1) IVA: E VICINA LA SCADENZA TELEMATICA PER I CONTRIBUENTI IN FRANCHIGIA

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1 Novità fiscali del 7 settembre In evidenza: redditometro: sotto controllo intestazioni di beni e servizi che danno origine alla presunzione legale di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 7 settembre ) IVA: E VICINA LA SCADENZA TELEMATICA PER I CONTRIBUENTI IN FRANCHIGIA Per i contribuenti minimi in franchigia IVA sta per scattare l operazione invio della comunicazione telematica dei corrispettivi. Infatti, è vicina la scadenza del 25/9/2007, termine di scadenza per la trasmissione dei dati riguardanti i primi otto mesi dell anno. E, peraltro, in corso di predisposizione il software di controllo, che viene distribuito gratuitamente dall Agenzia delle Entrate. Lo ha reso noto il notiziario telematico dell Agenzia delle Entrate del 5/9/2007. L adempimento, obbligatorio, serve per comunicare l ammontare dei corrispettivi complessivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi realizzati, nonché l effettuazione di cessioni all esportazione, vanno utilizzati i canali Entratel o Internet (Fisconline), eventualmente avvalendosi degli intermediari abilitati. 1

2 Il fine del legislatore é quello di controllare i movimenti dei cd. contribuente in franchigia, IVA per cui vanno inseriti i corrispettivi, a prescindere da come siano stati certificati (scontrino, fatture, ecc.) Dal lato normativo, tale obbligo, generalizzato (scontrini, fatture, ecc.) viene, peraltro, previsto dall art. 32-bis, comma 12, del D.P.R. n. 633/1972, che nel così recita: I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente articolo trasmettono telematicamente all Agenzia delle entrate l ammontare complessivo delle operazioni effettuate. Quindi il citato Decreto IVA impone la trasmissione telematica delle di operazioni effettuate in senso lato (scontrini, ricevute fiscali, fatture, ecc.) e non solo di corrispettivi in senso stretto. In particolare, con il Provvedimento del 18/7/2007, l Agenzia delle Entrate, in attuazione della delega legislativa, ha definito le modalità e i termini di invio della comunicazione telematica dei corrispettivi conseguiti dai contribuenti minimi in franchigia, il cui obbligo è normativamente previsto dal comma 12 dell articolo 32-bis del DPR n. 633/1972. I dati da inviare riguardano, quindi, tutti i corrispettivi relativi alle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, a eccezione di quelli conseguiti a seguito di cessioni di beni ammortizzabili e di passaggi di beni e servizi tra attività separate nell ambito della stessa impresa. 2

3 Ciò poiché, tra l altro, il suddetto art. 32-bis rimanda al concetto di volume d affari conseguito o conseguibile di cui all art. 20 del D.P.R. n. 633/1972 (si veda la circolare n. 28/E del 4/8/2006). I contribuenti che applicano il regime di franchigia, pertanto, devono comunicare telematicamente all agenzia delle Entrate, utilizzando i servizi telematici Entratel, Internet (Fisconline) ed eventualmente avvalendosi anche degli intermediari abilitati, l ammontare dei corrispettivi complessivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi realizzati in ciascun mese, nonché l effettuazione di cessioni all esportazione. Al provvedimento del 18/7/2007, è stato allegato il tracciato tecnico che si compone di tre record. E in corso di predisposizione il software di controllo necessario alla verifica della congruenza dei dati trasmessi con quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento. Per quanto riguarda il primo invio dei corrispettivi conseguiti, i soggetti minimi in franchigia, che a partire dal 1/1/2007 sono in possesso dei requisiti per l applicabilità del regime, devono effettuare la trasmissione telematica dei dati fiscali richiesti entro il 25/9/2007. I soggetti che iniziano l attività dopo il 1/1/2007 e ritengono di possedere i requisiti previsti dall art. 32-bis devono inviare i dati relativi in base al periodo di riferimento. Ad esempio, il contribuente che ha iniziato l attività il 01 aprile 2007 deve effettuare la prima comunicazione entro il 25/9/2007, e i corrispettivi (scontrini, ricevute fiscali, 3

4 fatture, ecc.) da dichiarare sono quelli conseguiti nel periodo 01 aprile 31 agosto A regime i contribuenti minimi in franchigia devono effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento, inviando la comunicazione anche per i mesi per i quali non vi sono corrispettivi, sia nell ipotesi di mancata effettuazione di operazioni attive, sia nell ipotesi di effettuazione di operazioni attive stornate da operazioni di segno opposto. Ad esempio, il contribuente che inizia l attività il 5/10/2007, dovrà effettuare il primo invio entro il 25/11/2007, e i dati da trasmettere saranno quelli relativi al periodo 3 ottobre 31 ottobre Peraltro, la trasmissione telematica dei corrispettivi ha tra le finalità, quelle di perseguire il monitoraggio costante, ai fini della fuoriuscita dal relativo regime, del volume d affari conseguito dal contribuente e dell effettuazione di eventuali esportazioni. Nel caso di cessazione del regime, il contribuente, dovrà chiedere la revoca del numero speciale di partita Iva, ove il soggetto in regime di franchigia non comunichi il superamento dei predetti limiti, l Agenzia delle Entrate, sulla base dei valori dei corrispettivi trasmessi telematicamente, comunicherà la fuoriuscita dal regime di franchigia. In particolare, l ufficio locale competente, sulla base del domicilio fiscale del 4

5 contribuente, comunica la revoca del numero speciale di partita Iva (mediante lettera raccomandata) entro: 30 giorni dalla comunicazione dei corrispettivi che hanno determinato un volume d affari conseguito superiore ai euro (soglia del 50% su 7.000); in tale ipotesi, il contribuente fuoriesce dal regime di franchigia già dall anno solare in corso ed è obbligato a istituire i registri Iva, annotare i corrispettivi conseguiti e gli acquisti effettuati dal 1 gennaio, versare l Iva dovuta entro la data per il primo versamento periodico successivo alla comunicazione telematica dei corrispettivi dalla quale si evidenzia il superamento del predetto limite il 31 gennaio dell anno solare successivo a quello in cui si è superato il limite dei di volume d affari (quindi, al di sotto della citata soglia del 50%). La seguente tabella evidenzia i primi termini di comunicazione: Corrispettivi del Termine per l invio telematico settembre 2007 ciascun mese successivo (a regime) giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento 5

6 Esempio: mese di settembre entro il giorno 25 ottobre (dal ) Chi sono i contribuenti in franchigia IVA Con il comma 15 dell art.37 del decreto legge n. 223/2006 (decreto Visco-Bersani ), il legislatore ha inserito nel nel DPR n. 633/1972, il nuovo art. 32-bis recante la disciplina dei contribuenti minimi in franchigia (regime naturale). Si tratta di quei contribuenti, persone fisiche, esercenti attività commerciali, agricole o professionali che nell anno solare precedente hanno realizzato un volume d affari inferiore a 7mila euro e, congiuntamente, non hanno effettuato cessioni all esportazione. Rientrano nel regime anche i contribuenti che iniziano la propria attività in corso d anno e che prevedono di rispettare i limiti di cui sopra (il tetto dei 7mila euro di volume d affari dovrà essere ragguagliato alla frazione di anno). Il regime dei minimi in franchigia prevede, per i contribuenti che vi rientrano, il venire meno dell obbligo di versamento dell imposta e di tutti gli altri obblighi previsti dal Decreto Iva. Restano fermi, invece, gli obblighi di numerazione e conservazione della fatture di acquisto e delle bollette doganali; di certificazione e comunicazione 6

7 telematica dei corrispettivi conseguiti; di presentazione alle dogane degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari; di indicazione, nell ipotesi di certificazione dei corrispettivi con fattura, che trattasi di operazione di cui all art. 32-bis; di effettuazione della rettifica della detrazione d imposta nella dichiarazione annuale Iva dell anno precedente a quello di transito (o di fuoriuscita) dal regime di franchigia; di integrazione delle fatture passive e conseguente versamento dell imposta dovuta nell ipotesi di reverse charge. Infine, tali contribuenti non possono addebitare l Iva a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione sugli acquisti nazionali e intracomunitari e sulle importazioni. 2) CASSAZIONE A SEZIONI UNITE: E POSSIBILE PRESENTARE RICORSO CONTRO L AVVISO BONARIO SE CONTIENE UNA PRETESA TRIBUTARIA COMPIUTA Ai fini dell accesso alla giurisdizione tributaria, devono essere qualificati come avvisi di accertamento o di liquidazione di un tributo tutti quegli atti con cui l Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, anche se tale comunicazione si concluda non con una formale intimazione a pagare, ma con un invito bonario a versare quanto dovuto, usufruendo di riduzioni sulle sanzioni se il pagamenti avviene in tempi brevi. Di parere contrario erano state, invece, le varie Sentenze precedenti che ritenevano impossibile presentare opposizione contro l avviso bonario, poiché si sarebbe dovuto aspettare il successivo atto ufficiale per potere ricorrere. 7

8 (Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 24/07/2007, n ) 3) REDDITOMETRO: SOTTO CONTROLLO INTESTAZIONI DI BENI E SERVIZI CHE DANNO ORIGINE ALLA PRESUNZIONE LEGALE La Corte di Cassazione, con la Sentenza n del ha confermato la legittimità del ricorso all accertamento sintetico da parte dell Amministrazione finanziaria, in mancanza di prova in senso contrario fornita dal contribuente. Secondo il parere ormai consolidato della Suprema Corte la disponibilità dei beni (nel caso di specie, un auto) è da ritenersi di per sé una presunzione di capacità contributiva qualificabile come legale, che pertanto comporta l inversione dell onere della prova a carico del contribuente. I giudici di merito possono soltanto valutare le eventuali prove contrarie fornite dal contribuente. Dal canto suo, il legislatore ha rafforzato la strategia antievasione, aggiornando i coefficienti del redditometro per gli anni 2006 e 2007, nei confronti dei soggetti che hanno manifestazioni di capacità contributiva incompatibili con le loro posizioni reddituali. Ulteriore novità è data dall estensione dello strumento accertativi a tutto il nucleo, 8

9 con il debutto del redditometro in formato famiglia, secondo quanto contenuto nella circolare n. 49/E del In particolare, l uso del redditometro è dovuto all art. 38 del D.P.R. 600/73 che contiene le disposizioni sulla rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche. Il comma 4 di tale decreto stabilisce che l Agenzia Entrate può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente, in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze, quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno 1/4 da quello dichiarato. In particolare, il redditometro é uno strumento che fornisce una prima stima del reddito sinteticamente attribuibile alla persona fisica, in base alla misurazione di elementi indicativi o circostanze di fatto certe, sulla capacità contributiva del soggetto intestatario o utilizzatore di determinati beni (ad esempio l acquisto di un bene immobile, di una autovettura, la disponibilità di una residenza secondaria, ecc). Gli elementi indiziari dell accertamento basato sul redditometro I beni e i servizi individuati ai fini del redditometro sono: autoveicoli con alimentazione a benzina o gasolio di qualunque cilindrata; motocicli con cilindrata superiore a 250 cc; 9

10 roulottes, camper e autocaravan; residenze principali e secondarie in proprietà, locazione o comodato; collaboratori familiari a tempo pieno o parziale; assicurazioni (escluse rc auto, vita e infortuni); cavalli da corsa o da equitazione mantenuti in proprio o pensione; navi e imbarcazioni da diporto; aerei, elicotteri alianti e autoalianti, ultraleggeri e deltaplani a motore; incrementi patrimoniali nel quinquennio. Valutazione degli elementi indiziari Gli acquisti effettuati da un contribuente vengono considerati dall Amministrazione finanziaria sotto l aspetto patrimoniale e quello gestionale. Ad esempio l acquisto di una autovettura o di una abitazione sono elementi di capacità contributiva sotto l aspetto patrimoniale nell anno di acquisto e nei quattro precedenti, mentre dal lato gestionale rilevano le spese effettuate oltre che nell anno di acquisto, anche negli anni successivi. 10

11 Quando scatta l accertamento presuntivo in base al redditometro Nel caso in cui la differenza tra il reddito determinato sinteticamente con il redditometro ed il reddito effettivamente dichiarato è superiore al 25% per un periodo di almeno 2 anni, l Ufficio può procedere all accertamento sintetico del maggiore reddito calcolato, salvo dimostrazione a carico del contribuente, che il maggior reddito è costituito o giustificato da redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta a titolo d imposta o da una diminuzione del patrimonio posseduto. Periodi interessati dai controlli e condoni L accertamento con il redditometro si può estendere a ritroso, a partire dalle dichiarazioni del 2001 (anno di imposta 2000). Questa annualità è ancora accertabile nei confronti delle persone fisiche che non si sono avvalse del condono fiscale, e al fine dei controlli scatta una proroga di due anni a favore del Fisco. Per i contribuenti invece che si sono avvalsi di una delle definizioni previste dal condono (integrativa semplice, concordato o tombale) non e possibile eseguire alcun accertamento per gli anni coperti dal condono, che potevano arrivare fino al Attività di controllo e banche dati Per consentire agli uffici di acquisire gli elementi necessari per i controlli, è stata realizzata una banca dati delle famiglie fiscali nella quale sono confluite tutte le informazioni sul possesso di auto e incrementi patrimoniali dalla quale scaturiranno segnalazioni e incroci utili per le verifiche fiscali. 11

12 Tra i dati disponibili vi sono anche quelli della Agenzia del Territorio per verificare se per ogni compravendita immobiliare il valore dichiarato corrisponde la vero. Gli Uffici potranno valutare i redditi complessivi dei componenti il nucleo familiare, perché gli elementi indicativi di capacità contributiva relativi ai fini dell accertamento possono trovare giustificazione nei redditi degli altri componenti il nucleo familiare. Possibile strategia difensiva del contribuente Il contribuente può sempre provare che il maggiore reddito presunto induttivamente dal redditometro è costituito o giustificato da redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta o da una diminuzione del patrimonio posseduto. Al riguardo, nella circolare 49/E/2007, l Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel corso della fase istruttoria mediante convocazione in ufficio o mediante questionario o nell ambito di procedimento di accertamento con adesione, occorre acquisire tutte le informazioni e relativa documentazione probatoria non conoscibile attraverso gli strumenti informativi a disposizione ovvero per suffragare quegli conoscibili, che configurano la prova contraria (come previsto dall art. 38 D.P.R. 600/73) che il contribuente soggetto a controllo può fornire prima della notificazione dell atto di accertamento. Il contribuente può quindi fornire le prove, dimostrando che: possiede redditi esenti, quali Bot, Cct e simili; 12

13 è titolare di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta, quali depositi bancari, buoni postali o altro; esercita attività di impresa o di lavoro autonomo con proventi non tassabili o esenti, quali redditi conseguiti dai venditori porta a porta, soggetti a ritenuta a titolo d imposta; il reddito conseguito non è quello effettivamente dichiarato, per effetto della tassazione forfetaria prevista dalla legge; ha venduto beni immobili; ha ricevuto lasciti per successione ereditaria; possiede un reddito agricolo, il cui volume di affari è superiore al reddito domenicale e agrario. Occorre anche valutare che se gli elementi di capacità contributiva non trovano fondamento nei redditi di un determinato soggetto, possano invece trovare piena giustificazione nei redditi degli altri componenti il nucleo familiare (esempio: l auto di grossa cilindrato del figlio acquistata dal padre; in questo caso il figlio potrebbe non avere sufficiente reddito a dimostrazione della disponibilità del mezzo, che potrebbe invece essere nella piena disponibilità reddituale del padre). Anche in ambito imprenditoriale e professionale occorre distinguere l uso promiscuo dei beni, quali l autovettura; in tali casi va considerato per metà ai fini del 13

14 redditometro e per metà ai fini dei parametri o studi di settore. 4) NUOVI CODICI TRIBUTO PER GLI APPARECCHI DA GIOCO: VANNO UTILIZZATI NEL MODELLO F24 ACCISE PER VERSARE IL PRELIEVO ERARIALE UNICO E IL CANONE DI CONCESSIONE Modello F24: Sono stati istituiti nuovi codici tributo per il versamento (anche nei casi di ravvedimento e di controllo automatizzato) del Preu sulle somme giocate. Nuovi codici anche per versare il canone di concessione, le penali per il mancato rispetto dei livelli di servizio e le sanzioni per omessa o incompleta comunicazione dei dati relativi alle somme giocate e agli apparecchi da intrattenimento. Tutti i codici saranno operativi dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della risoluzione. Soppressi invece, a partire dal 1 gennaio 2008, i codici 5040 e (Agenzia delle Entrate, Risoluzione del , n. 239) 14

15 5) IMPOSTA DI BOLLO: CHIARITE LE NUOVE MODALITÀ DI PAGAMENTO Il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito chiarimenti sulle modalità di pagamento dell imposta di bollo, a seguito delle novità normative introdotte dal D.M , che ha dichiarato fuori corso i vecchi valori bollati, a decorrere dal Adesso l imposta di bollo di 14,62 si corrisponde: Mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l Agenzia delle Entrate (tabaccai), il quale rilascia con modalità telematiche apposito contrassegno; in modo virtuale, mediante pagamento all ufficio dell Agenzia delle Entrate o altri uffici autorizzati, o mediante versamento in conto corrente postale. In ogni caso l imposta è dovuta nella misura minima di 1,00 ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari, per i quali l imposta minima è stabilita in 0,50. (Circolare Ministero sviluppo economico ) Vincenzo D Andò 15

16 7 Settembre

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