IL PROGETTO DI GRADUAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

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1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO IL PROGETTO DI GRADUAZIONE E DI DISTRIBUZIONE DOTT.ANNA MARIA PONTIGGIA 30 OTTOBRE 2014 ANNA MARIA PONTIGGIA DOTTORE COMMERCIALISTA IN MILANO

2 PIANO DI GRADUAZIONE Prima di redigere il progetto di distribuzione è opportuno, anche se trattasi di attività endogena al progetto di distribuzione, che il delegato, predisponga il piano di graduazione ovvero la collocazione di tutti i crediti, con indicazione del loro ammontare ( capitale, interessi e spese), delle cause di prelazione, dei gradi e della data dell intervento ( tempestivo / tardivo) 2

3 Piano di graduazione Piano che stabilisca l ordine progressivo in base al quale devono essere soddisfatti tutti i creditori concorrenti sia titolati che non titolati. Il piano di graduazione ha lo scopo di chiarire le linee guida del progetto di distribuzione. Esistono talvolta questioni che possono trovare soluzioni difformi. In questi casi è opportuno che il delegato si rivolga al giudice dell esecuzione. 3

4 Creditori che possono intervenire nella procedura esecutiva Regola generale: Il creditore che è munito di un titolo esecutivo può intervenire nel processo esecutivo; I titoli esecutivi sono a norma di legge ex art. 474 c.p.c Sentenze di condanna al pagamento di una somma; Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo; 4

5 Creditori che possono intervenire nella procedura esecutiva Titoli di credito cambiali ed assegni; Atti pubblici e le scritture private autenticate dal notaio ( compresi i riconoscimenti di debito)con oggetto un obbligazione di una somma di denaro; Titoli Amministrativi ( e ruoli resi esecutivi ) 5

6 Creditori che possono intervenire nella procedura esecutiva deroghe Coloro che al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro sui beni; Coloro che al momento del pignoramento avevano in diritto di prelazione risultante dai pubblici registri. ( creditore sequestratario o creditore prelazionario) 6

7 Creditori che possono intervenire nella procedura esecutiva deroghe Coloro che al momento del pignoramento avevano un credito per una somma di denaro risultante dalle scritture contabili ex art cc comma 3; I titolari di diritti di servitu, di usufrutto, uso ed abitazione trascritti sul bene prima della data di iscrizione del pignoramento, ma dopo l iscrizione dell ipoteca; 7

8 Creditori titolati e non titolati art. 499 c.p.c Rispetto al piano di graduazione è importante la distinzione tra creditori titolati e non titolati I creditori non titolati possono intervenire nella procedura esecutiva secondo quanto previsto dall art. 499 c.p.c I creditori non titolati che si vedano riconosciuto il credito dal debitore in sede di apposita udienza fissata dal giudice dell esecuzione ovvero in caso di assenza del debitore all udienza sono parificati, in sede di riparto, ai 8

9 Creditori titolati e non titolati art. 499c.p.c ai creditori titolati con una sola differenza,ovvero che in sede di approvazione di riparto il diritto di credito titolato ex ar., 499 c.p.c può essere oggetto di contestazione ex art. 512 c.p.c. Viceversa in caso di mancato riconoscimento espresso del credito da parte del debitore, il creditore ha solo diritto all accantonamento in sede di progetto di distribuzione se dimostra 9

10 Creditori titolati e non titolati e art. 499 c.p.c di aver avviato tempestivamente, ovvero entro 30 gg dall udienza, il giudizio volto all ottenimento del titolo esecutivo. Il diritto all accantonamento consiste nel bloccare per un periodo massimo di tre anni le somme che sarebbero distribuite se il creditore fosse munito di titolo esecutivo. 10

11 Creditori titolati e non titolati e art. 499 c.p.c In assenza della procedura prevista dall art. 499 c.p.c. la tardività dell intervento non comporta l inammissibilità del ricorso, ma attribuisce il solo diritto all accantonamento in sede di predisposizione del progetto di distribuzione. La distinzione tra creditori titolati e non titolati è da tenere in considerazione da parte del delegato come si evince dalle considerazioni esposte. 11

12 Facoltà dei creditori titolati e non titolati I creditori titolati possono possono dare impulso alla procedura e nella fase antecedente alla vendita, bastano le rinunce dei titolati per estinguere la procedura. Dopo la vendita solo con rinuncia espressa di tutti i creditori titolati e quelli che hanno ottenuto il riconoscimento è possibil estinguere la procedura. 12

13 Creditori non titolati o tardivi e creditori tempestivi La legge richiama ancora la tradizionale distinzione tra creditori tempestivi e tardivi ( art. 565 e 568 c.p.c) ai fini della graduazione. I creditori tardivi sono coloro che hanno depositato il loro intervento dopo la data in cui si è tenuta l udienza in cui è disposta l autorizzazione alla vendita. 13

14 Tipologia di interventi rispetto alla natura ed alla tempestività 1. Creditori muniti di titolo esecutivo e privilegiati: possono sempre dare impulso alla procedura- creditori procedenti- e partecipare alla distribuzione sia che siano tempestivi che tardivi. La tardività dell intervento non nuoce ai creditori privilegiati ma solo ai chirografari. I creditori chirografari infatti sono soddisfatti dopo i privilegiati ancorchè tardivi

15 Tipologia degli interventi rispetto alla natura e alla tempestività Creditori muniti di titolo esecutivo ma chirografi possono dare impulso alla procedura e partecipano alla distribuzione solo se intervenuti tempestivamente, se sono intervenuti tardivamente sono posposti anche ai creditori non titolati con riconoscimento del loro credito Creditori non muniti di titolo esecutivo 15

16 Tipologia degli interventi rispetto alla natura e tempestività Se intervengono tempestivamente ed il loro credito è riconosciuto sono equiparati ai creditori titolati privilegiati o chirografari; Se intervengono tempestivamente ma il loro credito non è riconosciuto hanno diritto al solo accantonamento del loro credito a condizione che abbiano iniziato il giudizio di merito per ottenere il titolo entro 30 gg dall udienza di riconoscimento. 16

17 Tipologia degli interventi rispetto alla natura e tempestività. Se intervengono tardivamente hanno diritto all accantonamento se al momento del riparto abbiano iniziato il giudizio di merito volto ad ottenere il titolo. Rimangono esclusi da ogni aspettativa i creditori che non abbiano ottenuto il riconoscimento del debitore e che non abbiano iniziato il giudizio di merito per ottenere il titolo. 17

18 Definizione degli interessi Interessi convenzionali : quelli che risultano da un accordo scritto tra le parti o da sentenze od ordinanze che abbiano riconosciuto interessi sopra il tasso legale Interessi legali : sono quelli risultanti dall art c.c. con le variazioni nel tempo. Interessi corrispettivi : rappresentano il corrispettivo per il godimento di una somma nel tempo. 18

19 Definizione degli interessi Gli interessi di mora hanno natura risarcitoria e trovano titolo nel ritardo pattuito rispetto ad una data stabilita nella restituzione di una somma di denaro. Ai fini del progetto di distribuzione è importante qualificare gli interessi passivi.( si veda più avanti) 19

20 COSA E IL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE? Rappresenta la fase conclusiva del processo di esecuzione immobiliare; E il piano di ripartizione a tutti gli aventi diritto delle somme ricavate dalla vendita all asta del bene immobile o mobile pignorato, nel rispetto dell ordine dei privilegi e delle ipoteche; 20

21 Che cosa è il progetto di distribuzione Con il progetto di distribuzione si assegnano le somme che rappresentano l attivo della procedura e si avvia la stessa alla chiusura; Il progetto di distribuzione rappresenta il cardine delle fase trasformativa per i creditori dalla forma di titolo di credito alla forma del denaro liquido; 21

22 FASI DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE PRECISAZIONE DEI CREDITI DETERMINAZIONE DELLA SOMMA DA DISTRIBUIRE ANALISI DEI DOCUMENTI RELATIVI AI CREDITI ANALISI DEI PRIVILEGI E DELLA TIPOLOGIA DEI CREDITORI - 22

23 Precisazione dei crediti Invitare i creditori a presentare le note di precisazione del credito per capitale, interessi e spese assegnando un termine non inferiore a 30 gg I creditori hanno l onere di indicare pagamenti avvenuti dopo il pignoramento od intervento per prevenire contestazioni da parte del debitore, 23

24 Determinazione della somma da distribuire L attivo della procedura è costituito da: La somma incassata, in caso di vendita,il prezzo di vendita; in caso di assegnazione dei pegni pignorati, il conguaglio; Rendite e frutti sui beni pignorati; Somme acquisite a titolo di multa, corrispondente alla cauzione versata ed acquisita in via definitiva in caso di inadempimento nel versamento del saldo prezzo 24

25 Determinazione della somma da distribuire Risarcimento del danno in caso di condanna del primo aggiudicatario quando il ricavato delle nuova vendita sia inferiore alla precedente ( si tratta di un credito che deve essere assegnato, in sede di distribuzione ad uno o più creditori, secondo la graduazione) Somme ricavate dal giudizio di divisione, per la parte di spettanza del debitore esecutato. 25

26 Analisi dei documenti relativi ai crediti Di ogni credito devono essere presenti, se si tratta di creditore pignorante, il precetto ed il titolo esecutivo ; Per i creditori intervenuti, l atto di intervento ed i documenti comprovanti il credito; A decorre dal 1 marzo 2006,gli interventi devono essere supportati da titolo esecutivo o devono essere riconosciuti es il credito deve risultare dalle scritture contabili. 26

27 Analisi dei privilegi Privilegio di cui all art c.c. Privilegio di cui all art c.c Privilegio di cui all art bis c.c. Privilegio ipotecario - Non danno luogo alla prelazione le ipoteche iscritte dopo il pignoramento. Collocazione sussidiaria ex art c.c. Collocazione chirografaria 27

28 Ordine di distribuzione Spese di giustizia ex art c.c: Crediti assistiti da privilegio, secondo il rango, con la precisazione che l intervento deve avvenire entro la data di fissazione dell udienza della vendita ex art. 596 c.p.c; Crediti privilegiati tempestivi per la parte non assistita da privilegio ; Crediti chirografari tempestivi; 28

29 Ordine di distribuzione Crediti privilegiati tardivi per la parte non assistita dal privilegio; Crediti chirografari tardivi. Qualora residuassero somme in eccedenza le stesse devo essere restituite al debitore. 29

30 Spese procedura e per atti conservativi e di espropriazione. Sono spese che devono essere sostenute nell interesse di tutti i creditori e sono a titolo esemplificativo Spese per la stima immobile; Spese di custodia Imposte collegate agli atti della procedura Spese del professionista delegato Spese sostenute per la cancellazione delle trascrizioni e delle iscrizioni pregiudizievoli. 30

31 Privilegi speciali immobiliari di cui all art I privilegi speciali immobiliari sono preferiti ai crediti ipotecari se la legge non dispone diversamente ( art c.c comma 2 ) La graduazione è la seguente: Crediti per contributi relativi ad opere di bonifica e di miglioramento (art c.c.) Crediti dello stato per concessioni di acque( art. 2774) 31

32 Privilegi immobiliari di cui all art c.c. Crediti per tributi ex art c.c ( imposte di registro, imposta di successione, imposte castastali e ipotecarie, iva relativa alle cessione dell immobile in caso di responsabilità del cessionario ) Crediti del promissario acquirente per la mancata esecuzione di contratti preliminari trascritti. Estensione del privilegio alle spese per intervento ed interessi ex art

33 Concorso del creditore privilegiato immobiliare con il creditore ipotecario. Sono postergati al creditore ipotecario i seguenti privilegi:-crediti per tributi indiretti per la quota immobiliare, quali iva ed imposta successione -Crediti dello Stato nei confronti dei concessionari di acque pubbliche esecutati;gli altri privilegi immobiliari speciali non sono postergati e vanno soddisfatti secondo l ordine di cui all 2780 (dopo il pagamento delle spese di giustizia ) 33

34 privilegio speciale immobiliare ex art bis rispetto ad ipoteca Il credito per mancata esecuzione di un contratto preliminare è postergato rispetto all ipoteca derivante da mutuo fondiario iscritta sull edificio a garanzia del finanziamento dell intervento edilizio; E all ipoteca iscritta a garanzia di mutui erogati al promissario acquirente In merito ai rapporti con ipoteca ordinaria cass sez unite n

35 Credito del promissario acquirente Il promissario acquirente che ha trascritto il preliminare ha diritto al privilegio se Se interviene in una procedura promossa da terzi entro il termine di vigenza del privilegio (tre anni dalla data convenuta per il contratto definitivi od entro un anno dalla data convenuta per la conclusione del contratto definitivo) 35

36 Credito del promissario acquirente Se invece il promissario acquirente interviene successivamente è necessario che nel periodo di vigenza del privilegio si verifichi una delle seguenti fattispecie a) Sentenza di risoluzione del contratto ovvero risoluzione con atto avente data certa; b) Proposizione azione di risoluzione ex art cc-risoluzione del contratto per inadempimento; 36

37 Credito del promissario acquirente c) Abbia provveduto ad eseguire il pignoramento, avendo ottenuto il relativo titolo ( sentenza di risoluzione). 37

38 Crediti ipotecari da mutuo, da cambiale,da decreto ingiuntivo Dopo i privilegi immobiliari trovano collocazione i crediti ipotecari indipendentemente dalla tipologia dell ipoteca; Le ipoteche iscritte dopo la data del pignoramento non danno luogo a prelazione in quanto inopponibili alla procedura. ( sono quindi crediti chirografari) La prelazione si estende alla spese accessorie ed agli interessi. 38

39 Disciplina interessi ipotecari art c.c. Cass. N e N Art comma secondo Qualunque sia la specie dell ipoteca, l iscrizione di un capitale che produce interessi, fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti purchè ne sia enunciata la misura nell iscrizione 39

40 Disciplina interessi ipotecari art c.c. Cass. N e N Il secondo comma fa riferimento ad - un capitale che produce interessi - e quindi agli interessi che costituiscono la remunerazione del capitale ovvero: INTERESSI CORRISPETTIVI Ne consegue che il privilegio ipotecario,del triennio ( anno in corso alla data del pignoramento e biennio precedente) è circoscritto ai soli interessi corrispettivi. 40

41 Disciplina interessi ipotecari art cc Cass. N e N Art terzo comma L iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data delle vendita. 41

42 Disciplina degli interessi ipotecari art Cass. N e N Sono assistiti dal privilegio ipotecario, anche gli interessi di qualunque natura e quindi non rilevando se qualificabili come corrispettivi o moratori, al tasso legale via via vigente, maturati successivamente all annata in corso al momento del pignoramento e sino alla data della vendita del bene oggetto di ipoteca - Nuovo orientamento del tribunale di Milano- 42

43 Individuazione del biennio e dell anno in corso Per anno in corso si intende l anno contrattale, ossia l anno che inizia con il debito di interessi, per cui dal giorno del pignoramento si retrocede al momento della stipula del contratto di mutuo ( per le ipoteche volontarie) ovvero all epoca della notificazione del decreto ingiuntivo o della sentenza ( per le ipoteche giudziali) e poi si calcolano gli interessi per i due anni precedenti e per l anno successivo. 43

44 Individuazione del biennio e dell anno in corso Esempio Pignoramento Decorrenza contratto mutuo rate semestrali. Si aggiunge un anno al per arrivare alla prima scadenza annuale successiva alla data del pignoramento ovvero Anno in corso va dal al ; il biennio va sal al

45 Individuazione del biennio ed dell anno in corso Esempio Pignoramento del Decreto ingiuntivo Ipoteca iscritta La prima scadenza coincide con la data di iscrizione ipotecaria e quindi il biennio va dal al l anno in corso dal al

46 Collocazione sussidiaria dei crediti privilegiati La collocazione dei crediti ex art c.c è antergata ai creditori chirografari, ma postergata ai creditori ipotecari nonché ai creditori aventi privilegio immobiliare postergato ai creditori ipotecari, atteso che la collocazione sussidiaria opera solo con preferenza ai creditori chirografari. richiesta dimostrazione di infruttuosità del pignoramento mobiliare. 46

47 Credito Fondiario Ha diritto di chiedere il versamento del saldo prezzo da parte dell aggiudicatario prima del progetto di distribuzione indicando il proprio credito complessivo per capitale interessi e spese. Attenzione a non pagare una somma maggiore a quella che avrebbe diritto a posteriori. 47

48 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Un rigraziamento al dott. Cesare de Sapia e al Dott. Sergio Rossetti per la partecipazione Grazie ai partecipanti per l attenzione prestata,al delegato dott. Michaela Marcarini per l organizzazione dell incontro.

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