Start-up innovative: requisiti ed agevolazioni fiscali
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- Tommaso Bruno
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1 Start-up innovative: requisiti ed agevolazioni fiscali di Rita Friscolanti e Bruno Pagamici La novità Con il decreto nascono le start-up innovative, destinate a contribuire alla crescita sostenibile, alla creazione di occupazione (in particolare quella giovanile) ed all attrazione di talenti e capitali dall estero. Tali nuove realtà imprenditoriali, caratterizzate dall alto valore tecnologico, potranno essere costituite anche sotto forma di cooperative; il regime di favore previsto per facilitare l avvio e il successivo sviluppo, è applicabile sia alle nuove imprese che a quelle già esistenti ed in possesso dei requisiti necessari per la qualificazione di start up. Riferimenti D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, artt Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (decreto «Crescita bis») 1 ha introdotto una nuova tipologia di società: l impresa «start-up innovativa», società caratterizzate dall alto valore tecnologico 2. La disciplina ha previsto anche una retrodatazione degli effetti agevolativi previsti: sono, infatti, considerate in fase di start up anche quelle imprese già costituite dalla data di conversione del D.L. ma da non più di 48 mesi. L impresa start-up innovativa, istituita dal Decreto, deve essere una società di capitali, anche in forma di cooperativa ed avere, come oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Tali imprese potranno fruire, per i primi 4 anni di attività, di alcune facilitazioni e semplificazioni derivanti da deroghe alla normativa prevista per le altre società. L obiettivo è quello di rendere più semplice e meno onerosa la costituzione e il successivo sviluppo aziendale. Tra i principali vantaggi civilistici, finanziari e tributari previsti a favore di questa particolare tipologia di imprese, si segnalano 3 : esenzioni dal pagamento di bolli e diritti di segreteria per l iscrizione nel registro delle imprese; deroghe al diritto societario; esclusione, in caso di crisi dell impresa, dalle procedure concorsuali. L intento del legislatore, attraverso tali strumenti agevolativi, è quello di contribuire allo sviluppo di un ecosistema favorevole alle start-up innovative al fine di «favorire la crescita sostenibile, la creazione di occupazione, in particolare quella giovanile, l attrazione di talenti e capitali dall estero». Il decreto, inoltre, mira a «rendere più dinamico il tessuto produttivo e tutta la società italiana, promuovendo una cultura del merito e dell assunzione di rischio». Requisiti dell «impresa innovativa» L art. 25 del D.L. n. 179/2012 definisce «start up innovativa» la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Rita Friscolanti - Consulente specialista in incentivi e agevolazioni alle imprese - Seges S.r.l. Macerata Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata Note: 1 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012, Supplemento Ordinario n. 194, in Banca Dati BIG Suite, IP- SOA. 2 Sezione IX (artt ). 3 Per le agevolazioni previste in materia di rapporto di lavoro subordinato cfr. in questo stesso numero della Rivista, C. Riciputi, pag
2 Società Europaea, residente in Italia ai sensi dell art. 73 del TUIR, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Per rientrare nella nozione di start-up innovativa, la cooperativa deve possedere i seguenti requisiti (di carattere cumulativo): la maggioranza delle quote (o azioni) rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell Assemblea ordinaria dei soci sono detenute da persone fisiche; è costituita e svolge attività d impresa da non più di 48 mesi; ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua (come risultante dall ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell esercizio) non è superiore a 5 milioni di euro; non distribuisce e non ha distribuito utili; ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. Oltre ai requisiti sopra indicati, per essere definita start-up innovativa, la cooperativa deve anche possedere almeno uno dei seguenti elementi: le spese in ricerca e sviluppo, risultanti dall ultimo bilancio approvato e descritte in Nota integrativa 4, devono essere uguali o superiori al 30% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l acquisto di beni immobili; almeno 1/3 della forza lavoro deve essere costituita da personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all estero; la start up sia titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad un invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all oggetto sociale e all attività d impresa. Categorie specifiche di start up innovative Nell ambito della nozione di start up innovativa, la disciplina individua le seguenti due specifiche categorie: le start-up innovative a vocazione sociale che esercitano in via esclusiva la propria attività nei settori indicati dall art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 155/2006 (settore sanitario, socio-sanitario, tutela ambientale, educazione, istruzione e formazione, ecc.); le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. La nuova sezione del registro delle imprese Le start up innovative, per avvalersi della disciplina di favore riconosciuta dagli artt del D.L. n. 179/2012, devono iscriversi nell apposita sezione speciale del registro delle imprese, che dovrà essere istituita della Camere di Commercio. Ai sensi del comma 12, dell art. 25, l iscrizione avviene in via automatica a seguito della compilazione e presentazione di apposita domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni: data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; sede principale ed eventuali sedi periferiche; oggetto sociale; breve descrizione dell attività svolta, comprese l attività e le spese in ricerca e sviluppo; elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiducia- Nota: 4 In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa. 12
3 rie, holding, con autocertificazione di veridicità; elenco delle società partecipate; indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili; indicazione dell esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca; ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale. «Start-up» innovative già costituite Le società che risulteranno già costituite da non più di 48 mesi (dalla data di conversione in legge del D.L.), e che siano già in possesso dei requisiti sopra indicati, per assumere la «veste» di start-up innovativa, devono provvedere, entro 60 giorni dalla data di conversione del D.L. n. 179/2012, a depositare, presso il Registro delle imprese, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti. Esonero dalle spese di iscrizione Come indicato all art. 26, comma 8 del D.L. n. 179/2012, a decorrere dalla loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, le start up innovative sono escluse dal pagamento dell imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese. Inoltre, sono esentate, fino al mantenimento dei requisiti richiesti e, comunque nel limite massimo di 4 anni dall iscrizione, al pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio. Aggiornamento La novità informazioni Start up innovative Le informazioni contenute Il decreto ha previsto, nell ambito nella domanda di iscrizione della nozione di start up innovativa, le seguenti due devono essere aggiornate categorie: ogni 6 mesi. start-up innovative a vocazione sociale che Inoltre, l art. 25, comma 15, del esercitano in via esclusiva la propria attività nei decreto prevede settori: sanitario, socio-sanitario, tutela ambientale, che il rappresentante legale, educazione, istruzione e formazione, ecc.; entro 30 giorni dall approvazione del bilancio di esercizio start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. e, comunque, entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, Il periodo massimo di permanenza nel regime agevolato, in costanza dei requisiti previsti dalla nuova attesti il mantenimento dei requisiti specifici previsti, deposi- normativa, è di 48 mesi dalla data di costituzione. tando una dichiarazione presso il Registro delle imprese competente. Termini e decorrenze del regime agevolato Il periodo massimo di permanenza nel regime agevolato per start up innovative, che conservano i requisiti richiesti dalla norma, è di 48 mesi dalla data di costituzione. «Start up» già costituite Ai sensi dell art. 25, comma 3 del D.L. n. 179/2012, le start up innovative già costituite, alla data di conversione del D.L. in esame, possono avvalersi della disciplina di favore riconosciuta dagli artt del D.L. n. 179/2012 fino al: 20 ottobre 2016, se la società è stata costituita nel ; 20 ottobre 2015, se la società è stata costituita nel ; 20 ottobre 2014, se la società è stata costituita nel Note: 5 4 anni dalla data di entrata in vigore del D.L. (20 ottobre 2012), se la società è stata costituita entro i 2 anni precedenti (ossia nel 2010). 6 3 anni dalla data di entrata in vigore del D.L. (20 ottobre 2015, se la società è stata costituita entro i 3 anni precedenti (ossia nel 2009). 7 2 anni dalla data di entrata in vigore del D.L. (20 ottobre 2012), se la società è stata costituita entro i 4 anni precedenti (ossia nel 2008). 13
4 Decadenza dei requisiti L art. 31, comma 4, del D.L. n. 179/2012 ha stabilito che nel caso in cui la start up innovativa perda uno dei requisiti prima della scadenza dei 4 anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto per le start up già costituite alla data di conversione del decreto legge, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento dell apposita sezione del registro delle imprese e, in ogni caso, una volta decorsi 4 anni dalla data di costituzione, cessa l applicazione della nuova disciplina prescritta per tale tipologia di società. Un eccezione è prevista per i contratti a termine di cui all art Agevolazioni non fiscali A favore delle start up innovative, nei primi 4 anni di attività (o del diverso termine previsto per le start up già costituite), la disciplina riconosce una serie di agevolazioni di carattere non fiscale, così sintetizzabili: deroghe alla normativa societaria (art. 26); non assoggettabilità alle procedure fallimentari (art. 31). Deroghe alla normativa societaria Vincoli meno stringenti sul rientro delle perdite L art. 26, comma 1, del D.L. n. 179/2012 ha introdotto una serie di deroghe al regime civilistico previsto per le società di capitali in presenza di perdite. Nello specifico, la norma ha stabilito che se la perdita riduce di oltre 1/3 il capitale sociale, viene posticipato al secondo esercizio successivo (in luogo dell esercizio successivo) il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 per evitare la riduzione del capitale stesso in proporzione delle perdite accertate, stabilito dagli artt. 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, c.c., rispettivamente per le spa e srl. In caso, invece, di perdite che comportino la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, l assemblea, che deve essere convocata senza indugio, in alternativa all immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale 9, può deliberare il rinvio della decisione sulla ricapitalizzazione alla chiusura dell esercizio successivo. Fino a tale momento non opera la causa di scioglimento della società (di cui, per le società cooperative, all art duodecies c.c.). Se, entro l esercizio successivo, il capitale non risulti reintegrato al di sopra del minimo legale, l assemblea che approva il bilancio di tale esercizio è tenuta a deliberare secondo la disciplina ordinaria (artt e 2482-ter c.c.) che prevede la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo oppure la trasformazione della società. Tali misure sono volte a consentire all impresa di «completare l avvio e di rientrare fisiologicamente dalle perdite maturate nelle primissime fasi», oltre a uno «snellimento procedurale nel periodo iniziale dell attività». Quote senza diritti di voto Secondo quanto previsto dal comma 3, dell art. 26 del decreto, l atto costitutivo della start up innovativa, in deroga all art. 2479, comma 5, c.c., può creare categorie di quote anche prive di diritto di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o anche con diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Deroghe civilistiche specifiche per le start up innovative costituite in forma di srl Con specifico riferimento alle start up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, all art. 26 vengono previste le seguenti deroghe alla disciplina ordinaria: l atto costitutivo può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a Note: 8 Per un approfondimento, cfr. C. Riciputi a pag Prevista agli artt e 2482-ter c.c., rispettivamente per le spa e le srl. 14
5 quanto previsto dall art. 2468, commi 2 e 3, c.c., in tema di attribuzione di diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione e di attribuzione di particolari diritti relativamente a amministrazione della società o distribuzione degli utili (comma 2); in deroga all art. 2468, comma 1, c.c, le quote di partecipazione in tali tipologie di start up innovative La novità possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali (nei limiti previsti dalle leggi speciali) (comma 5); non trova applicazione l art c.c., che vieta le operazioni sulle proprie partecipazioni, qualora l operazione stessa sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell organo amministrativo, prestatori d opera e servizi anche professionali (comma 6). Emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali Il comma 7, dell art. 26 del D.L. n. 179/2012 ha esteso anche alle start up innovative, la possibilità di emettere, a seguito dell apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche diritti amministrativi, con esclusione del voto nelle decisioni dei soci ex artt e 2479-bis c.c. Al termine del periodo di applicazione del regime derogatorio (4 anni), tali clausole statutarie mantengono la loro efficacia limitatamente agli strumenti già in circolazione e non è consentita l emissione di ulteriori strumenti. Procedure concorsuali Al fine di consentire la ripresa di start-upper in crisi, è stata prevista l esclusione delle start up innovative dalle procedure concorsuali nei primi 4 anni dalla costituzione della società. L obiettivo di tale semplificazione è di ridurre i tempi della liquidazione giudiziale delle start up in crisi attraverso un procedimento semplificato fondato non sulla perdita di capacità dell imprenditore ma, piuttosto, sulla mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali. legge 23 dicembre 1994, n. 724 (società di comodo) e all art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del D.L. 13 agosto 2011, n (società in perdita sistematica). Esclusione dalle procedure concorsuali L art. 31 del D.L. n. 179/2012 ha escluso le start up innovative dalle procedure concorsuali, con l assoggettamento solo al procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, di cui al Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (artt. 6-20), oggetto anch esso di modifiche ad opera del D.L. in esame (art. 18). Tale esenzione opera soltanto nel corso dei primi 4 anni dalla costituzione della società (o del diverso termine previsto per le start up costituite prima dell entrata in vigore della nuova disciplina). L obiettivo è di ridurre i tempi della liquidazione giudiziale delle start up in crisi con un procedimento semplificato rispetto a quelli previsti dal R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare), «fondato non sulla perdita di capacità dell imprenditore ma, piuttosto, sulla mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali». Si vuole impedire che lo start-upper si veda in qualche modo limitare la possibilità di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale alternativo. La composizione delle crisi da sovraindebitamento consiste in una procedura negoziale, controllata in sede giudiziale, volta al raggiungimento di un accordo fra debitore e creditori che ha come contenuto la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri. Ai sensi del comma 2, dell art. 31, una volta decorsi Deroghe alla disciplina in perdita sistematica Ai sensi dell art. 26, comma 4, alle start up innovative, non si applica la disciplina di cui all art. 30 della Nota: 10 Convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA. 15
6 12 mesi dall iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della procedura liquidatoria (di cui al nuovo art. 14-quinquies del Capo II della legge n. 3/2012), i dati relativi ai soci della start-up innovativa non siano più accessibili al pubblico ma, esclusivamente, all autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza. Naturalmente restano pubblici i dati relativi alla società assoggettata alla procedura. Soluzioni operative Per impedire condotte elusive, si prevede che la disposizione si applica anche a chi organizza in banche dati le medesime informazioni relative ai soci. Crowdfunding L art. 30 del decreto ha previsto una disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle start up innovative attraverso portali on line (c.d. Crowdfunding). In particolare, le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali. Altre misure di sostegno Il comma 6 dell art. 30 stabilisce che per le start up innovative l accesso al Fondo di garanzia per le PMI 11 sarà gratuito ed avverrà secondo modalità e criteri stabiliti con apposito decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del D.L. n. 179/2012. Agevolazioni fiscali all'investimento in start up innovative La nuova disciplina delle start-up innovative ha introdotto specifiche agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che investono in tali società, quali: detrazione IRPEF del 19% degli investimenti nel Sgravi fiscali Il D.L. n. 179/2012 ha previsto a favore di soggetti che investono in start-up innovative le seguenti agevolazioni fiscali: detrazione IRPEF del 19% degli investimenti nel capitale della start-up (25% per le start up operanti in ambito sociale o energetico); deduzione IRES del 20% degli investimenti nel capitale della start-up (25% per le start-up operanti in ambito sociale o energetico); detassazione dei redditi derivanti dalla remunerazione del lavoro tramite assegnazione di strumenti finanziari. capitale della start up (25% per le start up operanti in ambito sociale o energetico); deduzione IRES del 20% degli investimenti nel capitale della start up (25% per le start up operanti in ambito sociale o energetico); detassazione dei redditi derivanti dalla remunerazione del lavoro tramite assegnazione di strumenti finanziari. Detrazione IRPEF Per gli anni 2013, 2014 e 2015, è stata prevista una detrazione IRPEF, pari al 19% della somma investita dal contribuente-persona fisica nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che investano prevalentemente in start-up innovative (art. 29, comma 1, D.L. n. 179/2012). La detrazione passa al 25% della somma investita nel caso di investimento in start-up a vocazione sociale e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito. I contribuenti possono beneficiare di tale agevolazione alle seguenti condizioni: l investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d imposta, l importo di euro. l investimento deve essere mantenuto per almeno 2 anni. L eventuale cessione, anche parziale, dell investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l obbligo per il contribuente di restituire l importo detratto, unitamente agli interessi legali. L ammontare non detraibile nel periodo d imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall IRPEF nei periodi d imposta successivi, ma non oltre il terzo. Nota: 11 Art. 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662/
7 Deduzioni IRES Per quanto riguarda i soggetti IRES, per le somme investite nei periodi d imposta 2013, 2014 e 2015, è possibile portare in deduzione dal reddito imponibile il 20% della somma investita direttamente nel capitale sociale di una o più start-up innovative ovvero indirettamente per il solo tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative (art. 29, comma 4). Per le start-up a vocazione sociale e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la deduzione è elevata al 27% della somma investita. L investimento massimo deducibile, in tal caso, non può eccedere in ciascun periodo d imposta l importo di euro e deve essere mantenuto per almeno due anni (anche in tal caso, viene previsto l obbligo di restituzione se l investimento non viene mantenuto per almeno due anni). Detassazione della remunerazione con strumenti finanziari Secondo quanto previsto dall art. 27 del decreto, in caso di assegnazione agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori continuativi delle start-up innovative, di quote, titoli, diritti, opzioni o strumenti finanziari nel contesto di un piano di incentivazione, il reddito di lavoro derivante dall attribuzione di tali strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione del reddito imponibile di tali soggetti ai fini tanto fiscali quanto contributivi. La norma ha precisato che: l agevolazione vale solo in riferimento agli strumenti finanziari e diritti attribuiti e assegnati ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo la conversione in legge del D.L.; l esenzione si applica esclusivamente con riferimento all attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla startup innovativa con la quale i soggetti suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonché di quelli emessi da società direttamente controllate da una start-up innovativa. L art. 27 ha subordinato l applicazione dell esenzione alla condizione che gli strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l incubatore certificato. Nel caso in cui, a seguito di cessione, non venga rispettata tale condizione, il reddito da lavoro viene assoggettato a tassazione e contribuzione nell anno in cui avviene la cessione. Inoltre, per garantire alle imprese start-up innovative l accesso a servizi di consulenza altamente qualificati, compresi quelli professionali, il comma 4 ha previsto un regime di non imponibilità degli apporti di opere e servizi (c.d. workfor-equity), esteso anche all ipotesi in cui gli apporti abbiano ad oggetto crediti maturati a fronte di opere e servizi resi a favore delle start up innovative. Tali apporti, pertanto, sono esenti da qualsiasi imposizione, non assumendo rilevanza fiscale in capo ai soggetti che li effettuano né al momento dell ultimazione dell opera o del servizio né al momento della emissione delle azioni, quote ovvero degli strumenti finanziari. Il comma 5 ha precisato, infine, che le plusvalenze realizzate attraverso la successiva cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari restano assoggettate al regime fiscale ordinario previsto dal TUIR. Efficacia Il comma 8 dell art. 29 del D.L. n. 179/2012 ha stabilito che le modalità di attuazione delle nuove agevolazioni ai fini IRPEF ed IRES saranno definite da apposito decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge (20 ottobre 2012). Ai sensi del comma 9, l efficacia degli sgravi fiscali è subordinata all autorizzazione della Commissione europea, secondo quanto stabilito dall art. 108, comma 3 del Trattato UE. 17
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