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1 CIRCOLARE N. 19: OBBLIGHI E RESPONSABILITA TRA COMMITTENTE, APPALTATORE E SUBAPPALTATORE IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI APPALTO E SUBAPPALTO DI OPERE, FORNITURE E SERVIZI. Premessa In relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi, sia i commi dal 28 al 33 dell art. 35 del D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sia il comma 911 dell art. 1 della Legge 298/2006 (Finanziaria 2007) hanno introdotto importanti novità in materia di versamenti dell IVA, delle ritenute sulle imposte dirette, nonché di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore. L entrata in vigore delle suddette innovazioni era subordinata all emanazione di un decreto ministeriale, attuativo delle disposizioni contenute nel citato articolo 35 del D.L. n. 223/2006. Il decreto ministeriale in questione è il DM Economia e Finanze 25 febbraio 2008 n. 74, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19/04/2008. La normativa prevede che, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l appaltatore, nonché con gli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti. La responsabilità solidale in esame opera in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da: soggetti che stipulano i predetti contratti nell ambito di attività rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto di cui al Dpr 633/1972; in ogni caso, da soggetti di cui agli articoli 73 1 e 74 2 del Dpr 917/1986 (Tuir); ( 1 ) Art. 73 del Tuir.. Sono soggetti all imposta sul reddito delle società: a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali; d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell articolo 5. Framinia srl info@framinia.it Roma Via Paolo Emilio, Roma T F Via Giulio Romano, Roma T F Milano Via degli Orombelli, 7/A Milano T F

2 con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale. La responsabilità solidale tra committente ed appaltatore Il committente di un appalto di opere o di servizi è obbligato in solido con l appaltatore e con gli eventuali subappaltatori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e previdenziali dovuti. Il comma 911 dell art. 1 della legge finanziaria 2007, modificando il comma 2 dell art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 (il decreto attuativo della Legge Biagi ), determina specifiche garanzie per i dipendenti di imprese operanti nell ambito di appalti, configurando in capo al committente una specifica responsabilità in solido con i soggetti esecutori dell opera o dei servizi, per l assolvimento degli obblighi inerenti la corresponsione delle retribuzioni ed il versamento dei contributi previdenziali. Infatti, il committente deve procedere al pagamento del corrispettivo dovuto all appaltatore previa esibizione (art. 35, comma 32 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223) da parte di quest ultimo della documentazione attestante la certezza che gli adempimenti in materia previdenziale e fiscale connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l opera, la fornitura, o il servizio affidati, siano stati correttamente eseguiti dall appaltatore. In caso contrario il committente è punibile con una sanzione che va da a euro. Trattandosi di sanzione amministrativa, l importo potrà essere ridotto al doppio del minimo (Euro ,00). Per adempiere agli obblighi fiscali, l impresa appaltatrice dovrà attestare l avvenuto versamento delle ritenute comunicando al committente (prima che questi eroghi il corrispettivo dovuto) i codici fiscali dei lavoratori impiegati nell esecuzione dell opera affidata mediante: il rilascio di una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà e delle copie del modello F24 corredate delle ricevute attestanti l avvenuto addebito, riferito al singolo appalto, in alternativa l asseverazione di un CAF o di soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro. ( 2 ) Art. 74 del Tuir. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all imposta. 2

3 Il rilascio da parte dell appaltatore della predetta documentazione esonera l impresa committente dalla responsabilità solidale con riferimento ai lavoratori dipendenti impiegati nell esecuzione dell opera o nella prestazione della fornitura o del servizio. Riguardo gli obblighi assicurativi e previdenziali, avrà l onere di rilasciare al committente la seguente documentazione: prospetto analitico redatto in forma libera contenente: - nominativo dei lavoratori impiegati nel subappalto; - ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore; - indicazione dell aliquota contributiva applicata e relativi importi contributivi versati. documento unico di regolarità contributiva (DURC) 3 rilasciato dagli Istituti Previdenziali successivamente alla data di ultimazione dei lavori o della fase dei lavori cui si riferisce il pagamento unitamente ad una dichiarazione secondo cui i versamenti attestati dal DURC sono riferiti anche ai soggetti impiegati nell esecuzione dell opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati rientranti nella comunicazione del codice fiscale dei soggetti impiegati. in alternativa l asseverazione di un CAF o di soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro. In merito alla responsabilità solidale in oggetto è opportuno ricordare che, con il Decreto Legislativo 10/09/2003 n. 276, era stata introdotta la disposizione (articolo 29, comma 2) ove era previsto che, in caso di appalto di opere, il committente è obbligato in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di un anno dalla cessazione dell appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributi previdenziali dovuti. La Finanziaria 2007 ha modificato il suddetto comma estendendo a due anni, anziché uno, il limite di durata della responsabilità solidale del committente dell appalto per le eventuali inadempienze dell appaltatore o dei subappaltatori in merito ai suddetti obblighi. ( 3 ) Il 30 dicembre 2007 è entrato in vigore il Decreto del 24 ottobre 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che estende l obbligo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) a tutti i settori di attività, compresi i lavori svolti in funzione di contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi. 3

4 Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore Il citato art. 35 del D.L. n. 223/2006 ha introdotto la responsabilità solidale a carico dell appaltatore per le ritenute Irpef e per i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal subappaltatore relativamente ai propri dipendenti, nel limite dell ammontare del corrispettivo dovuto dall appaltatore al subappaltatore. La responsabilità solidale viene però meno se l appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima di effettuare il pagamento, che gli adempimenti a carico del subappaltatore, relativi all opera o al servizio affidatogli, siano stati correttamente eseguiti da quest ultimo. In particolare, il Decreto del 25 febbraio 2008 n. 74 stabilisce che il subappaltatore comunichi all appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati nell esecuzione dell opera, o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati, e che l appaltatore comunichi al committente i predetti dati al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito. L impresa subappaltatrice avrà poi l onere di attestare l avvenuto versamento delle ritenute fiscali in relazione ai soggetti impiegati nell esecuzione dell opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, mediante: il rilascio all impresa appaltatrice di una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà e delle copie del modello F24 4 corredate delle ricevute attestanti l avvenuto addebito, riferito al singolo subappalto 5, o in alternativa asseverazione di un CAF o di soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro 6. Ciò consente all impresa subappaltatrice che impiega i lavoratori in più subappalti, di evitare di suddividere le ritenute degli stessi lavoratori in più modelli F24, pur permanendo la necessità di indicare nel registro presenze l impiego, di ogni lavoratore, nei singoli contratti di subappalto. Il rilascio da parte del subappaltatore di questa documentazione, esonera l impresa appaltatrice dalla responsabilità solidale con riferimento ai lavoratori dipendenti impiegati nell esecuzione dell opera o nella prestazione della fornitura o del servizio. ( 4 ) Per ogni subappalto dovrà esservi un apposito modello F24 nel quale è indicato il codice fiscale dell impresa appaltatrice e l importo delle ritenute per le quali è attribuita la responsabilità solidale. ( 5 ) In presenza di lavoratori utilizzati nell esecuzione di più appalti, l impresa subappaltatrice dovrà determinare l importo delle ritenute, da indicare nei singoli modelli F24 in misura proporzionale alla percentuale di utilizzo della prestazione del dipendente con riguardo ai singoli appalti stipulati dall impresa. ( 6 ) Questa modalità di certificazione consente al subappaltatore di evitare l utilizzo del modello F24 riferito al singolo subappalto per il versamento delle ritenute fiscali relative al personale impiegato nell esecuzione delle opere o dei servizi affidati in subappalto. 4

5 Sotto il profilo previdenziale ed assicurativo, il decreto in esame impone all impresa subappaltatrice di comprovare l avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi in relazione ai lavoratori dipendenti impiegati mediante il rilascio all impresa appaltatrice della seguente documentazione: prospetto analitico redatto in forma libera contenente: - nominativo dei lavoratori impiegati nel subappalto; - ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore; - indicazione dell aliquota contributiva applicata e relativi importi contributivi versati. documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli Istituti previdenziali successivamente alla data di ultimazione dei lavori o della fase dei lavori cui si riferisce il pagamento unitamente ad una dichiarazione secondo cui i versamenti attestati dal DURC sono riferiti anche ai soggetti impiegati nell esecuzione dell opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati. L esibizione, da parte dell impresa subappaltatrice, della documentazione di cui sopra o, comunque, della asseverazione esonera l impresa appaltatrice dal regime della responsabilità solidale, così come espressa dal comma 28 dell art. 35 del D.L. n. 223/2006 7, relativamente alle somme dovute ai lavoratori impegnati nell opera o nella prestazione della fornitura o del servizio e che risultano dalla documentazione in esame. Ai fini del rilascio del DURC, INPS ed INAIL sono tenuti a verificare la regolarità contributiva sulla base della rispettiva normativa di riferimento 8. Per la richiesta del DURC è stato elaborato un apposito modulo unificato disponibile on-line che potrà essere scaricato ovvero compilato direttamente per l inoltro in via telematica; lo stesso sarà altresì disponibile in forma cartacea presso ogni Struttura Territoriale di INPS e INAIL per la presentazione della richiesta per le vie tradizionali. ( 7 ) Art. 35, c. 28 del D.L. 223/2006. L appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento die contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. ( 8 ) Per regolarità contributiva deve intendersi la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché l osservanza di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente. La verifica della regolarità, riferita all intera situazione aziendale, deve essere effettuata sulla base degli elementi rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del DURC. 5

6 Ulteriori modifiche alla disciplina sugli appalti apportate dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro In data 15 maggio entrerà in vigore il D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), documento che rimodula, e in alcuni casi riscrive, la disciplina per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo costituiscono attuazione dell apparato sanzionatorio e dell applicazione della responsabilità amministrativa delle imprese introdotta dalla Legge Delega 123/2007. Vengono in rilievo, in particolare, le disposizioni dirette a rafforzare gli strumenti per il contrasto al lavoro irregolare, in parte già previsti nell ambito dei cantieri edili (art. 36-bis della Legge 248/2006). L articolo 14 del nuovo Testo Unico sulla Sicurezza dispone, infatti, che il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale può adottare provvedimenti di sospensione di un attività imprenditoriale qualora: - riscontri l impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati; - ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli artt. 4, 7 e 9 del D.Lgs. n. 66/2003; - ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L adozione del provvedimento può essere adottato dagli ispettori del lavoro anche su segnalazione degli ispettori di vigilanza dell Inail. L articolo 26 del nuovo Testo Unico ha inoltre disciplinato gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d opera o di somministrazione. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell ambito dell intero ciclo produttivo dell azienda medesima: a) deve verificare l idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto 6

7 d opera o di somministrazione. La verifica (salvo successive modificazioni) è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell autocertificazione dell impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) deve fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa oggetto dell appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell esecuzione dell opera complessiva. Il datore di lavoro committente deve inoltre promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento deve essere allegato entro tale ultima data. Tali disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l imprenditore committente risponde in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) o dell Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo 7

8 (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. L articolo 26 in esame ha inoltre previsto l obbligo della tessera di riconoscimento per il personale occupato dall impresa appaltatrice e subappaltatrice nonché per i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, nell ambito di tutti gli appalti o subappalti. La norma in esame prevede per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti la possibilità di assolvere all obbligo mediante annotazione su apposito registro vidimato dalla competente Direzione Provinciale Competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornaliero impiegato nei lavori. In merito si rammenda che la violazione degli obblighi inerenti la tessera di riconoscimento comporta: - per il datore di lavoro, l applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 500 per ciascun lavoratore; - per il lavoratore, in caso di mancata esibizione, l applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300. Il nuovo Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro ha, inoltre, introdotto il regime della nullità dei contratti di subappalto, appalto e di somministrazione del settore privato privi della specifica indicazione dei costi relativi alla sicurezza sul lavoro. Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Roma, 09 maggio 2008 FRAMINIA SRL 8

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