Comune di Langhirano

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1 Comune di Langhirano Provincia di Parma POC Piano Operativo Comunale (L.R. 24 marzo 2000, n. 20) POC.N01 POC.T01 Scala 1: NormeQuadro tecniche attuazione di di sintesi Adozione Controdeduzione Approvazione Del. C.C. n. 23 del 18/03/2013 Del. C.C. n. del / / Del. C.C. n. del / / Sindaco Stefano Bovis Assessore all urbanistica Marco Contini Segretario generale Emilio Binini Responsabile del procedimento Vittorio Ghirardi Gruppo di progettazione Fabio Ceci (coordinatore) Alex Massari Luca Reverberi Marco Aicardi Nicoletta Toffaletti Francesco Boccia Andrea Panzavolta

2 I - DISPOSIZIONI GENERALI... 2 Art. 1 Caratteri, contenuti e compiti del POC... 2 Art. 2 Elaborati costitutivi del POC... 5 Art. 3 Rapporti con il PSC... 6 Art. 4 Rapporti con gli strumenti di programmazione comunale... 6 Art. 5 Rapporti con gli strumenti urbanistici attuativi... 6 Art. 6 Definizioni specifiche del POC... 7 II ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATICO COMUNALE Art. 7 Modalità di attuazione degli interventi Art. 8 Programma di attuazione delle dotazioni territoriali Art. 9 Localizzazione delle opere pubbliche: dotazioni territoriali e infrastrutture Art. 10 Infrastrutture per la viabilità Art. 11 Percorsi ciclopedonali Art. 12 VAS / Valsat del POC Art. 13 Ambito di trasformazione e riqualificazione Art. 14 Scheda normativa Art. 15 Indici urbanistici e funzioni ammesse Art. 16 Parco fluviale Art. 17 Perequazione urbanistica Art. 18 Prescrizioni ambientali e paesaggistiche di carattere generale per i PUA Art. 19 Contributo alla città pubblica Art. 20 Bandi concorsuali III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 21 Articolazione temporale del contributo alla città pubblica e della perequazione urbanistica Art. 22 Individuazione delle aree per gli impianti di distribuzione dei carburanti Art. 23 Modifiche al POC Art. 24 Entrata in vigore del POC Norme abrogate - Misure di salvaguardia

3 I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Caratteri, contenuti e compiti del POC 1. Il Piano Operativo Comunale (POC), in conformità ai contenuti della LR 20/2000, è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Trascorso tale periodo, cessano di avere efficacia le previsioni del POC non attuate, sia quelle che conferiscono diritti edificatori sia quelle che comportano l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio. In particolare, cessano di avere efficacia le previsioni del POC per le quali, alla data di scadenza del termine quinquennale: a) nel caso di intervento indiretto, non sia stato adottato o presentato il PUA, prescritto dal POC stesso; b) nel caso di intervento diretto, non sia stata presentata la denuncia di inizio attività ovvero non sia stata presentata domanda per il rilascio del permesso di costruire; c) nel caso di vincoli espropriativi, non sia stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera ovvero non sia stato avviato il procedimento di approvazione di uno degli atti che comporta dichiarazione di pubblica utilità, secondo la legislazione vigente. 2. Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC, del quale non può modificarne i contenuti. 3. Il POC contiene, per gli ambiti di riqualificazione e per i nuovi insediamenti: a) la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi, anche apportando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dal PSC, purché non riguardino ambiti soggetti a disciplina di tutela; b) un apposito elaborato denominato Documento programmatico per la qualità urbana che, per parti significative della città comprensive di quelle disciplinate dal POC stesso, individua i fabbisogni abitativi, di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità, definendo gli elementi di identità territoriale da salvaguardare e perseguendo gli obiettivi del miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del benessere ambientale e della mobilità sostenibile; c) le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, nonché di quelli di conservazione; d) i contenuti fisico morfologici, sociali ed economici e le modalità di intervento; 2

4 e) l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e fattibilità e ad interventi di mitigazione e compensazione degli effetti; f) la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree, nonché gli interventi di integrazione paesaggistica; g) l'individuazione e la disciplina degli interventi di edilizia residenziale sociale da realizzare in conformità a quanto disposto dagli articoli A- 6-bis e A-6-ter dell'allegato alla LR 20/2000. La quota di Edilizia residenziale sociale prevista nelle Schede normative ha valore di indirizzo da definirsi in dettaglio in sede di convenzionamento con il soggetto attuatore. h) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico. i) una relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali interventi disciplinati, nonché una agenda attinente all'attuazione del piano, che indichi i tempi, le risorse e i soggetti pubblici e privati chiamati ad attuarne le previsioni, con particolare riferimento alla dotazioni territoriali, alle infrastrutture per la mobilità e agli interventi di edilizia residenziale sociale. 4. Per gli ambiti di riqualificazione il POC definisce gli interventi di riqualificazione da realizzare ed i relativi obiettivi di qualità. 5. L'intervento di riqualificazione urbana PRU Capoluogo è di dimensioni e consistenza tali da incidere sulla riorganizzazione della città e persegue: a) il miglioramento delle condizioni di salubrità e sicurezza; b) l'arricchimento della dotazione dei servizi, del verde pubblico e delle opere infrastrutturali occorrenti; c) la riduzione della congestione urbana, garantendo l'accessibilità nelle sue varie forme; d) il risparmio dell'uso delle risorse naturali disponibili ed in particolare il contenimento del consumo delle risorse energetiche; e) la realizzazione di offerta abitativa, con particolare riferimento agli alloggi di edilizia residenziale sociale, nell'osservanza di quanto disposto dagli articoli A-6-bis e A-6-ter dell'allegato alla LR 20/ Per gli ambiti di riqualificazione urbana il POC contiene la dettagliata descrizione degli interventi da realizzare e delle relative tipologie, nonché delle risorse da investire da parte dei soggetti pubblici e privati. 7. Nel definire le modalità di attuazione di ciascun nuovo insediamento o intervento di riqualificazione il POC applica i criteri di perequazione definiti dal PSC. 3

5 8. Il POC programma la contestuale realizzazione e completamento degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni territoriali e infrastrutture per la mobilità. A tale scopo il piano può assumere, anche in deroga ai limiti temporali definiti dal comma 1, il valore e gli effetti del PUA, ovvero individuare le previsioni da sottoporre a pianificazione attuativa, stabilendone indici, usi e parametri. 9. Il POC può stabilire che gli interventi di trasformazione previsti siano attuati attraverso società aventi come oggetto la trasformazione di aree urbane, di cui all'art. 6 della L.R. 3 luglio 1998, n Il POC disciplina inoltre i progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale di cui all art. 49 nonché la realizzazione di dotazioni ecologiche o di servizi ambientali negli ambiti agricoli periurbani ai sensi del comma 4 dell'art. A-20 dell'allegato alla LR 20/ Il POC può assumere il valore e gli effetti: a) dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui all art. 8 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14; b) dei piani pluriennali per la mobilità ciclistica, di cui alla L. 19 ottobre 1998, n Le previsioni del POC relative alle infrastrutture per la mobilità possono essere modificate e integrate dal Piano Urbano del Traffico (PUT), approvato ai sensi del comma 4 dell art. 22 della LR 20/ Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di trasformazione, il POC può assegnare quote di edificabilità, nell ambito del dimensionamento complessivo stabilito dal PSC, quale equo ristoro del sacrificio imposto ai proprietari con l'apposizione del vincolo di destinazione per le dotazioni territoriali o per le infrastrutture per la mobilità. Per il medesimo scopo lo strumento urbanistico può prevedere, anche attraverso la stipula di accordi di cui all'art. 18 della LR 20/2000, il recupero delle cubature afferenti alle aree da destinare a servizi, su diverse aree del territorio urbano, purché sia evidente la conformità alle prescrizioni, alle direttive e agli indirizzi del PSC. 14. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione di approvazione del POC che assume il valore egli effetti del PUA comporta la dichiarazione di pubblica utilita delle opere ivi previste. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita cessano se le opere non hanno inizio entro cinque anni dall'entrata in vigore del POC. 15. L'individuazione delle nuove aree destinate agli insediamenti produttivi, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 447 del 1998, è attuata dal Comune nell'ambito della predisposizione del POC o delle sue varianti. I progetti relativi alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi possono comportare variazioni al POC, secondo le modalità e i limiti previsti dall'art. 5 del citato D.P.R. n. 447 del

6 16. Attraverso il POC sono individuate le aree per gli impianti di distribuzione dei carburanti, ai sensi del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n La previsione da parte del POC dei nuovi insediamenti e degli interventi negli ambiti da riqualificare è subordinata all'esistenza ovvero alla contemporanea realizzazione e attivazione di una adeguata dotazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti. Art. 2 Elaborati costitutivi del POC 1. Costituiscono elaborati del Piano Operativo Comunale: Relazioni POC.R01 - Relazione illustrativa Allegati alla Relazione illustrativa POC.R Stato di attuazione delle dotazioni territoriali POC.R Richieste per l'inserimento nel POC POC.R Valutazione delle richieste per l'inserimento nel POC POC.R Laboratori del POC POC.R Studio sul sistema della mobilità POC.R02 - Documento programmatico per la qualità urbana POC.R03 - Relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria degli interventi POC.R04 - Quaderno delle varianti al PSC e al RUE Norme POC.N01 - Norme tecniche di attuazione POC.N02 - Schede normative POC.N Programma di Riqualificazione Urbana - Schema di assetto urbanistico (scala 1:2.000) POC.N Programma di Riqualificazione Urbana - Schema di assetto urbanistico (scala 1:1.000) POC.N02.3 Tavola dei vincoli / Scheda dei vincoli POC.N03 - Schema di accordo con i soggetti attuatori Tavole POC.T01 - Quadro di sintesi (scala 1:15.000) POC.T02 - Ambiti e interventi assoggettati a POC (scala 1:15.000) POC.T Ambiti e interventi assoggettati a POC (scala 1:5.000) POC.T Ambiti e interventi assoggettati a POC (scala 1:5.000) 5

7 POC.T Ambiti e interventi assoggettati a POC (scala 1:5.000) POC.T Ambiti e interventi assoggettati a POC (scala 1:5.000) Valsat POC.V01 - Valutazione di sostenibilità ambientale Art. 3 Rapporti con il PSC 1. Il POC è redatto in conformità alle previsioni del PSC vigente. 2. Nel POC gli ambiti di intervento sono perimetrati su base cartografica di maggior dettaglio. Pertanto il POC può presentare difformità rispetto al PSC, sia per quanto riguarda le perimetrazioni degli ambiti o dei sub ambiti, sia nel conteggio delle superfici e dei diritti edificatori, rispetto agli elaborati cartografici e normativi del PSC. Tali rettifiche non costituiscono variante al PSC. Art. 4 Rapporti con gli strumenti di programmazione comunale 1. Il presente POC è coordinato con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti del Programma Pluriennale di Attuazione, di cui all art.13 della legge n Il presente POC costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali. Art. 5 Rapporti con gli strumenti urbanistici attuativi 1. I Piani Urbanistici Attuativi (PUA), in conformità ai contenuti della LR 20/2000, sono gli strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione, disposti dal POC qualora esso stesso non ne assuma i contenuti. 2. I PUA possono assumere, in considerazione degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei seguenti piani o programmi: a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione, di cui agli artt. 13 e 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150; b) i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167; c) i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865; d) i piani di recupero di cui alla Legge 5 agosto 1978, n. 457; e) i programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179; 6

8 f) i programmi di recupero urbano di cui all'art. 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n Inoltre il PUA può dare attuazione ai progetti di valorizzazione commerciale delle aree urbane previsti dal POC ai sensi della lettera a) del comma 8 dell art. 30 della LR 20/ Il programma di riqualificazione urbana, di cui all'art. 4 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19, assume il valore e produce gli effetti del PUA. 5. I PUA devono essere redatti in conformità con le prescrizioni grafiche e normative del POC. 6. La relativa convenzione urbanistica (che disciplina i rapporti derivanti dall attuazione degli interventi previsti dal PUA) deve essere conforme ai contenuti dell Accordo stipulato per l attuazione degli interventi inclusi nel POC. 7. I diritti edificatori assegnati dal POC sono calcolati con i parametri prescritti dal PSC sulle superfici territoriali e fondiarie risultanti dalle perimetrazioni delle aree sulla base cartografica di maggior dettaglio, a dal conseguente calcolo delle aree, nel rispetto dei criteri e dei limiti massimi definiti dal PSC. Eventuali difformità che dovessero intervenire in fase attuativa sulla base dei dati catastali di superficie e della ripartizione tra diverse proprietà non potranno modificare i valori complessivi fissati dal PSC e dal POC, ma solo, eventualmente, la ripartizione proporzionale dei diritti tra le diverse proprietà. 8. In sede di PUA potranno essere introdotte modifiche non sostanziali di carattere cartografico, senza che questo costituisca variante al POC, per effetto dei rilievi plano altimetrici eseguiti e degli approfondimenti progettuali compiuti, a condizione che non siano superati i valori massimi di carico urbanistico e siano soddisfatte le condizioni di sostenibilità definite dal PSC. 9. Ai sensi del comma 4 dell art 30 della L.R. 20/2000, il POC può essere adottato contestualmente all adozione dei Piani Urbanistici Attuativi relativi ad ambiti o sub-ambiti specifici. Art. 6 Definizioni specifiche del POC 1. Per l attuazione degli interventi il POC contiene definizioni specifiche che sono di seguito illustrate nel dettaglio. Per le altre definizioni non contenute nelle presenti norme si dovrà fare riferimento alle norme di RUE e di PSC. Ambiti di trasformazione e riqualificazione 2. Ambiti inseriti nel Piano Operativo Comunale: ambiti di trasformazione e riqualificazione posti in attuazione con il presente POC. 7

9 3. Ambiti inseriti nel Piano Operativo Comunale a seguito di accordi già sottoscritti: ambiti di trasformazione e riqualificazione posti in attuazione con il presente POC secondo modalità già definite in precedenti accordi ex art. 18 LR 20/ Ambiti non inseriti nel Piano Operativo Comunale: ambiti di trasformazione e riqualificazione da porsi in attuazione in un successivo POC 5. Ambiti del Regolamento Urbanistico Edilizio in attuazione con il Piano Operativo Comunale: ambiti di trasformazione e riqualificazione posti in attuazione con il presente POC in ragione di obblighi definiti all interno delle norme di RUE. Dotazioni territoriali 6. Aree inserite nel Piano Operativo Comunale: aree per dotazioni territoriali poste in attuazione con il presente POC, secondo le modalità previste agli art. 8 e 9 delle presenti Norme. 7. Aree da attuare mediante criteri di perequazione urbanistica: aree per dotazioni territoriali da attuarsi secondo le modalità previste all art. 17 delle presenti Norme. Schema di assetto urbanistico 8. Aree di concentrazione volumetrica: aree poste all interno degli ambiti di trasformazione e riqualificazione nelle quali è consentita la realizzazione di nuovi volumi edilizi. 9. Ambiti unitari di progettazione: ricomprende le aree interessate dal progetto di assetto urbanistico e infrastrutturale, da svilupparsi come onere da parte del soggetto attuatore. 10. Allineamenti degli edifici di progetto: indica l orientamento del fronte principale, da collocarsi alle distanze previste dalla normativa generale. 11. Edifici esistenti di uso pubblico: edifici esistenti destinati o da destinarsi previa cessione a funzioni di uso pubblico. 12. Edifici esistenti di uso privato: edifici esistenti da utilizzare per usi privati a cura del soggetto attuatore. 13. Attrezzature di uso pubblico di progetto: aree di cessione destinate alla realizzazione di attrezzature di uso pubblico. 14. Verde pubblico di progetto: aree di cessione destinate alla realizzazione di parchi e attrezzature sportive di uso pubblico. 15. Parcheggi pubblici di progetto: parcheggi pubblici da realizzarsi obbligatoriamente senza possibilità di monetizzazione e secondo una disposizione da specificarsi puntualmente in sede di PUA. 8

10 16. Spazi ciclopedonali di progetto: aree di cessione da sistemarsi come spazio pubblico a cura del soggetto attuatore secondo le indicazioni fornite dall Ufficio Tecnico Comunale. 17. Viabilità urbana di progetto: strade di progetto da realizzarsi a cura del soggetto attuatore secondo le indicazioni fornite dall Ufficio Tecnico Comunale. 18. Verde lineare: alberature esistenti da tutelare e alberature di progetto da realizzarsi a cura del soggetto attuatore. 9

11 II ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATICO COMUNALE Art. 7 Modalità di attuazione degli interventi 1. Gli interventi inclusi nel POC sono relativi alle proposte pervenute a seguito della pubblicazione del Bando, selezionate dall Amministrazione Comunale in base ai criteri di formazione del POC. I soggetti proponenti, prima di dare attuazione alla previsione urbanistica, dovranno stipulare con l Amministrazione Comunale un Accordo preliminare di cui all art.18 della L.R.20/2000 con il quale si impegnano all attuazione degli interventi, alla realizzazione delle opere e alla cessione delle aree secondo le specifiche individuate nella Scheda normativa e nelle presenti norme di POC. 2. Il POC è approvato dal Consiglio Comunale al termine dell iter di adozione, pubblicazione, decisione sulle osservazioni presentate. 3. L Accordo tipo costituisce parte integrante del POC. Nei casi dove l Accordo preliminare di cui al precedente comma 1 non sia perfezionato entro la data di approvazione del POC cui accede, è prescritta la sospensione della attuazione degli interventi programmati fino alla data di perfezionamento dell Accordo stesso, senza che questo costituisca variante al POC. Art. 8 Programma di attuazione delle dotazioni territoriali 1. In base all art. 30 della L.R.20/2000 gli interventi inseriti nel POC concorrono all attuazione delle dotazioni territoriali, secondo priorità fissate dal POC stesso. 2. Il programma di attuazione delle dotazioni territoriali è descritto negli elaborati POC.R01, POC.R02, POCR03, che può essere aggiornato e modificato a seguito di esigenze intervenute nell attuazione degli interventi e di conseguenza nella programmazione delle risorse. L aggiornamento del programma avviene attraverso delibera consiliare e non determina variante del POC, a meno che non rappresenti una modificazione significativa degli obiettivi qualitativi e quantitativi del POC stesso. 3. L aggiornamento del programma è corredato da un bilancio dello stato di attuazione degli interventi relativi alle dotazioni territoriali inserite nel POC e delle altre opere pubbliche inserite nel programma triennale, e da un quadro delle opere provenienti dagli accordi con i privati, correlate alla localizzazione ed alla descrizione tecnica delle opere da realizzare e in corso di realizzazione. 10

12 Art. 9 Localizzazione delle opere pubbliche: dotazioni territoriali e infrastrutture 1. La localizzazione delle opere pubbliche è operata dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ovvero da loro varianti, che ne prevedono la realizzazione. In particolare il POC stabilisce la puntuale localizzazione dell'opera, con la conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, anche apportando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti idonei ed ai corridoi individuati dal PSC. Esso disciplina altresì le modalità attuative dell'opera e le dotazioni o misure che ne assicurano la sostenibilità ambientale e territoriale, in conformità alle previsioni del PSC. 2. Il Comune provvede con il POC alla localizzazione delle opere pubbliche di interesse comunale e di quelle previste dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale sovraordinati. 3. Compete inoltre al POC la programmazione delle opere pubbliche comunali da realizzare nell'arco temporale della propria validità, in coerenza con le indicazioni del programma dei lavori pubblici di cui all'art. 14 della Legge 11 febbraio 1994, n Art. 10 Infrastrutture per la viabilità 1. L elaborato cartografico POC.T02 individua le infrastrutture per la viabilità da attuarsi contestualmente al POC, articolate nel seguente modo: Riqualificazione degli assi infrastrutturali Viabilità di progetto Rotatorie di progetto e incroci da riqualificare Percorsi ciclopedonali 2. Le infrastrutture per la viabilità si attuano secondo le modalità previste dagli art. 8 e 9 delle presenti Norme. Art. 11 Percorsi ciclopedonali 1. Le Schede normative del POC definiscono le caratteristiche dei percorsi ciclopedonali di progetto, in ragione delle seguenti tipologie: Tipo A - Percorso ciclabile autonomo Tipo B - Pista ciclabile in sede propria Tipo C - Pista ciclabile su corsia riservata, ricavata dalla carreggiata stradale Tipo D - Pista ciclabile su corsia riservata, ricavata dal marciapiede Tipo E - Percorso promiscuo ciclabile e veicolare 11

13 2. Tipo A - Percorso ciclabile autonomo (separazione massima): itinerario ciclabile o porzione di esso realizzato in sede autonoma rispetto alle altre tipologie di traffico e tale da non prevedere commistione di funzioni con il traffico veicolare. I percorsi autonomi attraversano tipicamente zone riservate alle utenze ciclopedonali o alla fruizione ambientale, utilizzando tracciati preesistenti, eventualmente adibiti ad altri usi, ovvero realizzati ex-novo. 3. Tipo B - Pista ciclabile in sede propria (separazione alta): itinerario ciclabile o porzione di esso, ad unico o doppio senso di marcia, realizzato all'interno della piattaforma stradale, ma in sede fisicamente separata da quella relativa ai veicoli a motore e ai pedoni mediante idonei spartitraffico longitudinali fisicamente invalicabili. L'itinerario può essere realizzato all'interno di una sede stradale di nuovo impianto, entro i limiti di una sede stradale preesistente (ad esempio per riallocazione di porzioni di carreggiata, per eliminazione di spazi per la sosta), o in allargamento alla carreggiata (estensione del rilevato stradale, con tombamento del fosso di scolo, ecc.). 4. Tipo C - Pista ciclabile su corsia riservata, ricavata dalla carreggiata stradale (integrazione alta): itinerario ciclabile o porzione di esso, realizzato in unico senso di marcia contiguamente a destra alla corsia destinata al transito dei veicoli motorizzati, in direzione concorde con la stessa e separata da una striscia di delimitazione longitudinale o da delimitatori di corsia. L'itinerario è generalmente realizzato mediante la riallocazione di porzioni di carreggiata stradale. 5. Tipo D - Pista ciclabile su corsia riservata, ricavata dal marciapiede (integrazione alta): itinerario ciclabile o porzione di esso realizzata in unico o doppio senso di marcia sul marciapiede, lungo il lato adiacente alla carreggiata stradale, qualora l'ampiezza ne consenta la realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni. L'itinerario è generalmente realizzato mediante la riallocazione di parte degli spazi pedonali esistenti. 6. Tipo E - Percorso promiscuo ciclabile e veicolare: itinerario ciclabile o porzione di esso realizzato sulla carreggiata stradale, in promiscuo con i veicoli a motore, al fine di garantire la continuità della rete degli itinerari qualora non sia possibile realizzare piste specifiche. La commistione dei flussi ciclabili e veicolari presuppone un adeguato comportamento dei veicoli motorizzati, al fine di garantire condizioni di sicurezza e di qualità. In tale configurazione sarà pertanto necessaria l'istituzione di "Zone a velocità limitata" (esempio zone 30) o di "Strade residenziali", corredate da misure di moderazione del traffico, finalizzate in particolare a ridurre la differenza di velocità tra le diverse componenti (ciclistica e veicolare) rendendo prioritarie le componenti deboli. 12

14 Art. 12 VAS / Valsat del POC 1. La VAS / Valsat del POC è finalizzata ad identificare gli impatti locali di ciascun intervento previsto ed eventualmente a specificare ulteriori misure di mitigazione o compensazione, anche in relazione alle peculiarità locali del territorio comunale, all evoluzione delle sue caratteristiche ambientali, con riferimento anche al Rapporto ambientale della VAS / Valsat del PSC ed in particolare alle misure di mitigazione in esso previste. 2. La VAS / Valsat del POC è parte integrante e sostanziale del piano urbanistico operativo. Le misure di mitigazione e compensazione in esso contenute sono prescrittive per l attuazione della previsioni urbanistiche e sono riportate al interno delle Schede normative. 3. Nel caso il POC assuma il valore e gli effetti di PUA, ai sensi dell art.30 della LR n.20/2000 e s.m.i., oppure nel caso il PUA rappresenti modifica al POC, ai sensi dell art.22 della LR n.20/2000 e s.m.i., e l intervento sia sottoposto alla procedura di VIA ovvero di verifica (screening) ai sensi della LR n.9/1999 e s.m.i., lo Studio Ambientale previsto dalle procedure citate sostituisce la VAS / Valsat del POC. 4. La Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale del POC nell'ambito delle riserve al piano adottato di cui all'articolo 34, comma 6, della LR 20/2000 previa acquisizione delle osservazioni presentate, dando specifica evidenza a tale valutazione. Art. 13 Ambito di trasformazione e riqualificazione 1. Gli ambiti di trasformazione e riqualificazione interessano parti del territorio urbanizzato e urbanizzabile interne agli Ambiti Territoriali che il PSC pone in attuazione attraverso il POC. 2. Ogni ambito è delimitato nelle tavole del POC ed è individuato con apposita grafia ed una sigla numerica identificativa. 3. All interno delle Schede normative sono definite, per ciascun ambito le funzioni caratterizzanti e le potenzialità alla trasformazione, da attuarsi secondo le modalità indicate dalle presenti norme. 4. All interno dei limiti definiti dall Ambito Territoriale del PSC di appartenenza, il POC può articolare e specificare gli elementi caratterizzanti l ambito di trasformazione e riqualificazione di seguito elencati: a) delimitazione geometrica; b) assetto delle funzioni caratterizzanti; c) dimensionamento delle nuove previsioni. 5. Gli ambiti si attuano attraverso il POC, che ne specifica i contenuti progettuali e di mitigazione ambientale. 13

15 6. In caso di realizzazione parziale degli ambiti, i diritti edificatori e le dotazioni territoriali di cessione, saranno suddivisi in modo proporzionale all estensione dell area di intervento, mentre il POC definisce gli interventi infrastrutturali e di mitigazione ambientale, che rappresentano una pre condizione all attuazione di ogni singolo stralcio funzionale. 7. Il progetto urbanistico degli ambiti è specificato all interno di Schede normative di dettaglio che costituiscono parte integrante del POC, che dettano prescrizioni atte a definire gli obiettivi edilizi ed urbanistici per queste aree di trasformazione e le rispettive caratteristiche dimensionali e tecniche. Art. 14 Scheda normativa 1. Le Schede normative interessano parti del territorio urbanizzato e urbanizzabile, dove si concentrano i nuovi interventi urbanistici di espansione e riqualificazione previsti nel PSC previgente. 2. Le Schede normative costituiscono parte integrante del POC, che detta prescrizioni atte a definire gli obiettivi edilizi ed urbanistici per queste aree di trasformazione e le rispettive caratteristiche dimensionali e tecniche. 3. All interno dei limiti definiti dall ambito di appartenenza, il POC articola e specifica gli elementi seguenti contenuti nelle Schede normative a) Dati urbanistici generali: costituiscono elemento progettuale prescrittivo, fatta salva la verifica catastale della superficie territoriale d intervento. b) Funzioni previste: le quantità riportate per ciascuna funzione hanno valore indicativo, ad esclusione di quanto indicato all interno delle prescrizioni insediative. c) Incrementi potenziali: rappresenta la componente premiale del POC a favore dei soggetti attuatori, da assegnarsi nel seguente modo: Concorso di progettazione = + 10% SU, se il soggetto attuatore definisce i caratteri architettonici dell intervento attraverso l utilizzo del concorso di progettazione; Demolizione entro 6 mesi dall accordo POC = + 5% SU, se l inizio lavori avviene entro 6 mesi dalla firma dell accordo ex art. 18 LR 20/2000; Indice derivato da aree di perequazione urbanistica = + 10% SU, se il soggetto attuatore aderisce alla Perequazione urbanistica prevista all art. 17 delle presenti Norme. d) Oneri pubblici: sintetizza gli oneri previsti a favore dell Amministrazione Comunale, articolati nel seguente modo: 14

16 Oneri di urbanizzazione primaria puntuali: definisce le opere di urbanizzazione primaria puntuali aggiuntive a quelle prevista dalla normativa generale, obbligatorie e aggiuntive al Contributo alla città pubblica; Oneri (U2 + CC): rimanda alle tabelle parametriche vigenti al momento dell intervento; Contributo alla città pubblica: definisce il valore economico del contributo per opere pubbliche connesse all intervento a carico del soggetto attuatore, secondo le modalità previste dall art. 19 delle presenti Norme. e) Schema di assetto urbanistico: definisce i principali elementi spaziali e funzionali di riferimento per l elaborazione del progetto attuativo di maggiore dettaglio. f) Indirizzi insediativi: integra i contenuti progettuali dello Schema di assetto urbanistico e gli interventi previsti possono essere realizzati con il Contributo alla città pubblica. g) Indirizzi ambientali e paesaggistiche: integra i contenuti progettuali dello Schema di assetto urbanistico e gli interventi previsti possono essere realizzati con il Contributo alla città pubblica. h) Indirizzi infrastrutturali e sulla mobilità: integra i contenuti progettuali dello Schema di assetto urbanistico e gli interventi previsti possono essere realizzati con il Contributo alla città pubblica. Art. 15 Indici urbanistici e funzioni ammesse 1. Il POC, in coerenza con i contenuti del PSC, all interno degli Ambiti di trasformazione e riqualificazione, utilizza gli indici urbanistici definiti nel RUE, che specifica le modalità di calcolo degli stessi. 2. Gli indici urbanistici si applicano alle funzioni caratterizzanti l Ambito di trasformazione e riqualificazione e riportate nella Scheda normativa. 3. Fatto salvo il massimo carico urbanistico ammesso dal PSC, il POC può articolare le funzioni caratterizzanti con altre funzioni ammesse, previa verifica di compatibilità urbanistica e ambientale delle stesse e nei limiti stabiliti dalle Schede normative. Art. 16 Parco fluviale 1. Il Parco fluviale è l insieme delle aree destinate dal PSC alla tutela delle aree ripariali del Torrente Parma poste in prossimità dell abitato 15

17 di Langhirano ed è destinato alla realizzazione di un parco attrezzato pubblicamente fruibile. 2. Il Parco fluviale si attua prioritariamente attraverso la Perequazione urbanistica, così come specificato all art.17 delle presenti Norme. 3. All interno del Parco fluviale sono individuate le Aree di concentrazione delle funzioni a servizio del parco fluviale, dove è ammesso il recupero dei fabbricati esistenti per attività sportive, culturali e ricreative compatibili con il Parco fluviale, da definirsi con apposito accordo ex art. 18 LR 20/ All interno delle Aree di concentrazione delle funzioni a servizio del parco fluviale le nuove destinazioni urbanistiche ed il recupero delle aree a Parco fluviale diventeranno efficaci subordinatamente alla definizione delle modalità e delle condizioni di trasferimento delle attività insediate, mediante stipulazione di un apposita convenzione. Sino alla data di stipulazione della predetta convenzione, gli edifici e le aree saranno soggette agli usi legittimati da specifico titolo abilitativo secondo le seguenti modalità: Attività insediate con regolare titolo abilitativo: conservazione degli usi legittimati con possibilità di ampliamento dei fabbricati esistenti sino ad un massimo del 10% per esigenze igienico funzionali; Attività insediate con titolo abilitativo in sanatoria: conservazione degli usi legittimati con possibilità di intervento limitatamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Art. 17 Perequazione urbanistica 1. L elaborato POC.T02.2 individua le aree del Parco fluviale sottoposte dal POC alla Perequazione urbanistica. 2. Le aree di Perequazione urbanistica sono dotate di un indice di utilizzazione territoriale (UT) = 0,10 mq/mq, da realizzarsi all interno degli Ambiti di trasformazione e riqualificazione individuati dal POC. 3. La possibilità di partecipare all attuazione della Perequazione urbanistica, da parte dei proprietari degli immobili compresi nel Parco fluviale così come individuati nell elaborato POC.T02.2, è subordinata alla preliminare adesione all accordo ai sensi dell'art. 18 LR 20/2000 previsto per l attuazione degli Ambiti di trasformazione e riqualificazione. 4. L'acquisizione al demanio comunale delle proprietà immobiliari necessarie alla realizzazione del Parco fluviale può avvenire attraverso la partecipazione degli aventi titolo alla Perequazione urbanistica oppure, nei casi di inerzia o indisponibilità ad aderire, mediante procedimento espropriativo. 16

18 5. Sono escluse dalla Perequazione urbanistica le proprietà immobiliari nei confronti delle quali, alla data di approvazione del POC, è già stato avviato il procedimento espropriativo. Art. 18 Prescrizioni ambientali e paesaggistiche di carattere generale per i PUA 1. Fatte salve le prescrizioni di sostenibilità e urbanistiche delle specifiche Schede normative degli ambiti del PSC, nel rispetto dell applicazione della normativa e della pianificazione ambientale di settore, i PUA in attuazione del presente POC dovranno ottemperare alle seguenti prescrizioni di carattere ambientale e paesaggistico generali: per gli ambiti interessati da demolizioni di edifici esistenti, occorre elaborare un programma di avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti di demolizione e degli impianti tecnologici ed effettuare una preliminare indagine per la verifica dello stato di qualità / contaminazione del sito; è necessario che ogni PUA, in rapporto alle prescrizioni della specifica Scheda normativa del PSC, verifichi il mantenimento o il recupero della maggiore permeabilità possibile dei suoli; per gli ambiti posti al margine fra l area periurbana ed il tessuto dell agrosistema, occorre sviluppare un adeguata progettazione degli spazi di transizione fra i due tessuti per mitigare l effetto di ostacolo/interferenza; per gli ambiti ricadenti all interno della zona vincolata dal D.Lgs. n. 42/2004 delle aree contermini al Castello di Torrechiara, è necessario sviluppare una adeguata valutazione dell inserimento paesaggistico delle nuove architetture e verificarne i rapporti con la visuale del Castello di Torrechiara; i PUA dovranno programmare l applicazione di tecnologie / materiali costruttivi per il risparmio idrico ed energetico alla scala edilizia. 2. All interno delle Schede normative del POC sono dettagliate le prescrizioni ambientali di carattere specifico al singolo ambito. 3. L Accordo con i soggetti proponenti previsto all art. 7 delle presenti norme deve essere accompagnato da specifiche indagini e valutazioni nel rispetto dei contenuti e delle modalità definite nella normativa regionale in materia (DAL 112/2007 e LR 19/2008) nonché nelle N.T.A. del P.T.C.P. vigente. 17

19 Art. 19 Contributo alla città pubblica 1. Allo scopo di dare attuazione alle dotazioni territoriali previste nel territorio comunale, gli interventi individuati dal POC, devono contribuire in proporzione alla loro nuova potenzialità edificatoria alla costruzione della città pubblica. I valori economici delle opere pubbliche di interesse collettivo e le modalità di contribuzione saranno stabiliti da atto convenzionato definito fra le parti secondo le modalità dell accordo ex art. 18 LR 20/ Il POC individua sugli elaborati cartografici le aree interessate dall applicazione del presente articolo, secondo le modalità stabilite dal precedente comma. Tale contributo è definito nella specifica Scheda normativa ed è dovuto per gli interventi delimitati in cartografia. Art. 20 Bandi concorsuali 1. Ai sensi del comma 10 dell art. 30 della LR 20/2000, il Comune attiva un concorso pubblico, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dal PSC. 2. I criteri di selezione delle proposte riguardano la capacità dell intervento di soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dal PSC, nei termini di prestazioni quantitative e soluzioni tecniche degli edifici finalizzati all edilizia sostenibile, al risparmio energetico e alla valorizzazione delle fonti rinnovabili. 3. Al concorso possono prendere parte i proprietari degli immobili situati negli ambiti individuati dal PSC, nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. Successivamente alle procedure concorsuali il Comune stipula, ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi. 4. Per gli ambiti di riqualificazione, l'attività di cui al presente comma è svolta, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge regionale n. 19 del 1998, assicurando la massima partecipazione e cooperazione dei soggetti pubblici e privati, nelle forme più idonee individuate dall'amministrazione comunale, con particolare attenzione al coinvolgimento dei cittadini che risiedono o operano nell'ambito da riqualificare ovvero negli ambiti urbani interessati dagli effetti della riqualificazione. 5. L elaborato POC.R01.4 Laboratori del POC contiene gli esiti del percorso di partecipazione e riporta le proposte avanzate da amministrazioni, associazioni e parti sociali. 18

20 III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 21 Articolazione temporale del contributo alla città pubblica e della perequazione urbanistica 1. Al fine di favorire gli interventi di trasformazione e riqualificazione previsti dal POC il Contributo alla città pubblica previsto nelle Schede normative viene ridotto come da tabella seguente solamente se l accordo ex art. 18 LR 20/2000 viene sottoscritto dal soggetto attuatore entro 1 (uno) anno FASCIA I e entro 3 (tre) anni FASCIA II dalla data di approvazione del POC: LOCALITA REGIME ORDINARIO (euro / mq di SU) REGIME TRANSITORIO FASCIA II (euro / mq di SU) REGIME TRANSITORIO FASCIA I (euro / mq di SU) Langhirano Capoluogo Langhirano Capoluogo (senza funzioni residenziali) Pilastro Torrechiara Altre località Ambiti per l ampliamento degli stabilimenti produttivi esistenti Per facilitare l attivazione della perequazione urbanistica le aree interessate sono dotate di un indice maggiorato di utilizzazione territoriale (UT) = 0,30 mq/mq se l attuazione avviene entro 2 (due) anni dalla data di approvazione del POC. Art. 22 Individuazione delle aree per gli impianti di distribuzione dei carburanti 1. L individuazione delle nuove aree per impianti di distribuzione dei carburanti dovrà rispettare i vincoli e le tutele definite negli elaborati di PSC. Sarà compito del Regolamento Urbanistico Edilizio delimitare 19

21 puntualmente le zone destinate alla realizzazione di nuovi impianti e alla delocalizzazione di quelli esistenti. Art. 23 Modifiche al POC 1. Trascorsi cinque anni dall entrata in vigore del presente POC i PUA e gli interventi edilizi in corso di attuazione saranno reinseriti in un successivo Piano Operativo Comunale per le parti non ancora attuate, ed eventualmente adeguati e integrati. I rispettivi impegni convenzionali e le relative garanzie verranno eventualmente rinnovati o adeguati nei contenuti e nelle scadenze. 2. Durante il periodo di vigenza del presente POC il Comune di Langhirano potrà procedere, con le stesse modalità di formazione del POC, all approvazione di Varianti, nel rispetto del PSC. 3. In corso di vigenza del presente POC il Comune di Langhirano potrà predisporre e approvare, secondo le procedure di legge, nuovi POC relativi ad altri ambiti non compresi nel presente POC. Art. 24 Entrata in vigore del POC Norme abrogate - Misure di salvaguardia 1. A decorrere dall entrata in vigore del presente POC sono abrogate le disposizioni incompatibili, nei limiti di cui all art.41, comma 1 della LR 20/ Ai sensi dell art.12 della LR 20/2000, a decorrere dalla data di adozione del POC, l Amministrazione Comunale sospende ogni determinazione in merito: - all autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni del POC adottato o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione ; - all approvazione di strumenti urbanistici di pianificazione urbanistica (piani di settore) in contrasto con le prescrizioni del POC adottato; - all approvazione di strumenti urbanistici attuativi (PUA) per gli ambiti interessati dal POC sino all approvazione dello stesso; - all approvazione di varianti al RUE vigente che siano in contrasto con le prescrizioni del POC adottato. 20

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