Manovra anti crisi: nuovi e importanti obblighi per associazioni, enti di volontariato e mondo dello sport dilettantistico

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1 Focus di pratica professionale di Luca Caramaschi Manovra anti crisi: nuovi e importanti obblighi per associazioni, enti di volontariato e mondo dello sport dilettantistico L art.30 del D.L. n.185/08 (c.d. decreto anti crisi ) introduce nuovi obblighi telematici per molti dei soggetti che operano nel settore del no profit. La nuova disposizione, infatti, obbligherà tali soggetti a "trasmettere per via telematica all'agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello" che dovrà essere approvato entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate. Lo scopo del nuovo adempimento telematico sarà quello di verificare il rispetto, da parte di tali soggetti, delle disposizioni fiscali (previste tanto ai fini Iva quanto ai fini delle imposte sui redditi) che consentono di mantenere le entrate di tali soggetti nell alveo della non commercialità. L importanza del nuovo adempimento è sancita dal fatto che l Agenzia delle Entrate potrà, sulla base delle informazioni raccolte e dei successivi controlli eventualmente eseguiti, comunicare l immediata esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa. Che si tratti di una manovra dagli effetti dirompenti in un settore dove, tradizionalmente, il Legislatore ha sempre mantenuto un atteggiamento collaborativo, anche in considerazione del ruolo che il terzo settore riveste nel contesto sociale, è ben spiegato nella relazione tecnica al provvedimento. Con riferimento all attivazione dei controlli e alle aspettative di gettito essa recita che: I controlli previsti dalla norma saranno attivati già dai primi mesi del 2009 con effetti sul versamento delle imposte effettuato nel medesimo anno. Si ritiene che il maggior gettito possa ammontare progressivamente da circa 150 milioni di euro nel 2009, a 150 milioni nel 2010 e a 300 milioni nel Dopo questa doverosa premessa di carattere generale, procediamo all esame tecnico del provvedimento al fine di comprenderne la portata sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. Il testo della nuova disposizione del D.L. n.185/ art.30 Controlli sui circoli privati I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'art.148 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR n.917/86, e all'art.4 del DPR n.633/72 non sono imponibili a condizione che: gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria; gli stessi trasmettano, per via telematica all'agenzia delle Entrate, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello di cui al co.1, anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di comunicazione da parte dell'agenzia delle entrate dell'esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa. 19

2 3. L'onere della trasmissione di cui al co.1 è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all'art.90 della L. n.289/ L'art.7 del D.L. n.136/04, convertito dalla L. n.186/04, è soppresso. 5. La disposizione di cui all'art.10, co.8, del D.Lgs. n.460/97, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla L. n.266/91, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con D.M. del 25 maggio 1995 e che trasmettono i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali ai sensi del co.1. I soggetti interessati Scorrendo il testo del provvedimento è possibile individuare con precisione i soggetti interessati dalle nuove disposizioni. Si tratta, in particolare: 1) degli enti non commerciali di tipo associativo: ossia i consorzi e le associazioni, riconosciute e non, di qualsiasi tipo (culturali, sportive dilettantistiche, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, di promozione sociale, di formazione extra scolastica della persona, ecc.); 2) delle società di capitali sportive dilettantistiche: ossia, della nuova figura introdotta nell ordinamento dall art.90 della L. n.289/02 (Legge finanziaria per l anno 2003); 3) di alcuni soggetti definiti Onlus di diritto : in specifico, delle associazioni e delle altre organizzazioni di volontariato di cui alla L. n.266/91. Dall interpretazione letterale della disposizione pare di poter escludere, dalla nuova previsione, gli altri soggetti che il co.8 dell art.10 del D.Lgs. n.460/97 individua quali Onlus di diritto (ossia delle cooperative sociali, dei consorzi costituiti esclusivamente da cooperative sociali, delle organizzazioni non governative (Ong). In relazione a ciascuno dei predetti soggetti, l art.30 del decreto D.L. n.185/08 stabilisce adempimenti e condizioni che devono essere osservati per il mantenimento delle agevolazioni fiscali ad essi concesse. Un primo adempimento risulta comune a tutte e tre le categorie soggettive: si tratta della trasmissione telematica di dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, che dovrà avvenire con apposito modello da approvarsi entro il 31 gennaio Tale nuovo obbligo rappresenta l imprescindibile condizione che consentirà a tali soggetti il mantenimento delle agevolazioni fiscali. Per la verità, da una prima lettura della disposizione emerge che il mancato adempimento della trasmissione telematica è causa di differenti conseguenze per ciascuna delle tre categorie soggettive sopra esaminate. In particolare: 1) Per enti non commerciali di tipo associativo La norma del decreto prevede il disconoscimento dell irrilevanza fiscale (ai fini Iva e redditi) con riferimento ai corrispettivi, alle quote e ai contributi associativi. Deve osservarsi, in proposito, come tali soggetti sono destinatari di agevolazioni che fuoriescono dall ambito fiscale sopra esaminato (es. sussistono per tali soggetti agevolazioni in altri settori impositivi quali l imposta di registro, le tasse di concessione governativa, le accise sul gas metano, ecc.). Sarà fondamentale capire, quindi, se il venir meno delle agevolazioni previste ai fini dell Iva e delle imposte sul reddito avrà l effetto di mantenere le altre agevolazioni, o se tale situazione condurrà ad una vera e propria riqualificazione dell ente non commerciale in una realtà commerciale vera e propria. Si tratta di una questione non di poco conto che dovrà essere prontamente chiarita in sede interpretativa (vista la portata e le conseguenza che l una o l altra soluzione possono determinare) 20

3 2) Per le società di capitali sportive dilettantistiche 3) Per soggetti definiti Onlus di diritto dal co.8 dell art.10 del D.Lgs. n.460/97 Il co.3 dell art.30 del nuovo decreto si limita ad estendere l obbligo della trasmissione telematica previsto al precedente co.1 per gli enti di tipo associativo. Il collegamento alla previsione degli enti non commerciali di tipo associativo porterebbe a concludere che, in assenza di trasmissione del modello o di carenza delle informazioni fornite con lo stesso, le predette società di capitali sportive dilettantistiche non potrebbero più applicare le agevolazioni che consentono loro di decommercializzare le entrate derivanti dai corrispettivi specifici ricavati da prestazioni rese agli iscritti o partecipanti che risultano affiliati alla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza della società sportiva. Anche in questo caso, si pone il dubbio se tali soggetti possano comunque mantenere le altre agevolazioni riconosciute dall ordinamento: ad esempio, la possibilità di beneficiare del regime forfetario agevolato introdotto dalla L. n.398/91 per i proventi di natura commerciale, oppure la possibilità di corrispondere ad atleti, istruttori, ed alle altre figure previste compensi in esenzione di cui agli artt.67 e 69 del Tuir. Si tratta, peraltro, di agevolazioni che possono essere beneficiate anche dalle associazioni sportive dilettantistiche e quindi, le considerazioni espresse in precedenza, circa la possibile riqualificazione della natura dell ente, assumono parziale rilevanza anche in tale ambito. Si tratta, quindi, di capire se la mancata trasmissione del modello telematico comporterà il venir meno di determinate agevolazioni o, piuttosto, se la conseguenza si spingerà fino al mancato riconoscimento della natura sportiva dilettantistica della società a responsabilità limitata La disposizione contenuta nel co.5 dell art.30 del D.L. n.185/08 appare di non immediata comprensione. Essa, infatti, recita che La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto interministeriale 25 maggio 1995 e che trasmettono i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali ai sensi del comma 1. Il co.8 dell art.10 non prevede alcuna specifica agevolazione, in quanto non fa altro che riconoscere a taluni soggetti, già operanti nel mondo del no profit alla data della introduzione della nuova figura di Onlus, la qualifica di Onlus di diritto con il conseguente riconoscimento delle agevolazioni previste per tali soggetti. Si riporta, di seguito, il testo della disposizione contenuta nel citato co.8 Il co.8 art.10 D.Lgs n.460/97 Sono in ogni caso considerati Onlus, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381 nonché i consorzi di cui all' articolo 8 della predetta legge n.381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n.266 del 1991, n.49 del 1987 e n.381 del

4 Tale disposizione fa salva, con riferimento agli enti di volontariato (soggetti interessati alle nuove previsioni), le disposizioni di maggior favore che la normativa speciale di settore (L. n.266/91) ad essi riconosce. Tali soggetti, quindi, finiranno per perdere la qualifica di Onlus di diritto (si ritiene mantenendo comunque le agevolazioni previste dalla legge speciale), in due situazioni tra loro alternative: mancato invio all Agenzia delle Entrate del modello telematico; svolgimento di attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto interministeriale 25 maggio In relazione a tale ultimo aspetto l unico articolo del decreto del individua quelle attività commerciali marginali che comunque consentono il mantenimento della qualifica di Onlus di diritto. Sono considerate attività marginali: le attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato; le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; le cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; le attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale; le attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell' art.111 (oggi art.148), co.3, del Tuir approvato con DPR n.917/86, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione. Tali attività devono essere svolte: in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all' art.6 della L. n.266/91; senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa. Infine, non rientrano tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni. Solo lo svolgimento di attività commerciali, che presentano caratteristiche diverse da quelle evidenziate in precedenza, determina la mancata applicazione del co.8 dell art.10 e, quindi, il disconoscimento della qualifica di Onlus di diritto. Anche in questo caso sarà opportuno che l amministrazione finanziaria chiarisca le conseguenze concrete di tale disconoscimento, anche ai fini di un corretto inquadramento di tali enti. Il contenuto della comunicazione telematica Circa i contenuti della comunicazione telematica, il co.1 dell art.30 del D.L. n.185/08 fa riferimento a dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali. Si tratta di un affermazione talmente generica che risulta difficile, ad oggi, ipotizzare il reale contenuto della comunicazione. Solo con l emanazione del futuro provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate si potrà capire la portata in termini di adempimenti richiesti alle organizzazioni interessate. Essendo in gioco, per quanto riguarda gli enti di tipo associativo, la non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi di cui all'art.148 del Tuir e la non rilevanza ai fini 22

5 Iva prevista dall'art.4 del DPR n.633/72, un dato sicuramente richiesto sarà quello relativo sia alla forma che al contenuto degli statuti. Ciò in quanto il co.8 dell art.148 del Tuir subordina la spettanza delle agevolazioni: alla redazione dell atto costitutivo o statuto nella forma dell atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata; all inserimento nello statuto di specifiche clausole che assicurino la non lucratività dell ente associativo. Poiché uno degli elementi essenziali previsto dallo statuto è la redazione del rendiconto dell ente di tipo associativo, con la conseguente approvazione dello stesso da parte dell assemblea degli associati, è altrettanto probabile che tali documenti (rendiconto e verbale) formeranno oggetto di richiesta (si vedrà se con l allegazione dell intero documento piuttosto che tramite indicazione degli elementi principali) nella trasmissione telematica da inoltrare all Agenzia delle Entrate. Da quanto detto sopra emerge con chiarezza che a partire dall'anno 2009 ci sarà una svolta per il comparto associativo: sarà direttamente l'agenzia delle Entrate a ricevere i dati dagli enti senza scopo di lucro, con la possibilità di "comunicazione... dell'esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti...". Sarà sempre il provvedimento direttoriale di approvazione del modello che renderà note le modalità con le quali l Agenzia delle Entrate comunicherà la decadenza dei benefici fiscali (una delle questioni più delicate da chiarire, visto che la disposizione interessa anche i soggetti già costituiti alla data del , riguarderà la decorrenza della perdita dei benefici). Sport dilettantistico: cambiano le regole del riconoscimento ai fini sportivi Il co.4 dell art.30 del D.L. n.185/08 dispone la soppressione dell art.7 del D.L. n.136/04, convertito dalla L. n.186/04. Riportiamo di seguito il testo della disposizione abrogata. art.7 Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica 1. In relazione alla necessità di confermare che il Coni è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242, e successive modificazioni. 2. Il Coni trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle Entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi. Va in proposito ricordato che, in applicazione dei principi espressi nel richiamato art.7, ora abrogato con deliberazione n.1288 dell 11 novembre 2004, il Coni ha formalizzato l istituzione del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche. L iscrizione telematica al Registro del CONI ha assolto fino ad oggi alla funzione di riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni operanti in tale settore ed è stata la condizione necessaria per il mantenimento di determinate agevolazioni fiscali riconosciute a tali soggetti. In virtù della richiamata abrogazione, quindi, è venuta meno l'utilità del Registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche tenuto in via telematica dal Coni (sul sito e della successiva trasmissione annuale dei dati all Agenzia delle Entrate. 23

6 A partire dal 2009, pertanto, tutto il comparto sportivo dilettantistico ritorna sotto il diretto controllo dell'agenzia delle Entrate la quale, in virtù del nuovo adempimento telematico, assolverà direttamente alla funzione di organo certificatore degli organismi sportivi (e non solo). Per concludere, non si può non sottolineare come le nuove disposizioni, oltre a determinare un notevole incremento dei costi (si dovrà in molti casi delegare un professionista abilitato alla raccolta ed alla trasmissione telematica dei dati), gettano un ombra di incertezza sul prossimo futuro del mondo associativo che, spesso costituito da realtà di ridotte dimensioni, avrà difficoltà ad organizzarsi in tempi così brevi. 24

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