Fiscal News N Centro interessi vitali: quando prevalgono gli interessi personali? La circolare di aggiornamento professionale
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- Gianleone Montanari
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Centro interessi vitali: quando prevalgono gli interessi personali? Orientamento giurisprudenziale in costante evoluzione Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Con la sentenza n. 6501/15, pubblicata , dalla Sezione Tributaria della Suprema Corte è stato affermato che il soggetto che si è trasferito all estero ed in particolare in un paradiso fiscale, per svolgere un attività di lavoro dipendente che lo impegna a tempo pieno, non deve pagare le tasse in Italia, secondo il principio di tassazione su base mondiale, nonostante nel Belpaese siano rimasti gli affetti familiari. Assume notevole rilevanza il fatto che i giudici della Suprema corte attribuiscono al contribuente l onere di provare l effettività del trasferimento, nonostante la presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni. Va altresì evidenziato che nell avallare la tesi del contribuente, disconoscendo la residenza fiscale italiana invocata dall Amministrazione Finanziaria, i giudici della Suprema Corte affermano la rilevanza prioritaria, seppur in maniera indiretta, dei legami economici. Tale elemento era stato valorizzato dal giudice di merito, che aveva individuato la residenza fiscale del contribuente in Svizzera in ragione del fatto che il soggetto ivi svolgeva lavoro subordinato per otto ore al giorno. Residenza fiscale: norma interna L art. 2, D.P.R. 917/1986, dopo aver stabilito al comma 1 che i soggetti passivi dell imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dispone al successivo comma 2 che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno, nel territorio dello Stato, il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile. 1
2 La norma in commento, dunque, qualifica un soggetto come residente in Italia quando lo stesso, per la maggior parte del periodo di imposta, è in possesso di uno dei seguenti requisiti: iscrizione alle liste anagrafiche della popolazione residente; domicilio nel territorio dello Stato; residenza nel territorio dello Stato. Un soggetto è residente in Italia quando è in possesso di uno dei seguenti requisiti: iscrizione alle liste anagrafiche della popolazione residente domicilio nel territorio dello Stato residenza nel territorio dello Stato Come si evince dal tenore letterale della norma e dalle indicazioni fornite dall Amministrazione Finanziaria nella C.M. n. 304/E del 1997 i predetti requisiti sono tra loro alternativi e non concorrenti. Sarà pertanto sufficiente il verificarsi di uno solo di essi affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia. La definizione puntuale di periodo d imposta è rinvenibile nell articolo 7, comma 1, del D.P.R. 917/1986, il quale prevede quale periodo di riferimento l anno solare. Pertanto, il periodo d imposta coincide con l anno solare. Il criterio che viene dunque adottato è quello di prevalenza temporale; sono quindi considerati residenti i soggetti che si sono trovati in una delle condizioni sopra indicate per almeno 183 giorni in un anno (184 giorni negli anni bisestili). L adozione di un simile criterio, come precisato dall Amministrazione Finanziaria nella C.M. 304/E del 2 dicembre 1997, trova giustificazione nella esigenza richiesta dallo stesso legislatore di sussistenza di un legame effettivo e non provvisorio del soggetto con il territorio dello Stato tale da legittimare il concorso alle spese pubbliche in ottemperanza ai doveri di solidarietà di cui all art. 2 della Costituzione. Nella successiva tabella si riassumono i requisiti previsti dall articolo 2 del D.P.R. 917/
3 Tabella n. 1 - requisiti previsti dall articolo 2 del D.P.R. 917/1986 Criteri Descrizione L iscrizione all anagrafe della popolazione residente è condizione sufficiente per determinare la residenza Iscrizione fiscale in Italia. all anagrafe della Di contro, la cancellazione popolazione dall anagrafe della popolazione residente residente non è condizione sufficiente per perdere lo status di residente sotto il profilo fiscale. La residenza è legata: alla permanenza in un dato luogo; Residenza alla volontà di stabilirsi in quel luogo. Rappresenta la volontà di stabilire e conservare nel territorio statale la sede principale dei propri affari ed interessi, non solo patrimoniali ma anche morali, Domicilio sociali e familiari secondo criteri quantitativi (per gli interessi economici) e qualitativi (per gli interessi di natura non economica). Requisito temporale 183 giorni in un anno (184 giorni negli anni bisestili) Quanto alle modalità di accertamento effettivo dell eventuale residenza fiscale delle persone fisiche, la C.M. n. 304/E del 1997 fornisce alcune indicazioni di carattere operativo in base alle quali gli Uffici devono indirizzare la propria attività di verifica e analisi. Secondo le indicazioni fornite dalla circolare ai fini dell anzidetto accertamento, gli Uffici dell Amministrazione Finanziaria possono intraprendere le seguenti azioni: - reperire notizie certe sulla posizione storico-anagrafica risultante presso il comune dell ultimo domicilio fiscale in Italia; si ricorda che presso ciascun comune e presso il Ministero dell Interno sono tenuti schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglie cancellate dall Anagrafe delle popolazioni residenti in dipendenza del trasferimento permanente all estero delle persone cui si riferiscono; - acquisire tutte le informazioni presenti nel sistema informativo dell Anagrafe tributaria; 3
4 - acquisire copia degli atti concernenti donazioni, compravendite, costituzione di società di persona e/o di capitale anche a stretta base azionaria, conferimenti in società; - valutare attentamente i rapporti intercorrenti con i soggetti cointeressati nei suddetti atti; - acquisire informazioni sulle movimentazioni di somme di danaro da e per l estero, sul luogo e data di emissione di assegni bancari, sugli investimenti in titoli azionari e obbligazionari italiani. Residenza fiscale: i problemi di dual residence Dopo aver analizzato la normativa interna in tema di residenza fiscale delle persone fisiche, passeremo in rassegna i criteri dettati dalle norme Convenzionali. Come noto, le Convenzioni essendo accordi tra più Stati prevalgono sulla norma interna. Pertanto, nei casi di dual residence, saranno le norme convenzionali che stabiliranno la residenza fiscale della persona fisica nello Stato italiano ovvero nello Stato estero nell ipotesi in cui entrambi gli stati considerino residente tale soggetto. Generalmente, le Convenzioni stipulate dall Italia con i paesi esteri seguono il modello OCSE. Le disposizioni della Convenzione, dettano i principi per la configurazione della residenza fiscale, rinviando alle norme interne la puntuale definizione della fattispecie in esame. Qualora l analisi delle disposizioni interne non permetta di definire in modo univoco la residenza fiscale del soggetto, si dovrà fare riferimento alle successive disposizioni della Convenzione. In tal senso, l articolo 4 paragrafo 2 del modello OCSE 2010 definisce il c.d. tie break rules ovvero una serie di criteri per determinare, in ipotesi di dual residence, quale dei due Stati contraenti dovrà prevalere nel considerare residente il contribuente persona fisica. Come si evince chiaramente dal disposto convenzionale, i criteri in questione non sono già alternativi tra loro, ma seguono un ordine gerarchico ai fini della loro applicazione. Al riguardo, è opportuno soffermarsi sull interpretazione fornita dall Ocse in merito ai concetti di: abitazione permanente ; centro degli interessi vitali ; soggiorno abituale ; e nazionalità. 4
5 Tabella n. 2 - Tie break rules Criteri Descrizione Abitazione permanente Centro degli interessi vitali Soggiorno abituale Il commentario al modello OCSE 2010 fornisce dei criteri per la definizione di tale abitazione. In particolare, si prevede che un soggetto abbia un abitazione permanente in un paese: con riferimento sia ad una casa di proprietà ovvero posseduta in locazione; se dispone di un adeguata organizzazione che gli consenta una lunga permanenza. In sostanza, l individuo deve essere organizzato in modo tale che sia evidente che la permanenza non è destinata ad essere di breve durata. Il commentario afferma che The permanence of the home is essential ; ciò significa che l individuo deve avere a sua disposizione tutti i giorni, consecutivamente, la dimora e non per fini di un soggiorno di breve durata. Il centro degli interessi vitali da rilievo all esistenza congiunta di relazioni personali ed economiche. Non di rado, tuttavia, si assiste a casi in cui il soggetto ha stabilito la sede delle proprie relazioni familiari in un luogo e quella degli interessi economici e patrimoniali in un altro. In questi casi, giurisprudenza e prassi dell Amministrazione Finanziaria attribuiscono una certa prevalenza alle relazioni di tipo familiare. Nel caso in cui non si riuscisse a stabilire l esistenza di un centro degli interessi vitali in nessuno dei due paesi, si dovrà far riferimento alla dimora abituale o, in mancanza, alla nazionalità del soggetto. Nella definizione di dimora abituale del Commentario OCSE 2010 non si fa riferimento ad un tempo preciso. Si fa riferimento, invece, ad un periodo sufficiente di tempo per poter determinare se la residenza in ciascuno dei due Stati è abituale. 5
6 Nel caso in cui l applicazione gerarchica dei criteri descritti non permetta di identificare in modo univoco la residenza fiscale del soggetto, si dovrà ricorrere alla procedura amichevole. L'art. 25 del Modello OCSE disciplina la c.d. procedura amichevole alla quale si può ricorre, su iniziativa del contribuente o su iniziativa delle autorità competenti degli Stati Contraenti, ogni qualvolta vi sia incertezza nell applicazione delle disposizioni Convenzionali o l applicazione delle norme convenzionali non elimini la doppia imposizione a carico del contribuente. Con la C.M n. 21/E, l Amministrazione Finanziaria è intervenuta sul tema della composizione delle controversie fiscali internazionali, analizzando dettagliatamente le procedure amichevoli, così come disciplinate nell articolo 25 del Modello OCSE 2010 e nella Convenzione Arbitrale. la presunzione di residenza L art. 2, co. 2 bis, D.P.R. 917/1986 stabilisce che si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Dunque, se il trasferimento viene operato verso un paese a fiscalità privilegiata, l onere di provare l effettività del trasferimento incombe sul contribuente. Ai fini dell individuazione dei paesi a fiscalità privilegiata è necessario far riferimento alle modifiche introdotte dall art. 1, co. 83, lett. a), L. 244/2007, che ha sostituito il riferimento alla Black list con quello ad una nuova White list. In sostanza, continueranno ad essere considerati residenti, salvo prova contraria, le persone fisiche cancellate dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con un apposito decreto. Poiché il citato D.M. non è ancora stato emanato si deve far riferimento al D.M. 4 maggio 1999 come modificato dal D.M. 27 luglio I contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale negli Stati c.d. paradisiaci e che si sono visti recapitare un avviso di accertamento per infedele o omessa dichiarazione sul presupposto che la loro residenza fiscale sia rinvenibile in Italia, dovranno dar prova che il trasferimento di residenza fiscale è effettivo. 6
7 A tal fine, l Amministrazione Finanziaria con la C.M. 140/E/1999 elenca una serie di possibili elementi di prova che giustifichino l effettivo trasferimento di residenza nel paradiso fiscale: la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell'eventuale nucleo familiare; l'iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del paese estero; lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso paese estero, ovvero l'esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità; la stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali, adeguati ai bisogni abitativi nel paese di immigrazione; fatture e ricevute di erogazione di gas, luce, telefono e di altri canoni tariffari, pagati nel paese estero; la movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie nel paese estero e da e per l'italia; l'eventuale iscrizione nelle liste elettorali del paese d'immigrazione; l'assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia o di atti di donazione, compravendita, costituzione di società, ecc.; la mancanza nel nostro Paese di significativi e duraturi rapporti di carattere economico, familiare, politico, sociale, culturale e ricreativo. La presunzione di residenza e le convenzioni contro le doppe imposizioni Abbiamo già detto, che sui soggetti che trasferiscono la residenza fiscale verso un paese a fiscalità privilegiata, incombe l onere di provare l effettività del trasferimento. Da stabilire se l inversione dell onere della prova operi anche nei casi in cui si applichi l eventuale Convenzione contro le doppie imposizioni. L applicazione delle tie-breaker rules esclude automaticamente la normativa nazionale, attuandone la subordinazione rispetto alla lex superior di fonte convenzionale. Di primo acchito, si potrebbe giungere alla conclusione che l inversione dell onere della prova, applicabile nel caso di residenza in un paese a fiscalità privilegiata, può essere applicata senza alcuna limitazione soltanto quando il Paese di immigrazione non abbia alcuna convenzione internazionale contro la doppia imposizione sul reddito con l Italia. In caso contrario prevale e va applicata la suindicata norma convenzionale. Tale conclusione va tuttavia suffragata da un attenta analisi della Convenzione, alla ricerca di clausole che favoriscono le norme interne nel caso in cui queste abbiano finalità antielusive. 7
8 Il caso Nel caso oggetto di analisi da parte dei giudici della Suprema Corte, ad un cittadino Elvetico, iscritto all AIRE dal 1978, veniva contestata da parte dell Amministrazione Finanziaria l omessa dichiarazione dei redditi di lavoro autonomo per l anno A parere dell Amministrazione Finanziaria il trasferimento della residenza fiscale in Svizzera, Stato considerato paradisiaco, comportava la necessità che il contribuente dimostrasse l effettività del suo trasferimento, cosa che a parere dell Amministrazione Finanziaria non era avvenuta. Anche secondo i giudici della Suprema Corte, in base all art. 2, co. 2 bis, D.P.R. 917/1986 incombe sul contribuente l onere di provare l effettività del trasferimento. La conclusione a cui giunge la Corte non è affatto condivisibile. Questo perché, come precedentemente accennato, l esistenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni esclude l applicazione della normativa di rango inferiore. Nel caso di specie, esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni a cui far riferimento, ed è la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, firmata a Roma il e Ratificata in Italia con la L , n.943. La suddetta Convenzione disciplina la residenza fiscale delle persone fisiche all art. 4 ed è conforme al prototipo convenzionale precedentemente analizzato. Rispetto al prototipo convenzionale di riferimento, si prevede inoltre il frazionamento d imposta. In particolare, l art. 4 par 4) della Convenzione tra Italia e Svizzera stabilisce che la persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell altro Stato a decorrere dalla stessa data. Resta da stabilire dunque se all interno della citata Convenzione siano presenti clausole che favoriscono le norme interne nel caso in cui queste abbiano finalità antielusive. Nessuna clausola di salvaguardia è prevista nella suddetta Convenzione. Di conseguenza, non avrebbe dovuto trovare applicazione l inversione dell onere della prova. Oltre a tale aspetto, va altresì evidenziato che nell avallare la tesi del contribuente, disconoscendo la residenza fiscale italiana invocata dall Amministrazione Finanziaria, i giudici della Suprema Corte invocano un principio non conforme all orientamento giurisprudenziale prevalente. Si afferma infatti che le relazioni affettive e familiari..non hanno una 8
9 rilevanza prioritaria ai fini probatori della residenza fiscale, venendo in rilievo solo unitamente ad altri probanti criteri idoneamente presi in considerazione nel caso in esame che univocamente attestino il luogo con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento. Orbene, da quanto affermato da parte dei Giudici della Suprema Corte, si può dedurre la rilevanza prioritaria (nel caso di specie) dei legami economici. Tale elemento era stato valorizzato dal giudice di merito, che aveva individuato la residenza fiscale del contribuente in Svizzera in ragione del fatto che il soggetto svolgeva lavoro subordinato in tale Paese per otto ore al giorno. Dunque, il fatto che il soggetto detenesse legami affettivi e familiari anche in Italia (anche se non viene specificato il tipo di relazioni) non può da solo costituire condizione sufficiente per individuare in Italia la residenza fiscale del soggetto. Appare significativa in tal senso la sentenza della Corte di Giustizia 12 luglio 2001, causa C-262/99 in cui si fissa il principio che "nel caso in cui una persona abbia legami sia personali sia professionali in due Stati membri, il luogo della sua 'normale residenza', stabilito nell'ambito di una valutazione globale in funzione di tutti gli elementi rilevanti, è quello in cui viene individuato il centro permanente di interessi della persona e che, nell'ipotesi in cui tale valutazione globale non permetta siffatta individuazione, occorre dichiarare la preminenza dei legami personali". Tale principio è stato espresso più volte anche dalla giurisprudenza nazionale. A titolo esemplificativo, la Cassazione, Sez. tributaria, Ordinanza 17 novembre 2010 (23 settembre 2010), nn e 23249, ha dato rilevanza agli interessi di natura personale ed affettiva nella valutazione complessiva sulla residenza di un determinato contribuente. Altro caso interessante è quello analizzato dai giudici della Corte di Cassazione con la sentenza n del 4 settembre Nel caso di specie, richiamando l art. 7 della Direttiva n. 83/182/CEE, si afferma che la residenza «normale» di una persona fisica è il luogo in cui questa dimora abitualmente a motivo di legami personali e professionali. Se non sono presenti detti collegamenti si può prendere in considerazione il luogo in cui la stessa abita. La norma fornisce al secondo paragrafo delle utili indicazioni nell'ipotesi controversa in cui la persona abbia i propri legami professionali in uno Stato diverso da quello in cui sono radicate le proprie relazioni personali. In questa situazione si presume che la residenza normale si possa individuare nel luogo in cui sono intrattenuti i legami personali purché tale soggetto vi ritorni regolarmente. 9
10 Considerazioni Dal caso analizzato, si evince innanzitutto la particolare complessità derivante dal definire la residenza fiscale delle persone fisiche, specie nei casi in cui sussista una discrasia tra legami personali e familiari e legami economici. In ogni caso, ad avviso di chi scrive, il principio espresso nel caso in esame deve essere valutato con estrema attenzione e non può essere esteso anche a fattispecie differenti. Questo perché non viene affatto chiarito quale sia il grado delle relazioni personali e familiari che il soggetto detiene in Italia. È difficile ipotizzare che si tratti di legami familiari stretti, caso in cui la giurisprudenza di legittimità tende a privilegiare tali tipi di rapporti rispetto a quelli economici. - Riproduzione riservata - 10
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