori ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 155/2006 (assistenza sociale, sanitaria, socio-sanitaria, educazione, istruzione e formazione, turismo sociale, ecc.) le predette percentuali di detrazione e deduzione sono aumentate, rispettivamente, al 25% e al 27%. Si sottolinea tuttavia che le modalità attuative delle predette agevolazioni saranno individuate da un apposito Decreto da emanarsi e la loro efficacia è comunque subordinata all autorizzazione della Commissione UE. 7. Società Agricole: esercizio esclusivo di attività agricola e nuove disposizioni (art. 36 comma 8) A seguito dell entrata in vigore del presente decreto, è ora disposto che non costituisce distrazione dall esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l affitto di: - fabbricati ad uso abitativo; - terreni e fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole ex art. 2135, C.c. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse); 5
6 purché i redditi derivanti dalla locazione e/o affitto siano marginali rispetto a quelli dell attività agricola esercitata, ossia siano non superiori al 10% dei ricavi complessivi. I predetti ricavi rimangono comunque soggetti a tassazione secondo le regole previste dal TUIR. 8. Agevolazioni a PMI ricadenti nell Obiettivo Convergenza (art. 87) A favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate (o che si localizzeranno entro la data fissata dal Decreto attuativo), nelle Zone Urbane di cui alla delibera CIPE , n. 14, ricadenti nelle regioni ammissibili all obiettivo Convergenza ex regolamento CE n. 1083/2006, sono previste le seguenti agevolazioni: - esenzione dalle imposte sui redditi / IRAP per i primi 5 periodi d imposta; - esenzione dall'imu; - esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi 5 anni di attività. Restando a Vostra disposizione, porgiamo i nostri migliori saluti. (Studio Tributario Garzia) 6
Si precisa inoltre che il presente decreto potrà subire variazioni in sede di conversione in legge.
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