DIVENTA IMPRENDITORE DI TE STESSO
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- Stefania Marchi
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1 DIVENTA IMPRENDITORE DI TE STESSO 1 CICLO DI SEMINARI PER CREARE NUOVE IMPRESE CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA STARTUP INNOVATIVE ALBERTO PERONI MARTEDI 28 OTTOBRE 2014
2 Cosa sono le STARTUP INNOVATIVE? SONO SOCIETÀ DI CAPITALI, COSTITUITE ANCHE IN FORMA COOPERATIVA, CHE HANNO QUALE OGGETTO SOCIALE ESCLUSIVO O PREVALENTE LO SVILUPPO, LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI O SERVIZI INNOVATIVI AD ALTO VALORE TECNOLOGICO (l acronimo di STARTUP INNOVATIVE è STI)
3 per INFO: (e poi il link «startup innovative») per MODULISTICA: o_autodichiarazione_startup.pdf
4 SINTESI DEI REQUISITI E Startup innovativa la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: meno di 4 anni di attività sede principale in Italia a partire dal secondo anno, produzione annua inferiore a 5 mln non distribuisce utili oggetto sociale lo sviluppo e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico non è stata costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda
5 Regime di pubblicità PUBBLICITA Le startup innovative e gli incubatori certificati devono registrarsi nella sezione speciale del Registro delle imprese creata ad hoc presso le Camere di Commercio Questa registrazione permette di dare pubblicità, effettuare controlli e garantire il monitoraggio dell impatto che la nuova legislazione avrà sulla crescita economica e l occupazione
6 AGEVOLAZIONI PRINCIPALI Riduzione degli oneri amministrativi per apertura e avvio Incentivi fiscali per l investimento nelle startup innovative Deroghe al diritto societario Agevolazione in materia giuslavoristica Intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI Piattaforme web di equity crowdfunding Deroga alla disciplina della legge fallimentare
7 AGEVOLAZIONI PRINCIPALI (continua) Copertura delle perdite e gestione flessibile del capitale Esclusione dal regime delle società in perdita sistematica Facoltà di creare quote prive di diritti di voto Facoltà di emissione di strumenti finanziari partecipativi Remunerazione basata sulla performance aziendale (piani di stock options e work for equity) Contratto di lavoro a termine ad hoc Credito d imposta per l assunzione di personale altamente qualificato Accesso agevolato ai servizi per l estero con l ICE
8 RIDUZIONE DEGLI ONERI CAMERALI Esenzione dal pagamento dell imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per tutti gli adempimenti da svolgersi presso il Registro delle imprese Esenzione dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio vale per le startup innovative e gli incubatori certificati e dura non oltre il quarto anno di iscrizione
9 INCENTIVI FISCALI Per le persone fisiche, detrazione dall Irpef del 19% della somma investita nelle startup innovative fino ad un massimo di 500 mila Per le società, deduzione dal reddito imponibile pari al 20% della somma investita nel capitale sociale delle startup, nei limiti di un massimo di 1,8 mln FAQ: sono esclusi dai benefici i soggetti che, prima di effettuare l investimento, possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella startup innovativa oggetto dell investimento superiori al 30% (sono agevolabili quelli fatti però in sede di costituzione)
10 INCENTIVI FISCALI (continua) per investimenti in startup a vocazione sociale, o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la detrazione è aumentata al 25% e la deduzione aumentata al 27% l investimento può essere effettuato anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative l agevolazione è condizionata al mantenimento dell importo dell investimento per un periodo di almeno due anni
11 INCENTIVI FISCALI (continua) La norma prevede inoltre alcune esclusioni da meccanismi penalizzanti: Esclusione di penalizzazioni fiscali in caso di perdita sistematica Disapplicazione della disciplina in materia di società di comodo non operative e in perdita sistematica che dispone l imputazione a tali società di un reddito minimo determinato su base forfettaria
12 INCENTIVI FISCALI (continua) Una vera e propria guida sulle agevolazioni fiscali è la Circolare Agenzia delle Entrate n.16/e dell 11/6/2014
13 DEROGHE AL DIRITTO SOCIETARIO Quote prive di diritti di voto Facoltà di creare categorie di quote prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione Facoltà di emissione di strumenti finanziari partecipativi Possibilità di offrire al pubblico quote di capitale (normalmente preclusa alle Srl) Possibilità di effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni in attuazione di piani di incentivazione dei propri dipendenti/fornitori Possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi (non imputati a capitale)
14 DEROGHE GIUSLAVORISTICHE Contratto di lavoro a termine ad hoc Possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con una durata variabile tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 36 mesi Possibilità di rinnovi contrattuali anche senza soluzione di continuità Dopo il terzo anno è possibile un solo rinnovo per un ulteriore anno Dopo 4 anni il rapporto di lavoro diventa a tempo indeterminato
15 DEROGHE GIUSLAVORISTICHE (continua) Remunerazione basata sulla performance aziendale Deroga al divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity) Il reddito derivante dall attribuzione di questi strumenti finanziari non concorre alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi
16 DEROGE ALLA LEGGE FALLIMENTARE Introdotte norme per favorire il cd. fresh start di chi ha investito in startup in cui vi è alta probabilità di insuccesso: assoggettamento, in via esclusiva, al procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento applicabile ai soggetti non fallibili contrazione dei tempi della liquidazione giudiziale approntando un procedimento semplificato rispetto a quelli della legge fallimentare (cd. fail fast)
17 COPERTURA PERDITE DI ESERCIZIO Estensione di dodici mesi del periodo di c.d. rinvio a nuovo delle perdite per le perdite pari a 1/3 del capitale, che non riducono il medesimo al di sotto del minimo legale, esse possono essere rinviate a nuovo per 2 esercizi consecutivi Nel caso in cui le perdite riducano il capitale al di sotto del minimo legale, possibilità di differire la ricapitalizzazione di norma immediata alla chiusura dell esercizio successivo
18 FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER PMI Garanzia dello Stato per l 80% del finanziamento senza valutazione dei dati di bilancio dell impresa e senza garanzie accessorie da parte della banca Importo massimo garantito per ogni impresa è di 2,5 mln da utilizzare anche frazionatamente in più tranches La garanzia del Fondo sui finanziamenti bancari è concessa a titolo gratuito L intervento del Fondo è ammissibile anche in assenza di un programma di investimento, né è richiesta una misura minima del versamento dei mezzi propri Maggiore velocità di istruttoria e presentazione
19 CROWFUNDING E prevista la creazione di piattaforme web di crowdfunding per sollecitare, in modo semplificato, l investimento in startup innovative (deroga alla disciplina MiFID per operazioni fino a 500 per investimento e annui per le persone fisiche e per investimento e annui per le persone giuridiche) Una quota almeno pari al 5% degli strumenti offerti deve essere sottoscritta da investitori professionali/da fondazioni bancarie/da incubatori certificati
20 CROWFUNDING (continua) Piattaforme web di crowdfunding (iscritte Consob) starsup.it unicaseed.it assitecacrowd.com smarthub.eu equity.tip.ventures crowdfundme.it fundera.it
21 CROWFUNDING (continua) Piattaforme web di crowdfunding (iscritte Consob) nextequity.it muumlab.com mamacrowd.com Per Info dal sito Consob: crowdfunding/index.html
22 STOCK OPTION PLAN Regime fiscale e contributivo di favore A differenza dei piani di stock option previsti dall articolo 51 del TUIR il piano incentivante può essere rivolto anche solo ad alcuni membri dello staff (di solito deve essere rivolto a tutti i dipendenti) Gli strumenti finanziari devono essere emessi direttamente dalla startup innovativa o dall incubatore certificato, oppure da società direttamente controllate (di solito possono riguardare strumenti emessi da società che controllano indirettamente l impresa, controllate e controllate della controllante)
23 ASSUNZIONE PERSONALE QUALIFICATO (Decreto 23 ottobre 2013, in GU n.16 del 21 gennaio 2014) Previsti crediti d imposta per favorire l assunzione di personale altamente qualificato: pari al 35% dei costi sostenuti per il nuovo assunto (massimo di 200 mila all anno) da utilizzare in compensazione nel modello F24 per personale altamente qualificato si intende in possesso di un dottorato di ricerca universitario o di una laurea magistrale in materie legate a ricerca e sviluppo per il personale assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso i contratti di apprendistato
24 PERSONALE QUALIFICATO (continua) Il credito di imposta è concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese e con un'istanza redatta in forma semplificata I posti di lavoro devono essere mantenuti per almeno 2 anni Le domande dovranno essere presentate tramite una apposita piattaforma informatica, attenendosi alle procedure e allo schema di domanda oggetto di una specifica comunicazione del Ministero
25 In dettaglio sui REQUISITI INNOVATIVI: Il contenuto innovativo è identificato con in alternativa: - almeno 15% spese in ricerca e sviluppo - ovvero almeno 1/3 della forza lavoro complessiva costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori oppure almeno 2/3 costituita da persone con laurea magistrale - ovvero essere titolare, depositaria o licenziataria di brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato
26 In dettaglio sul REQUISITO INNOVATIVO: Le spese in ricerca e sviluppo sostenute dall impresa devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore tra il costo e il valore totale della produzione Gli importi relativi sono rinvenibili nell ultimo bilancio di esercizio della società oppure per l impresa di nuova costituzione o che non ha ancora depositato il primo bilancio attraverso una dichiarazione del legale rappresentante con una previsione dettagliata delle spese in attività di ricerca e sviluppo che l impresa intende sostenere nel primo esercizio di attività (secondo il principio di competenza) e che si impegni a riportare nel primo bilancio d esercizio i costi per spese in attività in ricerca e sviluppo effettivamente sostenute, consentendo alle autorità competenti una verifica del rispetto del criterio del 15%
27 In dettaglio sul REQUISITO INNOVATIVO: Per il requisito delle spese in ricerca e sviluppo si segnala: uguali o superiori al 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione risultanti dall'ultimo bilancio approvato per spese di ricerca e sviluppo si intendono: -costi per la ricerca di base -costi per la ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo -costi per lo sviluppo -esclusione per spese acquisto e locazione immobili
28 In dettaglio sul REQUISITO INNOVATIVO: In aggiunta a quanto previsto da principi contabili, sono annoverabili tra le spese di R&S: -spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali la sperimentazione, prototipazione e sviluppo business plan -spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati -costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nell attività di ricerca e sviluppo inclusi soci e amministratori -spese legale per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d uso
29 In dettaglio sulla SEDE DELL ATTIVITA : La Startup innovativa deve avere «la sede principale dei propri affari e interessi in Italia» Anche le imprese non residenti possono accedere alla normativa a condizione che siano residenti in Stati membri dell Unione europea o in Stati aderenti all Accordo sullo spazio economico europeo ed esercitino in Italia un attività d impresa mediante una stabile organizzazione
30 In dettaglio sull OGGETTO DELL ATTIVITA : La Startup deve avere «quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico» La mera commercializzazione di prodotti innovativi o ad alto livello tecnologico acquistati da terzi non è sufficiente al rispetto del requisito in quanto occorre anche lo sviluppo e la produzione per avere lo status di startup innovativa
31 In dettaglio sulla NASCITA DA OPERAZIONI STRAORDINARIE: La Startup non deve essere costituita per effetto di un operazione di scissione o fusione né a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda Divieto di costituzione di imprese agevolabili per effetto di un operazione di riorganizzazione aziendale, ivi compresa quella di conferimento d azienda o di ramo d azienda E invece ammissibile la nascita da trasformazione
32 In dettaglio sulla NASCITA DA OPERAZIONI STRAORDINARIE: FAQ: Il MiSE ha riconosciuto la possibilità di accedere al regime delle startup innovative ad una società a responsabilità limitata unipersonale costituita per effetto della cessione di un azienda individuale, titolare di una privativa industriale, al fine di non creare un regime di discriminazione nei confronti di quei soggetti imprenditori individuali, che pur titolari di una privativa industriale, non potrebbero avvalersi del disposto normativo previsto dall articolo 25 e seguenti, in quanto non costituiti in forma societaria, ed in quanto (al contempo) impediti a trasformarsi in società
33 In dettaglio sulla DURATA DEL REGIME AGEVOLATO: È costituita e svolge attività d'impresa da non più di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda. Considerando la data di entrata in vigore del DL 179/2012 (20/10/2012) e quella di entrata in vigore della Legge 221/2012 (18/12/2012) si può sintetizzare: DATA DI COSTITUZIONE DELL IMPRESA DURATA MASSIMA DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA dal 20/10/2010 al 18/12/ anni (fino al 18 dicembre 2016) dal 20/10/2009 al 19/10/ anni (fino al 18 dicembre 2015) dal 20/10/2008 al 19/10/ anni (fino al 18 dicembre 2014)
34 ADEMPIMENTI CAMERALI Iscrizione nel Registro delle imprese (sezione ordinaria e speciale) Aggiornamento periodico delle informazioni Le informazioni comunicate dalle società devono essere aggiornate ogni semestre.
35 INCUBATORE CERTIFICATO L incubatore certificato di startup innovative è una società che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative. Il Decreto 14 febbraio 2013, in GU Serie Generale n. 91 del 18 aprile 2013, ha definito i requisiti per l ottenimento dello status di incubatore certificato
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