ASSISTENZA N. VERDE TELECOM QUESITI: PRENOTAZIONE INVIO VIA FAX Argomenti di oggi
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- Filiberto Forti
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1 QUESITI: PRENOTAZIONE INVIO VIA FAX Argomenti di oggi Fare clic per modificare gli stili del testo dello schema Tassazione dei dividendi verso Unico Secondo 2005 livello Terzo Tassazione livello del capital gain alla luce della Quarto livello Circ. 52/E/04» Quinto livello Quadro EC esempi di compilazione Gestione dei contratti di leasing per l'utilizzatore Scadenze e novità del periodo 2 TRATTAMENTO FISCALE DEI DIVIDENDI 1) Soggetti: Società erogante residente Percettore persona fisica residente Fonte normativa: articoli 47 c.1 TUIR e 27 c 1 DPR 600/73 Trattamento fiscale: partecipazione del socio non qualificata = Ritenuta imposta 12,5% partecipazione qualificata = imponibile 40% no ritenuta
2 2) Soggetti: Società erogante non residente (non black list) Percettore persona fisica residente Fonte normativa: articoli 47 c. 1 TUIR e 27 c. 4 e 5 DPR 600/73 Trattamento fiscale: Partecipazione del socio non qualificata = Ritenuta d imposta 12,5% al netto ritenute estere ( c.m. 26/04 se non c e intermediario dividendo va in d.r. con sostitutiva 12,5%) Partecipazione del socio qualificata = ritenuta 12,5% in acconto su 40% imponibile (al netto ritenute estere) ( c.m. 26/04 Es ( rit est) = 80 x 40% = 32 x 12,5% = 4 rit. acconto) 3) Soggetti: Società erogante non residente (black list) Percettore persona fisica residente Fonte normativa: articoli 47 c. 4 TUIR e 27 c. 4 DPR 600/73 Trattamento fiscale: partecipazione del socio non qualificata = ritenuta d imposta 12,5% come white list ( c.m. 26/04) partecipazione del socio qualificata = tassazione integrale con ritenuta in acconto 12,5% a meno che non sia già applicato regime CFC
3 4) Soggetti: Società erogante residente Percettore impresa individuale o società di persone Fonte normativa: articolo 59 TUIR Trattamento fiscale: Non si applica la ritenuta Non c è distinzione tra partecipazione qualificata e non qualificata La tassazione avviene sempre con imponibile ridotto al 40% particolarita : se erogante estero black list > imponibile 100% (c.m. 26/04) da cui si deduce che se erogante white list imponibile 40% 5) Soggetti: Società erogante residente Percettore Soggetto Ires Fonte normativa: articolo 89 TUIR Trattamento fiscale: Non si applica la ritenuta Non c è distinzione tra partecipazione qualificata e non qualificata Non rilevano i requisiti dell exemption Tassazione con imponibile al 5% anche se erogante non ha pagato alcuna imposta ( c.m. 26/04) Se erogante estero black list > detassazione 95% solo con interpello di non delocalizzazione fin da inizio possesso ( c.m. 26/04)
4 6) Soggetti: Società erogante residente Percettore persona fisica non residente Fonte normativa: articolo 27 c. 3 DPR 600/73 Trattamento fiscale: Si applica una ritenuta a titolo d imposta del 27% (salvo convenzioni bilaterali) Si applica una ritenuta a titolo d imposta del 12,5% su azioni di risparmio 7) Soggetti: Società erogante residente Percettore società comunitaria Fonte normativa: articolo 27-bis DPR 600/73 Trattamento fiscale: Se la partecipazione non è inferiore al 25% ed è detenuta da almeno un anno è possibile non applicare nessuna ritenuta
5 Considerazioni particolari 1) Presunzione distribuzione utili 47 c1 > societa erogante deve comunicare se riserva di capitale distribuita va intesa come riserva di utili ( c.m. 26/04) 2) Assonime 32/04 > riserva in sospensione da art. 109 non dovrebbe rilevare ai fini della presunzione dell art. 47 Considerazioni particolari 3) Dividendi sono proventi esclusi quindi costo connessi alla gestione della partecipazione sono deducibili ( c.m. 26/04) 4) Recupero ritenute estere: a) non qual. Recupero differenza. Convenzionale/applicata va in D.R. con sostitutiva 12,5% b) qual. Recupero differenza imposta estera convenzionale ( CR)/ effettiva non va piu inserito in D.R.
6 Esempio 1: Valore del cespite Euro 100 ammortamento ordinario 20% ammortamento ordinario per 10 (a C/E) ammortamento anticipato per 10 (a riserva) ammortamento ordinario per 20 (a C/E) ammortamento anticipato per 20 (extracontabile) Esempio 2: Valore del cespite Euro 100 ammortamento ordinario 20% civilistico ammortizzato per 50 fiscale ammortizzato per ammortamento ordinario 20 (a C/E) - non deducibile fiscalmente =
7 Esempio 3: ammortamento ordinario 10 ammortamento anticipato 10 Utile d esercizio 10 interamente distribuito UNICO 2006 Variazione in aumento per 10 Riallineamento valori fiscali Esempio 3: BENE MATERIALE ammortamento ordinario 10 ammortamento anticipato 10 AVVIAMENTO ammortamento civilistico 40 ammortamento fiscale ??
8 Esempio 2: Autocarro = 2000 ammort.ord. 200 ammort. Antic. 200 Automobile = 4000 ammort.ord. 100 ammort. Antic. 100 ammortamento non deducibile = in EC 100 in EC -200 in EC?? 100 in EC 100?? Il leasing finanziario in bilancio e dichiarazione redditi (per le imprese utilizzatrici)
9 I due metodi Patrimoniale Finanziario È quello previsto dall ordinamento italiano E utilizzato nella pratica internazionale e previsto dallo I.A.S. n. 17 Metodo patrimoniale Per l impresa utilizzatrice Canoni di leasing costi del conto economico (voce B8) rilevazione risconto per sospendere il costo non di competenza;
10 metodo patrimoniale Per l impresa utilizzatrice Valore del bene acquisito sotto la riga, fra i conti d ordine (sistema dei beni di terzi); metodo patrimoniale Per l impresa utilizzatrice Valore degli impegni assunti sotto la riga, fra i conti d ordine (sistema degli impegni).
11 metodo patrimoniale Per l impresa utilizzatrice Valore di riscatto fra le immobilizzazioni (unicamente se viene esercita l opzione e solamente in tale momento) processo di ammortamento effettuato esclusivamente su tale valore; Metodo finanziario Per l impresa utilizzatrice Valore del bene acquisito rilevazione fra le immobilizzazioni (al momento della consegna) rilevazione del medesimo importo fra i debiti (rappresenta l importo finanziato) processo di ammortamento effettuato sul valore del bene;
12 Metodo finanziario Per l impresa utilizzatrice Quota interesse del canone imputazione a conto economico fra gli oneri finanziari (C17); Quota capitale del canone imputazione a decurtazione del debito di finanziamento Metodo patrimoniale o metodo finanziario? Il legislatore della riforma del diritto societario ha mantenuto fede al metodo patrimoniale, introducendo, tuttavia, l obbligo di indicare in nota integrativa un prospetto dal quale risultino una serie di informazioni che permettano di capire quali sarebbero stati gli effetti in bilancio se si fosse utilizzato il metodo finanziario (n 22 art C.C.). Civilisticamente l utilizzo del metodo finanziario sarebbe comunque possibile ma il suo utilizzo crea delle problematiche in materia di deducibilità fiscale dei costi (Cassazione civile, sez. tributaria N 8292 del 26/05/2003).
13 metodo patrimoniale o metodo finanziario? Per il bilancio 2004 esclusivamente metodo patrimoniale (l utilizzo del metodo finanziario non consente, infatti, per il momento, di dedurre fiscalmente le quote di ammortamento ne, la normativa in vigore per il 2004, sembra consentire la deduzione extra contabile dei canoni). In futuro sarà possibile utilizzare anche il metodo finanziario (le novità introdotte dal decreto legislativo approvato il 25/02/2005 consentono di dedurre fiscalmente, tramite il quadro EC di Unico, la differenza fra i canoni di competenza e gli ammortamenti ed interessi imputati a conto economico). Metodo patrimoniale e nota integrativa: un esempio
14 Esempio Fiscalmente (Ires/Ire)
15 Fiscalmente (Irap) Valgono le stesse variazioni ai fini Ires/Ire. In ogni caso la componente finanziaria (interessi) è indeducibile. Nota integrativa N 22 art C.C. La nota integrativa deve riportare un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all esercizio, l ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all esercizio.
16 nota integrativa Documento OIC n 1 del 25/10/2004 L OIC raccomanda, se di importo apprezzabile, il riporto delle seguenti informazioni: 1. il valore del bene locato; 2. il debito implicito verso il locatore (da intendersi quale sommatoria della quota capitale delle rate ancora in scadenza al 31/12); 3. l onere finanziario di competenza (l OIC precisa che il dato viene ottenuto attraverso la scomposizione dei canoni di locazione tra interessi passivi e quota capitale in base al tasso di interesse implicito nei contratti); nota integrativa Documento OIC n 1 del 25/10/ le quote di ammortamento relative ai beni in locazione, di competenza dell esercizio; 5. il relativo effetto fiscale; 6. l effetto sul risultato dell esercizio e quello complessivo sul patrimonio netto che si otterrebbe applicando il metodo finanziario.
17 Come determinare i punti 2 (debito residuo implicito) e 3 (onere finanziario di competenza)? 1. E necessario determinare il tasso il tasso d interesse implicito che rispetta la seguente condizione: 2. Una volta determinato il tasso d interesse implicito è possibile sviluppare il piano di ammortamento finanziario da cui ricavare la quota interessi di competenza dell esercizio ed il debito residuo di fine esercizio:
18 nota integrativa Come determinare i valori di punto 1 (valore del bene a fine esercizio) e punto 4 (quote di ammortamento con il metodo finanziario)? Il dato di punto 4 è facilmente determinabile applicando l aliquota di ammortamento (nel nostro caso 20%) al valore del bene (3.000). Nel nostro esempio: esercizio 2005 = 300; esercizio 2006 = 600; esercizio 2007 = 600; esercizio 2008 = 600; esercizio 2009 = 600; esercizio 2010 = 300. Una volta determinate il valore di ammortamento del bene sarà agevolmente determinabile il valore del bene (punto 1) di ogni fine esercizio. nota integrativa Trattamento eventuali spese d istruttoria (precisazioni): per il metodo finanziario, nel caso in cui le spese di istruttoria vengono considerate nel calcolo del valore finanziato (valore del bene maxicanone spese istruttoria) al fine del calcolo del tasso implicito, le stesse acquisiranno natura di onere finanziario. per il metodo finanziario, nell ipotesi in cui non vengono considerate nel calcolo del valore finanziato e quindi non vengono considerate onere finanziario, dovranno essere imputate ad aumento del valore del bene da ammortizzare. N.B. il documento OIC precisa che, qualora significativi, gli oneri accessori direttamente sostenuti per effettuare l operazione sono considerati nel determinare il tasso di interesse implicito.
19 nota integrativa Come determinare i valori di punto 5 (effetto fiscale)? Il documento OIC non fornisce spiegazioni al riguardo, tuttavia, si ritiene che: a) con riferimento all effetto fiscale sul conto economico, tale effetto sia identificabile con il delta fra risparmio fiscale originato nell esercizio dalla contabilizzazione secondo il metodo patrimoniale rispetto a quello che verrebbe originato dalla contabilizzazione secondo il metodo finanziario; b) con riferimento all effetto fiscale sullo stato patrimoniale, si ritiene tale effetto identificabile con la somma algebrica degli effetti (temporanei) manifestatisi a conto economico nei vari anni di vita (ammortamento) del bene. Sviluppo calcolo effetto fiscale
20 Effetto fiscale - osservazioni: Si noti come i totali di colonna E ed F sono pari a zero. Ciò significa che, nel nostro esempio, gli effetti fiscali manifestatisi hanno natura di differenza solamente temporanea. Si noti inoltre come il totale di colonna A corrisponda a quello di colonna B e quello di colonna C a colonna D. Tale situazione potrebbe non verificarsi in presenza di beni a deducibilità limitata, tutte le volte che l applicazione del metodo finanziario dovesse generare, a livello complessivo, importi deducibili in misura diversa rispetto al metodo patrimoniale. Gli effetti fiscali originati da tali differenze (di tipo definitivo) non devono, a nostro giudizio, trovare riporto nella parte patrimoniale del prospetto per nota integrativa. nota integrativa Anno 2005 : esempio compilazione prospetto per nota integrativa (conforme al documento OIC) 1^ parte
21 nota integrativa 2^ parte nota integrativa ultima parte
22 Studi di settore e parametri Valore beni strumentali va considerato il costo sostenuto dal concedente al netto di Iva (ma non del prezzo di riscatto), per la % e la quota fiscalmente rilevante (N.B. tale valore rileva anche dopo il riscatto del bene); per i beni acquistati nel 1994 e 1995 spetta un abbattimento rispettivamente del 10% e del 20%; nel caso di applicazione dei parametri il bene va ragguagliato ai gg di possesso nell esercizio nel caso di applicazione degli studi di settore il bene rileva, invece, per intero se posseduto a fine esercizio, non rileva nel caso contrario; non rileva il valore dei beni immobili. Parametri Valore dei canoni per i parametri (e non per gli studi di settore) il valore dei canoni di competenza, depurato degli oneri finanziari, rileva in aggiunta alla variabile quote di ammortamento ai fini della determinazione dei ricavi congrui presunti; il dato rileva per la quota fiscalmente deducibile.
23 Arrivederci alla prossima videoconferenza che si svolgerà: mercoledì 23 marzo 2005 (dalle 17:00 alle 19:00) con GianPaolo Tosoni e Andrea Scaini
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