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1 PROVINCIA DI BRINDISI ooooo ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N del SERVIZIO: ECOLOGIA UFFICIO: GESTIONE RIFIUTI OGGETTO: Processo verbale di contestazione n. 145/07 del , violazione D. L.gs n. 152/06. ORDINANZA-INGIUNZIONE. L anno duemiladieci, il giorno venticinque del mese di novembre. IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell art. 64 comma 5, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Conforme Li, Il Segretario Generale F.to PORCELLI GIOVANNI Atteso che la gestione dell Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente; Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 1

2 Visto: il processo verbale di contestazione n 145/07 del con il quale gli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Brindisi, hanno riferito che in agro del Comune di Brindisi, alla Via Prov.le per Lecce, il Sig. Luperto Salvatore nato il a Campi Salentina (LE) e residente a Salice Salentino (LE) alla Via P. Leone n 52, obbligato in solido con il Sig. Suma Luciano, nato il a Ceglie M.ca (BR) e residente a Salice Salentino (LE) alla Via Municipio n 8, hanno violato le disposizioni di cui al comma 1 dell art. 193 del D. L.gs n 152/06 e, nella circostanza, gli stessi hanno comminato una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad Euro 3.100,00=; Rilevato dal predetto verbale che: gli Agenti, hanno accertato che il trasgressore a bordo dell autocarro modello Fiat 35, targato CF226CG, ha effettuato il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall attività di demolizione-costruzione costituiti da mattoni in cemento, senza aver compilato il prescritto formulario di identificazione rifiuti; detto materiale verrà smaltito regolarmente presso discarica autorizzata; gli Agenti, hanno contestato al Sig. Luperto Salvatore, obbligato con il Sig. Suma Luciano, la mancata compilazione del formulario di identificazione rifiuti, in violazione alle disposizioni di cui al comma 1 dell art. 193 del D. L.gs n 152/06, sanzionato dal comma 4 dell art. 258 dello stesso decreto; Visti altresì: il comma 1 dell art. 193, D. L.gs n 152/06, il quale prevede che durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell instradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario; il comma 2 dell art. 193 del D. L.gs n 152/06, il quale stabilisce che il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore; il comma 1 dell art. 262 del D. L.gs n 152/06, il quale prevede che in materia di accertamento degli illeciti amministrativi la Provincia provvede all irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n 689/81 e s.mi.; l art. 14 della Legge n 689/81, il quale stabilisce che gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di novanta giorni dall accertamento; il comma 1 dell art. 16 della Legge n 689/81, secondo cui è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione; il comma 1 dell art. 18 della Legge n 689/81 e s.m.i., il quale stabilisce che, entro il termine di trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all autorità competente scritti difensivi e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità; il D. M. n 145/98, regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del D. L.gs n 22/97; la Circolare del Ministero dell Ambiente del 04/08/98 n GAB/DEC/812/98, la quale riporta dettagli e chiarimenti sulla compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati; 2

3 Accertato che tutte le disposizioni previste per la notifica e la contestazione dalla Legge n 689/81, cosi come precedentemente dettagliate, sono state osservate; Visto lo scritto difensivo, ex art. 18 della Legge n 689/81, presentato dai Sigg. Luperto Salvatore e Suma Luciano, acquisito agli atti dell Ente il al n di protocollo, avverso il processo verbale di contravvenzione di cui trattasi, nel quale i ricorrenti, a propria difesa, sostengono di aver ricevuto da parte del Coordinamento Prov.le del Corpo Forestale di Brindisi, in data un verbale di contestazione per la violazione dell art. 193 e art. 258, comma 4 del D. L.gs n 152/06 di Euro La natura dell infrazione era relativa al trasporto di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di demolizione e costruzione costituiti da mattoni in cemento, senza il prescritto F.I.R. I ricorrenti precisano che non hanno mai violato altri obblighi relativi alle norme sull ambiente. Il pagamento della sanzione comminata da parte del Corpo Forestale di Brindisi è sproporzionata rispetto all infrazione effettuata e pertanto, i ricorrenti chiedono l annullamento della sanzione comminata ed, in seconda istanza, la riduzione al minimo di tale sanzione e cioè di Euro 1.600,00, così previsto dall art. 258, comma 4 del D.L.gs n 152/06, nonché di essere sentiti. Dato atto che: con nota prot. n del il Dirigente del Servizio Ecologia ha convocato i Sigg. Luperto Salvatore e Suma Luciano, per l audizione del ; nella seduta del , il Dirigente del Servizio Ecologia ha sentito l Avv. Morleo Giovanni, giusta delega dei Sigg. Luperto Salvatore e Suma Luciano, agli atti di questo Servizio, il quale ha sostenuto quanto segue: Si riserva di integrare agli scritti difensivi presentati in data , ulteriori memorie o documentazione, entro 10 giorni dalla data odierna. ; i Sigg. Luperto Salvatore e Suma Luciano, non hanno presentato alcuna integrazione di documentazione, così come si riservavano di produrre in sede di audizione e, sino alla data del presente provvedimento; Considerato che: dall esame del processo verbale in questione si evince che gli Agenti, hanno accertato che il trasgressore a bordo dell autocarro modello Fiat 35, targato CF226CG, ha effettuato il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall attività di demolizione-costruzione costituiti da mattoni in cemento, senza aver compilato il prescritto formulario di identificazione rifiuti; detto materiale verrà smaltito regolarmente presso discarica autorizzata; gli Agenti, hanno contestato al Sig. Luperto Salvatore, obbligato con il Sig. Suma Luciano, la mancata compilazione del formulario di identificazione rifiuti, in violazione alle disposizioni di cui al comma 1 dell art. 193 del D. L.gs n 152/06, sanzionato dal comma 4 dell art. 258 dello stesso decreto; nella circostanza, si rappresenta che il comma 1 dell art. 193 del D. L.gs n 152/06, prescrive che durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti siano accompagnati da un formulario dal quale risultino le informazioni dirette ad identificare in modo puntuale la specifica movimentazione dei rifiuti (quali ad esempio mittente, destinatario, percorso, tipologia e quantità del rifiuto; la citata disposizione, di conseguenza, correla al formulario di identificazione rifiuti un complesso sistema di sottoscrizioni e controfirme con funzione di assunzione di responsabilità per il trasporto effettuato, corresponsabilizzando mittente, trasportatore e destinatario in ordine a veridicità e completezza delle informazioni annotate sullo stesso; relativamente alle motivazioni esposte dal Sigg. Luperto e Suma negli scritti difensivi circa l applicazione di una sanzione proporzionata rispetto all infrazione effettuata, si fa presente che la ratio del formulario risiede nel permettere la tracciabilità dei rifiuti trasportati ; la finalità del legislatore è quella di stabilire un sistema di norme e di controlli tali che i rifiuti trasportati abbiano, sin dall origine, un quadro conoscitivo completo e che l intero ciclo di gestione dei rifiuti possa essere seguito e controllato, al fine di evitare che i materiali oggetto della disciplina legislative ricevano trattamenti impropri e, pertanto, ha disciplinato un tale regime sanzionatorio, 3

4 previsto dal comma 4 dell art. 258 del D. L.gs n 152/06, per le violazioni degli obblighi connessi al formulario di trasporto; nella fattispecie, gli Agenti hanno accertato e contestato il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall attività di demolizione-costruzione costituiti da mattoni in cemento, classificati come rifiuti speciali non pericolosi, così come prescrive il comma 3, lettera b), dell art. 184 del D.L.gs n 152/06; le risultanze dell istruttoria riscontrata dall Ufficio in merito alle motivazioni addotte negli scritti difensivi e che le stesse, non si ritengono esaustive al fine di giustificare la violazione contestata dall organo verbalizzante, poiché in relazione alla qualificazione del materiale trasportato, resta integra la qualificabilità dello stesso come rifiuto, ai sensi del D. L.gs n 152/06, con conseguente obbligo di avere con sé il relativo formulario prescritto dalla norma contravvenzionale richiamata; non possono essere accolte le deduzioni rassegnate dal ricorrente sia in merito all annullamento del processo verbale di cui trattasi, in quanto la violazione ha riguardato l omissione dell uso del prescritto formulario di cui alla normativa richiamata, sia in merito alla richiesta di applicazione del minimo della sanzione poiché gli Agenti, all epoca dell accertamento, hanno già applicato la sanzione amministrativa pecuniaria, più favorevole, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, ai sensi del comma 1 dell art. 16 della Legge n 689/81. Ritenuto per quanto emerso nel corso dell istruttoria, così come precedentemente descritto, di confermare la sanzione amministrativa pecuniaria comminata nel processo verbale di violazione amministrativa di cui trattasi, in Euro 3.100,00= (tremilacento/00), nonchè di ingiungere al Sig. Luperto Salvatore, obbligato in solido con il Sig. Suma Luciano, il pagamento della stessa sanzione. Visto l art. 107 del D. L.gs n 267/2000, con il quale sono state attribuite le funzioni e le responsabilità della dirigenza, facendo rientrare nella competenza dei dirigenti i poteri di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia ambientale; Visto il Decreto del Presidente della Provincia n 231 del 1 Ottobre 2009 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali ad interim del Servizio Ecologia Accertata la propria competenza ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. D E T E R M I N A 1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. Di confermare la sanzione amministrativa pecuniaria comminata al Sig. Luperto Salvatore, obbligato in solido con il Sig. Suma Luciano, nel processo verbale di cui trattasi, in Euro 3.100,00= (tremilacento/00). I N G I U N G E Per i motivi sopra esposti, al Sig. LUPERTO SALVATORE, nato il a Campi Salentina (LE) e residente a Salice Salentino (LE) alla Via P. Leone n 52, obbligato in solido con il Sig. SUMA LUCIANO, nato il a Ceglie M.ca (BR) e residente a Salice Salentino (LE) alla Via Municipio n 8, il pagamento, improrogabilmente entro 30 gg. dalla notifica, della somma complessiva di Euro 3.106,00= (tremilacentosei/00) di cui Euro 3.100,00= (tremilacento/00) per sanzione amministrativa ed Euro 6,00=(sei/00) per spese di notifica da eseguirsi a mezzo versamento su c/c postale n intestato a Provincia di Brindisi e/o tramite Bonifico Bancario sul C.C. n ABI , CAB , Codice IBAN IT12 Q , BIC PASCITMMBRI - presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale 9500, 4

5 sita in Brindisi, Piazza Cairoli n 7, Brindisi, con indicazione della seguente causale di versamento: Processo verbale di accertamento n 145/07 del Capitolo n C O M U N I C A Agli stessi che, qualora il pagamento delle somme dovute non abbia luogo nel termine suddetto, si procederà alla riscossione forzata del credito, ai sensi dell art. 27 della Legge n 689/81 e s.m.i. Dell avvenuto pagamento deve essere fornita la prova al Servizio Ecologia - Via A. De Leo n 3 - Brindisi - che ha emesso il presente provvedimento, mediante trasmissione dell attestazione di avvenuto versamento, eventualmente anche a mezzo Fax al n , nel termine di 30 gg. dalla data della notifica. Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione mediante ricorso davanti al Tribunale, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, ai sensi dell art. 22-bis, Legge n 689/81 e successive modifiche. IL DIRIGENTE AD INTERIM F.to Dott. EPIFANI Pasquale 5

6 PARERE DI REGOLARITA CONTABILE Ai sensi dell art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole.- IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to PICOCO ANNA CARMELA ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell impegno di spesa n del IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA - Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all Albo Pretorio oggi.. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al. - Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è esecutiva ad ogni effetto; Il Messo Notificatore. Il Responsabile Segreteria Atti Amministrativi. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell art. 74, comma 3, del Regolamento sull ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia: a) Al Sig. Presidente b) Ai Signori Assessori c) Al Sig. Segretario Generale d) Al Collegio dei Revisori IL RESPONSABILE Segreteria Atti Amministrativi 6

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