Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale

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1 Testo coordinato del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale Testo integrato con le modifiche apportate dai regolamenti regionali: 11 marzo 2003, n. 1 Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale ; 19 novembre 2003, n. 2 - Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale ; 19 novembre 2003, n. 3 Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche; 8 ottobre 2004, n. 2 Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche; 27 gennaio 2005, n. 3 - Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni e al regolamento regionale 8 ottobre 2004, n. 2; 21 giugno 2005, n Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni; 26 luglio 2005, n. 15 Modifiche ai regolamenti regionali 6 settembre 2002, n. 1 e 8 ottobre 2004, n. 2 e successive modificazioni; 27 luglio 2005, n. 16 Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni; 5 agosto 2005, n. 17 Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all amministrazione regionale; 6 settembre 2005, n. 18 Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

2 INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Attività d indirizzo ed attività gestionale Art. 3 - Conferenza di coordinamento TITOLO II STRUTTURE DI DIRETTA COLLABORAZIONE CAPO I Organizzazione e disciplina delle strutture Sezione I Organizzazione delle strutture Art. 4 - Istituzione delle strutture Art. 5 - Ufficio di gabinetto del Presidente Art. 6 - Ufficio rapporti istituzionali del Vice Presidente Art. 7 - Segretariato generale Art. 8 - Modalità d istituzione, modifica, integrazione e soppressione delle strutture Art. 9 - Contingente del personale delle strutture di diretta collaborazione Sezione II Disciplina del rapporto di lavoro Art Criteri, requisiti e modalità per il conferimento dell incarico di Capo dell ufficio di gabinetto, di segretario generale e di responsabile delle strutture organizzate nel segretariato generale Art Criteri, requisiti e modalità per il conferimento degli incarichi di responsabilità delle strutture con compiti di segreteria Art Dipendenti regionali e di altre pubbliche amministrazioni Art Collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato Art Esperti e consulenti Art Trattamento economico Art Risoluzione, recesso e revoca TITOLO III STRUTTURE ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE CAPO I Organizzazione e disciplina delle strutture Art Strutture organizzative Art Istituzione dei dipartimenti Art Organizzazione dei dipartimenti Art Istituzione delle direzioni regionali Art Organizzazione delle direzioni regionali Art Criteri per l istituzione delle aree Art. 22 bis Criteri per l istituzione degli Uffici Art Definizione e criteri per l istituzione dei servizi Art Istituzione delle strutture organizzative esterne Art Organizzazione delle strutture organizzative esterne Art Posizioni dirigenziali individuali Art Modalità di istituzione, modifica, integrazione e soppressione delle strutture 2

3 Art Organigramma TITOLO IV SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E ATTIVITA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CAPO I Organizzazione del sistema di controllo interno Art Principi generali Art La valutazione e il controllo strategico Art Controllo strategico sulle attività degli enti regionali Art Controllo di gestione Art. 33 (Abrogato) Art Valutazione del personale con qualifica dirigenziale CAPO II Attività di informazione e comunicazione Sezione I Organizzazione e disciplina delle strutture Art Finalità Art Forme, strumenti e prodotti Art Struttura di coordinamento Art Ufficio stampa Art Ufficio per le relazioni con il pubblico Art Formazione professionale Art. 41 (Abrogato) Art (Abrogato) Art (Abrogato) Art. 44 (Abrogato) Art Procedure di gara Sezione II Accesso e formazione Art Ambito di applicazione Art Requisiti per lo svolgimento delle attività di comunicazione Art Requisiti per lo svolgimento delle attività di informazione Art Cittadini degli stati membri dell'unione europea Art Soggetti estranei alla amministrazione Art Interventi formativi Art Strutture private abilitate alle attività di formazione TITOLO V ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO CAPO I Disposizioni generali Art Principio di collaborazione Art Principio di flessibilità organizzativa Art Principio di partecipazione Art Principio di promozione delle professionalità Art Progetti di miglioramento organizzativo Art Costituzione dei gruppi di lavoro Art Obbligo di identificazione 3

4 CAPO II Disciplina dell attività amministrativa e contrattuale Sezione I Tipologie e procedure di adozione degli atti Art Strumenti Art Struttura dell atto amministrativo Art Atti degli organi preposti all indirizzo politico-amministrativo Art Decreti e ordinanze del Presidente Art Atti di indirizzo politico-amministrativo: le direttive Art Delibere della Giunta regionale Art Atti dirigenziali di gestione Art Determinazioni dirigenziali Art Atti di organizzazione Art Redazione e stesura di atti pubblici Art Controllo di regolarità amministrativa e controllo collaborativo Art Conflitti di competenza Sezione II Disciplina del procedimento amministrativo Art Oggetto ed ambito di applicazione Art Banca dati dei procedimenti Art Contenuto della banca dati Art Responsabile della banca dati Art Individuazione del responsabile del procedimento Art Funzioni del responsabile del procedimento Art Comunicazioni agli interessati e provvedimenti cautelari Art Modalità delle comunicazioni Art Omissione della comunicazione Art Intervento nel procedimento Art Modalità di intervento Art Accordi con gli interessati Art Istruttoria pubblica Art Disposizioni generali sulla disciplina della conferenza di servizi Art Individuazione del rappresentante regionale nelle conferenze di servizi indette da altre amministrazioni Art Conferenza di servizi interna Art Conferenza di servizi rimessa alla decisione della Giunta Art Casi di non applicazione Sezione III Semplificazione della documentazione amministrativa Art Oggetto Art Copie autentiche e modalità alternative all autenticazione Art Invio e sottoscrizione delle istanze Art Certificati Art Accertamenti d ufficio Art Documentazione mediante esibizione Art Dichiarazioni sostitutive Art Responsabilità Art Assenza di responsabilità Sezione IV Attività contrattuale Art Contratti in forma di scrittura privata e in forma pubblica 4

5 Art Ufficiale rogante Sezione V Sponsorizzazioni, collaborazioni e convenzioni Art Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni e contributi dell utenza Art Prestazioni a carattere generale Art Ulteriori prestazioni Art Aggiornamento e revisione dei contributi CAPO III Formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici Sezione I Definizioni Art Oggetto Art Definizioni Sezione II Documenti amministrativi e atti pubblici Art Inalienabilità dei documenti Art Riproduzione e conservazione dei documenti Sezione III Documento informatico Art Documento informatico Art Forma ed efficacia del documento informatico Art Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica Art Pagamenti informatici Art Libri e scritture Sezione IV Trasmissione dei documenti Art Trasmissione del documento informatico Art Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi Art Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica Sezione V Copie di atti e documenti informatici Art Copie di atti e documenti informatici Sezione VI Firma digitale Art Definizioni Art Firma digitale Art Firma digitale autenticata Art Firma di documenti informatici della Regione Art Deposito della chiave privata Art Certificazione delle chiavi Art Obblighi dell utente e del certificatore Art Chiavi di cifratura Sezione VII Disposizioni sulla gestione informatica dei documenti Art Sviluppo del sistema informativo Art Il sistema di gestione informatica dei documenti Art Registrazione di protocollo 5

6 Art Informazioni annullate o modificate Art Segnatura di protocollo Art Numero di protocollo Sezione VIII Accesso ai documenti e alle informazioni del sistema Art Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema Art Accesso esterno Art Accesso effettuato dalle altre pubbliche amministrazioni Sezione IX Tenuta e conservazione dei documenti Art Individuazione delle aree organizzative omogenee regionali Art Struttura di coordinamento dell attività di gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi Art. 137 Struttura per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi Art Manuale di gestione Sezione X Gestione dei flussi documentali Art Sistema di gestione dei flussi documentali Art Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali Art Specificazione delle informazioni previste dal sitema di gestione dei flussi documentali Sezione XI Disposizione sugli archivi Art Definizione di archivio Art Suddivisione dell archivio Art Diritto di accesso e diritto di consultazione Art Trasferimento dei documenti all archivio di deposito Art Disposizioni per la conservazione degli archivi Art Archivi storici Sezione XII Attuazione e aggiornamento del sistema Art Aggiornamenti del sistema CAPO IV Ambiente e condizioni di lavoro Sezione I Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro Art Campo di applicazione Art Datore di lavoro Art Documenti sulla valutazione dei rischi Art Servizio di prevenzione e protezione e relativo responsabile Art Medico competente Art Pronto soccorso Art Rappresentanti per la sicurezza Art Informazione e formazione dei lavoratori Art Prevenzione incendi Art Esperti e consulenti Art Banca dati sulla prevenzione e la protezione dei lavoratori 6

7 TITOLO VI - ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA CAPO I Disciplina delle funzioni dirigenziali Art Funzioni dei dirigenti Art Responsabilità dei dirigenti Art Conferimento degli incarichi dirigenziali Art Attribuzione di diverso incarico dirigenziale per cambiamenti organizzativi Art Funzioni vicarie Art Risoluzione, recesso e revoca Art Delega di attribuzioni dei dirigenti Art Definitività, inerzia o ritardo degli atti dei dirigenti Art Ricorso in opposizione, ricorso gerarchico e ricorso straordinario CAPO II Ruolo della dirigenza - Modalità di costituzione e tenuta Art Consistenza della dotazione organica del personale con qualifica dirigenziale Art Istituzione del ruolo Art Responsabile del ruolo Art Criteri e modalità per la tenuta del ruolo Art Tenuta della banca dati informatica Art Inserimento nel ruolo Art Istituzione, criteri e modalità di iscrizione di specifiche professionalità in distinte sezioni Art Inserimento in sezioni speciali del ruolo Art Dirigenti privi d incarico CAPO III Trattamento economico, di previdenza, di assistenza e di quiescenza dei dirigenti Art Trattamento economico Art Onnicomprensività del trattamento economico Art Trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza CAPO IV Accesso alla dirigenza e modalità di reclutamento Art. 181 Accesso alla dirigenza Art. 182 Bando di concorso Svolgimento delle prove concorsuali Composizione delle commissioni esaminatrici Adempimenti delle commissioni esaminatrici Art. 183 Posti disponibili Validità delle graduatorie dei concorsi e conferimento dei posti disponibili agli idonei CAPO V Strumenti di garanzia e di valutazione Sezione I - Comitato dei garanti Art Istituzione Art Procedimento di garanzia Art Composizione del comitato dei garanti Sezione II Assegnazione degli obiettivi -Sistema di valutazione dei dirigenti Art Principi generali Art Assegnazione degli obiettivi e delle risorse procedura 7

8 Art Procedure e modalità di valutazione Art Retribuzione di risultato CAPO VI Disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti Art Rinvio al contratto collettivo di lavoro Art Contratto individuale Art Orario di lavoro Art Ferie Art Buoni pasto Art Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro Art Copertura assicurativa e patrocinio legale Art Periodo di prova codice di comportamento - disposizioni particolari congedi e cause di sospensione del rapporto trattamento di missione e di fine rapporto formazione incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi Art Mantenimento in servizio Art Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato TITOLO VII ORDINAMENTO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE CAPO I Dotazione organica e profili professionali Art Consistenza della dotazione organica del personale con qualifica non dirigenziale Art Individuazione dei fabbisogni e programmazione triennale Art Ruolo del personale della Giunta regionale Art Fascicolo personale e stato di servizio Art Individuazione dei profili professionali CAPO II Reclutamento del personale Sezione I Disposizioni generali Art Requisiti generali Art Titoli di studio Sezione II Accesso dall esterno Art Modalità di accesso Art Bando di concorso Svolgimento delle prove concorsuali Composizione delle commissioni esaminatrici Adempimenti delle commissioni esaminatrici Art Posti disponibili Art Validità delle graduatorie dei concorsi e conferimento dei posti disponibili agli idonei Sezione III Accesso dall interno Art Programmazione dei posti vacanti Art Definizione di progressione verticale Art. 214 (Abrogato) Art. 215 (Abrogato) Art. 216 (Abrogato) Art (Abrogato) Art (Abrogato) Art (Abrogato) 8

9 CAPO III Valutazione del personale non dirigente Art Finalità del sistema di valutazione Art (Abrogato) Art (Abrogato) Art (Abrogato) Art (Abrogato) Art (Abrogato) CAPO IV Mobilità del personale con qualifica non dirigenziale Art Costituzione della base informativa per la mobilità Valutazione delle competenze e del potenziale Art Mobilità fra dipartimenti ed all'interno di ciascun dipartimento Art Mobilità tra la Giunta e il Consiglio Art Processi di mobilità fra amministrazioni diverse Art Pubblicità degli avvisi di mobilità Art Mobilità del personale in conseguenza di delega di funzioni Art Scambio di funzionari appartenenti a paesi diversi e temporaneo servizio all estero Art Comandi Art Collocamento fuori ruolo Art Personale in eccedenza Art Trattamento giuridico ed economico del personale in disponibilità Art Gestione del personale in disponibilità CAPO V Forme flessibili di lavoro Sezione I - Disciplina del lavoro a part-time Art Fonti Art Rapporto di lavoro a tempo parziale Art Contingente dei posti di lavoro da riservare al tempo parziale Art Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale Art Modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale Art Diritti e doveri del personale Art Cause di esclusione e di incompatibilità delle prestazioni a tempo parziale Art Lavoro supplementare o aggiuntivo Art Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale Art Disposizioni finanziarie Sezione II Lavoro interinale Art Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo Art Possibilità di ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo Art Situazioni in cui è vietato il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo Art Limite alla fornitura di lavoro temporaneo Art Modalità del contratto di fornitura di lavoro temporaneo Art Diritti e doveri dei prestatori di lavoro subordinato Art Diritti e doveri dell amministrazione Art Rapporti con l impresa fornitrice 9

10 Sezione III Contratti a tempo determinato Art Possibilità di ricorso ai contratti a tempo determinato Art Assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato Art Periodo di prova e risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato Art Trattamento economico e normativo Sezione IV Contratti di formazione e lavoro Art Fonti Art Contratto di formazione e lavoro Art Modalità di costituzione dei contratti di formazione e lavoro Art Modalità di selezione del personale Art Il contratto individuale di formazione e lavoro Art Trattamento economico e normativo Art Cessazione e trasformazione del rapporto di formazione e lavoro Sezione V Telelavoro Art Fonti Art Oggetto Art Modalità di realizzazione dei progetti per il ricorso al telelavoro Art Ambito delle professionalità impiegate mediante il telelavoro Art Modalità di assegnazione dei dipendenti al telelavoro Art Modalità di effettuazione della prestazione Art Obblighi dell amministrazione regionale Art Assicurazioni Art Diritti e doveri del dipendente Art Valutazione della prestazione e controllo Art Telelavoro al domicilio del dipendente Art Telelavoro presso centri appositamente predisposti TITOLO VIII RAPPORTO DI LAVORO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE CAPO I Disciplina del rapporto di lavoro Art Rinvio al contratto collettivo di lavoro Art Contratto individuale Art Codice di comportamento Art Disposizioni in materia di appartenenza ad associazioni segrete Art Disciplina delle mansioni Art Trattamento economico Art Patrocinio legale Art Copertura assicurativa Art Benefici per gli ex combattenti e assimilati CAPO II Prestazioni di lavoro ordinarie e straordinarie Art Orario di servizio 10

11 Art Orario di apertura al pubblico Art Orario di lavoro ordinario Art Scelta dei moduli Procedura Art Flessibilità dell orario Art Situazioni particolari Art Pausa pranzo Art Buoni pasto Art Gestione del fondo per lavoro straordinario Art Salario accessorio Art Programmazione esigenze di servizio Art Turnazioni Art Reperibilità Art Attività svolte in condizioni particolarmente disagiate CAPO III Congedi, cause di sospensione del rapporto, risoluzione Art Ferie Art Permessi, aspettative e assenze per malattie Art Riconoscimento infermità per cause di servizio Art Collocamento in aspettativa per malattia dovuta a causa di servizio Art Organi competenti all accertamento della dipendenza della infermità da causa di servizio Art Consiglio del personale Art Concessione dell equo indennizzo Art Modalità di calcolo della liquidazione dell equo indennizzo Art Aspettativa per dottorato di ricerca o di borsa di studio Art Aspettativa per mandato parlamentare Art Aspettativa per candidatura ad elezioni amministrative regionali Art Aspettativa per incarichi pubblici elettivi nelle amministrazioni locali Art Aspettativa per seguire il coniuge in servizio all estero Art Aspettativa per cooperazione tecnica nei paesi in via di sviluppo Art Aspettativa per incarichi dirigenziali presso enti o aziende regionali Art Aspettativa per motivi sindacali Art Cumulo di aspettative Art Diritto allo studio Art Congedi per la formazione Art Congedi per i genitori Art Congedi per eventi e cause particolari Art Decadenza dall impiego Art Cessazione del rapporto di lavoro Art Criteri in merito alla possibilità di revoca delle dimissioni Art Ricostituzione del rapporto di lavoro Art Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro CAPO IV Trattamento di missione Art Oggetto Art Invio in trasferta Art Effettuazione della trasferta Art Trattamento di trasferta e di trasferimento Art Rientro 11

12 Art Trattamento economico per la partecipazione a corsi, concorsi e corsi selettivi indetti dalla Regione Art Indennità di servizio all estero per il personale dell area Relazioni con l Unione europea Art Indennità di sistemazione per il personale regionale trasferito all area Relazioni con l Unione europea Art Procedura di competenza della struttura che liquida le trasferte CAPO V Trattamento di fine rapporto Art Diritto Art Misura del trattamento previdenziale Art Periodi computabili ai fini del trattamento previdenziale Art Anticipazione del trattamento di fine rapporto Art Motivi necessari per la richiesta di anticipazione Art Reiterazione delle domande Art. 343 (Abrogato) CAPO VI Formazione dei dipendenti Art La formazione come diritto-dovere Art (Abrogato) Art. 346 (Abrogato) Art. 347 (Abrogato) Art. 348 (Abrogato) Art Referenti formativi Art Monitoraggio e qualità dell attività formativa Art Destinatari della formazione Art Piano di formazione CAPO VII Incompatibilità - Cumulo di impieghi e incarichi Sezione I Disposizioni generali Art Oggetto e ambito di applicazione Art Registro degli incarichi e adempimenti relativi all anagrafe delle prestazioni Sezione II Incarichi conferiti dall amministrazione regionale Art Tipologia degli incarichi Art Criteri generali per lo svolgimento degli incarichi Art Istituzione dell elenco dei collaudatori Art Iscrizione nell elenco dei colladautori Art Domanda di iscrizione nell elenco dei collaudatori Art Cancellazione dall elenco dei collaudatori Art Categorie delle opere, dei lavori e delle forniture in relazione ai quali possono essere designati o nominati collaudatori Art Commissione di collaudo Art. 363 Criteri per il conferimento degli incarichi di collaudo Art Incompatibilità per incarichi di collaudo Art Istituzione dell elenco per il conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso ed esame 12

13 Art Iscrizione nell elenco per il conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso ed esame Art Domanda di iscrizione nell elenco per il conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso ed esame Art Cancellazione dall elenco per il conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso ed esame Art Criteri per il conferimento degli incarichi di componente di commissione di concorso ed esame Art Incompatibilità per incarichi di componente di commissione di concorso ed esame Art Incarichi di componenti di consulte, comitati ed altri organismi comunque denominati Requisiti Art Incompatibilità per incarichi di componente di consulte, comitati ed altri organismi comunque denominati Art Altri incarichi in rappresentanza della Regione Art Incompatibilità per lo svolgimento di incarichi in rappresentanza della Regione Art (Abrogato) Sezione III Incarichi conferiti a dipendenti regionali da altre amministrazioni pubbliche, da enti o soggetti privati Art Criteri generali Art Incompatibilità Art Comunicazione dei casi di incompatibilità Art Provvedimenti per i casi di incompatibilità Art Attività o incarichi per i quali non è richiesta l autorizzazione Art Attività o incarichi per i quali è richiesta l autorizzazione Art Condizioni generali per l autorizzazione Art Modalità per il rilascio dell autorizzazione Sezione IV Compensi Art Disposizioni generali Art Compensi per lo svolgimento di incarichi di collaudo e di progettazione Art Compensi per lo svolgimento di incarichi di componenti di commissioni di concorso e di esame Art Compensi per lo svolgimento di incarichi in seno a consulte, comitati ed altri organismi comunque denominati Art Compensi per lo svolgimento di altri incarichi in rappresentanza della Regione Art Compensi per lo svolgimento di incarichi a consulenti ed esperti CAPO VIII Gestione del contenzioso in via extragiudiziale Art Costituzione dell ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro Art Competenze in materia di gestione del contenzioso Art Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali Art. 393 (Abrogato) Art Sanzioni disciplinari Art Impugnazioni delle sanzioni disciplinari Art Procedimenti di applicazione di misure cautelari amministrative a seguito di istruttoria disciplinare o penale Art Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio Art Sospensione a seguito di condanna non definitiva 13

14 Art Pena accessoria dell estinzione del rapporto di impiego o di lavoro - Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva Art Disposizioni patrimoniali Art Responsabilità per danno erariale CAPO IX Servizi e vestiario al personale Sezione I Servizi per i dipendenti Art Finalità ed ambito di applicazione Art Assistenza Art Mensa Art Bar e spaccio Art Parcheggi interni Sezione II Fornitura ed uso del vestiario al personale Art Oggetto Art Periodicità e tipologia delle forniture Art Uso del vestiario Art Cura e manutenzione del vestiario Art Assegnazione del vestiario Art Vestiario dismesso TITOLO IX TUTELE E GARANZIE CAPO I Disciplina delle relazioni sindacali Sezione I Disposizioni generali Art Obiettivi e finalità Art Sistema di relazioni sindacali Art. 415 (Abrogato) Art. 416 (Abrogato) Art. 417 (Abrogato) Art. 418 (Abrogato) Art. 419 (Abrogato) Art. 420 (Abrogato) Art Delegazioni trattanti a livello unico aziendale Art Delegazione trattante a livello di segreteria generale del Consiglio regionale Art Delegazioni trattanti a livello dipartimentale Art Forme di partecipazione sindacali Art Adempimenti dell amministrazione Sezione II Diritti e prerogative sindacali Art Tutela della libertà sindacale Art Tutela del dirigente sindacale Art Contributi sindacali Art Contingente e modalità di ripartizione e utilizzazione dei permessi sindacali Art Titolarità in tema di permessi sindacali non retribuiti Art Distacchi sindacali Art Diritto di assemblea Art Diritto di affissione 14

15 Art Locali Art Adempimenti Art Trattenute per scioperi brevi Art Patronato sindacale CAPO II Comitato pari opportunità Art Fonti Art Composizione Art Durata Art Compiti Art Diritto all Informazione Art Funzionamento Art Risorse Art Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche Art Codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali Art. 446 bis Consigliere di parità regionale CAPO III Misure contro il fenomeno del mobbing Art Finalità Art Definizione del mobbing Art Informazione Art Centro anti-mobbing Art Provvedimenti disciplinari CAPO IV Diritto di accesso agli atti Art Fonti e finalita' Art Oggetto Art I soggetti Art Casi di esclusione Art Differimento del diritto di accesso Art Responsabile del procedimento di accesso Art Termini del procedimento Art. 459 Compiti dell Ufficio per le relazioni con il pubblico Art Esercizio del diritto di accesso Art Accesso informale Art Procedimento di accesso formale Art Procedimento di accesso formale mediante richiesta a mezzo posta Art Accesso ad archivi informatici Art Visione dei documenti Art Rilascio di copie Art Rilascio di copie conformi e autenticate Art Rilascio di copie in bollo Art Tariffe e modalita' di pagamento Art Ricorsi e reclami Art Trasmissione e scambio di dati con soggetti pubblici e privati Art Disposizioni speciali 15

16 CAPO V Trattamento dei dati personali Art Oggetto Art Finalità Art Definizioni di riferimento Art Individuazione delle banche dati Art Titolari e responsabili delle banche dati Art Compiti del titolare Art Compiti del responsabile Art Incaricati del trattamento Art Trattamento dei dati Art Utilizzo interno dei dati Art Utilizzo esterno dei dati Art Affidamento all esterno di servizi che implicano il trattamentodei dati Art Utilizzo dei dati da parte degli amministratori regionali Art Disciplina sul trattamento dei dati sensibili Art Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico Art Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo. Rapporti con il Garante Art Individuazione delle tipologie di dati sensibili e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante Art Trattamento dei dati personali sensibili Art Informazione Art Diritti dell'interessato Art Consenso Art Rapporti con il Garante Art Protocollo d intesa Art Amministratore di sistema Art Misure di sicurezza Art Documento programmatico sulla sicurezza TITOLO X - DISPOSIZIONI DIVERSE CAPO I Servizio di autoparco Art Istituzione dell autoparco Art Determinazione consistenza autoparco Art Assegnazione autoveicoli Art Uso dei mezzi Art Personale adibito alla conduzione dei mezzi regionali Art Requisiti del profilo di autista Art Gestione autoparco Art Organizzazione dell autoparco Art Missioni 16

17 Art Consegna automezzi Art Contrassegno Art Libretto auto Art Autorimessa Art Personale addetto all autorimessa regionale Art Assicurazione Art Rifornimento carburante e lubrificante.pedaggi autostradali Art Acquisto, permuta e alienazione automezzi CAPO II Gestione del patrimonio regionale Sezione I Tipologia e classificazione dei beni del demanio e del patrimonio Art Beni della Regione Art Beni del demanio Art Beni del patrimonio indisponibile e disponibile Art Classificazione e destinazione dei beni Art Variazione di classificazione e di destinazione dei beni Art Passaggio dei beni da una categoria ad altra Sezione II Amministrazione dei beni del demanio regionale Art Ambito normativo Art Utilizzazione Art Inalienabilità e diritti a favore di terzi Art Autotutela Sezione III Amministrazione dei beni del patrimonio indisponibile Art Amministrazione diretta e indiretta Art Utilizzazione Art Diritti a favore di terzi Art Controlli ed autotutela Art Alienazioni Sezione IV Amministrazione dei beni del patrimonio disponibile regionale Art Amministrazione diretta e condizione giuridica Art Locazione, affitto, uso Art Gestione degli immobili Art Alienazione dei beni immobili Art Prelazioni Art Prezzo di stima e commissione tecnica Art Avviso d asta Art Partecipazione alla gara Art Svolgimento della gara e aggiudicazione Art Alienazione a favore di enti pubblici Art Alienazione e trasferimenti ex leggi regionali n. 13/1984 e 70/1989 e successive modificazioni Art Acquisti, permute ed atti di liberalità Art Locazioni passive 17

18 Sezione V Inventari Art Inventario dei beni immobili regionali Art Inventario dei beni mobili Art Assicurazione TITOLO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI CAPO I Disposizioni transitorie Art Strutture organizzative Art Personale Art Assegnazione delle risorse nella fase di prima attuazione Art Concorsi Art Conferimento degli incarichi dirigenziali Art Regolarizzazione personale comandato Art Attività di informazione e comunicazione Art Progressione verticale Art Valutazione del personale in fase di prima attuazione Art Lavoro part-time Art Trattamento dei dati sensibili Art Norma di raccordo per la gestione del personale della Giunta e del Consiglio nella fase di prima attuazione del regolamento CAPO II Disposizioni finali Art Abrogazioni e disapplicazioni Art Norma di chiusura Art Procedura di modifica del regolamento Art Pubblicazione ed entrata in vigore 18

19 Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 ( 1 ) - Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale. TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento di organizzazione disciplina, in attuazione dei principi contenuti nella legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, il sistema organizzativo della Giunta regionale definendo i rapporti tra gli organi di governo e la dirigenza e detta disposizioni in ordine alla dirigenza stessa e al restante personale dipendente. 2. Al fine di dare completezza alla disciplina gestionale dell attività regionale il presente regolamento contiene, altresì, ai sensi dell articolo 30, comma 1, lettera p), della legge regionale n. 6/2002, altre disposizioni in riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ovvero, disposizioni inerenti al sistema organizzativo della Giunta regionale ed al rapporto di lavoro del personale dipendente. Per le disposizioni contenute nel presente regolamento relative ad istituti oggetto di contrattazione collettiva il regolamento medesimo rappresenta soltanto fonte ricognitiva, mantenendo gli istituti stessi la loro fonte normativa nei contratti collettivi che li disciplinano. 3. Ai sensi del presente regolamento si intende per legge di organizzazione la legge regionale n. 6/2002 e successive modificazioni, per Presidente il Presidente della Giunta regionale, per Consiglio il Consiglio regionale, per Giunta la Giunta regionale, per direttore regionale il direttore di direzione regionale, per sistema organizzativo il sistema organizzativo della Giunta regionale e per Regione l amministrazione della Giunta regionale. 4. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono riferimento per gli altri regolamenti regionali che dovranno ad esse conformarsi relativamente alle parti inerenti alle materie trattate. Art. 2 Attività d indirizzo ed attività gestionale 1. Le attività amministrative della Regione sono esercitate, ai sensi dell articolo 4 della legge di organizzazione, dagli organi di governo e dai dirigenti secondo le competenze e le responsabilità a questi distintamente attribuite dallo statuto, dalla legge e dal presente regolamento. 2. Le attività attinenti all indirizzo e al controllo sono attribuite agli organi di governo, che le esercitano, di norma, con atti di programmazione, di indirizzo e di direttiva e mediante controlli e valutazioni. 3. L attività di indirizzo consiste nella determinazione degli obiettivi e delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dall azione amministrativa e dell allocazione delle risorse in relazione ai programmi e agli obiettivi. 4. L attività di controllo consiste nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi e i risultati programmati e quelli conseguiti, tenuto conto delle condizioni organizzative e delle risorse messe a disposizione. 5. Le attività di indirizzo e controllo si realizzano attraverso: 1 Pubblicato sul BUR 10 settembre 2002, n. 25, s.o. n. 6 19

20 a) l attività legislativa, per razionalizzare, qualificare e rendere efficace l attività di indirizzo degli organi di governo; b) l attività di programmazione strategica, per l individuazione dei macro obiettivi, delle priorità e delle risorse per i singoli settori di intervento, finalizzati alla massimizzazione del risultato complessivo regionale; c) l attività di controllo, che rappresenta l interfaccia dell attività di programmazione, per la verifica dei risultati dell attività amministrativa. 6. Le attività attinenti alla gestione sono attribuite ai dirigenti che le esercitano, di norma, mediante operazioni, atti ed altri provvedimenti amministrativi, nonché atti di diritto privato. 7. L attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e in tutte le attività strumentali, finanziarie, tecniche e amministrative, sulla base di processi omogenei, attuati dalle strutture operative. Art. 3 Conferenza di coordinamento 1. Al fine di assicurare l unitarietà complessiva dell azione amministrativa e l integrazione tra attività d indirizzo ed attività gestionale, é istituita, ai sensi dell articolo 10, comma 1, della legge di organizzazione, la conferenza di coordinamento quale strumento funzionale di raccordo tra organi di decisione politica e responsabili della gestione. 2. La conferenza di coordinamento è presieduta dal Presidente della Giunta ed è composta dagli assessori e dai direttori dei dipartimenti. Ad essa partecipa il segretario generale, il capo dell ufficio di gabinetto del Presidente ed il capo dell ufficio rapporti istituzionali del Vice Presidente. 3. Il Presidente della Giunta regionale convoca la conferenza per definire gli obiettivi strategici da assegnare ai dipartimenti, per verificare i risultati raggiunti, per esaminare le scelte strategiche regionali ed ogni qualvolta lo ritenga necessario. 4. La funzione di segretario della conferenza di coordinamento è esercitata da un funzionario designato dal segretario generale. 5. Al fine di coordinare l attività amministrativo-gestionale complessiva delle strutture organizzative i direttori di dipartimento si costituiscono nella conferenza interdipartimentale e disciplinano il suo funzionamento. In tale sede vengono definite anche le modalità per lo svolgimento di procedimenti complessi a livello interdipartimentale, soprattutto relativi alle valutazioni di impatto ambientale, ovvero, per quelle attività in cui la Regione si pone come sportello unico nei rapporti con i soggetti esterni, pubblici e privati. 20

21 TITOLO II STRUTTURE DI DIRETTA COLLABORAZIONE CAPO I Organizzazione e disciplina delle strutture Sezione I Organizzazione delle strutture Art. 4 Istituzione delle strutture 1. Ai sensi dell articolo 12 della legge di organizzazione sono istituite, per l esercizio dell attività di indirizzo politico-amministrativo e di verifica dei risultati della Giunta regionale e del suo Presidente, le seguenti strutture di diretta collaborazione: a) ufficio di gabinetto del Presidente; b) segretariato generale, articolato nelle strutture elencate nell allegato A ; c) ufficio rapporti istituzionali del Vice Presidente. 2. Sono, altresì, istituite strutture con compiti di segreteria e di assistenza operativa al Presidente, al Vice Presidente ed agli assessori. 3. Le declaratorie di funzioni dell ufficio di gabinetto del Presidente, delle strutture organizzate nel segretariato generale di cui al comma 1, lettera b), dell ufficio rapporti istituzionali del Vice Presidente, nonchè delle strutture con compiti di segreteria e di assistenza al Presidente, al Vice Presidente ed agli assessori, di cui al comma 2, sono elencate nell allegato A. 4. Le strutture di cui ai commi 1 e 2 non possono esercitare funzioni amministrative e gestionali, né interferire sulle attività delle strutture organizzative di cui all articolo 17. Il loro rapporto con le strutture organizzative, cui compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa della Regione, è realizzato tramite i direttori di dipartimento. Art. 5 Ufficio di gabinetto del Presidente 1. L Ufficio di gabinetto del Presidente svolge i seguenti compiti: a) assiste il Presidente nelle funzioni di rappresentanza della Regione; b) supporta l attività istituzionale del Presidente e della Giunta; c) assiste il Presidente nelle funzioni di Presidente della conferenza di coordinamento. 2. Alla struttura di cui al comma 1 è preposto il capo dell Ufficio di gabinetto incaricato ai sensi dell articolo Il capo dell Ufficio di gabinetto si avvale di una segreteria posta alle sue dirette dipendenze. 4. Egli opera su direttiva del Presidente a cui risponde direttamente per l attività svolta. 5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il capo dell Ufficio di gabinetto è coadiuvato dal vice capo dell Ufficio di gabinetto che svolge, tra l altro, le funzioni vicarie in sua assenza. Art. 6 Istituzione dell Ufficio rapporti istituzionali del Vice Presidente 1. Nell ambito delle strutture di diretta collaborazione è istituito l Ufficio rapporti istituzionali del Vice Presidente che svolge i seguenti compiti: 21

22 a) assiste il Vice Presidente nelle funzioni di rappresentanza della Regione; b) supporta il Vice Presidente nelle attività e nei rapporti istituzionali. 2. Alla struttura di cui al comma 1 è preposto il capo dell Ufficio rapporti istituzionali del Vice Presidente incaricato ai sensi dell articolo Il capo dell Ufficio rapporti istituzionali si avvale di una segreteria posta alle sue dirette dipendenze. 4. Egli opera su direttiva del Vice Presidente a cui risponde direttamente per l attività svolta. Art. 7 Segretariato generale 1. Al segretariato generale di cui all articolo 4, comma 1, lettera b), sono attribuite le seguenti funzioni: a) assicurare il supporto tecnico all attività di indirizzo politico e di controllo nonché all attività di alta amministrazione, relativa agli incarichi dirigenziali di particolare rilievo e responsabilità o ad altri incarichi di natura fiduciaria, svolte dagli organi di governo; ( 1 ) b) garantire il raccordo con le strutture organizzative di cui all articolo 17; c) collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra gli organi di governo regionali e gli organi istituzionali dell Unione europea, dello Stato e delle altre Regioni, nonchè il Consiglio regionale; d) assistere il Presidente nell esercizio delle sue attribuzioni in materia di rapporti con gli enti politico-istituzionali presenti sul territorio regionale, le formazioni economico-sociali e le confessioni religiose; e) assistere, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il Presidente e la Giunta nell attività di relazione nazionale ed internazionale; f) fornire assistenza alle attività della Giunta; g) partecipare alla conferenza di coordinamento di cui all articolo 3; h) coordinare le strutture sottordinate. 2. Alla struttura di cui al comma 1 è preposto il segretario generale. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il segretario generale è coadiuvato dal vice segretario generale che svolge, tra l altro, le funzioni vicarie in sua assenza, individuato tra i soggetti responsabili delle strutture sott ordinate e nominato con il provvedimento di conferimento dell incarico. 3. Il segretario generale si avvale, altresì, di una segreteria operativa, posta alle sue dirette dipendenze, nonché di una struttura, denominata Struttura di coordinamento del Segretariato generale, senza funzioni gestionali, con compiti di coordinamento operativo delle attività e del personale assegnato alle strutture organizzate nel segretariato generale, di raccordo e di collegamento con le strutture organizzative della Giunta.( 2 ) Al responsabile di tale struttura compete il trattamento economico equiparato a quello dei dirigenti delle strutture organizzative di base di cui all articolo 17, comma 1, lettera c). ( 3 ) Al fine dello svolgimento ottimale delle proprie funzioni e previa direttiva della Giunta regionale, il Segretario generale istituisce, nell ambito delle strutture rientranti nel Segretariato generale, anche su proposta dei responsabili delle strutture stesse, articolazioni organizzative equiparate a quelle di cui all articolo 17, comma 1, lettere c) ed e), nonché posizioni dirigenziali individuali equiparate a quelle previste nel comma 2 del medesimo articolo. ( 4 ) 1 Lettera modificata dall articolo 8, comma 1, del r.r. 5 agosto 2005, n. 17 pubblicato sul BUR 10 agosto 2005, n.22, s.o. n.4. 2 Periodo modificato dall articolo 1, comma 1, lettera a) del r.r. 6 settembre 2005, n. 18, pubblicato sul BUR 10 settembre 2005, n Periodo modificato dall articolo 1, comma 1, lettera b) del r.r. 18/ Comma modificato dall articolo 1 del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul BUR 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n

23 4. Il segretario generale opera su direttiva del Presidente. I responsabili delle strutture organizzate nel segretariato generale operano su direttiva del segretario generale. 5. Il segretario generale dispone di un fondo di dotazione per le spese di rappresentanza del Presidente. L attività amministrativa correlata all utilizzazione del fondo è svolta dalla competente struttura all interno della direzione regionale per le attività della presidenza. Art. 8 Modalità d istituzione, modifica, integrazione e soppressione delle strutture 1. La soppressione della struttura del segretariato generale è disposta con legge regionale. 2. Per la modifica ed integrazione della struttura del segretariato generale, ovvero, per l istituzione, la modifica, l integrazione o la soppressione della struttura dell Ufficio di gabinetto del Presidente, dell Ufficio rapporti istituzionali del Vice Presidente, delle strutture organizzate nel segretariato generale, di quelle con compiti di segreteria del Presidente, del Vice Presidente e degli assessori, si provvede con le procedure di modifica e d integrazione del presente regolamento.( 1 ) 3. Il provvedimento istitutivo di nuove strutture organizzate nel segretariato generale contiene: a) la denominazione della struttura; b) la declaratoria delle funzioni; 4. ( 2 ) Art. 9 Contingente del personale delle strutture di diretta collaborazione 1. Il contingente di personale necessario per lo svolgimento delle attività delle strutture di cui all articolo 4 è stabilito in complessive n. 292 unità, di cui: ( 3 ) a) massimo n. 95 unità, per la struttura del segretariato generale e per quelle in esso organizzate, di cui all articolo 4, comma 1, lettera b); ( 4 ) b) massimo n. 15 unità, per l ufficio di gabinetto del Presidente di cui all articolo 4, comma 1, lettera a) e n. 5 unità per l Ufficio rapporti istituzionali del Vice Presidente; ( 5 ) c) massimo n. 177 unità, per le segreterie del Presidente, del Vice Presidente e degli assessori, di cui all articolo 4, comma 2, di cui: ( 6 ) 1) n. 15 unità per la segreteria del Presidente; 2) n. 12 unità per la segreteria del Vice Presidente; 3) n. 10 unità per ciascuna segreteria degli assessori. 2. Alle strutture di cui all articolo 4 possono essere assegnati, nell ambito del contingente di personale determinato dal comma 1: a) dipendenti regionali, anche con qualifica dirigenziale; b) dipendenti e dirigenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo; c) collaboratori esterni alla pubblica amministrazione assunti con contratto a tempo determinato, pieno o parziale, disciplinati dalle norme di diritto privato. 1 Comma modificato dall articolo 64, comma 2, del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul BUR 8 ottobre 2004, n. 28, s.o. n Comma abrogato dall articolo 8, comma 6, del r.r. 5 agosto 2005, n. 17, pubblicato sul BUR 10 agosto 2005, n. 22, s.o. n Alinea modificato dall articolo 2, comma 1, lettera a), del r.r. n. 2/2004 e così modificato dall articolo 1, lettera a), punto 1), del r.r. 21 giugno 2005, n. 13, pubblicato sul BUR 30 giugno 2005, n. 18, s.o. n Lettera modificata dall articolo 2, comma 1, lettera b) del r.r. n. 2/ Lettera modificata dall articolo 2, comma 1, lettera c) del r.r. n. 2/ Lettera modificata dall articolo 1, lettera a), punto 2), del r.r. n. 13/

24 3. All ufficio di gabinetto del Presidente e all Ufficio rapporti istituzionali del Vice Presidente possono essere assegnati i soggetti di cui al comma 2, lettera c), nella misura massima del 60% dei rispettivi contingenti di cui al comma 1, lettera b). Alle strutture organizzate nel segretariato generale, di cui all articolo 4, comma 1, lettera b), possono essere assegnati i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c) nella misura massima del 60% del contingente di cui al comma 1, lettera a); ( 1 ) 4. Alle segreterie del Presidente, del Vice Presidente e degli assessori, di cui all articolo 4, comma 2, possono essere assegnati i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c) nella misura massima del 80% del contingente determinato dal comma 1, lettera c). ( 2 ) 5. ( 3 ) 6. Il contingente di cui al comma 1 non è ricompresso nelle dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale e non dirigenziale di cui agli articoli 169 e 201. In tali dotazioni organiche è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello dei dipendenti di ruolo temporaneamente confluiti nel predetto contingente. 7. Il segretario generale, con proprio atto di organizzazione, ripartisce ed assegna alla propria struttura ed a quelle organizzate nel segretariato generale il personale assegnatogli con atto del direttore regionale della direzione Organizzazione e personale di cui all articolo 12, comma Per ogni legislatura la Giunta, entro novanta giorni dall insediamento, determina, con le modalità di cui al comma 9, il contingente di personale di cui al comma Per la determinazione del contingente di personale si tiene conto: a) delle strutture da istituire; b) del numero dei dipendenti regionali che possono essere assegnati alle strutture di cui alla lettera a), nel rispetto delle esigente delle strutture organizzative; c) delle risorse finanziarie determinate con legge di bilancio e destinate rispettivamente al personale di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, ai collaboratori esterni e agli esperti e consulenti esterni. 10. ( 4 ) 1 Comma sostituito dall articolo 2, comma 2, del r.r. 8 ottobre 2004, n. 2, pubblicato sul BUR 9 ottobre 2004, n. 28, s.o. n. 7 2 Comma modificato dall articolo 1, lettera b), del r.r. 30 giugno 2005, n. 13, pubblicato sul BUR 30 giugno 2005, n. 18, s.o. n. 4 3 Comma abrogato dall articolo 8, comma 6, del r.r. 5 agosto 2005, n. 17 pubblicato sul BUR 10 agosto 2005, n. 22, s.o. n. 4, già modificato dall articolo 2, comma 3, del r.r. n. 2/ Comma abrogato dall articolo 18, lettera a), del r.r. 11 marzo 2003, n. 1, pubblicato sul BUR 20 marzo 2003, n. 8, s.o. n. 7 24

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