Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Notifica a mezzo PEC: primi orientamenti della giurispruden

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Notifica a mezzo PEC: primi orientamenti della giurispruden"

Transcript

1 Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Notifica a mezzo PEC: primi orientamenti della giurisprudenza tributaria Nota alla Sentenza n. 6087/06/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano 28 Ottobre 2014 Filodiritto editore Sommario. 1. Premessa. 2. La fattispecie esaminata dalla sentenza ed il principio affermato dai Giudici di Primo Grado. 3. Le norme rilevanti in materia di notificazione ed, in particolare, la rilevanza della disciplina della posta elettronica certificata. 4. Le disposizioni rilevanti in materia doganale e fiscale. 5. Le ragioni per le quali non è condivisibile la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano. 6. L atto notificabile a mezzo p.e.c. e differenze tra disciplina doganale e disciplina tributaria. 7. La sottoscrizione dell atto impositivo. 1. Premessa La Sentenza n. 6087/06/14 è di particolare interesse in quanto consente di esaminare la tematica dell ammissibilità delle notifiche degli atti impositivi (nel caso di specie, di un avviso di rettifica emesso dall Agenzia delle Dogane) tramite posta elettronica certificata. Per comprendere se una notifica di un atto impositivo via p.e.c. possa ritenersi ammissibile e, conseguentemente, se la soluzione adottata dalla Commissione Tributaria Provinciale sia condivisibile, pare opportuno preliminarmente prendere in esame non soltanto le norme in materia doganale in tema di notificazione, ma anche alcune disposizioni che disciplinano la posta elettronica certificata contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 68/2005 ( Regolamento recante disposizioni per l utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell articolo 27 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 ) e nel codice dell amministrazione digitale (Decreto Legislativo n. 82/05), di seguito, per brevità, CAD. Al fine di ampliare e rendere più esaustiva l analisi saranno esaminate, infine, le disposizioni relative alla notifica degli atti emessi dall Agenzia delle Entrate, nonché l articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 che, come vedremo, consente all Agente della Riscossione di notificare tramite p.e.c. le cartelle di pagamento. 2. La fattispecie esaminata dalla sentenza ed il principio affermato dai Giudici di Primo Grado Nella sentenza in commento, la Commissione Provinciale di Milano ha esaminato, tra l altro, i profili concernenti la regolarità della notifica di un avviso di rettifica della dichiarazione doganale compiuta dall Agenzia delle Dogane tramite posta elettronica certificata (di seguito, p.e.c.). Il contribuente aveva impugnato l atto impositivo in parola eccependo, in via preliminare, l inesistenza di tale notificazione[1]. L Agenzia delle Dogane aveva per contro eccepito la regolarità della notifica, in quanto tale modalità di notificazione è equiparata dalla legge alla notificazione mediante posta raccomandata nonché, in ogni caso, l avvenuta sanatoria dell eventuale vizio a seguito della proposizione del ricorso da parte del contribuente. I Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso, dichiarando l inesistenza della notificazione (e, quindi, la non sanabilità del vizio ad opera della proposizione del ricorso da parte del contribuente), così motivando: erroneamente l Agenzia parifica

2 [la notificazione a mezzo p.e.c. a quella] per posta. Come è noto una notificazione può dirsi giuridicamente inesistente quando il relativo atto esce completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettano totalmente gli elementi caratterizzanti che consentono la qualificazione di atto sostanzialmente conforme al modello legale delle notificazioni. La notifica a mezzo p.e.c. se non espressamente prevista da una norma deve ritenersi fuori dal modello legale delle notificazioni e nessuna norma autorizza possa avvenire la notifica di un accertamento e/o di una rettifica a mezzo p.e.c.. 3. Le norme rilevanti in materia di notificazione ed, in particolare, la rilevanza della disciplina della posta elettronica certificata L articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 68/2005 cit., rubricato Utilizzo della posta elettronica certificata al comma 1, prevede, in via generale, che: La posta elettronica certificata consente l invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge. Il comma 6 della norma in parola dispone poi che: la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna di cui all articolo 6. Quest ultima disposizione, rubricata Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna disciplina le ricevute predette stabilendo, al comma 1, che: il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata. Il comma 2 stabilisce, poi, che: il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna. Il comma 3 prevede inoltre che: la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. In relazione alle disposizioni contenute nel CAD, viene in primo luogo in rilievo l articolo 3 bis del Decreto Legislativo n. 82/2005[2], rubricato Domicilio digitale del cittadino, il quale, per ciò che in questa sede interessa, al comma 1individua tale domicilio proprio nella casella di posta elettronica certificata di cui quest ultimo si sia dotato. Di particolare importanza è poi il comma 4, il quale espressamente stabilisce che: a decorrere dal 1 gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica le amministrazioni pubbliche ( ) comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato ( ) senza oneri di spedizione a suo carico [3]. L articolo 48 del CAD, rubricato Posta elettronica certificata, al comma 1, per quanto qui rileva, dispone che: la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante posta elettronica certificata. Il comma 2 della disposizione in parola prevede, inoltre, che la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione a mezzo posta. L articolo 45 CAD, rubricato, Valore giuridico della trasmissione al comma 2 dispone altresì che: il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore

3 . Dall analisi delle disposizioni che disciplinano la posta elettronica certificata emerge, quindi, che l invio di un documento informatico compiuto tramite p.e.c. equivale alla notifica tramite posta (articolo 48 comma 2 CAD). In secondo luogo, la normativa in parola fissa i principi generali in materia di perfezionamento della notifica, stabilendo che: per il mittente, la stessa si perfeziona nel momento in cui il documento risulta inviato al gestore di posta elettronica certificata (del mittente stesso) (articolo 45 comma 2 CAD). Quest ultimo, a conferma dell acquisizione del documento stesso rilascia apposita ricevuta (di accettazione del messaggio) la quale (ricevuta) costituisce, per il mittente, la prova dell avvenuto invio del messaggio (articolo 6 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 68/03); per il destinatario, si realizza quando il documento è reso disponibile nella sua casella di posta elettronica (articolo 45 comma 2) e, conseguentemente, indipendentemente dal fatto che il destinatario abbia verificato se gli siano pervenuti nuovi messaggi nella casella di posta elettronica certificata. Per il mittente, la prova che il messaggio inviato è effettivamente pervenuto nella casella di p.e.c del destinatario (a prescindere quindi dal fatto che quest ultimo abbia letto o meno il messaggio che gli è pervenuto) è costituita dalla ricevuta di consegna rilasciata al mittente dal gestore della casella di posta elettronica del destinatario stesso (articolo 6 comma 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 68/03). Il principio operante in tema di perfezionamento della notifica a mezzo posta elettronica certificata ex articoli 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 60/05 e 48 comma 2 CAD è quindi analogo a quello sancito per il perfezionamento della notifica a mezzo posta[4]. Poiché, inoltre, si è visto che ai sensi dell articolo 3 bis del CAD l indirizzo di posta elettronica certificata costituisce il domicilio digitale del titolare del medesimo (indirizzo), ne deriva che la notifica (tramite p.e.c.) all indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario può qualificarsi come notifica al domicilio digitale del destinatario. 4. Le disposizioni rilevanti in materia doganale e fiscale In ambito doganale, con riferimento alla notifica degli avvisi di rettifica assume rilievo l articolo 11 del Decreto Legislativo n. 374/1990, rubricato revisione dell accertamento, attribuzioni e poteri il quale, al comma 5, dispone che, ove l Ufficio intenda procedere a rettifica deve darne comunicazione all interessato, notificando apposito avviso. In tale specifica disciplina non si rinvengono disposizioni che escludano la possibilità di notificare gli atti impositivi tramite p.e.c.. Volendo poi estendere l analisi alla disciplina prevista per la notifica degli atti impositivi emessi dall Agenzia delle Entrate, e delle cartelle di pagamento adottate dall Agente della riscossione, assumono rilievo gli articoli 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 (che regola la disciplina della notifica degli avvisi di accertamento concernenti le imposte dirette ed a cui operano espresso rinvio sia l articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 relativo agli avvisi di accertamento in materia di IVA nonché l articolo 52 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986 in materia di imposta di registro) e l articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 che regola le notifiche della cartella di pagamento. L articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 (rubricato notificazioni ) dispone, nelle parti che qui interessano, al comma 1 che: la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi sp.e.c.iali autorizzati dall ufficio; (.) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143,

4 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano. Il legislatore, quindi, non ha prescritto l inapplicabilità, alle notifiche tributarie, dell articolo 149 bis del codice di procedura civile. Il predetto articolo 149 bis delcodice di procedura civile[5] disciplina, in particolare, la notifica degli atti per mezzo della posta elettronica certificata. Tale ultima disposizione stabilisce, al comma 1, che: Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. In conformità con il principio sancito dall articolo 45 comma 2 del CAD, il comma 3 dell articolo 149 bis citato prevede, poi, che la notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. L articolo 26 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 stabilisce, infine, che le cartelle di pagamento possono essere notificate a mezzo di posta elettronica certificata, disponendo, peraltro, che in tal caso non si applica l articolo 149 bis del codice di procedura civile. Con riferimento esclusivo alle cartelle di pagamento, quindi, il legislatore ha espressamente previsto che la notifica delle stesse possa avvenire tramite p.e.c., escludendo, tuttavia, l applicazione dell articolo 149 bis del codice di procedura civile[6]. 5. Le ragioni per le quali non è condivisibile la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano non è anzitutto condivisibile, a nostro avviso, nella parte in cui afferma che l Agenzia delle Dogane, erroneamente, ha parificato la notifica a mezzo p.e.c. a quella a mezzo posta. La statuizione, infatti, pare contrastare, con il principio generale sancito dall articolo 48 comma 2 CAD visto supra sub 3) il quale, come si è visto, equipara la notifica a mezzo p.e.c. a quella a mezzo posta. Dall analisi della normativa vigente in materia doganale (e fiscale su tale punto v. infra) non emergono poi norme che abbiano espressamente escluso, in tali settori, l equiparazione prevista dalla norma sopra citata [7]. In ambito doganale (e fiscale), conseguentemente, diversamente da quanto sostenuto dai Giudici di primo grado, sembrerebbe potersi affermare l equiparazione tra notifica a mezzo p.e.c. e notifica a mezzo posta. Con riferimento agli atti notificati dal 1 gennaio 2013, tale conclusione trova ulteriore fondamento nel principio fissato dall articolo 3 bis comma 4 del CAD che, come abbiamo visto supra, dispone espressamente che le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni ed i cittadini che siano dotati di una casella di posta elettronica certificata[8] debbano avvenire tramite posta elettronica certificata salvo che non sia diversamente stabilito. Non è inoltre condivisibile l assunto secondo cui la notifica a mezzo p.e.c., se non prevista da espressa norma di legge, deve ritenersi inesistente in quanto estranea a qualsivoglia modello legale. Dall articolo 48 comma 2 del CAD, infatti, si può agevolmente desumere il principio opposto a quello sostenuto dalla Commissione Tributaria di Milano. Più precisamente, dalla norma sopra citata si può desumere che nel nostro ordinamento è contemplata, in via generale, la possibilità di notificare a mezzo p.e.c. i documenti informatici e che detta modalità di notifica deve ritenersi esclusa solo in presenza di un espresso divieto stabilito dalla legge; divieto che, come si è visto, non è previsto dalla normativa doganale.

5 Anche l ordinamento tributario non esclude la possibilità di notificare gli atti impositivi a mezzo p.e.c.. Per ciò che attiene la notifica degli avvisi di accertamento, infatti, l articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, nella formulazione attualmente vigente: non esclude l applicabilità dell articolo 149 bis del codice di procedura civile; non contiene una norma generale che escluda l equiparazione della notifica a mezzo posta certificata a quella a mezzo posta (ex articolo 48 comma 2 CAD); non stabilisce, infine, una disciplina derogatoria del principio stabilito all articolo 3 comma 4 del CAD. Sembra quindi potersi sostenere che anche gli atti impositivi emessi dall Agenzia delle Entrate potrebbero essere notificati a mezzo p.e.c. dal messo comunale o dal messo speciale autorizzato dalla stessa Amministrazione finanziaria. Onde, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione Tributaria, pare quindi potersi affermare la validità della notifica di un atto impositivo eseguita tramite posta elettronica certificata (dell Agenzia delle Dogane o anche dell Agenzia delle Entrate). 6. L atto notificabile a mezzo p.e.c. e le differenze tra disciplina doganale e tributaria Dall analisi delle disposizioni prese in esame in precedenza emerge che, mentre la disciplina tributaria, tramite il rinvio previsto all articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 agli articoli 137 e seguenti, sembrerebbe consentire la notifica anche ai sensi dell articoli 149 bis delcodice di procedura civile (come si è visto, infatti, l articolo 60 citato non esclude l applicazione di tale norma), la disciplina doganale non contiene alcun rinvio alle norme del codice di procedura civile per ciò che attiene alla notificazione degli atti da parte dell Ufficio. Sul piano pratico, tale differenza assume rilievo, in quanto l articolo 149 bis comma 1 del codice di procedura civile consente la possibilità di notificare a mezzo p.e.c. non solo il documento informatico, ma anche la cosiddetta copia informatica del documento cartaceo, ipotesi, quest ultima non prevista dall articolo 48 del CAD. In altri termini: in ambito tributario, per effetto del rinvio all articolo 149 bis del codice di procedura civile, sembrerebbe ammessa sia la notifica del documento informatico, sia quella della copia informatica del documento cartaceo; in ambito doganale, al contrario, poiché non è operato alcun rinvio alla disposizione codicistica sopra richiamata, la notifica a mezzo p.e.c. sarebbe ammissibile solo nei casi in cui ha ad oggetto un documento informatico (in conformità con il dettato dell articolo 48 CAD)[9]. La differenza assume importanza ai fini della validità della notifica perché, ove in ambito doganale si trasmetta tramite posta elettronica certificata una copia informatica di un avviso cartaceo, la notifica dovrebbe ritenersi inesistente, in quanto non conforme al modello legale previsto nella disciplina di settore. In definitiva: sulla base della ricostruzione normativa sopra svolta sembra potersi affermare che in ambito doganale la notifica via p.e.c. potrebbe validamente essere compiuta solo nel caso in cui l Ufficio notifichi il documento informatico e non la copia informatica del documento cartaceo (es. copia scannerizzata). 7. La sottoscrizione dell atto impositivo La sentenza in commento non ha preso in esame (perché evidentemente ritenuta assorbita) l eccezione di nullità dell atto impositivo per difetto di sottoscrizione sollevata dal contribuente. Sebbene tale profilo non sia stato oggetto di pronuncia da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, pare opportuno svolgere alcune brevi considerazioni in merito. Nel caso di invio di un atto impositivo tramite p.e.c. (in materia doganale o fiscale), infatti, è necessaria la sottoscrizione del medesimo tramite firma informatica. Poiché il CAD disciplina quattro tipi di firme informatiche (firma elettronica, firma elettronica avanzata,

6 firma elettronica qualificata e firma digitale)[10] pare opportuno, anche alla luce delle considerazioni svolte supra sub 3.4), verificare quali sono i dispositivi di firma che possono essere utilizzati per la valida sottoscrizione dell atto emesso dall Agenzia delle Dogane e dall Agenzia delle Entrate. Si è visto, infatti, che mentre in ambito fiscale sembrerebbe ammessa anche la notifica ex articolo 149 bis del codice di procedura civile, tale disciplina non sembrerebbe invece applicabile in materia doganale. Tale differenza assume rilievo anche ai fini della sottoscrizione dell atto impositivo. L articolo 149 bis del codice di procedura civile, infatti, al comma 2 prevede che l ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell atto sottoscritta con firma digitale. Da tale disposizione, pertanto, sembrerebbe desumersi che l unico tipo di firma utilizzabile per la valida sottoscrizione del documento sia quella digitale. Ne consegue che l eventuale atto impositivo notificato dall Agenzia delle Entrate tramite p.e.c. ex articolo 149 bis del codice di procedura civile, ai fini della sua validità, dovrà necessariamente essere sottoscritto con firma digitale. In materia doganale, al contrario, poiché ad oggi non pare sussistano norme che consentano di rinviare alla disciplina della norma sopra citata, l avvio di rettifica potrebbe essere sottoscritto anche con le altre tipi di firme elettroniche regolate nel CAD. Avv. Lorenzo Ferrara [1] In subordine, come si vedrà anche meglio infra sub 4), il ricorrente aveva eccepito la nullità dell avviso di rettifica per difetto di sottoscrizione. [2] Introdotto con l art. 4 co. 1 del d.l. n. 179/2012, convertito con l. n. 221/2012. [3] Per completezza si segnala che per effetto del rinvio operato dall art. 2 co. 2 del CAD (il quale disciplina il campo di applicazione del codice stesso) all art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, il CAD trova applicazione anche all Agenzia delle Dogane. L art. 1 co. 2 del dl.gs. 165 cit., infatti, stabilisce che per amministrazione pubblica si debbano intendere anche le Agenzie fiscali di cui al d.lgs. n. 300/1999. Tale decreto, tale le Agenzie fiscali, all art. 63, prevede, appunto, l Agenzia delle Dogane. [4] È noto infatti che la notifica a mezzo posta per il notificante si perfeziona nel momento in cui questi consegna l atto all Ufficiale Giudiziario mentre per il notificato gli effetti della notifica si producono quando questa si intende perfezionata nei suoi confronti secondo le varie prescrizioni normative previste per la notificazione a mezzo posta (v. ex multis F.P. Luiso Diritto processuale civile, Vol I pp 244 e ss.). La Corte Costituzionale, infatti, con sentenza n. 477 del 26 novembre 2002 in materia di notificazioni a mezzo posta ha affermato il principio per cui gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati per quanto riguarda il notificante al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell atto da notificare all ufficiale giudiziario ( ) [mentre per il destinatario] alla data di ricezione dell atto attestata dall avviso di ricevimento. I principi sanciti dal d.p.r. n. 68/2003 e dal CAD in tema di perfezionamento della notifica a mezzo posta elettronica certificata sono stati inoltre recentemente recepiti dal legislatore con il d.l. n. 179/2012 con cui, tramite l art. 16 quater, è stato modificato l art. 3 bis della l. n. 53/1994 (che disciplina la possibilità per gli avvocati di notificare, anche tramite posta elettronica certificata) di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati. Il co. 3 dell art. 3 cit., infatti, stabilisce che la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall art. 6 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall art. 6 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68

7 . [5] L art. 149 bis c.p.c. è stato introdotto con d.l. n. 193/2009 conv. con l. n. 24/2010. [6] Sull introduzione della notifica tramite p.e.c. della cartella di pagamento v. E. Fronticelli Baldelli, Il Valore Giuridico della notifica della Cartella a mezzo p.e.c., in Corriere Tributario n. 39, 2012, pag ; G. Fabio, La notificazione degli atti impostivi, in Corriere Tributario n. 27 /2010, pp e ss). A seguito della previsione della possibilità di notificare la cartella di pagamento a mezzo p.e.c. parte della dottrina si è domandata se anche ulteriori atti dell Agente della Riscossione sia notificabili mediante tale modalità. Per una specifica analisi della problematica si rinvia a E. Fronticelli Baldelli, Gli atti dell Agente della Riscossione notificabili a mezzo p.e.c., in Corriere Tributario n. 9/2013, pp. 723 e ss.). [7] Tale esclusione, infatti, sarebbe astrattamente possibile per espressa facoltà riconosciuta dall art. 48 co. 2 al legislatore. [8] Per completezza si segnala che ai sensi dell art. 3 co. 2 del CAD l indirizzo di posta elettronica certificata è inserito nell Anagrafe nazionale della popolazione residente e reso disponibile a tutte le amministrazioni e ai gestori o esercenti pubblici servizi. Con l art. 16 del d.l. n. 185/2008 conv. in l. n. 2/09 il legislatore ha introdotto per le imprese in forma societaria, i professionisti iscritti in albi o elenchi e le pubbliche amministrazioni l obbligo di dotarsi di apposito indirizzo di posta elettronica certificata (o indirizzo di posta elettronica basato su caratteristiche che certificano la data e ora dell invio e della ricezione delle comunicazioni e l integrità del contenuto delle stesse ( ) ) (v. art. 16 co. co ). Di particolare rilievo è la previsione contenuta nel co. 9 dell art. 16 cit., il quale prevede espressamente, tra l altro, che le comunicazioni tra imprese e le pubbliche amministrazioni (di cui all art. 1 co. 2 del d.lgs. n. 165/2001) (e viceversa) possano essere inviate tramite la posta elettronica certificata ( ) senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l utilizzo. Sulla base di questa previsione, quindi, pare possibile affermare che già con il d.l. n. 185 cit. il legislatore ha consentito l eventuale invio tramite p.e.c. di atti impositivi alle imprese indicate all art. 16 cit. L obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata è stato poi esto anche alle imprese individuali (ivi comprese quelle artigiane) con l art. 5 d.l.179/2012. Con tale disposizione, peraltro, è stato introdotto nel CAD l art. 6 bis con il quale si è previsto l istituzione dell Indice nazionale degli indirizzi p.e.c. delle imprese e professionisti (c.d. INI P.E.C.) al fine di favorire [tra l altro] lo scambio di informazioni, dati e documenti tra la pubblica amministrazione, le imprese ed i professionisti. [9] La nozione di documento informatico e copia informatica di un documento cartaceo si traggono direttamente dall art. 1 del CAD il quale definisce: a) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1 lett. p)) e b) documento analogico la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1 lett p bis)) e tra questi è quindi compreso anche il documento cartaceo; c) copia informatica di documento analogico il documento informatico avente contenuto e forma identici a quello analogico da cui è tratto (art. 1 i - bis). Sul concetto di documento informatico e differenze da quello cartaceo v. M. Martoni in Documento informatico e firme elettroniche in Temi di diritto dell informatica, pp. 40 e ss. a cura di C. Di Cocco e G. Sartor, Gappichelli 2011; F. Delfini, Documento informatico, forma analogica e forma elettronica: dalla scrittura privata autenticata all atto pubblico informatico, pp. 251 e ss. Utet [10] Per firma elettronica si intende ai sensi dell art. 1 co. 1 lett. a) CAD l insieme dei dati in formato elettronico allegati oppure connessi tramite associazione logica ed altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica. Il legislatore non ha quindi definito né le caratteristiche tecniche della firma elettronica, né il livello di sicurezza. Esistono molteplici tipi di firme elettroniche descrivibili

8 sulla base di più criteri. Tra le firme elettroniche sono comprese oltre quelle fondate sull utilizzo di una password, anche quelle c.d. biometriche oppure una firma autografa digitalizzata tramite scanner. V. sul punto G. Finocchiaro, Firme elettroniche e firma digitale, in Diritto dell Informatica Utet, 2014, pp 312 e ss.. La firma elettronica avanzata è definita dall art. 1 co. 1 lett. q bis) un insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi ad un documento informatico che consentono l identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controlli esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati. La firma elettronica qualificata è, invece, un particolare tipo di firma elettronica avanzata che si basa su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo di firma sicuro per la creazione della firma. A differenza della firma elettronica avanzata, in quella qualificata l associazione a firmatario avviene attraverso un certificato qualificato (art. 1 co. 1 lett. r) Cad). La firma digitale, infine, è definita dall art. 1 co. 1 lett. s) del CAD come un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato di qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica ed una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Senza pretesa di completezza è in questa sede sufficiente evidenziare che la firma digitale si fonda sull utilizzo di un certificato qualificato e sull utilizzo della crittografia a chiave asimmetrica. V. in dottrina per ulteriori approfondimenti sulle firme informatiche: G. Finocchiaro, op. cit., pag. 314; G. Sartor, L informatica giuridica e le tecnologie dell informazione, II ed., Giappichelli, 2010, pp ; M. Martoni, Documento informatico e firme elettroniche, in Temi di diritto dell informatica a cura di C. Di Cocco e G. Sartor, Giappichelli, 2011, pp Sommario. 1. Premessa. 2. La fattispecie esaminata dalla sentenza ed il principio affermato dai Giudici di Primo Grado. 3. Le norme rilevanti in materia di notificazione ed, in particolare, la rilevanza della disciplina della posta elettronica certificata. 4. Le disposizioni rilevanti in materia doganale e fiscale. 5. Le ragioni per le quali non è condivisibile la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano. 6. L atto notificabile a mezzo p.e.c. e differenze tra disciplina doganale e disciplina tributaria. 7. La sottoscrizione dell atto impositivo. 1. Premessa La Sentenza n. 6087/06/14 è di particolare interesse in quanto consente di esaminare la tematica dell ammissibilità delle notifiche degli atti impositivi (nel caso di specie, di un avviso di rettifica emesso dall Agenzia delle Dogane) tramite posta elettronica certificata. Per comprendere se una notifica di un atto impositivo via p.e.c. possa ritenersi ammissibile e, conseguentemente, se la soluzione adottata dalla Commissione Tributaria Provinciale sia condivisibile, pare opportuno preliminarmente prendere in esame non soltanto le norme in materia doganale in tema di notificazione, ma anche alcune disposizioni che disciplinano la posta elettronica certificata contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 68/2005 ( Regolamento recante disposizioni per l utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell articolo 27 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 ) e nel codice dell amministrazione digitale (Decreto Legislativo n. 82/05), di seguito, per brevità, CAD. Al fine di ampliare e rendere più esaustiva l analisi saranno esaminate, infine, le disposizioni relative alla notifica degli atti emessi dall Agenzia delle Entrate, nonché l articolo 26 del Decreto del Presidente della

9 Repubblica n. 602/1973 che, come vedremo, consente all Agente della Riscossione di notificare tramite p.e.c. le cartelle di pagamento. 2. La fattispecie esaminata dalla sentenza ed il principio affermato dai Giudici di Primo Grado Nella sentenza in commento, la Commissione Provinciale di Milano ha esaminato, tra l altro, i profili concernenti la regolarità della notifica di un avviso di rettifica della dichiarazione doganale compiuta dall Agenzia delle Dogane tramite posta elettronica certificata (di seguito, p.e.c.). Il contribuente aveva impugnato l atto impositivo in parola eccependo, in via preliminare, l inesistenza di tale notificazione[1]. L Agenzia delle Dogane aveva per contro eccepito la regolarità della notifica, in quanto tale modalità di notificazione è equiparata dalla legge alla notificazione mediante posta raccomandata nonché, in ogni caso, l avvenuta sanatoria dell eventuale vizio a seguito della proposizione del ricorso da parte del contribuente. I Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso, dichiarando l inesistenza della notificazione (e, quindi, la non sanabilità del vizio ad opera della proposizione del ricorso da parte del contribuente), così motivando: erroneamente l Agenzia parifica [la notificazione a mezzo p.e.c. a quella] per posta. Come è noto una notificazione può dirsi giuridicamente inesistente quando il relativo atto esce completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettano totalmente gli elementi caratterizzanti che consentono la qualificazione di atto sostanzialmente conforme al modello legale delle notificazioni. La notifica a mezzo p.e.c. se non espressamente prevista da una norma deve ritenersi fuori dal modello legale delle notificazioni e nessuna norma autorizza possa avvenire la notifica di un accertamento e/o di una rettifica a mezzo p.e.c.. 3. Le norme rilevanti in materia di notificazione ed, in particolare, la rilevanza della disciplina della posta elettronica certificata L articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 68/2005 cit., rubricato Utilizzo della posta elettronica certificata al comma 1, prevede, in via generale, che: La posta elettronica certificata consente l invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge. Il comma 6 della norma in parola dispone poi che: la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna di cui all articolo 6. Quest ultima disposizione, rubricata Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna disciplina le ricevute predette stabilendo, al comma 1, che: il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata. Il comma 2 stabilisce, poi, che: il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna. Il comma 3 prevede inoltre che: la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.

10 In relazione alle disposizioni contenute nel CAD, viene in primo luogo in rilievo l articolo 3 bis del Decreto Legislativo n. 82/2005[2], rubricato Domicilio digitale del cittadino, il quale, per ciò che in questa sede interessa, al comma 1individua tale domicilio proprio nella casella di posta elettronica certificata di cui quest ultimo si sia dotato. Di particolare importanza è poi il comma 4, il quale espressamente stabilisce che: a decorrere dal 1 gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica le amministrazioni pubbliche ( ) comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato ( ) senza oneri di spedizione a suo carico [3]. L articolo 48 del CAD, rubricato Posta elettronica certificata, al comma 1, per quanto qui rileva, dispone che: la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante posta elettronica certificata. Il comma 2 della disposizione in parola prevede, inoltre, che la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione a mezzo posta. L articolo 45 CAD, rubricato, Valore giuridico della trasmissione al comma 2 dispone altresì che: il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore. Dall analisi delle disposizioni che disciplinano la posta elettronica certificata emerge, quindi, che l invio di un documento informatico compiuto tramite p.e.c. equivale alla notifica tramite posta (articolo 48 comma 2 CAD). In secondo luogo, la normativa in parola fissa i principi generali in materia di perfezionamento della notifica, stabilendo che: per il mittente, la stessa si perfeziona nel momento in cui il documento risulta inviato al gestore di posta elettronica certificata (del mittente stesso) (articolo 45 comma 2 CAD). Quest ultimo, a conferma dell acquisizione del documento stesso rilascia apposita ricevuta (di accettazione del messaggio) la quale (ricevuta) costituisce, per il mittente, la prova dell avvenuto invio del messaggio (articolo 6 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 68/03); per il destinatario, si realizza quando il documento è reso disponibile nella sua casella di posta elettronica (articolo 45 comma 2) e, conseguentemente, indipendentemente dal fatto che il destinatario abbia verificato se gli siano pervenuti nuovi messaggi nella casella di posta elettronica certificata. Per il mittente, la prova che il messaggio inviato è effettivamente pervenuto nella casella di p.e.c del destinatario (a prescindere quindi dal fatto che quest ultimo abbia letto o meno il messaggio che gli è pervenuto) è costituita dalla ricevuta di consegna rilasciata al mittente dal gestore della casella di posta elettronica del destinatario stesso (articolo 6 comma 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 68/03). Il principio operante in tema di perfezionamento della notifica a mezzo posta elettronica certificata ex articoli 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 60/05 e 48 comma 2 CAD è quindi analogo a quello sancito per il perfezionamento della notifica a mezzo posta[4].

11 Poiché, inoltre, si è visto che ai sensi dell articolo 3 bis del CAD l indirizzo di posta elettronica certificata costituisce il domicilio digitale del titolare del medesimo (indirizzo), ne deriva che la notifica (tramite p.e.c.) all indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario può qualificarsi come notifica al domicilio digitale del destinatario. 4. Le disposizioni rilevanti in materia doganale e fiscale In ambito doganale, con riferimento alla notifica degli avvisi di rettifica assume rilievo l articolo 11 del Decreto Legislativo n. 374/1990, rubricato revisione dell accertamento, attribuzioni e poteri il quale, al comma 5, dispone che, ove l Ufficio intenda procedere a rettifica deve darne comunicazione all interessato, notificando apposito avviso. In tale specifica disciplina non si rinvengono disposizioni che escludano la possibilità di notificare gli atti impositivi tramite p.e.c.. Volendo poi estendere l analisi alla disciplina prevista per la notifica degli atti impositivi emessi dall Agenzia delle Entrate, e delle cartelle di pagamento adottate dall Agente della riscossione, assumono rilievo gli articoli 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 (che regola la disciplina della notifica degli avvisi di accertamento concernenti le imposte dirette ed a cui operano espresso rinvio sia l articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 relativo agli avvisi di accertamento in materia di IVA nonché l articolo 52 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986 in materia di imposta di registro) e l articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 che regola le notifiche della cartella di pagamento. L articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 (rubricato notificazioni ) dispone, nelle parti che qui interessano, al comma 1 che: la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi sp.e.c.iali autorizzati dall ufficio; (.) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano. Il legislatore, quindi, non ha prescritto l inapplicabilità, alle notifiche tributarie, dell articolo 149 bis del codice di procedura civile. Il predetto articolo 149 bis delcodice di procedura civile[5] disciplina, in particolare, la notifica degli atti per mezzo della posta elettronica certificata. Tale ultima disposizione stabilisce, al comma 1, che: Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. In conformità con il principio sancito dall articolo 45 comma 2 del CAD, il comma 3 dell articolo 149 bis citato prevede, poi, che la notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. L articolo 26 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 stabilisce, infine, che le cartelle di pagamento possono essere notificate a mezzo di posta elettronica certificata, disponendo, peraltro, che in tal caso non si applica l articolo 149 bis del codice di procedura civile. Con riferimento esclusivo alle cartelle di pagamento, quindi, il legislatore ha espressamente previsto che la notifica delle stesse possa avvenire tramite p.e.c., escludendo, tuttavia, l applicazione dell articolo 149 bis del codice di procedura civile[6].

12 5. Le ragioni per le quali non è condivisibile la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano non è anzitutto condivisibile, a nostro avviso, nella parte in cui afferma che l Agenzia delle Dogane, erroneamente, ha parificato la notifica a mezzo p.e.c. a quella a mezzo posta. La statuizione, infatti, pare contrastare, con il principio generale sancito dall articolo 48 comma 2 CAD visto supra sub 3) il quale, come si è visto, equipara la notifica a mezzo p.e.c. a quella a mezzo posta. Dall analisi della normativa vigente in materia doganale (e fiscale su tale punto v. infra) non emergono poi norme che abbiano espressamente escluso, in tali settori, l equiparazione prevista dalla norma sopra citata [7]. In ambito doganale (e fiscale), conseguentemente, diversamente da quanto sostenuto dai Giudici di primo grado, sembrerebbe potersi affermare l equiparazione tra notifica a mezzo p.e.c. e notifica a mezzo posta. Con riferimento agli atti notificati dal 1 gennaio 2013, tale conclusione trova ulteriore fondamento nel principio fissato dall articolo 3 bis comma 4 del CAD che, come abbiamo visto supra, dispone espressamente che le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni ed i cittadini che siano dotati di una casella di posta elettronica certificata[8] debbano avvenire tramite posta elettronica certificata salvo che non sia diversamente stabilito. Non è inoltre condivisibile l assunto secondo cui la notifica a mezzo p.e.c., se non prevista da espressa norma di legge, deve ritenersi inesistente in quanto estranea a qualsivoglia modello legale. Dall articolo 48 comma 2 del CAD, infatti, si può agevolmente desumere il principio opposto a quello sostenuto dalla Commissione Tributaria di Milano. Più precisamente, dalla norma sopra citata si può desumere che nel nostro ordinamento è contemplata, in via generale, la possibilità di notificare a mezzo p.e.c. i documenti informatici e che detta modalità di notifica deve ritenersi esclusa solo in presenza di un espresso divieto stabilito dalla legge; divieto che, come si è visto, non è previsto dalla normativa doganale. Anche l ordinamento tributario non esclude la possibilità di notificare gli atti impositivi a mezzo p.e.c.. Per ciò che attiene la notifica degli avvisi di accertamento, infatti, l articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, nella formulazione attualmente vigente: non esclude l applicabilità dell articolo 149 bis del codice di procedura civile; non contiene una norma generale che escluda l equiparazione della notifica a mezzo posta certificata a quella a mezzo posta (ex articolo 48 comma 2 CAD); non stabilisce, infine, una disciplina derogatoria del principio stabilito all articolo 3 comma 4 del CAD. Sembra quindi potersi sostenere che anche gli atti impositivi emessi dall Agenzia delle Entrate potrebbero essere notificati a mezzo p.e.c. dal messo comunale o dal messo speciale autorizzato dalla stessa Amministrazione finanziaria. Onde, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione Tributaria, pare quindi potersi affermare la validità della notifica di un atto impositivo eseguita tramite posta elettronica certificata (dell Agenzia delle Dogane o anche dell Agenzia delle Entrate). 6. L atto notificabile a mezzo p.e.c. e le differenze tra disciplina doganale e tributaria Dall analisi delle disposizioni prese in esame in precedenza emerge che, mentre la disciplina tributaria, tramite il rinvio previsto all articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 agli articoli 137 e seguenti, sembrerebbe consentire la notifica anche ai sensi dell articoli 149 bis delcodice di procedura civile (come si è visto, infatti, l articolo 60 citato non esclude l applicazione di tale norma), la

13 disciplina doganale non contiene alcun rinvio alle norme del codice di procedura civile per ciò che attiene alla notificazione degli atti da parte dell Ufficio. Sul piano pratico, tale differenza assume rilievo, in quanto l articolo 149 bis comma 1 del codice di procedura civile consente la possibilità di notificare a mezzo p.e.c. non solo il documento informatico, ma anche la cosiddetta copia informatica del documento cartaceo, ipotesi, quest ultima non prevista dall articolo 48 del CAD. In altri termini: in ambito tributario, per effetto del rinvio all articolo 149 bis del codice di procedura civile, sembrerebbe ammessa sia la notifica del documento informatico, sia quella della copia informatica del documento cartaceo; in ambito doganale, al contrario, poiché non è operato alcun rinvio alla disposizione codicistica sopra richiamata, la notifica a mezzo p.e.c. sarebbe ammissibile solo nei casi in cui ha ad oggetto un documento informatico (in conformità con il dettato dell articolo 48 CAD)[9]. La differenza assume importanza ai fini della validità della notifica perché, ove in ambito doganale si trasmetta tramite posta elettronica certificata una copia informatica di un avviso cartaceo, la notifica dovrebbe ritenersi inesistente, in quanto non conforme al modello legale previsto nella disciplina di settore. In definitiva: sulla base della ricostruzione normativa sopra svolta sembra potersi affermare che in ambito doganale la notifica via p.e.c. potrebbe validamente essere compiuta solo nel caso in cui l Ufficio notifichi il documento informatico e non la copia informatica del documento cartaceo (es. copia scannerizzata). 7. La sottoscrizione dell atto impositivo La sentenza in commento non ha preso in esame (perché evidentemente ritenuta assorbita) l eccezione di nullità dell atto impositivo per difetto di sottoscrizione sollevata dal contribuente. Sebbene tale profilo non sia stato oggetto di pronuncia da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, pare opportuno svolgere alcune brevi considerazioni in merito. Nel caso di invio di un atto impositivo tramite p.e.c. (in materia doganale o fiscale), infatti, è necessaria la sottoscrizione del medesimo tramite firma informatica. Poiché il CAD disciplina quattro tipi di firme informatiche (firma elettronica, firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata e firma digitale)[10] pare opportuno, anche alla luce delle considerazioni svolte supra sub 3.4), verificare quali sono i dispositivi di firma che possono essere utilizzati per la valida sottoscrizione dell atto emesso dall Agenzia delle Dogane e dall Agenzia delle Entrate. Si è visto, infatti, che mentre in ambito fiscale sembrerebbe ammessa anche la notifica ex articolo 149 bis del codice di procedura civile, tale disciplina non sembrerebbe invece applicabile in materia doganale. Tale differenza assume rilievo anche ai fini della sottoscrizione dell atto impositivo. L articolo 149 bis del codice di procedura civile, infatti, al comma 2 prevede che l ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell atto sottoscritta con firma digitale. Da tale disposizione, pertanto, sembrerebbe desumersi che l unico tipo di firma utilizzabile per la valida sottoscrizione del documento sia quella digitale. Ne consegue che l eventuale atto impositivo notificato dall Agenzia delle Entrate tramite p.e.c. ex articolo 149 bis del codice di procedura civile, ai fini della sua validità, dovrà necessariamente essere sottoscritto con firma digitale. In materia doganale, al contrario, poiché ad oggi non pare sussistano norme che consentano di rinviare alla disciplina della norma sopra citata, l avvio di rettifica potrebbe essere sottoscritto anche con le altre tipi di firme elettroniche regolate nel CAD. Avv. Lorenzo Ferrara

14 [1] In subordine, come si vedrà anche meglio infra sub 4), il ricorrente aveva eccepito la nullità dell avviso di rettifica per difetto di sottoscrizione. [2] Introdotto con l art. 4 co. 1 del d.l. n. 179/2012, convertito con l. n. 221/2012. [3] Per completezza si segnala che per effetto del rinvio operato dall art. 2 co. 2 del CAD (il quale disciplina il campo di applicazione del codice stesso) all art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, il CAD trova applicazione anche all Agenzia delle Dogane. L art. 1 co. 2 del dl.gs. 165 cit., infatti, stabilisce che per amministrazione pubblica si debbano intendere anche le Agenzie fiscali di cui al d.lgs. n. 300/1999. Tale decreto, tale le Agenzie fiscali, all art. 63, prevede, appunto, l Agenzia delle Dogane. [4] È noto infatti che la notifica a mezzo posta per il notificante si perfeziona nel momento in cui questi consegna l atto all Ufficiale Giudiziario mentre per il notificato gli effetti della notifica si producono quando questa si intende perfezionata nei suoi confronti secondo le varie prescrizioni normative previste per la notificazione a mezzo posta (v. ex multis F.P. Luiso Diritto processuale civile, Vol I pp 244 e ss.). La Corte Costituzionale, infatti, con sentenza n. 477 del 26 novembre 2002 in materia di notificazioni a mezzo posta ha affermato il principio per cui gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati per quanto riguarda il notificante al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell atto da notificare all ufficiale giudiziario ( ) [mentre per il destinatario] alla data di ricezione dell atto attestata dall avviso di ricevimento. I principi sanciti dal d.p.r. n. 68/2003 e dal CAD in tema di perfezionamento della notifica a mezzo posta elettronica certificata sono stati inoltre recentemente recepiti dal legislatore con il d.l. n. 179/2012 con cui, tramite l art. 16 quater, è stato modificato l art. 3 bis della l. n. 53/1994 (che disciplina la possibilità per gli avvocati di notificare, anche tramite posta elettronica certificata) di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati. Il co. 3 dell art. 3 cit., infatti, stabilisce che la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall art. 6 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall art. 6 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68. [5] L art. 149 bis c.p.c. è stato introdotto con d.l. n. 193/2009 conv. con l. n. 24/2010. [6] Sull introduzione della notifica tramite p.e.c. della cartella di pagamento v. E. Fronticelli Baldelli, Il Valore Giuridico della notifica della Cartella a mezzo p.e.c., in Corriere Tributario n. 39, 2012, pag ; G. Fabio, La notificazione degli atti impostivi, in Corriere Tributario n. 27 /2010, pp e ss). A seguito della previsione della possibilità di notificare la cartella di pagamento a mezzo p.e.c. parte della dottrina si è domandata se anche ulteriori atti dell Agente della Riscossione sia notificabili mediante tale modalità. Per una specifica analisi della problematica si rinvia a E. Fronticelli Baldelli, Gli atti dell Agente della Riscossione notificabili a mezzo p.e.c., in Corriere Tributario n. 9/2013, pp. 723 e ss.). [7] Tale esclusione, infatti, sarebbe astrattamente possibile per espressa facoltà riconosciuta dall art. 48 co. 2 al legislatore. [8] Per completezza si segnala che ai sensi dell art. 3 co. 2 del CAD l indirizzo di posta elettronica certificata è inserito nell Anagrafe nazionale della popolazione residente e reso disponibile a tutte le amministrazioni e ai gestori o esercenti pubblici servizi. Con l art. 16 del d.l. n. 185/2008 conv. in l. n. 2/09 il legislatore ha introdotto per le imprese in forma societaria, i professionisti iscritti in albi o elenchi e le pubbliche amministrazioni l obbligo di dotarsi di apposito indirizzo di posta elettronica certificata (o indirizzo di posta elettronica basato su caratteristiche che certificano la data e ora dell invio e della ricezione delle comunicazioni e l integrità del contenuto delle stesse ( )

Il punto sul processo civile telematico

Il punto sul processo civile telematico Il punto sul processo civile telematico Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Università degli studi di Bologna www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Il quadro generale di riferimento

Dettagli

Nullità dell'avviso di accertamento notificato a mezzo posta ma firmato digitalmente

Nullità dell'avviso di accertamento notificato a mezzo posta ma firmato digitalmente Nullità dell'avviso di accertamento notificato a mezzo posta ma firmato digitalmente di Maurizio Villani, Federica Attanasi Pubblicato il 29 maggio 2018 La CTP di Salerno (sez. VI, sentenza depositata

Dettagli

Il nuovo CAD. Prof. Avv. Giusella Finocchiaro. Studio legale Finocchiaro.

Il nuovo CAD. Prof. Avv. Giusella Finocchiaro. Studio legale Finocchiaro. Il nuovo CAD Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Il quadro normativo Percorso lungo e complesso: normativa sulla

Dettagli

Sartoris Team di Diego Genta sas Via Roma 79 Pessinetto (TO) Tel 0123/

Sartoris Team di Diego Genta sas Via Roma 79 Pessinetto (TO) Tel 0123/ Sartoris Team di Diego Genta sas Via Roma 79 Pessinetto (TO) Tel 0123/50.41.50 e-mail imprese@sartoris-team.com Ai gentili clienti Loro sedi Dal 01.07.2017 avvisi di accertamento tramite PEC Gentile cliente,

Dettagli

Codice dell amministrazione digitale

Codice dell amministrazione digitale Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Codice dell amministrazione digitale Versione consolidata 01 Maggio 2006 Filodiritto editore [Versione consolidata

Dettagli

Firma elettronica: come cambierà la gestione dei contratti e dei documenti aziendali con il diffondersi dei nuovi dispositivi di firma

Firma elettronica: come cambierà la gestione dei contratti e dei documenti aziendali con il diffondersi dei nuovi dispositivi di firma Firma elettronica: come cambierà la gestione dei contratti e dei documenti aziendali con il diffondersi dei nuovi dispositivi di firma Udine, 27 novembre 12 Avv. David D'Agostini Centro Innovazione & Diritto

Dettagli

Presentazione a cura dell avv. Andrea Ricuperati 10 giugno 2014

Presentazione a cura dell avv. Andrea Ricuperati 10 giugno 2014 Presentazione a cura dell avv. Andrea Ricuperati 10 giugno 2014 1 Quesito n. 1: Può l avvocato validamente notificare in proprio, a mezzo posta elettronica certificata, la copia informatica di un atto

Dettagli

Profili legali delle firme elettroniche e della posta elettronica certificata

Profili legali delle firme elettroniche e della posta elettronica certificata Profili legali delle firme elettroniche e della posta elettronica certificata Udine, 6 dicembre 2013 Avv. David D'Agostini Centro Innovazione & Diritto Proprietà intellettuale e industriale Trattamento

Dettagli

Documento informatico, firme elettroniche e conservazione nel CAD

Documento informatico, firme elettroniche e conservazione nel CAD Documento informatico, firme elettroniche e conservazione nel CAD Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Il quadro normativo

Dettagli

Valore legale del documento informatico e della posta elettronica certificata

Valore legale del documento informatico e della posta elettronica certificata Confindustria Udine 6 maggio 2011 Valore legale del documento informatico e della posta elettronica certificata Avv. David D'Agostini Sommario - principali definizioni (d.lgs. 82/05 aggiornato da d.lgs.

Dettagli

Laboratorio sul processo tributario

Laboratorio sul processo tributario Laboratorio sul processo tributario Questionario in tema di notifiche nell ordinamento tributario Parte I Patologie e sanatorie delle notifiche 1) La regola della sanatoria delle nullità per raggiungimento

Dettagli

Notifiche tramite posta elettronica certificata (PEC): avvisi di accertamento e altri atti

Notifiche tramite posta elettronica certificata (PEC): avvisi di accertamento e altri atti 12.2017 Settembre Notifiche tramite posta elettronica certificata (PEC): avvisi di accertamento e altri atti Sommario PREMESSA...... 2 UTILIZZO DELLA PEC...... 3 MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC E

Dettagli

Atti della riscossione attenzione alla notifica a mezzo PEC

Atti della riscossione attenzione alla notifica a mezzo PEC Atti della riscossione attenzione alla notifica a mezzo PEC di Daniele Brancale Pubblicato il 5 gennaio 2018 Prosegue, fortunatamente in maniera zelante, l opera di annullamento da parte dei Giudici tributari

Dettagli

Le perplessità sulla notifica via PEC (utilizzabile dall'1/7/2017 anche dall'agenzia delle entrate)

Le perplessità sulla notifica via PEC (utilizzabile dall'1/7/2017 anche dall'agenzia delle entrate) Le perplessità sulla notifica via PEC (utilizzabile dall'1/7/2017 anche dall'agenzia delle entrate) di Maurizio Villani, Iolanda Pansardi Pubblicato il 5 aprile 2017 Il decreto fiscale D.L. 22 ottobre

Dettagli

La notificazione via PEC da parte dell avvocato: istruzioni per l uso

La notificazione via PEC da parte dell avvocato: istruzioni per l uso La notificazione via PEC da parte dell avvocato: istruzioni per l uso Avv. Andrea Ricuperati (ultimo aggiornamento: 21 aprile 2016) 1 Le tre modalità di notifica secondo la nuova L. n. 53/1994 Tramite

Dettagli

LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DELL AVVOCATO A MEZZO PEC.

LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DELL AVVOCATO A MEZZO PEC. n. 5/2018 Roma, marzo 2018 LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DELL AVVOCATO A MEZZO PEC. Le ricevute di accettazione e consegna certificano data e ora di invio e ricezione; il caso della notifica eseguita dopo

Dettagli

Questioni teoriche e prassi operativa nel PCT

Questioni teoriche e prassi operativa nel PCT Questioni teoriche e prassi operativa nel PCT Prof. Avv. Giusella Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Il documento informatico Il quadro normativo (1/2) Percorso

Dettagli

La sede legale virtuale dell impresa. Michele Bossi

La sede legale virtuale dell impresa. Michele Bossi La sede legale virtuale dell impresa Michele Bossi Il funzionamento Art. 4, comma 1, DPR 68/05 La posta elettronica certificata (PEC) consente l invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti

Dettagli

CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE D.Lgs. 82/2005 come modificato dal D.Lgs. 235/2010 DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE

CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE D.Lgs. 82/2005 come modificato dal D.Lgs. 235/2010 DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE D.Lgs. 82/2005 come modificato dal D.Lgs. 235/2010 DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE Art.1 c 1 DEFINIZIONE DI DOCUMENTO INFORMATICO p) DOCUMENTO INFORMATICO:

Dettagli

Sanità 2.0: quali strumenti per le Strutture Sanitarie?

Sanità 2.0: quali strumenti per le Strutture Sanitarie? Materiale didattico - Avv. Silvia Stefanelli Sanità 2.0: quali strumenti per le Strutture Sanitarie? PROFILI GIURIDICI SU DOCUMENTO INFORMATICO E IDENTITÀ DIGITALE Segreteria Organizzativa Via V.Gemito,

Dettagli

S T U D I O G O R I N I

S T U D I O G O R I N I Como, 19.7.2017 INFORMATIVA N. 29/2017 NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E DI ALTRI ATTI TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) INDICE 1 Premessa... pag. 2 2 Utilizzo della PEC... pag. 3 3 Modalità

Dettagli

La PEC e le sue applicazioni nel mondo della giustizia Comunicazioni e notifiche telematiche di cancelleria

La PEC e le sue applicazioni nel mondo della giustizia Comunicazioni e notifiche telematiche di cancelleria Le notifiche degli avvocati tramite PEC La PEC e le sue applicazioni nel mondo della giustizia Comunicazioni e notifiche telematiche di cancelleria Roma, 20 marzo 2018 Avv. Maurizio Reale COMPONENTE GRUPPO

Dettagli

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE Decreto Ministero dell Economia e delle Finanze 26 aprile 2012 Regole tecniche per l utilizzo, nell ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di cui

Dettagli

Macerata 26 ottobre Documenti Digitali

Macerata 26 ottobre Documenti Digitali Macerata 26 ottobre 2012 Documenti Digitali La normativa di riferimento Il Codice dell Amministrazione Digitale e I suoi fratelli DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005 n. 82, integrato e modificato dal DECRETO

Dettagli

La trasmissione del documento

La trasmissione del documento Dal cartaceo al digitale: la dematerializzazione degli a1 La PEC e la trasmissione del documento informatico Notaio Gea Arcella garcella@notariato.it Mantova, 17 maggio 2013 1 La trasmissione del documento

Dettagli

Documento informatico e firme elettroniche nel CAD

Documento informatico e firme elettroniche nel CAD Documento informatico e firme elettroniche nel CAD Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Il documento informatico Documento

Dettagli

La trasmissione di documenti informatici mediante la posta elettronica certificata: fondamenti giuridici e regole tecniche. D.P.R. n.

La trasmissione di documenti informatici mediante la posta elettronica certificata: fondamenti giuridici e regole tecniche. D.P.R. n. La trasmissione di documenti informatici mediante la posta elettronica certificata: fondamenti giuridici e regole tecniche D.P.R. n. 513/1997 Art. 12 - Trasmissione del documento 1. Il documento informatico

Dettagli

Inesistenza delle notifiche per posta: excursus legislativo

Inesistenza delle notifiche per posta: excursus legislativo Inesistenza delle notifiche per posta: excursus legislativo di Maurizio Villani, e Francesca Giorgia Romana Sannicandro Pubblicato il 7 novembre 2012 per comprendere il dibattito giurisprudenziale e dottrinario

Dettagli

LE NUOVE REGOLE SU FIRME ELETTRONICHE E DOCUMENTO INFORMATICO. a curadi Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro

LE NUOVE REGOLE SU FIRME ELETTRONICHE E DOCUMENTO INFORMATICO. a curadi Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro LE NUOVE REGOLE SU FIRME ELETTRONICHE E DOCUMENTO INFORMATICO a curadi Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro 1 modulo Il quadro normativo IL QUADRO NORMATIVO percorso lungo e complesso

Dettagli

Pubblicato il 1 ottobre 2009

Pubblicato il 1 ottobre 2009 Esclusione per gli italiani residenti all estero della possibilità che l Agente della riscossione utilizzi per la notifica della cartella il deposito all'albo comunale di Angelo Buscema Pubblicato il 1

Dettagli

PROCESSO TELEMATICO. Lo stato dell arte della normativa e le regole generali

PROCESSO TELEMATICO. Lo stato dell arte della normativa e le regole generali PROCESSO TELEMATICO Lo stato dell arte della normativa e le regole generali TUTTO INIZIA DODICI ANNI FA. art. 4 del d.p.r. 123/2001 Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti

Dettagli

Firme elettroniche e documenti informatici

Firme elettroniche e documenti informatici Firme elettroniche e documenti informatici Pordenone, 12 maggio 2017 Avv. David D'Agostini Informatica & Diritto Proprietà intellettuale e industriale Trattamento dei dati personali I&D e privacy Documenti

Dettagli

PESARO 18 SETTEMBRE 2017 PROCESSO CIVILE TELEMATICO

PESARO 18 SETTEMBRE 2017 PROCESSO CIVILE TELEMATICO PESARO 18 SETTEMBRE 2017 PROCESSO CIVILE TELEMATICO SESSIONE APERTA DI APPROFONDIMENTO: DEPOSITI TELEMATICI, ATTESTAZIONI DI CONFORMITA E NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO PEC LA FIRMA DIGITALE Art. 1 lettera

Dettagli

Copia sentenza senza conformità: in Cassazione il ricorso è procedibile

Copia sentenza senza conformità: in Cassazione il ricorso è procedibile Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Giurisprudenza Copia sentenza senza conformità: in Cassazione il ricorso è procedibile 3 Maggio 2019 Le sezioni unite sono di nuovo intervenute sulla

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE Prof.ssa Annarita Ricci Università degli Studi G. D Annunzio Chieti Pescara annarita.ricci@unich.it IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Regolamento eidas n. 910/2014

Dettagli

Giustizia & Sentenze N. 74. Mediazione tributaria: i tempi della costituzione in giudizio. Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze N. 74. Mediazione tributaria: i tempi della costituzione in giudizio. Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 74 08.10.2015 Mediazione tributaria: i tempi della costituzione in giudizio La notifica via PEC si perfeziona nel momento in cui il documento

Dettagli

1) fornisce al mittente la prova dell avvenuta spedizione di un messaggio.

1) fornisce al mittente la prova dell avvenuta spedizione di un messaggio. Massima DI n. 6 IL VALORE GIURIDICO DELLA TRASMISSIONE VIA PEC La Posta Elettronica Certificata (PEC) non rappresenta un mezzo idoneo ad attribuire la paternità di un documento informatico inviato o allegato

Dettagli

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 numero 163 C A R M E L O L E O T T A

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 numero 163 C A R M E L O L E O T T A IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 numero 163 BUSTO 11 LUGLIO 2014 ARSIZIO SINDACATO AVVOCATI C A R M E L O L E O T T A ATTIVITA TELEMATICHE TRAMITE S.I.Gi.T. abilitazione

Dettagli

La notifica delle sentenze tributarie

La notifica delle sentenze tributarie La notifica delle sentenze tributarie di Commercialista telematico Pubblicato il 15 gennaio 2011 analisi degli aspetti problematici della notificazione delle sentenze tributarie emersi dopo l approvazione

Dettagli

Notifica degli avvisi di accertamento e di altri atti tramite PEC

Notifica degli avvisi di accertamento e di altri atti tramite PEC Ai gentili clienti Loro sedi Notifica degli avvisi di accertamento e di altri atti tramite PEC L art. 60 del DPR 600/73, concernente le notificazioni degli avvisi di accertamento, è stato modificato dall

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA VADEMECUM NOTIFICHE A MEZZO PEC INTRODUZIONE La notifica a mezzo PEC costituisce un'alternativa alla notifica mediante Ufficiale Giudiziario ed è una forma di notifica in

Dettagli

Sottoscrizione dell accordo

Sottoscrizione dell accordo Sottoscrizione dell accordo Firma digitale D.P.R. 513/1997 Semplificare i rapporti tra cittadino e P.A. Identificazione del contraente Sottoscrizione delle dichiarazioni negoziali Firma Digitale «Firma»

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI PER VIA TELEMATICA

REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI PER VIA TELEMATICA REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI PER VIA TELEMATICA Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 20 dicembre 2011 1 REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE

Dettagli

VI Forum Centri Servizi Digitali. Le firme elettroniche nel CAD La firma grafometrica Milano, 20 giugno 2013

VI Forum Centri Servizi Digitali. Le firme elettroniche nel CAD La firma grafometrica Milano, 20 giugno 2013 VI Forum Centri Servizi Digitali Le firme elettroniche nel CAD La firma grafometrica Milano, 20 giugno 2013 Quadro normativo firma digitale D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (modificato con L. 17 dicembre 2012,

Dettagli

E illegittima la notifica di un atto impositivo effettuata all ex rappresentante di una società

E illegittima la notifica di un atto impositivo effettuata all ex rappresentante di una società E illegittima la notifica di un atto impositivo effettuata all ex rappresentante di una società di Antonio Gigliotti Pubblicato il 22 luglio 2011 analisi di un particolare caso di illegittimità della notifica

Dettagli

IL CONTROLLO FORMALE S.I.S.- SISTEMA INFORMATIVO SISMICA BOLOGNA, 28 GENNAIO 2016 /ORE 9:00 13:00. Arch./Ing. Grilli Germano

IL CONTROLLO FORMALE S.I.S.- SISTEMA INFORMATIVO SISMICA BOLOGNA, 28 GENNAIO 2016 /ORE 9:00 13:00. Arch./Ing. Grilli Germano IL CONTROLLO FORMALE - L ISTRUTTORIA DEI PROGETTI - LA PROCURA SPECIALE - FIRME ANALOGICHE E IN DIGITALE - DOCUMENTI ANALOGICI E IN DIGITALE - EFFICACIA DEI DOCUMENTI INFORMATICI - CERTIFICATO DI RUOLO

Dettagli

firme elettroniche (artt. 1) documento informatico (artt. 1, 20-25) Posta elettronica certificata (artt. 1 e 6,48) Pagamenti con modalità telematiche

firme elettroniche (artt. 1) documento informatico (artt. 1, 20-25) Posta elettronica certificata (artt. 1 e 6,48) Pagamenti con modalità telematiche ART. 15 Rilevanza non più solo a documento cartaceo, ma a documento informatico stabilendone la rilevanza a tutti gli effetti di legge Demanda a successiva emanazione regolamentare le modalità di applicazione

Dettagli

Appello tributario. Decorrenza termine lungo

Appello tributario. Decorrenza termine lungo Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 77 28.11.2013 Appello tributario. Decorrenza termine lungo Non può essere rimessa in termini la parte che, pur non avendo avuto notizia della

Dettagli

La notificazione degli avvisi e degli atti al contribuente, disciplina normativa e orientamenti giurisprudenziali

La notificazione degli avvisi e degli atti al contribuente, disciplina normativa e orientamenti giurisprudenziali La notificazione degli avvisi e degli atti al contribuente, disciplina normativa e orientamenti giurisprudenziali Autore: Manisi Antonella In: Diritto tributario Il D.P.R. 600/73 disciplina all art. 60

Dettagli

Notifica verbale nulla senza la ricerca delle altre persone abilitate alla ricezione

Notifica verbale nulla senza la ricerca delle altre persone abilitate alla ricezione Notifica verbale nulla senza la ricerca delle altre persone abilitate alla ricezione di Enzo Di Giacomo Pubblicato il 23 febbraio 2008 La notificazione a mezzo posta della cartella di pagamento effettuata

Dettagli

Marco Prosperoni Vivaldo Francesco D Angelo 09/05/2015

Marco Prosperoni Vivaldo Francesco D Angelo 09/05/2015 aspetti pratici e criticità Marco Prosperoni Vivaldo Francesco D Angelo Viterbo - 9 Maggio 2015 Panoramica legislativa Marco Prosperoni Vivaldo Francesco D Angelo 09/05/2015 Viterbo - 9 Maggio 2015 4 Principali

Dettagli

In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano

In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza del 15 aprile 2010 [Inesistenza giuridica della notif In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale

Dettagli

Il nuovo CAD: un intralcio per la posta elettronica certificata?

Il nuovo CAD: un intralcio per la posta elettronica certificata? Il nuovo CAD: un intralcio per la posta elettronica certificata? Autore: Rognetta Giorgio In: Informatica giuridica Il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, contenente il codice dell'amministrazione digitale

Dettagli

Misure per la giustizia tributaria digitale. Condividi

Misure per la giustizia tributaria digitale. Condividi Condividi L articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 546 del 1992 sul processo tributario, volte a estendere le possibilità

Dettagli

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE Prot. n. 120768/2017 Modalità di comunicazione, tramite i servizi telematici dell Agenzia delle entrate, dei dati relativi all indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti, ai

Dettagli

La notifica del ricorso

La notifica del ricorso PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: GUIDA PRATICA PASSO PER PASSO La notifica del ricorso Avv. Silvia Giorgi Aiga Bologna avv.silviagiorgi@gmail.com Bologna, 29 settembre 2017 Sala Biagi Sede ODCEC Piazza

Dettagli

14. Produzione degli atti e dei documenti probatori su supporto informatico.

14. Produzione degli atti e dei documenti probatori su supporto informatico. D.P.R. 13-2-2001 n. 123 Regolamento recante disciplina sull uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali

Dettagli

Notifiche degli atti digitali nel Processo Tributario Telematico: modalità operative e criticità

Notifiche degli atti digitali nel Processo Tributario Telematico: modalità operative e criticità Notifiche degli atti digitali nel Processo Tributario Telematico: modalità operative e criticità di Maurizio Villani Pubblicato il 18 luglio 2019 La circolare n.1/df del Ministero dell Economia e delle

Dettagli

STUDIO LEGALE DELLA CORTE

STUDIO LEGALE DELLA CORTE IACP Napoli 14 Novembre 2014 Il Sistema informativo della cancelleria civile e la notifica telematica Il Portale dei servizi telematici L accesso al sito web: http://pst.giustizia.it può essere anonimo

Dettagli

PROCESSO TRIBUTARIO: CAMBIATI I TEMPI PER LA COSTITUZIONE DEL RICORRENTE

PROCESSO TRIBUTARIO: CAMBIATI I TEMPI PER LA COSTITUZIONE DEL RICORRENTE PROCESSO TRIBUTARIO: CAMBIATI I TEMPI PER LA COSTITUZIONE DEL RICORRENTE a cura di Antonio Gigliotti Nel processo tributario, il termine dei trenta giorni per il deposito del ricorso in Commissione tributaria

Dettagli

L attestazione di conformità è valida anche senza sottoscrizione. Criticità e potenzialità nel PCT. Quanto ancora c è da sapere?

L attestazione di conformità è valida anche senza sottoscrizione. Criticità e potenzialità nel PCT. Quanto ancora c è da sapere? L attestazione di conformità è valida anche senza sottoscrizione. Criticità e potenzialità nel PCT. Quanto ancora c è da sapere? Autore: Redazione In: Diritto civile e commerciale, Informatica giuridica

Dettagli

Notifica pec: ultime sentenze. Autore : Redazione. Data: 23/09/2019

Notifica pec: ultime sentenze. Autore : Redazione. Data: 23/09/2019 Notifica pec: ultime sentenze Autore : Redazione Data: 23/09/2019 Leggi le ultime sentenze su: notifica pec; verifica dell'accettazione dal sistema e della ricezione del messaggio di consegna; validità

Dettagli

LE NOTIFICHE DI ATTI IMPOSITIVI NEL CASO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO 1/4

LE NOTIFICHE DI ATTI IMPOSITIVI NEL CASO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO 1/4 DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO 1/4 La notifica di atti che incidono nella sfera patrimoniale del cittadino, ovvero atti impositivi, è rigorosamente disciplinata dall art. 26 [1] d.p.r. n. 602 del 1973

Dettagli

PEC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. C.R.I Servizio 4 Informatica - Ufficio Coordinamento Infrastrutture, Sistemi & Applicativi ICT 1

PEC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. C.R.I Servizio 4 Informatica - Ufficio Coordinamento Infrastrutture, Sistemi & Applicativi ICT 1 PEC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA C.R.I Servizio 4 Informatica - Ufficio Coordinamento Infrastrutture, Sistemi & Applicativi ICT 1 La Posta Elettronica Certificata (PEC) è uno strumento con valore legale,

Dettagli

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) MODIFICHE IN VIGORE DALL I. I. 2012

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) MODIFICHE IN VIGORE DALL I. I. 2012 Le recentissime modifiche al Codice di procedura civile in tema di impiego della posta elettronica certificata nel processo civile (art. 25, l. 12 novembre 2011, n. 183) Art. 25. (Impiego della posta elettronica

Dettagli

Il luogo di notificazione del ricorso per cassazione

Il luogo di notificazione del ricorso per cassazione Il luogo di notificazione del ricorso per cassazione di Maurizio Villani Pubblicato il 27 luglio 2016 vediamo quali sono le modalità corrette con cui va notificato il ricorso per cassazione nel processo

Dettagli

Dal cartaceo al digitale: la dematerializzazione degli a1

Dal cartaceo al digitale: la dematerializzazione degli a1 Dal cartaceo al digitale: la dematerializzazione degli a1 La formazione del documento digitale:il documento e la firma digitale, gli originali e le copie Notaio Gea Arcella garcella@notariato.it Mantova,

Dettagli

La Cassazione esclude la notifica diretta per posta (Cass. n /2013)

La Cassazione esclude la notifica diretta per posta (Cass. n /2013) La Cassazione esclude la notifica diretta per posta (Cass. n. 13278/2013) Autore: Villani Maurizio In: Diritto tributario, Giurisprudenza commentata L'AUTOTUTELA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO Maggioli Editore

Dettagli

Notifica diretta e relata in bianco, espressioni dello stesso male : l inesistenza della notifica della cartella di pagamento

Notifica diretta e relata in bianco, espressioni dello stesso male : l inesistenza della notifica della cartella di pagamento Notifica diretta e relata in bianco, espressioni dello stesso male : l inesistenza della notifica della cartella di pagamento di Maurizio Villani e Paola Rizzelli Con sentenza n. 436/02/10, pronunciata

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 26 aprile 2012 Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di cui

Dettagli

NUOVE MODALITA DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DI ATTI IN MATERIA CONCORSUALE

NUOVE MODALITA DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DI ATTI IN MATERIA CONCORSUALE NUOVE MODALITA DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DI ATTI IN MATERIA CONCORSUALE L INTRODUZIONE DELLA PEC Dal 29 novembre 2008 (Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185 - Decreto anti-crisipubblicato in Gazzetta

Dettagli

Irreperibilità nella notifica via PEC della cartella di pagamento

Irreperibilità nella notifica via PEC della cartella di pagamento Irreperibilità nella notifica via PEC della cartella di pagamento di Enrico Fronticelli Baldelli (*) L art. 26, D.P.R. n. 602/1973, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 159/2015, nel prevedere l utilizzo

Dettagli

NOTIFICHE A MEZZO PEC Casi pratici e soluzioni operative. Avv. Ilaria Biagiotti 7 giugno 2018

NOTIFICHE A MEZZO PEC Casi pratici e soluzioni operative. Avv. Ilaria Biagiotti 7 giugno 2018 NOTIFICHE A MEZZO PEC Casi pratici e soluzioni operative Avv. Ilaria Biagiotti 7 giugno 2018 Fonti normative 1 L. 53/1994 2 D.L. 179/12 e ss.mm 3 4 D.LGS. 82/2005 Specifiche tecniche 2 1. Come si esegue

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) contro

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) contro N. 01756/2013 REG.PROV.COLL. N. 05762/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la

Dettagli

Il ricorso in cassazione consegnato dal contribuente

Il ricorso in cassazione consegnato dal contribuente Il ricorso in cassazione consegnato dal contribuente di Angelo Buscema Pubblicato il 13 giugno 2009 in base alle regole generali la notifica del ricorso in cassazione deve essere eseguita direttamente

Dettagli

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 13 16.02.2017 Accertamento per posta: notifica con compiuta giacenza A rischio la tempestività del ricorso A cura di Paola Mauro Categoria:

Dettagli

NOTIFICA VIA PEC ISTRUZIONI PER L USO CORREDATE DA FORMULE

NOTIFICA VIA PEC ISTRUZIONI PER L USO CORREDATE DA FORMULE NOTIFICA VIA PEC ISTRUZIONI PER L USO CORREDATE DA FORMULE In forza della legge n. 53 del 21 gennaio del 1994 ogni avvocato iscritto all'albo può provvedere in proprio alla notifica degli atti giudiziari

Dettagli

Notifica delle cartelle: rassegna della giurisprudenza

Notifica delle cartelle: rassegna della giurisprudenza Notifica delle cartelle: rassegna della giurisprudenza di Roberto Molteni Pubblicato il 30 ottobre 2012 sempre più commissioni tributarie stanno negando la possibilità di notificare le cartelle esattoriali

Dettagli

Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti tributari

Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti tributari Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti tributari di Antonio Terlizzi Pubblicato il 8 novembre 2011 vediamo come funziona l articolo 60 del DPR 600/1973, tenendo conto che dal 2012

Dettagli

Argomenti: 1) Facoltà per gli avvocati di effettuare notifiche in proprio via pec. 2) Brevi cenni sul deposito telematico

Argomenti: 1) Facoltà per gli avvocati di effettuare notifiche in proprio via pec. 2) Brevi cenni sul deposito telematico Argomenti: 1) Facoltà per gli avvocati di effettuare notifiche in proprio via pec 2) Brevi cenni sul deposito telematico Facoltà per gli avvocati di effettuare notifiche in proprio telematiche L. 12 novembre

Dettagli

Notifica della cartella al contribuente irreperibile valida solo se riceve la raccomandata informativa

Notifica della cartella al contribuente irreperibile valida solo se riceve la raccomandata informativa Notifica della cartella al contribuente irreperibile valida solo se riceve la raccomandata informativa Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto civile e commerciale Per la validità della notificazione della

Dettagli

Il Processo Telematico: procedure informatiche di difficile attuazione in un mondo ancora dominato dalla carta. Norme scoordinate e profili critici

Il Processo Telematico: procedure informatiche di difficile attuazione in un mondo ancora dominato dalla carta. Norme scoordinate e profili critici Il Processo Telematico: procedure informatiche di difficile attuazione in un mondo ancora dominato dalla carta. Norme scoordinate e profili critici Avv. Maria Grazia D Amico Foro di Torino Il D.L. 29/12/2009,

Dettagli

firma digitale tra sicurezza per l utente ed esigenza della Rete

firma digitale tra sicurezza per l utente ed esigenza della Rete E Privacy 2003 Firenze, Palazzo Vecchio 14 giugno 2003 firma digitale tra sicurezza per l utente ed esigenza della Rete Presidente Centro Studi di Informatica Giuridica www.csig.it presidente@csig.it Cos

Dettagli

Le notifiche degli avvocati tramite PEC

Le notifiche degli avvocati tramite PEC Le notifiche degli avvocati tramite PEC La conservazione a norma del documento informatico Asti, 8 novembre 2018 Maurizio Reale NOTIFICHE PEC L. 53/94: GIURISPRUDENZA CORTE DI CASSAZIONE Corte di Cassazione

Dettagli

La prova dell avvenuta notifica tramite PEC

La prova dell avvenuta notifica tramite PEC IL PROCESSO TELEMATICO La prova dell avvenuta notifica tramite PEC La prova dell avvenuta notifica tramite PEC Il Tribunale di Varese, seconda sezione, con provvedimento del 30 luglio 2015, dichiara la

Dettagli

Estratto di ruolo, atto non impugnabile

Estratto di ruolo, atto non impugnabile Estratto di ruolo, atto non impugnabile di Davide Di Giacomo Pubblicato il 13 ottobre 2018 L estratto di ruolo è un elaborato informatico, atto interno dell amministrazione privo di qualsiasi potere impositivo

Dettagli

Allegato 5 Definizioni

Allegato 5 Definizioni Allegato 5 Definizioni Ai fini del Manuale di gestione documentale dell Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po si intende per: AMMINISTRAZIONE, l ; TESTO UNICO, il D.P.R. 20.12.2000,

Dettagli

Chiarimenti in materia di utilizzo della posta elettronica certificata

Chiarimenti in materia di utilizzo della posta elettronica certificata CIRCOLARE A.F. N.56 del 14 Aprile 2017 Ai gentili clienti Loro sedi Chiarimenti in materia di utilizzo della posta elettronica certificata Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il

Dettagli

Il nuovo CAD. Prof. Avv. Giusella Finocchiaro. Studio legale Finocchiaro.

Il nuovo CAD. Prof. Avv. Giusella Finocchiaro. Studio legale Finocchiaro. Il nuovo CAD Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Il nuovo CAD Il nuovo Codice dell Amministrazione digitale D.lgs.

Dettagli

GLI STRUMENTI DEL PCT: FIRMA DIGITALE E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

GLI STRUMENTI DEL PCT: FIRMA DIGITALE E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA GLI STRUMENTI DEL PCT: FIRMA DIGITALE E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Ing. Francesca Merighi Coordinatore Area Tematica Infrastrutture tecnologiche e servizi di base Gdl Ingegneri dell Informazione Ordine

Dettagli

EIPASS Personale ATA MODULO 3 Posta Elettronica Certificata (PEC) Prof. Luca Basteris Prof.ssa Maria Cristina Daperno

EIPASS Personale ATA MODULO 3 Posta Elettronica Certificata (PEC) Prof. Luca Basteris Prof.ssa Maria Cristina Daperno EIPASS Personale ATA MODULO 3 Posta Elettronica Certificata (PEC) Prof. Luca Basteris Prof.ssa Maria Cristina Daperno 1 I nuovi scenari Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005

Dettagli

Codice dell Amministrazione Digitale in pillole: istruzioni per presentare le pratiche on line

Codice dell Amministrazione Digitale in pillole: istruzioni per presentare le pratiche on line GIORNATA DELL INNOVAZIONE Codice dell Amministrazione Digitale in pillole: istruzioni per presentare le pratiche on line Barbara Gramolotti Ufficio S.I.T. Settore Urbanistica, Comune di Novi Ligure IL

Dettagli

Tutto quesiti: il processo tributario telematico

Tutto quesiti: il processo tributario telematico CIRCOLARE MONOGRAFICA PROCESSO TRIBUTARIO Le risposte alle domande dei professionisti di Armando Urbano 18 APRILE 2019 Il processo tributario telematico, dopo un periodo di rodaggio, durante il quale il

Dettagli

PRODUZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON VALORE LEGALE

PRODUZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON VALORE LEGALE PRODUZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON VALORE LEGALE Documento informatico 2 Art 40 comma 1 CAD: Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le

Dettagli

CARMINE GALLUZZI ANCITEL LOMBARDIA

CARMINE GALLUZZI ANCITEL LOMBARDIA LA SFIDA DELLA DEMATERIALIZZAZIONE NELLA PA: CRITICITÀ, OPPORTUNITÀ E BUONE PRASSI LE FIRME ELETTRONICHE LE TIPOLOGIE DI FIRMA 1/2 D.LGS. 82/2005 ART. 1 q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma

Dettagli

PUBBLICI ELENCHI VALIDI AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ATTI IN MATERIA CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA E STRAGIUDIZIALE

PUBBLICI ELENCHI VALIDI AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ATTI IN MATERIA CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA E STRAGIUDIZIALE PUBBLICI ELENCHI VALIDI AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ATTI IN MATERIA CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA E STRAGIUDIZIALE Con la presente si è ad evidenziare l insorgere di un problema

Dettagli

Regole e modalità di utilizzo della PEC e della PEO istituzionale

Regole e modalità di utilizzo della PEC e della PEO istituzionale ALLEGATO 2 al Manuale per la Gestione del Protocollo informatico, dei Flussi documentali e degli Archivi Regole e modalità di utilizzo della PEC e della PEO istituzionale 3 All. 2 Regole e modalità di

Dettagli