730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento"

Transcript

1 730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N Lavoro estero: modalità dichiarative Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Il lavoratore subordinato può svolgere la prestazione all estero a vario titolo. Valutare la residenza fiscale della persona fisica di nazionalità italiana che svolge attività lavorativa all estero e quella del soggetto estero che svolge attività lavorativa in Italia è di fondamentale importanza per stabilire i criteri di tassazione dei loro redditi. Una volta stabilità l imponibilità in Italia del reddito da lavoro subordinato prestato in un Paese estero, è necessario di individuare le modalità di calcolo dell imponibile. Le regole da seguire sono identiche a quelle previste per i redditi di lavoro subordinato prestato in Italia e sono dettate dall art. 51, co. 1-8,D.P.R. 917/1986. L'art. 51, co.8-bis, D.P.R. 917/1986 prevede, in sintesi, una norma agevolativa che consente, al verificarsi di determinate condizioni, di tassare in luogo del reddito di lavoro subordinato effettivamente percepito le c.d. "retribuzioni convenzionali", generalmente, inferiori al reddito effettivamente percepito. In tutti i casi in cui troverà applicazione la potestà impositiva concorrente dello Stato di residenza del contribuente italiano e lo Stato di produzione del reddito, si realizzerà una doppia imposizione, che viene risolta generalmente con la concessione di un credito per le imposte estere da parte dell Italia. Premessa Il lavoratore subordinato può svolgere la prestazione all estero a vario titolo: Trasferta Si tratta di un trasferimento temporaneo (comunque inferiore a 183gg) della sede lavorativa in Italia per esigenze della propria impresa; 1

2 Distacco Assunzione all estero Il datore di lavoro, nel proprio interesse, pone un suo dipendente a disposizione di un impresa terza, per l esecuzione temporanea di una determinata attività (art. 30 D.Lgs. 276/03); Il lavoratore viene fin dall origine assunto da un datore di lavoro estero (per trasferimento definitivo del dipendente o meno). In tutti e tre i casi bisogna attentamente valutare se e come tassare i redditi prodotti all estero in Italia. Da valutare la residenza fiscale Valutare la residenza fiscale della persona fisica di nazionalità italiana che svolge attività lavorativa all estero e quella del soggetto estero che svolge attività lavorativa in Italia è di fondamentale importanza per stabilire i criteri di tassazione dei loro redditi. Il tema della residenza fiscale delle persone fisiche è disciplinato nel nostro ordinamento dall art. 2 del D.P.R. 917/1986, rubricato Soggetti passivi, che dopo aver stabilito al comma 1 che soggetti passivi dell imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dispone al successivo comma 2 che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno, nel territorio dello Stato, il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile. La norma in commento, dunque, qualifica un soggetto come residente in Italia quando lo stesso, per la maggior parte del periodo di imposta, è in possesso di uno dei seguenti requisiti: iscrizione alle liste anagrafiche della popolazione residente; domicilio nel territorio dello Stato; residenza nel territorio dello Stato. Residenza fiscale persone fisiche Iscrizione liste anagrafiche Residenza Domicilio È bene analizzare il significato da attribuire alla locuzione maggior parte del periodo d imposta. La definizione puntuale di periodo d imposta è rinvenibile nell articolo 7, comma 1, del D.P.R. 917/1986, il quale prevede quale periodo di riferimento l anno solare. 2

3 Pertanto, il periodo d imposta coincide con l anno solare. Il criterio che viene dunque adottato è quello di prevalenza temporale; sono quindi considerati residenti i soggetti che si sono trovati in una delle condizioni sopra indicate per almeno 183 giorni in un anno (184 giorni negli anni bisestili). L adozione di un simile criterio, come precisato dall Amministrazione Finanziaria nella C.M. 304/E del 2 dicembre 1997, trova giustificazione nell esigenza richiesta dallo stesso Legislatore di sussistenza di un legame effettivo e non provvisorio del soggetto con il territorio dello Stato tale da legittimare il concorso alle spese pubbliche in ottemperanza ai doveri di solidarietà di cui all art. 2 della Costituzione. Tabella - I requisiti previsti dall articolo 2 del D.P.R. 917/1986 Criteri Iscrizione all anagrafe della popolazione residente Residenza Domicilio Descrizione L iscrizione all anagrafe della popolazione residente è condizione sufficiente per determinare la residenza fiscale in Italia. Di contro, la cancellazione dall anagrafe della popolazione residente non è condizione sufficiente per perdere lo status di residente sotto il profilo fiscale. La residenza è legata: alla permanenza in un dato luogo; alla volontà di stabilirsi in quel luogo. Rappresenta la volontà di stabilire e conservare nel territorio statale la sede principale dei propri affari ed interessi, non solo patrimoniali ma anche morali, sociali e familiari secondo criteri quantitativi (per gli interessi economici) e qualitativi (per gli interessi di natura non economica). Requisito temporale 183 giorni in un anno (184 giorni negli anni bisestili). L esercizio della potestà impositiva italiana Le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall Italia seguono, generalmente, le indicazioni del Modello OCSE 2010, che costituisce il prototipo convenzionale di riferimento. Nelle Convenzioni il lavoro subordinato rinviene la sua disciplina nell art

4 L art. 15, paragrafo 1, del Modello OCSE prevede che «.gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato». Il Modello OCSE non fornisce una definizione dei redditi di lavoro dipendente; occorrerà pertanto riferirsi alle legislazioni degli Stati contraenti (per quanto riguarda l Italia gli artt. 49, 50 e 51 del TUIR, in tema di redditi di lavoro di pendente ed i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). Sono escluse dall ambito di applicazione dell articolo in commento le remunerazioni percepite da soggetti: in qualità di membri di consigli di amministrazione (art. 16); a titolo di pensione (art. 18); per servizi pubblici resi ad uno Stato contraente o suddivisione o ente locale (art. 19). L art. 15, paragrafo 1, del Modello OCSE 2010 in buona sostanza prevede la potestà impositiva nel Paese di residenza del contribuente, tranne nel caso in cui l attività venga svolta nel Paese estero, caso in cui si prevede una potestà impositiva concorrente tra i due Stati. Il par. 2, art. 15, del Modello OCSE prevede delle condizioni al cui verificarsi si applica la potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza del lavoratore. La richiamata disposizione convenzionale recita: «2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso di un qualsiasi anno fiscale; e le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato». Il par. 2, art. 15, del Modello OCSE 2010 prevede delle condizioni al cui verificarsi si applica la potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza del lavoratore. 4

5 Il caso disciplinato nella richiamata disposizione è quello del distacco di breve periodo. Le condizioni dettate dal par. 2, art. 15, del Modello OCSE 2010 sono le seguenti: il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso di un qualsiasi anno fiscale; e le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. Le tre condizioni poste dal disposto convenzionale, al cui verificarsi trova applicazione la potestà impositiva esclusiva del paese di residenza del lavoratore, devono verificarsi congiuntamente. L analisi effettuata indica che per il lavoro subordinato svolto all estero troverà applicazione la potestà impositiva concorrente dello Stato di residenza del contribuente italiano e lo Stato di produzione del reddito, ad eccezione del caso relativo al distacco di breve periodo. La determinazione del reddito imponibile Una volta stabilità l imponibilità in Italia del reddito da lavoro subordinato prestato in un Paese estero, è necessario di individuare le modalità di calcolo dell imponibile. Le regole da seguire sono identiche a quelle previste per i redditi di lavoro subordinato prestato in Italia e sono dettate dall art. 51, co. 1-8,D.P.R. 917/1986. L'art. 51, co.8-bis, D.P.R. 917/1986 stabilisce che "in deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398". La citata disposizione prevede, in sintesi, una norma agevolativa che consente, al verificarsi di determinate condizioni, di tassare in luogo del reddito di lavoro subordinato effettivamente percepito le c.d.. "retribuzioni convenzionali", generalmente, inferiori al reddito effettivamente percepito. 5

6 Al riguardo, va in primo luogo precisato che la nuova normativa si rivolge a quei lavoratori che, pur svolgendo l attività lavorativa all estero, in base all articolo 2 del TUIR continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia. Resta fermo, comunque, che la nuova normativa non troverà applicazione, qualora il contribuente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni e lo stesso preveda per il reddito di lavoro dipendente la tassazione esclusivamente nel Paese estero. In questo caso la normativa della convenzione prevale sulle disposizioni fiscali interne. Affinché operi la disciplina in commento è necessario che venga stipulato uno specifico contratto che preveda l esecuzione della prestazione in via esclusiva all estero e che il dipendente venga collocato in un speciale ruolo estero. Da ciò si deduce che tale normativa non si applica ai dipendenti in trasferta, in quanto manca il requisito della continuità ed esclusività dell attività lavorativa all estero, derivante da un contratto specifico. La disposizione in commento stabilisce che, ai fini della determinazione della base imponibile relativa all attività prestata all estero, debba essere considerata una retribuzione convenzionale, senza tener conto dei compensi effettivamente erogati. Dall introduzione del criterio convenzionale consegue che qualora il datore di lavoro riconosca al proprio dipendente alcuni benefits, questi emolumenti in natura non subiscono alcuna tassazione autonoma in quanto il loro ammontare sarà ricompreso forfettariamente nella retribuzione convenzionale. I lavoratori dipendenti in questione conservano, comunque, la piena soggettività passiva per tutti gli altri redditi posseduti o comunque ad essi imputabili in base alle disposizioni tributarie di carattere generale. Da ciò discende che nessuna esclusione dalla tassazione può essere invocata per le indennità di fine rapporto corrisposte da imprese italiane al personale italiano che abbia prestato lavoro all estero alle loro dipendenze, anche per la parte afferente ad annualità lavorate effettivamente all estero. Affinché si applichino le retribuzioni convenzionali in luogo del reddito effettivamente percepito si devono verificare le condizioni riportante nella seguente figura. 6

7 Figura Le condizioni per applicare le retribuzioni Convenzionali L applicazione delle retribuzioni convenzionali Lavoratore dipendente fiscalmente residente in Italia Svolgimento di lavoro dipendente all estero in via continuativa Lavoro deve essere oggetto esclusivo del rapporto Soggiorno all estero per un periodo superiore a 183 giorni Qualora una delle suddette condizioni non sia verificata non potrà trovare applicazione la retribuzione Convenzionale ma la tassazione avverrà sul reddito effettivamente percepito. Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero delle Finanze del 14 gennaio 2015, ha determinato, per l anno 2015, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del Decreto-Legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente. È obbligatoria la retribuzione convenzionale? Un importante sentenza del giudice di merito, diffusa dalla stampa specializzata, pone un limite all applicazione obbligatoria delle retribuzioni convenzionali per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che prestano attività di lavoro subordinato all estero. È quanto si evince dalla sentenza 67/2/15 depositata il 3 marzo della Ctp di Macerata Macerata, riportata sul SOLE24ORE del Visto che le normativa non ammette eccezioni, non si potrà optare per la tassazione ordinaria (reddito effettivamente percepito) nel caso in cui si presti lavoro all estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. Certo questo rappresenta un vantaggio nei casi in cui la retribuzione convenzionale sia inferiore al reddito effettivamente percepito. Inoltre, dall introduzione del criterio convenzionale consegue che qualora il datore di lavoro riconosca al proprio dipendente alcuni benefits, questi emolumenti in 7

8 natura non subiscono alcuna tassazione autonoma in quanto il loro ammontare sarà ricompreso forfettariamente nella retribuzione convenzionale. In alcuni casi, tuttavia, l applicazione delle retribuzioni convenzionali comporti dei svantaggi per il contribuente, risultando superiore a quanto effettivamente percepito. Qualora si verifiche tale ipotesi, il contribuente sarebbe assoggettato su un reddito che in realtà non ha prodotto, in contrasto con il principio di capacita contributiva statuito dell art. 53 della Costituzione. In tale contesto assume rilevanza la pronuncia del giudice di merito, il quale, conformemente alla ratio legis, ha ritenuto di accogliere l'eccezione di illegittimità dell'articolo 51 del Tuir ritenendo che l introduzione del comma 8-bis all'articolo 51 del Tuir mirava evidentemente a disciplinare i soli a favore del contribuente, non potendosi invece applicare nei casi in cui il contribuente ne risulti penalizzato. La deducibilità dei contributi previdenziali Il contribuente fiscalmente residente in Italia che presta la propria attività lavorativa all estero per conto di un datore di lavoro estero deve dichiarare quanto percepito al netto dei contributi previdenziali obbligatori versati nello Stato estero. È quanto affermato dall Amministrazione Finanziaria nella C.M. 17/E del , paragrafo 4.7, in risposta alle questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti. Il chiarimento fornito dall Amministrazione Finanziaria si riferisce al caso in cui NON trovino applicazione le retribuzioni convenzionali, meccanismo che prevede, al verificarsi di determinate condizioni, di tassare in luogo del reddito di lavoro subordinato effettivamente percepito una retribuzione forfettaria, generalmente, inferiore al reddito effettivamente percepito. Questo si evince dal fatto che nel quesito si fa riferimento ai redditi risultanti dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro estero. Per tale fattispecie, viene ribadito, come già affermato dal Ministero delle Finanze con Circolare n. 326 del 1997, che tenuto conto che il legislatore ha fissato la disciplina dei contributi distinguendo soltanto i contributi obbligatori versati in ottemperanza a una disposizione di legge da quelli che, invece, tali non sono, si deve ritenere che [ai fini della loro deducibilità] sia irrilevante la circostanza che detti contributi, obbligatori o facoltativi, siano versati in Italia, sempreché le somme e i valori cui i contributi si riferiscono siano assoggettate a tassazione in Italia. Via libera dunque alla deducibilità dal reddito certificato del datore di lavoro estero dei contributi previdenziali obbligatori versati nel Paese estero. 8

9 In tutti i casi in cui al dipendente sia trattenuta una quota di contributi esteri (anche ai fini previdenziali l Inps ha provveduto a stipulare una serie di trattati bilaterali): indipendentemente dal regime di deducibilità di tale trattenuta dalle imposte estere (alcunipaesi non li considerano deducibili) in Italia: a) va tassata la retribuzione lorda prodotta all estero (su tale reddito va determinato il credito d'imposta per imposte estere a quadro CR); b) potendo dedurre detti contributi al rigo RP1 (C.M. 137/1997). Qualora trovino invece applicazione le retribuzioni convenzionali, è possibile scomputare i contributi previdenziali pagati nel Paese estero? A tal proposito va innanzitutto evidenziato che le retribuzioni convenzionali sono applicabili anche per il contribuente italiano che lavora all estero per conto di un datore di lavoro estero che non assolva a suo favore gli obblighi contributivi. Ciò è stato confermato sia con C.M. n. 50/E del 2002, par. 18, che con la C.M. 11/E/2014, in cui è stato precisato che il soggetto residente che versi nelle condizioni previste dall articolo 51, comma 8-bis), del TUIR, è tenuto a dichiarare il reddito convenzionale nella misura in cui è definito annualmente con il decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale (ora Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), ancorché non sia presente in Italia alcun soggetto che adempia, in suo favore, gli obblighi contributivi. Ciò detto, anche qualora il datore di lavoro estero assolva agli obblighi contributivi esclusivamente nel Paese estero e siano applicabili le retribuzioni Convenzionali In Italia, si è del parere che siano deducibili tali contributi, al pari di quanto avviene nel caso in cui si tassi la retribuzione effettivamente percepita. Caso Un quadro dell industria nel 2015 viene distaccato in Cina per 18 mesi. Ha una retribuzione lorda mensile di ,00 (per 13 mensilità), a cui deve essere aggiunta una indennità estero mensile di La retribuzione lorda totale è di 8.400,00. SETTORE FASCIA RETRIBUZIONE NAZIONALE RETRIBUZIONE CONVENZIONALE Da Fino a Industria I 3.961, ,01 9

10 II 3.961, , ,80 III 4.713, , ,60 IV 5.466, , ,39 V 6.219, , ,21 VI 6.972,22 in poi 7.724,92 Per il contribuente in questione va rilevato che per "retribuzione nazionale" deve intendersi il trattamento previsto dal CCNL diviso 12 (cioè su base mensile), comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti e con esclusione dell'indennità estera (Circ. Min. Lav. n. 72/1990). Dunque: 4.000,00 *13/12= 4.333,33 Il contribuente si pone nella seconda fascia e pertanto il reddito imponibile sarà pari ad euro 4.713,80. Il dipendente presenta l Unico 2016 (si suppone l assenza di altri redditi e di deduzioni/detrazioni Irpef): a) quadro RC: il reddito italiano di 4.713,80*12: ,6 b) potrà scomputare gli eventuali contributi esteri; c) calcolerà il credito d imposta in base alla quota d imposta estera sul rapporto tra reddito italiano e reddito estero. L art. 36 D.L. 223/2006 ha introdotto una norma di interpretazione autentica secondo cui: in caso di reddito calcolato convenzionalmente in misura ridotta il credito d'imposta spetta in modo proporzionale al reddito estero che concorre alla formazione del proprio reddito complessivo. In relazione ai dubbi sorti sulle modalità di calcolo del rapporto proporzionale, la recente RM 48/2013 ha chiarito che: le imposte pagate all estero a titolo definitivo vanno ridotte in proporzione al rapporto tra: la retribuzione convenzionale; il reddito di lavoro dipendente che sarebbe stato tassato in Italia ove fosse stato prodotto in Italia (se il dipendente avesse percepito gli stessi emolumenti senza alcun trasferimento). 10

11 Ne segue che: il credito d imposta pieno di cui avrebbe fruito il reddito in caso di tassazione analitica; deve essere ridotto nella misura in cui effettivamente il reddito è assoggettato ad imposizione in capo al dipendente residente. Se le retribuzioni convenzionali sono pari a 100, ma le retribuzioni che sarebbero tassabili in via ordinaria in Italia sono pari a 160, le imposte pagate all estero (da indicare nel quadro CR) rilevano in Italia solo per il 62,50% (100/160) del relativo ammontare. - Riproduzione riservata - 11

730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 66 09.06.2016 La tassazione dei redditi da lavoro dipendente estero Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico A cura di Diana Pérez Corradini

Dettagli

730, Unico 2016 e Studi di settore

730, Unico 2016 e Studi di settore 730, Unico 2016 e Studi di settore N. 18 31.03.2016 730: dividendi di fonte estera Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 A cura di Gioacchino De Pasquale Nella presentazione del Modello 730 2016,

Dettagli

Gestione del personale dipendente inviato all estero

Gestione del personale dipendente inviato all estero Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria Gestione del personale dipendente inviato all estero 2009 SCGT - All rights reserved.data Indice profili fiscali normativa internazionale i criteri impositivi

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 310 10.10.2016 L indennità di trasferta e il trattamento fiscale Metodologie applicabili ed esempi pratici Categoria: Imposte dirette Sottocategoria:

Dettagli

Il contributo di solidarietà: l Agenzia detta le regole e i tempi per il versamento

Il contributo di solidarietà: l Agenzia detta le regole e i tempi per il versamento Il contributo di solidarietà: l Agenzia detta le regole e i tempi per il versamento di Maria Benedetto Il contributo di solidarietà è un imposta straordinaria introdotta con quella che è stata definita

Dettagli

del 7 marzo 2012 Trattamento di fine mandato degli amministratori di società - Modalità di tassazione - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate INDICE

del 7 marzo 2012 Trattamento di fine mandato degli amministratori di società - Modalità di tassazione - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate INDICE Circolare n. 11 del 7 marzo 2012 Trattamento di fine mandato degli amministratori di società - Modalità di tassazione - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate INDICE 1 Premessa...2 2 Esclusione della tassazione

Dettagli

Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Persone Fisiche

Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Persone Fisiche Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 87 22.03.2016 La tassazione dei dividendi percepiti dalle Persone Fisiche non esercenti attività d impresa A cura di Diana Pérez Corradini Categoria:

Dettagli

Indicazioni in UNICO 2015

Indicazioni in UNICO 2015 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 98 20.03.2015 Dividendi. Società di persone e imprenditori individuali Indicazioni in UNICO 2015 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico

Dettagli

Tassazione dei dividendi. Giacomo Manzana -

Tassazione dei dividendi. Giacomo Manzana - Tassazione dei dividendi Giacomo Manzana - www.manzana.it Tassazione dei dividendi in entrata - caratteristiche L art. 44, comma 2, lett. a) del Tuir, come risulta dopo la modifica apportata dal Dlgs n.

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 201 31.10.2013 Co.co.pro.: il punto dell INPS sull indennità una tantum L INPS fornisce una serie di chiarimenti sulla possibilità

Dettagli

Vicenza, 14 Febbraio 2013 PM-2013

Vicenza, 14 Febbraio 2013 PM-2013 2012 Vicenza, 14 Febbraio PARTE III Le (ex) NOVITA del 2011 (Cud( 2012) Vicenza, 14 Febbraio Il punto 1: il Contributo di Solidarietà Il punto 1: il regime del TFR e del TFM > 1 mln Il punto 1: Il rientro

Dettagli

RISOLUZIONE n.95/e. Roma,21 marzo 2002

RISOLUZIONE n.95/e. Roma,21 marzo 2002 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Ufficio Persone Fisiche RISOLUZIONE n.95/e Roma,21 marzo 2002 Oggetto: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articoli 48, commi 2, lett d) e comma

Dettagli

Reddito di lavoro dipendente all estero - Aspetti fiscali e previdenziali

Reddito di lavoro dipendente all estero - Aspetti fiscali e previdenziali Reddito di lavoro dipendente all estero - Aspetti fiscali e previdenziali Aspetti fiscali del reddito di lavoro dipendente prestato all estero Speaker - Fisco e Diritto d Impresa Concetto di residenza

Dettagli

CIRCOLARE N. 36/E. Roma, 24 settembre Direzione Centrale Normativa

CIRCOLARE N. 36/E. Roma, 24 settembre Direzione Centrale Normativa CIRCOLARE N. 36/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 settembre 2012 OGGETTO: Beni concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell articolo 2, commi da 36 terdecies a 36- duodevicies, del decreto

Dettagli

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

ESPOSIZIONE DEL QUESITO RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 marzo 2004 Oggetto: Istanza di interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. WX spa Utilizzo di opere e servizi da parte

Dettagli

730, Unico 2015 e Studi di settore

730, Unico 2015 e Studi di settore 730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 21 21.04.2015 Le somme percepite per incremento della produttività Novità e compilazione del rigo C4 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria:

Dettagli

730, Unico 2014 e Studi di settore

730, Unico 2014 e Studi di settore 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 27 09.06.2014 Il quadro RG e gli utili spettanti agli associati in partecipazione Nel Rigo RG17 vanno indicati i compensi erogati agli associati

Dettagli

Risoluzione n. 379/E

Risoluzione n. 379/E Risoluzione n. 379/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 3 Dicembre 2002 Oggetto: Disciplina applicabile ai compensi correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati. DPR n. 917/1986,

Dettagli

Risoluzione n.185/e. Roma, 24 settembre 2003

Risoluzione n.185/e. Roma, 24 settembre 2003 Risoluzione n.185/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Fondo di Previdenza Complementare per il personale

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE PREVIBANK iscritto all Albo dei Fondi Pensione al n. 1059 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 1 Luglio 2014) Pagina 1 di 6 Versione Luglio 2014 PREMESSA Le informazioni fornite nel

Dettagli

Fiscal News N. 61. Semplificazioni: nuova addizionale regionale. La circolare di aggiornamento professionale Rimborsi ai dipendenti

Fiscal News N. 61. Semplificazioni: nuova addizionale regionale. La circolare di aggiornamento professionale Rimborsi ai dipendenti Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 61 23.02.2015 Semplificazioni: nuova addizionale regionale Categoria: Irpef Sottocategoria: Addizionale regionale L articolo 8 del Decreto Semplificazioni

Dettagli

730, Unico 2015 e Studi di settore

730, Unico 2015 e Studi di settore 730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 58 10.06.2015 Deducibilità dell Irap riferita al costo del lavoro Ex art. 2, D.L. N. 201/2011 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico

Dettagli

RISOLUZIONE N. 61/E. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del D.P.R. n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 61/E. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del D.P.R. n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 61/E Direzione Centrale Normativa Roma, 26 settembre 2013 OGGETTO: Interpello Art. 11 legge 27/07/2000, n. 212. Modalità di tassazione, ai fini della Convenzione contro le doppie imposizioni

Dettagli

RISOLUZIONE N. 2/E. Roma, 5 gennaio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 2/E. Roma, 5 gennaio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 2/E Roma, 5 gennaio 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello ai sensi dell articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212- ALFA S.p.A.- Compensi ai componenti

Dettagli

REGIME DEI MINIMI: VIETATO IL PRESTITO DI PERSONALE Risoluzione n. 275/E del 3 luglio 2008

REGIME DEI MINIMI: VIETATO IL PRESTITO DI PERSONALE Risoluzione n. 275/E del 3 luglio 2008 REGIME DEI MINIMI: VIETATO IL PRESTITO DI PERSONALE Risoluzione n. 275/E del 3 luglio 2008 a cura Dott. Antonio Gigliotti Secondo quanto precisato dall Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 275/E

Dettagli

RISOLUZIONE N. 254/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 254/E QUESITO RISOLUZIONE N. 254/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 settembre 2009 OGGETTO: Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Regime fiscale applicabile, ai fini delle

Dettagli

730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 38 29.04.2016 Il Quadro RM: redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico

Dettagli

RISOLUZIONE N. 17/E. Roma, 18 febbraio 2011

RISOLUZIONE N. 17/E. Roma, 18 febbraio 2011 RISOLUZIONE N. 17/E Roma, 18 febbraio 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica Deducibilità contributi previdenziali sospesi a seguito di calamità naturali articolo 36, comma 32,

Dettagli

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 59/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 dicembre 2003 Oggetto: Chiarimenti in ordine al trattamento fiscale delle indennità assistenziali erogate dall INAIL ai coadiuvanti

Dettagli

piattaforma di trivellazione o una nave utilizzati per l esplorazione o lo sfruttamento di risorse naturali, allorquando venga oltrepassato un limite

piattaforma di trivellazione o una nave utilizzati per l esplorazione o lo sfruttamento di risorse naturali, allorquando venga oltrepassato un limite DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DI BARBADOS PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E

Dettagli

a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a euro ma non a euro;

a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a euro ma non a euro; DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE ARTICOLO 13 T.U.I.R. 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2,

Dettagli

D.L. 13/08/2011 N Nuova Tassazione Società Cooperative

D.L. 13/08/2011 N Nuova Tassazione Società Cooperative D.L. 13/08/2011 N. 138 Nuova Tassazione Società Cooperative Le novità sono contenute nei commi da 36-bis al 36-quater dell art. 2 del D.L. 138/2011, i quali prevedono quanto segue: 36-bis. In anticipazione

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 322 21.10.2016 Servizio di car sharing: il trattamento fiscale per il dipendente La Risoluzione n 83/E Categoria: Imposte dirette Sottocategoria:

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 319 05.11.2014 Stabilità 2015: le novità in materia di Irap La nuova deduzione Irap dal 2015 e la conferma delle vecchie aliquote per il 2014.

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 137 04.05.2016 UNICO 2016: dividendi percepiti da persone fisiche Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: UNICO Persone Fisiche La tassazione

Dettagli

GLI IMMOBILI STORICI ARTISTICI LOCATI E I RECENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

GLI IMMOBILI STORICI ARTISTICI LOCATI E I RECENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE GLI IMMOBILI STORICI ARTISTICI LOCATI E I RECENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Artt. 37, comma 4-bis e 90, comma 1, TUIR Art. 4, comma 5-sexies, lett. b), n. 1, DL n. 16/2012 Risoluzione Agenzia

Dettagli

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 1 della L. n. 244 del 2007, è stato esposto il seguente QUESITO

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 1 della L. n. 244 del 2007, è stato esposto il seguente QUESITO RISOLUZIONE N. 27/E Direzione Centrale Normativa Roma, 07 marzo 2011 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Regime dei contribuenti minimi - Chiarimenti in merito alla fattispecie

Dettagli

CIRCOLARE N. 105/E. Roma, 12 dicembre 2001

CIRCOLARE N. 105/E. Roma, 12 dicembre 2001 CIRCOLARE N. 105/E - Roma, 12 dicembre 2001 Oggetto: Disciplina applicabile, ai fini Irpef, ai compensi percepiti per gli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti prestati da lavoratori

Dettagli

Risoluzione n. 340/E. OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446.

Risoluzione n. 340/E. OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446. Risoluzione n. 340/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 novembre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 76/E. Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

RISOLUZIONE N. 76/E. Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO RISOLUZIONE N. 76/E Roma, 16 settembre 2016 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Chiarimenti in materia di tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione

Dettagli

Circolare N. 104 del 14 Luglio 2017

Circolare N. 104 del 14 Luglio 2017 Circolare N. 104 del 14 Luglio 2017 Trattamento fiscale dei rimborsi ai dipendenti per l'utilizzo promiscuo del proprio telefono cellulare Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con

Dettagli

Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 60 del 19/06/2001 e Risoluzione n. 212/E del 17/12/2001. Chiarimenti in materia di stock option.

Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 60 del 19/06/2001 e Risoluzione n. 212/E del 17/12/2001. Chiarimenti in materia di stock option. Circolare n. 52 del 14 Marzo 2002 OGGETTO: Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 60 del 19/06/2001 e Risoluzione n. 212/E del 17/12/2001. Chiarimenti in materia di stock option. SOMMARIO: L Agenzia delle

Dettagli

5. DETERMINAZIONE DEL REDDITO

5. DETERMINAZIONE DEL REDDITO 5. DETERMINAZIONE DEL REDDITO I soggetti di cui all articolo 54 determinano il reddito imponibile applicando all ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti (principio di cassa) un coefficiente di redditività

Dettagli

Centro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730

Centro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730 Servizio Caf 730 Centro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730 INFORMATIVA N. 12 Prot. 1185 DATA 16.02.2005 Settore: Oggetto: Riferimenti: IMPOSTE SUI REDDITI Rigo D1 Utili ed altri proventi equiparati: modalità

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N.173 del 14 Dicembre 2016 Ai gentili clienti Loro sedi Compensi di fine anno agli Amministratori Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, nei casi in

Dettagli

Studio Commerciale - Tributario Fabrizio Masciotti

Studio Commerciale - Tributario Fabrizio Masciotti Roma, 02/01/2016 Spett.le Cliente Studio Commerciale - Tributario Fabrizio Masciotti Dottore Commercialista e Revisore Contabile Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma Tel 06/41614250 fax 06/41614219

Dettagli

Rimborsi per versamenti in eccedenza

Rimborsi per versamenti in eccedenza Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 58 20.02.2015 Rimborsi per versamenti in eccedenza Categoria: Versamenti Sottocategoria: D imposta L art. 15, D.Lgs n. 175/2014 introduce, a decorrere

Dettagli

Svolgono anche la libera professione

Svolgono anche la libera professione Servizio INFORMATIVA 730 INFORMATIVA N. 27 Prot. 3021 DATA 11.04.2007 Settore: IMPOSTE SUI REDDITI Oggetto: Attività intramuraria e modello 730 Riferimenti: Istruzioni alla compilazione del Modello 730/2007

Dettagli

730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 4 10.03.2016 730: novità oneri detraibili e deducibili 2 I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate con la Circolare n 3/E del 2 marzo 2016

Dettagli

OLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

OLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 224/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 agosto 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rimborsi spese spettanti agli amministratori

Dettagli

Documento sul regime fiscale

Documento sul regime fiscale FONDO PENSIONE DEL PERSONALE DOCENTE TECNICO ED AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E DELLA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI Iscritto all albo COVIP sezione speciale

Dettagli

La tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non nella veste di imprenditori dipende dai seguenti fattori:

La tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non nella veste di imprenditori dipende dai seguenti fattori: La tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non nella veste di imprenditori dipende dai seguenti fattori: 1. La percentuale di partecipazione posseduta dalla persona fisica nella società che

Dettagli

TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI

TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate - - - - - * * * * - - - - - TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI Il presente approfondimento

Dettagli

Imposta di bollo sul risparmio gestito deducibile come onere inerente. Risoluzione n.76 del 6 novembre 2013.

Imposta di bollo sul risparmio gestito deducibile come onere inerente. Risoluzione n.76 del 6 novembre 2013. Fiscal Flash La notizia in breve N. 284 07.11.2013 Imposta di bollo sul risparmio gestito deducibile come onere inerente Risoluzione n.76 del 6 novembre 2013. Categoria: Imposte indirette Sottocategoria:

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro N. 39 24.02.2017 CU 2017: il bonus 80 euro Categoria: Contribuenti Sottocategoria: Adempimenti A cura di Daniele Bonaddio Come per lo

Dettagli

Studio Tributario e Societario. Bonus Renzi. Avv. Alessio Vagnarelli

Studio Tributario e Societario. Bonus Renzi. Avv. Alessio Vagnarelli Studio Tributario e Societario Bonus Renzi Avv. Alessio Vagnarelli Fonti Art. 1 del D.L. 24 Aprile 2014, n. 66; Circolare Agenzia delle Entrate n. 8 del 28 Aprile 2014; Risoluzione Agenzia delle Entrate

Dettagli

RISOLUZIONE N. 51/E. OGGETTO: Interpello art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

RISOLUZIONE N. 51/E. OGGETTO: Interpello art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. RISOLUZIONE N. 51/E Roma, 11 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 QUESITO La Regione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 106 /E

RISOLUZIONE N. 106 /E RISOLUZIONE N. 106 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 21/12/2015 OGGETTO: Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Reddito di lavoro dipendente - Rimborso spese di accesso corrisposto ai medici

Dettagli

CASSA DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DEL GRUPPO FINMECCANICA FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE

CASSA DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DEL GRUPPO FINMECCANICA FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Documento sul regime fiscale (dati aggiornati al 30.04.2015) 1. REGIME FISCALE DEL FONDO La Cassa di Previdenza per i Dirigenti del Gruppo Finmeccanica fondo pensione complementare non è soggetto ad IRPEF,

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio N. 5 del 14 Gennaio 2014 News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi Legge di stabilità 2014: aumento delle detrazioni IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati Gentile cliente,

Dettagli

Minimi federali Il giovane di serie in addestramento tecnico

Minimi federali Il giovane di serie in addestramento tecnico Minimi federali 2012-2013 Di seguito è riportato uno schema riassuntivo degli importi lordi e netti che, ai sensi della vigente normativa come previsto dalla Legge 23/03/1981 n. 91, nonché degli accordi

Dettagli

Retribuzione giornaliera 2016 per la generalità dei lavoratori dipendenti

Retribuzione giornaliera 2016 per la generalità dei lavoratori dipendenti Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 28 15.02.2016 Retribuzione 2016: gli importi per il calcolo contributivo Forniti i limiti minimi di retribuzione giornaliera

Dettagli

IRPEF - ATTIVITA' LAVORATIVA ALL'ESTERO - RESIDENZA - ISTANZA D'INTERPELLO

IRPEF - ATTIVITA' LAVORATIVA ALL'ESTERO - RESIDENZA - ISTANZA D'INTERPELLO Agenzia delle Entrate Risoluzione 7 agosto 2008, n.351/e Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Residenza all'estero - articolo 2 d.p.r. 917 del 1986. IRPEF - ATTIVITA' LAVORATIVA

Dettagli

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto una misura per la promozione dell acquisto di abitazioni

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto una misura per la promozione dell acquisto di abitazioni Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 27 04.02.2016 Telefisco e la nuova detrazione Iva delle abitazioni Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2016 La Legge di Stabilità 2016 ha previsto

Dettagli

VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14)

VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14) VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14) Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime fiscale Edizione 11.2014

Dettagli

Nel prospetto paga devono essere evidenziate le seguenti voci: la retribuzione minima contrattuale; gli eventuali scatti di anzianità; l eventuale

Nel prospetto paga devono essere evidenziate le seguenti voci: la retribuzione minima contrattuale; gli eventuali scatti di anzianità; l eventuale La retribuzione del lavoratore domestico è composta dalle seguenti voci: retribuzione minima contrattuale (più indennità di funzione per le categorie D e D-super); eventuali scatti di anzianità; eventuale

Dettagli

CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO CREDITO EMILIANO - FONDO PENSIONE

CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO CREDITO EMILIANO - FONDO PENSIONE Allegato alla nota informativa CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO CREDITO EMILIANO - FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo

Dettagli

IRAP: Il taglio del cuneo fiscale per il lavoro a tempo indeterminato e l intervento sulle aliquote nella Legge di Stabilità 2015

IRAP: Il taglio del cuneo fiscale per il lavoro a tempo indeterminato e l intervento sulle aliquote nella Legge di Stabilità 2015 IRAP: Il taglio del cuneo fiscale per il lavoro a tempo indeterminato e l intervento sulle aliquote nella Legge di Stabilità 2015 Dott. Paolo Meneguzzo Confindustria Vicenza, Area Fiscale Schio, 11 febbraio

Dettagli

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n.322, RELATIVA ALL'ANNO 2015

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n.322, RELATIVA ALL'ANNO 2015 CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. LUGLIO 8, n.3, RELATIVA ALL'ANNO 05 DATI ANAGRAFICI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA AL DIPENDENTE,

Dettagli

Roma, 09 novembre 2006

Roma, 09 novembre 2006 RISOLUZIONE N. 128/E Roma, 09 novembre 2006 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza d interpello. Deducibilità minusvalenze realizzate in presenza di precedenti svalutazioni riprese

Dettagli

La disciplina fiscale della cessione di azienda

La disciplina fiscale della cessione di azienda La disciplina fiscale della cessione di azienda Imposte dirette Ai fini delle imposte sui redditi, vi sono le seguenti modalità di tassazione della plusvalenza (pari alla differenza tra il corrispettivo

Dettagli

Auto in uso promiscuo all amministratore

Auto in uso promiscuo all amministratore Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 276 08.10.2014 Auto in uso promiscuo all amministratore Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette È frequente l ipotesi che le società concedano

Dettagli

Documento sul regime fiscale Fondo Pensione Aperto a Contribuzione Definita Iscrizione Albo COVIP n 53

Documento sul regime fiscale Fondo Pensione Aperto a Contribuzione Definita Iscrizione Albo COVIP n 53 Documento sul regime fiscale Fondo Pensione Aperto a Contribuzione Definita Iscrizione Albo COVIP n 53 Aureo Comparto obbligazionario Aureo Comparto bilanciato Aureo Comparto azionario Aureo Comparto garantito

Dettagli

Risoluzione del 16/03/2004 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e

Risoluzione del 16/03/2004 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Risoluzione del 16/03/2004 n. 43 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Autoferrotranvieri. Ipotesi di accordo firmato in data

Dettagli

OGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

OGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131. RISOLUZIONE N. 86/E Roma, 20 agosto 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131

Dettagli

IRAP. Determinazione Base imponibile Deduzioni IRAP Aliquota ordinaria/maggiorata IRAP DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE

IRAP. Determinazione Base imponibile Deduzioni IRAP Aliquota ordinaria/maggiorata IRAP DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE Determinazione Base imponibile Deduzioni Aliquota ordinaria/maggiorata I Confidi determinano la base imponibile sulla base dell art. 10, comma 1, D.Lgs. 446/1997 «Per gli enti privati non commerciali di

Dettagli

Con la Finanziaria per il 2007 sono state introdotte, in sostituzione delle deduzioni, le:

Con la Finanziaria per il 2007 sono state introdotte, in sostituzione delle deduzioni, le: Con la Finanziaria per il 2007 sono state introdotte, in sostituzione delle deduzioni, le: DETRAZIONI: PER CARICHI DI FAMIGLIA PER TIPOLOGIA DI REDDITO 1 CUD 2008 Detrazioni per: Coniuge, figli, altri

Dettagli

Riforma del mercato del lavoro: restrizioni sulle collaborazioni a partita IVA

Riforma del mercato del lavoro: restrizioni sulle collaborazioni a partita IVA CIRCOLARE A.F. N.134 del 27 settembre 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riforma del mercato del lavoro: restrizioni sulle collaborazioni a partita IVA Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

RISOLUZIONE n. 152/E del 15 aprile 2008

RISOLUZIONE n. 152/E del 15 aprile 2008 RISOLUZIONE n. 152/E del 15 aprile 2008 OGGETTO: ISTANZA DI INTERPELLO /2007 - ARTICOLO 11, LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212. - DPR N 917/1986 ART. 174 FUSIONE ENTI DIVERSI DALLE SOCIETÀ Con istanza presentata

Dettagli

Versamenti acconti Irpef, Ires, Irap

Versamenti acconti Irpef, Ires, Irap Versamenti acconti Irpef, Ires, Irap Il 30 novembre è il termine ultimo per versare la seconda o unica rata dell acconto IRPEF da parte delle persone fisiche tenute alla presentazione del Modello Unico

Dettagli

Operazioni extraterritoriali nel volume d affari Da indicare nel rivo VE39 del Modello IVA 2014

Operazioni extraterritoriali nel volume d affari Da indicare nel rivo VE39 del Modello IVA 2014 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 256 25.09.2014 Operazioni extraterritoriali nel volume d affari 2013 Da indicare nel rivo VE39 del Modello IVA 2014 Categoria: IVA Sottocategoria:

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 SOMMARIO EDITORIA FISCALE SEAC Servizio INFORMATIVA

Dettagli

RISOLUZIONE N. 69/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 69/E QUESITO RISOLUZIONE N. 69/E Roma 21 Marzo 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza d interpello - Art. 25 DPR n. 600 del 1973 Ritenute subite dai non residenti - Istituto Nazionale di Alta

Dettagli

RISOLUZIONE N. 61/E. Roma, 16 maggio Oggetto: Istanza di interpello Art. 47 TUIR Associazione in partecipazione Recesso dell associato X

RISOLUZIONE N. 61/E. Roma, 16 maggio Oggetto: Istanza di interpello Art. 47 TUIR Associazione in partecipazione Recesso dell associato X RISOLUZIONE N. 61/E Roma, 16 maggio 2005 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Prot. n. 2005/77753 Oggetto: Istanza di interpello Art. 47 TUIR Associazione in partecipazione Recesso dell associato

Dettagli

Iva: cessione terreni. Fondamentale il concetto di edificabilità

Iva: cessione terreni. Fondamentale il concetto di edificabilità Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 64 28.02.2014 Iva: cessione terreni Fondamentale il concetto di edificabilità Categoria: Iva Sottocategoria: Presupposti d imposta La cessione

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro 1 Aprile 2009, ore 08:05 Deduzione IRAP Assonime conferma il criterio di cassa La deduzione dell IRAP dalla base imponibile IRES e IRPEF va effettuata secondo il criterio di cassa e comunque nel limite

Dettagli

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 17 agosto 2010. Direzione Centrale Normativa

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 17 agosto 2010. Direzione Centrale Normativa RISOLUZIONE N. 83/E Roma, 17 agosto 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica Imposta sostitutiva Retribuzioni erogate ai dipendenti per lavoro notturno e straordinario - articolo

Dettagli

730, Unico 2014 e Studi di settore

730, Unico 2014 e Studi di settore 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 58 15.07.2014 Adeguamento agli studi di settore in Unico Categoria: Studi di settore Sottocategoria: Varie Al fine di evitare il rischio di

Dettagli

Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2012

Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2012 ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 9 4 FEBBRAIO 2012 Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS

Dettagli

RISOLUZIONE N. 202/E

RISOLUZIONE N. 202/E RISOLUZIONE N. 202/E Roma, 29 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 30 DPR n.600 del 1973 e art. 48 del TUIR Cessione a propri dipendenti di generi

Dettagli

di una stabile organizzazione nel caso di un cantiere di costruzione, montaggio o installazione o di supervisione, nonché di un impresa che presta

di una stabile organizzazione nel caso di un cantiere di costruzione, montaggio o installazione o di supervisione, nonché di un impresa che presta DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELL ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE PER

Dettagli

RISOLUZIONE N. 399/E. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del D.lgs. n. 252 del 2005, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 399/E. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del D.lgs. n. 252 del 2005, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 399/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Fondo Pensioni Personale ALFA D.lg. 5 dicembre

Dettagli

LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 5

LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 5 LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 5 Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come

Dettagli

Relazione. In merito alla sfera oggettiva di applicazione, essa è circoscritta alle sole imposte sul. reddito.

Relazione. In merito alla sfera oggettiva di applicazione, essa è circoscritta alle sole imposte sul. reddito. DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELL ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL IRAN PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE

Dettagli

Gli esempi di compilazione

Gli esempi di compilazione Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 42 09.02.2015 CU 2015: la certificazione lavoro autonomo Gli esempi di compilazione Categoria: Contribuenti Sottocategoria: Varie Dal 2015 i sostituti

Dettagli

Ambito di applicazione. Sotto il profilo soggettivo, la misura interessa:

Ambito di applicazione. Sotto il profilo soggettivo, la misura interessa: Prot. 82/2013 Milano, 03-05-2013 Circolare n. 46/2013 AREA: Circolari, Fiscale Irap - Deducibilità dalle Imposte sui Redditi dell Irap Relativa alle Spese per il Personale Dipendente Circolare dell'agenzia

Dettagli

FOCUS FISCALE - GIUGNO/2010 STUDIOIMPRESA FOCUS FISCALE GIUGNO/2010. pagina 1 di 10

FOCUS FISCALE - GIUGNO/2010 STUDIOIMPRESA FOCUS FISCALE GIUGNO/2010. pagina 1 di 10 STUDIOIMPRESA FOCUS FISCALE GIUGNO/2010 pagina 1 di 10 Le deduzioni forfettarie 2009 per le imprese di autotrasporto PREMESSA Con il comunicato stampa del 24 maggio 2010, l Agenzia delle Entrate ha dato

Dettagli

Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2011

Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2011 ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 10 12 FEBBRAIO 2011 Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata

Dettagli

R E L A Z I O N E. Segue una descrizione delle caratteristiche tecniche della Convenzione in parola.

R E L A Z I O N E. Segue una descrizione delle caratteristiche tecniche della Convenzione in parola. DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GABONESE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE

Dettagli

MONOGRAFIA L IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR

MONOGRAFIA L IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR MONOGRAFIA L IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR Indice Introduzione Soggetti obbligati Calcolo della rivalutazione del TFR Imposta sostitutiva Acconto Saldo Termini di versamento Modalità

Dettagli