AVVISO n Marzo 2007

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1 AVVISO n Marzo 2007 Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto : dell'avviso Oggetto : Modifiche al Regolamento dei Mercati e relative Istruzioni: Listing in caso di operazioni straordinarie; disciplina dello sponsor; reverse merger Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa

2 MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI MERCATI E RELATIVE ISTRUZIONI DISCIPLINA DEL LISTING IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE; DISCIPLINA DELLO SPONSOR; DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI REVERSE MERGER La Consob, con delibera n del 27 febbraio 2007, ha approvato le modifiche al Regolamento dei Mercati deliberate dall Assemblea di Borsa Italiana nella seduta del 21 dicembre Si illustrano di seguito le modifiche in materia di listing in caso di operazioni straordinarie, disciplina dello sponsor e disciplina delle operazioni di reverse merger, approvate nelle sedi sopra indicate. Dal 26 marzo 2007 entreranno in vigore le modifiche relative al listing di emittenti risultanti da operazioni straordinarie (paragrafo A); Dal 2 maggio 2007 entreranno in vigore le modifiche relative alla disciplina dello sponsor (paragrafo B); Entrata in vigore con successivo Avviso per le modifiche relative alla disciplina delle operazioni di reverse merger (lettera C). A. Listing di emittenti risultanti da operazioni straordinarie Al fine di precisare le procedure di listing e il ruolo dello sponsor nella procedura di ammissione a quotazione di emittenti risultanti da operazioni straordinarie, è di seguito descritta la disciplina relativa alle seguenti tipologie di operazioni: 1) fusione di società quotata in società non quotata che non ha altre attività e che presenta debito finanziario; 2) fusione di società quotata in società non quotata che non ha altre attività e che non presenta debito finanziario; 3) fusione di società quotata in società non quotata con altre attività oltre alla partecipazione nella società quotata; 4) fusione di società entrambe quotate; 5) scissione. 1. Fusione di società quotata in società non quotata che non ha altre attività e che presenta debito finanziario Si semplifica la documentazione fornita dall emittente in occasione della domanda di ammissione alla quotazione. Per effettuare la verifica dell equilibrio economico/finanziario dell emittente si richiede il piano industriale, necessario alla verifica di sostenibilità dell indebitamento. Non è invece richiesto l elaborazione del c.d. QMAT. Non è richiesto il memorandum sul sistema di controllo di gestione e, conseguentemente, non risulta necessaria la dichiarazione dello sponsor sul sistema di controllo di gestione. Nell ambito dell articolo (Competenze di Borsa Italiana), si precisa che l interesse degli 1

3 investitori è valutato con prevalentemente riferimento alla presenza di gravi squilibri nella struttura finanziaria dell emittente quotando. (Articoli: 2.1.2, comma 4; 2.3.4, comma 6; Sezione IA.1.1, Tavola 1: Azioni, punto 5.01) 2. Fusione di società quotata in società non quotata che non ha altre attività e che non presenta debito finanziario Si semplifica la documentazione richiesta all emittente in occasione della domanda di ammissione alla quotazione. In particolare non sono richiesti il memorandum sul sistema di controllo di gestione e il piano industriale. Conseguentemente non risultano necessarie le dichiarazioni dello sponsor di cui all articolo 2.3.4, comma 2, lettere c) e d) relative, rispettivamente, al sistema di controllo di gestione e al piano industriale. Nell ambito dell articolo (Competenze di Borsa Italiana), si precisa che nel caso in discorso, Borsa Italiana può respingere la domanda di ammissione alla quotazione soltanto se non sono rispettate le condizioni di cui al articolo 2.1.2, comma 2, lettere a), b) e c). (Articoli: 2.1.2, comma 5, 2.3.4, comma 7; Sezione IA.1.1, Tavola 1: Azioni, punto 5.02) 3. Fusione di società quotata in società non quotata con altre attività oltre alla partecipazione nella società quotata In questo caso, si svolge l ordinaria due diligence di quotazione sull emittente. La fattispecie non è disciplinata in modo specifico, rientrando nella disciplina generale prevista nel Regolamento. (Sezione IA.1.1, Tavola 1: Azioni, punto 5.04) 4. Fusione di società entrambe quotate In questa fattispecie, non si richiede la nomina dello sponsor. Si semplifica la documentazione che deve fornire l emittente: non è richiesto il memorandum sul sistema di controllo di gestione e il piano industriale. Nell ambito dell articolo (Competenze di Borsa Italiana), si precisa che in questa ipotesi, Borsa Italiana può respingere la domanda di ammissione alla quotazione soltanto se non sono rispettate le condizioni di cui al articolo 2.1.2, comma 2, lettere a), b) e c). (Articoli: 2.1.2, comma 5; 2.3.1, comma 2; Sezione IA.1.1, Tavola 1: Azioni, punto 5.03) 5. Scissione Nel caso di domanda di ammissione alla quotazione da parte di un emittente risultante da un operazione di scissione parziale di una società quotata, si provvede a svolgere l ordinaria attività di due diligence di quotazione sulla beneficiaria: lo sponsor sarà tenuto a rilasciare tutte le dichiarazioni previste nel Regolamento all articolo La fattispecie non è disciplinata in modo specifico, rientrando nella disciplina generale prevista nel Regolamento. (Sezione IA.1.1, Tavola 1: Azioni, punto 5.05) Entrata in vigore il 26 marzo 2007 * * * 2

4 B. Disciplina dello sponsor 1. Nomina dello sponsor e conflitti di interesse Si elimina l obbligo di nominare un co-sponsor, introducendo un regime di incompatibilità rispetto allo sponsor che si trovi in situazioni di conflitto di interesse derivanti da rapporti di partecipazione o indebitamento come di seguito descritte. Situazioni di conflitto di interesse relative a partecipazioni In via generale il Gruppo dello sponsor non può detenere partecipazioni nel Gruppo dell emittente per oltre il 10% del capitale sociale e viceversa. Si consente che il Gruppo dello sponsor possa superare il limite del 10% di partecipazione nel Gruppo dell emittente, fino ad un massimo del 30%, a condizione che lo sponsor o le società del gruppo dello sponsor abbiano assunto l impegno a non compiere atti dispositivi aventi ad oggetto la partecipazione nel Gruppo dell emittente, per la parte che eccede detto 10%, per almeno 12 mesi dall inizio delle negoziazioni. Si specifica inoltre che al raggiungimento della percentuale di cui sopra concorrono anche le azioni detenute in pegno o usufrutto nel caso in cui il Gruppo dello sponsor detenga il relativo diritto di voto in assemblea. (Artt , comma 2; 2.3.3, comma 4; IA , commi 1, 2 e 3) Situazioni di conflitto di interesse relative a rapporti di finanziamento Si considera preliminarmente l indicatore rappresentato dal rapporto PFN/MOL in sostituzione del rapporto tra PFN/capitale netto previsto attualmente. Al riguardo, in caso di offerte pubbliche di sottoscrizione, si considera rilevante un rapporto tra PFN/MOL maggiore di 2,5. In presenza di un rapporto PFN/MOL maggiore di 2,5, si deve alternativamente verificare anche una delle seguenti condizioni: a) nel caso di quotazione di un emittente capogruppo si verifica il grado di esposizione nei confronti dell emittente (e del gruppo che all emittente fa capo) da parte del Gruppo dello sponsor, che non potrà superare il 33% (come attualmente); b) nel caso di quotazione di società appartenente ad un gruppo, ma non capogruppo, oltre a verificare che i rapporti creditizi esistenti fra il Gruppo dello sponsor e il Gruppo dell emittente siano superiori al 33% (come avviene attualmente), si verifica anche che l emittente quotando sia componente significativa del Gruppo dell emittente rappresentando alternativamente il 33% del fatturato consolidato, o il 33% del margine operativo lordo consolidato ovvero il 33% del totale dell attivo consolidato del Gruppo dell emittente. In presenza delle condizioni citate (PFN/MOL > 2,5, se ricorre almeno una delle due ipotesi di cui alle lettere a) e b)), l intermediario sarà considerato in conflitto di interesse e non potrà svolgere il ruolo di sponsor dell emittente. Situazioni di conflitto di interesse relative a rapporti partecipativi e di finanziamento tra Gruppo dello sponsor e soggetti che detengono partecipazioni significative nell emittente Le situazioni di conflitto di interesse relative a rapporti partecipativi e di finanziamento tra Gruppo dello sponsor e soggetti che detengono partecipazioni significative nell emittente rilevano solo in caso di offerta pubblica di vendita. In tal caso si verifica l incompatibilità dello sponsor qualora siano presenti uno o più azionisti venditori che detengano una partecipazione superiore al 30%, rispetto ai quali si verifichi una delle due seguenti condizioni: a) il Gruppo dello sponsor detenga una partecipazione nel gruppo dell azionista venditore superiore al 30% del capitale sociale; b) il rapporto PFN/MOL consolidato del venditore sia > 2,5 e il Gruppo dello sponsor finanzia oltre il 33% dell indebitamento lordo di tale soggetto. 3

5 Al fine di agevolare la comunicazione dei dati richiesti nel Regolamento e nelle Istruzioni, si è provveduto a raccogliere in tabelle gli elementi informativi già attualmente elencati nelle Istruzioni stesse. (Articolo 2.3.3; IA , commi 4 e 5; Modello di attestazione dello sponsor; Sez. IA.1.1, Tavola 1, punto 4.01; Tavola 4, punto 4.01; Tavola 6, punto 4.01; Tavola 8, Punto 8.01; Sezione IA.1B.1, Tavola 1, punto 5.01 ) 2. Documento di valutazione Si precisa che il documento di valutazione è trasmesso entro 20 giorni di borsa aperta dopo la presentazione della domanda e comunque almeno 10 giorni di borsa aperta prima della data prevista per il provvedimento di ammissione. (Sezione IA.1.1, Tavola 1: Azioni, punto 2.05, Sezione IA.1B.1, tavola 1, punto 2.05) 3. Attestazione sui dati previsionali dell emittente Si prevede che ai fini della dichiarazione relativa ai dati previsionali esibiti nell ambito del piano industriale lo sponsor potrà avvalersi di un apposita verifica condotta oltre che da una società di revisione (prevista attualmente) da altro soggetto qualificato indicato dall organo di controllo e accettato dallo sponsor. (Articoli: 2.3.4, comma 2, lettera d)) 4. Attestazione relativa agli standard di collocamento Si elimina l attestazione relativa agli standard di collocamento La modifica è estesa anche a Expandi. (Articoli: 2.3.4, comma 2, lettera e); 2A.3.1, comma 5, lettera e)) Entrata in vigore il 2 maggio 2007 * * * C. Disciplina delle operazioni di reverse merger L articolo 117 bis del TUF impone la redazione del prospetto di quotazione ad un emittente quotato (incorporante) in occasione di una operazione di fusione per incorporazione di società non quotata (incorporata) quando l entità degli attivi della società incorporata non quotata, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente superiore alle attività della società incorporante quotata (reverse merger). In tale fattispecie si prevede l obbligo di nominare uno sponsor che rilasci le dichiarazioni relative al sistema di controllo di gestione ed al piano industriale. Inoltre si prevede che la società oggetto di Reverse merger informi immediatamente il mercato del rilascio da parte dello sponsor delle dichiarazioni previste, mediante l invio di un comunicato. In mancanza delle attestazioni citate, si prevede che Borsa Italiana sospenda dalla quotazione le azioni della 4

6 società. La disciplina descritta trova applicazione anche nel caso di aumenti di capitale mediante conferimenti in natura ove le attività conferite siano significativamente superiori a quelle già presenti nella società quotata. La disciplina del Reverse merger entrerà in vigore solo in seguito all adozione, da parte di Consob, del regolamento attuativo di cui all articolo 117 bis comma 2. (Articoli: 1.3; 2.3.1, comma 2; 2.5.1, commi 4 e 5; 2.6.2, commi 10 e 11) Entrata in vigore stabilita con successivo Avviso * * * Il testo a stralcio delle modifiche al Regolamento e alle Istruzioni illustrate nel presente avviso sarà reso disponibile sul sito Internet della Borsa Italiana, all indirizzo in una versione che evidenzia le modifiche apportate. 5

7 A. LISTING DI EMITTENTI RINVENIENTI DA OPERAZIONI STRAORDINARIE Le modifiche al Regolamento e alle Istruzioni che seguono entrano in vigore il 26 marzo 2007 REGOLAMENTO DEI MERCATI PARTE 2 AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI TITOLO 2.1 DISPOSIZIONI GENERALI Articolo (Competenze di Borsa Italiana) omissis 1. Gli strumenti finanziari di cui al precedente articolo possono essere ammessi da Borsa Italiana alla quotazione, su domanda dell emittente, sempreché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai Titoli 2.1, 2.2, 2.3 e Borsa Italiana può respingere la domanda di ammissione alla quotazione, con provvedimento motivato e comunicato tempestivamente all interessato: a) se le caratteristiche dello strumento finanziario siano tali da far ritenere che non possa aver luogo la formazione di un mercato regolare; b) se, avendo altri strumenti finanziari già ammessi alla quotazione, l emittente non adempie agli obblighi derivanti dalla stessa; c) se, essendo lo strumento finanziario già ammesso alla quotazione di borsa in un altro Stato, l emittente non adempie agli obblighi derivanti dalla stessa; d) se la situazione dell emittente sia tale da rendere l ammissione contraria all interesse degli investitori. A tal fine Borsa Italiana farà prevalentemente riferimento ai seguenti elementi: la presenza di gravi squilibri nella struttura finanziaria, un critico posizionamento competitivo nei principali settori di attività, l evidenza di importanti fattori di incoerenza nel piano industriale e la carenza di elementi di riscontro delle ipotesi contenute nel piano medesimo. 3. Borsa Italiana può respingere la domanda di ammissione alla quotazione relativa agli strumenti finanziari di cui all articolo comma 1, lettera d) e alle azioni di Investment Company, con provvedimento motivato e comunicato tempestivamente all interessato, se non sono rispettate le condizioni di cui al comma 2, lettera a) e b) e c). 4. Nel caso di ammissione alla quotazione di azioni di cui all articolo 2.3.4, comma 6, 6

8 Borsa Italiana, al fine di valutare l elemento di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo, farà prevalentemente riferimento alla presenza di gravi squilibri nella struttura finanziaria. 5. Nel caso di ammissione alla quotazione di azioni di cui agli articoli 2.3.4, comma 7, e 2.3.1, comma 2, Borsa Italiana può respingere la domanda di ammissione alla negoziazione, con provvedimento motivato e comunicato tempestivamente all interessato, se non sono rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, lettere a), b) e c). 6. Borsa Italiana può subordinare, nel solo interesse della tutela degli investitori, l ammissione alla quotazione a qualsiasi condizione particolare che ritenga opportuna e che sia esplicitamente comunicata al richiedente. 7. Possono essere ammessi alle negoziazioni, su domanda dell'emittente, di un operatore aderente al mercato o su iniziativa di Borsa Italiana: a) gli strumenti finanziari di cui all articolo lettere a), b), f) e h) già negoziati su un altro mercato regolamentato ai sensi dell articolo 57 del Regolamento approvato con delibera Consob n ; b) gli strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato membro dell Unione Europea o emessi da organismi internazionali di carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell Unione Europea. Borsa Italiana può respingere la domanda di ammissione alla negoziazione, con provvedimento motivato e comunicato tempestivamente all'interessato, se non sono rispettate le condizioni di cui al comma 2, lettera a) e b) e, in relazione agli strumenti di cui al comma 5, lettera a), le ulteriori condizioni indicate nell'articolo TITOLO 2.3 SPONSOR E SPECIALISTA Capo 1 Sponsor e specialista Star Articolo (Nomina dello sponsor) 1. L emittente deve procedere alla nomina di uno sponsor nei seguenti casi: a) quando intenda presentare a Borsa Italiana, ai sensi dell articolo 2.1.2, comma 1, domanda di ammissione di strumenti finanziari di cui all articolo 2.1.1, comma 1, lettera a), c), d) e azioni di Investment Companies, non avendo altri strumenti già ammessi alla quotazione da Borsa Italiana; b) quando, a seguito di gravi infrazioni a norme del presente Regolamento o di altri regolamenti o discipline applicabili, Borsa Italiana richieda che sia nominato uno sponsor per assistere l emittente negli adempimenti dovuti. 2. Non è necessaria la nomina dello sponsor nel caso di domanda di ammissione alla 7

9 quotazione di azioni rinvenienti da un operazione di fusione di società quotate L incarico di sponsor deve essere conferito non più tardi del momento di presentazione a Borsa Italiana della domanda di ammissione degli strumenti finanziari e per una durata tale da coprire almeno: a) un anno dalla data di inizio delle negoziazioni, nel caso in cui l incarico sia stato conferito in relazione all ammissione degli strumenti finanziari di cui all articolo 2.1.1, comma 1, lettera a); b) il periodo fino alla data di inizio quotazione nel caso di ammissione degli strumenti finanziari di cui all articolo 2.1.1, comma 1, lettere c) e d) Nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma 1 l incarico dovrà avere durata pari ad almeno un anno La nomina dello sponsor è comunque dovuta nel caso di prima ammissione degli strumenti finanziari di cui all articolo 2.1.1, comma 1, lettera a) Borsa Italiana può esentare l emittente dall obbligo di cui al comma 1 qualora le azioni di cui si chiede l ammissione alla quotazione siano già quotate in un altro mercato regolamentato. Articolo (Ruolo dello sponsor nel caso di ammissione di strumenti finanziari) 1. Lo sponsor collabora con l emittente nella procedura di ammissione degli strumenti finanziari, ai fini di un ordinato svolgimento della stessa. 2. Nel caso di ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari di cui all articolo 2.1.1, comma 1, lettera a), lo sponsor assume le responsabilità di seguito elencate, rilasciando per ciascuna di esse apposita dichiarazione scritta a Borsa Italiana: a) attesta di avere comunicato a Borsa Italiana tutti i dati e i fatti di cui egli è venuto a conoscenza nel corso della propria attività e che dovrebbero essere presi in considerazione da Borsa Italiana stessa ai fini dell ammissione alla quotazione, oltre a quelli già resi noti dall emittente ai sensi dell articolo 2.4.1, comma 2; b) assicura che il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale sono stati adeguatamente informati in ordine alle responsabilità e agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore e conseguenti all ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari della società stessa; c) attesta, secondo le modalità indicate nelle Istruzioni, sulla base di apposita verifica condotta da una società di revisione o da altro soggetto qualificato indicato dal Collegio Sindacale e accettato dallo sponsor che la società emittente e le principali società del gruppo ad essa facente capo abbiano istituito al proprio interno un sistema di controllo di gestione tale da consentire ai responsabili di disporre periodicamente e con tempestività di un quadro sufficientemente esaustivo della situazione economica e finanziaria della società e dell eventuale gruppo a essa facente capo; d) dichiara di essersi formato il convincimento che i dati previsionali esibiti nell ambito del piano industriale, relativi all esercizio in corso alla data di 8

10 presentazione della domanda di quotazione, sono stati determinati dall emittente dopo attento e approfondito esame documentale delle prospettive economiche e finanziarie dell emittente e del gruppo ad esso facente capo. Qualora la data di deposito della domanda di ammissione alla quotazione sia successiva al 15 settembre, la dichiarazione deve estendersi ad almeno i primi sei mesi dell esercizio successivo. Ai fini del rilascio dell attestazione, lo sponsor potrà avvalersi di un apposita verifica condotta da una società di revisione; e) omissis 3. omissis 4. omissis 5. omissis 6. Nel caso di ammissione alla quotazione di azioni rappresentative del capitale di un emittente che abbia deliberato un operazione di fusione per incorporazione di una società quotata (incorporata) in società non quotata (incorporante), qualora l incorporante non abbia altre significative attività oltre alla partecipazione nell incorporata e presenti debito finanziario, non è richiesta la dichiarazione di cui al precedente comma 2, lettera c). La disciplina di cui al presente comma si applica anche nel caso in cui sia prevista, successivamente al perfezionamento della fusione, la distribuzione di riserve, da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento finanziario. 7. Nel caso di ammissione alla quotazione di azioni rappresentative del capitale di un emittente che abbia deliberato un operazione di fusione per incorporazione di una società quotata (incorporata) in società non quotata (incorporante), qualora l incorporante non abbia altre significative attività oltre alla partecipazione nell incorporata e non presenti debito finanziario, non sono richieste le dichiarazioni di cui al precedente comma 2, lettere c) e d). La disciplina di cui al presente comma non si applica nel caso in cui sulla società quotata incorporata, in funzione o per effetto dell'operazione di fusione, gravino garanzie ovvero impegni o vincoli contrattuali idonei, anche in via potenziale, ad incidere in maniera rilevante sulla struttura finanziaria della stessa. 8. omissis 9. omissis omissis ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI omissis SEZIONE IA.1.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE Tavola 1: azioni Alla domanda di ammissione di azioni deve essere allegata la seguente documentazione: omissis 9

11 5.00 Operazioni straordinarie 1. Nel caso di domanda di ammissione alla quotazione di azioni rinvenienti da un operazione di fusione di cui all articolo 2.3.4, comma 6, del Regolamento, non è richiesta la documentazione di cui al precedente punto 1.06; in questa ipotesi, su richiesta motivata dell emittente, Borsa Italiana si riserva di esonerare l emittente dalla redazione dell analisi da effettuare seguendo schemi predisposti da Borsa Italiana che consente di comprendere il Business Model dell emittente, di identificare gli stakeholder rilevanti e di inquadrare il settore di appartenenza, a supporto del piano industriale consolidato di cui al punto Nel caso di domanda di ammissione alla quotazione di azioni rinvenienti da un operazione di fusione di cui all articolo 2.3.4, comma 7, non è richiesta la documentazione di cui ai precedenti punti 1.06 e Nel caso di domanda di ammissione alla quotazione di azioni rappresentative del capitale di un emittente rinvenienti da un operazione di fusione di cui all articolo 2.3.1, comma 2, non è richiesta la documentazione di cui ai precedenti punti 1.06 e Nel caso di ammissione alla quotazione di azioni rappresentative del capitale di un emittente che abbia deliberato un operazione di fusione per incorporazione di una società quotata (incorporata) in società non quotata (incorporante), nel caso in cui l incorporante abbia altre significative attività oltre alla partecipazione nella quotata, si applicano le norme di cui alla presente Tavola Nel caso di ammissione alla quotazione di azioni rappresentative del capitale di un emittente rinveniente da una operazione di scissione da una società quotata trovano applicazione le norme della presente Tavola 1; in questa ipotesi, su richiesta motivata dell emittente, Borsa Italiana si riserva di esonerare l emittente dalla redazione dell analisi da effettuare seguendo schemi predisposti da Borsa Italiana che consente di comprendere il Business Model dell emittente, di identificare gli stakeholder rilevanti e di inquadrare il settore di appartenenza, a supporto del piano industriale consolidato di cui al punto

12 B. DISCIPLINA DELLO SPONSOR Le modifiche al Regolamento e alle Istruzioni che seguono entrano in vigore il 2 maggio 2007 TITOLO 2.3 SPONSOR E SPECIALISTA omissis REGOLAMENTO DEI MERCATI Capo 1 Sponsor e specialista Star Articolo (Rapporti tra sponsor ed emittente) 1. Lo sponsor non può far parte del gruppo cui l emittente appartiene o che fa capo all emittente. 2. Lo sponsor deve rilasciare attestazione a Borsa Italiana, precisando la natura e la consistenza dei relativi rapporti, qualora: a) lo sponsor, ( o società del gruppo a cui lo sponsor appartiene o che allo sponsor fa capo ), (di seguito, Gruppo dello sponsor ) detengano una partecipazione nella società emittente, ( o in società del gruppo a cui l emittente appartiene o che all emittente fa capo), (di seguito, Gruppo dell emittente ) o un diritto di pegno o usufrutto su azioni dell emittente; b) sussistano rapporti di natura creditizia tra lo sponsor (o società del gruppo a cui lo sponsor appartiene o che allo sponsor fa capo) tra il Gruppo dello sponsor e l emittente (o società del gruppo a cui l emittente appartiene o che all emittente fa capo) il Gruppo dell emittente; o soggetti che detengono partecipazioni rilevanti nell emittente. c) sussistano rapporti di natura partecipativa e creditizia tra il Gruppo dello sponsor e i o soggetti che detengono, direttamente e indirettamente, partecipazioni rilevanti significative nell emittente. 3. L emittente deve rilasciare attestazione a Borsa Italiana, precisando la natura e la consistenza dei relativi rapporti partecipativi, qualora l emittente (o società del gruppo a cui l emittente appartiene o che all emittente fa capo) il Gruppo dell emittente detenga una partecipazione nello sponsor (o società del gruppo a cui lo sponsor appartiene o che allo sponsor fa capo). nel Gruppo dello sponsor. 4. Nei casi di cui al commai 2, lettera a) e lettera b), e comma 3 l incarico di sponsor non 11

13 può essere conferito al soggetto che si trovi nelle condizioni specificate nelle Istruzioni. Borsa può richiedere, sulla base dei criteri specificati nelle Istruzioni, la nomina di un secondo sponsor, che non si trovi in analoghe condizioni, scelto tra i soggetti di cui all articolo e che svolga le funzioni di cui all articolo 2.3.4, comma Borsa Italiana, ai fini di un ordinato svolgimento della procedura di ammissione, può richiedere la nomina di un diverso sponsor nell ipotesi di cui al comma 2, lettera c), nei casi indicati nelle Istruzioni. La disciplina contenuta nelle Istruzioni entrerà in vigore subordinatamente all esplicito assenso della Consob. 6. Borsa Italiana può richiedere la nomina di un diverso secondo sponsor in casi diversi da quelli previsti dalle Istruzioni, comunicandolo all emittente entro 15 giorni dal giorno in cui è stata completata la documentazione da allegare alla domanda. Nella comunicazione sono riportate le motivazioni della richiesta Qualora, successivamente all avvenuta presentazione della domanda di ammissione, l emittente proceda alla revoca dello sponsor o quest ultimo rinunci al proprio mandato, entrambi i soggetti dovranno darne immediata comunicazione a Borsa Italiana, indicando le ragioni di tale revoca o rinuncia. La procedura di ammissione è interrotta fino a quando l emittente nomini un altro sponsor che svolga le funzioni di cui al presente capo per i periodi di cui all articolo 2.3.1, secondo e terzo quarto e quinto comma. Articolo (Ruolo dello sponsor nel caso di ammissione di strumenti finanziari) 1. Lo sponsor collabora con l emittente nella procedura di ammissione degli strumenti finanziari, ai fini di un ordinato svolgimento della stessa. 2. Nel caso di ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari di cui all articolo 2.1.1, comma 1, lettera a), lo sponsor assume le responsabilità di seguito elencate, rilasciando per ciascuna di esse apposita dichiarazione scritta a Borsa Italiana: a) attesta di avere comunicato a Borsa Italiana tutti i dati e i fatti di cui egli è venuto a conoscenza nel corso della propria attività e che dovrebbero essere presi in considerazione da Borsa Italiana stessa ai fini dell ammissione alla quotazione, oltre a quelli già resi noti dall emittente ai sensi dell articolo 2.4.1, comma 2; b) assicura che il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale sono stati adeguatamente informati in ordine alle responsabilità e agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore e conseguenti all ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari della società stessa; c) attesta, secondo le modalità indicate nelle Istruzioni, sulla base di apposita verifica condotta da una società di revisione o da altro soggetto qualificato indicato dal Collegio Sindacale e accettato dallo sponsor che la società emittente e le principali società del gruppo ad essa facente capo abbiano istituito al proprio interno un sistema di controllo di gestione tale da consentire ai responsabili di disporre periodicamente e con tempestività di un quadro sufficientemente esaustivo della situazione economica e finanziaria della società e dell eventuale gruppo a essa facente capo; d) dichiara di essersi formato il convincimento che i dati previsionali esibiti nell ambito del piano industriale, relativi all esercizio in corso alla data di presentazione della domanda di quotazione, sono stati determinati 12

14 3. omissis 4. omissis 5. omissis 6. omissis 7. omissis 8. omissis 9. omissis dall emittente dopo attento e approfondito esame documentale delle prospettive economiche e finanziarie dell emittente e del gruppo ad esso facente capo. Qualora la data di deposito della domanda di ammissione alla quotazione sia successiva al 15 settembre, la dichiarazione deve estendersi ad almeno i primi sei mesi dell esercizio successivo. Ai fini del rilascio della dichiarazione attestazione, lo sponsor potrà avvalersi di un apposita verifica condotta da una società di revisione o da altro soggetto qualificato indicato dal Collegio Sindacale e accettato dallo sponsor; e) attesta che il collocamento dei titoli, ove previsto, viene effettuato secondo le regole della migliore prassi nazionale e internazionale. Allo scopo lo sponsor, qualora non rivesta il ruolo di capofila dell offerta istituzionale, acquisisce apposita dichiarazione in merito dal soggetto che ricopre tale ruolo. L attestazione di cui alla lettera a) deve essere allegata alla domanda di ammissione e rinnovata due giorni prima del provvedimento di ammissione a quotazione. omissis TITOLO 2A.3 LISTING PARTNER, SPECIALISTA, DOMANDA E PROCEDURA DI AMMISSIONE, SOSPENSIONE E REVOCA, OBBLIGHI DEGLI EMITTENTI Capo 1 Listing Partner Articolo 2A.3.1 (Nomina e ruolo del Listing Partner) 1. omissis 2. omissis 3. omissis 4. omissis 5. Il Listing Partner assume le responsabilità di seguito elencate, rilasciando per ciascuna di esse apposita dichiarazione scritta a Borsa Italiana: a) attesta di avere comunicato a Borsa Italiana tutti i dati e i fatti di cui egli è venuto a conoscenza nel corso della propria attività e rilevanti ai fini dell ammissione alla quotazione, oltre a quelli già resi noti dall emittente ai sensi dell articolo 2.4.1, comma 2; b) assicura che il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale sono stati adeguatamente informati in ordine alle responsabilità e agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore e conseguenti all ammissione alla quotazione degli 13

15 strumenti finanziari della società stessa; c) attesta che i requisiti quantitativi di profittabilità e di struttura finanziaria dell emittente corrispondono alle misure fissate da Borsa Italiana nelle Istruzioni; d) attesta di essersi formato il ragionevole convincimento che, alla luce degli investimenti programmati dall emittente e delle informazioni fornite dall emittente, non vi siano elementi che rendano prevedibile una situazione di grave squilibrio finanziario per l esercizio in corso; e) attesta che il collocamento dei titoli, ove previsto, viene effettuato secondo le regole della migliore prassi nazionale e internazionale. Allo scopo il Listing Partner, qualora non rivesta il ruolo di capofila dell offerta istituzionale, acquisisce apposita dichiarazione in merito dal soggetto che ricopre tale ruolo. Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e d) devono essere allegate alla domanda di ammissione e rinnovate, su richiesta di Borsa Italiana, prima del provvedimento di ammissione a quotazione. ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI Tavola 1: azioni Alla domanda di ammissione di azioni deve essere allegata la seguente documentazione: 2.00 Azioni oggetto dell ammissione 5. Nel caso in cui l emittente intenda avvalersi della procedura di ammissione di cui all articolo del Regolamento: - documento elaborato a supporto della valutazione, in cui dovrà essere riportato lo sviluppo del metodo di attualizzazione dei flussi economico/finanziari e del metodo dei multipli di mercato. Riguardo a tale ultimo metodo, il campione di società comparabili deve essere composto almeno da società italiane ed europee, ove presenti, e deve essere opportunamente suddiviso in gruppi di società omogenee. Devono essere, inoltre, specificati i criteri utilizzati per valutare la confrontabilità, i multipli ritenuti più opportuni per il confronto e l anno di riferimento. Relativamente alle società comparabili occorre fornire i principali dati economico-finanziari consuntivi e prospettici, una descrizione del settore di appartenenza e della formula imprenditoriale (business model), evidenziando le analogie e le difformità rispetto all emittente. Qualora lo sponsor si discosti dalle indicazioni fornite nei paragrafi precedenti, deve fornire adeguata motivazione dell impossibilità di rispettare tali indicazioni;. Lo sponsor dovrà inoltre allegare indicazione dell intervallo nell ambito del 14

16 quale si intende posizionare il prezzo di offerta delle azioni; qualora non disponibile alla data della presentazione della domanda di ammissione, potrà essere fornito, non appena disponibile questa documentazione non sia disponibile alla data della presentazione della domanda di ammissione, lo sponsor può trasmetterla successivamente, comunque entro 20 giorni di borsa aperta dopo la presentazione della domanda, anche senza l indicazione dell intervallo nell ambito del quale si intende posizionare il prezzo di offerta delle azioni. Qualora lo sponsor non avesse allegato al documento elaborato a supporto della valutazione l indicazione dell intervallo nell ambito del quale si intende posizionare il prezzo di offerta delle azioni, tale elemento dovrà essere comunicato entro 10 giorni di borsa aperta prima della data prevista per il provvedimento di ammissione; - indicazione del quantitativo minimo di attribuzione delle azioni in sede di offerta; - ricerca (come definita nell articolo 65 del regolamento approvato con delibera Consob n ) predisposta dallo sponsor in sede di offerta; qualora la ricerca non sia disponibile alla data della presentazione della domanda di ammissione, lo sponsor può trasmetterla successivamente purché almeno 5 giorni di borsa aperta prima del provvedimento di ammissione; - dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri, in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell articolo medesimo. (si estende alla Sezione IA.1B.1 tavola 1 del mercato MTAX) 4.00 Sponsor 1. Attestazione circa la ricorrenza o meno delle fattispecie di cui all articolo 2.3.3, comma 2, del Regolamento, secondo gli schemi predisposti da Borsa Italiana, alla sezione IA.2.14 delle Istruzioni. Lo sponsor deve precisare per ciascuno dei rapporti di natura creditizia esistenti tra società del suo gruppo e società del gruppo dell emittente i seguenti elementi: - soggetto finanziatore; - soggetto beneficiario del finanziamento; - scadenza del finanziamento; - tasso di interesse; - indicazione distinta dei crediti per cassa e dei crediti di firma; - ammontare affidato e ammontare utilizzato del credito al momento della presentazione della domanda e in media nell anno precedente; - garanzie prestate da azionisti rilevanti. 2. Rinnovo della dichiarazione di cui all articolo 2.3.4, comma 2, lettera a), del Regolamento il secondo giorno antecedente il provvedimento di ammissione. 3. Ai fini del rilascio dell attestazione ai sensi dall articolo 2.3.4, comma 2, lettera c) del Regolamento, lo sponsor attesta, sulla base di apposita verifica condotta da una società di 15

17 revisione o da altro soggetto qualificato indicato dal Collegio Sindacale e accettato dallo sponsor, e in conformità a quanto descritto nel Memorandum, che il sistema attualmente in funzione sia tale da consentire in modo corretto: il monitoraggio dei principali fattori critici di rischio che attengono alla società e all eventuale gruppo ad essa facente capo; la valutazione della performance, intesa come raggiungimento degli obiettivi aziendali, sia in rapporto agli andamenti storici sia alle aspettative di budget; il funzionamento delle procedure e degli strumenti connessi alle funzioni di pianificazione e controllo; la produzione dei dati e delle informazioni, con particolare riguardo all informazione finanziaria. 4. Dichiarazioni ai sensi dell articolo 2.3.4, comma 2 del Regolamento. Ai fini delle dichiarazioni di cui alle lettere c) e d), si raccomanda che le verifiche della società di revisione siano condotte secondo i criteri stabiliti dalle Associazioni nazionali di categoria o, comunque, secondo i migliori standard in uso a livello internazionale. 5. Nel caso di ammissione alle negoziazioni di azioni già ammesse alle negoziazioni nel mercato Expandi successivamente al 1/12/2003, lo sponsor attesta che l emittente ha rispettato, negli ultimi due esercizi annuali precedenti la presentazione della domanda di ammissione, i seguenti requisiti quantitativi di profittabilità e di struttura finanziaria: - il risultato ordinario sia positivo; - il risultato operativo lordo sia positivo e il rapporto tra la posizione finanziaria netta, in valore assoluto, e il risultato operativo lordo sia inferiore o pari a 4. Il calcolo degli indicatori viene effettuato sulla base dei criteri previsti ai fini dell ammissione alle negoziazioni nel mercato Expandi. Tavola 4: warrant Alla domanda di ammissione di warrant ed altri titoli ad essi assimilabili deve essere allegata la seguente documentazione: 4.00 Sponsor 1. Attestazione circa la ricorrenza o meno delle fattispecie di cui all articolo 2.3.3, comma 2 del Regolamento secondo gli schemi predisposti da Borsa Italiana, alla sezione IA.2.14 delle Istruzioni. Lo sponsor deve precisare per ciascuno dei rapporti di natura creditizia esistenti tra società del suo gruppo e società del gruppo dell emittente i seguenti elementi: - soggetto finanziatore - soggetto beneficiario del finanziamento - scadenza del finanziamento - tasso di interesse - indicazione distinta dei crediti per cassa e dei crediti di firma - ammontare affidato e ammontare utilizzato del credito al momento della presentazione della domanda e in media nell anno precedente - garanzie prestate da azionisti rilevanti 16

18 Tavola 6: Quote di fondi chiusi Alla domanda di ammissione di quote di fondi chiusi deve essere allegata la seguente documentazione: 4.00 Sponsor 1. Attestazione circa la ricorrenza o meno delle fattispecie di cui all articolo 2.3.3, comma 2 del Regolamento, secondo gli schemi predisposti da Borsa Italiana, alla sezione IA.2.14 delle Istruzioni. A tal fine si considerano i rapporti intercorrenti sia tra il Gruppo dello sponsor e il Gruppo della società di gestione che tra il Gruppo dello sponsor e il fondo. Lo sponsor deve precisare per ciascuno dei rapporti di natura creditizia esistenti tra società del suo gruppo e società del gruppo dell emittente i seguenti elementi: - soggetto finanziatore - soggetto beneficiario del finanziamento - scadenza del finanziamento - tasso di interesse - indicazione distinta dei crediti per cassa e dei crediti di firma - ammontare affidato e ammontare utilizzato del credito al momento della presentazione della domanda e in media nell anno precedente - garanzie prestate da azionisti rilevanti omissis Tavola 8: azioni ordinarie di Investment Companies Alla domanda di ammissione di azioni di Investment Companies deve essere allegata la seguente documentazione: 4.00 Sponsor 1. Attestazione circa la ricorrenza o meno delle fattispecie di cui all articolo 2.3.3, comma 2, del Regolamento, secondo gli schemi predisposti da Borsa Italiana, alla sezione IA.2.14 delle Istruzioni. Lo sponsor deve precisare per ciascuno dei rapporti di natura creditizia esistenti tra società del suo gruppo e società del gruppo dell emittente i seguenti elementi: - soggetto finanziatore; - soggetto beneficiario del finanziamento; - scadenza del finanziamento; 17

19 - tasso di interesse; - indicazione distinta dei crediti per cassa e dei crediti di firma; - ammontare affidato e ammontare utilizzato del credito al momento della presentazione della domanda e in media nell anno precedente; - garanzie prestate da azionisti rilevanti. (si estende alla Sezione IA.1B.1 tavola 1 del mercato MTAX) SEZIONE IA.1.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE SEZIONE IA.2.14 NOMINA DEL CO-SPONSOR REQUISITI DI INDIPENDENZA DELLO SPONSOR ARTICOLO IA (Nomina del co-sponsor) (Requisiti di indipendenza dello sponsor) 1. Ai sensi dell articolo 2.3.3, comma 4, del Regolamento, l incarico di sponsor non può essere conferito la nomina di un secondo sponsor è richiesta qualora ricorra una delle fattispecie di seguito indicate: a) lo sponsor (unitamente alle società del gruppo a cui lo sponsor appartiene o che allo sponsor fa capo) salvo il caso di cui al comma 3, il Gruppo dello sponsor detenga una partecipazione nella società emittente (o in società del gruppo a cui l emittente appartiene o che all emittente fa capo) nel Gruppo dell emittente superiore al 10% del capitale sociale; b) l emittente (unitamente alle società del gruppo a cui l emittente appartiene o che all emittente fa capo) il Gruppo dell emittente detenga una partecipazione nello sponsor (o società del gruppo a cui lo sponsor appartiene o che allo sponsor fa capo) nel Gruppo dello sponsor superiore al 10% del capitale sociale. 2. Borsa Italiana può, altresì, richiedere la nomina di un secondo sponsor qualora i rapporti creditizi esistenti tra lo sponsor (e il gruppo a cui lo sponsor appartiene) e l emittente (e il gruppo a cui l emittente appartiene) siano superiori al 33% dell indebitamento complessivo del gruppo dell emittente (calcolato sulla base del credito medio utilizzato negli ultimi tre mesi) e se il rapporto tra posizione finanziaria netta e capitale netto sia superiore a Al solo fine del computo della percentuale di cui al comma 1, lettera a) si tiene conto anche dei diritti di pegno e usufrutto su azioni dell emittente di cui sia titolare il Gruppo dello sponsor, nel caso in cui il Gruppo dello sponsor detenga il relativo diritto di voto in assemblea. 3. Nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), il limite del 10% può essere superato fino ad un massimo del 30% qualora lo sponsor o la società del gruppo dello sponsor 18

20 abbiano assunto l impegno dalla data di presentazione della domanda, a non vendere, offrire, costituire in pegno e, in generale, a non compiere operazioni aventi ad oggetto la partecipazione nel Gruppo dell emittente che eccede il limite di cui al comma 1, lettera a). L impegno termina trascorso un anno dalla data di avvio delle negoziazioni. 4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 che precedono, nel caso in cui l emittente intenda avvalersi della procedura di ammissione con concomitante offerta di sottoscrizione, l incarico di sponsor non può essere conferito qualora il rapporto tra posizione finanziaria netta e il margine operativo lordo (entrambi rinvenienti dall ultima situazione annuale contabile certificata e consolidata) sia superiore a 2,5 e contemporaneamente si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: a) i rapporti creditizi esistenti tra il Gruppo dello sponsor e l emittente (unitamente al gruppo che all emittente fa capo) siano superiori al 33% dell indebitamento lordo consolidato dell emittente (rinveniente dall ultima situazione contabile certificata); b) i rapporti creditizi esistenti fra il Gruppo dello sponsor e il gruppo a cui l emittente appartiene siano superiori al 33% dell indebitamento lordo consolidato del gruppo a cui l emittente appartiene (rinveniente dall ultima situazione contabile certificata) e almeno uno dei seguenti parametri sia superiore al 33%: - fatturato consolidato dell emittente su fatturato consolidato del gruppo a cui l emittente appartiene (entrambi tratti dall ultimo conto economico certificato); - margine operativo lordo consolidato dell emittente su margine operativo lordo consolidato del gruppo a cui l emittente appartiene (entrambi calcolati sulla base dell ultimo conto economico certificato). - totale attivo consolidato dell emittente su totale attivo consolidato del gruppo a cui l emittente appartiene (entrambi calcolati sulla base dell ultima situazione patrimoniale certificata). 5. Nel caso di cui all art , comma 5, qualora l emittente intenda avvalersi della procedura di ammissione con concomitante offerta di vendita, l incarico di sponsor non può essere conferito qualora siano presenti uno o più azionisti venditori che detengano direttamente e indirettamente una partecipazione superiore al 30%, e rispetto ai quali, si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: a) il Gruppo dello sponsor detenga una partecipazione nel gruppo dell azionista venditore superiore al 30% del capitale sociale; b) il rapporto tra posizione finanziaria netta e il margine operativo lordo consolidati (entrambi rinvenienti dall ultima situazione annuale contabile certificata e consolidata) dell azionista venditore, sia superiore a 2,5, e i rapporti creditizi esistenti tra il Gruppo dello sponsor e tale soggetto siano superiori al 33% dell indebitamento lordo consolidato dello stesso soggetto (rinveniente dall ultima situazione contabile certificata). 3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, Borsa Italiana farà riferimento all attestazione dello sponsor di cui al punto 4.01, Sezione IA.1.1, Tavola 1 delle Istruzioni. 4. Nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), il co-sponsor non è richiesto qualora lo sponsor o la società del gruppo dello sponsor abbia assunto l impegno a non vendere e a non compiere altri atti dispositivi aventi ad oggetto la partecipazione nell emittente almeno per 12 mesi dall inizio negoziazioni. 19

21 MODELLO DI ATTESTAZIONE DELLO SPONSOR AI SENSI DELL ART , COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A. E DELL ARTICOLO IA.2.14 DELLE ISTRUZIONI [denominazione dello sponsor], in persona di, munito dei necessari poteri, PREMESSO CHE - [denominazione della società emittente] ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. (di seguito Borsa Italiana ), ai sensi degli artt e del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (di seguito, il Regolamento ), la domanda di ammissione alla quotazione [specificare mercato e tipologia di strumento finanziario]; - in data l emittente ha nominato [denominazione dello sponsor] quale sponsor per lo svolgimento delle funzioni di cui all art del Regolamento; TUTTO CIO PREMESSO [denominazione dello sponsor], in qualità di sponsor, in nome e per conto del Gruppo a cui appartiene, ai sensi e per gli effetti di cui all art , commi 2 e 4, del Regolamento, rilascia le seguenti dichiarazioni: SEZIONE 1 (Rapporti di partecipazione e azioni in pegno o usufrutto ex art. IA compilare le parti di pertinenza) - alla data di inoltro della domanda di ammissione, la percentuale di partecipazione del Gruppo dello sponsor nel Gruppo dell emittente cumulata con i diritti di pegno o usufrutto su azioni dell emittente è pari a % TABELLA 1 Gruppo dello sponsor Società A Società B Società n Società del Gruppo dell emittente n. azioni Proprietà, Pegno, Usufrutto % capitale sociale Note SEZIONE 2 (Rapporti creditizi tra il Gruppo dello sponsor e il Gruppo dell emittente ex art. IA comma 4 compilare le parti di pertinenza) - la posizione finanziaria netta consolidata dell emittente e il margine operativo lordo consolidato (calcolati come da art. IA , delle Istruzioni) sono pari rispettivamente a e e pertanto il rapporto è pari a. 20

22 - l indebitamento lordo consolidato dell emittente e del Gruppo dell emittente (calcolati come da art. IA , delle Istruzioni), sono pari rispettivamente a e e, alla data di inoltro della domanda di ammissione, sussistono i seguenti rapporti di natura creditizia tra il Gruppo dello sponsor e il Gruppo dell emittente: TABELLA 2 Credito dello sponsor nei confronti dell emittente e del gruppo che all emittente fa capo (emittente capogruppo) Credito del Gruppo dello sponsor nei confronti dell emittente e del gruppo che all emittente fa capo (emittente capogruppo) Importo utilizzato Soggetto finanziatore Soggetto beneficiario Scadenza Tasso di interesse % indebitamento lordo su consolidato consolidato su consolidato Note Credito dello sponsor nei confronti del Gruppo dell emittente (emittente non capogruppo) Credito del Gruppo dello sponsor nei confronti del Gruppo dell emittente (emittente non capogruppo) su consolidato consolidato su consolidato - i rapporti creditizi esistenti tra il Gruppo dello sponsor e l emittente (unitamente al gruppo che all emittente fa capo) sono pari a e l indebitamento lordo consolidato dell emittente (calcolato come da art. IA , delle Istruzioni) è pari a e pertanto il rapporto è pari a %; - i rapporti creditizi esistenti fra il Gruppo dello sponsor e il Gruppo dell emittente sono pari a e l indebitamento lordo consolidato del Gruppo dell emittente (calcolato 21

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