Nel quadro più ampio. prevenzione incendi ai. approvate le nuove regole. Italiano Tiezzi

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1 Prevenzione incendi, approvate le nuove regole Nel quadro più ampio delle iniziative assunte in ambito governativo per semplificare l attività operativa delle imprese italiane, con particolare riguardo all attività delle piccole e medie imprese, è stato approvato il 22 luglio scorso dal Consiglio dei ministri, un Regolamento che disciplina i procedimenti relativi alla prevenzione incendi ai sensi dell articolo 49 della Legge 30 luglio 2010, n Italiano Tiezzi Giancarlo Tiezzi Generalità in materia di semplificazione amministrativa Lo schema di regolamento D.P.R. - Tale provvedimento, sulla base di un principio di semplificazione delle regole attualmente vigenti, ha rinnovato la disciplina riguardante i controlli di prevenzione incendi rivolti a salvaguardare i fondamentali obiettivi di tutela Per semplificare l attività operativa delle imprese italiane, e in particolare di quelle piccole e medie, un nuovo regolamento ai sensi della legge 122/2010 della pubblica incolumità. In aggiunta all innovazione dei criteri sugli oneri amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, tenuti in considerazione anche in ambito europeo con l intendimento di ridurre tali costi di almeno il 25%, il Regolamento ha affrontato l esigenza dello snellimento delle procedure amministrative secondo condizioni uniformi nell intero territorio nazionale in materia di prevenzione incendi assicurando sempre la tutela della sicurezza nei casi dove è presente il rischio incendio. Il citato Regolamento ha riguardato la riduzione degli oneri amministrativi pur mantenendo il livello idoneo di tutela della pubblica incolumità mediante il criterio innovativo della norma rivolta a dimensionare la proporzionalità degli adempimenti nei vari settori di attività a rischio. PIÙ EFFICACIA Il principio di proporzionalità rende più efficace l azione degli uffici pubblici che possono concentrare il lavoro di verifica e controllo sui casi davvero necessari 18 antincendio agosto 2011

2 Il Regolamento ha inteso eliminare le ridondanze e le sovrapposizioni sulle documentazioni richieste, l onerosità della presentazione di istanze e di altre attestazioni relative alle modalità cartacee/burocratiche. Dati particolari Per semplificare la situazione delle piccole e medie imprese (circa nel territorio nazionale) gli interventi di liberalizzazione e sburocratizzazione relativi al mutamento del rapporto tra imprese/amministrazione, hanno Per dare inizio ad un attività lavorativa, oggi è sufficiente presentare l autocertificazione di un tecnico abilitato che attesti e documenti il possesso dei requisiti previsti avuto lo scopo di dare certezza sui tempi dello svolgimento delle procedure. È stato definito il principio che per dare inizio ad un attività lavorativa, in luogo della documentazione autorizzativa, è sufficiente provvedere con l autocertificazione di un tecnico abilitato che attesti e documenti il possesso dei requisiti previsti della norma specifica (SCIA). Il Regolamento emanato riporta nell Allegato I le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina il deposito e l esame LA NOVITÀ Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio CATEGORIA A Attività a basso rischio e standardizzate CATEGORIA B Attività a medio rischio CATEGORIA C Attività a elevato rischio Viene eliminato il parere di conformità sul progetto La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni Avvio dell attività tramite SCIA Controlli con sopralluogo a campione (entro 60 giorni) Rilascio, su richiesta, di copia di verbale della visita tecnica Controllo con sopralluogo (entro 60 giorni) Rilascio del Certificato di prevenzione incendi agosto 2011 antincendio 19

3 dei progetti in materia di visite tecniche, nonché l approvazione delle deroghe e la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che rimangono attribuite alla competenza del Corpo Nazionale VV.F. Le attività sottoposte al controllo di prevenzioni incendi sono distinte in 3 categorie A, B, C, in base alle dimensioni dell impresa, al tipo di attività svolta, all esigenza di specifiche regole tecniche di tutela della pubblica incolumità. Un Decreto del Ministero dell Interno riporterà le modalità del contenuto e della documentazione da presentare. Sono esclusi dall applicazione del suddetto Decreto le attività industriali a rischio di incidente rilevante i cui adempimenti sono trattati da specifica legge (art. 8 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334). Il presente Decreto sostituisce la vigente disciplina antincendio riportata dal D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37. Un punto di rilevo del presente Regolamento è quello relativo al suo raccordo con la disciplina dello sportello unico per le attività produttive, al fine di assicurare certezza e uniformità delle disposizioni del D.P.R. 7 novembre 2010, n Risultano altresì abrogate le precedenti disposizioni di cui al D.P.R. del 26 maggio 1959, n. 689, quelle del Decreto Ministero Interno 16 febbraio 1982 sulla determinazione delle attività soggette alla prevenzione incendi. Il testo del Regolamento sulle procedure antincendio è stato analizzato per la compatibilità con i principi costituzionali, con il contesto normativo Comunitario e Internazionale e l esito di ciò è stato positivo. In base alle differenziate modalità dell effettuazione dei controlli di prevenzione incendi previsti per le Categorie A, B, C, secondo le dimensioni, il tipo di attività e le regole tecniche di ciascun caso reale, si ha che per le L obiettivo dell intervento normativo è quello di ridurre gli adempimenti burocratici e gli oneri amministrativi pur continuando a garantire un buon livello di tutela della pubblica incolumità categorie A e B i controlli vengono effettuati dai Comandi entro 60 giorni anche mediante il metodo a campione o in base ad un programma settoriale. Per le attività della categoria C, il Comando VV.F. effettua sempre il controllo entro 60 giorni. Questa metodologia consente di rendere il controlli sempre tempestivi e proporzionati alle finalità della tutela della pubblica incolumità e alle attività comportanti un rischio più elevato. Un Decreto particolare, di concerto tra il Ministero dell Interno, il Ministero dell Economia e delle Finanze, provvederà a definire le modalità per i corrispettivi relativi allo svolgimento del servizio di prevenzione incendi effettuato dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. Dati per lo svolgimento delle procedure Si aggiungono precisazioni ulteriori per lo svolgimento delle procedure previste dal nuovo Regolamento 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge il 30/07/2010, n Relativamente alle attività di categoria A e B di cui all Allegato I, l istanza viene presentata al Comando da parte dell interessato prima che l attività abbia iniziato il proprio esercizio mediante la segnalazione di inizio attività. All istanza suddetta si deve allegare la documentazione prevista dal decreto di cui all art. 2, comma 7 del presente Regolamento. Il Comando verifica la completezza della documentazione e ne rilascia ricevuta in caso di esito positivo. Per le attività delle suddette categorie A e B dell Allegato I, il Comando entro 60 giorni effettua le viste tecniche di controllo per accertare il rispetto delle prescrizioni della normativa e la sussistenza dei requisiti antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti previsti il Comando 20 antincendio agosto 2011

4 adotta provvedimenti di divieto motivato di prosecuzione dell attività e di rimozione delle misure degli effetti negativi tranne che, ove possibile, l interessato abbia riportato con misure adeguate la conformità antincendio. Entro lo stesso termine di 15 giorni dalla data della visita tecnica, il Comando, in caso di esito positivo, rilascia il certificato di prevenzione incendi. Il Comando, per le attività dell Allegato I, acquisisce le certificazioni e le attestazioni di conformità rilasciate da Enti, Laboratori, professionisti autorizzati e iscritti in appositi elenchi del Ministero dell Interno. Nel caso in cui il sopralluogo del Comando sia effettuato nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo emesso da organi collegiali, comprendenti anche il Comando stesso, si applicano i termini stabili per tali procedimenti. In caso di modifica delle strutture e degli impianti o delle condizioni di esercizio dell attività con aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l interessato deve avviare nuovamente le procedure previste dall art. 3 e di quelle del presente articolo 4. Rinnovo periodico di conformità antincendio Il titolare dell attività, ogni 5 anni invia al Comando una dichiarazione attestante l assenza di variazioni sulla sicurezza antincendio con la documentazione prevista all art. 2, comma 7 del presente regolamento. Il Coagosto 2011 antincendio 21

5 mando rilascia contestuale ricevuta della dichiarazione. In caso di mancata presentazione dell attestazione del rinnovo, si applicano le disposizioni dell art. 20 del D.Lgs. n. 139 del8/3/2006. Criteri relativi al provvedimento (D.Lgs. n. 78 del 31/05/2010) Come già accennato il D. Lgs. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito in legge n. 122 del 20 luglio 2010, rinnova la disciplina dei procedimenti di attuazione della prevenzione incendi per le attività soggette al controllo ed evidenzia l effettiva semplificazione nel rispetto della tutela della pubblica incolumità. La proposta normativa, infatti snellisce la precedente normativa riducendo gli adempimenti amministrativi gravanti sui personaggi della presente regolamentazione. In merito a ciò è significativo il raccordo con l attività del testo unico per le attività produttive per assicurare la certezza e l uniformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n L elaborazione della legge n. 122 del 30 luglio 2010 ha fatto stimare: l onerosità per le piccole e medie imprese dovute all assenza di proporzionalità degli adempimenti procedurali sulle attività a rischio, la presenza di ridondanza e sovrapposizioni delle documentazioni, la duplicazione in materia di sicurezza sul lavoro, l onerosità della presentazione di istanze e/o attestazioni nella forma cartacea. La situazione sopracitata era fonte, in alcuni casi, di interpretazioni diversificate per la trattazione degli atti relativi a condizioni simili. In tal senso anche la suddivisione delle attività a rischio (categorie A, B, C) per le attività soggette al controllo di prevenzioni incendi ha contribuito a fare chiarezza sulla relativa trattazione. Infatti per la categoria A, viene eliminato il parere di conformità sul progetto, per la categoria B le attività relative possono dare avvio all attività mediante l approntamento della SCIA, e la conseguente richiesta del controllo mediante sopralluogo a campione entro 60 giorni, per la categoria C è previsto il controllo tramite sopralluogo entro 60 giorni e il successivo rilascio del Certificato di prevenzione incendi. Per l approntamento del provvedimento di legge n. 122 del 30 luglio 2010, è stata attivata un ampia consultazione con le organizzazioni sindacali del personale Vigili del fuoco ed è stato acquisito il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico previsto dagli articoli 16 e 21 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139 la cui composizione comprende le Associazioni di Categoria del mondo commerciale, artigianale, industriale e dell agricoltura. Inoltre sono stati consultati gli ordini e i collegi professionali (ingegneri, architetti, geometri, periti e le confederazioni sindacali). Gli obiettivi principali della consultazione effettuata sono stati quelli di seguito indicati: la rilevazione nella disciplina preesistente delle posizioni critiche emerse e in particolare di quelle derivanti dagli adempimenti ritenuti gravosi; la presa in esame con raccolta delle informazioni riguardanti la stima degli oneri amministrativi conseguenti; l analisi e la raccolta di opinioni e suggerimenti per individuare interventi di semplificazione. 22 antincendio Obblighi connessi con l esercizio delle attività Gli enti e i privati responsabili delle Attività dell Allegato I non soggette al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 hanno l obbligo di mantenere lo stato di efficienza dei sistemi, dei dispositivi, delle attrezzature e delle altre misure di sicurezza antincendio adottate. I suddetti enti e i privati devono effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo i tempi dati dal Comando nel C.P.I. o all atto della presentazione della SCIA. I controlli, le verifiche, gli interventi di manuagosto 2011

6 tenzione e le informazioni relative devono essere annotati in apposito registro a cura del responsabile dell attività. Deroghe Nel caso in cui la situazione dell attività presenti caratteristiche che non consentono l integrale osservanza delle regole tecniche antincendio, gli interessati possono presentare istanza di deroga al Comando VV.F. con le modalità di cui all art. 2, comma 7 del presente Regolamento. Il Comando VV.F. esamina l istanza, esprime un parere e trasmette alla Direzione Regionale VV.F. la pratica per la decisione finale pronunciandosi entro 60 giorni dalla ricezione della pratica. Nulla osta di fattibilità Gli enti e i privati titolari delle attività delle categorie B e C possono richiedere al Comando VV.F. l effettuazione delle visite tecniche nel corso della realizzazione dell opera ed anche l esame preliminare sui progetti di particolare complessità. Raccordo con la procedura dello Sportello Unico (SVAP) Per le attività dell allegato I, tenuto conto della competenza del SOAP si applica il D.P.R. 7/9/2010, n Ai soli fini antincendio le attività dell Allegato I, categoria A, rientrano nel procedimento autorizzato del Capo III del D.P.R. 7/9/2010, n La documentazione di cui all art. 10 del D.P.R. 160/2010 deve dimostrare la rispondenza alle prescrizioni della SCIA (art. 4 del presente Regolamento). Disposizioni finali e transitorie (art. 12 del Regolamento) Tali statuizioni prevedono che, in attesa dell adozione dei decreti ministeriali si applichino rispettivamente per la presentazione delle istanze e per l individuazione delle relative modalità, le disposizioni del Ministero Interno 4 maggio Per le nuove attività introdotte dall Allegato I, hanno applicazione le tariffe previste per le attività di analoga complessità poste nella Tabella di equiparazione di cui all Allegato II del Regolamento. Nel complesso lo schema di provvedimento (regolamento) non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività previste ricadono sui soggetti imprenditoriali e comunque rappresentano un adempimento coerente con gli obiettivi assunti in sede comunitaria delle riduzioni dei costi amministrativi sulle piccole e medie imprese comportanti l abbattimento degli oneri amministrativi delle imprese. Inoltre le attività di monitoraggio previste avvengono nell ambito delle dotazioni finanziarie vigenti e mediante l utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili nelle amministrazioni interessate. Restano immutati gli obblighi informativi o tutti quelli che la norma pone a carico dei destinatari diretti e indiretti sulla raccolta, sul mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o da pubbliche Autorità. In particolare nel regolamento sono previsti vari adempimenti di seguito riportati: Semplificazione del rinnovo del CPI che nella nuova disciplina è sostituito da una attestazione di conformità e dalla eliminazione del giuramento della perizia prevista a carico del progettista; Eliminazione delle duplicazioni dei registri con quelli previsti dal Decreto Legislativo 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni; Informatizzazione delle procedure per le imprese assicurate dal coordinamento con la disciplina dello sportello unico; Gli adempimenti sulla valutazione dei progetti sono differenziati in funzione delle esigenze di tutela pubblica per le attività di cui alle lettera A soggette a norme tecniche e che non sono suscettibili di provocare rischi significativi. Non è più previsto il parere di conformità in quanto i progetti relativi sono presentati insieme alla segnalazione certificata di inizio dell attività. agosto 2011 antincendio 23

7 Indicazioni per gli operatori esterni Dopo le indicazioni sulla nuova regolamentazione La nuova normativa è stata elaborata per rispondere alle esigenze di snellimento delle procedure amministrative e per mantenere criteri uniformi sul territorio che potessero garantire comunque la sicurezza antincendio 24 antincendio delle procedure e delle modifiche intervenute rispetto alla precedente edizione, si procede alla valutazione delle persone interessate ad avviare un iniziativa lavorativa di natura antincendio. Le difficoltà per affrontare le varie situazioni di pericolo comportanti misure di sicurezza rimangono in gran parte inalterate e richiedono sempre l impegno delle aziende, dei datori di lavoro, dei progettisti, dei lavoratori e/o enti e attuare le soluzioni valide per il prescritto livello di sicurezza. Il primo punto sul quale misurarsi è quello di analizzare i rischi presenti nell attività, le sue ipotesi di innesco e di sviluppo dell incendio. Il secondo punto da trattare è la scelta e la verifica delle specifiche norme antincendio cogenti da applicare all attività citata. Il terzo punto riguarda le misure che il progettista sceglie come adatte al caso di specie in aggiunta a quelle delle norme stabilite. Il controllo preventivo di un progetto non è più un compito del Comando Provinciale VV.F. di competenza, ma è diventato un obbligo del datore di lavoro, del progettista se questo è indipendente dal datore di lavoro dal quale è stato incaricato per tenere in considerazione anche le norme di esercizio da attuare nel luogo di lavoro. In primo luogo sono da considerare le norme costruttive dell attività (tipologia del rischio, resistenza al fuoco delle strutture, compartimentazione verticale e/o orizzontale, risorse idriche disponibili, accesso ai mezzi dei Vigili del fuoco, vie di fuga, ecc.). A tali regole si possono aggiungere caso per caso altre prescrizioni particolari quali quelle degli impianti elettrici, dell affluenza delle persone nell edificio, degli impianti di calore, ecc. Il professionista, responsabile della sicurezza antincendio del tipo di attività in esame secondo la normativa del Regolamento sulle procedure di prevenzione incendi, in aggiunta al tipo di istanza presentata, deve provvedere alla progettazione e all adeguatezza ai fini della sicurezza antincendio, all efficacia dei dispositivi e sistemi di prevenzione incendi definiti nella norma, alle certificazioni delle caratteristiche antincendio effettuate nella qualità di tecnico iscritto all elenco specifico del Ministero Interno, al piano d emergenza e d evacuazione, ai corsi di formazione per gli addetti antincendio. Questi adempimenti sono trattati in apposite normative comportanti anche accertamenti e prove specifiche da caso a caso. Parte delle attribuzioni dei Comandi Provinciali VV.F. quindi sono state trasferite al progettista e/o al datore di lavoro che esprimono direttamente la rispondenza della loro attività alle norme di prevenzione incendi il che, insieme al riconoscimento delle qualifiche ha comportato l assunzione delle responsabilità in precedenza non designate. È ovvio, pertanto, che ai maggiori riconoscimenti del ruolo attribuito di privati in luogo delle competenze che erano dei Vigili del fuoco nella materia di prevenzione incendi siano venuti a corrispondere rilevanti impegni e responsabilità per dare attuazione alla tutela della pubblica incolumità. Gli impegni suddetti risultano aumentati negli ultimi anni in particolare per la conoscenza e l utilizzo delle normative che, anche per esigenze di carattere europeo, sono aumentate nel numero specializzandosi per l utilizzazione nei vari casi tecnici da affrontare. In base a regole internazionali per la parte progettuale riguardante gli impianti e i mezzi fissi di spegnimento è evidente che il sistema di spegnimento progettato deve risultare adeguato alle specifiche norme che lo definiscono tenendo conto delle relative caratteriagosto 2011

8 stiche costruttive dei dispositivi e delle attrezzature, che li caratterizzano. Ormai per i sistemi di spegnimento, le apparecchiature che li compongono e l intero sistema devono far riscontrare, attraverso verifiche e prove, la corretta funzionalità delle singole parti e/o di tutto il sistema. Attenzioni analoghe vanno applicate agli altri obiettivi di progettazione di una data attività per le innovazioni o le modifiche che possono intervenire in conseguenza di nuove caratteristiche costruttive e d uso ai fini della prevenzione incendi. Gli obiettivi L intervento normativo approntato ha validità per gli enti e i privati che sono responsabili delle attività civili, commerciali, artigianali e industriali riportate nell allegato I del regolamento. L obiettivo dell intervento è stato quello di ridurre gli adempimenti e gli oneri amministrativi pur mantenendo un buon livello di tutela della pubblica incolumità avendo introdotto un criterio di proporzionalità del rischio. L opzione prescelta e i suoi vantaggi evidenzia la regolare attuazione delle disposizioni del Regolamento di cui trattasi comportante la semplificazione degli adempimenti, la riduzione degli oneri dovuti dai destinatari del Regolamento mantenendo fissa la tutela della pubblica incolumità. Gli effetti generabili dall attuazione del provvedimento sono stati sottoposti a valutazione dello Standard Cost Model e dorrebbero raggiungere gli obiettivi nazionali e comunitari previsti per le piccole e medie imprese. Dal citato Regolamento non sono previsti obblighi informativi ulteriori che rimangono quelli della vigente normativa. Infatti il rinnovo del certificato di prevenzione incendi è stato sostituito dalla nuova normativa con l attestazione di conformità e a seguito della eliminazione contemporanea del giuramento della perizia. Risulta eliminata la duplicazione dei registri previsti dal Decreto Legislativo n. 81 del 9/4/2008. Risulta utilizzabile l informatizzazione delle procedure per le imprese produttive con lo sportello unico. Non è più previsto il parere di conformità per le attività suscettibili di generare rischi significativi e i progetti relativi a tali attività sono presentati insieme alla segnalazione certificativa di inizio attività. In definitiva la nuova normativa regolamentata sulle procedure di prevenzione incendi è stata sviluppata per corrispondere alle esigenze di snellimento delle procedure amministrative e per mantenere criteri uniformi sul territorio ai fini della sicurezza rispetto al rischio incendi. Lettera Circolare del Ministero Interno sulle procedure di prevenzioni incendi Indicazioni applicative - In data 24 marzo 2011 il Ministero dell Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, ha diramato una Lettera- Circolare avente per oggetto lo Sportello Unico per le Attività Produttive con indicazioni applicative di armonizzazioni tra le procedure di prevenzione e il procedimento automatizzato (di cui ai Capi I, II, III, V, VI del Regolamento). È necessario riscontrare, attraverso tecniche e prove, che i sistemi di spegnimento funzionino correttamente agosto 2011 antincendio 25

9 Il nuovo Regolamento entra in vigore il 29 marzo 2011 per le disposizioni dei Capi I, II, III, V, VI e il 30 settembre 2011 per il Capo IV. Per dare attuazione al nuovo Regolamento SUAP nella Lettera-Circolare sono state fornite alcune prime indicazioni con riserva di ulteriori eventuali aggiornamenti. Il nuovo Regolamento SUAP stabilisce che i Comuni esercitano le funzioni amministrative relative agli insediamenti produttivi quale unica struttura alla quale si rivolgono gli interessati per tutti gli adempimenti relativi ai procedimenti autorizzativi previsti per la realizzazione, la ristrutturazione, l ampliamento degli impianti produttivi. Le Amministrazioni pubbliche diverse dal Comune non possono trasmettere al richiedente atti autorizzativi e devono trasmettere al SUAP le varie denunce, le domande, gli atti e la documentazione relativa alla richiesta. Ne consegue che il SUAP, con la presentazione della SCIA verificherà la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati e in caso di verifica positiva il SUAP rilascerà ricevuta che per il richiedente è l approvazione a iniziare l attività. La SCIA non si applica alle attività non soggette a specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, a quelle con regole tecniche gestionali complesse, alle deroghe e alle procedure relative al D.M. 9/5/2007 Casi di non applicabilità Per la prevenzione incendi la SCIA non è applicata nei seguenti casi: attività non soggette a specifiche regole di prevenzioni incendi attività soggette alla prevenzione incendi che presentano una particolare complessità tecnica-gestionale procedure che fanno riferimento al Decreto Ministeriale 9/5/2001 e alle successive direttive (ingegneria della sicurezza antincendio) procedura di deroga (art. 6 del D.P.R. 12/01/1998, n. 37). Gli elaborati tecnici a corredo delle attestazioni e delle asseverazioni devono essere conformi al punto B) dell Allegato I e all Allegato II del D.M. 4 maggio 1998 e successive modifiche. Le eventuali dichiarazioni mendaci, oltre alla segnalazione dall Autorità Giudiziaria saranno segnalate anche ai competenti collegi e Ordini professionali. Il Comando VV.F. entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione effettua i controlli. Nello stesso termine, se accertate carenze dei requisiti richiesti per l esercizio dell attività, adotta motivati provvedimenti di divieto della prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi ad eccezione che il titolare richiedente abbia provveduto a conformare alla normativa antincendio entro il termine di 45 giorni. A partire dal 29 maggio 2011 è previsto dal D.P.R. n. 160/10 che gli interventi di realizzazione e/o modifica di impianti soggetti a SCIA siano presentati al SUAP per via telematica con gli standard di cui all Allegato tecnico (art. 12 del D.P.R. citato). È precisato che la SCIA non si applica agli atti delle Amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza né a quelle imposte dalla direttiva comunitaria. La SCIA deve comprendere anche le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rilasciate da tecnici abilitati. La SCIA non trova applicazione per le attività non soggette a specifiche regole di prevenzione incendi, per le attività soggette a specifiche regole tecniche aventi particolare complessità tecnica/gestionale, per le procedure che fanno riferimento al Decreto Ministeriale 9/5/2007 e per le procedure di deroga (art. 6 del D.P.R. 12/01/1998, n. 37). L elenco delle attività soggette ai controlli e prevenzione incendi si trovano nell Allegato I del Regolamento nel Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010, convertito in legge in data 30/07/2010 n. 122 (art. 2, punto 2). 26 antincendio agosto 2011

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