ENERGINDUSTRIA. Il mercato del gas e la contrattualistica. L imposizione fiscale sul gas naturale. Vicenza, 29 marzo 2012
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1 ENERGINDUSTRIA Il mercato del gas e la contrattualistica L imposizione fiscale sul gas naturale Vicenza, 29 marzo 2012
2 Normativa nazionale di riferimento D.Lgs.26 ottobre 1995 n Testo Unico Accise Testo Unico delle disposizione legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali (in vigore dal 14 dicembre 1995) D.Lgs.2 febbraio 2007 n. 26 Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell elettricità (in vigore dal 1 giugno 2007) D.Lgs.29 marzo 2010 n. 48 Attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CE (in vigore dal 1 aprile 2010)
3 Pubblicazioni dell Agenzia delle Dogane Circolare n. 17/D del 28 maggio 2007 (istruzioni e primi indirizzi operativi) Nota prot. n del 24 luglio 2007 (precisazioni relative alla Circolare n. 17/D) Nota prot. n del 13 dicembre 2007 (precisazioni relative alla Circolare n. 17/D) Circolare n. 37/D del 28 dicembre 2007 (integrazione delle precedenti disposizioni) Nota prot. n del 12 marzo 2008 (applicazione dell aliquota per usi industriali alla distribuzione commerciale) Circolare n. 32/D del 5 agosto 2008 (integrazione delle precedenti disposizioni) Nota prot. n del 3 aprile 2009 (precisazioni)
4 Prodotti energetici sottoposti ad accisa T.U.A. Art. 21 Prodotti sottoposti ad accisa Comma 1 Si intendono per prodotti energetici: a) I prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518; b) I prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715; c) I prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902; d).. e).. f).. g).. h).. I codici di nomenclatura combinata NC sono quelli contenuti nel Reg. (CE) n.2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001.
5 Prodotti energetici sottoposti ad accisa 2701 Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili 2702 Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo 2704 Coke e semi coke di carbonfossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta 2705 Gas di carbonfossile, gas d acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi 2706 Catrami di carbonfossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali 2707 Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile Pece e coke di pece di catrame di carbonfossile o di altri catrami minerali 2709 Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
6 Prodotti energetici sottoposti ad accissa 2710 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli Questo codice di NC comprende anche i prodotti che vengono normalmente utilizzati come carburanti, combustibili e lubrificanti (benzina, cherosene, gasolio, oli combustibili, oli lubrificanti)
7 Prodotti energetici sottoposti ad accisa 2711 Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi 2712 Vaselina; paraffina, Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi 2714 Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche 2715 Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, Idrocarburi aciclici (etilene, propilene,.) 2902 Idrocarburi ciclici (cicloesano, benzene,.) 3403 Preparazioni lubrificanti Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi Alchilbenzeni in miscele.
8 Prodotti energetici sottoposti ad accisa PRODOTTI NON SEMPRE ENERGETICI Alcuni prodotti sono definiti energetici, e quindi sottoposti al regime delle accise, solo se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori: Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Olio di arachide e sue frazioni,.. Olio d oliva e sue frazioni,.. Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive,. Olio di palma e sue frazioni,.. Oli di girasole, di cartamo o di cotone,.. Oli di cocco (olio di copra), di palmisti.. Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni,. Altri grassi ed oli vegetali.. e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali.. Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, Metanolo (alcole metilico) non di origine sintetica Prodotti vari tra i quali rientra anche il biodiesel
9 Gas naturale: usi civili e usi industriali T.U.A. Art.26 -DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL GAS NATURALE Comma 1 Il gas naturale (codici NC e NC ), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all autotrazione, e sottoposto ad accisa, con l applicazione delle aliquote di cui all allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio. Comma 2 Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell impresa, ma ceduti a terzi per usi civili. Comma 3 Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportiviadibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamentoalimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non e previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti. Comma 4 Sono assoggettati all aliquota relativa al gas naturale impiegato per combustione per usi industriali i consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purché di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell articolo 2359 del codice civile, nonché i consumi relativi ad operazioni connesse con l attività industriale.
10 Gas naturale: usi civili e usi industriali Il presupposto base ai fini dell assoggettamento dei consumi di gas naturale alla più favorevole aliquota per combustione per usi industriali è rappresentato dal fatto che il prodotto in questione venga utilizzato: a) Da parte di un soggetto che eserciti un attività industriale, ossia un attività economica professionalmente esercitata ed organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi, con scopo di lucro; b) Nell ambito dello svolgimento di tale attività industriale; c) All interno degli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l attività produttiva. [.] Inoltre, potranno essere assoggettati all aliquota industriale i consumi di gas naturale effettuati dagli esercenti di attività: a) di commercio al dettaglio comprese la vendita per corrispondenza, mediante distributori automatici, tramite televisione o altro mezzo di comunicazione, vendita la dettagli; b) di commercio all ingrosso; c) di intermediazione commerciale o comunque non direttamente connesse alla vendita; d) di somministrazione di bevande (bar, birrerie e simili), latte, dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e prodotti di gastronomia, compresa l attività di ristorazione.
11 Gas naturale: Addizionale regionale all accisa Viene istituita dalla Legge 14 giugno 1990 n.158, inoltre viene stabilito che ogni Regione, con propria legge, determinerà il suo valore e comunque in misura non inferiore a 10 lire/m 3 e non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale e comunque non superiore a 60 lire/m 3. L addizionale regionale non è prevista per le regioni a statuto speciale, non è più dovuta in Lombardia (dal 2002) e in Basilicata (dal 2008). Legge Regionale 17 dicembre 2007 n. 36 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n.109 Art. 5 Disposizioni sull addizionale regionale (uso civile) all accisa sul gas naturale 1. A decorrere dal 1 gennaio 2008, le aliquote dell addizionale sul gas naturale [ ] sono determinate nei valori indicati nella tabella A allegata alla presente legge. 2. Le aliquote relative agli usi industriali, artigianali ed agricoli restano determinate nella misura del 50 % del corrispondente tributo erariale.
12 Gas naturale: Valore delle accise e delle addizionali uso civile uso industriale Accisa uso civile 1 fascia fino a 120 m 3 /anno pari a 4,4 c /m 3 2 fascia da 121 a 480 m 3 /anno pari a 17,5 c /m 3 3 fascia da 481 a m 3 /anno pari a 17,0 c /m 3 4 fascia oltre i m 3 /anno pari a 18,6 c /m 3 Addizionale uso civile 1 fascia fino a 120 m 3 /anno pari a 0,7747 c /m 3 2 fascia da 121 a 480 m 3 /anno pari a 2,3241 c /m 3 3 fascia da 481 a m 3 /anno pari a 2,5823 c /m 3 4 fascia oltre i m 3 /anno pari a 3,0987 c /m 3 Accisa uso industriale pari a 1,2498 c /m 3 Addizionale uso industriale pari a 0,6249 c /m 3
13 Gas naturale: usi civili e usi industriali Al fine dell applicazionedell aliquota per combustione per usi industriali, gli aventi diritto, dovranno presentare al soggetto erogatore apposita richiestacorredata dalla certificazione camerale (oppure autocertificazione) comprovante l iscrizione tra e imprese industriali, artigiane o commerciali (se rientranti nei codici ATECO indicati nella nota dell Agenzia delle Dogane). Nota dell Agenzia delle Dogane 4941 del
14 Gas naturale: Valore delle accise ed addizionali uso industriale Agevolazioni per consumi annui superiori a m 3 /anno Legge (Finanziaria 2001) n. 388/2000 -Art. 24, comma 5: «A decorrere dal 1º gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, l accisasul gas metano, stabilita con il citato testo unico approvato con D.Lgs.26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi,con consumi superiori a metri cubi per anno []». Detta riduzione è stata prorogata di anno in anno finché non è stata resa «strutturale» dal 1 gennaio 2009 ai sensi dell art. 2, comma 11 della L. 22 dicembre 2008, n Con telescritto A.D. prot del 30 gennaio 2009 è stato chiarito che la riduzione del 40 per cento dell aliquota dell accisa non si applica al settore della distribuzione commerciale. Accisa ridotta pari a 0,74988 c /m 3 Addizionale ridotta pari a 0,5165 c /m 3 (valore minimo previsto)
15 Gas naturale: Casi di esclusione Il D.Lgs.2 febbraio 2007 n.26 (ha introdotto un nuovo art. 21 del TUA) al comma 13 ha previsto l esclusione dall applicazione delle accise applicate ai prodotti energetici utilizzati: - nella riduzione chimica; - nei processi elettrolitici; - nei processi metallurgici(dj27 Ateco 2004); - nei processi mineralogici (DI26 Ateco 2004). Tali disposizioni sono in vigore dal 1 giugno 2007.
16 Gas naturale: Casi di esclusione Circolare n.17/d, nota prot. n.4436, Circolare n.37/d Agenzia delle Dogane L esclusione dalla tassazione riguarda unicamente i prodotti energetici utilizzati direttamente nel processoproduttivo o per un apporto energetico immediato al processo. Vengono agevolati anche il consumi connessi, intesi come quelli senza i quali il processo non può essere attuato (operazioni di preparazione o di pre-trattamento funzionali al processo vero e proprio, es. riscaldamento di un pezzo da lavorare a caldo). I consumi di gas naturale fuori campo della tassazione, non possono essere contabilizzati al fine del raggiungimento dello scaglione di consumo annuo di 1,2 milioni di m 3, oltre al quale l aliquota viene ridotta del 40%.
17 Gas naturale: Casi di esclusione Agenzia delle Dogane Nota prot.n del 24 luglio /03/2012 Christian Tecchio 2012
18 Gas naturale: Casi di esclusione
19 Gas naturale: Casi di esclusione La procedura Le Dogane hanno delineato nella Nota n.4436/2007 la procedura per il riconoscimento dell esclusione dalla tassazione del gas naturale, utilizzato nei processi fuori-campo. La procedura consiste nell inoltrare un istanza, redatta nella forma della dichiarazione sostituiva dell atto di notorietà, al fornitore del gas naturale, con l eventuale documentazione degli elementi necessari ad evidenziare i presupposti per l esclusione dalla tassazione. Nei casi in cui si richieda l esclusione dalla tassazione solo per una quota parte del gas somministrato, occorre allegare una relazione tecnica, redatta a cura di tecnici iscritti agli albi professionali, da cui risulti la percentuale di gas naturale impiegato negli usi detassati, specificando la tipologia di processo a cui si riferisce l impiego, e la restante percentuale soggetta ad altri regimi fiscali (usi civili / industriali). Il fornitore trasmette una copia della domanda all Ufficio delle Dogane, per consentirgli di svolgere i propri controlli. La Circolare n.37/d precisa che i fornitori sono tenuti alsolo controllo formale per accertare la presenza delle dichiarazioni dei clienti dalle quali risulti che gli stessi sono nelle condizioni previste dalle disposizioni per accedere al beneficio.
20 Cogenerazione Per cogenerazione, s intende la produzione simultanea in un unico processo, di energia termica ed energia elettrica (ed eventualmente energia meccanica). La cogenerazione utilizza sistemi di generazione tradizionali (motori a combustione interna, turbine a vapore, turbine a gas, cicli combinati), dove parte del calore prodotto viene recuperato e riutilizzato per usi diversi dalla generazione elettrica (usi industriali, teleriscaldamento). La generazione di energia elettrica e termica in un unico processo consente, sotto il profilo fiscale, di usufruire di agevolazioni sull accisa del prodotto energetico, di norma gas naturale, utilizzato per la cogenerazione stessa.
21 Cogenerazione T.U.A.Tabella A Impieghi dei prodotti energetici che comportano l esenzione dall accisa o l applicazione di un aliquota ridotta Punto 11. Produzione, diretta o indiretta di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l imposta di consumo sull energia elettrica. - Oli vegetali non modificati chimicamente - ESENZIONE -Gas naturale -0, /m 3 -Gas di petrolio liquefatti 0,6817 /t -Gasolio 12,72601 /1.000 l - Olio combustibile e oli minerali greggi 15,33154 /t -Carbone, lignite e coke 2,60 /t In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 30%, quale che sia il combustibile impiegato. L agevolazione è accordata ai combustibili nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica. L addizionale regione non è applicata al gas utilizzato per la produzione di energia elettrica.
22 Cogenerazione Accertamento della quantità di gas agevolato Precedentemente alla pubblicazione della nota n della Direzione Centrale dell Agenzia delle Dogane del 6 settembre 2011 il quantitativo di gas destinato alla produzione di energia elettrica veniva valutato utilizzando il criterio stabilito dall art.2 della legge n.14 relativamente al rimborso dell onere termico afferente la produzione di energia elettrica regolata dal CIP (Comitato Interministeriale Prezzi). In sostanza, il quantitativo di gas agevolato veniva stimato applicando un coefficiente moltiplicativo pari a 0,25 m 3 /kwh per ogni kwh contabilizzato dal contatore di produzione (delibera AEEG n. 16/1998). Con la nota del 6 settembre 2011, l Agenzia riconosce che i parametri forfettari finora utilizzati non rivestono più alcuna rappresentatività, alla luce dell evoluzione tecnica sopravvenuta, e quindi non possono più essere impiegati. Di conseguenza, in attesa dell emanazione di specifici decreti fiscali e di puntuali istruzioni operative, l Agenzia indica due possibili tipologie di procedure di accertamentofinalizzate alla misurazione precisa dei consumi destinati alla produzione di energia elettrica.
23 Cogenerazione Una prima tipologiadi procedura si basa sulla misurazione del calore prodotto, per mezzo di appositi contabilizzatori (allegato MID-004 D.Lgs n.22), opportunamente installati sulle linee di trasporto del fluido vettore (resta fermo l accertamento dell energia elettrica prodotta, tramite un apposito misuratore fiscale). Sulla base dei dati riferiti al periodo considerato, la percentuale di prodotto energetico impiegato in uso di combustioneè calcolata come rapporto tra il calore disponibile misurato e l energia complessivamente resa disponibile per l impiego del prodotto energetico medesimo, vale a dire la somma (effettuata in unità di misura omogenee) della lettura del contatore del calore e di quello dell energia elettrica prodotta. Invece, la percentuale di prodotto energetico destinata alla produzione di elettricità è data dal rapporto tra l energia elettrica prodotta e la predetta energia disponibile complessiva. Moltiplicando le predette percentuali per la quantità di prodotto energetico complessivamente consumata nel periodo considerato, si ottiene la quantità di prodotto rispettivamente destinata ad uso di combustione ed alla generazione di elettricità. A consuntivo annuo, l esercente è tenuto a trasmettere la dichiarazione annuale di consumo per l energia elettrica e la comunicazione dell energia termica utile prodotta nell esercizio, quale risulta dalle letture del relativo contatore.
24 Cogenerazione Valutazione del gas agevolato Tratto da una comunicazione dell Agenzia delle Dogane
25 Cogenerazione La seconda tipologiadi procedura riguarda i casi d impossibilità tecnica di installare il predetto contabilizzatore del calore. Le percentuali di ripartizione del prodotto energetico tra gli impieghi fiscalmente rilevanti possono essere valutate, in prima approssimazione, per l uso di combustione, tramite il rapporto tra la potenza termica nominaledel cogeneratore e la potenza nominale (termica + elettrica) complessivae, per quanto concerne la produzione di elettricità, tramite il rapporto tra la potenza elettrica nominale del cogeneratore e la predetta potenza nominale complessiva. In questi casi, l Ufficio richiederà apposita relazioneasseveratada un tecnico abilitato ed iscritto all Ordine professionale, contenente il calcolo delle predette percentualidi ripartizione nonché i motivi che impediscono la misura diretta del calore disponibile. A consuntivo annuo, oltre alla dichiarazione annualedi consumo dell energia elettrica è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l energia termica prodotta nell esercizio finanziario, fornendo le relative modalità di calcolo.
26 Cogenerazione A proposito dell installazione del contatore dell energia termica.. L Agenzia delle Dogane di Milano afferma che Il contatore di energia termica dovrà essere conforme ai requisiti di cui all allegato MI-004 della direttiva MID-2004/22/CE, qualora trattasi di impianti prossimi alla attivazione, mentre potranno continua ad essere utilizzati, purché non rimossi dal luogo di installazione, quelli già in servizio. Questo facendo riferimento alla Circolare 21/D del , la quale richiama a sua volta il comma 3 dell art. 22 del D.Lgs.22/07 nel quale si afferma che: I dispositivi ed i sistemi di misura di cui all art 1 comma 1 [ ] per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede controlli metrologici legali, qualora già messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purché non rimossi dal luogo di utilizzazione. La circolare, dopo il richiamo al suddetto articolo del decreto, conclude: Ciò comporta che, relativamente alle installazioni pregresse su impianti in esercizio, trovando applicazione il citato comma 3 dell art. 22 del D.Lgs.22/07, non si rendono allo stato dovuti, alle condizioni ivi previste, ulteriori adempimenti.
27 IVA ridotta al 10% La Tabella A, parte III, n. 103), allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 prevede che siano assoggettate all aliquota agevolata del 10% le cessioni di energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili. Con la circolare n. 26 del 19 marzo 1985 viene precisato che per l individuazione delle imprese beneficiarie occorre fare riferimento al D.M. 31 dicembre 1988, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento, nel quale le imprese estrattive emanifatturiere sono quelle comprese nei gruppi da IVa XV. Pertanto ai fini dell inquadramento o meno di una impresa tra quelle beneficiarie dell aliquota IVA agevolata del 10 per cento, occorre verificare, in prima istanza, se l attività interessata rientra o meno tra quelle di cui ai gruppi da IVa XVdel D.M. del 31 dicembre 1988 e, qualora l attività esercitata non sia classificabile nei predetti gruppi, potrà farsi riferimento alla classificazione ATECO 2007 al fine di verificare se la stessa, in quanto rientrante nella sezione C, possa considerarsi attività manifatturiera. Elementi utili ai fini della classificazione di un attività tra quelle manifatturiere possono desumersi anche dalle note esplicative dell ISTAT alla suddetta classificazione laddove si legge, tra l altro, che le unità manifatturiere possono: -lavorare direttamente i materiali; - subappaltare una parte della lavorazione dei materiali; -subappaltare l intera lavorazione dei materiali propri e non, mantenendo la proprietà legale ed i brevetti del prodotto; -portare a termine le lavorazioni subappaltate menzionate sopra. Il montaggio dei componenti di prodotti lavorati rientra tra le attività manifatturiere ed include il montaggio dei prodotti creati tramite pezzi auto-prodotti o acquistati.
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