Decreto legislativo recante misure per la revisione del contenzioso tributario
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1 Decreto legislativo recante misure per la revisione del contenzioso tributario
2 PREMESSA L art.10dellaleggen.23del2014hastabilitoiseguenti principi e criteri direttivi: 1) rafforzamento e razionalizzazione della conciliazione giudiziale; 2) revisione delle soglie in relazione alle quali il contribuente può stare in giudizio anche personalmente ed eventuale ampliamento dei soggetti abilitati alla rappresentanza e alla difesa; 3) massimo ampliamento dell utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni;
3 PREMESSA 4) uniformazione e generalizzazione degli strumenti di tutela cautelare; 5) previsione dell immediata esecutività, per tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie; 6) individuazione di criteri di maggior rigore nell applicazione del criterio della soccombenza ai fini del carico delle spese di giudizio.
4 PREMESSA In attuazione dei suddetti principi e criteri della legge delega n. 23 del 2014 è stato emanato il D.Lgs. n. 156 del 2015, in vigore dal1 gennaio2016.
5 Modifiche all art. 11 (Capacità di stare in giudizio) Si apportano alcune modifiche all art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1992, concernente la capacità di stare in giudizio. In particolare, il comma 2 estende la capacità di stare in giudizio direttamente all ufficio dell Agente della riscossione.
6 Modifiche all art. 12 (Assistenza tecnica) Si modifica l art. 12 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in tema di assistenza tecnica: il comma 1 prevede che anche gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti all albo di cui all art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997 non sono tenuti a dotarsi di difensore abilitato; il comma 2 eleva a euro il valore delle controversie entro il quale il contribuente può stare in giudizio senza assistenza tecnica (il testo in vigore fino al 31 dicembre 2015 fissava tale valore a 2.582,28 euro);
7 Modifiche all art. 12 (Assistenza tecnica) il comma 3 attribuisce anche ai dipendenti dei CAF (muniti di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale) la difesa innanzi alle commissioni tributarie, esclusivamente nei contenziosi che scaturiscono dall attività prestata dai CAF ai propri assistiti (ad es. rettifica delle spese mediche esposte in una dichiarazione compilata e trasmessa dal CAF);
8 Modifiche all art. 12 (Assistenza tecnica) il comma 10 disciplina le ipotesi di difetto di rappresentanza o di autorizzazione, rinviando alle disposizioni contenute nell art. 182 c.p.c. (il giudice invita le parti a regolarizzare gli atti e documenti, assegnando un termine perentorio entro il quale è possibile sanare i relativi vizi, con efficacia retroattiva); la declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata soltanto quando la parte non ottemperi all invito a provvedere alla regolarizzazione, in conformità all indirizzo della Corte di cassazione(cfr. Cass. n /2014).
9 Modifiche all art. 15 (Spese del giudizio) Simodifical art.15deld.lgs.n. 546del1992,in materia di spese di giudizio. In particolare: il comma 2 stabilisce che le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte soltanto qualora vi sia soccombenza reciproca oppure sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate dal giudice;
10 Modifiche all art. 15 (Spese del giudizio) il comma 2-bis stabilisce che si applicano le disposizioni dell art. 96, primo e terzo comma, del c.p.c., in tema di responsabilità aggravata. Pertanto, la parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, può essere condannata dal giudice, su istanza dell altra parte, oltre che alle spese, anche al risarcimento dei danni liquidati, anche d ufficio, nella sentenza; il giudice, anche d ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma determinata in via equitativa;
11 Modifiche all art. 15 (Spese del giudizio) il comma 2-ter specifica che le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre al contributo previdenziale e all IVA, se dovuti; il comma 2-quater stabilisce che con l ordinanza che decide sull istanza cautelare la commissione provvede sulle spese della relativa fase; la pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salva diversa statuizione espressa nella sentenza di merito;
12 Modifiche all art. 15 (Spese del giudizio) il comma 2-quinquies conferma il principio secondo il quale i compensi spettanti agli incaricati dell assistenza tecnica sono liquidati in base alle rispettive tariffe professionali; per i soggetti autorizzati all assistenza tecnica dal Ministero dell economia e delle finanze si applica, invece, la tariffa vigente per i dottori commercialisti ed esperti contabili;
13 Modifiche all art. 15 (Spese del giudizio) il comma 2-sexies prevede che: nella liquidazione delle spese a favore degli enti impositori, degli agenti della riscossione e soggetti di cui all art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997, se assistiti da propri funzionari, si applicano le tariffe previste per gli avvocati, con la riduzione del 20%; la riscossione delle somme liquidate afavore di tutti gli enti impositori, nonché degli agenti e concessionari della riscossione avviene, mediante iscrizione a ruolo, soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza;
14 Modifiche all art. 15 (Spese del giudizio) il comma 2-septies conferma che le spese di giudizio sono maggiorate del 50% nelle controversie soggette al reclamo/mediazione ai sensi dell art. 17-bis; il comma 2-octies stabilisce che la parte che abbia rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta conciliativa formulata dall altra parte è tenuta a sopportare le spese processuali quando il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della stessa proposta conciliativa.
15 Modifiche all art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) E stato interamente riscritto l art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, concernente il reclamo e la mediazione, introducendo alcune novità. In particolare, mentre nel testo vigente fino al 31 dicembre 2015 il reclamo produce gli effetti del ricorso, nella nuova formulazione «il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo», che può o meno contenere anche una dettagliata proposta di mediazione.
16 Modifiche all art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) Sotto il profilo dell ambito oggettivo di applicazione della norma: si conferma che il reclamo si applica alle controversie di valore non superiore a euro, ivi comprese quelle di rimborso, non espressamente previste dal testo vigente fino al 31 dicembre 2015; non sono reclamabili gli atti di valore indeterminabile, ad eccezione di quelli riguardanti gli atti di accertamento catastaledicuiall art.2,comma2,deld.lgs.n.546del1992; si conferma altresì la non applicabilità del reclamo alle controversie concernenti aiuti di Stato dichiarati in contrasto con il diritto comunitario.
17 Modifiche all art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) Quanto all ambito soggettivo di applicazione, l istituto viene esteso: a tutti gli enti impositori(anche a regioni, province e comuni); ciò al fine di conseguire la deflazione del contenzioso, considerato che oltre il 90% dei ricorsi proposti nei confronti degli enti locali ha un valore non superiore a euro. Tuttavia, mentre le Agenzie fiscali provvedono all esame dei reclami attraverso apposite strutture diverse da quelle che hanno emesso gli atti reclamabili, per gli altri enti si prevede che l individuazione della struttura adibita alla trattazione dei reclami sia rimessa all organizzazione interna di ciascuno di essi; Segue
18 Modifiche all art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) agli agenti della riscossione e ai soggetti iscritti all albo di cui all art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997, per i quali il comma 9 prevede che il reclamo risulta applicabile solo ove compatibile; considerato che tali soggetti non hanno la disponibilità del tributo, l istituto può trovare applicazione nei casi, ad esempio, di vizi propri delle cartelle di pagamento oppure di impugnazione di fermi di beni mobili registrati o di iscrizioni ipotecarie.
19 Modifiche all art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) Il comma 6 prevede che la mediazione si perfeziona con il versamento - entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell accordo tra le parti - dell intero importo ovvero della prima rata. In caso di controversie relative ai rimborsi d imposta, la mediazione si perfeziona sin dal momento della sottoscrizione dell accordo(che deve contenere l indicazione delle somme dovute, dei termini e delle modalità di pagamento). L accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente. Ciò consente al contribuente nei casi in cui non si dia esecuzione al pagamento concordato di agire innanzi al giudice ordinario per ottenere un decreto ingiuntivo.
20 Modifiche all art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) Lo stesso comma 6 prevede che per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l accertamento con adesione(art. 8 D.Lgs. n. 218 del 1997). Pertanto, è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 8 rate trimestrali, elevato a 16 se le somme dovute superano i euro. Inoltre, si decade dal beneficio della rateazione qualora si ometta di versare una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, con conseguente iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, e irrogazione della sanzione ex art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, aumentata della metà e applicata sull imposta residua. E altresì applicabile la disciplina del cd. «lieve inadempimento» di cui all art. 15-ter DPR n. 602 del 1973(insufficiente versamento non superiore al 3% o, comunque a euro; tardivo versamento non superiore a 7 giorni).
21 Modifiche all art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) Il comma 7 ridetermina, in senso più favorevole per il contribuente, il beneficio della riduzione delle sanzioni a seguito della mediazione: le sanzioni sono dovute nella misura del 35% del minimo edittale (la vigente disciplina, invece, determina le sanzioni nella misura del 40% dell ammontare del tributo risultante dalla mediazione, stabilendo che la misura non può, in ogni caso, essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo). Si conferma che sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi. Il comma 8 ribadisce che, in pendenza del termine utile per concludere la mediazione, è sospesa la riscossione e il pagamento delle somme dovute.
22 Modifiche all art. 39 (Sospensione del processo) Si modifica l art. 39 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in tema di sospensione del processo, con l aggiunta dei commi 1-bis e 1-ter. In particolare, il comma 1-bis prevede che la sospensione del processo è disposta dalla commissione tributaria qualora essa stessa o altra commissione tributaria debba risolvere una controversia dalla cui definizione dipenda la decisione della causa (è stato sostanzialmente riprodotto l art. 295 c.p.c. sulla sospensione necessaria del processo). In definitiva, si introduce un ulteriore ipotesi di sospensione necessaria, in aggiunta a quella già prevista dal comma 1 (querela di falso e questione pregiudiziale sullo stato e la capacità delle persone, esclusa la capacità di stare in giudizio).
23 Modifiche all art. 46 (Estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere) Sono state apportate alcune modifiche all art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992, che regola l estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. In specie, al comma 3 la compensazione delle spese di lite viene circoscritta ai casi in cui la cessazione della materia del contendere sia stata dichiarata a seguito di definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge (ad es., in caso di condono). La modifica si è resa necessaria per adeguare la norma ai principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 2005, concernente illegittimità costituzionale dell art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, laddove prevedeva che le spese del giudizio estinto restassero a carico della parte che le aveva anticipate in qualsiasi caso di cessazione della materia del contendere(ad es., anche in caso di autotutela).
24 Modifiche all art. 47 (Sospensione dell'atto impugnato) In base alle modifiche apportate all art. 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992, concernente la sospensione dell atto impugnato: la disciplina dell idonea garanzia alla quale il giudice può subordinare la sospensione (garanzia già contemplata dal testo vigente) è rimessa all emanazione di un DM; è prevista l immediata comunicazione alle parti in udienza del dispositivo dell ordinanza che decide sull istanza di sospensione; durante il periodo di sospensione si applicano gli interessi stabiliti per la sospensione amministrativa (ossia quelli di cui all art. 39, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, che attualmente prevede un tasso annuo del 4,5%).
25 Modifiche all art. 48 (Conciliazione giudiziale) Le due tipologie di conciliazione, rispettivamente«fuori udienza» e«in udienza», sono regolate separatamente dal novellato art. 48 e dal nuovo art. 48-bis, mentre le disposizioni comuni sulla definizione e sul pagamento delle somme dovute a seguito di conciliazione sono contenute nel nuovo art. 48-ter (nell attuale versione l intera disciplina è, invece, contenuta nell art. 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992). Le novità introdotte riguardano: l estensione della conciliazione anche al giudizio di appello e alle controversie soggette a reclamo/mediazione; l esplicita applicabilità dell istituto alle controversie sui rimborsi (nel testo vigente l applicabilità alle cause sui rimborsi è stata desunta in via interpretativa);
26 Modifiche all art. 48 (Conciliazione giudiziale) il perfezionamento della conciliazione con la sottoscrizione dell accordo (se «fuori udienza») o con il processo verbale (se «in udienza»), entrambi costituenti titolo per la riscossione delle somme dovute dal contribuente o dall ente impositore (attualmente, il perfezionamento dell accordo avviene con il versamento dell importo del totale dovuto o della prima rata); l applicazione delle sanzioni nella misura del 40% (in primo grado) e del 50% (in appello) del minimo previsto dalla legge (nella vigente disciplina le sanzioni si applicano nella misura del 40% dell importo conciliato e la loro riduzione non può essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo);
27 Modifiche all art. 48 (Conciliazione giudiziale) l applicabilità della stessa disciplina dell accertamento con adesione per la rateizzazione delle somme dovute (art. 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997). E quindi ammessa la suddivisione in un massimo di 8 rate trimestrali, elevate a 16 se le somme dovute superano i euro; la tipizzazione dei provvedimenti con cui il giudice dichiara cessata la materia del contendere (se non c è stata ancora fissazione dell udienza di trattazione, provvede il presidente della sezione con decreto; viceversa, provvede la commissione tributaria, con sentenza, se la conciliazione è totale, oppure con ordinanza, se la conciliazione è parziale).
28 Modifiche all art. 48 (Conciliazione giudiziale) Periterminielemodalitàdipagamento: si conferma la previsione secondo cui entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell accordo (conciliazione «fuori udienza») o di redazione del processo verbale (conciliazione «in udienza») deve essere versata l intera somma dovuta o, in caso di pagamento rateale, la prima rata; in ipotesi di mancato pagamento dell intera somma dovuta entro il termine di venti giorni o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, sono iscritte a ruolo le residue somme dovute (a titolo di imposta, interessi e sanzioni), nonché la sanzione per omesso versamento, prevista dall art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, aumentata della metà e applicata sull importo residuo dovuto a titolo di imposta (nell art. 48 vigente fino al 31/12/2015 l aumento di tale ultima sanzione è stabilito in misura doppia); è applicabile la disciplina del cd. «lieve inadempimento» di cui all art. 15- ter DPR n. 602 del 1973 (insufficiente versamento non superiore al 3% o, comunque a euro; tardivo versamento non superiore a 7 giorni).
29 Modifiche all art. 49 (Disposizioni generali applicabili [alle impugnazioni]) E stato eliminato dall art. 49 del D.Lgs. n. 546 del 1992 l inciso «escluso l art. 337», dal momento che l applicazione al processo tributario di tale articolo del c.p.c. è coerente con l introduzione dell esecutività delle sentenze tributarie, nonché con l orientamento della giurisprudenza costituzionale e di Cassazione(cfr. Corte cost. n. 109 del2012ecass.n.2845del2012).
30 Modifiche all art. 52 (Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello) E stata espressamente disciplinata la sospensione dell esecutività della sentenza di primo grado - già ammessa in via giurisprudenziale prevedendo che l appellante possa richiederla alla CTR in presenza di «gravi e fondati motivi», in analogia a quanto disposto dall art. 283 c.p.c. per la sentenza civile (ovviamente, qualora ricorra anche il fumus boni iuris). Al contribuente è accordata la possibilità di chiedere, anche in grado di appello, la sospensione dell esecuzione dell atto, in presenza di danno grave e irreparabile (oltre al fumus boni iuris, la cui sussistenza ai fini della sospensione si desume dall art. 47, che disciplina la tutela cautelare in primo grado).
31 Modifiche all art. 52 (Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello) Il procedimento per la sospensione dell esecutività della sentenza di primo grado (o dell atto nel secondo grado di giudizio) prevede che: la CTR può subordinare la sospensione ad idonea garanzia, la cui disciplinaindettaglioèrimessaaundm; il Presidente della Commissione può sospendere inaudita altera parte fino alla pronuncia cautelare del Collegio; durante il periodo di sospensione si applicano gli interessi previsti per la sospensione amministrativa (ossia quelli di cui all art. 39, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, attualmente al tasso annuo del 4,5%).
32 Modifiche all art. 62 (Norme applicabili [al ricorso per cassazione]) E stata introdotto anche nel processo tributario il c.d. ricorso per saltum, prevedendo che, su accordo delle parti, la sentenza della CTP possa essere impugnata direttamente in Cassazione. In tal modo si può conseguire una deflazione del contenzioso, saltando un grado di giudizio e consentendo diadireilgiudicedilegittimitàintempipiùbrevi.
33 Introduzione dell art. 62-bis (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione) Analogamente all art. 52, è stata espressamente prevista la sospensione dell esecutività della sentenza di secondo grado - già ammessa in via giurisprudenziale affermando che la parte che ha proposto ricorso per cassazione può richiederla alla CTR, in presenza di «danno grave e irreparabile»; ciò in analogia a quanto disposto dall art. 373 c.p.c. per la sentenza civile, che attribuisce rilievo al solo «periculum in mora», senza possibilità di valutare anche il«fumus boni iuris». Del pari è stata accordata al contribuente la possibilità di chiedere in ogni caso la sospensione dell esecuzione dell atto, in presenza di danno grave e irreparabile.
34 Introduzione dell art. 62-bis (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione) Il procedimento per la sospensione dell esecutività della sentenza di secondo grado (o dell atto in pendenza di giudizio per cassazione) ricalca quello previsto dall art. 52 del D.Lgs. n. 546 del 1992: la CTR può subordinare la sospensione ad idonea garanzia, la cui disciplinaindettaglioèrimessaaundm; il Presidente della Commissione può sospendere inaudita altera parte fino alla pronuncia cautelare del Collegio; durante il periodo di sospensione si applicano gli interessi previsti per la sospensione amministrativa (ossia quelli di cui all art. 39, comma1,deldprn.602del1973,attualmentealtassoannuodel 4,5%).
35 Modifiche all art. 63 (Giudizio di rinvio) Le modifiche relative all art. 63 del D.Lgs. n. 546 del 1992 riducono, da un anno a sei mesi, il termine per la riassunzione del giudizio dopo la sentenza di cassazione.
36 Modifiche all art. 65 (Proposizione della impugnazione) All art. 65 del D.Lgs. n. 546 del 1992, relativo alla revocazione, è stato aggiunto il comma 3-bis, che estende al ricorso per revocazione la tutela cautelare prevista dall art. 52 per le sentenze di primo grado, in quanto compatibile.
37 Introduzione dell art. 67-bis (Esecuzione provvisoria) E stato introdotto l art. 67-bis, recante il principio generale secondo cui le sentenze delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono immediatamente esecutive, al pari di quelle emesse nel giudizio civile e in quello amministrativo.
38 Modifiche all art. 68 (Pagamento del tributo in pendenza del processo) E stato espressamente disciplinato il pagamento, nei casi di riscossione frazionata del tributo, a seguito della sentenza di cassazione con rinvio: - in caso di riassunzione, è dovuta l imposta con i relativi interessi nella misura prevista in pendenza del giudizio di primo grado; - in caso di mancata riassunzione, è dovuto l intero importo indicato nell atto(incluse le sanzioni); il contribuente che ottenga una sentenza anche non definitiva a lui favorevole, in caso di mancato rimborso entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza delle somme riscosse medio tempore, può richiedere l ottemperanza ai sensi dell art. 70 alla CTP ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla CTR.
39 Modifiche all art. 69 (Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente) Il comma 1 prevede l immediata esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente e di quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali, precisando che il pagamento delle somme di importo superiore a euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice ad idonea garanzia, tenuto conto della solvibilità dello stesso contribuente; il comma 2 demanda a un apposito DM la disciplina del contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall art. 38-bis del DPR n. 633 del 1972, della durata e del termine entro il quale la garanzia stessa può essere escussa, a seguito dell inerzia del contribuente protrattasi per oltre 3 mesi;
40 Modifiche all art. 69 (Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente) il comma 3 stabilisce che i costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all esito definitivo del giudizio; il comma 4 prevede che il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro 90 giorni dalla notificazione (della sentenza stessa) ovvero dalla presentazione della garanzia, se dovuta; il comma 5 consente l ottemperanza ai sensi dell art. 70, nei casi di inerzia dell Amministrazione al rimborso.
41 Modifiche all art. 70 (Giudizio di ottemperanza) Per l esecuzione delle sentenze tributarie è previsto in via esclusiva il rimedio del giudizio di ottemperanza (è stato espunto il riferimento alle norme del c.p.c. sull esecuzione forzata); è stato previsto che per il pagamento delle somme fino a euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio il ricorso è deciso dalla commissione in composizione monocratica;
42 Modifiche all art. 70 (Giudizio di ottemperanza) l ottemperanza può essere richiesta anche nei confronti dell agente della riscossione o dei soggetti iscritti nell albo di cui all art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che il giudizio di ottemperanza è ammesso anche nei confronti di un soggetto privato concessionario di pubblici poteri, per il compimento di attività connesse all esercizio di questi ultimi - cfr. Tar Campania, n. 86 del 2011; C.d.S. n del 2010).
43 Norme di coordinamento
44 Modifiche all art. 63 del D.P.R. n. 600/73 (Rappresentanza e assistenza dei contribuenti) E previsto un ampliamento dei soggetti che possono essere autorizzati all assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie: il Ministero dell Economia e delle Finanze può autorizzare i funzionari e i dirigenti di enti impositori e del Ministero, nonché gli ufficiali e gli ispettori della guardia di finanza, in possesso di specifici requisiti; si conferma il divieto di esercitare attività di assistenza e rappresentanza durante i due anni successivi alla data di cessazione dell impiego; cambia l entità della sanzione irrogabile in caso di esercizio delle funzioni in violazione del presente articolo (compresa tra un minimodi1.000eunmassimodi5.000euro).
45 Modifiche all art. 14, comma 3-bis, DPR n. 115/02 (Obbligo di pagamento) Per la determinazione del valore della lite ai fini del contributo unificato si richiama il comma 2 dell art. 12 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in luogo del comma 5 dell art. 12 dello stesso art. 12, vigente fino al 31 dicembre 2015 (le disposizioni sul valore della lite sono transitate, infatti, nel predetto comma 2). Modifiche all art. 19 DLGS n. 472/97 (Esecuzione delle sanzioni) Sono finalizzate al coordinamento con le novità introdotte nel D.Lgs.n.546del1992.
46 Modifiche all art. 22 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (Ipoteca e sequestro conservativo) Le modifiche sono volte ad allineare la disciplina con il procedimento previsto in materia dall articolo 669-sexies c.p.c.: è stato triplicato il termine dilatorio per la comunicazione della trattazione dell istanza di ipoteca e di sequestro conservativo, nel caso di notifica effettuata all estero; è stata modificata la disciplina relativa al decreto inaudita altera parte; la garanzia è stata sostituita con quella prevista dal nuovo art.69deld.lgs.n.546del1992;
47 Modifiche all art. 22 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (Ipoteca e sequestro conservativo) è stato previsto che i provvedimenti cautelari concessi perdano efficacia qualora non eseguiti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Per il resto, resta invariata la pregressa disciplina che prevede la perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari: a) se, nel termine di 120 giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto impositivo, di contestazione o di irrogazione (in tal caso, il presidente della commissione, su istanza di parte, dispone la cancellazione dell ipoteca); b) a seguito della sentenza, anche non definitiva, che accoglie il ricorso avverso l atto impositivo, di contestazione o di irrogazione.
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