Decreto legislativo recante misure per la revisione del contenzioso tributario

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Decreto legislativo recante misure per la revisione del contenzioso tributario"

Transcript

1 Decreto legislativo recante misure per la revisione del contenzioso tributario

2 PREMESSA L art.10dellaleggen.23del2014hastabilitoiseguenti principi e criteri direttivi: 1) rafforzamento e razionalizzazione della conciliazione giudiziale; 2) revisione delle soglie in relazione alle quali il contribuente può stare in giudizio anche personalmente ed eventuale ampliamento dei soggetti abilitati alla rappresentanza e alla difesa; 3) massimo ampliamento dell utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni;

3 PREMESSA 4) uniformazione e generalizzazione degli strumenti di tutela cautelare; 5) previsione dell immediata esecutività, per tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie; 6) individuazione di criteri di maggior rigore nell applicazione del criterio della soccombenza ai fini del carico delle spese di giudizio.

4 PREMESSA In attuazione dei suddetti principi e criteri della legge delega n. 23 del 2014 è stato emanato il D.Lgs. n. 156 del 2015, in vigore dal1 gennaio2016.

5 Modifiche all art. 11 (Capacità di stare in giudizio) Si apportano alcune modifiche all art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1992, concernente la capacità di stare in giudizio. In particolare, il comma 2 estende la capacità di stare in giudizio direttamente all ufficio dell Agente della riscossione.

6 Modifiche all art. 12 (Assistenza tecnica) Si modifica l art. 12 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in tema di assistenza tecnica: il comma 1 prevede che anche gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti all albo di cui all art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997 non sono tenuti a dotarsi di difensore abilitato; il comma 2 eleva a euro il valore delle controversie entro il quale il contribuente può stare in giudizio senza assistenza tecnica (il testo in vigore fino al 31 dicembre 2015 fissava tale valore a 2.582,28 euro);

7 Modifiche all art. 12 (Assistenza tecnica) il comma 3 attribuisce anche ai dipendenti dei CAF (muniti di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale) la difesa innanzi alle commissioni tributarie, esclusivamente nei contenziosi che scaturiscono dall attività prestata dai CAF ai propri assistiti (ad es. rettifica delle spese mediche esposte in una dichiarazione compilata e trasmessa dal CAF);

8 Modifiche all art. 12 (Assistenza tecnica) il comma 10 disciplina le ipotesi di difetto di rappresentanza o di autorizzazione, rinviando alle disposizioni contenute nell art. 182 c.p.c. (il giudice invita le parti a regolarizzare gli atti e documenti, assegnando un termine perentorio entro il quale è possibile sanare i relativi vizi, con efficacia retroattiva); la declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata soltanto quando la parte non ottemperi all invito a provvedere alla regolarizzazione, in conformità all indirizzo della Corte di cassazione(cfr. Cass. n /2014).

9 Modifiche all art. 15 (Spese del giudizio) Simodifical art.15deld.lgs.n. 546del1992,in materia di spese di giudizio. In particolare: il comma 2 stabilisce che le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte soltanto qualora vi sia soccombenza reciproca oppure sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate dal giudice;

10 Modifiche all art. 15 (Spese del giudizio) il comma 2-bis stabilisce che si applicano le disposizioni dell art. 96, primo e terzo comma, del c.p.c., in tema di responsabilità aggravata. Pertanto, la parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, può essere condannata dal giudice, su istanza dell altra parte, oltre che alle spese, anche al risarcimento dei danni liquidati, anche d ufficio, nella sentenza; il giudice, anche d ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma determinata in via equitativa;

11 Modifiche all art. 15 (Spese del giudizio) il comma 2-ter specifica che le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre al contributo previdenziale e all IVA, se dovuti; il comma 2-quater stabilisce che con l ordinanza che decide sull istanza cautelare la commissione provvede sulle spese della relativa fase; la pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salva diversa statuizione espressa nella sentenza di merito;

12 Modifiche all art. 15 (Spese del giudizio) il comma 2-quinquies conferma il principio secondo il quale i compensi spettanti agli incaricati dell assistenza tecnica sono liquidati in base alle rispettive tariffe professionali; per i soggetti autorizzati all assistenza tecnica dal Ministero dell economia e delle finanze si applica, invece, la tariffa vigente per i dottori commercialisti ed esperti contabili;

13 Modifiche all art. 15 (Spese del giudizio) il comma 2-sexies prevede che: nella liquidazione delle spese a favore degli enti impositori, degli agenti della riscossione e soggetti di cui all art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997, se assistiti da propri funzionari, si applicano le tariffe previste per gli avvocati, con la riduzione del 20%; la riscossione delle somme liquidate afavore di tutti gli enti impositori, nonché degli agenti e concessionari della riscossione avviene, mediante iscrizione a ruolo, soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza;

14 Modifiche all art. 15 (Spese del giudizio) il comma 2-septies conferma che le spese di giudizio sono maggiorate del 50% nelle controversie soggette al reclamo/mediazione ai sensi dell art. 17-bis; il comma 2-octies stabilisce che la parte che abbia rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta conciliativa formulata dall altra parte è tenuta a sopportare le spese processuali quando il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della stessa proposta conciliativa.

15 Modifiche all art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) E stato interamente riscritto l art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, concernente il reclamo e la mediazione, introducendo alcune novità. In particolare, mentre nel testo vigente fino al 31 dicembre 2015 il reclamo produce gli effetti del ricorso, nella nuova formulazione «il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo», che può o meno contenere anche una dettagliata proposta di mediazione.

16 Modifiche all art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) Sotto il profilo dell ambito oggettivo di applicazione della norma: si conferma che il reclamo si applica alle controversie di valore non superiore a euro, ivi comprese quelle di rimborso, non espressamente previste dal testo vigente fino al 31 dicembre 2015; non sono reclamabili gli atti di valore indeterminabile, ad eccezione di quelli riguardanti gli atti di accertamento catastaledicuiall art.2,comma2,deld.lgs.n.546del1992; si conferma altresì la non applicabilità del reclamo alle controversie concernenti aiuti di Stato dichiarati in contrasto con il diritto comunitario.

17 Modifiche all art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) Quanto all ambito soggettivo di applicazione, l istituto viene esteso: a tutti gli enti impositori(anche a regioni, province e comuni); ciò al fine di conseguire la deflazione del contenzioso, considerato che oltre il 90% dei ricorsi proposti nei confronti degli enti locali ha un valore non superiore a euro. Tuttavia, mentre le Agenzie fiscali provvedono all esame dei reclami attraverso apposite strutture diverse da quelle che hanno emesso gli atti reclamabili, per gli altri enti si prevede che l individuazione della struttura adibita alla trattazione dei reclami sia rimessa all organizzazione interna di ciascuno di essi; Segue

18 Modifiche all art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) agli agenti della riscossione e ai soggetti iscritti all albo di cui all art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997, per i quali il comma 9 prevede che il reclamo risulta applicabile solo ove compatibile; considerato che tali soggetti non hanno la disponibilità del tributo, l istituto può trovare applicazione nei casi, ad esempio, di vizi propri delle cartelle di pagamento oppure di impugnazione di fermi di beni mobili registrati o di iscrizioni ipotecarie.

19 Modifiche all art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) Il comma 6 prevede che la mediazione si perfeziona con il versamento - entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell accordo tra le parti - dell intero importo ovvero della prima rata. In caso di controversie relative ai rimborsi d imposta, la mediazione si perfeziona sin dal momento della sottoscrizione dell accordo(che deve contenere l indicazione delle somme dovute, dei termini e delle modalità di pagamento). L accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente. Ciò consente al contribuente nei casi in cui non si dia esecuzione al pagamento concordato di agire innanzi al giudice ordinario per ottenere un decreto ingiuntivo.

20 Modifiche all art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) Lo stesso comma 6 prevede che per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l accertamento con adesione(art. 8 D.Lgs. n. 218 del 1997). Pertanto, è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 8 rate trimestrali, elevato a 16 se le somme dovute superano i euro. Inoltre, si decade dal beneficio della rateazione qualora si ometta di versare una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, con conseguente iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, e irrogazione della sanzione ex art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, aumentata della metà e applicata sull imposta residua. E altresì applicabile la disciplina del cd. «lieve inadempimento» di cui all art. 15-ter DPR n. 602 del 1973(insufficiente versamento non superiore al 3% o, comunque a euro; tardivo versamento non superiore a 7 giorni).

21 Modifiche all art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) Il comma 7 ridetermina, in senso più favorevole per il contribuente, il beneficio della riduzione delle sanzioni a seguito della mediazione: le sanzioni sono dovute nella misura del 35% del minimo edittale (la vigente disciplina, invece, determina le sanzioni nella misura del 40% dell ammontare del tributo risultante dalla mediazione, stabilendo che la misura non può, in ogni caso, essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo). Si conferma che sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi. Il comma 8 ribadisce che, in pendenza del termine utile per concludere la mediazione, è sospesa la riscossione e il pagamento delle somme dovute.

22 Modifiche all art. 39 (Sospensione del processo) Si modifica l art. 39 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in tema di sospensione del processo, con l aggiunta dei commi 1-bis e 1-ter. In particolare, il comma 1-bis prevede che la sospensione del processo è disposta dalla commissione tributaria qualora essa stessa o altra commissione tributaria debba risolvere una controversia dalla cui definizione dipenda la decisione della causa (è stato sostanzialmente riprodotto l art. 295 c.p.c. sulla sospensione necessaria del processo). In definitiva, si introduce un ulteriore ipotesi di sospensione necessaria, in aggiunta a quella già prevista dal comma 1 (querela di falso e questione pregiudiziale sullo stato e la capacità delle persone, esclusa la capacità di stare in giudizio).

23 Modifiche all art. 46 (Estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere) Sono state apportate alcune modifiche all art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992, che regola l estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. In specie, al comma 3 la compensazione delle spese di lite viene circoscritta ai casi in cui la cessazione della materia del contendere sia stata dichiarata a seguito di definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge (ad es., in caso di condono). La modifica si è resa necessaria per adeguare la norma ai principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 2005, concernente illegittimità costituzionale dell art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, laddove prevedeva che le spese del giudizio estinto restassero a carico della parte che le aveva anticipate in qualsiasi caso di cessazione della materia del contendere(ad es., anche in caso di autotutela).

24 Modifiche all art. 47 (Sospensione dell'atto impugnato) In base alle modifiche apportate all art. 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992, concernente la sospensione dell atto impugnato: la disciplina dell idonea garanzia alla quale il giudice può subordinare la sospensione (garanzia già contemplata dal testo vigente) è rimessa all emanazione di un DM; è prevista l immediata comunicazione alle parti in udienza del dispositivo dell ordinanza che decide sull istanza di sospensione; durante il periodo di sospensione si applicano gli interessi stabiliti per la sospensione amministrativa (ossia quelli di cui all art. 39, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, che attualmente prevede un tasso annuo del 4,5%).

25 Modifiche all art. 48 (Conciliazione giudiziale) Le due tipologie di conciliazione, rispettivamente«fuori udienza» e«in udienza», sono regolate separatamente dal novellato art. 48 e dal nuovo art. 48-bis, mentre le disposizioni comuni sulla definizione e sul pagamento delle somme dovute a seguito di conciliazione sono contenute nel nuovo art. 48-ter (nell attuale versione l intera disciplina è, invece, contenuta nell art. 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992). Le novità introdotte riguardano: l estensione della conciliazione anche al giudizio di appello e alle controversie soggette a reclamo/mediazione; l esplicita applicabilità dell istituto alle controversie sui rimborsi (nel testo vigente l applicabilità alle cause sui rimborsi è stata desunta in via interpretativa);

26 Modifiche all art. 48 (Conciliazione giudiziale) il perfezionamento della conciliazione con la sottoscrizione dell accordo (se «fuori udienza») o con il processo verbale (se «in udienza»), entrambi costituenti titolo per la riscossione delle somme dovute dal contribuente o dall ente impositore (attualmente, il perfezionamento dell accordo avviene con il versamento dell importo del totale dovuto o della prima rata); l applicazione delle sanzioni nella misura del 40% (in primo grado) e del 50% (in appello) del minimo previsto dalla legge (nella vigente disciplina le sanzioni si applicano nella misura del 40% dell importo conciliato e la loro riduzione non può essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo);

27 Modifiche all art. 48 (Conciliazione giudiziale) l applicabilità della stessa disciplina dell accertamento con adesione per la rateizzazione delle somme dovute (art. 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997). E quindi ammessa la suddivisione in un massimo di 8 rate trimestrali, elevate a 16 se le somme dovute superano i euro; la tipizzazione dei provvedimenti con cui il giudice dichiara cessata la materia del contendere (se non c è stata ancora fissazione dell udienza di trattazione, provvede il presidente della sezione con decreto; viceversa, provvede la commissione tributaria, con sentenza, se la conciliazione è totale, oppure con ordinanza, se la conciliazione è parziale).

28 Modifiche all art. 48 (Conciliazione giudiziale) Periterminielemodalitàdipagamento: si conferma la previsione secondo cui entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell accordo (conciliazione «fuori udienza») o di redazione del processo verbale (conciliazione «in udienza») deve essere versata l intera somma dovuta o, in caso di pagamento rateale, la prima rata; in ipotesi di mancato pagamento dell intera somma dovuta entro il termine di venti giorni o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, sono iscritte a ruolo le residue somme dovute (a titolo di imposta, interessi e sanzioni), nonché la sanzione per omesso versamento, prevista dall art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, aumentata della metà e applicata sull importo residuo dovuto a titolo di imposta (nell art. 48 vigente fino al 31/12/2015 l aumento di tale ultima sanzione è stabilito in misura doppia); è applicabile la disciplina del cd. «lieve inadempimento» di cui all art. 15- ter DPR n. 602 del 1973 (insufficiente versamento non superiore al 3% o, comunque a euro; tardivo versamento non superiore a 7 giorni).

29 Modifiche all art. 49 (Disposizioni generali applicabili [alle impugnazioni]) E stato eliminato dall art. 49 del D.Lgs. n. 546 del 1992 l inciso «escluso l art. 337», dal momento che l applicazione al processo tributario di tale articolo del c.p.c. è coerente con l introduzione dell esecutività delle sentenze tributarie, nonché con l orientamento della giurisprudenza costituzionale e di Cassazione(cfr. Corte cost. n. 109 del2012ecass.n.2845del2012).

30 Modifiche all art. 52 (Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello) E stata espressamente disciplinata la sospensione dell esecutività della sentenza di primo grado - già ammessa in via giurisprudenziale prevedendo che l appellante possa richiederla alla CTR in presenza di «gravi e fondati motivi», in analogia a quanto disposto dall art. 283 c.p.c. per la sentenza civile (ovviamente, qualora ricorra anche il fumus boni iuris). Al contribuente è accordata la possibilità di chiedere, anche in grado di appello, la sospensione dell esecuzione dell atto, in presenza di danno grave e irreparabile (oltre al fumus boni iuris, la cui sussistenza ai fini della sospensione si desume dall art. 47, che disciplina la tutela cautelare in primo grado).

31 Modifiche all art. 52 (Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello) Il procedimento per la sospensione dell esecutività della sentenza di primo grado (o dell atto nel secondo grado di giudizio) prevede che: la CTR può subordinare la sospensione ad idonea garanzia, la cui disciplinaindettaglioèrimessaaundm; il Presidente della Commissione può sospendere inaudita altera parte fino alla pronuncia cautelare del Collegio; durante il periodo di sospensione si applicano gli interessi previsti per la sospensione amministrativa (ossia quelli di cui all art. 39, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, attualmente al tasso annuo del 4,5%).

32 Modifiche all art. 62 (Norme applicabili [al ricorso per cassazione]) E stata introdotto anche nel processo tributario il c.d. ricorso per saltum, prevedendo che, su accordo delle parti, la sentenza della CTP possa essere impugnata direttamente in Cassazione. In tal modo si può conseguire una deflazione del contenzioso, saltando un grado di giudizio e consentendo diadireilgiudicedilegittimitàintempipiùbrevi.

33 Introduzione dell art. 62-bis (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione) Analogamente all art. 52, è stata espressamente prevista la sospensione dell esecutività della sentenza di secondo grado - già ammessa in via giurisprudenziale affermando che la parte che ha proposto ricorso per cassazione può richiederla alla CTR, in presenza di «danno grave e irreparabile»; ciò in analogia a quanto disposto dall art. 373 c.p.c. per la sentenza civile, che attribuisce rilievo al solo «periculum in mora», senza possibilità di valutare anche il«fumus boni iuris». Del pari è stata accordata al contribuente la possibilità di chiedere in ogni caso la sospensione dell esecuzione dell atto, in presenza di danno grave e irreparabile.

34 Introduzione dell art. 62-bis (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione) Il procedimento per la sospensione dell esecutività della sentenza di secondo grado (o dell atto in pendenza di giudizio per cassazione) ricalca quello previsto dall art. 52 del D.Lgs. n. 546 del 1992: la CTR può subordinare la sospensione ad idonea garanzia, la cui disciplinaindettaglioèrimessaaundm; il Presidente della Commissione può sospendere inaudita altera parte fino alla pronuncia cautelare del Collegio; durante il periodo di sospensione si applicano gli interessi previsti per la sospensione amministrativa (ossia quelli di cui all art. 39, comma1,deldprn.602del1973,attualmentealtassoannuodel 4,5%).

35 Modifiche all art. 63 (Giudizio di rinvio) Le modifiche relative all art. 63 del D.Lgs. n. 546 del 1992 riducono, da un anno a sei mesi, il termine per la riassunzione del giudizio dopo la sentenza di cassazione.

36 Modifiche all art. 65 (Proposizione della impugnazione) All art. 65 del D.Lgs. n. 546 del 1992, relativo alla revocazione, è stato aggiunto il comma 3-bis, che estende al ricorso per revocazione la tutela cautelare prevista dall art. 52 per le sentenze di primo grado, in quanto compatibile.

37 Introduzione dell art. 67-bis (Esecuzione provvisoria) E stato introdotto l art. 67-bis, recante il principio generale secondo cui le sentenze delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono immediatamente esecutive, al pari di quelle emesse nel giudizio civile e in quello amministrativo.

38 Modifiche all art. 68 (Pagamento del tributo in pendenza del processo) E stato espressamente disciplinato il pagamento, nei casi di riscossione frazionata del tributo, a seguito della sentenza di cassazione con rinvio: - in caso di riassunzione, è dovuta l imposta con i relativi interessi nella misura prevista in pendenza del giudizio di primo grado; - in caso di mancata riassunzione, è dovuto l intero importo indicato nell atto(incluse le sanzioni); il contribuente che ottenga una sentenza anche non definitiva a lui favorevole, in caso di mancato rimborso entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza delle somme riscosse medio tempore, può richiedere l ottemperanza ai sensi dell art. 70 alla CTP ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla CTR.

39 Modifiche all art. 69 (Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente) Il comma 1 prevede l immediata esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente e di quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali, precisando che il pagamento delle somme di importo superiore a euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice ad idonea garanzia, tenuto conto della solvibilità dello stesso contribuente; il comma 2 demanda a un apposito DM la disciplina del contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall art. 38-bis del DPR n. 633 del 1972, della durata e del termine entro il quale la garanzia stessa può essere escussa, a seguito dell inerzia del contribuente protrattasi per oltre 3 mesi;

40 Modifiche all art. 69 (Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente) il comma 3 stabilisce che i costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all esito definitivo del giudizio; il comma 4 prevede che il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro 90 giorni dalla notificazione (della sentenza stessa) ovvero dalla presentazione della garanzia, se dovuta; il comma 5 consente l ottemperanza ai sensi dell art. 70, nei casi di inerzia dell Amministrazione al rimborso.

41 Modifiche all art. 70 (Giudizio di ottemperanza) Per l esecuzione delle sentenze tributarie è previsto in via esclusiva il rimedio del giudizio di ottemperanza (è stato espunto il riferimento alle norme del c.p.c. sull esecuzione forzata); è stato previsto che per il pagamento delle somme fino a euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio il ricorso è deciso dalla commissione in composizione monocratica;

42 Modifiche all art. 70 (Giudizio di ottemperanza) l ottemperanza può essere richiesta anche nei confronti dell agente della riscossione o dei soggetti iscritti nell albo di cui all art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che il giudizio di ottemperanza è ammesso anche nei confronti di un soggetto privato concessionario di pubblici poteri, per il compimento di attività connesse all esercizio di questi ultimi - cfr. Tar Campania, n. 86 del 2011; C.d.S. n del 2010).

43 Norme di coordinamento

44 Modifiche all art. 63 del D.P.R. n. 600/73 (Rappresentanza e assistenza dei contribuenti) E previsto un ampliamento dei soggetti che possono essere autorizzati all assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie: il Ministero dell Economia e delle Finanze può autorizzare i funzionari e i dirigenti di enti impositori e del Ministero, nonché gli ufficiali e gli ispettori della guardia di finanza, in possesso di specifici requisiti; si conferma il divieto di esercitare attività di assistenza e rappresentanza durante i due anni successivi alla data di cessazione dell impiego; cambia l entità della sanzione irrogabile in caso di esercizio delle funzioni in violazione del presente articolo (compresa tra un minimodi1.000eunmassimodi5.000euro).

45 Modifiche all art. 14, comma 3-bis, DPR n. 115/02 (Obbligo di pagamento) Per la determinazione del valore della lite ai fini del contributo unificato si richiama il comma 2 dell art. 12 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in luogo del comma 5 dell art. 12 dello stesso art. 12, vigente fino al 31 dicembre 2015 (le disposizioni sul valore della lite sono transitate, infatti, nel predetto comma 2). Modifiche all art. 19 DLGS n. 472/97 (Esecuzione delle sanzioni) Sono finalizzate al coordinamento con le novità introdotte nel D.Lgs.n.546del1992.

46 Modifiche all art. 22 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (Ipoteca e sequestro conservativo) Le modifiche sono volte ad allineare la disciplina con il procedimento previsto in materia dall articolo 669-sexies c.p.c.: è stato triplicato il termine dilatorio per la comunicazione della trattazione dell istanza di ipoteca e di sequestro conservativo, nel caso di notifica effettuata all estero; è stata modificata la disciplina relativa al decreto inaudita altera parte; la garanzia è stata sostituita con quella prevista dal nuovo art.69deld.lgs.n.546del1992;

47 Modifiche all art. 22 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (Ipoteca e sequestro conservativo) è stato previsto che i provvedimenti cautelari concessi perdano efficacia qualora non eseguiti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Per il resto, resta invariata la pregressa disciplina che prevede la perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari: a) se, nel termine di 120 giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto impositivo, di contestazione o di irrogazione (in tal caso, il presidente della commissione, su istanza di parte, dispone la cancellazione dell ipoteca); b) a seguito della sentenza, anche non definitiva, che accoglie il ricorso avverso l atto impositivo, di contestazione o di irrogazione.

La conciliazione giudiziale

La conciliazione giudiziale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 147 11.05.2016 La conciliazione giudiziale Categoria: Accertamento e riscossione Sottocategoria: Varie L articolo 10, comma 1, lettera a), della

Dettagli

LE NOVITA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE

LE NOVITA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE Milano, 27 ottobre 2015 CIRCOLARE N. 26/2015 LE NOVITA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE Il Decreto Legislativo n. 156 del 24 settembre 2015 (pubblicato sul supplemento ordinario

Dettagli

Una delle novità in tema di contenzioso tributario è il completo rinnovamento dell art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 in materia di spese di giudizio.

Una delle novità in tema di contenzioso tributario è il completo rinnovamento dell art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 in materia di spese di giudizio. Massa e Cozzile, li 18 novembre 2015 Circolare n 42 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Spese processuali: nuove regole Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarla sulle

Dettagli

Reclamo/Mediazione e nuovo sistema sanzionatorio. Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Mediazione tributaria

Reclamo/Mediazione e nuovo sistema sanzionatorio. Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Mediazione tributaria Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 85 21.03.2016 Reclamo/Mediazione e nuovo sistema sanzionatorio Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Mediazione tributaria A cura di Pasquale

Dettagli

D.Lgs. 156 del 24/09/2015: effetti sulla riscossione in pendenza di contenzioso. Roma, 10 dicembre 2015 Avv. Prof.

D.Lgs. 156 del 24/09/2015: effetti sulla riscossione in pendenza di contenzioso. Roma, 10 dicembre 2015 Avv. Prof. D.Lgs. 156 del 24/09/2015: effetti sulla riscossione in pendenza di contenzioso Roma, 10 dicembre 2015 Avv. Prof. Giuseppe Mazzuti Indice - l istituto della conciliazione in appello, - l esecutività delle

Dettagli

COMUNE DI BELPASSO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

COMUNE DI BELPASSO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI COMUNE DI BELPASSO Città Metropolitana di Catania REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI Articolo 1 - Oggetto del Regolamento Articolo 2 Oggetto della definizione

Dettagli

IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. 13 luglio 2016 Cesare Cava Esperto nazionale di finanza locale

IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. 13 luglio 2016 Cesare Cava Esperto nazionale di finanza locale IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 13 luglio 2016 Cesare Cava Esperto nazionale di finanza locale IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PRINCIPI ISPIRATORI DELLA RIFORMA DEL CONTENZIOSO ESTENSIONE DEGLI STRUMENTI DEFLATTIVI

Dettagli

Definizione agevolata delle controversie tributarie. Condividi

Definizione agevolata delle controversie tributarie. Condividi Condividi L articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito

Dettagli

Diritto del contenzioso. Lezione del 4 dicembre 2017 «I procedimenti speciali e le misure a tutela del fisco»

Diritto del contenzioso. Lezione del 4 dicembre 2017 «I procedimenti speciali e le misure a tutela del fisco» Diritto del contenzioso Lezione del 4 dicembre 2017 «I procedimenti speciali e le misure a tutela del fisco» Tipologia di sospensioni - Sospensione giudiziale art. 47 DLgs 546/1992 - Sospensione amministrativa

Dettagli

contenzioso tributario - 1

contenzioso tributario - 1 Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Analisi e commenti Attuazione della riforma contenzioso tributario - 1 fiscale: il nuovo 13 Ottobre 2015 Norme in vigore da gennaio 2016; da giugno,

Dettagli

Il processo tributario. Università Carlo Cattaneo LIUC anno accademico 2017/2018 corso di diritto tributario

Il processo tributario. Università Carlo Cattaneo LIUC anno accademico 2017/2018 corso di diritto tributario Il processo tributario Università Carlo Cattaneo LIUC anno accademico 2017/2018 corso di diritto tributario gli organi del processo tributario sono organi del processo tributario: le Commissioni tributarie

Dettagli

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 6 19.01.2017 Professionisti: la difesa in proprio non esclude il diritto al compenso Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Varie A cura di

Dettagli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2019/11 DEL 22/03/2019 ASSEGNATA AL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2019/11 DEL 22/03/2019 ASSEGNATA AL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2019/11 DEL 22/03/2019 ASSEGNATA AL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Dettagli

Indice generale. Capitolo I LE DISPOSIZIONI GENERALI Sezione I La giurisdizione e la competenze delle Commissioni tributarie

Indice generale. Capitolo I LE DISPOSIZIONI GENERALI Sezione I La giurisdizione e la competenze delle Commissioni tributarie MANUALE DEL PROCESSO TRIBUTARIO AGGIORNATO AL D.M.26 APRILE 2012 Indice generale Capitolo I LE DISPOSIZIONI GENERALI Sezione I La giurisdizione e la competenze delle Commissioni tributarie 1. Gli organi

Dettagli

Gli aspetti essenziali e le novità nel processo tributario. Quarrata 23 ottobre 2013

Gli aspetti essenziali e le novità nel processo tributario. Quarrata 23 ottobre 2013 Gli aspetti essenziali e le novità nel processo tributario Quarrata 23 ottobre 2013 Il processo tributario: aspetti generali e ultime novità legislative Il processo tributario Aspetti generali del processo

Dettagli

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso.it Informativa n. 23 del 16 settembre 2010 La manovra correttiva

Dettagli

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE PENDENTI VIDEOCONFERENZA CNDCEC DEL 7 MAGGIO 2019

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE PENDENTI VIDEOCONFERENZA CNDCEC DEL 7 MAGGIO 2019 LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE PENDENTI VIDEOCONFERENZA CNDCEC DEL 7 MAGGIO 2019 1 Fonti normative e prassi di riferimento Art. 6 del DL n. 119 del 2018 Art. 7, comma 2, lett. b) e comma 3,

Dettagli

IL PROCESSO TRIBUTARIO

IL PROCESSO TRIBUTARIO IL PROCESSO TRIBUTARIO Dott. Saverio Marasco Dott.ssa Renata Carrieri Cosenza 10 maggio 2012 NORMATIVA La disciplina del contenzioso tributario è contenuta nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n 546

Dettagli

Alcune considerazione sulla riforma del processo tributario

Alcune considerazione sulla riforma del processo tributario Alcune considerazione sulla riforma del processo tributario di Maurizio Villani Pubblicato il 5 giugno 2015 L art. 10 della Legge Delega n. 23 dell 11/03/2014 prevede la revisione del contenzioso tributario

Dettagli

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO le nuove modalità applicative. IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE il potenziamento degli istituti dal 2016

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO le nuove modalità applicative. IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE il potenziamento degli istituti dal 2016 IL RAVVEDIMENTO OPEROSO le nuove modalità applicative IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE il potenziamento degli istituti dal 2016 Relatore Guido BERARDO, Commercialista Coordina i lavori Salvatore REGALBUTO, Commercialista

Dettagli

COMUNE DI QUARRATA REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

COMUNE DI QUARRATA REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI COMUNE DI QUARRATA REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI Approvato con delibera di C.C. n. 15 del 20/03/2019 1 Indice Articolo 1 - Oggetto del Regolamento...3

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza...» 13

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza...» 13 INDICE SOMMARIO Presentazione..................................................... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza........................................................» 13 Atti processuali 1. Ricorso

Dettagli

NOVITA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO. dott. Giancarlo Grossi

NOVITA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO. dott. Giancarlo Grossi NOVITA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO dott. Giancarlo Grossi 1 D.L. 06/07/2011, n. 98, conv. in L. 15/07/2011, n. 111 ARTICOLO 39 Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria Modifica

Dettagli

Esecuzione delle sentenze tributarie. Prof. Dario Festa

Esecuzione delle sentenze tributarie. Prof. Dario Festa Esecuzione delle sentenze tributarie Prof. Dario Festa L esecutività delle sentenze tributarie ante riforma Art. 68, comma 2, del D. Lgs. n. 546/92 : Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto

Dettagli

Quali sono gli atti che possono essere oggetto di mediazione?

Quali sono gli atti che possono essere oggetto di mediazione? Direzione Regionale dell Abruzzo La Mediazione Tributaria A cosa serve? E uno strumento deflativo del contenzioso per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al

Dettagli

Comune di Cisterna di Latina Provincia di Latina. Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

Comune di Cisterna di Latina Provincia di Latina. Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti Comune di Cisterna di Latina Provincia di Latina Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 01.04.2019 Indice

Dettagli

INDICE SOMMARIO. D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 DISPOSIZIONI GENERALI DEL GIUDICE TRIBUTARIO E SUOI AUSILIARI

INDICE SOMMARIO. D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 DISPOSIZIONI GENERALI DEL GIUDICE TRIBUTARIO E SUOI AUSILIARI INDICE SOMMARIO D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DEL GIUDICE TRIBUTARIO E SUOI AUSILIARI Le commissioni tributarie (art. 1, D.Lgs. 31.12.1992, n. 546)... p. 5 La giurisdizione

Dettagli

Il contenzioso tributario. deflazione. Vicenza 11 ottobre 2017 Ennio Dina

Il contenzioso tributario. deflazione. Vicenza 11 ottobre 2017 Ennio Dina Il contenzioso tributario e gli deflazione Vicenza 11 ottobre 2017 Ennio Dina strumenti di Indice Il contenziosotributarioe la sua gestione La gestione deirapporti con il contribuente sia prima che dopo

Dettagli

La lente sul fisco. La nuova procedura del reclamo e mediazione nel contenzioso tributario. Guida Operativa. L Aggiornamento Professionale on-line

La lente sul fisco. La nuova procedura del reclamo e mediazione nel contenzioso tributario. Guida Operativa. L Aggiornamento Professionale on-line La lente sul fisco L Aggiornamento Professionale on-line Guida Operativa La nuova procedura del reclamo e mediazione nel contenzioso tributario A cura della Redazione La Lente sul Fisco Coordinamento scientifico

Dettagli

26 luglio 2017, ore 14:30-18:30 ODCEC di Padova

26 luglio 2017, ore 14:30-18:30 ODCEC di Padova La definizione agevolata delle controversie tributarie. I presupposti oggetti e soggettivi, l'onere da definizione 26 luglio 2017, ore 14:30-18:30 ODCEC di Padova Enrico Menegoli info@studio-pradolini.it

Dettagli

Possibile progetto di legge per la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti

Possibile progetto di legge per la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti Possibile progetto di legge per la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti di Maurizio Villani Pubblicato il 24 febbraio 2018 l avv. Maurizio Villani ha predisposto un progetto di legge per la

Dettagli

Definizione agevolata delle liti fiscali. pendenti

Definizione agevolata delle liti fiscali. pendenti ALLEGATO PROPOSTA DI LEGGE Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti Articolo 1 CONDIZIONI PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA 1. Le liti fiscali di ogni genere pendenti dinanzi alle commissioni tributarie,

Dettagli

Circolare n. 170 del 5 Dicembre 2018

Circolare n. 170 del 5 Dicembre 2018 Circolare n. 170 del 5 Dicembre 2018 Definizione liti pendenti: presentazione della domanda entro il 31 maggio 2019 (Art. 6 DL n. 119 del 23.10.2018) Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

INDICE-SOMMARIO CAPITOLO I LE DISPOSIZIONI GENERALI

INDICE-SOMMARIO CAPITOLO I LE DISPOSIZIONI GENERALI Introduzione........................................... Autori delle singole parti dell opera.............................. V VII CAPITOLO I LE DISPOSIZIONI GENERALI Le fonti e gli organi del processo

Dettagli

Processo tributario: giudice competente e provvedimenti sull esecuzione provvisoria in appello

Processo tributario: giudice competente e provvedimenti sull esecuzione provvisoria in appello Processo tributario: giudice competente e provvedimenti sull esecuzione provvisoria in appello Autore: Villani Maurizio In: Diritto tributario L art. 52 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato dall art.

Dettagli

LE PRINCIPALI MODIFICHE AL PROCESSO TRIBUTARIO

LE PRINCIPALI MODIFICHE AL PROCESSO TRIBUTARIO LE PRINCIPALI MODIFICHE AL PROCESSO TRIBUTARIO Autore: Villani Maurizio In: Diritto tributario LE PRINCIPALI MODIFICHE AL PROCESSO TRIBUTARIO L art. 10 della Legge Delega n. 23 dell 11/03/2014 prevede

Dettagli

Conciliazione giudiziale DIRITTO TRIBUTARIO CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Conciliazione giudiziale DIRITTO TRIBUTARIO CONCILIAZIONE GIUDIZIALE DIRITTO TRIBUTARIO CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 2016 Definizione di conciliazione giudiziale La conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso aperto con il fisco. E

Dettagli

CUE DI PRT SAT EPIDI Provincia di Fermo

CUE DI PRT SAT EPIDI Provincia di Fermo CUE DI PRT SAT EPIDI Provincia di Fermo REGAET PER A DEFIIIE AGEVATA DEE CTRVERSIE TRIBUTARIE PEDETI Approvato con atto C.C. n. del Articolo 1 - ggett de Regaet... 2 Articolo 2 ggett dea defiiie agevata...

Dettagli

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI. Dott. Sebastiano BARUSCO

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI. Dott. Sebastiano BARUSCO LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI Dott. Sebastiano BARUSCO Diretta 10 novembre 2008 LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 16, terzo comma, D.L.vo 18 dicembre 1997, n.

Dettagli

Come gioca la riforma del processo civile sul tributario

Come gioca la riforma del processo civile sul tributario Come gioca la riforma del processo civile sul tributario a cura del Commercialistatelematico Offriamo al lettore una scheda di sintesi della circolare n. 17/E del 31 marzo 2010, diramata dall Agenzia delle

Dettagli

La definizione delle liti pendenti: articolo 16 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003)

La definizione delle liti pendenti: articolo 16 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003) La definizione delle liti pendenti: articolo 16 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003) Aggiornato con le modifiche introdotte dal disegno di legge di conversione del Dl 282/2002 Enrico Tedesco 1 Definizione

Dettagli

INCONTRO DI STUDIO Bastia Umbra, 7 dicembre PACE FISCALE Le liti pendenti

INCONTRO DI STUDIO Bastia Umbra, 7 dicembre PACE FISCALE Le liti pendenti INCONTRO DI STUDIO Bastia Umbra, 7 dicembre 2018 PACE FISCALE Le liti pendenti Art. 5 - Gli atti «impugnabili» Rientrano nella disciplina gli atti impositivi (avvisi di accertamento, avvisi di rettifica

Dettagli

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA ( ) SOGGETTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE: DENOMINAZIONE RESIDENZA/SEDE LEGALE: COMUNE ( ) CAP INDIRIZZO

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA ( ) SOGGETTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE: DENOMINAZIONE RESIDENZA/SEDE LEGALE: COMUNE ( ) CAP INDIRIZZO Città di Melegnano (Città Metropolitana di Milano) Area 2: Risorse Economiche e Finanziarie Piazza Risorgimento 1-20077 Melegnano (Mi) - Tel. 02/98208.1 - Fax 02/98208219 Cod. Fisc. Ente 84507510158 -

Dettagli

ALLEGATO PROPOSTA DI MODIFICA LEGISLATIVA

ALLEGATO PROPOSTA DI MODIFICA LEGISLATIVA ALLEGATO PROPOSTA DI MODIFICA LEGISLATIVA MODIFICA LEGISLATIVA DELL ART. 11 DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 24 APRILE 2017 (IN G. U. S.O. N. 20/L DEL 24/04/2017, ENTRATO IN VIGORE IL 24/04/2017) ART. 11 (Definizione

Dettagli

dall attività di controllo

dall attività di controllo Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Normativa e prassi La nuova disciplina dei dall attività di controllo versamenti derivanti 29 Aprile 2016 Un vademecum dell Agenzia per illustrare

Dettagli

ACCERTAMENTO ESECUTIVO

ACCERTAMENTO ESECUTIVO ACCERTAMENTO ESECUTIVO Art. 29 DL 78/2010 conv. Legge 122/2010 e succ. mod. Novità fiscali: come orientarsi fra normativa e prassi 24 Novembre 2011 IL PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE ANTE RIFORMA 2 I TEMPI

Dettagli

Riforma del contenzioso tributario - Novità del DLgs n. 156

Riforma del contenzioso tributario - Novità del DLgs n. 156 Studio Ferrari & Genoni Dottori Commercialisti Tel 0331 683290 683750 fax 0331 380680 Via Orru 1 21052 - BUSTO ARSIZIO VA Riforma del contenzioso tributario - Novità del DLgs. 24.9.2015 n. 156 1 1 PREMESSA

Dettagli

Comune di Fermo (Provincia di Fermo)

Comune di Fermo (Provincia di Fermo) Comune di Fermo (Provincia di Fermo) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI (ai sensi del D.L. 119/2018 conv. in L. n. 136/2018) Approvato con Deliberazione Consiglio

Dettagli

TRATTATO DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO

TRATTATO DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO TRATTATO DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO Tomo III Formulario A cura di Nunzio Santi Di Paola Indice F001. Regolamento di giurisdizione (artt. 3 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 41 c.p.c.)... Pag. 15

Dettagli

Comune di Pozzuoli Città Metropolitana di Napoli. Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti 2019

Comune di Pozzuoli Città Metropolitana di Napoli. Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti 2019 Comune di Pozzuoli Città Metropolitana di Napoli Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti 2019 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 1 aprile

Dettagli

IL SISTEMA DELL ESECUTIVITÀ DEGLI ATTI IMPOSITIVI Analisi della scansione temporale del procedimento. Dott. Sebastiano Barusco

IL SISTEMA DELL ESECUTIVITÀ DEGLI ATTI IMPOSITIVI Analisi della scansione temporale del procedimento. Dott. Sebastiano Barusco IL SISTEMA DELL ESECUTIVITÀ DEGLI ATTI IMPOSITIVI Analisi della scansione temporale del procedimento Dott. Sebastiano Barusco NORME DI RIFERIMENTO D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. in L. 30 luglio 2010,

Dettagli

INDICE PROCESSO TRIBUTARIO

INDICE PROCESSO TRIBUTARIO INDICE PROCESSO TRIBUTARIO D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413 (in S.O. n.

Dettagli

La condanna alle spese nel processo tributario

La condanna alle spese nel processo tributario La condanna alle spese nel processo tributario di Rassegna di Giurisprudenza Pubblicato il 16 giugno 2010 rassegna giurisprudenziale del mese di giugno 2010 Premessa L introduzione del principio della

Dettagli

FOCUS MENSILE FISCALITA

FOCUS MENSILE FISCALITA 1 FOCUS MENSILE FISCALITA Il punto sul reclamo/mediazione tributaria: approfondimento pratico dei due istituti alla luce dell importanza che essi rivestono nell approccio al contenzioso tributario Torino,

Dettagli

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SEDE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA 3, VIA SILVIO D'AMICO 77, 00145 ROMA, Venerdì: 14.00-19.00 Sabato: 9.00 14.00 1 1

Dettagli

Immediata esecutività delle sentenze in favore del contribuente e garanzie

Immediata esecutività delle sentenze in favore del contribuente e garanzie Immediata esecutività delle sentenze in favore del contribuente e garanzie Con decreto 6 febbraio 2017, n. 22, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13/03/2017, e che entrerà in vigore il 28/03/2017,

Dettagli

Proposta di modifica dell Art. 11 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017

Proposta di modifica dell Art. 11 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 Proposta di modifica dell Art. 11 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 Autore: Villani Maurizio In: Diritto tributario MODIFICA LEGISLATIVA DELL ART. 11 DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 24 APRILE 2017

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI DI CUI ALL ARTICOLO 6 DEL D.L. N. 119 DEL 23 OTTOBRE 2018

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI DI CUI ALL ARTICOLO 6 DEL D.L. N. 119 DEL 23 OTTOBRE 2018 COMUNE DI PADOVA REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI DI CUI ALL ARTICOLO 6 DEL D.L. N. 119 DEL 23 OTTOBRE 2018 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli

Corso accertamento e contenzioso. Istituti deflativi del contenzioso. Perugia, 30 Marzo 2016

Corso accertamento e contenzioso. Istituti deflativi del contenzioso. Perugia, 30 Marzo 2016 Corso accertamento e contenzioso Istituti deflativi del contenzioso di Renzo Amanzio Regni Perugia, 30 Marzo 2016 Le opportunità di definizione offerte dall ordinamento ❶ Accertamento con adesione ❷ Reclamo

Dettagli

Indice-sommario INDICE-SOMMARIO. pag. Premessa alla seconda edizione...

Indice-sommario INDICE-SOMMARIO. pag. Premessa alla seconda edizione... VII INDICE-SOMMARIO pag. Premessa alla seconda edizione... V D.LGS. 31 DICEMBRE 1992, N. 546 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell art. 30 della legge

Dettagli

COMUNE DI TEGLIO VENETO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

COMUNE DI TEGLIO VENETO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI COMUNE DI TEGLIO VENETO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 dell 11.02.2019 1 Articolo 1 - Oggetto del

Dettagli

Il processo tributario. Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe.

Il processo tributario. Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe. Il processo tributario Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe. Zizzo 1 gli organi del processo tributario sono organi del processo tributario:

Dettagli

Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario

Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario Domenico Bitonti Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lombardia 1 Argomenti - Il ravvedimento operoso - L adesione al PVC ed agli inviti al contraddittorio

Dettagli

Le novità in arrivo per contenzioso, sanzioni e riscossione

Le novità in arrivo per contenzioso, sanzioni e riscossione Le novità in arrivo per contenzioso, sanzioni e riscossione di Maurizio Villani Pubblicato il 9 settembre 2015 una rassegna delle novità contenute nei decreti legislativi in lettura in Parlamento in tema

Dettagli

INDICE PREMESSA LE PRINCIPALI MODIFICHE NORMATIVE E INTERPRETATIVE DEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI... 15

INDICE PREMESSA LE PRINCIPALI MODIFICHE NORMATIVE E INTERPRETATIVE DEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI... 15 INDICE PREMESSA... 11 1. LE PRINCIPALI MODIFICHE NORMATIVE E INTERPRETATIVE DEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI... 15 1. Inquadramento normativo delle novità di cui alla Legge di Stabilità per il 2011... 16 2. Soppressione

Dettagli

INDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1

INDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1 INDICE SOMMARIO PREMESSA... Pag. 1 Parte Generale LA TUTELA GIUDIZIARIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO DI CUI ALL ART. 86, D.P.R. 602/1973 1. Introduzione... Pag. 9 Capitolo I LA NATURA

Dettagli

In gazzetta il D.L. fiscale

In gazzetta il D.L. fiscale In gazzetta il D.L. fiscale 1 In gazzetta il D.L. fiscale È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018, il D.L. 119/2018 Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

Dettagli

La definizione delle liti pendenti è depurata

La definizione delle liti pendenti è depurata La definizione delle liti pendenti è depurata di Gianfranco Antico Pubblicato il 6 febbraio 2019 Dall effettivo valore della controversia vanno comunque esclusi gli importi che eventualmente non formano

Dettagli

Decreto Legge 23 ottobre 2018 n.119 convertito nella legge n.136/2019

Decreto Legge 23 ottobre 2018 n.119 convertito nella legge n.136/2019 Decreto Legge 23 ottobre 2018 n.119 convertito nella legge n.136/2019 1 Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Definizione

Dettagli

Rottamazione cartelle o chiusura liti Contribuenti al test di convenienza

Rottamazione cartelle o chiusura liti Contribuenti al test di convenienza Contribuenti al test di convenienza Di norma, costa meno la scelta per la definizione agevolata delle controversie pendenti Con la collaborazione di Mimma Cocciufa e Tonino Morina Direttore Antonio Gigliotti

Dettagli

COMUNE DI CAGLIARI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

COMUNE DI CAGLIARI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI COMUNE DI CAGLIARI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI 0 INDICE Articolo 1 - Oggetto del Regolamento...2 Articolo 2 Oggetto della definizione agevolata...2 Articolo

Dettagli

Circolare N. 105 del 15 Luglio 2016

Circolare N. 105 del 15 Luglio 2016 Circolare N. 105 del 15 Luglio 2016 Contenzioso tributario: il rimborso è immediato solo se non viene richiesta alcuna garanzia Gentile cliente, la informiamo che a differenza di quanto previsto dal dato

Dettagli

La conciliazione giudiziale

La conciliazione giudiziale Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche Corso di Laurea in Scienze dell amministrazione - Classe 2/62 Relazione Diritto tributario La conciliazione giudiziale

Dettagli

Diritto del contenzioso. Lezione del 13 novembre 2017 «il giudizio avanti la CTP»

Diritto del contenzioso. Lezione del 13 novembre 2017 «il giudizio avanti la CTP» Diritto del contenzioso Lezione del 13 novembre 2017 «il giudizio avanti la CTP» Esame Preliminare del ricorso Art. 27 - Esame preliminare del ricorso 1. Il presidente della sezione, scaduti i termini

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 68 del 31/7/2017 SOMMARIO Articolo 1 - Oggetto del Regolamento... Articolo 2

Dettagli

a) inviata a: anche da una casella di posta elettronica ordinaria

a) inviata a: anche da una casella di posta elettronica ordinaria ALLEGATO A DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI AI SENSI DELL ART. 93, COMMA 3 BIS, DELLA LR 14 LUGLIO 2003, N. 10: MODALITÀ OPERATIVE E MODULO DI DOMANDA. OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Dettagli

IL VICEDIRETTORE DELL AGENZIA AREA MONOPOLI. VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle dogane e dei monopoli;

IL VICEDIRETTORE DELL AGENZIA AREA MONOPOLI. VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle dogane e dei monopoli; Prot. n. 2903/RU IL VICEDIRETTORE DELL AGENZIA AREA MONOPOLI VISTO l articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quale prevede che la cartella di pagamento da

Dettagli

Programma corso Pag 1 di 5. Laboratorio di contenzioso tributario

Programma corso Pag 1 di 5. Laboratorio di contenzioso tributario Programma corso Pag 1 di Sede Ministero dell economia e delle finanze Scuola superiore dell economia e delle finanze Dipartimento delle scienze Tributarie Destinatari: Partecipanti Corso Alta Formazione

Dettagli

LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Regionale del Piemonte LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA Alessandria, 16 maggio 2012 1 LA NORMA La mediazione ( Il reclamo e la mediazione ) è stata inserita nel corpus delle norme

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento; Prot. n. 2013/35137 Approvazione dei fogli avvertenze della cartella di pagamento relativa ai ruoli del settore Territorio, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

Dettagli

Agenda. La conciliazione giudiziale. L articolo 13 D.Lgs. 74/2000: cause di non punibilità del reato

Agenda. La conciliazione giudiziale. L articolo 13 D.Lgs. 74/2000: cause di non punibilità del reato Agenda Gli strumenti deflativi del contenzioso tributario: una visione d insieme Il ravvedimento successivo alla constatazione della violazione L accertamento con adesione l accertamento con adesione su

Dettagli

Esecutività immediata delle sentenze tributarie: quando il Fisco perde è obbligato al rimborso

Esecutività immediata delle sentenze tributarie: quando il Fisco perde è obbligato al rimborso Esecutività immediata delle sentenze tributarie: quando il Fisco perde è obbligato al rimborso di Maurizio Villani Pubblicato il 20 dicembre 2016 Il D.Lgs. n. 156/2015 ha riformulato il testo dell art.

Dettagli

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 76 15.10.2015 Giudizio di ottemperanza contro Equitalia Ottemperanza alle sentenze tributarie dopo la riforma Categoria: Contenzioso Sottocategoria:

Dettagli

L Approfondimento. Client briefing SOMMARIO. Aprile Ambito applicativo

L Approfondimento. Client briefing SOMMARIO. Aprile Ambito applicativo L Approfondimento N. 1 Aprile 2019 Client briefing Aprile 2019 Definizione agevolata delle controversie tributarie Primi chiarimenti dell Agenzia delle Entrate (Circolare n. 6/E del 1 aprile 2019) Con

Dettagli

A cura dell' Avv. Giuseppe Durante LE NOVITA' DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Novità. Normativa di Riferimento. Data di entrata in vigore

A cura dell' Avv. Giuseppe Durante LE NOVITA' DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Novità. Normativa di Riferimento. Data di entrata in vigore A cura dell' Avv. Giuseppe Durante LE NOVITA' DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Novità Normativa di Riferimento Data di entrata in vigore 1) Incompatibilità Giudici Tributari 1 / 8 (Art.8 D.lgs.N 546/1992)

Dettagli

Il procedimento di adozione delle misure cautelari

Il procedimento di adozione delle misure cautelari Il procedimento di adozione delle misure cautelari di Roberta De Marchi Pubblicato il 11 marzo 2010 proseguiamo con l analisi della possibilità per il Fisco di richiedere misure cautelari nei confronti

Dettagli

COMUNE DI VIGODARZERE Provincia di Padova

COMUNE DI VIGODARZERE Provincia di Padova COMUNE DI VIGODARZERE Provincia di Padova REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 31.08.2017 Articolo 1 -

Dettagli