Comune di Ferrazzano Provincia di Campobasso. REGOLAMENTO DISTRIBUZIONE dell ACQUA POTABILE I N D I C E CAPITOLO PRIMO
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1 Comune di Ferrazzano Provincia di Campobasso REGOLAMENTO DISTRIBUZIONE dell ACQUA POTABILE I N D I C E CAPITOLO PRIMO
2 Art. 1 - Limiti per la distribuzione Art. 2 - Modalità di erogazione della fornitura GENERALITÀ CAPITOLO SECONDO IMPIANTI Art. 3 - Impianti di distribuzione Art. 4 - Impianti di derivazione Art. 5 - Apparecchi di misura Art. 6 - Responsabilità dell'utente e del proprietario per le derivazioni e gli apparecchi di misura Art. 7 - Impianti interni Art. 8 - Verifiche ed ispezioni - Diritto di accesso Art. 9 - Richiesta di allacciamento Art Preventivi Art Rinuncia Art Servitù CAPITOLO TERZO ALLACCIAMENTI CAPITOLO QUARTO BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE Art Bocche antincendio private Art Tariffe per bocche antincendio Art Cauzione per bocche antincendio Art Attivazione e consegna CAPITOLO QUINTO IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE Art Destinatario ed uso della fornitura Art Cessione del contratto Art Cessione dei locali e subentranza nella fruizione del servizio Art Anticipo contrattuale Art Oneri fiscali e vari Art Responsabilità per le caratteristiche della fornitura Art Durata del contratto Art Diritto di esclusiva Art Addebito dei consumi Art Lettura degli strumenti di misura Art Determinazione dei consumi in caso di mancato od irregolare funzionamento dei misuratori Art Tariffe Art Fatturazione e pagamenti Art Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto Art Normativa di rinvio Art Foro competente Art Efficacia del Regolamento CAPITOLO SESTO DISPOSIZIONI FINALI
3 CAPITOLO PRIMO GENERALITA Art. 1 Limiti per la distribuzione L Amministrazione Comunale, in seguito denominata semplicemente Comune, distribuisce l acqua
4 potabile nel limite dell estensione delle proprie reti e della potenzialità dei propri impianti a chiunque ne faccia richiesta. Il Comune e l utente si obbligano a rispettare le condizioni del presente Regolamento. Art. 2 Modalità di erogazione della fornitura La fornitura di acqua potabile é regolata dalle norme che seguono e da quelle emanate o emanande da Enti ed organi pubblici competenti in materia e da eventuali condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nei singoli contratti di utenza. Il Comune si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni tutte che regolano il rapporto di somministrazione Le comunicazioni relative saranno fatte pervenire all utente mediante lettera o avviso all ultimo indirizzo indicato dall utente, oppure mediante comunicato sulla stampa locale ed entreranno in vigore con le decorrenze indicate in tale avviso e/o comunicato stampa. Non è consentito l uso improprio dell acqua potabile. CAPITOLO SECONDO IMPIANTI Art. 3 Impianti di distribuzione Le reti di distribuzione comprendono le condotte, con i loro rispettivi accessori, posate su suolo pubblico oppure su aree private, previa costituzione delle eventuali servitù. Il Comune realizza gli impianti occorrenti per addurre acqua fino al punto di cui al successivo articolo 4 e ne rimane proprietario. Tali reti sono di proprietà esclusiva del Comune anche nel caso in cui vengano realizzate con parziale o totale contributo di utenti o di terzi. Il Comune ne cura la posa, l ampliamento e la manutenzione che è a suo esclusivo carico, salvo che per guasti provocati direttamente da terzi, per i quali il Comune ha diritto al risarcimento dei danni. E vietato a chiunque, all infuori degli appositi incaricati del servizio, di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi sulla rete di distribuzione stradale e sulle diramazioni fino al misuratore. Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per gli utenti di manomettere la valvola stradale posta dal Comune nel punto in cui si diparte la diramazione dell utenza. Art. 4 Impianti di derivazione Le derivazioni di presa comprendono le tubazioni, con i loro rispettivi accessori, che si diramano dalla rete di distribuzione per alimentare gli impianti interni degli utenti fino agli apparecchi di misura compresi. Gli apparecchi di misura dovranno essere collocati al confine della proprietà pubblica. Gli apparecchi di misura dovranno essere collocati al confine della proprietà pubblica. L esecuzione delle opere di derivazione, fino agli apparecchi di misura compresi, compete al Comune che avrà il diritto di far pagare al richiedente i contributi di allacciamento in vigore all atto dell esecuzione
5 dei lavori. Anche per le successive modifiche richieste dall utente o dal proprietario, o imposte da ragioni tecniche, o provocate dall utente, sono dovuti i contributi di cui al comma precedente. L utente è tenuto a corrispondere anticipatamente al Comune i contributi e/o le spese di allacciamento. Il Comune si riserva il diritto di allacciare altri utenti - purchè non venga compromessa la regolarità della fornitura ai primi - sulle derivazioni di presa sul suolo pubblico, come sulle parti insistenti in proprietà privata. Spetta al Comune determinare, sentito il parere del richiedente o di un suo rappresentante, le caratteristiche dell allacciamento con particolare riferimento al percorso delle tubazioni ed alla posizione del misuratore. Il richiedente, in accordo e secondo le indicazioni dei tecnici del servizio, deve provvedere all esecuzione delle opere murarie occorrenti ed inoltre dovrà garantire che il percorso adottato rimanga accessibile ed ispezionabile, nonchè svincolato da qualsiasi tipo di servitù precedente, attuale o posteriormente costituita, sia per le parti interrate che per le parti in vista. Art. 5 Apparecchi di misura Gli apparecchi di misura sono di proprietà del Comune: il tipo ed il calibro degli stessi sono stabiliti dal Comune in relazione al tipo di fornitura ed alle potenzialità richieste. Gli impianti e gli apparecchi di misura sono provvisti di sigilli apposti dal Comune. Il Comune ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno senza l obbligo di preavviso. Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dal Comune e comunque di più facile accesso al personale preposto al servizio. In particolare, ove motivi tecnici lo rendano necessario, l utente è tenuto a concedere al Comune un apposito vano e/o locale per le utenze centralizzate, o un idoneo manufatto al limite della proprietà nei casi di proprietà recintate, per l installazione delle apparecchiature necessarie all esecuzione della fornitura. Sono inoltre da considerarsi a completa cura e spese dell utente, che ne assumerà ogni responsabilità, l adempimento di tutte le pratiche e conseguentemente l osservanza di tutte le norme di tipo urbanistico inerenti alla collocazione degli apparecchi di misura e del relativo manufatto. Tali locali o manufatti devono essere sempre accessibili al personale preposto al servizio e con accesso diretto da strada aperta al pubblico. Il Comune ha la facoltà di imporre il cambiamento dell ubicazione del misuratore a spese dell utente, qualora il misuratore stesso, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto. L utente è tenuto a dare preventiva comunicazione al Comune nel caso intenda apportare modifiche al locale ove trovasi collocato il misuratore. Il Comune provvederà, a spese dell utente, a quanto necessario per adeguare l impianto (ivi compreso il misuratore) alle nuove esigenze dell utente stesso. Qualora l utente non ottemperasse a questa norma, il Comune potrà risolvere il contratto di fornitura. Art. 6 Responsabilità dell'utente e del proprietario per le derivazioni e gli apparecchi di misura L utente è depositario degli apparecchi del Comune installati presso di sè, della presa e dei relativi accessori; è vietata la manomissione degli apparecchi, presa e accessori nonchè dei sigilli. L utente deve usare la diligenza del buon padre di famiglia perchè siano preservati da manomissioni e
6 da danneggiamenti le derivazioni e gli apparecchi di proprietà del Comune. Nel caso di guasti o comunque al verificarsi di irregolarità nel funzionamento del misuratore, ivi compreso il blocco dello stesso, l utente deve darne immediata comunicazione al Comune affinchè questo possa provvedere. Le responsabilità civili e penali verso chiunque, inerenti e conseguenti alla cattiva e difettosa efficienza delle diramazioni di presa, fanno capo esclusivo all utente quando abbia mancato di richiedere il tempestivo intervento del Comune per la riparazione dei guasti comunque provocati e verificatisi. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori, salvo i casi di danneggiamenti per dolo o per incuria, sono a carico del Comune. I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non con l assenso del Comune ed esclusivamente a mezzo dei suoi incaricati. Art. 7 Impianti interni L impianto interno è costituito dalla parte di impianto che sta a valle dell apparecchio misuratore. L utente si impegna a costruire o modificare i propri impianti di utilizzazione a mezzo di installatori qualificati, con l osservanza delle norme tecniche fissate dalla Legge 46 del 5/3/90 e dalle prescrizioni stabilite dal Comune. In casi particolari il Comune si riserva la facoltà di formulare prescrizioni speciali che ritenga necessarie, nonché di collaudare o verificare gli impianti prima che questi siano posti in servizio o quando lo ritenga opportuno. Il Comune può in qualsiasi momento rifiutare o sospendere la fornitura qualora gli organi competenti dichiarassero non idonei gli impianti interni per l uso della fornitura richiesto. E vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili e/o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze esterne. E ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo dei recipienti ricevitori. L impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici. Qualora l utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte, non è assolutamente consentita l esistenza di connessioni tra gli impianti diversamente forniti. Le installazioni per l eventuale sollevamento dell acqua all interno degli edifici devono essere realizzate in maniera tale che sia impedito il ritorno in rete dell acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. E vietato in ogni caso l inserimento diretto delle pompe sulle tubazioni derivate dalle condotte stradali. Gli schemi degli impianti di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all approvazione del Comune, che può prescrivere eventuali modifiche. Nel caso si renda indispensabile l accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione dall acquedotto deve trovarsi in ogni caso al di sopra del livello massimo dei serbatoi. Il Comune chiederà la totale rifusione dei danni derivati dall inosservanza di questa norma. Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e l utente é tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti. In caso di inadempienza il Comune ha la facoltà di sospendere la fornitura finché l utente non abbia provveduto a quanto richiesto.
7 Da parte sua l utente dovrà dare preventiva comunicazione al Comune nel caso in cui intenda apportare modifiche all impianto interno o all impianto di derivazione. Il Comune non risponde dei danni causati dall acqua a valle del punto di consegna; in caso di irregolarità nel funzionamento degli impianti di utilizzazione può sospendere la fornitura. Art. 8 Verifiche ed ispezioni - Diritto di accesso Il Comune ha sempre diritto di procedere ad ispezioni degli impianti e degli apparecchi destinati alla distribuzione ed utilizzazione di acqua all interno della proprietà privata. Al personale del Comune, munito di tessera di riconoscimento, deve essere consentito l accesso, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell impianto e del servizio, in armonia con quanto previsto dai regolamenti e dai patti contrattuali. In caso di opposizione od ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere l erogazione della fornitura fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia quindi stata accertata la regolarità dell esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell utente. Resta altresì salvo il diritto del Comune di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato. CAPITOLO TERZO ALLACCIAMENTI Art. 9 Richiesta di allacciamento La richiesta di allacciamento alla rete dell acqua potabile deve essere presentata all Ufficio Tecnico del Comune. Il richiedente dovrà specificare l uso dell acqua ed il valore della potenzialità che intende prelevare. La presentazione della domanda implica l autorizzazione del proprietario dell unità immobiliare al servizio della quale dovranno essere installati il misuratore e/o la derivazione. La richiesta dovrà essere corredata del titolo che abilita il richiedente a costruire o a ristrutturare l immobile nel rispetto delle vigenti norme di legge; alla richiesta dovrà inoltre essere allegata la documentazione eventualmente prevista dalla normativa comunale a riprova dell applicazione delle vigenti disposizioni per la sicurezza degli impianti interni e degli apparecchi utilizzatori. Per avere diritto alla fornitura, il richiedente o il suo legale rappresentante, oltre al versamento dell importo preventivato per l allacciamento e per le competenze accessorie (quali contributi, anticipi sui consumi, ecc.), dovrà provvedere alla firma del contratto.
8 Art. 10 Preventivi Le richieste di preventivi dovranno essere presentate all Ufficio Tecnico del Comune. Sono tenuti a preventivazione i seguenti lavori: a) nuovi allacciamenti b) modifiche di impianto c) lavori in conto terzi La validità del preventivo è fissata dal Comune e compare nell avviso inviato all utente; trascorso tale periodo il preventivo è da considerarsi scaduto. L utente potrà prendere contatto con i servizi tecnici del Comune per gli eventuali sopralluoghi e per tutti i chiarimenti inerenti ai lavori da svolgere. Col pagamento dell importo precisato nel preventivo, l utente ed il proprietario accettano e si assoggettano, senza riserve ed eccezioni, alle condizioni ed alle norme contenute nel presente Regolamento. Il Comune si riserva la facoltà di eseguire i lavori, per l esecuzione dei quali sono stati versati i relativi importi, nel momento da esso ritenuto più conveniente compatibilmente con i propri programmi operativi e con le esigenze del richiedente. Art. 11 Rinuncia Qualora nel corso dell esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse, per qualsiasi motivo, il Comune addebiterà le spese relative alla parte di lavoro eseguito più quelle per la rimozione del materiale utilizzato. Art. 12 Servitù L utente concede l appoggio ed il passaggio sugli immobili di sua proprietà, compresi cortili, giardini, frutteti, di condutture e linee del Comune, anche al servizio di terzi, stabilendo per quanto possibile, di comune accordo, le modalità d esecuzione. CAPITOLO QUARTO BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE Art. 13 Bocche antincendio private Per l alimentazione di bocche da incendio viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi: restano pure distinte le relative derivazioni di presa, le quali non possono in alcun modo essere destinate ad utilizzazioni diverse. Il Comune provvede alla costruzione delle suddette derivazioni sino al limite della proprietà privata. L utente deve fornire lo schema di installazione delle bocche da incendio, provvedendo al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione.
9 In caso di inadempienza il Comune ha diritto di applicare, a titolo di penale, per ogni bocca da incendio effettivamente installata il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno. Agli apparecchi di manovra per le bocche da incendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo. L utente ha diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento. Quando sia fatto uso di una bocca da incendio, l utente deve darne comunicazione al Comune entro le 24 ore, affinchè questo provveda alla risuggellazione. Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell acqua e la portata al momento dell uso. Art. 14 Tariffe per bocche antincendio Per l installazione e l uso di bocche antincendio, l utente deve versare un canone annuo che potrà essere fatturato anche frazionatamente secondo la cadenza prevista per gli altri usi dell acqua: detto canone è stabilito in funzione del numero e del tipo delle bocche installate e verrà automaticamente aggiornato con decorrenza da ogni variazione tariffaria. Art. 15 Cauzione per bocche antincendio A garanzia dell uso delle bocche antincendio deve essere versato, a titolo cauzionale, un anticipo di garanzia infruttifero per l adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, il cui ammontare verrà determinato dal Comune in relazione alle caratteristiche dell impianto; tale deposito potrà essere aggiornato, anche nel corso dell utenza, in relazione all andamento delle tariffe. Sin dal momento della stipulazione del contratto resta stabilito che detto deposito verrà incamerato per la copertura di eventuali crediti del Comune e, ove si riscontrassero, per irregolarità nell uso delle bocche antincendio, senza pregiudicare inoltre il ricorso ad eventuali azioni giudiziarie. Art. 16 Attivazione e consegna Al momento del completamento dell impianto interno da parte dell utente, il Comune provvederà, contemporaneamente all attivazione della presa ed all apposizione dei sigilli, alla redazione di un verbale di consegna, da sottoscriversi da parte dell utente, da cui risultino l efficiente funzionamento, la posizione, il numero delle bocche installate. CAPITOLO QUINTO IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE Art. 17 Destinatario ed uso della fornitura La fornitura è effettuata al soggetto intestatario dell utenza che occupa l immobile entro il quale
10 l acqua deve essere utilizzata. L acqua non può essere utilizzata per usi diversi da quelli previsti in contratto, nè essere ceduta, sotto qualsiasi forma, a terzi. All atto della stipula del contratto l utente deve fornire le proprie generalità e gli eventuali necessari titoli di legittimazione, se necessari, nonchè l eventuale recapito quando diverso dall ubicazione della fornitura. Non è consentito utilizzare l acqua potabile per usi diversi da quello per cui viene erogata, o impropri quali l irrigazione. Art. 18 Cessione del contratto L utente non può cedere in alcun caso il contratto a terzi. Il Comune ha facoltà di cedere il contratto ad altra impresa che possa eventualmente subentrargli nel servizio di distribuzione dell acqua potabile. Art. 19 Cessione dei locali e subentro nella fruizione del servizio Gli utenti che vendono o cedono a qualsiasi titolo, abbandonano o danno in locazione i locali da essi occupati, devono richiedere al Comune la cessazione del contratto. L utente deve pagare il corrispettivo dei consumi registrati fino al momento in cui cesserà l erogazione del servizio, nonchè i corrispettivi o quote fisse mensili fino alla scadenza contrattuale, ovvero fino alla data di regolare subentro di altro utente. Dopo la richiesta dell utente, il Comune cesserà l erogazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i propri programmi operativi e tenendo conto delle indicazioni fornite dall utente, ma non risponderà di ritardi ad esso non imputabili o dovuti a cause di forza maggiore, inclusa l impossibilità di accedere ai contatori. L utente è tenuto inoltre a comunicare al Comune il recapito al quale quest ultimo dovrà inviare la chiusura contabile dell utenza. L utente che non osserverà quanto sopra resterà direttamente responsabile del pagamento dell acqua che sarà consumata da eventuali subentranti che non abbiano regolarizzato il loro rapporto con il Comune, nonchè di ogni altra spesa e danno connessi e conseguenti all uso degli impianti. Resta salvo, in tal caso, il diritto del Comune di sospendere immediatamente la fornitura. Art. 20 Anticipo contrattuale All atto della stipula del contratto di fornitura, o nel corso del contratto stesso, il Comune richiede all utente, a parziale garanzia delle somme dovute per i consumi effettuati, un anticipo contrattuale infruttifero in contanti. L ammontare dell anticipo è stabilito dal Comune con provvedimento di carattere generale, a seconda dei vari tipi di contratto e potrà essere adeguato nel corso del contratto stesso. Il Comune, in caso di insolvenza dell utente, compenserà con tali anticipi i propri crediti, salve le altre azioni per l integrale recupero dei crediti stessi. L importo dell anticipo verrà restituito o conguagliato con eventuali residui di fatturazione a seguito della cessazione del contratto di fornitura. Per particolari tipologie contrattuali il Comune ha facoltà di richiedere, in luogo dell anticipo di cui sopra, una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.
11 Art. 21 Oneri fiscali e vari Sono a carico dell utente gli oneri di qualsiasi natura inerenti al contratto ed alla fornitura. Art. 22 Responsabilità per le caratteristiche della fornitura Il Comune porrà ogni cura affinchè la fornitura sia effettuata con la massima regolarità, ma non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni dell erogazione dell acqua, come pure per le oscillazioni di pressione ecc., dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi o ad esigenze delle autorità, per riparazioni, modifiche od ampliamenti alla rete degli impianti o per scioperi ecc.. In tali casi l utente non avrà il diritto di pretendere somme alcune, nè per abbuoni, nè per risarcimento danni e rimborsi spese, nè - in genere - per indennizzi di ogni e qualsiasi natura. Tali fatti non possono inoltre essere causa di risoluzione del contratto da parte dell utente. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso l utente o verso terzi per i danni che eventualmente potessero derivare dal cattivo utilizzo dell acqua. Art. 23 Durata del contratto Il contratto ha durata annuale, con decorrenza dal momento in cui l utente ha la disponibilità della fornitura, quale risulta dalla documentazione comunale. Il contratto è prorogato tacitamente di anno in anno, e per la durata di un anno, se non interviene disdetta da una delle parti. Art. 24 Diritto di esclusiva L utente riserva al Comune, nell ambito delle reti dello stesso, ai sensi degli Artt.1566 e 1567 del C.C., esclusiva della fornitura e la preferenza per cinque anni dalla cessazione del contratto. Art. 25 Addebito dei consumi Ogni consumo dell acqua, a qualsiasi titolo avvenuto, è a carico dell utente. Qualsiasi utilizzazione della fornitura effettuata dall utente, anche per interposta persona, per usi diversi da quelli previsti, comporterà la liquidazione a carico dell utente dei relativi consumi, secondo le tariffe e le imposte relative all utilizzazione effettiva, fatte salve le eventuali sanzioni penali e tributarie. Nessun abbuono sul consumo è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti collocati a valle del misuratore, da qualunque causa prodotti.
12 Art. 26 Lettura degli strumenti di misura La lettura degli strumenti di misura e la fatturazione dei consumi verranno effettuate con l ordinaria periodicità, che potrà essere modificata nel corso di contratto. Il Comune ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture e fatturazioni supplementari. L utente ha l obbligo di permettere al personale del Comune l accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi in qualsiasi momento. E prevista la possibilità di autolettura degli strumenti di misura da parte dell utente da effettuarsi su apposita modulistica lasciata od inviata al domicilio dell utente. Se per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, il Comune può effettuare la fatturazione stessa sulla scorta di letture stimate, salvo conguaglio, oppure addebitando all utente il solo importo della quota fissa. Qualora l impossibilità della lettura degli impianti perduri nonostante specifico invito scritto all utente, il Comune potrà interrompere l erogazione del servizio, che potrà essere riattivato solo a lettura effettuata e previo pagamento delle spese sostenute. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di effettuare fatturazioni di acconto tra una lettura e la successiva sulla base del consumo previsto o dei consumi ricavati da dati storici. Art. 27 Determinazione dei consumi in caso di mancato od irregolare funzionamento dei misuratori Quando un utente ritenga irregolare il funzionamento del misuratore, previo pagamento dell eventuale diritto fisso stabilito, può richiedere al Comune di disporre le opportune verifiche da effettuarsi a mezzo di misuratore campione o di altra idonea apparecchiatura. L utente, o persona dallo stesso delegata, sarà invitato ad assistere alle verifiche in argomento. Qualora i complessi di misura risultino inesatti, il Comune assume a proprio carico le spese che ha sostenuto per la verifica rimborsando quanto eventualmente anticipato dall utente e provvede a propria cura e spese a sostituire o a rifasare i complessi stessi. Analoghe verifiche potranno essere disposte dal Comune quando ritenga esservi irregolarità di funzionamento dei misuratori. In entrambi i casi il Comune procederà alla ricostruzione dei consumi mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni, tenendo conto della potenzialità installata e di ogni altro elemento utile ed idoneo. Nei casi di manomissione del contatore da imputarsi all utente, ed in carenza di elementi di riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato dal Comune sulla base di opportune valutazioni tecniche. Art. 28 Tariffe I criteri per la determinazione e la revisione delle tariffe dell acqua potabile sono di competenza del consiglio comunale. La fatturazione avverrà alle tariffe, condizioni e con le decorrenze stabilite dal consiglio comunale e da altre eventuali normative in vigore.
13 Art. 29 Fatturazione e pagamenti La fatturazione è annuale; il Comune può variarne la periodicità. Le fatture devono essere pagate nei termini e secondo le modalità previste dal Comune. Il Comune può variare la forma di riscossione in qualsiasi momento, dandone preventiva e tempestiva informazione all utente. Se il pagamento viene effettuato oltre i termini previsti, il Comune applica gli interessi di ritardato pagamento (nella misura del tasso ufficiale di sconto + 3 punti), nonchè le maggiori spese di esazione. Nel caso perduri il mancato pagamento delle fatture, il Comune si riserva la facoltà di sospendere, senza obbligo di preavviso, la fornitura e di risolvere unilateralmente il contratto, rimanendo comunque esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone o a cose che da ciò potessero derivare. In ogni caso il Comune promuoverà le azioni del caso nelle sedi più opportune per il recupero coattivo del proprio credito. Il pagamento non può essere differito o ridotto in caso di contestazione. Art. 30 Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto Il Comune si riserva il diritto di sospendere la somministrazione dell acqua potabile: a) quando specificatamente previsto dal contratto ; b) quando l impianto ed il misuratore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire il Comune e l utente non intenda provvedere alla loro sistemazione in conformità alle prescrizioni del Comune medesimo; c) quando non venga regolarmente pagata la fattura; d) quando venga impedito l accesso al personale del Comune per la lettura del misuratore e per ogni controllo o verifica ritenuti opportuni; e) qualora la fornitura avvenga relativamente ad immobili non in regola con la normativa in materia urbanistica emanata dalle competenti autorità; f) quando vengano manomessi i sigilli del misuratore; g) in ogni altro caso di mancata osservanza del presente Regolamento o previsto da norme di legge. h) Quando l uso non è quello previsto dalla legge. Le spese di sospensione e riattivazione fanno carico all utente che deve pagare i relativi costi e risarcire gli eventuali danni. In ogni caso l utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell erogazione. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell Articolo 1456 del C.C. in caso di inadempienza agli Artt. 5, 6, 7, 13, 15, 22, 25 del presente Regolamento, od in caso di prelievo fraudolento. Se il Comune si avvale della facoltà di risolvere il contratto, l utente deve versare subito l intero ammontare dei corrispettivi pattuiti e risarcire gli eventuali danni. In caso di violazione degli Articoli 6 e 25 o di prelievo fraudolento, il Comune può sospendere l esecuzione di tutti i contratti in corso con l utente anche per altri servizi da esso erogati e risolverli di diritto. CAPITOLO SESTO
14 DISPOSIZIONI FINALI Art. 31 Normativa di rinvio Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le leggi, le norme, le disposizioni e gli usi vigenti. Art. 32 Foro competente Per ogni controversia fra il Comune e l utente è competente esclusivamente il foro di Campobasso. Art. 33 Efficacia del Regolamento Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli utenti e per il Comune. Esso dovrà intendersi come parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione. Con l approvazione del presente Regolamento cesseranno di aver effetto tutte le precedenti norme e discipline in materia anteriormente previste dal Comune in contrasto col presente Regolamento. L utente ha diritto di avere copia del Regolamento all atto della stipulazione del contratto o all atto del suo rinnovo.
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