MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, n. 231

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1 Via Martiri della Libertà, Colorno Parma Italy Capitale Sociale I.V. Euro ,00 - R.E.A. N PR Registro imprese n P.I C.F Tel Fax MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, n. 231 PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI

2 INDICE Paragrafo Pagina PREMESSA I reati di cui all art. 25-undecies del D.Lgs. 231/ Le sanzioni previste Principi e Regole di comportamento Le attività sensibili relative ai REATI AMBIENTALI Compiti dell Organismo di Vigilanza

3 PREMESSA La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall art. 25-undecies del D.Lgs 231/01 (di seguito anche Reati ambientali ) unitamente ai comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che operano nelle Aree a Rischio Reato. In considerazione delle caratteristiche societarie ed organizzative di Matthews International S.p.A (di seguito, in breve, anche la Società ), tutti i destinatari della Parte Speciale sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell ambito della normativa di riferimento. 1. I REATI DI CUI ALL ART. 25-UNDECIES DEL D.LGS. 231/01 Le fattispecie di reato contemplate dall art. 25-undecies del Decreto Legislativo 231/01 sono le seguenti: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) detenzione e deterioramento di habitat all interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) scarichi in assenza di autorizzazione o scarichi che non rispettano le prescrizioni contenute nell autorizzazione (art.137 della Legge n.152 del 3 aprile 2006) attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art.256 della Legge n.152 del 3 aprile 2006) omessa bonifica dei siti (art.257 della Legge n.152 del 3 aprile 2006) violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art.258 della Legge n.152 del 3 aprile 2006) attività organizzate per traffico illecito di rifiuti (artt.259 e 260 della Legge n.152 del 3 aprile 2006) - 2 -

4 sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art.260-bis della Legge n.152 del 3 aprile 2006) autorizzazioni ambientali (art.279 della Legge n.152 del 3 aprile 2006) commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt.1, 2, 3-bis e 6 della Legge n.150 del 7 febbraio 1992) produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell ozono (art.3 della Legge n.549 del 23 dicembre 1993) inquinamento provocato dalle navi (artt.8 e 9 della Legge n. 202 del 6 novembre 2007). Si riporta di seguito il testo delle disposizioni espressamente richiamate dall art.25-undecies del D. Lgs. n. 231/01 ed una breve descrizione dei reati ritenuti applicabili e rilevanti per la Società. a) Reati di cui all art. 256 commi. 1, 3 (primo e secondo periodo), 5 e 6 della Legge n.152 del 3 aprile 2006 relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. (omissis) 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro - 3 -

5 cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. (omissis) (omissis) 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. (omissis). La condotta di cui al comma 1 dell articolo 256, Codice dell Ambiente, disciplina una serie di condotte illecite di gestione dei rifiuti, accomunate dall esercizio delle stesse in assenza dell autorizzazione, iscrizione e comunicazione necessaria, ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del Codice dell Ambiente. La condotta di cui al comma 3, primo e secondo periodo, dell articolo 256, Codice dell Ambiente, attribuisce rilevanza penale alle condotte di gestione e realizzazione di discariche non autorizzate. La condotta di cui al comma 5 dell articolo 256, Codice dell Ambiente, sanziona la violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi previsto dall articolo 187, comma 1, Codice dell Ambiente. La condotta di cui al comma 6, dell articolo 256, Codice dell Ambiente, punisce la condotta di chi effettua un deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, in violazione delle disposizioni dell articolo 227, comma 1, lettera b), Codice dell Ambiente. b) Reati di cui all art. 257 commi 1 e 2 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di bonifica di siti 1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli

6 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. (omissis). L articolo 257, Codice dell Ambiente, obbliga chi cagiona un inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, determinando il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), a procedere alla bonifica dei siti inquinati in conformità al progetto approvato secondo il procedimento previsto dall articolo 242 del Codice dell Ambiente. La condotta di cui al comma 2, dell articolo 257, Codice dell Ambiente, prevede un aggravante di pena per l ipotesi in cui l inquinamento sia provocato da sostanze pericolose. c) Reati di cui all art. 137 commi 2, 3, 5, 11, 13 D.Lgs. 152/ Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro a euro Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro a euro Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro a euro Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e - 5 -

7 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. Le singole condotte sanzionate dal comma 1 dell articolo 137, richiamate dal comma 2 dello stesso articolo 137, rilevano quattro comportamenti illeciti, consistenti: nell apertura ovvero effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione e nell effettuazione ovvero mantenimento di scarichi di acque reflue industriali dopo che l autorizzazione sia stata sospesa o revocata. Le prime due condotte sanzionano, dunque, il comportamento sia di chi attiva fisicamente lo scarico, sia di chi subentra nella gestione di uno scarico aperto da altri, senza, in entrambi i casi, avere la prescritta autorizzazione. Ne discende che la norma in commento è volta a condannare una condizione di abusività degli scarichi, ovvero quegli scarichi privi ab origine del titolo abilitativo. Le rimanenti due condotte sanzionano, invece, una condizione di abusività sopravvenuta, ovvero quei casi in cui l illiceità dello scarico sopravviene ad un provvedimento amministrativo successivo all autorizzazione che ne sospende o ne revoca l efficacia e riguarda non solo la condotta positiva di scaricare, ma anche quella inattiva di mantenere lo scarico. La condotta di cui al comma 3 dell articolo 137, Codice dell Ambiente, sanziona la condotta consistente nello scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con violazione delle prescrizioni contenute nell autorizzazione o di altre prescrizioni imposte dall autorità competente, ai sensi degli articoli 107, comma 1 e 108, comma 4. La condotta di cui al comma 5 dell articolo 137, Codice dell Ambiente, sanziona la condotta di chiunque effettui scarichi di acque reflue industriali - 6 -

8 pericolose, superando i valori limite fissati dalla tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.. n. 152/2006, ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall Autorità competente a norma dell articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell Allegato 5. La condotta di cui al comma 11 dell articolo 137, Codice dell Ambiente, sanziona l inosservanza del divieto di scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, nonché di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo sanciti, rispettivamente, dagli articoli 103 e 104, Codice dell Ambiente, fatte salve le tassative eccezioni contenute negli stessi articoli 103 e 104. La condotta di cui al comma 13 dell articolo 137, Codice dell Ambiente, sanziona penalmente lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili, che contenga sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali ratificate dall Italia (in primis, la Convenzione Marpol 73/78). d) Reati di cui all art. 258 comma 4 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, correlati alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. (omissis). Il comma 4, seconda parte, dell articolo 258, Codice dell Ambiente, punisce, penalmente, le due seguenti condotte illecite: (i) la predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi; (ii) l uso di un certificato contenente indicazioni false durante il trasporto dei rifiuti

9 Tali fattispecie di reato rientrano nel novero dei reati propri, in quanto possono essere commesse solo da soggetti aventi una specifica posizione soggettiva. Nell ipotesi di predisposizione di un certificato di analisi contenente indicazioni false, tale condotta illecita può essere realizzata solo dalle persone abilitate al rilascio di questi certificati; invece, nell ipotesi di uso di un certificato di analisi contenente indicazioni false durante il trasporto dei rifiuti, tale condotta è riferibile al trasportatore. Con riferimento all elemento soggettivo, le fattispecie di reato in esame sono punibili esclusivamente a titolo di dolo. e) Reati di cui all 260, commi 1 e 2, della Legge n.152 del 3 aprile 2006, correlati al traffico illecito di rifiuti 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. (omissis). La condotta di cui al comma 1, dell articolo 260, Codice dell Ambiente, presenta una struttura articolata ed estremamente complessa. Sotto il profilo soggettivo occorre il dolo, trattandosi di delitto, cioè l intenzionalità, e in particolare il dolo specifico di profitto. Per integrare la fattispecie di reato in commento occorre, infatti, la commissione di una pluralità di attività illecite, ripetute nel tempo, assieme alla presenza di altri elementi costitutivi. Con riferimento alla pluralità di attività illecite, il comma 1 dell articolo 260, Codice dell Ambiente, elenca: (i) la cessione, (ii) la ricezione, (iii) il trasporto, (iv) l esportazione, (v) l importazione e (vi) comunque la gestione di rifiuti. Quest ultima attività, cui l inciso «comunque» attribuisce particolare rilievo, è definita dall articolo 183, comma 1, lettera n), Codice dell Ambiente, come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi - 8 -

10 alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Da tale formulazione, si comprende che, la nozione di «gestione» include, da un lato, alcune delle attività già richiamate dal comma 1 dell articolo 260, Codice dell Ambiente, e, dall altro lato, un ulteriore previsione di condotte illecite, tale da ricomprendere qualunque forma di movimentazione di rifiuti. Il comma 2 dell articolo 260, Codice dell Ambiente, prevede una fattispecie aggravata del reato sanzionato nel primo comma dello stesso articolo 260, nell ipotesi in cui l attività di gestione dei rifiuti abbia come oggetto rifiuti ad alta radioattività f) Reati di cui all art.279 comma 5 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di autorizzazioni ambientali (omissis) 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. (omissis) 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. (omissis). Il comma 2 dell articolo 279, Codice dell Ambiente, sanziona la condotta di colui che nell esercizio di uno stabilimento violi i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti: i. dall autorizzazione; ii. dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Codice dell Ambiente; iii. dai piani e dai programmi citati nell articolo 271, Codice dell Ambiente; iv. dalla normativa di cui all articolo 271 del Codice dell Ambiente; - 9 -

11 v. dall autorità competente; vi. dall autorizzazione integrata ambientale (questa, tuttavia, non genera responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/01). vii. g) Reati di cui all art.3 comma 6 della Legge n. 549 del 23 dicembre 1993, correlati alla produzione, al consumo, all'importazione, all'esportazione, alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze lesive dell ozono 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/ A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/ Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito

12 In particolare, i comportamenti disciplinati dall articolo 3 della Legge n. 549/1993 hanno ad oggetto una serie di condotte che trovano la loro disciplina (ed il regime delle eventuali esenzioni o deroghe applicabili) nel Regolamento (CE) n. 1005/2010, in tema di: i. produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive di cui alla Tabella A alla Legge n. 549/1993; ii. autorizzazione di impianti che prevedano l utilizzazione delle sostanze lesive di cui alla Tabella A alla Legge n. 549/1993; iii. utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella A alla Legge n. 549/1993 per la manutenzione di apparecchi ed impianti già venduti ed installati, nonché tempi e modalità per la cessazione dell utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella B alla Legge n. 549/ LE SANZIONI PREVISTE Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall art. 25-undecies del DLgs 231/01 a carico della Società qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo 2 da parte dei Soggetti apicali e/o dei Soggetti sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio. Articoli Condotta sanzionata Sanzione pecuniaria Sanzioni interdittive Tutela delle specie animali e vegetali selvatiche protette Art. 727-bis c.p. Uccisione, cattura o detenzione di semplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta (salvo non si tratti di quantità trascurabili e vi sia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie); Fino a 250 quote Distruzione, prelievo o detenzione di esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta (salvo non si tratti di quantità trascurabili e vi sia un impatto

13 Articoli Condotta sanzionata Sanzione pecuniaria Sanzioni interdittive trascurabile sullo stato di conservazione della specie). Tutela dell habitat Art. 733-bis c.p. Acqua Distruzione di un habitat all interno di un sito protetto o comunque suo deterioramento con compromissione dello stato di conservazione. Da 150 a 250 quote Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose Art. 137, comma 2 di cui alle tabelle 5 e 3/A dell Allegato 5 alla Parte III, DLgs n. 152/2006, senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o Da 200 a 300 quote Non superiore a 6 mesi revocata Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 5 e 3/A Art. 137, dell Allegato 5 alla Parte III del D Da 150 a comma 3 Lgs n. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell autorizzazione o 250 quote le altre prescrizioni dell autorità competente. Art. 137, comma 5, primo periodo Scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati nella Tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell Allegato 5 alla Parte III del D Lgs n. 152/2006, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell Allegato 5 al medesimo Da 150 a 250 quote

14 Articoli Condotta sanzionata Sanzione pecuniaria Sanzioni interdittive decreto ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall autorità competente. Art. 137, comma 5, secondo periodo Scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella Tabella 3/A dell Allegato 5 alla Parte III del D Lgs n. 152/2006. Da 200 a 300 quote Non superiore a 6 mesi Art. 137, comma 11 Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. Da 200 a 300 quote Non superiore a 6 mesi Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di Art. 137, comma 13 sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento in forza delle Da 150 a 250 quote Convenzioni internazioni vigenti in materia e ratificate dall Italia. Rifiuti Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Art. 256, comma 1, lettera a) Art. 256, comma 1, lettera b) Attività di gestione di rifiuti non pericolosi (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Attività di gestione di rifiuti pericolosi (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Fino a 250 quote Da 150 a 250 quote

15 Articoli Condotta sanzionata Sanzione pecuniaria Sanzioni interdittive Art. 256, comma 3, primo periodo Realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione. Da 150 a 250 quote Art. 256, Realizzazione o gestione di una comma 3, discarica di rifiuti, anche in parte Da 200 a Non superiore secondo pericolosi, in assenza di 300 quote a 6 mesi periodo autorizzazione. sino a 125 quote (se si tratta di rifiuti non pericolosi); Art. 256, comma 4, Inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ovvero carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. da 75 a 125 quote (se si tratta di rifiuti pericolosi); da 100 a 150 quote (se si tratta di autorizzazion e alla gestione di una discarica di rifiuti pericolosi). Art. 256, comma 5 Attività di miscelazione di rifiuti in assenza di autorizzazione. Da 150 a 250 quote Art. 256, comma 6, primo periodo Effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n Fino a 250 quote

16 Articoli Condotta sanzionata Sanzione pecuniaria Sanzioni interdittive Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del Art. 257, sottosuolo, delle acque superficiali Fino a 250 comma 1 o di quelle sotterranee, con quote superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). Omessa comunicazione alle Art. 257, comma 1 autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in Fino a 250 quote grado di contaminare un sito. Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del Art. 257, comma 2 sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee provocato da sostanze pericolose, con Da 150 a 250 quote superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false Art. 258, indicazioni sulla natura, comma 4, secondo composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei Da 150 a 250 quote periodo rifiuti ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti. Art. 259, comma 1 Traffico illecito di rifiuti. Da 150 a 250 quote Non superiore a 6 mesi. Si applica la sanzione della Art. 260, comma 1 Attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti. Da 300 a 500 quote interdizione definitiva dall esercizio dell attività se l ente viene stabilmente utilizzato allo

17 Articoli Condotta sanzionata Sanzione pecuniaria Sanzioni interdittive scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in questione. Non superiore a 6 mesi. Si applica la sanzione della interdizione definitiva dall esercizio Art. 260, comma 2 Attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività. Da 400 a 800 quote del- l attività se l ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in questione. Art. 260-bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti Fino a 300 quote Emissioni in atmosfera Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Art. 279, comma 5 Emissioni in atmosfera in violazione dei valori limite di emissione, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell aria previsti dalla vigente normativa Fino a 250 quote

18 Articoli Condotta sanzionata Sanzione pecuniaria Sanzioni interdittive Tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione Legge 7 febbraio 1992, n

19 Articoli Condotta sanzionata Sanzione pecuniaria Sanzioni interdittive importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti alle specie elencate nell Allegato A del regolamento (CE) n. 338/1997 senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi; inosservanza delle prescrizioni finalizzate alla incolumità degli esemplari, specificate nella licenza o nel certificato; Art. 1, comma 1 utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza o al certificato; trasporto dei predetti esemplari senza la licenza o il certificato prescritti; Fino a 250 quote commercio di piante [tra quelle elencate nell Allegato A al regolamento (CE) n. 338/1997] riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dall art. 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 338/1997 e del regolamento (CE) n. 939/1997; detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita,esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta di vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione

20 Articoli Condotta sanzionata Sanzione pecuniaria Sanzioni interdittive Art. 1, comma 2 Comportamento recidivo rispetto alla condotte specificamente indicate nel sopra richiamato art. Da 150 a 250 quote 1, comma 1 importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti alle specie elencate negli Allegato B e C del regolamento (CE) n. 338/1997 senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi; inosservanza delle prescrizioni finalizzate alla incolumità degli esemplari sopra richiamati e specificate nella licenza o nel certificato; Art. 2, comma 1 utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza o al certificato; Fino a 250 quote trasporto dei predetti esemplari senza la licenza o il certificato prescritti; commercio di piante [tra quelle elencate negli Allegati B e C al regolamento (CE) n. 338/1997] riprodotte artificialmente in contra- sto con le prescrizioni stabilite dall art. 7, paragrafo 1, lettera b), regolamento (CE) n. 338/1997 e del regolamento (CE) n. 939/1997; detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la

21 Articoli Condotta sanzionata Sanzione pecuniaria Sanzioni interdittive vendita o per fini commerciali, offerta di vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all Allegato B al regolamento (CE) n. 338/1997 Art. 2, comma 2 Comportamento recidivo rispetto alla condotte specificamente indicate nel sopra richiamato art. Fino a 250 quote 2, comma 1. Art. 6, comma 4 Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e l incolumità pubblica Fino a 250 quote

22 Articoli Condotta sanzionata Sanzione pecuniaria Sanzioni interdittive fino a 250 quote (se la pena non è superiore nel massimo a 1 anno); falsificazione o alterazione di certificati o licenze; da 150 a 250 quote Art. comma 1 3bis, false dichiarazioni o comunicazioni di informazioni al fine di acquisire un certificato o una licenza; utilizzo di un certificato o di una licenza falsi, falsificati o non validi ovvero alterati senza autorizzazione; (se la pena non è superiore nel massimo a 2 anni); da 200 a 300 quote (se la pena non è superiore nel omessa o falsa notifica all importazione. massimo a 3 anni); da 300 a 500 quote (se la pena è superiore nel massimo a 3 anni); Tutela ozono Legge 28 dicembre 1993, n

23 Articoli Condotta sanzionata Sanzione pecuniaria Sanzioni interdittive autorizzazione di impianti che prevedono l utilizzo delle sostanze di cui alla Tabella A allegata alla legge 549/1993, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/1994; Art. 3, comma 6 produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione delle sostanze di Da 150 a 250 quote cui alle Tabelle A e B allegate alla legge n. 549/1993 [fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/1994]. Inquinamento provocato dalle navi Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 Non superiore a 6 mesi. Si applica la sanzione della interdizione Art. 8, comma 1 Versamento doloso in mare delle sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol n. 73/78 Da 150 a 250 quote definitiva dall esercizio dell attività se l ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in questione

24 Articoli Condotta sanzionata Sanzione pecuniaria Sanzioni interdittive Non superiore a 6 mesi Si applica la sanzione della Versamento doloso in mare delle interdizione definitiva sostanze inquinanti di cui agli dall esercizio Allegati I e II alla Convenzione del- l attività Art. 8, comma 2 Marpol n. 73/78, con conseguenti danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle Da 200 a 300 quote se l ente viene stabilmente utilizzato allo acque, a specie animali o vegetali scopo unico o o a parti di queste prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in questione Versamento colposo in mare delle Art. 9, comma 1 sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Fino a 250 quote Marpol n. 73/78 Versamento colposo in mare delle sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Art. 9, comma 2 Marpol n. 73/78, con conseguenti danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle Da 150 a 250 quote Non superiore a 6 mesi acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso aggiunte le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento: la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato;

25 la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 3. PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti. Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori di Matthews International Spa, nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, devono conoscere e rispettare: la normativa italiana e straniera applicabile alle attività svolte; il presente Modello organizzativo ed il Codice Etico Aziendale; le procedure e le linee guida di Matthews International S.p.A. La Società è consapevole che l'impegno costante verso la compatibilità ambientale, per prevenire l'inquinamento, nel rispetto della legislazione, e la gestione razionale delle risorse naturali rappresentino un'opportunità di sviluppo per I'Azienda, migliorandone l'immagine nel contesto sociale in cui opera e contribuendo alla soddisfazione dei clienti finali. La società persegue l obiettivo di coniugare le esigenze di business con la salvaguardia ambientale definendo un piano per il miglioramento continuo della gestione ambientale, che tenga conto delle seguenti linee guida: riduzione degli impatti ambientali delle proprie attività attraverso l uso ottimale e/o la riduzione delle risorse e delle materie prime utilizzate, l adozione d idonee procedure tecnico-gestionali, la ricerca della maggiore efficienza energetica, l utilizzo di fonti rinnovabili e l ottimizzazione del ciclo dei rifiuti; assegnare responsabilità gestionali per l ambiente nelle attività aziendali; garantire che tutti i dipendenti siano consapevoli delle loro responsabilità individuali per operare secondo queste linee guida,

26 fornendo al contempo informazioni efficaci per un sempre maggiore coinvolgimento di tutte le persone come parte attiva del processo; coinvolgere i clienti, i fornitori e i dipendenti sulle tematiche ambientali con azioni orientate al miglioramento continuo; valutare i rischi ambientali dei nuovi processi e delle modifiche degli impianti esistenti. 4. LE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI AMBIENTALI A seguito delle attività di risk assessment, sono state individuate, nell ambito della struttura organizzativa di Matthews International S.p.A le aree considerate a rischio reato, ossia quelle aree aziendali rispetto alle quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati ambientali. Nell ambito di ciascuna area a rischio reato sono stati individuati i ruoli aziendali coinvolti e le c.d. attività sensibili, ovvero quelle attività all interno delle aree a rischio reato, al cui svolgimento è potenzialmente connesso il rischio di commissione dei reati in esame. In particolare, nell'ambito dei ruoli coinvolti, sono stati riportati anche i soggetti che svolgono le attività sopra indicate. Di seguito si riportano le aree di rischio con una breve descrizione di: - ruoli aziendali coinvolti - attività sensibili - controlli esistenti. AREA A RISCHIO N. 1: GESTIONE DEGLI ASSET - ruoli aziendali coinvolti Produzione RSPP

27 - attività sensibili e reati astrattamente riferibili ad esse Gestione delle autorizzazione agli scarichi Effettuazione di scarichi di acque reflue industriali Gestione delle autorizzazioni alle emissioni Effettuazione di emissioni in atmosfera Gestione della manutenzione Gestione della manutenzione e/o sostituzione degli asset contenenti sostanze lesive dell'ozono (anche con l'ausilio di fornitori esterni) Violazioni connesse alle autorizzazioni in materia di acque reflue industriali (art. 137 D.Lgs. 152/2006 commi 2, 3, 5, 11, 13 Sanzioni connesse alla violazione dei valori limite di emissione art.279 comma 5 D.Lgs. 152/2006 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze ozono-lesive art.3 Legge 549/ controlli esistenti Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni,, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell Area a Rischio Gestione degli asset sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all art.25- undecies del D.Lgs. n. 231/01, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali regole e procedure prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di processo, quali ad esempio: la definizione formale di ruoli e responsabilità, poteri autorizzativi, controlli da effettuare e modalità di archiviazione in relazione alla documentazione a disposizione degli Enti competenti; l identificazione e l aggiornamento dei punti di scarico, dei punti di emissione e dei rispettivi punti di campionamento; il monitoraggio periodico della validità delle autorizzazioni;

28 la definizione del programma dei campionamenti e delle analisi degli scarichi e delle emissione in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente; il monitoraggio dei dati riguardanti gli scarichi e le emissioni, ivi compresi i certificati analitici delle analisi e i campionamenti effettuati; la definizione formale di ruoli, compiti, responsabilità, poteri autorizzativi, controlli, in relazione alle attività di monitoraggio e manutenzione sugli asset aziendali; l inserimento di specifiche clausole nei contratti con i fornitori inerenti l area a rischio che esplicitano le responsabilità e gli obblighi normativi cui attenersi; la formalizzazione di un piano di smaltimento degli asset aziendali contenenti sostanze lesive dell ozono stratosferico. AREA A RISCHIO N. 2: GESTIONE DEI RIFIUTI - ruoli aziendali coinvolti RSPP Laboratorio Area di produzione; - attività sensibili e reati astrattamente riferibili ad esse Attività di identificazione, caratterizzazione e classificazione dei rifiuti; Attività di raccolta e deposito temporaneo dei rifiuti; Selezione e gestione dei fornitori per attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti Attività di gestione rifiuti non autorizzata art. 256 D.Lgs. 152/2006 commi 1, 3, 5, 6; Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari art.258 D.Lgs. 152/2006 comma 4;

29 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti art.260 D.Lgs. 152/ controlli esistenti Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni,, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell Area a Rischio Gestione dei rifiuti sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all art.25-undecies del D.Lgs. n. 231/01, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali regole e procedure prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di processo, quali ad esempio: la definizione formale di ruoli e responsabilità, poteri autorizzativi, controlli da effettuare e modalità di archiviazione in relazione alla documentazione a disposizione degli Enti competenti; la verifica del rispetto delle regole formalizzate in linea con le vigenti normative nazionali e regionali per le seguenti attività: l identificazione del rifiuto, la sua classificazione, la registrazione della sua movimentazione sul sistema informativo appositamente creato; lo stoccaggio e il deposito temporaneo dei rifiuti secondo la specificità degli stessi e per gruppi omogenei nelle apposite aree predisposte, con la sorveglianza di persone indicate allo scopo che salvaguardino la salute dell uomo e dell ambiente; la segregazione, l imballaggio e l etichettatura per l identificazione dei contenitori di rifiuti pericolosi; la formalizzazione dei ruoli e delle responsabilità nonché delle modalità operative e di controllo connesse alla gestione degli adempimenti SISTRI; - l espressa indicazione nei contratti stipulati con le società incaricate dell'attività di carico, trasporto e smaltimento rifiuti, delle responsabilità e degli obblighi normativi cui attenersi;

30 - - la verifica dei requisiti e delle autorizzazioni necessarie nelle fasi di ricerca, di stipula del contratto, di ritiro del rifiuto, e in occasione di rinnovi e/o rinegoziazioni. AREA A RISCHIO N. 3: GESTIONE DEGLI SVERSAMENTI - ruoli aziendali coinvolti RSPP Laboratorio Area di produzione. - attività sensibili e reati astrattamente riferibili ad esse Comunicazione di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee Attività di bonifica di suolo, sottosuolo, acque superficiali e/o acque sotterranee Bonifica dei siti per chi ha cagionato l'inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee art. 257 D.Lgs. 152/2006, commi 1, 2 - controlli esistenti Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni,, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell Area a Rischio Gestione degli sversamenti sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all art.25-undecies del D.Lgs. n. 231/01, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali regole e procedure prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di processo, quali ad esempio: Il monitoraggio delle attività potenzialmente a rischio e la predisposizione di presidi di protezione (come, ad esempio, la definizione di eventuali attività di campionamento del suolo) in caso di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il suolo;

31 la comunicazione da effettuarsi alle Autorità competenti, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare, ovvero all'atto di contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee, in linea con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente. 5. COMPITI DELL ORGANISMO DI VIGILANZA Fermi restando i compiti e le funzioni dell OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati ambientali è tenuto a: verificare il rispetto da parte dei Soggetti Apicali e Sottoposti delle prescrizioni e dei comportamenti esposti nei precedenti paragrafi e nelle procedure aziendali; monitorare l adozione ed effettiva implementazione delle eventuali azioni correttive stabilite dalla Società con riferimento alle attività ed ai controlli statuiti nei precedenti paragrafi, al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di cui all art.25-undecies ex D.Lgs. 231/01. L OdV. svolge in piena autonomia le proprie attività di monitoraggio e verifica, programmate e non, effettuando controlli specifici e/o a campione sulle attività connesse ai reati ambientali, al fine di verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. L OdV comunica i risultati della propria attività di controllo relativamente ai reati ambientali al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale secondo le modalità definite dalla Parte Generale del Modello

- per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta (150) a duecentocinquanta (250) quote.

- per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta (150) a duecentocinquanta (250) quote. Sanzioni ex D. Lgs. 231/2001 e succ.modd. in relazione alla commissione di reati previsti dal Codice dell Ambiente (D. Lgs. 152/2006 e succ.modd.) (cfr. art. 2 co. 2,6,7,8 D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121)

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