REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ART. 1 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
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1 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ART. 1 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO Il servizio di assistenza domiciliare è costituito dall'insieme delle prestazioni di natura socio - assistenziale prestate al domicilio di anziani, persone diversamente abili, e in genere di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione. ART. 2 FINALITÀ E OBIETTIVI DEL SERVIZIO II servizio di assistenza domiciliare persegue il fine di consentire alle categorie di cui all'art. l di conservare o recuperare la propria autonomia di vita, nella propria abitazione e nel relativo ambiente familiare e sociale, nei casi in cui i soggetti di cui all art. 1 si trovano nell'impossibilità di provvedere completamente a sé stessi senza poter contare sul sufficiente aiuto dei parenti o si trovano comunque a trovarsi in uno stato di necessità tale da compromettere la normale continuazione della propria vita personale e familiare. Le finalità perseguite e gli obiettivi che si intendono raggiungere sono, pertanto: - evitare o rimandare nel tempo il più possibile l'istituzionalizzazione; - salvaguardare l'indipendenza dell'individuo per favorirne la permanenza nel proprio ambiente sociale e familiare; - evitare l'isolamento della persona; - diminuire il senso d'insicurezza stimolando la persona a mantenere i propri ruoli ed interessi; - favorire dimissioni da ospedali ed istituti. ART. 3 DESTINATARI DEL SERVIZIO Sono potenziali utenti del servizio domiciliare i cittadini residenti nel Comune, indipendentemente dalle condizioni socio - economiche familiari, in quanto anziani, o disabili o in situazioni di particolare difficoltà familiare. Persone parzialmente autosufficienti, con scarsa capacità organizzativa rispetto alla gestione degli impegni della vita quotidiana, in situazioni di solitudine e di isolamento psicologico, che hanno difficoltà a mantenere rapporti con il mondo esterno, sole o prive di sufficiente ed adeguata assistenza da parte di familiari o parenti. Nel caso in cui l'utente non viva da solo, l'intervento è volto ad integrare e rafforzare l azione dei conviventi (siano familiari, parenti od altro) fermo restando che questi devono provvedere da soli alle proprie necessità a meno che non rientrino nelle condizioni di bisogno ivi descritto per poter beneficiare del servizio. ART. 4 REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE AL SERVIZIO Requisiti per l'ammissione al servizio: - assenza o carenze familiari determinanti stati di solitudine ed isolamento; - stato di malattia o invalidità che comporta la perdita parziale dell'autosufficienza dell'utente; - stati particolari di bisogno o necessità assistenziale; Modalità per usufruire del servizio:
2 - segnalazione da parte di privati, di Enti, dei Servizi Sociali stessi di persone bisognose del servizio e conseguente attuazione delle modalità operative di seguito elencate; - richiesta scritta protocollata da parte della persona richiedente, da effettuarsi su apposito modulo predisposto dal comune, a cui deve essere allegata la dichiarazione ISEE relativa al nucleo familiare del richiedente stesso; - visita domiciliare dell Assistente Sociale al richiedente il servizio per una verifica dei bisogni e delle modalità di intervento; - compilazione da parte dell Assistente Sociale di una scheda da cui si rilevi la situazione ambientale, sociale ed assistenziale del richiedente, con vincolo che la suddetta documentazione sia soggetta alla privacy, ai sensi della normativa vigente; - valutazione della documentazione ISEE presentata dal richiedente e determinazione dell eventuale quota di compartecipazione al servizio, sulla base delle fasce determinate dalla Giunta Comunale e in considerazione degli indicatori stabiliti dall Ufficio di Piano di Zona Distrettuale. L'erogazione dei servizi deve comunque essere concordata con l'utente dalla figura professionale dell Assistente Sociale, che illustrerà le finalità, gli obiettivi e le modalità dell erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare Comunale. All'utente verrà consegnata copia dell elenco delle prestazioni fornite, come da allegato al presente Regolamento. Le domande di accesso al servizio verranno esaminate dall Assistente Sociale secondo l'ordine cronologico della presentazione delle richieste, ma con facoltà di valutare come prioritarie le situazioni di grave e documentabile bisogno assistenziale, ovvero soggetti fragili in stato di abbandono, dimissioni immediate da ospedali od istituti di soggetti non autosufficienti, impossibilità sopravvenuta nei familiari di assistere parenti non autosufficienti, ecc. In casi urgenti o particolari, si provvederà all immediato avvio del servizio, nei limiti della disponibilità del personale e con successiva acquisizione della documentazione, procedendo ad un attenta valutazione della situazione reale e contingente. II Responsabile del Servizio dell ufficio unico per la gestione associata servizio alla persona autorizza l'attivazione del servizio informandone preventivamente l Assessore competente per territorio. ART. 5 ORGANIZZAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO II Comune, quale Ente gestore, eroga il servizio domiciliare avvalendosi di personale tecnico per l'organizzazione (Assistente Sociale) e di personale ausiliario per lo svolgimento di attività specifiche (operatori socio- assistenziali). ART. 6 PRESTAZIONI FORNITE DAL SERVIZIO Il servizio è coordinato dal Responsabile dell ufficio unico. All Assistente Sociale competono le seguenti funzioni: - svolgimento di ricerche e di indagini sociali per la formulazione di ipotesi e programmi di lavoro; - organizzazione del servizio domiciliare; - visite domiciliari ai richiedenti il servizio per la verifica dei bisogni, delle modalità d'intervento e susseguenti rilievi sul buon proseguimento delle prestazioni o l eventuale necessità di modificare il progetto d intervento;
3 - elaborazione ed aggiornamento delle schede individuali degli utenti e delle documentazioni predisposte dal personale ausiliario; - riunioni con il personale ausiliario per la verifica degli interventi e le proposte di aggiornamento del personale; - predisposizione con il Responsabile unico dell ufficio di un piano formativo e/o aggiornamento per il personale ausiliario al fine del miglioramento delle prestazioni a favore dell utente; - ogni altro intervento necessario al servizio dell'utente. L operatore socio assistenziale svolge tutte le attività previste dal profilo professionale di appartenenza. Non sono di competenza degli operatori socio assistenziali: - le prestazioni di specifica natura infermieristica (come ad esempio la somministrazione di iniezioni di qualsiasi genere); - non possono effettuare servizi di assistenza a titolo privato per gli utenti in carico al servizio sociale comunale. ART. 7 COMMISSIONE UNICA PER L ASSISTENZA TERRITORIALE ASSOCIATA E DURATA Viene istituita una commissione unica per i quattro comuni aderenti alla gestione associata servizio alla persona così composta: - presidente Sindaco o Assessore ai Servizi Sociali del Comune capo convenzione; - responsabile unico del servizio gestione associata.; - Assessori ai Servizi Sociali dei comuni aderenti. Se invitate partecipano le Assistenti Sociali, nonché gli operatori Socio Assistenziali in qualità di tecnici e le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio. Le funzioni di segretario della commissione saranno espletate dall Istruttore Amministrativo del servizio associato. La commissione si riunirà presso la sede del comune capo-convenzione almeno una volta all anno e prima della predisposizione dei bilanci comunali. La commissione durerà in carica cinque anni o più precisamente il Presidente e i membri resteranno in carica per l intero mandato elettorale del Consiglio Comunale di appartenenza. ART. 8 COMPETENZA COMMISSIONE PER LA GESTIONE ASSOCCIATA SERVIZI ALLA PERSONA La Commissione Servizi Sociali, riguardo al servizio di assistenza domiciliare, ha i seguenti compiti: - proporre il miglioramento del servizio mediante la collaborazione con gli altri enti ed organizzazioni; - predisporre proposte in merito ai criteri e alle modalità operative, nonché ai costi e alle quote di compartecipazione di cui al precedente art. 4; - proporre modifiche al presente regolamento. ART. 9 COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO Le Giunte Comunali degli enti associati, in accordo fra loro, con proprie delibere, stabiliscono le quote di compartecipazione al costo del servizio sulla base della posizione ISEE di appartenenza anche
4 tenendo conto delle eventuali proposte formulate dalla commissione unica per la gestione associata Servizi alla Persona. ART. 10 CESSAZIONE, SOSPENSIONE O RIDUZIONE DEL SERVIZIO II servizio domiciliare può cessare in caso di: - richiesta scritta dell'utente; - decesso o ricovero definitivo presso Istituti, qualora i parenti restanti non necessitino del servizio; - qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio; II servizio domiciliare può essere sospeso nei seguenti casi: - assenza temporanea dell'utente; - qualora l utente non corrisponde la quota dovuta di compartecipazione al costo del servizio di cui ha fruito, a meno che non sussistano validi e documentabili casi di difficoltà economica. Il servizio domiciliare e può essere ridotto nelle presenze e nelle ore, oppure può subire cambiamenti di orari per motivi organizzativi, dandone comunicazione all utenza.
5 Allegato A) PRESTAZIONI ORDINARIE RELATIVE AL SERVIZIO ALLA PERSONA Premesso che queste possono variare in relazione ad esigenze singole ed individuali si prevede che l'operatore provveda: - ad aiutare la persona nell'igiene e nella cura personale (alzarsi dal letto, pulizie personali, vestizione, corretta deambulazione, movimento di arti invalidi, uso di accorgimenti per una giusta posizione di riposo); - alla preparazione e/o all'assunzione dei pasti nel caso in cui l'utente sia nell'incapacità o nell'impossibilità di farlo da sé; - all'acquisto di generi alimentari, di vestiario, di medicinali necessari, purché ciò avvenga nell'orario di lavoro previsto per l'utente; - al disbrigo di semplici pratiche e commissioni (ritiro pensione, pagamento bollette, ecc.) qualora l'utente sia impossibilitato a farlo; - ad accompagnare l'utente per passeggiate qualora vi siano difficoltà di deambulazione o sia opportuno stimolare la persona ad uscire; - all'accompagnamento dell'utente per il disbrigo di pratiche varie o per il mantenimento del rapporti amicali e di vicinato; - a trasportare l'utente per necessità esterne (analisi del sangue, visite sanitarie ambulatoriali, visita al cimitero,ecc.) qualora non vi siano altre persone di riferimento che possano intervenire; - a visitare e provvedere a tutte le necessità qualora l'utente sia temporaneamente degente presso ospedali, Istituti di ricovero, Case di Cura, Centri di Riabilitazione, quando non ci sono familiari che possano provvedere a tali necessità.. B) PRESTAZIONI ORDINARIE RELATIVE IL SERVIZIO DOMESTICO. Queste comprendono: - la pulizia dell'alloggio (o meglio del locali abitualmente utilizzati dall'utente e rispondenti a bisogni primari) comprendente il riordino degli ambienti, la pulizia dei mobili, dei pavimenti, degli effetti personali, rifacimento del letto,ecc.) - la lavatura di biancheria e vestiario personali dell'utente da effettuarsi al domicilio dello stesso; - la stiratura e il rammendo della biancheria, la lavatura di piatti e stoviglie. (NO STUFE) - Periodicamente è prevista la pulizia più specifica dell'alloggio (esclusa l'applicazione della cera ai pavimenti e la pulitura di serramenti esterni) per gli utenti che non hanno la possibilità di avvalersi di altri supporti (da parte di familiari o di altre figure incaricate). C) PRESTAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI SEMPLICE ATTUAZIONE - Assistenza per la corretta esecuzione delle prestazioni farmacologiche prescritte dal medico; - Prelievo della temperatura; - Rilievo di segni e sintomi di malattia per l opportuna segnazione al medico; - consulenza sulle corrette norme igieniche ed alimentari; - massaggi e frizioni per prevenire le piaghe da decubito; - mobilitazione dell'utente infermo. Nei casi in cui l'utente non viva solo, l intervento dell'operatore è volto alle sole necessità dell'utente, favorendo il recupero delle potenziali capacità, rafforzando ed integrando l'azione dei conviventi (siano parenti, familiari od altro), fermo restando che questi devono provvedere da soli alle proprie necessità a meno che non rientrino nelle condizioni di bisogno descritte nel presente regolamento per poter
6 beneficiare del servizio. Ogni altra prestazione richiesta e non inclusa nel presente elenco potrà venire effettuata previa verifica della sua necessità ed opportunità, rapportata all'utente e all'operatore, da parte dell'assistente Sociale. AVVERTENZE PER GLI UTENTI: - Gli utenti non debbono alcun compenso in denaro o in natura al personale, in quanto dipendente dell'ente; - L'ufficio può disporre, in casi urgenti e di emergenza, lo spostamento (di orari e di giornata) dell'operatore, previo avviso all'utente interessato; - L'utente per necessità urgenti, cambi dell'orario e del calendario, comunicazioni o eventuali lamentele, farà riferimento all'assistente Sociale; - Le sostituzioni degli operatori per malattia e per ferie verranno effettuate eventualmente anche a orario ridotto, tenendo conto del personale presente in servizio; - Nel caso in cui il rapporto tra utente ed operatore sia particolarmente difficile potrà essere proposta la sostituzione dell'operatore stesso. Si prega di evitare chiamate telefoniche al domicilio degli operatori utilizzando i recapiti telefonici forniti dal Servizio Sociale.
ART. 1 FINI ART. 2 DESTINATARI DEL SERVIZIO
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