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- Gaetano Simoni
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1 1. Premessa. Di seguito è riportata una sintetica illustrazione della disciplina della start-up innovativa introdotta dal c.d. Decreto Crescita 2.0, ossia il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante GRECO Ulteriori ITALI misure urgenti per la crescita del Paese, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294 ( 1 ). La recente riforma, ispirandosi alla necessità di innovare gli strumenti dedicati alle imprese, al fine di renderle più competitive e flessibili ha in particolare previsto la start-up innovativa al fine di favorire lo sviluppo di un contesto economico e imprenditoriale favorevole all innovazione, alla ricerca e allo sviluppo, nonché capace di promuovere una maggiore mobilità sociale e attrarre nuovi investimenti e capitali, anche dall estero. La nuova disciplina si caratterizza, in generale, per il fatto di contemplare una serie di vantaggi e di benefici sia di natura civilistica, sia di natura fiscale a favore delle imprese che adottano tale veste societaria, a condizione tuttavia che (i) siano soddisfatti alcuni requisiti formali e sostanziali previsti per la costituzione della start-up innovativa e (ii) la società sia iscritta nella apposita sezione speciale istituita presso il Registro delle Imprese. LA START-UP INNOATIA [luglio 2014] * * * 2. Definizione di start-up innovativa e requisiti necessari. Il secondo comma dell art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (così come modificato dalla legge di conversione) prevede una serie di requisiti formali e sostanziali necessari affinché un impresa possa essere qualificata come start-up innovativa. Innanzitutto, sotto il profilo formale, può essere start-up innovativa la società di capitali (e quindi: la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata anche nella forma di S.r.l. semplificata o S.r.l. a 1 euro), costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano, ovvero la società europea residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Quanto all aspetto sostanziale, la disciplina richiede la presenza di una serie di requisiti affinché l ente societario possa qualificarsi quale start-up innovativa. In particolare: a) la società deve essere costituita e svolgere attività d impresa da non più di 48 mesi; b) la società deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; ( 1 ) Greco italil'impresa Associati - Studio start-up Legale ia G. innovativa, Leopardi, di Milano seguito Tel. +39«start-up Fax innovativa», è la [email protected] società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, RIPRODUZIONE RISERATA Greco itali Associati - Studio Legale ia G. Leopardi, Milano GRECO Tel. ITALI Fax STUDIO LEGALE ia G. Leopardi, [email protected] Milano Tel Fax [email protected]
2 c) a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall ultimo bilancio (approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio), non deve essere superiore a 5 milioni di euro; d) la società non deve distribuire o comunque aver distribuito utili; e) la società deve avere quale oggetto sociale (esclusivo o prevalente) lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; f) la società non deve essere stata costituita da una fusione, da una scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. Fermi restando tali requisiti, la start-up innovativa deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti sostanziali: 1) le spese in ricerca e sviluppo sostenute dalla società devono essere uguali o superiori al 15 per cento del maggior valore fra costo e valore totale della produzione. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l acquisto e la locazione di beni immobili. Inoltre, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci e amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d uso; 2) la società deve impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all estero, ovvero deve impiegare, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale; Greco itali Associati - Studio Legale ia G. Leopardi, Milano GRECO Tel. ITALI Fax STUDIO LEGALE ia G. Leopardi, [email protected] Milano Tel Fax [email protected] 3) la società deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero deve essere titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all oggetto sociale e all attività d'impresa. Il testo previgente dell art. 25, secondo comma, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 richiedeva che, nelle start-up innovative, i soci persone fisiche dovessero detenere, al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o delle azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell assemblea ordinaria dei soci. Tale previsione, RIPRODUZIONE RISERATA 2
3 introdotta con l intento di garantire l aspetto personalistico della compagine sociale che costituiva e promuoveva la start-up nella sua fase iniziale, è stata tuttavia abrogata dall art. 9, sedicesimo comma, lett. a), del c.d. Decreto Lavoro (ossia il Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99). Pertanto, a seguito dell eliminazione dei predetti vincoli alla composizione del capitale sociale della start-up nei primi 24 mesi dalla sua costituzione, è ora consentito ai fondi di investimento e di venture capital investire sin da subito, senza vincoli di sorta, nel capitale delle società costituitesi come start-up innovative. 3. Incubatore di start-up innovative certificato. Accanto alla figura della start-up innovativa, la disciplina normativa prevede anche l ulteriore figura della c.d. società incubatore certificato di start-up innovative, definita come la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero come la società europea residente in Italia, che offre i servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative. In particolare, per essere qualificata da tale forma, la società deve possedere i seguenti requisiti: a) deve disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; b) deve disporre di attrezzature adeguate all attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso a banda ultra-larga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; c) deve essere amministrata o diretta da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e deve avere a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente; d) deve avere a disposizione regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative; e) deve essere in possesso di un adeguata e comprovata esperienza nell attività di sostegno a start-up innovative. Greco itali Associati - Studio Legale ia G. Leopardi, Milano GRECO Tel. ITALI Fax STUDIO LEGALE ia G. Leopardi, [email protected] Milano Tel Fax [email protected] Il possesso di tali requisiti è autocertificato dall incubatore di start-up innovative mediante dichiarazione sottoscritta dal proprio rappresentante legale, al momento dell iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese. 4. Iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese ed esenzione dagli oneri per l avvio. Per poter godere dei vari benefici previsti dalla normativa, le start-up innovative e gli incubatori certificati sono tenuti all iscrizione obbligatoria nell apposita sezione speciale del Registro delle Imprese. RIPRODUZIONE RISERATA 3
4 Inoltre, dal momento dell iscrizione nella sezione speciale, la start-up innovativa e l incubatore certificato sono esonerati dal pagamento dell imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. Tali esenzioni sono tuttavia condizionate al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e durano al massimo per quattro anni dall iscrizione. 5. Deroghe al diritto societario. Al fine di favorire le start-up innovative e gli incubatori certificati sono previste diverse disposizioni derogatorie della disciplina civilistica societaria. In particolare: 1) è possibile posticipare sino al secondo anno di esercizio la delibera di riduzione del capitale sociale nel caso di perdita a meno di un terzo, in deroga a quanto specificamente previsto dagli artt. 2446, secondo comma e 2482-bis, quarto comma c.c.; 2) nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, l assemblea dei soci può disporre il rinvio alla chiusura dell esercizio successivo la deliberazione di riduzione del capitale e il contemporaneo aumento dello stesso sino a una cifra non inferiore al minimo legale, così come previsto dagli artt e 2482-ter c.c.; 3) l atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di s.r.l., anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta, ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative; 4) le quote di partecipazione detenute nella start-up innovativa costituita sotto forma di s.r.l. possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, in deroga a quanto espressamente previsto dall art. 2468, comma primo, c.c.; 5) sempre nelle start-up innovative costituite in forma di s.r.l., il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall art c.c. non trova applicazione qualora l operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano Greco itali Associati - Studio Legale ia G. Leopardi, Milano GRECO Tel. ITALI Fax STUDIO LEGALE ia G. Leopardi, [email protected] Milano Tel Fax [email protected] dell organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. l assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti 6) infine, l atto costitutivo della start-up innovativa o dell incubatore certificato può altresì prevedere, a seguito dell apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli art e 2479-bis c.c. RIPRODUZIONE RISERATA 4
5 6. Agevolazioni di natura finanziaria e fiscale. Oltre a quanto già esposto nei paragrafi precedenti, la nuova disciplina ha introdotto diversi e ulteriori incentivi per la costituzione e lo sviluppo delle start-up innovative, nonché importanti agevolazioni sia di carattere finanziario sia fiscale. In particolare, è stato introdotto un regime fiscale e contributivo agevolato molto ampio per le stock options e per i piani di incentivazione fondati sull assegnazione di azioni, quote o titoli similari agli amministratori o anche agli stessi dipendenti. Inoltre, sono previsti canali privilegiati per accedere al credito d imposta per l assunzione di personale altamente qualificato. Con l espresso obbiettivo di promuovere gli investimenti finanziari per la costituzione e lo sviluppo di start-up innovative, è inoltre prevista una serie di rilevanti agevolazioni di natura fiscale per tali investimenti, tramite la previsione di detrazioni e deduzioni d imposta. Al fine di agevolare la raccolta di capitale di rischio è legittimato anche il ricorso al sistema dell equitycrowdfunding con la conseguente possibilità di favorire l ingresso di nuovi soci attraverso la sottoscrizione di capitale tramite portali on-line sui quali la società possa presentare la propria iniziativa imprenditoriale. Da ultimo, anche al fine di consentire una soluzione più rapida ed efficiente della crisi di impresa, è prevista una semplificazione delle procedure concorsuali: le start-up innovative non possono infatti essere oggetto di procedure concorsuali (e, pertanto, non sono fallibili), ad eccezione dei procedimenti di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio. Matteo L. itali Filippo Caprotti Greco itali Associati - Studio Legale ia G. Leopardi, Milano GRECO Tel. ITALI Fax STUDIO LEGALE ia G. Leopardi, [email protected] Milano Tel Fax [email protected] RIPRODUZIONE RISERATA 5
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