DELIBERAZIONE N. 21/1 DEL

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1 Oggetto: Modifiche alla Direttiva regionale concernente Misure di tutela quali-quantitativa delle risorse idriche tramite il riutilizzo delle acque reflue depurate, in attuazione del Piano di Tutela delle Acque, dell art. 3 comma 5 della L.R. n. 14/2000, dell art. 99 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell art. 1 comma 4 del D.M. 185/2003, di cui alla Delib.G.R. n. 75/15 del 30 dicembre 2008 e s.m.i. Il Presidente della Regione premette che con il D.M. 12 giugno 2003, n. 185, Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle Politiche agricole e forestali, delle Attività produttive e della Salute (di seguito regolamento ministeriale), il legislatore nazionale ha incentivato e regolamentato il riutilizzo delle acque reflue opportunamente trattate e diffuse attraverso apposite reti di distribuzione perseguendo così, la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche grazie alla possibile conseguente riduzione dei prelievi delle acque superficiali e sotterranee e alla riduzione dell'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori. Ai sensi del regolamento ministeriale il riutilizzo deve avvenire in condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture, nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle disposizioni in materia di sanità e sicurezza e delle regole di buona prassi industriale e agricola. La Regione Sardegna, in attuazione del D.M. 12 giugno 2003, n. 185, con la Delib.G.R. n. 75/15 del , recante Direttiva regionale sul riutilizzo delle acque reflue depurate (di seguito direttiva regionale), ha regolamentato il riutilizzo delle acque reflue recuperate nel territorio regionale, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme nazionali sovraordinate. La Giunta regionale con la deliberazione n. 52/26 del 23 dicembre 2011 ha apportato alcune semplificazioni alla direttiva regionale, relative agli artt. 3 e 17 e successivamente, con la deliberazione n. 12/2 del 6 marzo 2018, ha apportato ulteriori modifiche alla suddetta direttiva regionale, relative agli artt. 7, 9, 10 e 15. Il Presidente ricorda che la Giunta regionale ha stabilito, tra le altre cose, che il riutilizzo debba essere effettuato nel rispetto di prescrizioni tecniche, relative alle reti di distribuzione delle acque reflue trattate ed affinate, di cui agli artt. 9 e 11 e all'allegato 3 della stessa direttiva regionale, in coerenza con quanto stabilito all'art. 9 dal regolamento ministeriale. La direttiva regionale stabilisce 1/7

2 infatti, all'allegato 3, alcune prescrizioni di dettaglio relative alle caratteristiche del sistema di distribuzione delle acque recuperate con particolare riferimento ai seguenti punti: 1. identificazione di tutte le componenti del sistema di distribuzione; 2. separazione orizzontale e verticale tra le condotte di acque potabili e acque recuperate; 3. sistemi di prevenzione di flussi di ritorno; 4. differenza di pressione; 5. gestione e manutenzione. Tali prescrizioni come detto sopra, hanno la finalità di evitare rischi igienico-sanitari e sono riferite, in linea generale, a tutte le destinazioni d'uso ammissibili e per i diversi contesti di applicazione (es. industriale, urbano, agricolo). Il Presidente fa presente, inoltre, che le esperienze acquisite in diversi anni di applicazione della direttiva regionale, hanno evidenziato la necessità di apportare alcune modifiche regolamentari che consentano di valutare, caso per caso, l'applicabilità di alcune prescrizioni tecniche, indicate nell'allegato 3 alla direttiva regionale, che impongono il rispetto delle distanze tra le condotte delle acque recuperate e delle acque potabili, o delle acque reflue nere o miste. Appare infatti necessario che tali prescrizioni, applicabili in circostanze e ambiti tra loro molto differenti (es. in aree fortemente urbanizzate o in aree extra urbane e rurali), necessitino di un approccio maggiormente contestualizzato e sito specifico, nel rispetto comunque dei principi fondamentali stabiliti dal regolamento ministeriale, già oggi fatti salvi dalla direttiva regionale. Il Presidente propone pertanto di mantenere inalterate le prescrizioni riportate nell'allegato 3 alla direttiva regionale, consentendo tuttavia di poter avanzare apposita istanza di deroga ai requisiti indicati nel suddetto allegato, rilasciata dalla competente Direzione generale dell'agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, qualora il titolare della rete di distribuzione accerti l'impossibilità di garantire le suddette prescrizioni tecniche, purché sia assicurato un adeguato livello di sicurezza igienico-sanitaria, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9 del regolamento ministeriale. Il Presidente fa presente, inoltre, la necessità di apportare alcune ulteriori modifiche e integrazioni alla direttiva regionale all'art. 15 (Controlli e verifiche) e all'allegato 5 Programma di controllo, ad esso correlato, con l'obiettivo di definire più chiaramente, da una parte, l'ampiezza delle disposizioni concernenti il programma dei controlli da eseguirsi sull'impianto di recupero e dall'altra di meglio ripartire il numero minimo di campionamenti dei parametri da assoggettare al controllo, in relazione 2/7

3 sia alle fasce di potenzialità dell'impianto di recupero sia all'eventuale stagionalità di funzionamento di quest'ultimo. In merito al primo aspetto il Presidente fa presente che nello spirito della direttiva regionale, al fine di garantire che il riutilizzo avvenga in condizioni di sicurezza ambientale, evitando altresì rischi igienico-sanitari, tutti gli impianti di recupero dei reflui devono essere sottoposti ad un programma di controlli. Tuttavia, l'attuale formulazione dell'art. 15, commi 1 e 2, nel richiamare tale concetto, rimanda al Piano di Gestione, il quale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della stessa direttiva regionale, è reso obbligatorio solo per gli impianti superiori a abitanti equivalenti (a.e.). Da qui nasce l'esigenza di modifica dell'art. 15, commi 1 e 2, al fine di rendere inequivocabile l'obbligo, per tutti gli impianti (compresi quelli inferiori a a.e.), di esecuzione del suddetto programma di controlli, con le modalità previste dall'allegato 5. In merito al secondo aspetto sopra richiamato il Presidente fa osservare che la Tabella 3 dell'allegato 5, riguardante le frequenze minime di campionamento dei parametri da assoggettare al controllo, è attualmente riferita a due sole fasce di potenzialità dell'impianto di trattamento, così come di seguito indicate: sino a a.e. e oltre a.e.. Si rendono pertanto opportune delle integrazioni alla suddetta tabella consistenti nell'individuazione di ulteriori fasce, inferiori ai a.e., al fine di rendere il numero di controlli più congruo alla potenzialità degli impianti di depurazione, in particolare per quei sistemi di trattamento a servizio di piccoli agglomerati e insediamenti isolati, oggi assoggettati allo stesso numero di controlli fissati per gli impianti con potenzialità prossima ai a.e.. Tali nuove fasce e il relativo numero di campionamenti sono individuati in coerenza con quanto già stabilito nell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e dalla Delib.G.R. n. 69/25 del 28 dicembre 2008 recante disciplina regionale degli scarichi. In linea con le suddette modifiche si rende infine necessario introdurre, sempre nell'allegato 5, l'ulteriore previsione riguardante il numero minimo dei controlli da eseguirsi su quegli impianti con funzionamento stagionale, ovvero che effettuano il riutilizzo solo in determinati periodi dell'anno (come nel caso di depuratori a servizio di agglomerati a forte fluttuazione stagionale). In tali casi, data l'estrema variabilità della casistica, si propone di demandare alla Provincia, in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, di stabilire il numero dei controlli stagionali, in base alla effettiva durata del periodo di riutilizzo, fermo restando un numero minimo di controlli comunque prestabilito nell'allegato 5. 3/7

4 Infine il Presidente fa presente che, qualora si verifichi un'interruzione del riutilizzo per i motivi indicati nell'allegato 2 (ovvero in uno dei seguenti casi: il valore puntuale dei parametri chimico-fisici risulti superiore al 100% del valore limite; il valore puntuale del parametro Escherichia coli risulti superiore a 100 UFC/100ml; si rilevi la presenza di Salmonella) si rende opportuno chiarire, all'art. 15, comma 3bis, le modalità operative di esecuzione dei controlli volti alla riattivazione dello stesso, specificando che l'accertamento della conformità dei parametri che hanno determinato l'interruzione possa essere demandato, al pari di quanto previsto al comma 3, dell'art. 15, all'arpas o, su disposizione della Provincia, al titolare dell'impianto di recupero. La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame espresso dal Direttore generale dell'agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna DELIBERA - di approvare, sulla base di quanto esposto, le seguenti modifiche alla Delib.G.R. n. 75/15 del 30 dicembre 2008 e s.m.i.: a) Modifica del comma 1 dell'art. 9 come di seguito riportato: 1. Le reti di distribuzione di acque reflue recuperate devono essere realizzate in modo tale da escludere qualsiasi interconnessione, contatto o mescolamento anche accidentale (es. derivante da perdite, infiltrazioni o fessurazioni nei sistemi di condutture) sia con i sistemi di convogliamento e distribuzione di acque destinate all'uso potabile e sia con i sistemi di raccolta e convogliamento delle acque reflue, nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato 3 alla presente direttiva. Qualora il titolare della rete di distribuzione accerti l'impossibilità tecnica di garantire le prescrizioni relative al rispetto delle distanze previste al punto 2 dell'allegato 3 della direttiva regionale, può avanzare motivata richiesta alla Direzione generale dell'agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna che, con specifico provvedimento, potrà derogare alle suddette distanze, purché il titolare della rete di distribuzione garantisca un adeguato livello di sicurezza igienico-sanitaria, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9 del regolamento ministeriale. b) Modifica dei commi 1, 2 e 3 bis dell'art. 15 come di seguito riportato: 4/7

5 1. L'impianto di recupero dei reflui dovrà essere sottoposto ad un programma di controlli con le modalità previste dall'allegato 5 alla presente direttiva. 2. Il titolare della rete di distribuzione dovrà garantire un programma di controllo quali-quantitativo delle acque recuperate distribuite. I controlli sulla rete di distribuzione andranno effettuati a monte degli eventuali mescolamenti delle acque reflue affinate con la risorsa idrica grezza. [ omissis...] 3bis. In caso di interruzione del riutilizzo per i motivi indicati nell'allegato 2 alla presente direttiva, il riutilizzo può essere riattivato solo dopo che il valore puntuale del parametro o dei parametri per cui è stato sospeso sia rientrato al di sotto del valore limite in almeno tre controlli successivi e consecutivi, eseguiti dall'arpas o, su disposizione della Provincia, dal titolare dell'impianto di recupero. c) Modifica del paragrafo Controlli di conformità dell'allegato 5 come di seguito riportato: La frequenza minima di campionamento dei parametri, contenuti nella Sezione 1 della Tabella 1 dell'allegato 2, è fissata in base alla dimensione dell'impianto di trattamento e i campionamenti andranno effettuati dall'arpas e dal gestore dell'impianto nel rispetto delle condizioni di cui sopra. L'ARPAS dovrà stabilire l'idoneità del sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati da parte del gestore dell'impianto di affinamento. Nell'ambito del Piano di Gestione, ove previsto dalla presente direttiva, e comunque nell'ambito dell'autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo, verrà stabilita la ripartizione percentuale dei campioni, di cui alla seguente tabella 3, tra i soggetti interessati. Per gli impianti con potenzialità pari o superiore a a.e. l'arpas effettua i controlli, tra il numero di campioni di propria competenza, per la verifica del rispetto dei limiti per i parametri indicati nella Sezione 2, della Tabella 1 dell'allegato 2, secondo le frequenze minime riportate nella Tabella 3 seguente. In sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico la Provincia, sentita l'arpas, indicherà i parametri, tra quelli della Sezione 2, Tabella 1 dell'allegato 2, da sottoporre al controllo. La potenzialità dell'impianto è riferita al carico destinato al trattamento secondario. La frequenza minima di campionamento per i parametri di cui alla Tabella 1 dell'allegato 2 è riportata nella seguente tabella. 5/7

6 Tabella 3 LIMITI Sezione 1 Tabella 1 dell'allegato 2 LIMITI Sezione 2 Tabella 1 dell'allegato 2 Potenzialità impianto A B C Competenza Competenza ARPAS Competenza Gestore Impianto Numero totale campioni ARPAS o Gestore Impianto solo per i casi di cui alla Nota 1 da 0 a 50 A.E. da 0 a 3 da 0 a 3 3 Nota1 da 51 a 500 A.E. da 0 a 6 da 0 a 6 6 (Nota 2) Nota1 da 501 a A.E. da 0 a 8 da 0 a 8 8 (Nota 2) Nota1 da a A.E. da 1 a 12 da 0 a (Nota 2) 1 da a A.E. da 3 a 12 da 0 a 9 12 (Nota 2) 3 oltre A.E. da 6 a 24 da 0 a (Nota 2) 6 Nota 1: In sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico la Provincia, sentita l'arpas, indicherà gli eventuali parametri tra quelli della Sezione 2, Tabella 1 dell'allegato 2 da sottoporre al controllo e la relativa frequenza. La Provincia, sentita l'arpas, può demandare la verifica dei suddetti parametri alla totale competenza del titolare dell'impianto di recupero. Nota 2: Per i casi di riutilizzo effettuato solo in determinati periodi dell'anno (come nel caso di depuratori a servizio di agglomerati a forte fluttuazione stagionale), in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico la Provincia, sentita l'arpas, stabilisce il numero minimo dei controlli rideterminando le frequenze previste dalla Tabella 3, in base alla effettiva durata del periodo di riutilizzo. Il numero dei controlli per singola stagione non potrà comunque essere inferiore a tre. 6/7

7 Per il controllo della conformità dei limiti indicati nella Tabella 1 vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore. La scelta della durata del campionamento, del numero dei prelievi e della loro frequenza, in funzione della variabilità delle caratteristiche quali-quantitative dell'effluente, sarà stabilita da ARPAS, sentito il Gestore dell'impianto di recupero, e dovranno essere valutate sulla base delle specificità del singolo impianto, della portata media nelle diverse condizioni di esercizio (regimi di funzionamento legati alla stagionalità), sui volumi in gioco e sui tempi di ritenzione. Tali aspetti dovranno essere desunti sulla base di una ricognizione accurata da parte dell'arpas della situazione impiantistica presente. Tutti gli impianti dovranno essere dotati di autocampionatore automatico fisso o portatile. Le modalità ed i tempi di campionamento sopra stabiliti per ogni impianto dovranno essere riportati nel relativo Piano di Gestione, ove previsto dalla presente direttiva."; - di allegare alla presente deliberazione il testo coordinato della direttiva regionale sul riutilizzo delle acque reflue depurate Delib.G.R. n. 75/15 del 30 dicembre 2008 e s.m.i., contenente le modifiche sopra riportate. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. Letto, confermato e sottoscritto. Il Direttore Generale Alessandro De Martini Il Presidente Christian Solinas 7/7

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