MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO. SMA S.p.A.

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1 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO SMA S.p.A. Ai sensi dell art. 6, 3 comma, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 26 novembre

2 INDICE Informazioni sul documento... 5 Definizioni... 6 Premessa... 7 PARTE GENERALE Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni Criteri di imputazione della responsabilità all ente Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo I reati commessi all estero Le sanzioni Le vicende modificative dell ente Adozione del Modello SMA SMA S.p.A.: la Società Il Modello di SMA Modello e società appartenenti al Gruppo SMA Finalità del Modello SMA Modello e Codice Etico Modifiche e aggiornamento del Modello SMA Reati rilevanti per SMA Destinatari del Modello Organismo di Vigilanza Funzione Nomina, sostituzione e revoca dei membri dell OdV Requisiti di eleggibilità Revoca, decadenza e recesso Convocazione e svolgimento delle attività Poteri Flussi informativi da e verso l Organismo di Vigilanza Prestazione di servizi da o verso altre società Sistema sanzionatorio Principi generali Sanzioni e misure disciplinari Comunicazione e formazione PARTE SPECIALE Introduzione Principi generali di comportamento Protocolli generali di prevenzione A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto) A.1 Premessa A.2 Reati applicabili A.3 Attività Sensibili nell ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione A.4 Protocolli specifici di prevenzione

3 B) DELITTI INFORMATICI (art. 24- bis del Decreto) B.1 Reati applicabili B.2 Attività Sensibili nell ambito dei delitti informatici B.3 Protocolli generali di prevenzione B.4 Protocolli specifici di prevenzione C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24- ter del Decreto) C.1 Reati applicabili C.2 Attività Sensibili nell ambito dei delitti di criminalità organizzata C.3 Protocolli specifici di prevenzione D) REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25- bis del Decreto) D.1 Reati applicabili D.2 Attività Sensibili nell ambito dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento D.3 Protocolli specifici di prevenzione E) DELITTI CONTRO L INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25- bis.1 del Decreto) E.1 Reati applicabili E.2 Attività Sensibili nell ambito dei delitti contro l industria e il commercio E.3 Protocolli specifici di prevenzione F) REATI SOCIETARI (art. 25- ter del Decreto) F.1 Reati applicabili F.2 Attività Sensibili nell ambito dei reati societari F.3 Protocolli specifici di prevenzione G) REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25- septies del Decreto) G.1 Premessa G.2 Reati applicabili G.3 Attività Sensibili nell ambito dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro G.3.1 Attività a rischio di infortunio e malattia professionale G.3.2 Attività a rischio di reato G.4 Protocolli generali di prevenzione G.5 Protocolli specifici di prevenzione G.6 Ulteriori principi G.7 Ulteriori controlli specifici H) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÁ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 25- octies del Decreto) H.1 Reati applicabili H.2 Attività Sensibili nell ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita H.3 Protocolli specifici di prevenzione I) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D AUTORE (art. 25- novies del Decreto) I.1 Reati applicabili I.2 Attività Sensibili nell ambito dei delitti in materia di violazione del diritto d autore I.3 Protocolli specifici di prevenzione

4 L) DELITTI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL AUTORITÁ GIUDIZIARIA (art. 25- decies del Decreto) L.1 Reati applicabili L.2 Attività Sensibili nell ambito dei reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all autorità giudiziaria L.3 Principi generali di comportamento M) REATI AMBIENTALI (art. 25- undecies del Decreto) M.1 Reati applicabili M.2 Attività Sensibili nell ambito dei reati ambientali M.3 Protocolli generali di prevenzione M.4 Protocolli specifici di prevenzione N) REATI TRANSNAZIONALI (art. 10, L. 146/2006) N.1 Premessa N.2 Reati applicabili N.3 Attività Sensibili nell ambito dei reati transnazionali N.4 Protocolli specifici di prevenzione O) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25- duodecies del Decreto) O.1 Reati applicabili O.2 Attività Sensibili nell ambito del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare O.3 Protocolli specifici di prevenzione

5 Informazioni sul documento Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 28 gennaio 2008 Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione il 23 maggio 2008 Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione il 15 giugno 2010 Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione il 3 maggio 2012 Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione 26 novembre

6 Definizioni Attività Sensibile: l attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione dei reati astrattamente applicabili alla stessa. Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva ai sensi dell art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008. Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica e successive modifiche ed integrazioni. Destinatari del Modello: i soggetti individuati al paragrafo 8 del presente Modello, che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni in esso previste. Gruppo SMA: SMA S.p.A. (la Società) e le società italiane controllate direttamente o indirettamente dalla stessa, ai sensi dell art c.c. Modello: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del Decreto. Organismo di Vigilanza ( OdV ): l organismo previsto dall art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto e descritto al paragrafo 9 del presente Modello. Reati: i reati di cui agli artt. 24, 24- bis, 24- ter, 25, 25- bis, 25- bis.1, 25- ter, 25- septies, 25- octies, 25- novies, 25- decies, 25- undecies, 25- duodecies del Decreto e art. 10 della L. 146/2006, come meglio elencati nel paragrafo 1.2 del presente Modello. Responsabile Interno: il soggetto di volta in volta formalmente identificato dai protocolli della Società per presiedere, dare attuazione e gestire le operazioni a rischio che concernono le Attività Sensibili identificate ai sensi del presente Modello. 6

7 Premessa Il presente Modello dà attuazione all art. 6, comma 3 del Decreto. Il Modello si compone di: (i) una Parte Generale, volta a disciplinarne la funzione, l ambito di operatività, i soggetti destinatari, il sistema sanzionatorio, i poteri e le funzioni dell Organismo di Vigilanza, gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione in relazione ai contenuti dello stesso; e (ii) una Parte Speciale, contenente l identificazione delle Attività Sensibili nonché i principi, i protocolli e le regole interne di organizzazione, gestione e controllo deputate alla prevenzione dei rischi di commissione di quei reati indicati dal Decreto che possono essere commessi nell ambito dello svolgimento delle attività della Società. Costituiscono inoltre parte integrante del Modello: 1. il Sistema Organizzativo: la struttura organizzativa della Società è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall altro, la massima efficienza possibile. Come previsto al seguente paragrafo 6, in caso di significativi mutamenti della struttura organizzativa della Società, il Modello viene tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione; 2. il Sistema di Procure e Deleghe: il Consiglio di Amministrazione della Società è l organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe e i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e prevedendo una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese. Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all interno della Società risultano individuati e fissati in coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura. Le procure della Società sono formalizzate attraverso delibere del Consiglio di Amministrazione e atti notarili e comunicate al relativo destinatario. Le procure vengono poi depositate presso il Registro Imprese competente. Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma è regolarmente e periodicamente monitorato nel suo complesso e, ove del caso, aggiornato in ragione delle eventuali modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l organizzazione della Società; 3. le Procedure manuali e informatiche: nell ambito del proprio sistema organizzativo, la Società è dotata di un complesso di procedure, sia manuali che informatiche, volte a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi del Modello, del Codice Etico e di quanto indicato dalle Linee Guida. Le procedure manuali e informatiche attuate all interno della Società stabiliscono i principi e le regole da seguire nello svolgimento delle operazioni relative ai singoli processi aziendali e prevedono specifici controlli preventivi che devono essere effettuati al fine di garantire la correttezza, l efficacia e l efficienza della Società nell espletamento della propria attività. Nella predisposizione delle proprie procedure, sia manuali che informatiche, la Società assicura il rispetto dei seguenti principi: (i) favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una 7

8 adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni; (ii) adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua; (iii) prescrivere l adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o le azioni effettuate; 4. il Sistema di Controllo di Gestione: la Società si avvale di procedure di controllo di gestione che sono alla base del processo decisionale volto ad anticipare, e quindi a ridurre, i rischi di carattere gestionale/organizzativo. Tali procedure, tra l altro, permettono di avere una chiara indicazione dell andamento aziendale complessivo; 5. il Codice Etico: si veda il seguente paragrafo 5; 6. il Sistema di Vigilanza sulla salute e sicurezza sul lavoro e sulle tematiche ambientali: la salute e la sicurezza dei lavoratori, la creazione ed il mantenimento di un ambiente di lavoro salubre e la tutela dell ambiente sono obiettivi primari della Società, come descritto nel Codice Etico. Per la verifica sistematica del raggiungimento di tali obiettivi, la Società ha predisposto un adeguato sistema di controllo fondato sulla prevenzione e sul monitoraggio ai sensi del D.lgs 81/2008 e nel rispetto della specifica normativa in materia ambientale. Si veda, per maggiori dettagli, la Parte Speciale del Modello, Sezioni G) ed M); 7. nonché tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative che di questo documento costituiscono attuazione. Affinché i Destinatari del presente Modello possano meglio comprenderne i contenuti e le finalità, si ritiene utile illustrare brevemente la disciplina contenuta nel Decreto. 8

9 PARTE GENERALE 1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Il D.Lgs. 231/2001 introduce e disciplina la responsabilità amministrativa da reato degli enti. Il Decreto, che dà attuazione alla normativa di origine comunitaria sulla lotta contro la corruzione, costituisce una assoluta novità per il nostro ordinamento, che non conosceva, fino al 2001, forme di responsabilità penale o amministrativa per i soggetti collettivi, i quali potevano al massimo essere chiamati a pagare, in via solidale, le multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentati legali, amministratori o dipendenti. L ambito di operatività del Decreto è piuttosto vasto e colpisce tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. Sono, invece, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio i partiti politici e i sindacati). La norma non fa riferimento agli enti non aventi sede in Italia. Tuttavia, a tal proposito, un ordinanza del GIP del Tribunale di Milano (Ord. 13 giugno 2007; v. anche GIP Milano, Ord. 27 aprile 2004, e Tribunale di Milano, Ord. 28 ottobre 2004) ha sancito, in base al principio di territorialità, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione a reati commessi da enti esteri in Italia. 1.1 Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti La nuova responsabilità attribuita agli enti si fonda sul seguente modello punitivo: il legislatore individua alcune tipologie di reati, i cui autori sono sempre persone fisiche, che possono essere commessi nell interesse o a vantaggio dell ente; individua poi un particolare legame tra autore del reato ed ente, tale per cui si possa desumere che l autore del reato abbia agito nell ambito delle attività svolte per l ente; fa derivare dal legame tra persona fisica- ente e dal legame tra reato- interesse dell ente una responsabilità diretta di quest ultimo; sceglie un particolare sistema punitivo per l ente, che prescinda da quello comunque applicabile alla persona fisica. La responsabilità dell ente sorge quindi se: - è commesso un reato a cui il Decreto collega la responsabilità dell ente; - il reato è stato commesso da un soggetto che ha un particolare legame con l ente; - esiste un interesse o un vantaggio per l ente nella commissione del reato. La natura di questa nuova forma di responsabilità dell ente è di genere misto. Essa può definirsi come una responsabilità che coniuga i tratti essenziali del sistema penale con quelli del sistema amministrativo. L ente risponde di un illecito amministrativo ed è punito con una sanzione amministrativa, ma il meccanismo di irrogazione delle sanzioni è basato sul processo penale, l Autorità competente a contestare l illecito è il Pubblico Ministero e l Autorità competente ad irrogare le sanzioni è il Giudice penale. La responsabilità amministrativa dell ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste, quindi, anche se l autore del reato non è stato identificato o se il reato si sia estinto per una causa diversa dall amnistia. 9

10 La responsabilità dell ente, in ogni caso, si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato. 1.2 Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni La responsabilità dell ente sorge nei limiti previsti dalla legge. Il primo e fondamentale limite consiste nel numero chiuso dei reati per i quali l ente può essere chiamato a rispondere. Ciò significa che l ente non può essere sanzionato per qualsiasi reato commesso nell ambito dello svolgimento delle sue attività, bensì soltanto per i reati selezionati dal legislatore ed espressamente indicati dalla legge. Il Decreto, nella sua versione originaria e nelle successive integrazioni, nonché le leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto, indica agli artt. 24 e ss. i reati (c.d. reati presupposto) che possono far sorgere la responsabilità dell ente. Il limite alla applicabilità del Decreto ai soli reati presupposto è logico e comprensibile: non avrebbe senso punire l ente per la commissione di reati che non hanno alcun legame con la sua attività e che derivano unicamente dalle scelte o dagli interessi della persona fisica che li commette. Si tratta di categorie di reati molto diverse tra loro. Alcuni sono tipici ed esclusivi dell attività di impresa; altri, invece, normalmente esulano dall attività di impresa vera e propria, e attengono alle attività tipiche delle organizzazioni criminali. L enumerazione dei reati è stata ampliata successivamente a quella originaria contenuta nel Decreto. Sono intervenute le seguenti estensioni: Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350 che ha introdotto l art. 25- bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, in seguito modificato in Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99; Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61 che ha introdotto l art. 25- ter Reati Societari (in seguito modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262); Legge 14 gennaio 2003, n. 7 che ha introdotto l art. 25- quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell ordine democratico ; Legge 11 agosto 2003, n. 228 che ha introdotto l art. 25- quinquies Delitti contro la personalità individuale ; Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha introdotto l art. 25- quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ; Legge 18 aprile 2005, n. 62 che ha introdotto l art. 25- sexies Abusi di mercato ; Legge 16 marzo 2006, n. 146 che prevede all art. 10 la responsabilità degli enti per i reati transnazionali; Legge 3 agosto 2007, n. 123 che ha introdotto l art. 25- septies Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell igiene e della salute, in seguito modificato in Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che ha introdotto l art. 25- octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ; Legge 18 marzo 2008, n. 48 che ha introdotto l art. 24- bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati ; Legge 15 luglio 2009, n. 94 che ha introdotto l art. 24- ter Delitti di criminalità organizzata ; Legge 23 luglio 2009, n. 99, già citata, che ha inoltre introdotto l art. 25- bis.1 Delitti contro l industria e il commercio e l art. 25- novies Delitti in materia di violazione del diritto d autore ; Legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto l art. 25- novies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità Giudiziaria, in seguito rinumerato in art. 25- decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità Giudiziaria dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121; Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, già citato, che ha inoltre introdotto l art. 25- undecies Reati ambientali ; Decreto Legislativo 9 agosto 2012, n. 109 che ha introdotto l art. 25- duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ; Legge 1 ottobre 2012, n. 172, che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali (c.d. Convenzione di Lanzarote ), che ha modificato gli artt. 416, 600- bis e 600- ter del c.p. ampliando così l operatività degli artt. 24- ter e 25- quinquies; Legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica 10

11 amministrazione che ha introdotto all art. 25 il nuovo reato di Induzione indebita a dare o promettere utilità e all art. 25- ter il reato di Corruzione tra privati ; il Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93 che ha apportato delle modifiche all art. 24- bis Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (tali ultime modifiche non sono state confermate in sede di conversione del Decreto e, quindi, non più rilevanti per il D.Lgs.231/2001). Alla data di approvazione del presente Modello, i reati presupposto appartengono alle categorie di seguito indicate: a) Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25); b) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24- bis); c) Delitti di criminalità organizzata (art. 24- ter); d) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25- bis); e) Delitti contro l industria e il commercio (art. 25- bis.1); f) Reati societari (art. 25- ter); g) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell ordine democratico (art. 25- quater); h) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25- quater.1); i) Delitti contro la personalità individuale (art. 25- quinquies); j) Abusi di mercato (art. 25- sexies); k) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25- septies); l) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25- octies); m) Delitti in materia di violazione del diritto d autore (art. 25- novies); n) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità Giudiziaria (art. 25- decies); o) Reati ambientali (art. 25- undecies); p) Reati transnazionali (art. 10, L. 146/2006); q) Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25- duodecies). L elenco dei reati presupposto è suscettibile di essere ulteriormente ampliato in futuro. Si osserva, fin da subito, che in ragione delle modalità di commissione di ciascun reato presupposto e delle attività tipiche svolte dalla Società, non tutti i reati presupposto indicati dal Decreto sono rilevanti per la Società, bensì soltanto quelli indicati nel successivo paragrafo Criteri di imputazione della responsabilità all ente Se è commesso uno dei reati- presupposto, l ente può essere punito solo se si verificano certe condizioni, 11

12 che vengono definite criteri di imputazione del reato all ente. Tali criteri possono essere distinti in oggettivi e soggettivi. La prima condizione oggettiva è che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all ente da un rapporto qualificato. Deve, quindi, sussistere un collegamento rilevante tra l individuo autore del reato e l ente. La responsabilità amministrativa a carico dell ente può sussistere solo se l autore del reato appartiene a una di queste due categorie: - Soggetti in posizione apicale, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l amministratore, il direttore generale o il direttore di una unità organizzativa autonoma, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione dell ente. Si tratta, in sostanza, di coloro che hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della società. Si ritiene che appartengano a questa categoria anche tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della Società o di sue sedi distaccate. In tale ottica, la struttura del sistema di deleghe di poteri e di funzioni riveste particolare importanza nella logica complessiva di definizione del presente Modello; - Soggetti subordinati, tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; tipicamente, i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti non appartenenti al personale dell ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali. Quello che conta ai fini dell appartenenza a questa categoria non è l esistenza di contratto di lavoro subordinato, bensì l attività in concreto svolta. È evidente l esigenza della legge di evitare che l ente possa sfuggire a responsabilità, delegando a collaboratori esterni attività nell ambito delle quali può essere commesso un reato. Tra i soggetti esterni interessati vi sono, per esempio, i collaboratori, i promotori, gli agenti e i consulenti, i quali, su mandato della società, compiono attività nel suo interesse. Assumono infine rilievo ai fini del presente Modello anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale della Società, qualora questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell interesse della stessa. La seconda condizione oggettiva è che il reato deve essere commesso nell interesse o a vantaggio dell ente. Il reato deve, quindi, riguardare l attività della società o la società deve avere avuto un qualche beneficio, anche potenziale, dal reato. Le due condizioni sono alternative ed è sufficiente che sussista almeno una delle due: - l interesse sussiste quando l autore del reato ha agito con l intento di favorire la Società, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato conseguito; - il vantaggio sussiste quando la Società ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura. La legge non richiede che il beneficio ottenuto o sperato dall ente sia necessariamente di natura economica: la responsabilità sussiste non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale, ma anche nell ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto di reato trovi ragione nell interesse della società. Anche il miglioramento della posizione sul mercato dell ente, l occultamento di una situazione di crisi finanziaria, la conquista di un area territoriale nuova sono risultati che coinvolgono gli interessi della società, senza procurarle un immediato beneficio economico. Si osserva che il concetto di interesse può essere esteso in senso sfavorevole alla Società quando il reato è commesso da soggetti qualificati di altra società appartenente al Gruppo SMA. Infatti, il reato commesso nell interesse delle società appartenenti al Gruppo può essere qualificato come commesso anche nell interesse della Società. In tale ottica, la Società ritiene opportuno che tutte le società appartenenti al Gruppo SMA si dotino di un proprio Modello. Il presente Modello contiene inoltre disposizioni specifiche per regolare, ai fini della disciplina del Decreto, le prestazioni di servizio tra società appartenenti al Gruppo SMA. 12

13 L ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso indipendentemente e talvolta anche contro l interesse della società o nell interesse esclusivo dell autore del reato o nell interesse esclusivo di terzi. I criteri soggettivi di imputazione del reato all ente, invece, stabiliscono le condizioni in base alle quali il reato è imputabile all ente. Il reato non è imputabile all ente se l ente - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione (il Modello), idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato. Volgendo in positivo il dettato normativo, si può affermare che l ente risponde del reato solo in caso di mancata adozione ovvero mancato rispetto di standard doverosi attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività: difetto riconducibile ad una politica di impresa sbagliata oppure a deficit strutturali dell organizzazione aziendale. Non potendo l ente esprimere una propria volontà di delinquere saranno i suoi rappresentanti, i suoi amministratori o la sua organizzazione ad esprimere e concretizzare la sua partecipazione colpevole nella commissione del reato. Affinché il reato non gli sia imputato sotto il profilo soggettivo, l ente deve dimostrare di aver fatto tutto quanto in proprio potere per organizzarsi, gestirsi e controllare che nell esercizio dell attività di impresa non possa essere commesso un reato previsto dal Decreto. Per questa ragione, il Decreto prevede l esclusione della responsabilità solo se l ente dimostra: - che l organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; - che il compito di vigilare sul funzionamento e l osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza, di cui al successivo paragrafo 9); - che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo. Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell ente possa essere esclusa. L esenzione da colpa dell ente dipende quindi dall adozione ed attuazione efficace di un Modello di prevenzione dei reati e dalla istituzione di un Organismo di Vigilanza. All Organismo di Vigilanza è assegnata la responsabilità di sorvegliare la conformità della attività agli standard e alle procedure definite nel Modello. In particolare, il Decreto assegna all Organismo di Vigilanza i seguenti compiti: vigilanza sul funzionamento del Modello; eventuale aggiornamento del Modello; acquisizione di informazioni relative alle violazioni dei precetti comportamentali, anche attraverso la creazione di una rete di comunicazioni interna; coordinamento con gli altri organismi aziendali dotati di competenze similari; attivazione di procedimenti disciplinari. Il Modello opera quale causa di non punibilità dell ente sia che il reato presupposto sia commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto subordinato. Tuttavia, il Decreto è molto più rigoroso sulla colpevolezza dell ente e lascia meno possibilità di difesa se il reato è commesso da un soggetto apicale. In questa ipotesi, infatti, il Decreto introduce una sorta di presunzione relativa di responsabilità dell ente: oltre alle tre condizioni sopra indicate, l ente deve anche dimostrare che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello. Il Decreto richiede una prova 13

14 di estraneità al reato più forte, poiché l ente deve anche provare una sorta di frode interna al Modello da parte dei soggetti apicali. Nell ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l ente può essere chiamato a rispondere, invece, solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa di organizzazione: la società ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto. L adozione e attuazione del Modello non costituisce un adempimento obbligatorio ai sensi di legge. Tuttavia, alla luce dei citati criteri di imputazione del reato all ente, il Modello è l unico strumento a disposizione per dimostrare la propria non colpevolezza e, in definitiva, per non subire le sanzioni stabilite dal Decreto. È dunque un interesse della Società dotarsi di un modello efficace e farlo rispettare. 1.4 Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo Il Decreto non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del Modello, ma si limita a dettare alcuni principi di ordine generale. La mera adozione del Modello non è condizione di per sé sufficiente per escludere la responsabilità dell ente. Il Modello opera, infatti, quale causa di non punibilità solo se: - efficace, ossia vale a dire solo se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi; - se effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno. Quanto all efficacia del Modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo: - siano individuate le attività della società nel cui ambito possono essere commessi i reati; - siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l attuazione delle decisioni della società, in relazione ai reati da prevenire; - siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati; - sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello; - siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell Organismo di Vigilanza; - in relazione alla natura e alla dimensione dell organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. Con riferimento all efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede la necessità di una verifica periodica e di un aggiornamento del Modello, qualora emergano significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute ovvero qualora intervengano mutamenti nell organizzazione o nell attività della società. Il Modello è quindi un complesso di principi, strumenti e condotte che regolano l organizzazione e la gestione dell impresa, nonché gli strumenti di controllo. Esso varia e tiene conto della natura e delle 14

15 dimensioni dell impresa e del tipo di attività che essa svolge. Le regole e le condotte previste dal presente Modello servono, innanzitutto, a garantire che l attività svolta dalla Società rispetti la legge e il Codice Etico. Queste regole devono consentire alla Società di scoprire se ci sono delle situazioni rischiose, ovvero favorevoli alla commissione di un reato rilevante per il Decreto. Individuate tali situazioni a rischio, il Modello deve poterle eliminare attraverso l imposizione di condotte e di controlli. 1.5 I reati commessi all estero In forza dell art. 4 del Decreto, l ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati presupposto commessi all estero. Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni: - non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato; - la società ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano; - il reato è commesso all estero da un soggetto funzionalmente legato alla società; - sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 del codice penale per poter perseguire in Italia un reato commesso all estero. 1.6 Le sanzioni L ente ritenuto responsabile per la commissione di uno dei reati presupposto può essere condannato a quattro tipi di sanzioni, diverse per natura e per modalità di esecuzione: sanzioni pecuniarie; sanzioni interdittive; confisca; pubblicazione della sentenza. Sarà compito del Giudice penale competente, accertata la responsabilità dell ente, determinarne l an e il quantum. L ente è considerato responsabile anche nel caso in cui il reato sia stato commesso nella forma del tentativo; in tale ipotesi, le sanzioni pecuniarie e interdittive saranno ridotte da un terzo alla metà (art. 26 del Decreto). Inoltre, ai sensi dell art. 26 del Decreto, l ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell azione o la realizzazione dell evento. 1) La sanzione pecuniaria Quando il Giudice ritiene l ente responsabile, è sempre applicata la sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria è determinata dal Giudice attraverso un sistema basato su quote in numero non inferiore a 100 e non superiore a di importo variabile fra il minimo di Euro 258 e il massimo di Euro (art. 10 del Decreto). L entità della sanzione pecuniaria dipende della gravità del reato, dal grado di responsabilità della società, dall attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il Giudice, nel determinare il quantum della sanzione, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali della società. 15

16 2) Le sanzioni interdittive Le sanzioni interdittive possono essere applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie ma soltanto se espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni: - l ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative; - in caso di reiterazione degli illeciti. Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono: - l interdizione, temporanea o definitiva, dall esercizio dell attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell illecito; - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l illecito dell ente e sono normalmente temporanee, in un intervallo che va da tre mesi a due anni, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell ente e vi siano fondati e specifici elementi da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. L adozione di un modello adeguato, anche successiva alla commissione di un reato, può essere valutata quale circostanza di esclusione del pericolo di reiterazione del reato (GIP. Trib. Milano 20 settembre 2004). Le sanzioni interdittive non si applicano (art. 17 del Decreto) quando l ente, prima dell apertura del dibattimento di primo grado: - ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; - ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l adozione e l attuazione di un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi; - ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. 3) La confisca La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta dal Giudice penale con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. 4) La pubblicazione della sentenza di condanna 16

17 Consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l ente ha la sede principale. Tutte le sanzioni hanno natura amministrativa, ancorché applicate da un Giudice penale. Il quadro sanzionatorio stabilito dal Decreto è molto severo, sia perché le sanzioni pecuniarie possono essere molto elevate, sia perché le sanzioni interdittive possono limitare severamente l esercizio normale delle attività della società, precludendole una serie di affari. Le sanzioni amministrative a carico dell ente si prescrivono, salvo i casi di interruzione della prescrizione, nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato. La prescrizione è interrotta dai seguenti atti: (i) la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive; (ii) la contestazione dell illecito amministrativo. Dal momento dell interruzione, inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione; tuttavia se l interruzione è avvenuta mediante contestazione dell illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. La condanna definitiva dell ente è iscritta nell anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato dell ente: archivio contenente tutte le decisioni relative a sanzioni divenute irrevocabili applicate agli enti ai sensi del Decreto. 1.7 Le vicende modificative dell ente Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell ente nel caso di vicende modificative, ovvero in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il principio fondamentale, che informa anche l intera materia della responsabilità dell ente, stabilisce che dell obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all ente risponde soltanto l ente, con il suo patrimonio o il fondo comune. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell ente collettivo. Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle sanzioni pecuniarie inflitte all ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell ente oggetto di trasformazione per i debiti dell ente originario; correlativamente, per le sanzioni interdittive si è stabilito che esse rimangano a carico dell ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell ambito del quale è stato commesso il reato. In caso di trasformazione dell ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione. In caso di fusione, l ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. Se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell ente, il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche dell ente originario e non di quelle dell ente risultante dalla fusione. In caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall ente scisso per reati anteriori alla scissione. L obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito. In caso di cessione o di conferimento dell azienda nell ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l ente 17

18 cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso. 2. Adozione del Modello SMA 2.1 SMA S.p.A.: la Società La Società è stata costituita nel 1987 e svolge dal 1998 attività di supermercati alimentari, di ipermercati, di negozi di vendita al dettaglio di generi alimentari e non alimentari. La Società fa parte del Gruppo Auchan: nato nel 1961 come impresa familiare da un'idea di Gerard Mulliez, il Gruppo fonda da sempre il proprio sviluppo sui principi di qualità, convenienza, innovazione e alta sensibilità alle richieste dei consumatori. Nel tempo è stato protagonista di una formidabile crescita che lo ha portato ad espandersi internazionalmente fino a diventare un leader della grande distribuzione mondiale. La Società si avvale di oltre punti vendita in franchising o in master franchising distribuiti su tutto il territorio nazionale e numerosi imprenditori locali che hanno scelto di condividere la sua mission aziendale: qualità, attenzione verso i consumatori e convenienza. Attraverso una rete di sinergie logistiche e assortimentali radicate nel territorio, la Società si impegna costantemente nel fornire a tutti i suoi partner locali servizi di consulenza e supporto mirati. La Società è attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei (6) membri, il quale è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. La Società è inoltre dotata di un Collegio Sindacale composto da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti. La revisione legale è affidata alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. 2.2 Il Modello di SMA In osservanza delle disposizioni del Decreto e per garantire le migliori condizioni di correttezza, trasparenza e legalità nella conduzione delle proprie attività aziendali, la Società ha adottato il Modello con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/01/2008, il quale è stato successivamente modificato con delibere del 23/05/2008, del 15/06/2010, del 03/05/2012 e del 26/11/2013 (versione attualmente vigente). Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva per l adozione e la modificazione del Modello idoneo a prevenire reati in genere e, in particolare, quelli richiamati dagli artt. 24, 24- bis, 24- ter, 25, 25- bis, 25- bis.1, 25- ter, 25- septies, 25- octies, 25- novies, 25- decies, 25- undecies, 25- duodecies del Decreto e dall art. 10, L. 146/2006, in quanto ritenuti astrattamente applicabili alla Società. Il presente Modello è stato redatto tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, elaborate da Confindustria nel documento del 7 marzo 2002, successivamente aggiornate il 24 maggio 2004 e il 31 marzo 2008 (le Linee Guida ). 18

19 Il Modello, inoltre, è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell attività concretamente svolta dalla Società, della natura e della dimensione della sua organizzazione. La Società ha proceduto ad una analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ad una analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolare, sono stati oggetto di analisi: la storia della Società, il contesto societario, il mercato di appartenenza, l organigramma aziendale, il sistema di Corporate Governance esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, anche con riferimento ai contratti di servizio che regolano i rapporti infragruppo, la realtà operativa aziendale, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all interno della Società per lo svolgimento delle operazioni. Ai fini della predisposizione del presente Modello, la Società ha proceduto inoltre: - all individuazione delle Attività Sensibili: attraverso la ricognizione delle attività svolte dalla Società tramite interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, l analisi degli organigrammi aziendali e del sistema di ripartizione delle responsabilità, sono state individuate le aree in cui è possibile che siano commessi i reati indicati nel Decreto; - all identificazione delle procedure di controllo già esistenti: attraverso interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, integrate con questionari di autovalutazione, sono state identificate le procedure di controllo già esistenti nelle aree sensibili precedentemente individuate; - all identificazione di principi e regole di prevenzione: alla luce dei risultati delle due precedenti fasi, sono stati individuati i principi e le regole di prevenzione che devono essere attuate, per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati rilevanti per la Società. A tal fine, la Società ha tenuto conto degli strumenti di controllo e di prevenzione già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, quali lo Statuto, il sistema di deleghe e procure nonché le procedure operative redatte dalle singole funzioni aziendali. I risultati dell analisi sopra descritta, ivi comprese le osservazioni che hanno consentito alla Società di individuare protocolli specifici per specifiche aree a rischio, costituiscono presupposto e parte integrante del presente Modello. Inoltre, per quanto concerne la possibile commissione di reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25- septies del Decreto), la Società ha proceduto all analisi del proprio contesto aziendale e di tutte le attività specifiche ivi svolte nonché alla valutazione dei rischi a ciò connessi sulla base di quanto risulta dalle verifiche svolte in ottemperanza al Testo Unico vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). 3. Modello e società appartenenti al Gruppo SMA La Società, tramite la propria struttura organizzativa, comunica alle società appartenenti al Gruppo SMA il presente Modello e ogni sua successiva edizione. Le società appartenenti al Gruppo SMA adottano con delibera dei propri Consigli di Amministrazione un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo, dopo aver individuato le attività a rischio di reato e le misure idonee a prevenirne il compimento. A questo scopo, le società possono chiedere il supporto della funzione di Audit della Società. Nella predisposizione del loro modello, le società appartenenti al Gruppo SMA si ispirano ai principi e ai contenuti del presente Modello, salvo che sussistano situazioni specifiche relative alla natura, alla dimensione, al tipo di attività, nonché alla struttura delle deleghe interne di potere, che impongano o suggeriscano l adozione di principi e regole di organizzazione diverse. Ciascuna società cura l attuazione del proprio Modello e nomina un proprio Organismo di Vigilanza. 19

20 Il Modello adottato dalle società appartenenti al Gruppo SMA è comunicato all Organismo di Vigilanza della Società, che ne riferisce al Consiglio di Amministrazione della Società nella relazione di cui al paragrafo 9.7. Ogni successiva modifica di carattere significativo, apportata al proprio Modello, è comunicata dagli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo all Organismo di Vigilanza della Società. 4. Finalità del Modello SMA Con l adozione del presente Modello, la Società intende adempiere compiutamente alle previsioni di legge e, in specie, conformarsi ai principi ispiratori del Decreto, nonché rendere più efficace il sistema dei controlli interni e di Corporate Governance già esistenti. Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di principi e procedure organizzative e di controllo, idoneo a prevenire, nel limite del possibile e del concretamente esigibile, la commissione dei reati contemplati dal Decreto. Il Modello si integra con il sistema dei controlli e di Corporate Governance già esistente presso la Società e si inserisce nel processo di diffusione di una cultura di impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza e alla legalità. Il Modello si propone altresì le seguenti finalità: - un adeguata informazione dei dipendenti e di coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla Società da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, circa le attività che comportano il rischio di realizzazione dei reati; - la diffusione di una cultura di impresa improntata alla legalità. La Società, infatti, condanna ogni comportamento contrario alla legge o alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello; - la diffusione di una cultura del controllo; - un efficiente ed equilibrata organizzazione dell impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, alla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché alla gestione dell informazione interna ed esterna; - misure idonee a eliminare tempestivamente, nei limiti del possibile, eventuali situazioni di rischio di commissione dei reati. 5. Modello e Codice Etico Il presente Modello costituisce regolamento interno della società SMA S.p.A., vincolante per la medesima. La Società ha altresì approvato un proprio Codice Etico con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28/01/2008 e successivamente modificato con delibere del 23/05/2008 e 15/06/2010 e 26/11/2013. Il Codice Etico è strumento per natura, funzione e contenuti differente dal presente Modello: contiene i principi di comportamento ed i valori etico- sociali che devono ispirare la Società e le società appartenenti al Gruppo SMA nel perseguimento del proprio oggetto sociale e dei propri obiettivi ed è coerente con quanto riportato nel presente Modello. Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico formando con esso un corpus di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura dell etica e della trasparenza aziendale. Il Codice Etico della Società costituisce il fondamento essenziale del presente Modello, nonché parte 20

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